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Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2000 80.1999.195

May 2, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·689 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.1999.00195

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 29 settembre 1999

in materia di:                 IC/IFD 95/96 intermedia - IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________ __________ lavorava quale cameriera a tempo parziale dall'aprile del 1994. Dal 1° maggio 1996 iniziava un'attività indipendente quale esercente. Con effetto da tale data l' Ufficio di tassazione allestiva pertanto una tassazione intermedia per cambiamento di professione, segnatamente per passaggio da attività dipendente ad attività indipendente, ed esponeva alla contribuente un reddito aziendale di fr. 30'000.- di media annua in sostituzione del precedente reddito del lavoro di fr. 20'214.- (cfr. tassazione intermedia 1995-96, a valere dal 1° maggio 1996, del 31 maggio 1999; v. inoltre tassazione IC/IFD 1995-96, del 21 ottobre 1996).

                                         L' Ufficio di tassazione notificava inoltre ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui esponeva alla contribuente, come nella tassazione intermedia, il reddito da attività indipendente di fr. 30'000.- di media annua (cfr. tassazione IC/IFD 1997-98, del 31 maggio 1999).

                                   2.   Il 10 giugno 1999 i coniugi __________ contestavano sia la tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 sia la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, rilevando in particolare che il reddito aziendale del 1996 ammontava a fr. 15'675.- e non a fr. 30'0000.-.

                                         Con decisione del 30 agosto 1999 l' Ufficio di tassazione confermava per la tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 la determinazione del reddito aziendale in fr. 30'000.- di media annua "avuto riguardo in particolare dei dati prodotti con il conto economico e delle possibili riprese a P.P.". Alcuni giorni dopo, il 13 settembre 1999, l' Ufficio di tassazione confermava su questo punto anche la tassazione IC/IFD 1997-98.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano entrambe le decisioni su reclamo surriferite, ribadendo che il bilancio parziale 1° maggio - 31 dicembre 1996 dà un reddito netto di fr. 15'675.-. Dopo aver illustrato il rapporto tra cifra d'affari, merci e utile lordo e aver precisato l'ammontare del costo dell'affitto, i ricorrenti contestano che l'utile conseguito in otto medi possa essere riportato a dodici mesi, poiché occorre tener conto dell'influsso stagionale, che nei mesi invernali denota una diminuzione del 13%. Secondo i ricorrenti, il reddito aziendale deve essere pertanto definito in fr. 22'5000.- e non in fr. 30'000.-.

                                         L' UT propone invece di respingere il ricorso, avvertendo che, trattandosi di un bar (Pub __________ __________), del quale non si conosce la ventilazione degli acquisti, si giustifica l'applicazione di un margine prudenziale di utile lordo del 70%, che darebbe un utile, riportato a 12/12 di oltre fr. 37'000.-.

                                   4.   Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

                                   5.   Il giudice, di fonte alle contestazioni sollevate dalle parti circa l’entità del reddito aziendale, ha incaricato l’Ispettore della Camera di diritto tributario di effettuare una verifica sugli esercizi 1995-1998.

                                         Il rapporto è stato rassegnato il 27 aprile 2000.

                                         A seguito del controllo effettuato i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso sia contro la tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 sia contro la successiva tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98.

                                         Dal rapporto di verifica risulta inoltre che la ricostruzione dell’utile lordo attraverso la ventilazione degli acquisti documentati e contabilizzati negli esercizi 1997-1998 ha consentito di definire il reddito aziendale medio annuo in fr. 23'000.-, che farà stato per la tassazione ordinaria 1999-2000.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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