Incarto n. 80.1999.00242
Lugano 10 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 novembre 1999
in materia di: imposta di donazione
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Con atto pubblico dell'8 ottobre 1998 veniva sciolta la comproprietà sulla part. N. __________ RFD __________ e la quota di comproprietà di un mezzo veniva ceduta da __________ __________ al fratello __________. Le parti convenivano che per tali operazioni non fosse versato alcun compenso in denaro ma che, qualora __________ __________ avesse in futuro venduto il terreno ricevuto senza averlo edificato, avrebbe reso partecipe il fratello __________ dell'eventuale guadagno.
2. Con decisione del 2 febbraio 1999, l'Ufficio cantonale __________ di __________ e __________ (__________) notificava ai fratelli __________ un progetto di tassazione, nel quale dichiarava l'operazione citata soggetta all'imposta di donazione e calcolava il tributo in fr. 651. __________ __________ contestava il progetto in questione, invocando l'art. 155 LT che esenta dall'imposta i doni usuali e i regali occasionali fino a 10'000 franchi all'anno.
Con decisione del 18 marzo 1999, l'__________ notificava alle parti contraenti la tassazione dell'imposta di donazione come indicato nel progetto del 2 febbraio. Il donatario impugnava la decisione con reclamo del 15 aprile 1999, che veniva respinto dall'autorità fiscale in data 21 ottobre 1999.
3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ argomenta che la donazione di cui ha beneficiato rientra senz'altro nella nozione di "regalo occasionale", per il fatto che sarebbe stata giustificata dall'imminenza del suo matrimonio e da sentimenti di gratitudine del fratello nei suoi confronti, per gli aiuti economici da lui ricevuti negli anni della formazione universitaria.
Nelle sue osservazioni del 13 dicembre 1999, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso.
4. 4.1.
Per l'art. 142 cpv. 1 LT all’imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente.
L'art. 155 cpv. 1 prevede peraltro le seguenti esenzioni:
a) i doni usuali e di beneficenza e regali occasionali fino a 10’000.- franchi all’anno per donatario;
b) le prestazioni necessarie all’istruzione, alla formazione professionale, al mantenimento di figli minorenni o studenti;
c) le devoluzioni per spese di matrimonio dei figli fino a 20’000.- franchi;
d) il condono di debiti nella misura in cui il debitore è insolvibile;
e) i premi d’onore conferiti da enti con sede nel Cantone che beneficiano dell’esenzione a norma dell’articolo 154. Il Consiglio di Stato può esentare i premi d’onore conferiti da enti di chiara fama con sede all’ estero.
4.2.
A differenza della vecchia legge sulle tasse di successione del 6 dicembre 1917, che prevedeva l'esenzione generalizzata di tutte le donazioni non superiori a fr. 200.-- (cfr. art. 10 lett. c LTS), la LT 1976 ha introdotto, da una parte, la rinuncia dello Stato a riscuotere le imposte inferiori a fr. 20.-per evitare tassazioni di infimi valori che provocano una spesa amministrativa sproporzionata all'introito e un appesantimento dei lavori dell'autorità fiscale (cfr. Messaggio n. __________ del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributario, dell' 11 settembre 1974,p. 26) e, dall'altra, l'esenzione dall'imposta di donazione dei doni usuali e dei regali occasionali fino a fr. 5'000.-- all'anno per donatario.
Già dall'esame della sistematica della LT 1976 emerge quindi che il legislatore non aveva inteso esentare indiscriminatamente tutte le donazioni fino a fr. 5'000.-- all'anno per donatario, bensì soltanto le elargizioni che rientrano nella categoria dei doni usuali e dei regali occasionali.
4.3.
Interpretando tale disposizione della legge abrogata, questa Camera aveva avuto modo di precisare come la nozione di "doni usuali e regali occasionali" vada intesa come un'unica nozione identica nel contenuto a quella usata dalle leggi di altri cantoni confederati, che esentano, entro certi limiti, gli "übliche Gelegenheitsgeschenke". Si tratta, in altre parole, di regali fatti per consuetudine in determinate occasioni quali il compleanno, l'onomastico, festività ricorrenti, conseguimento di titoli e diplomi, ecc., nella misura in cui non eccedono l'importo stabilito dalla legge o, se la legge è silente, nella misura usuale "im üblichen Mass" (cfr. Grüninger/Studer, Commento alla LT/BS, al § 80, p. 554; ZBl 81/1982, p. 42 s., con riferimenti).
Certo, la nozione di doni usuali e regali occasionali lascia una certa latitudine interpretativa e consente di tener conto sia delle circostanze oggettive che delle abitudini, ovvero delle circostanze soggettive. Essa non esige inoltre necessariamente che il dono sia in natura (cfr. Grüninger/Studer, loc. cit.).
4.4.
La legge tributaria del 1994 ha ripreso la disposizione in questione, modificando solo l'importo massimo dell'esenzione. Mentre infatti il governo aveva proposto di lasciare inalterata la norma (cfr. Messaggio n. __________ del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, del 13 ottobre 1993, p. 91), la Commissione tributaria ha elevato il limite a fr. 10'000 all'anno per donatario ed ha pure precisato che l'esenzione in questione riguarda non tutte le donazioni bensì solo i regali fatti per consuetudine in determinate occasioni o ricorrenze quali il compleanno, l'onomastico, le festività ricorrenti, il conseguimento di titoli e diplomi, ecc., nella misura in cui non eccedono l'importo stabilito dalla legge (Rapporto di maggioranza n. __________ R1 della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, del 26 aprile 1994, p. 54, con riferimento a RTT n. 3/1988 p. 95).
4.5.
Tale limitazione corrisponde del resto a quanto prevedono pure legislazione e giurisprudenza di altri cantoni. Così nel Canton Zurigo la giurisprudenza ha precisato che "Gelegenheitsgeschenke" sono solo quelli che si fanno per feste generalmente riconosciute (come Natale, Capodanno e Pasqua) o per particolari avvenimenti della vita del donatario (p. es. nascita, battesimo, compleanno, onomastico, cresima, fidanzamento, matrimonio, superamento di esami). Anche eventi della vita del donante possono peraltro dare luogo a doni occasionali, come nel caso di nozze d'argento dei genitori, feste commemorative o di giubileo, devoluzione di un'eredità (Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungsteuergesetz, Zurigo 1996, n. 19 al § 12, p. 271).
La prova della sussistenza dei presupposti per ritenere che vi sia un regalo occasionale è a carico del contribuente (Richner/Frei, op. cit., n. 25 al § 12, p. 273).
5. 5.1.
Il ricorrente sostiene che l'esenzione della donazione di cui ha beneficiato sarebbe giustificata dalla circostanza che essa si fonderebbe sul "profondo sentimento di gratitudine" che il donante avrebbe provato per lui. Tale sentimento sarebbe maturato quando il donante, fratello del ricorrente, era studente universitario e beneficiava di suoi aiuti in forma di "piccole somme e oggetti vari". Inoltre, l'intenzione di fare il regalo sarebbe stata anche ispirata al fratello dall'imminenza del matrimonio del ricorrente.
5.2.
È immediatamente evidente che la donazione ricevuta dal ricorrente non presenta le caratteristiche richieste dalla legge per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 155 cpv. 1 lett. a LT. Manca infatti una "occasione", cioè un evento della vita del donante o del donatario che potrebbe avere giustificato la donazione.
Non si può infatti ritenere che il semplice sentimento di gratitudine basti a far rientrare la fattispecie nel campo di applicazione dell'esenzione di cui si tratta, per la semplice ragione che la gratitudine è un sentimento che soggiace a molte liberalità. D'altronde, trattandosi di un elemento assolutamente soggettivo, è evidente che la sua prova sarebbe semplicemente impossibile.
Il legislatore ha voluto, come visto, esentare dall'imposta, per ragioni di economia amministrativa, una serie di operazioni che sono caratterizzate dal loro gran numero e dalla loro "usualità". Ha pertanto dovuto stabilire criteri precisi, che permettano di non estendere indiscriminatamente il campo di applicazione dell'esenzione in questione. È allora naturale che non abbia scelto come criterio discriminante il sentimento di gratitudine, ma che abbia fatto ricorso a presupposti più oggettivi.
Né è ragionevolmente possibile prendere in considerazione l'argomento costituito dall'imminenza del matrimonio del ricorrente, che non risulta tuttora essere stato celebrato.
5.3.
Non può di conseguenza essere censurata la decisione dell'autorità fiscale che ha negato l'adempimento dei presupposti per l'applicazione dell'art. 155 cpv. 1 lett. a LT.
6. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: