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Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.1999.267

January 24, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·588 words·~3 min·7

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.1999.00267

Lugano 24 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 1999

in materia di:                 IC/IFD 95/96

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione del 15 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città notificava ai coniugi __________ e __________ __________ __________ la decisione su reclamo relativa alla tassazione IC/IFD 1995/96;

                                     -   che, con ricorso datato 12 dicembre 1999, ma spedito il 17 dicembre 1999, __________ __________ __________ impugna la decisione in questione, contestando l'imposizione di un reddito d'altra fonte che egli non avrebbe conseguito;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che, per l'art. 227 cpv. 1 LT e l'art. 140 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

                                     -   che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

                                     -   che, nella fattispecie, al contribuente la decisione su reclamo è stata intimata per raccomandata, in data 12 novembre 1999, ed è stata notificata il successivo 16 novembre 1999, data del ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale di __________;

                                     -   che, di conseguenza, il termine di ricorso è scaduto il 16 dicembre 1999 ed il ricorso, consegnato alla Posta il giorno successivo, è tardivo;

                                     -   che, a puro titolo abbondanziale, si vuole comunque precisare che il ricorso avrebbe avuto poche probabilità di poter essere accolto, anche se fosse stato possibile entrare nel merito dello stesso: il reddito d'altra fonte aggiunto dall'autorità fiscale (fr. 50'000) è infatti nettamente inferiore all'ammanco di disponibilità annua che risulta dal calcolo del dispendio agli atti (fr. 201'313);

                                     -   che, per le ragioni che precedono, il ricorso è irricevibile;

                                     -   che, in considerazione della situazione economica del ricorrente, con diverse procedure esecutive in corso, si rinuncia comunque a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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