Incarto n. 80.1999.00266
Lugano 2 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 1999
in materia di: quantificazione dell'ipoteca legale relativa alle imposte cantonali 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,1995, 1996 e 1997.
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. La __________ __________ __________ e __________ __________ erano comproprietari in ragione di metà ciascuno della part. n. __________ RFD __________, su cui sorgeva un immobile costituito in PPP. L’immobile era pesantemente ipotecato.
Con il rogito n. __________ del 14 luglio 1997 del notaio __________ __________, iscritto a RF il giorno successivo, l’immobile veniva venduto a __________ __________ al prezzo di fr. 383'000.-. Il trasferimento della proprietà dell’immobile non dava luogo ad alcuna tassazione sugli utili immobiliari per assenza d'imponibile, come risulta dalla decisione dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del 27 gennaio 1998.
Il 4 maggio del 1998 i coniugi __________ e __________ lacovelli acquistavano la quota di PPP n. __________ sul fondo base part. N. __________ RDF.
Dopo aver constatato che i beni immobili di proprietà della __________ __________ erano stati oggetto di una procedura di realizzazione forzata, la Divisione delle contribuzioni, per il tramite del proprio Ufficio esazione e condoni, notificava ai coniugi lacovelli, in qualità di terzi proprietari del pegno, come pure agli altri terzi interessati, il conteggio per la quantificazione dell'ipoteca legale per l’imposta immobiliare cantonale dal 1989 al 1997 dovute dalla __________ __________ su di un mezzo del totale dell'immobile gravato.
Per ognuno degli anni l’imposta è stata calcola nel due per mille del valore di stima ufficiale di fr. 32'874.-, pari a fr. 65.75, più interessi fino al corrispondente attestato di carenza di beni.
2. Il reclamo presentato da __________ e __________ lacovelli contro i suddetti conteggi di quantificazione dell’ipoteca legale veniva respinto dall’UTPG con decisione separata per ognuno degli anni del 15 novembre 1999, poiché le imposte assistite da ipoteca legale denotano una connessione particolare con l'immobile.
3. 3.1.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dall'avv. __________ __________, chiedono l'annullamento delle suddette decisioni per intervenuta prescrizione con riferimento all’ipoteca legale per gli anni dal 1989 al 1994. Contestano poi, in via subordinata, la quantificazione della stessa. Rilevano inoltre, in via ancor più subordinata, che in base agli atti pubblici del 15 luglio 1997, rispettivamente del 4 maggio 1998, la __________ __________ e __________ si erano impegnati ad assumere tutti i debiti precedenti la data del trapasso di proprietà.
3.2.
Il Servizio giuridico delle Divisione delle contribuzioni propone per contro la reiezione del ricorso
3.3.
All’udienza dell’8 febbraio 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
4. Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico le presente causa che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
5. Con scritto del 22 marzo 2000 l'avv. __________ comunicava a questa Camera d'aver cessato il rapporto di patrocinio dei ricorrenti.
Questi ultimi, a loro volta, rispondendo a precisa richiesta della Camera, comunicavano in data 8 aprile 2000 di ritirare il ricorso, avendo nel frattempo provveduto a pagare tutte le imposte.
Il ricorso può e deve pertanto essere stralciato dai ruoli.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: