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Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.1999.222

January 24, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·647 words·~3 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.1999.00222

Lugano 24 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 1999

in materia di:                 IC/IFD 1999/2000

presentato da:

__________ __________, __________ -__________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ -__________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione del 9 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 150'000 in media annua;

                                     -   che __________ __________ impugnava la suddetta decisione con reclamo del 22 ottobre 1999 all'Ufficio di tassazione, argomentando di avere trasferito il proprio domicilio in Germania, a causa di una grave malattia, a partire dal 19 febbraio 1998;

                                     -   che l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione dell'11 ottobre 1999, nella quale faceva riferimento ad informazioni assunte presso il Comune di __________;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le argomentazioni già sottoposte all'autorità di tassazione con il proprio reclamo, precisando di non avere più abitato l'appartamento di __________ dal 19 febbraio 1998 e di averlo poi venduto il 23 settembre 1998;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, nelle proprie osservazioni del 30 novembre 1999, la Divisione delle contribuzioni propone di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo il periodo di assoggettamento al primo trimestre del 1999;

                                     -   che, in effetti, dalla documentazione prodotta con le osservazioni, costituita in particolare da un certificato di domicilio e da una copia della notifica di partenza dell'Ufficio regionale degli stranieri, risulta che ancora nel dicembre 1998 il ricorrente ha chiesto il rinnovo del domicilio, che gli è in effetti stato concesso il 23 dicembre 1998;

                                     -   che la partenza per __________ è pertanto stata notificata solo con effetto al 31 marzo 1999;

                                     -   che, tuttavia, nella sua replica alle osservazioni della Divisione delle contribuzioni, il ricorrente ha spiegato di avere mantenuto il domicilio nel Canton Ticino dopo la malattia, pur non avendo intenzione di continuare a risiedervi, per la sola ragione che aveva una causa civile in corso con il proprietario dell'appartamento in cui abitava, per un credito vantato nei suoi confronti e garantito da una cartella ipotecaria su tale immobile;

                                     -   che, per questa ragione, il suo patrocinatore legale gli aveva consigliato di mantenere il domicilio in Svizzera, per poter partecipare all'incanto dell'immobile e poterlo eventualmente acquistare senza doversi sottoporre alla procedura prevista dalla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone domiciliate all'estero;

                                     -   che la questione si è poi risolta senza che sia stato necessario partecipare all'incanto, in quanto il ricorrente ha ceduto a terzi il credito nei confronti del suo locatore;

                                     -   che, alla luce degli accertamenti citati, si può accogliere il ricorso anche nella misura in cui si estende al trimestre gennaio-marzo 1999, proprio perché le spiegazioni fornite permettono di escludere l'intenzione del ricorrente di risiedere nel Cantone in tale periodo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 ottobre 1999 e la decisione di tassazione del 9 agosto 1999 sono annullate.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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