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Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.1999.258

January 24, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·947 words·~5 min·7

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.1999.00258

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 1999

in materia di:                 IC/IFD 95/96

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che nella dichiarazione fiscale 1995/96 i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione di un importo di fr. 3'000 in media annua per "persone bisognose a carico";

                                     -   che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 13 maggio 1996, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città negava la deduzione richiesta, considerando non adempiuti i relativi presupposti;

                                     -   che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 20 maggio 1996, adducendo di non provvedere più al mantenimento della signora __________ __________, madre del marito, deceduta nel 1994, mentre sarebbe stata ancora a loro carico la madre della moglie, __________ __________ -__________;

                                     -   che l'autorità fiscale respingeva tuttavia il gravame con decisione del 21 luglio 1997, argomentando che il contributo versato alla signora __________ per il mantenimento si ridurrebbe a fr. 235 al mese e non raggiungerebbe pertanto l'importo della deduzione richiesta;

                                     -   che i coniugi __________ hanno impugnato, con scritto del 15 febbraio 1999, indirizzato all'Ufficio di tassazione, sia la tassazione 1997/98 sia la tassazione 1995/96, adducendo di non essersi potuti occupare prima della questione a causa dell'infarto che ha colpito il marito e dell'invalidità della moglie;

                                     -   che, per quanto concerne il periodo 1995/96, l'autorità fiscale ha trasmesso il gravame alla Camera di diritto tributario, per ragioni di competenza;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che, per l'art. 227 cpv. 1 LT e l'art. 140 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

                                     -   che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

                                     -   che, nella fattispecie, al contribuente la decisione su reclamo è stata intimata per raccomandata, in data 21 luglio 1997;

                                     -   che il ricorso è pertanto manifestamente tardivo, essendo stato inoltrato oltre due anni dopo la notifica della decisione contestata;

                                     -   che gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD prevedono una restituzione in intero dei termini, quando è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

                                     -   che, secondo giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);

                                     -   che, se la malattia si protrae per un tempo lungo, si nominerà un tutore o un curatore che intraprenda gli atti necessari, mentre, se il contribuente non è in grado di adempiere i propri obblighi a causa di impedimenti fisici o psichici, è obbligato a nominare un rappresentante, se ne ha la possibilità (ibidem);

                                     -   che, analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194);

                                     -   che è allora del tutto evidente come la malattia dei ricorrenti non basti a giustificare una restituzione dei termini, soprattutto se si pensa al tempo intercorso fra la notifica della decisione e la sua impugnazione;

                                     -   che, del resto, a prescindere dalla gravità delle malattie che avrebbero colpito i ricorrenti, sulle quali manca ogni indicazione precisa, nulla avrebbe impedito loro di nominare un rappresentante contrattuale, che si occupasse della gestione della loro situazione fiscale in concomitanza con la malattia e/o l'invalidità che li ha colpiti;

                                     -   che il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   180.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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