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Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.1999.268

January 24, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,400 words·~12 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.1999.00268

Lugano 24 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 1999

in materia di:            imposta annua intera sulle liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale IC 95, IFD 95

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un evento assicurato, realizzatosi il 23 dicembre 1995, __________ __________ riscattava la polizza del III Pilastro A presso la Compagnia d'assicurazione __________. Il 5 marzo 1996 la __________ versava l'importo di fr. 39'217,20 alla Compagna d'assicurazione __________ __________ a beneficio della polizza II __________ di __________ __________.

                                         Con due distinte decisioni del 20 maggio 1999 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava al contribuente l'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l'art. 38 LIFD per un ammontare di fr. 36.- e secondo l'art. 306 LT per un ammontare di fr. 596,50.

                                   2.   Il 9 giugno 1999 il contribuente presentava reclamo in lingua tedesca.

                                         Con lettera del 16 giugno 1999 l'UT assegnava al contribuente un termine fino al 15 luglio per tradurre il reclamo in italiano, con l'avvertenza che in caso contrario il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il termine scadeva infruttuoso.

                                         Con decisione del 19 novembre 1999 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo in materia di imposta cantonale.

                                         Con ulteriore decisione del 19 novembre 1999 l'UT respingeva nel merito il reclamo in materia di imposta federale diretta, elevando l'ammontare dell'imposta dovuta a fr. 77,60.

                                   3.   Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione con il presente, tempestivo ricorso del seguente tenore letterale: "un trapasso (senza pagamento in contanti) dal III pilastro al II pilastro non è tassabile (vedi fotocopie)".

                                         L'UT propone di respingere il ricorso.

                                         Imposta cantonale

                                   4.   4.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente  motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

                                         Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         4.2.

                                         L'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

                                         Per non incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi peraltro a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al contribuente, attribuendogli contestualmente un termine  per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).

                                         4.3.

                                         Va inoltre rilevato che, secondo il Tribunale federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).

                                         4.4.

                                         Nel caso di specie il reclamo del ricorrente è stato dichiarato irricevibile dall'Ufficio di tassazione per il fatto che non era stato tradotto dal reclamante nel termine attribuitogli dall'UT con lettera del 16 giugno 1999.

                                         Questa Camera non può quindi che confermare la fondatezza della decisione con cui l'UT ha dichiarato irricevibile il reclamo in materia di imposta cantonale.

                                   5.   A titolo meramente abbondanziale questa Camera rileva che la decisione dell'UT regge anche nel merito.

                                         5.1.

                                         In una recente sentenza (CDT n. __________.__________.__________ del 15 giugno 1998 in re B. C.), questa Camera aveva infatti avuto modo di rilevare, con riferimento alla problematica che qui ci occupa, quanto segue:

                                         3.1

                                         Con l'entrata in vigore della legge tributaria del 1994, sono imposte separatamente con un'imposta annua intera (art. 38 cpv. 1 LT 1994):

                                         a)   le prestazioni in capitale secondo l'art. 21 LT 1994 (proventi dell'AVS, AI, istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata)

                                         b)   i versamenti analoghi di cui all'art. 16 cpv. 2 (liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente e analoghi versamenti del datore di lavoro)

                                         c)    le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.

                                         L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell'importo della prestazione in capitale. L'aliquota minima è del 2 per cento (art. 38 cpv. 2 LT 1994).

                                         3.2

                                         La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di carattere collettivo. Per il II Pilastro vige il principio secondo cui alla piena deducibilità dei contributi versati alla previdenza professionale corrisponde la piena imponibilità delle prestazioni (cfr. art. 83 LPP; inoltre Masshardt/Tatti, Il nuovo trattamento fiscale della previdenza professionale, Lugano 1986, p. 25; Steinmann, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer, in RF 45/1990 p. 478).

                                         3.3.

                                         L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale». Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di III Pilastro A:

                                         a)   il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:

                                              aa)   sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e

                                              ab)   sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;

                                         b)   la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza rischio.

                                         La stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le denominazioni "contratto di previdenza vincolata" e "convenzione di previdenza vincolata" possono essere utilizzate unicamente per i modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni» e che dunque «in mancanza di questa approvazione il diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può essere rifiutato» (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 1 ).

                                         La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata III Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).

                                         3.4.

                                         Diversamente dal II Pilastro, la deducibilità dei contributi al III Pilastro A è quantitativamente limitata. Per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP (salario coordinato) e per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare cit., par. 5). Addirittura, se un contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, le autorità fiscali devono certificare in quale misura il limite massimo è stato superato e la forma di previdenza riconosciuta deve procedere ad un rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p. 130; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, Prévoyance professionnelle et impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, casi pratici n. 8, n. 46, n. 64).

                                         3.5.

                                         L'art. 8 OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato predisposto dall'AFC l'apposito modulo 21 EDP-dfi, intitolato «Attestazione concernente i contributi di previdenza» (Maute/Steiner, op. cit., p. 131 nota 29).

                                         3.6.

                                         La giurisprudenza ha avuto ripetutamente modo di affrontare il tema della trasformazione del II Pilastro in un terzo Pilastro B, negando, in sintonia con la dottrina, che un simile trasferimento di fondi possa beneficiare dell'esenzione fiscale (StE 1993 B 26.13 n. 13, in particolare consid. 3c; StE 1990 B 26.13 n. 9; CDT n. __________.__________.__________ del 10 maggio 1996 in re N.B.; CDT n. __________.__________.__________ dell' 11 luglio 1996 in re L. e M. T.; CDT n. 80.96.00053 dell'11 luglio 1996 in re L. e M. T.; Maute/Steiner, op. cit., p. 119).

                                         3.7.

                                         Analogamente, il trasferimento di fondi dal II Pilastro al III Pilastro A non beneficia dell'esenzione fiscale, poiché costituirebbe di fatto un inammissibile riscatto contributivo in questo specifico tipo di previdenza in misura eccedente la deduzione annua fiscalmente ammessa (ASA 55 198).

                                         In effetti, gli indipendenti affiliati a una fondazione collettiva o comune, oppure a un istituto collettore possono, a certe condizioni, sciogliere il loro rapporto di previdenza e chiedere il pagamento in contanti delle prestazioni. Essi devono però dapprima procedere fiscalmente (imposizione della liquidazione in capitale) e solo in un secondo tempo possono, entro i limiti delle deduzioni dei contributi secondo l' art. 7 capoverso 1 OPP 3, costituire un nuovo rapporto previdenziale III Pilastro A.

                                         3.8.

                                         Più differenziata invece la risposta relativa al caso inverso, vale a dire al caso di trasferimento di prestazioni dal III Pilastro A al II Pilastro. Conformemente all’art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3 la circostanza che l’assicurato impieghi l’avere del III Pilastro A per riscattare contributi in un’assicurazione II Pilastro, costituisce un pagamento in contanti (Maute/Steiner, op. cit., p. 141; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, op. cit., p. 68).

                                         La compensazione tra imposizione della prestazione del III Pilastro A e la deduzione dei contributi al II Pilastro è tuttavia possibile solo se il diritto cantonale la prevede (Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, loc. cit.). A differenza del diritto fiscale di alcuni cantoni, ad esempio Zurigo e Turgovia, ma al pari di quello di altri cantoni la LT è silente (Maute/Steiner, op. cit., p. 142, nota 64).

                                         3.9.

                                         Dall’esame che precede discende che, nel caso concreto, non v’è spazio, in considerazione del silenzio del diritto cantonale, per una compensazione del capitale ricevuto dal III Pilastro A con il riscatto di contributi nel II Pilastro.

                                         5.2.

                                         Del medesimo avviso è anche la Laffely (cfr. G. Laffely, L'imposizione della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata secondo il diritto federale svizzero, in Lezioni di diritto fiscale svizzero, Ed. speciale della RDAT, Agno, 1999, p. 40), la quale afferma che non esiste un regime transitorio comparabile a quello vigente in materia di previdenza professionale strictu sensu, dato che i contributi al III Pilastro A sono sempre stati deducibili dal reddito imponibile. D'altra parte, continua sempre la Laffely, non esiste libero passaggio nel quadro del III Pilastro A (eccezione fatta dei casi di trasferimento dei fondi accumulati in un'altra forma di III Pilastro A).

                                         Imposta federale diretta

                                   6.   Questa Camera non può condividere la decisione su reclamo dell' UT del 19 novembre 1999 in materia di IFD, nella misura in cui l'autorità fiscale ha deciso di entrare nel merito della contestazione e di aggravare l'ammontare dell'imposta federale diretta dovuta dal contribuente.

                                         Mancando infatti la traduzione, l'UT avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il reclamo coerentemente alla comminatoria d'irricevibilità intimata al contribuente il 16 giugno 1999.

                                         Questa Camera ritiene quindi di dover riformare la decisione su reclamo in materia di IFD, nel senso di dichiarare irricevibile il reclamo e di confermare la notifica di tassazione del 20 maggio 1999 e il relativo ammontare dell'imposta federale diretta dovuta dal contribuente.

                                   7.   A titolo del tutto abbondanziale questa Camera vuol attirare l'attenzione dell'UT sulla divergenza d'opinioni vigente in materia di imposizione del trasferimento dell'avere del III Pilastro A nel II Pilastro tra quanto asserito dalla Laffely (cfr. supra consid. 5.2.) e il parere di Maute e di Steiner (cfr. Maute/Steiner, op. cit., p. 141 s. e nota 64), con riferimento al DIFD rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1994, secondo cui il trasferimento dell'avere del III Pilastro A nel II Pilastro sarebbe stato fiscalmente neutro in materia di imposta federale diretta.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso in materia di imposta cantonale è respinto.

                                   2.   Il ricorso in materia di imposta federale diretta è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza la decisione su reclamo del 19 novembre 1999 è riformata nel senso che il reclamo è dichiarato irricevibile. È quindi confermata la decisione del 20 maggio 1999.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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