Incarto n. 80.1999.00217
Lugano 10 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 1999
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________, domiciliato a __________, è comproprietario in ragione del 12,5% delle part. N. ____________________ __________, __________ e __________ di __________ ed è quindi limitatamente imponibile nel Canton Ticino.
Nella notifica di tassazione IC 1997-98 l’Ufficio di __________ -__________ gli esponeva un reddito della sostanza di fr. 48'291.- di media annua, da cui deduceva fr. 1'144.- per interessi e fr. 6'503.- per spese di gestione e manutenzione. Il reddito imponibile ammontava pertanto a fr. 40'645.-.
2. Assistito dalla Fiduciaria __________, __________ __________ presentava reclamo, argomentando che il reddito imponibile in Ticino era, secondo la notifica del Canton Basilea, di fr. 26'123.- e non di fr. 40'645.- come stabilito dall’UT di __________ -__________.
Con decisione del 20 settembre 1999 l’UT accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il reddito della sostanza a fr. 44'683.- di media annua e rettificando le deduzioni in fr. 754.- rispettivamente fr. 6'503.-, argomentando che le deduzioni venivano ammesse soltanto parzialmente, secondo l’allegato riparto intercantonale. Il reddito imponibile scendeva pertanto a fr. 35'285.-.
3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dalla Fiduciaria __________, ripropone nuovamente la nota contestazione, ribadendo che secondo il Canton Basilea il reddito imponibile in Ticino è di fr. 26'123.-.
Chiede inoltre la rettifica delle aliquote sul reddito e sulla sostanza, che sarebbero risp. del 8,644% e del 2,143% invece del 9,858% e del 2,501%.
L’UT propone invece di respingere il ricorso.
4. La presente causa viene decisa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
5. 5.1.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LT l’ assoggettamento in virtù dell’ appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4. Secondo l'art. 5 cpv. 3 LT nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.
5.2.
Il Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti).
Segnatamente:
- i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261). Tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile. Essi sono da attribuire, in relazione all'oggetto cui pertengono, al cantone di situazione dell'immobile;
- gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato in DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, cons. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e riferimenti).
- le deduzioni sociali, in quanto non considerato in rapporto organico con un determinato reddito bensì pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate in proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF 104 Ia 260 e ss.. confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF, II.a Corte di diritto pubblico, dell'8 novembre 1985 in re B., cons. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.).
6. 6.1.
Nel suo ricorso il ricorrente si limita a protestare l'esattezza della tassazione basilese, senza minimamente peritarsi di spiegarne le ragioni.
Questa Camera, dal canto suo, ha attentamente esaminato il riparto basilese e quello ticinese alla luce della dichiarazione d'imposta presentata dall'indivisa Eredi fu __________ __________.
Non v'è dubbio che la decisione su reclamo ticinese e il relativo riparto intercantonali trovino fondamento nella dichiarazione dell'indivisa, allestita da __________ __________, che per anni ha esercitato la professione di fiduciario.
In particolare il reddito annuo medio degli anni di computo 1995 e 1996, ritenuto, dall'UT, emerge dalla dichiarazione dell''indivisa, salvo una leggera rettifica di calcolo. Lo stesso dicasi per la deduzione delle spese, con una differenza, in questo caso di maggior rilievo, poiché l'UT ha ripreso quella parte di spese di gestione che vengono contrattualmente accollate agli inquilini. Diversamente avrebbe ammesso la deduzione di un costo di gestione che tale non è, in quanto non sopportato dai proprietari.
6.2.
È certo possibile che delle differenze dipendano dai diversi sistemi fiscali cantonali. Il Ticino applica infatti il sistema biennale praenumerando ed anche in caso di tassazione intermedia per devoluzione per causa di morte continua ad applicarlo agli eredi, aggiungendo o riprendendo i fattori imponibili del defunto prorata temporis. Il Canton Basilea, invece, sembrerebbe applicare, come emerge dal riparto presentato dal ricorrente, un sistema diverso, basato sul solo anno di computo precedente il periodo biennale di tassazione.
6.3.
Va inoltre rilevato che la sostanza determinante per l'aliquota è stata stabilita dall'UT aggiungendo al valore di stima (fr. 490'535.-) e non al valore di perequazione in materia di IFD (fr. 588'450.-, pari al 120% del valore di stima) della sostanza immobiliare situata in Ticino il valore della sostanza mobiliare, conformemente alla tassazione del Cantone di domicilio. Analogamente l'UT ha proceduto a determinare l'aliquota dell'imposta cantonale sul reddito, ove al reddito imponibile in Ticino è stato aggiunto quello imponibile a Basilea.
Anche sotto questo profilo la decisione dell'UT sfugge quindi a critiche fondate.
6.4.
È inoltre appena il caso di rilevare che ai fini della tassazione IC 1997-98 le deduzioni e le quote esenti ammesse dall'UT sono quelle del diritto cantonale ticinese e non quelle del diritto cantonale basilese.
6.5
Va infine rilevato, per scrupolo di completezza, che l'aliquota applicata dall'UT sia all'imposta cantonale sul reddito sia a quella sulla sostanza corrisponde esattamente al reddito e alla sostanza determinati per l'aliquota.
6.6.
Questa Camera vuol infine rilevare che l'imposizione del reddito e della sostanza dell'indivisa non ha dato luogo, da quanto ha potuto accertare, a nessuna contestazione da parte degli altri membri dell'indivisa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: