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Ticino Camera di diritto tributario 17.03.2000 80.1999.238

March 17, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,057 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.1999.00238

Lugano 17 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente,                                    Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 novembre 1999

in materia di:                 multa disciplinare

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 16 settembre 1999 l’Ufficio di tassazione di Biasca infliggeva ai coniugi __________ e __________ __________ una multa disciplinare di fr. 450.-, poiché nonostante un richiamo e la diffida raccomandata del 12 agosto 1999 non avevano presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000;

                                     -   che il 1° ottobre 1999 i coniugi __________ presentavano reclamo, asserendo d’aver inviato dall’Ufficio postale di __________ __________ la dichiarazione d’imposta in data 18 agosto 1999;

                                     -   che l’UT, dopo aver chiesto ai contribuenti la prova dell’invio della dichiarazione d’imposta e aver ottenuto risposta negativa, respingeva il reclamo con decisione del 21 ottobre 1999;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono nuovamente l'annullamento della multa, argomentando di aver inviato la dichiarazione fiscale in presenza di una testimone;

                                     -   che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);

                                     -   che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. __________ del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;

                                     -   che se il contribuente, nei bienni precedenti o in quello in corso, è già stato oggetto di multe disciplinari, la multa sarà determinata moltiplicando la multa base per due in caso di prima recidiva, per tre in caso di seconda recidiva, e così di seguito ( in caso di recidiva cfr. Circolare n. __________ cit., cifra 5.2.3., p. 7);

                                     -   che nel caso di specie all'Ufficio di tassazione non è pervenuta entro l'ultimo termine impartito ai contribuenti con la diffida raccomandata del 12 agosto 1999 la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000;

                                     -   che pertanto l'Ufficio di tassazione ha inflitto una multa disciplinare ai contribuenti per l'inadempienza procedurale da loro commessa;

                                     -   che l'importo della multa è stato calcolato correttamente, secondo la citata Circolare, moltiplicando per tre la multa base di fr. 150.-, corrispondente alla capacità contributiva dei ricorrenti, poiché sono alla terza recidiva, dal momento che erano già stati multati nei precedenti periodi 1993-94 (fr. 100.-), 1995-96 (fr. 100.-) e 1997-98 (fr. 300.-);

                                     -   che i ricorrenti obiettano di aver spedito per lettera semplice la dichiarazione d'imposta dall’Ufficio postale di __________ __________ il 18 agosto 1999 alla presenza di una testimone;

                                     -   che né l'autorità fiscale né il contribuente hanno l'obbligo di spedire i loro atti con invio raccomandato (cfr. per tutte CDT n. 482 del 13 dicembre 1984 in re Ma.; inoltre, Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.);

                                     -   che se tuttavia in caso di invio semplice è contestata la ricezione da parte del destinatario o la data in cui è avvenuta la spedizione, il rischio legato all'onere della prova è sopportato, in base alla regola dell'art. 8 CCS, da colui al quale la prova del fatto giova;

                                     -   che questa norma ha una portata generale e si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico: ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359);

                                     -   che pendente causa i ricorrenti hanno prodotto una dichiarazione della signorina __________ __________, che ha affermato di aver visto i contribuenti davanti all'ufficio postale, i quali le avrebbero detto che dovevano spedire la dichiarazione d'imposta;

                                     -   che assunta quale teste, la signorina __________ ha confermato tale circostanza, precisando d'aver visto i ricorrenti con la busta grigia che viene normalmente usata per l'invio della dichiarazione d'imposta;

                                     -   che il giudice delegato ha pure incaricato l'Ufficio di tassazione di effettuare un'accurata ricerca per stabilire se eventualmente l'invio fosse andato smarrito presso l'ufficio medesimo;

                                     -   che tale ricerca ha permesso innanzi tutto di chiarire le modalità di registrazione delle dichiarazioni che pervengono all'Ufficio di tassazione, nel senso che le dichiarazioni munite del codice a barre vengono registrate mediante penna ottica e quelle non munite di codice a barre vengono lette manualmente;

                                     -   che la dichiarazione dei ricorrenti non risulta essere stata registrata;

                                     -   che l'ulteriore verifica presso il Centro cantonale d'informatica per verificare tutti gli invii pervenuti all'Ufficio di tassazione dal 18 al 30 agosto 1999 ha dato esito negativo;

                                     -   che nemmeno l'ulteriore ricerca manuale, ordinata per scrupolo dal giudice, volta a stabilire, nell'ipotesi del tutto improbabile che la dichiarazione fosse sfuggita al controllo in entrata, se la dichiarazione fosse finita in un incarto contiguo, ha dato esito positivo;

                                     -   che in simili condizioni, indipendentemente dal fatto che la lettera sia stata imbucata, i ricorrenti, avendo rinunciato a inviare la dichiarazione per lettera raccomandata, non sono in grado di provare l'invio della dichiarazione e devono quindi sopportare il rischio legato all'onere della prova, segnatamente all'eventuale errore accaduto durante la distribuzione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180 .sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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