Incarto n. 80.1999.00252
Lugano 3 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1999
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ chiedevano tra le altre le seguenti deduzioni:
- premi assicurativi fr. 7'400.-
- figli a carico fr. 6'200.-
- figli agli studi fr. 800.-
Nella notifica di tassazione l’Ufficio di tassazione di Bellinzona considerava nel calcolo dell’aliquota l’esistenza di una sostanza all’estero di fr. 550'000.- e di un reddito di fr. 44'000.-. Ciò comportava l’ammissione soltanto parziale delle suddette deduzioni sociali, e, meglio:
- premi assicurativi fr. 4’364.-
- figli a carico fr. 3'656.-
- figli agli studi fr. 472.-
(cfr. decisione su reclamo dell’ 8 novembre 1999).
2. Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti contestano l’esistenza di una sostanza in Italia di fr. 600'000.-, producendo un estratto della partita catastale da cui risulta che sono proprietari di un immobile di un valore catastale di L.it. 942'500.-. Chiedono pertanto l’ammissione integrale della deduzione per figli a carico e per figli agli studi.
3. Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
4. All’udienza del 29 febbraio 2000 dopo discussione, sentite le spiegazioni dei ricorrenti, si è deciso di stabilire, per le sole aliquote e relativa attribuzione delle deduzioni, la sostanza all'estero in fr. 200'000.e il reddito in fr. 12'000.-.
Gli atti del procedimento devono pertanto essere retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: