Incarto n. 80.1999.00251
Lugano 8 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il contribuente dichiarava nel periodo fiscale IC/IFD 1997-98 un reddito aziendale di fr. 26'584.- di media annua;
- che nella notifica di tassazione del 25 agosto 1997 l'Ufficio di tassazione elevava il reddito aziendale a fr. 44'694.- di media annua in considerazione degli impegni finanziari assunti dal contribuente durante il biennio di computo e delle spese necessarie al sostentamento;
- che il reclamo presentato il 24 settembre 1997 veniva respinto con decisione dell'8 novembre 1999, in cui si ribadiva l'aumento in via valutativa del reddito aziendale in relazione al dispendio emerso nel periodo di computo;
- che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede una riduzione del reddito aziendale, producendo tra l'altro la prova dell'esistenza di un capitale non dichiarato al 1° gennaio 1995 di fr. 32'603.35;
- che l'Ufficio di tassazione, preso atto che in sede di ricorso è emersa per la prima volta l'esistenza di un capitale non dichiarato, ritiene che la valutazione del reddito aziendale vada riveduta;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che in occasione dell'udienza dell'8 febbraio 2000 le parti hanno concordato, consenziente il giudice, di definire il reddito aziendale in fr. 32'000.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione su reclamo dell' 8 novembre 1999 è riformata nel senso che il reddito aziendale viene fissato in fr. 32'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: