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Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2003 80.1994.68

December 19, 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,235 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.1994.68

Lugano 19 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 aprile 1994

in materia di:                 IMVI

presentato da:

__________ __________ __________, __________. __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         Il 18 maggio 1988 __________ __________ cedeva a __________ __________ il pacchetto azionario della __________ __________, proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________. L'Ufficio dei registri di __________ determinava l'imponibile con decisione del 17 maggio 1990, successivamente confermata con decisione su reclamo del 7 giugno 1990, in fr. 611'250.- e l'imposta dovuta in fr. 216'210.-.

                                         1.2.

                                         Con tempestivo ricorso al Dipartimento __________ __________, solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta sul maggior valore immobiliare secondo l'art. 4 cpv. 5 LIMVI, chiedeva l'annullamento della tassazione a suo carico, ritenendosi vittima di una truffa perpetrata a suo danno e avendo sporto denuncia penale contro la __________ - und __________ di __________ e contro ignoti.

                                         Con decisione del 9 maggio 1994 la Divisione delle contribuzioni respingeva il ricorso, rilevando che l'applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 27 LIMVI presuppone che la rescissione del contratto per giustificati motivi sia avvenuta nell'ambito di quanto previsto dal CO, segnatamente per nullità, lesione o vizi del contratto (art. 21-23 CO). Riservava nondimeno al ricorrente la facoltà di avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 27 LIMVI, qualora il contratto fosse stato rescisso.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la domanda d'annullamento della tassazione a suo carico in quanto vittima di una truffa. Essendo l'inchiesta in corso, chiede che la tassazione venga tenuta in sospeso fino a definizione del procedimento penale.

                                         La Divisione delle contribuzioni si oppone invece alla richiesta di sospensione della tassazione, essendo l'esito del procedimento penale incerto e la sua durata imprevedibile.

                                         Pacifica al riguardo è la legittimazione a ricorrere di __________ Re__________s, in quanto debitore solidale dell'imposta (cfr. per es. CDT n. __________ del 3 maggio 1993 in re R. F.).

                                         2.2.

                                         In occasione dell'udienza del 6 ottobre 1994, considerati i problemi connessi con la pendenza di procedure penali e civili contro __________ e la __________ -und __________ dall'esito e dalla durata incerti, segnatamente i riflessi sulla prescrizione risp. sulla facoltà di chiedere la revisione di una decisione definitiva, il ricorrente, per non pregiudicare la decorrenza del diritto di chiedere la revisione di una tassazione definitiva, dichiarava di non prevalersi della prescrizione, qualora la presente procedura fosse stata tenuta in sospeso.

                                         2.3.

                                         Ripetutamente il giudice interpellava le diverse autorità e il ricorrente sull'evoluzione dei diversi procedimenti, dal cui esito sarebbe dipeso anche l'esito del presente ricorso.

                                         Il 26 marzo 2003 l'avv. __________ __________, che aveva inizialmente assistito il ricorrente, comunicava che dal profilo penale il procedimento contro __________ e gli organi della __________ - und __________ __________ era stato abbandonato il 15 luglio 2002, ma che successivamente, il 7 ottobre 2002, il procuratore pubblico __________ aveva provveduto a effettuare il deposito degli atti nell'istruzione formale scaturente da diverse denuncie successivamente congiunte riguardante la banca e diverse società legate all'inchiesta. Comunicava inoltre di aver cessato di assistere __________ __________, invitando questa Camera a rivolgersi direttamente al ricorrente o eventualmente all'avv__________ __________.

                                         Il 22 aprile 2003 il giudice, riassunto l'iter processuale, assegnava a __________ __________ un termine di quindici giorni per produrre, se del caso per il tramite dell'avv. __________, copia di tutta la documentazione civile e anche penale relativa al trasferimento del pacchetto azionario della __________ __________, segnatamente alla nullità del relativo contratto. Dello scritto veniva inviata copia anche all'avv. __________.

                                         Scaduto il termine, la Cancelleria di questa Camera ha ripetutamente interpellato il ricorrente, segnatamente in data 27 maggio, 5 giugno, 11, 16 e 17 settembre, come risulta dalle annotazioni apposte nell'incarto, senza tuttavia ottenere risposta.

                                         2.4.

                                         Questa Camera, considerato l'atteggiamento assolutamente non collaborante del ricorrente e nell'impossibilità di conoscere lo sviluppo delle procedure civili per mancanza di informazioni, non fosse altro che relative al foro competente, ha comunque acquisito agli atti sia il decreto d’abbandono  del 15 luglio 2002 relativo alla denuncia sporta da __________ __________ sia quello del 21 luglio 2003 per intervenuta prescrizione relativo alla denuncia per falsità in documenti sporta dall’Obergericht del Canton __________ il 21 ottobre 1992.

                                         Questa Camera non può quindi far altro che decidere sulla base della documentazione a disposizione, acquisita agli atti d’ufficio.

                                   3.   3.1.

                                         Torna applicabile alla fattispecie in esame la Legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare (LIMVI) del 17 dicembre 1964, che è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1994 e applicabile a tutti i trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite prima della sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT-1994).

                                         3.2.

                                         Nel merito, lo Stato preleva un'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) che colpisce l'incremento di valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi (cfr. art. 1 LIMVI).

                                         Soggiacciono in linea di principio all'imposizione le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da oltre cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore ufficiale di stima aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LIMVI) e le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da non più di cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore determinato nella precedente contrattazione aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b LIMVI).

                                         3.3.

                                         Nel caso in esame, il calcolo effettuato dall’Ufficio dei registri e successivamente confermato, da ultimo dalla Divisione delle contribuzioni, non è contestato in quanto tale.

                                         Il ricorrente, come si è visto, invoca sostanzialmente l’applicazione per analogia dell’art. 27 cpv. 1 LIMVI, per il quale, se il contratto è rescisso per giustificati motivi e il fondo è reiscritto nel registro fondiario al nome del proprietario precedente, chi ha pagato l’imposta ha in diritto di chiederne la restituzione.

                                         Al riguardo, la giurisprudenza di questa Camera, ha per esempio riconosciuto che non vi è maggior valore immobiliare imponibile nel caso di un trapasso avvenuto in occasione di una truffa, riconosciuta tale dall’Autorità penale (CDT n.159 del 22 agosto 1994 in re G. C.).

                                         3.4.

                                         Orbene, nel caso in esame, pur essendo sussistiti non pochi dubbi circa la validità del contratto di cessione del pacchetto azionario, come per altro risulta dalle decisioni in materia esecutiva del 16 marzo 1993 del Pretore di __________ -Campagna e 23 settembre 1993 dell’ Amtsgericht di __________ -Città, il decreto d’abbandono ampiamente motivato del 15 luglio 2002 esclude categoricamente l’esistenza di una truffa ai danni del ricorrente, come pure l’esistenza del reato di falsità in documenti.

                                         Vi si legge testualmente:

                                         6.

                                         Per quanto attiene al reato di truffa, il denunciante sostiene di essere stato tratto in inganno dal denunciato, per essersi fidato delle sue allegazioni (secondo cui si sarebbe trattata di un'operazione temporanea, senza alcun rischio finanziario per lui) e, rispettivamente per avere firmato, sempre fidandosi di lui, documenti senza neppure esaminarne il contenuto.

                                         A prescindere da quanto effettivamente dichiarato dal denunciato al denunciante, è incontestabile che il denunciato ha sottoscritto documenti (tra i quali tre riconoscimenti di debito per oltre fr. 10 Mio) ed ha concluso contratti relativi ad un'importante operazione immobiliare, la quale, si ricorda, aveva quale oggetto l'acquisto di 3 società anonime, proprietarie di altrettanti immobili, per ca. fr. 8 Mio, mediante finanziamento bancario.

                                         In questo contesto, appare di meridiana evidenza che, di fronte ad un'operazione finanziaria di simile portata, il denunciante avrebbe dovuto mostrare maggiore prudenza, effettuando un minimo di verifiche quali, ad esempio, il controllo dei bilanci delle società e della documentazione bancaria, nonché un'ispezione a Registro __________, al fine di accertare la portata effettiva dell'aggravio ipotecario.

                                         Ed a questo riguardo non ci si può esimere dal rilevare che il denunciante non può essere considerato uno sprovveduto in campo commerciale e finanziario.

                                         Dalla denuncia risulta infatti che egli è architetto, e che si era occupato di diversi cantieri concernenti immobili di proprietà dei denunciato (cfr . denuncia p. 2).

                                         Di conseguenza, il denunciante non poteva ignorare la portata degli impegni da lui assunti, tanto più che, a suo dire, aveva discusso i dettagli delle transazioni immobiliari sia con __________ che con __________ (cfr. verbale __________ 10.9.1997, p. 2).

                                         In siffatte condizioni, la tesi da lui sostenuta secondo cui egli si sarebbe fidato di __________ perché conduceva una vita lussuosa e si era dimostrato generoso con lui, non basta certo per comprovare l'inganno astuto, così come invece richiesto dall'art. 146 CPS.

                                         Ancor più se si considera che:

·         la conclusione dell'operazione immobiliare incriminata. avrebbe permesso al denunciante di eseguire i lavori di riattazione degli stabili di proprietà delle tre società.

      Ciò a dimostrazione dei fatto che egli aveva comunque un interesse finanziario nell'operazione;

·         le condizioni relative al finanziamento dell'operazione erano state discusse anche con i responsabili della __________.

                                                     Di conseguenza, non appare credibile la versione dei fatti resa dal denunciante secondo cui egli aveva firmato diversi documenti bancari, senza conoscerne la reale portata giuridica;

·         all'epoca dei fatti, il denunciante lavorava alle dipendenze __________ __________, società di proprietà di __________ __________, il quale, in passato, aveva concluso con __________ diverse operazioni immobiliari dei medesimo tipo.

                                                     Tale circostanza può innanzitutto avere indotto __________ a considerare interessante l'investimento proposto da __________ ed avvalora inoltre la tesi sostenuta dal denunciato, secondo cui era stato lo stesso __________ a sollecitare la conclusione della transazione, al fine di eseguire i lavori di riattazione degli stabili.

                                         7.

                                         Per quanto precede, è lecito concludere che né dalla denuncia, né dalle allegazioni del denunciante emergono concreti elementi atti ad ipotizzare un inganno astuto, poiché non e assolutamente dimostrato che il denunciato, rispettivamente gli organi della __________; abbiano indotto il denunciante a concludere i tre contratti di compravendita incriminati mediante false indicazioni, ad esempio sottoponendogli falsi bilanci o quant'altro.

                                         Appare dunque evidente che nel caso concreto non sono dati i presupposti per ritenere adempiuti gli elementi oggettivi della truffa, cosi come previsti dall'art. 146 CPS.

                                         II fatto che il denunciante abbia accettato la proposta di __________ credendo di non incorrere in nessun rischio finanziario, non basta certo per ipotizzare il reato di truffa, neppure nell'ipotesi in cui quest'ultimo lo abbia rassicurato dicendogli che le società sarebbero state in seguito riprese (dal denunciato stesso o dalla __________; circostanza, questa, comunque non appurata).

                                         II semplice fatto di avere creduto alla bontà delle parole di __________, non può certamente configurare gli estremi di un inganno astuto.

                                         Ammesso, ma non concesso, che l'aggravio ipotecario effettivo degli immobili fosse superiore a quello indicato nel contratto di compravendita, e che questa circostanza sia stata sottaciuta intenzionalmente dal denunciato e/o da __________ al fine di addossare al denunciante gli oneri bancari gravanti le tre società, a __________ sarebbe comunque bastata una minima verifica per scoprire l'asserito inganno.

                                         __________, persona comunque cognita in campo commerciale, avrebbe dovuto, di fronte ad un'operazione finanziariamente importante e con un'altrettanta importante assunzione di responsabilità da parte sua, esaminare nel dettaglio gli estremi della transazione.

                                         A nulla giova asserire che il denunciato (o la __________) aveva assicurato la ripresa delle società entro breve, ritenuto come l'operazione in quanto tale rappresentava comunque un rischio commerciale, di breve o di lunga durata che dir si voglia.

                                         Ad ogni modo, non è assolutamente dimostrato che vi è stato inganno, né che il denunciato abbia indotto il denunciante ad acquistare le società __________ __________, __________ __________ AL __________ __________ e __________ __________ al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

                                         II fatto che l'operazione si sia rivelata fallimentare per il denunciante, non basta per ritenere adempiuti i presupposti dei reato di truffa, così come previsto dall'art. 146 CPS.

                                         8.

                                         Lo stesso dicasi per il reato di falsità in documenti.

                                         II denunciante ritiene che la sua firma autentica sia stata falsificata su "diversi documenti importanti" (cfr. denuncia, p. 18).

                                         Egli non precisa però su quali documenti sarebbe stata falsificata la sua firma, ne comprova minimamente il fondamento delle sue allegazioni.

                                         In siffatte circostanze non si può quindi ragionevolmente ipotizzare il reato di falsità in documenti ex art. 251 CPS.

                                         Tanto più se si considera che in sede di interrogatorio egli ha dichiarato di avere sottoscritto presso la __________ di __________ diversi documenti bancari, senza verificarne il contenuto (cfr. verbale 10.9.1997, p. 2) ed in particolare ha riconosciuto di avere sottoscritto riconoscimenti di debito (Schuldscheine) per un totale di oltre fr. 10 Mio.

                                         II denunciante non ha sollevato eccezione alcuna (se non esprimendo qualche dubbio in relazione ad un'unica firma) in merito alla validità delle firme sottopostegli, asserendo unicamente di non ricordarsi di avere firmato parte dei documenti.

                                         Tale circostanza, oltre a non giustificare una perizia calligrafica su tutti i documenti sottoscritti da __________, permette di tranquillamente ipotizzare che egli ritenga genericamente falsa diversa documentazione, solo ed unicamente perché non ricorda di averla sottoscritta.

                                         Così stando le cose, questa Camera non può accogliere l’eccezione dell’art. 27 cpv. 1 LIMVI e annullare di conseguenza la tassazione impugnata. Essa va pertanto confermata.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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