Incarto n. 80.1999.00197
Lugano 17 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 settembre 1999
in materia di: IC/IFD 95/96 e IC/IFD 96 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________. __________, rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella tassazione IC/IFD 1995-96 del 10 maggio 1999 l’UT esponeva ai coniugi __________ e __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr. 72'500.- di media annua, poiché non avrebbero provato in modo inequivocabile la provenienza di un prestito di fr. 145'000.- apparso nella contabilità dell’azienda nel corso degli anni 1993-94.
2. Assistiti dallo Studio fiduciario __________ e __________ __________, i coniugi __________ presentavano reclamo, spiegando che per esigenze economiche __________ __________ ha contratto due prestiti, uno di fr. 50'000.- l’8 aprile 1993 e l’altro di fr. 72'000.- il 20 dicembre 1993, con suo genero __________ __________, abitante in Slovenia, mentre che la differenza di fr. 23'000.- sono risparmi immessi dal contribuente medesimo nel corso del biennio.
Con decisione del 27 settembre 1999 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, scorporando dall’importo di fr. 145'000.- l’importo di fr. 23'000.corrispondente a risparmi plausibili del contribuente. Non riteneva per contro ineccepibilmente comprovato il prestito di fr. 122'000.- da parte del genero, nonostante la copiosa documentazione prodotta e la successiva verifica fiscale ordinata per meglio chiarire la situazione.
3. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dallo Studio fiduciario __________ e __________ __________, postulano nuovamente lo stralcio del reddito d’altra fonte di fr. 61'000.- di media annua. Il versamento del prestito sarebbe stato effettuato in marchi tedeschi e consegnato brevi manu al contribuente, il quale non ha conservato le ricevute del cambio non supponendo conseguenze fiscali. Gli importi sono regolarmente stati registrati nella contabilità della ditta individuale e al momento della trasformazione in SA sono stati trapassati e imposti alla SA come sostanza. Produce due ricevute relative alla restituzione parziale del prestito (DM 15'000.- l’11 gennaio 1999 e DM 15'000.- il 24 settembre 1999).
4. All’udienza del 25 novembre 1999 i ricorrenti venivano sollecitati a produrre ulteriore documentazione atta a comprovare il prestito.
In occasione della successiva udienza del 29 febbraio 2000, dopo aver esaminato la documentazione prodotta in data 8 febbraio 2000, le parti, d'accordo il giudice, hanno convenuto di ridurre il reddito d'altra fonte di fr. 31'000.-, diminuendolo pertanto a fr. 30'00.- per la tassazione ordinaria e a fr. 35'000.- per la tassazione intermedia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: