Incarto n. 80.1999.00203
Lugano 8 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1999
in materia di: revisione IC 91/92
presentato da:
__________ e __________ __________ __________ __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 29 aprile 1988 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________, che si qualificava allora agente __________, la tassazione IC/IFD 1987-88, in cui gli veniva esposto un reddito del lavoro di fr. 16'263.-- e un reddito aziendale di fr. 24'000.--, per un imponibile IC, al netto delle deduzioni, di fr. 28'358.--. La tassazione cresceva incontestata in giudicato.
1.2.
Il 29 luglio 1994 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ una tassazione intermedia IC/IFD a valere dal 1° gennaio 1988 per mutamento di professione da parte di entrambi i coniugi. I coniugi __________ avevano infatti intrapreso dall’inizio del 1988 la professione di mediatori nel campo del piccolo credito e nel ramo immobiliare. Il reddito aziendale, stabilito in fr. 200'000.-- di media annua, veniva successivamente confermato in sede di reclamo con decisione del 25 marzo 1996.
. 1.3.
Il 25 luglio 1994, quattro giorni prima della notifica della tassazione intermedia IC/IFD 1988, l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione ordinaria 1989-90, nella quale veniva esposto il reddito aziendale di fr. 200'000.-- di media annua, ripreso dalla tassazione intermedia 1988.
La notifica di tassazione veniva confermata in sede di reclamo con decisione del 25 marzo 1996.
1.4.
La tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 veniva notificata ai coniugi __________ il 29 agosto 1994. In essa il reddito aziendale veniva portato a fr. 385'000.-- di media annua. Tale importo veniva poi confermato in sede di reclamo con decisione dettagliatamente motivata del 29 marzo 1996.
1.5.
__________ __________, assistito dalla __________ __________ __________, insorgeva tempestivamente contro tutte e tre le decisioni su reclamo di cui sopra.
Chiedeva innanzi tutto l'annullamento della tassazione intermedia IC/IFD, a valere dal 1° gennaio 1988, invocando la perenzione del diritto di tassare, intervenuta tre anni dopo la fine del periodo di tassazione. Chiedeva di conseguenza anche l'annullamento della tassazione IC/IFD 1989-90 in quanto fondata sul reddito aziendale accertato con la tassazione intermedia 1988, proponendo il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, affinché allestisse una nuova tassazione fondata sui redditi conseguiti nel periodo di computo 1987-88. Domandava inoltre la riforma della tassazione IC/IFD 1991-92, postulando in primo luogo di poter ulteriormente motivare il ricorso in relazione alla contestazione del reddito aziendale dopo aver avuto a disposizione il rapporto di verifica allestito dall'ispettorato fiscale. Censurava poi una differenza sulle provvigioni incassate di fr. 11'193.-- nel 1989 e di fr. 80'084.-- nel 1990. Contestava altresì le riprese di fr. 170'000.-- sulle commissioni pagate all'estero nel 1989 e di fr. 50'000.-- versati per una provvigione immobiliare. Faceva presente che l'intermediazione nel piccolo credito si basa su informazioni e indicazioni provenienti dall'estero, che devono essere remunerate a persone non assoggettate alla sovranità fiscale ticinese. Rilevava inoltre che la provvigione di fr. 50'000.-- versata al signor __________ era addirittura stata confermata da una sentenza della Pretura di __________ del 26 ottobre 1993, facendo altresì notare che la __________ di __________ __________ aveva tra gli scopi la mediazione immobiliare. Postulava poi ancora il riconoscimento del prestito al portatore di fr. 220'000.--, con un interesse annuo del 7,7%, contratto presso una finanziaria del __________, contro garanzia di assegno bancario. Venivano infine negate le riprese sulle spese generali e sull'oro presso la Banca __________.
1.6.
Il 7 ottobre 1996 ricorrenti e autorità fiscale venivano sentiti in una udienza, nel corso della quale hanno avuto modo di illustrare ulteriormente le loro rispettive posizioni.
Al termine della stessa, il presidente della Camera formulava una proposta di transazione, che prevedeva i seguenti punti:
- annullamento della tassazione intermedia IC/IFD valida dal 1° gennaio 1988 e conseguente ripristino della tassazione ordinaria 1987-88 per l'intera durata del periodo fiscale;
- riforma della tassazione ordinaria IC/IFD 1989-90 sulla base dei redditi conseguiti negli anni di computo 1987-88, che venivano definiti in fr. 61'500.-- di media annua, stante il computo dei redditi e la sostanza esteri per la determinazione delle aliquote;
- riforma della tassazione IC/IFD 1991-92 con conseguente modifica del reddito aziendale a fr. 300'000.-- di media annua, ritenuto che l'importo di fr. 80'084.--, incassato solo nel 1991, sarebbe stato imposto in media annua nel periodo fiscale 1993-94;
- computo della provvigione a __________ in caso di futura vendita nell'ambito dell'imposta sull'utile immobiliare.
Il 22 novembre 1996 il patrocinatore dei coniugi __________ comunicava di non poter aderire alla proposta di transazione; produceva ulteriore documentazione relativa ai rapporti con la Banca __________ e con __________ di __________; precisava che la ditta __________ di __________, beneficiaria delle provvigioni pagate all'estero, era effettivamente operante nel settore dell'intermediazione e che il signor __________, pur essendo domiciliato nel __________, abitava presso la madre a __________. Rilevava infine un errore, contenuto nel verbale, in relazione al differimento delle provvigioni incassate dalla Banca __________ solo nel 1991: sarebbe in effetti stata dimenticata la provvigione di fr. 11'193.--.
L'Ufficio di tassazione di __________, dal canto suo, dichiarava di accettare l'annullamento della tassazione intermedia 1988 e il conseguente ripristino della tassazione ordinaria 1987-88. Aderiva inoltre alla rettifica della tassazione 1989-90 in base ai redditi conseguiti negli anni 1987-88, per un importo di fr. 61'127.-di media annua, confermando le riprese proposte dall'ispettore fiscale sull'esercizio 1988. Quanto alla tassazione 1991-92 manteneva la propria valutazione sulle provvigioni pagate all'estero in ragione del 50%. Conveniva sul trasferimento al periodo successivo dell'imposizione dell'importo complessivo di fr. 91'277.-- versato dalla Banca __________. Riteneva infine insufficienti le prove fornite in relazione al rapporto debito/credito invocato dai ricorrenti, chiedendo pertanto la conferma del reddito tassabile per un importo di fr. 337'444.-- di media annua.
2. 2.1.
Con sentenza del 20 febbraio 1997 la Camera di diritto tributario, vista l'adesione dell’Ufficio di tassazione di __________, annullava innanzi tutto la tassazione intermedia IC/IFD 1988 (dal 1° gennaio 1988), con conseguente rinascita, per l’intera durata del periodo fiscale, della tassazione ordinaria IC/IFD 1987 del 29 aprile 1988.
2.2.
La Camera di diritto tributario, considerata la sostanziale adesione al ricorso da parte dell' UT, retrocedeva inoltre gli atti del procedimento all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi d’imposta in materia di tassazione ordinaria IC/IFD 1989-90. Essendo venuta a cadere la tassazione intermedia, devono essere imposti in media annua i redditi conseguiti nel biennio di computo 1987/88.
2.3. La Camera di diritto tributario accoglieva inoltre parzialmente il ricorso contro la tassazione IC/IFD 1991-92, limitandosi a stralciare dal reddito aziendale di fr. 385'000.-- imponibile un importo di fr. 45'639.-- di media annua e retrocedendo gli atti del procedimento all’Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2.3.1 Rilevava innanzi tutto che la tassazione d'ufficio appariva del tutto giustificata proprio per l’incompletezza della documentazione presentata, ma soprattutto per i metodi operativi adottati dai ricorrenti: operazioni a contanti con versamenti a terzi residenti all’estero senza preoccuparsi di documentarli con le necessarie pezze giustificative; prestiti al portatore o da parte di __________ domiciliate nel __________.
2.3.2. Sul tema delle provvigioni versate a terzi domiciliati all'estero e nel Cantone, la Camera ha ricordato innanzi tutto che il contribuente, che vuole dedurre le provvigioni versate a stabilimenti con sede in Stati che favoriscono i domicili fittizi, come __________ e il __________, deve adeguatamente premunirsi con prove che non lascino spazio al dubbio, operando attraverso canali verificabili, preferibilmente ufficiali o comunque fornendo prove che non lascino adito al dubbio. In assenza di simili prove, la __________ confermava quindi la ripresa di fr. 170’000.-- da parte dell’ispettore fiscale di parte delle provvigioni versate a terzi e non documentate, precisando in particolare che "nel caso dei contribuenti domiciliati in Svizzera sono stati ripresi unicamente gli importi non debitamente documentati delle provvigioni (ad es. __________); in quello dei contribuenti domiciliati all’estero (__________) e nel __________ (__________) l’ispettore fiscale, pur in mancanza di documentazione probatoria ineccepibile dei versamenti, si è limitato a riprenderne soltanto una parte e, meglio, la metà" e che "a nulla serviva argomentare che la ditta __________ fosse effettivamente attiva nel settore delle intermediazioni e in quanto tale iscritta nel Registro di commercio italiano, poiché ciò non provava minimamente i pretesi versamenti a contanti".
2.3.3. Confermava infine la ripresa dell'importo di fr. 50’000.--, versato a titolo di provvigione per l’acquisto del mapp. n. __________ di __________ a __________ __________, domiciliato a __________ e deceduto all’inizio del 1993 a seguito di grave malattia. Tale importo avrebbe tutt’al più potuto configurare un costo d’investimento, che potrebbe in tale eventualità essere fatto valere in caso di alienazione del fondo in diminuzione dell’utile immobiliare imponibile.
2.3.4. Negava inoltre il riconoscimento del prestito al portatore
di fr. 220’000.-- contratto con una finanziaria del __________ contro garanzia di un assegno bancario, poiché le prove offerte, anche se potevano dare la parvenza di una certa plausibilità alle tesi del ricorrente, erano ben lungi dal soddisfare i rigorosi requisiti richiesti dalla giurisprudenza in merito alla titolarità economica del creditore all'estero sia al trasferimento in Svizzera del ricavo dell’asserita vendita della discoteca di __________.
2.3.5. Confermava poi la ripresa sulle spese generali e sull’oro presso la Banca __________, poiché non erano state convincentemente sostanziate.
2.3.6. Stabiliva infine che le provvigioni per complessivi fr. 91’277.-- versate dalla Banca __________ a __________ __________ soltanto nel 1991, anche se erano riferite agli anni di computo 1989-90, andavano imposte nel successivo periodo fiscale 1993-94.
2.4.
La sentenza del 20 febbraio 1997 di questa Camera veniva impugnata sia in materia di IC sia in materia di IFD al Tribunale federale.
Con giudizio del 4 giugno 1998 il Tribunale federale annullava la decisione cantonale in materia di IFD, retrocedendo gli atti all'autorità fiscale affinché determinasse nuovamente l'imposta federale diretta a carico dei coniugi __________, riformando in pejus la tassazione in ragione di fr. 168'200.-.
Accoglieva inoltre parzialmente sia il ricorso di diritto pubblico sia quello di diritto amministrativo, annullando la sentenza di questa Camera unicamente nella misura in cui aveva omesso di pronunciarsi sulle ripetibili.
2.5.
Con sentenza del 18 agosto 1998 questa Camera statuiva sulle ripetibili, conformemente alla sentenza del Tribunale federale,
Dopo aver considerato che l'accoglimento parziale del ricorso contro la tassazione IC/IFD 1991-92 era del tutto marginale - e ancor più lo è se si considera la reformatio in pejus operata dal Tribunale federale in materia di IFD - e riguardava il trasferimento dell’imposizione nel periodo fiscale successivo di metà di una provvigione di fr. 91'277 versata dalla Banca __________, senza che fossero stati necessari atti istruttori, questa Camera riconosceva ai ricorrenti un importo complessivo a titolo di ripetibili di fr. 1'400.-, comprensivo di fr. 200.- di spese.
3. 3.1.
I coniugi __________, ora assistiti dal fiduciario __________ __________, formulano in data 13 settembre 1999 un'istanza di revisione alla Divisione delle contribuzioni.
Chiedono la deduzione delle provvigioni versate a __________ per complessivi fr. 204'650.-, argomentando che questi non era domiciliato, come erroneamente ritenuto, nel __________, bensì a __________ nel periodo dal 31 luglio 1989 al 31 maggio 1990. Precisano nondimeno che in quel periodo l'importo delle provvigioni versato al __________ era stato di fr. 112'450.-.
Chiedono inoltre la deduzione delle provvigioni versate al signor __________, producendo copia del contratto di collaborazione.
Lamentano inoltre d'aver subito un pregiudizio a causa della scarsa credibilità riconosciuta loro e chiedono quindi di riesaminare la possibilità che li venga riconosciuto il debito di fr. 220'000.-.
3.2.
La Divisione delle contribuzioni con memoria del 30 settembre 1999 trasmette per competenza l'istanza a questa Camera nella misura in cui riguarda l'imposta cantonale 1991-92.
Con memoria di pari data trasmette inoltre l'istanza per competenza al Tribunale federale nella misura in cui riguarda l'imposta federale diretta 1991-92.
3.3.
Con decreto del 26 novembre 1999 in Tribunale federale ha sospeso la procedura di revisione in materia di IFD 1991-92 in attesa dell'esito della domanda pendente davanti a questa Camera.
3.4.
All'udienza del 16 dicembre 1999 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
4. 4.1.
In materia di imposta cantonale i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato sono tre:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).
4.2.
Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, la nuova LT esclude la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Ri-chner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurkom-mentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommen-tar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
4.3.
Va d’altro canto rilevato che vi sono autori che sostengono la necessità di ammettere una revisione, anche in presenza di una negligenza del contribuente, allorché l'autorità di tassazione ha commesso un errore manifesto (____________________già nel 1946, __________ __________ nel 1953, __________ __________ nel 1987). Una revisione “agevolata” sarebbe ammissibile alle condizioni seguenti (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen of-fensichtliche Veranlagungsfehler?, cit., pp. 121-122; Kän-zig/Behnisch, op. cit., pp. 366-367):
– che il contribuente abbia adempiuto i propri obblighi procedurali nella procedura di tassazione (inoltro di una dichiarazione e dei relativi allegati);
– che l'autorità fiscale sia incorsa in un errore manifesto ed es-senziale;
– che la differenza fra l'imposta dovuta secondo la legge e quella tassata sia rilevante;
– che il contribuente renda credibile, nella procedura di revi-sione, l'errore nella tassazione, apportando i chiarimenti giuridici e fattuali necessari.
Non sarebbero invece determinanti né la colpa del contribuente stesso né la circostanza che egli avrebbe potuto avvedersi della errore e servirsi di un rimedio giuridico ordinario, se avesse usato la diligenza che si poteva pretendere (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veran-lagungsfehler?, cit., p. 118; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 367).
4.4.
Una revisione per svista manifesta dell'autorità fiscale è, d'altronde, ammessa anche dalla giurisprudenza di questa Camera, che ha sottolineato come, nel caso della revisione per mancata considerazione da parte del fisco di un fatto che emergeva dall'incarto, sia insito nel motivo stesso di revisione che non solo l'autorità fiscale ma anche il contribuente medesimo siano incorsi in errore (RDAT II-1991 n. 20t p. 257 inoltra CDT n. 20/21/22 del 29 gennaio 1985 in re R.R.; CDT n. 425 dell’11 novembre 1986 in re P.R.).
Tuttavia, di fronte ad una norma contenuta nella legge, non sarebbe neppure possibile, in linea di principio, richiamarsi a princìpi fondati sul diritto costituzionale federale (principio della buona fede, divieto dell'abuso di diritto ecc.), per ammettere eccezionali deroghe ai rigorosi presupposti della revisione.
5. Nel caso in esame mancano manifestamente i presupposti della revisione.
5.1.
5.1.1. Il ricorrente lamenta che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto nel determinare l’importo delle provvigioni versate a __________, che questi non era domiciliato, come erroneamente ritenuto, nel __________, bensì nel periodo dal 31 luglio 1989 al 31 maggio 1990 a __________.
L’argomento non è tale da costituire un giuridicamente “novum”. Proprio l’allora patrocinatore dei coniugi __________ il 22 novembre 1996 comunicava all’autorità fiscale cantonale di non poter aderire alla proposta di transazione che gli era stata formulata, precisando tra l’altro che __________, pur essendo domiciliato nel __________, abitava presso la madre a __________. Con ciò attirava l’attenzione dell’autorità fiscale sul fatto che il domicilio nel __________ sarebbe stato puramente fittizio.
La questione del domicilio di __________ era quindi nota a entrambe le parti, sia al ricorrente sia al fisco, al quale per altro non sfuggiva la particolare situazione di questo contribuente, che, domiciliato in Ticino dal 1985 al 21 maggio 1988, si era sempre fatto tassare d’ufficio e non aveva mai versato alcunché all’erario cantonale. __________ si era poi nuovamente domiciliato in Ticino per pochi mesi, dal 1° agosto 1989 fino al 31 magio successivo. Anche in questa occasione era nuovamente stato tassato d’ufficio e non aveva minimamente fatto fronte ai suoi impegni.
5.1.2. Indipendentemente da ciò, la questione del domicilio di __________ non ha avuto nessuna influenza sulle riprese effettuate dall'Ispettore fiscale.
Nel giudizio di questa Camera del 20 febbraio 1997 al consid. 6.2.3. si rilevava testualmente con riferimento alle provvigioni versate a __________ che, "pur in mancanza di documentazione probatoria ineccepibile dei versamenti, si è limitato a riprenderne soltanto una parte e, meglio, la metà".
In effetti, come si evince dal rapporto del 30 agosto 1993, l'Ispettore fiscale metteva seriamente in dubbio la deducibilità delle provvigioni versate a __________, malgrado la presentazione di una fotocopia del suo rapporto, anche per il fatto che le stesse sarebbero state pagate a contanti.
In altre parole, al di là dei dubbi sul domicilio di __________, le provvigioni che __________ afferma di avergli versato non sono state minimamente documentate nel loro importo proprio per la modalità di pagamento scelta, vale a dire perché versate a contanti e quindi non verificabili, incontrollabili.
5.1.3. Non a caso, nel citato giudizio, questa Camera rilevava che "il metro usato dall’ispettore fiscale, che a rigore avrebbe semplicemente dovuto riprendere in mancanza di prove certe tutti gli importi, appariva quindi improntato a grande prudenza e poteva essere condiviso, pur con qualche perplessità".
L'Ispettore fiscale, riprendendo soltanto la metà degli importi, ha così praticamente concesso al contribuente quanto egli chiede in questa sede, malgrado l'assoluta mancanza di documenti che comprovino i versamenti a __________.
Non si dimentichi poi che proprio su questo punto il Tribunale federale in materia di IFD ha riformato la sentenza di questa Camera, aggravando la posizione del contribuente.
Indipendentemente dalla questione dell'esistenza di un "novum" in senso tecnico giuridico, ventilare un'ulteriore deduzione delle provvigioni versate a __________, quando già se è stata a torto ammessa la metà, sconfina chiaramente nella temerarietà.
5.2.
L'istante chiede inoltre la deduzione delle provvigioni versate al signor __________, producendo copia del contratto di collaborazione.
5.2.1.
Va innanzi tutto rilevato che nulla impediva a __________ di produrre il contratto di collaborazione con __________ già all'Ispettore fiscale e, in seguito, all'Ufficio di tassazione o, come "ultima ratio" a questa Camera in occasione della procedura di merito.
Il documento in questione non costituisce in alcun modo un nuovo mezzo di prova in senso tecnico-giuridico.
5.2.2.
Ma indipendetemente da ciò, anche su questo punto giova ricordare agli istanti quanto considerato da questa Camera nel giudizio di merito, segnatamente che "a nulla serviva argomentare che la ditta __________ fosse effettivamente attiva nel settore delle intermediazioni e in quanto tale iscritta nel Registro di commercio italiano, poiché ciò non provava minimamente i pretesi versamenti a contanti".
Non si vede quindi a quale diversa conclusione dovrebbe portare la produzione del contratto di collaborazione.
L'esistenza della ditta __________ e la collaborazione di __________ con la stessa non è mai stata in discussione. In discussione è sempre e soltanto stata la prova dei pagamenti in mancanza di prove documentali. Quindi, anche prescindendo dal fatto che il documento prodotto non costituisce un "novum", esso sarebbe stato del tutto irrilevante ai fini del giudizio di merito.
Va comunque fatto notare al rappresentante dell'istante che comunque, anche in questo caso, l'Ispettore fiscale ha considerato la metà degli asseriti versamenti a contanti, incorrendo per altro nelle critiche di questa Camera e soprattutto, per quanto riguarda l'IFD, del Tribunale federale.
Anche su questo punto l'istanza sconfina nella temerarietà.
5.3.
Gli istanti lamentano infine d'aver subito un pregiudizio a causa della scarsa credibilità riconosciuta loro e chiedono quindi di riesaminare la possibilità che li venga riconosciuto il debito di fr. 220'000.-.
Con tutta evidenza l'argomento addotto dall'istante non è un “novum”.
Anche questo argomento sconfina nella temerarietà non appena si ponga mente alla motivazione del giudizio cantonale su questo punto, che non ha ammesso il prestito al portatore non sulla scorta di impressioni, ma, al di là delle impressioni, che non sono di nessun rilievo, sull'assenza di quelle prove rigorose che la giurisprudenza esigenze per ammettere la deduzione di un prestito contratto con una __________ domiciliata nel __________.
Per questi motivi,
visti per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. L'istanza di revisione è respinta.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1'600.–
sono a carico degli istanti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: