Incarto n. 17.2020.106+237
Locarno 30 novembre 2020/sm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio dell’8 dicembre 2019 da
IM1 rappr. dall' DI1DUF 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 6 dicembre 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 20 aprile 2020)
richiamata la dichiarazione di appello 30 aprile 2020;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Con atto d’accusa n. 136/2018 del 27 luglio 2018 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio IM1 davanti alla Pretura penale ritenendola autrice colpevole di tentato inganno aggravato (indebito profitto) nell’ambito del matrimonio putativo e pornografia.
B. Esperito il dibattimento, con sentenza 6 dicembre 2019 (motivazione scritta intimata il 20 aprile 2020), la Pretura penale l’ha prosciolta dall’imputazione di pornografia e l’ha dichiarata autrice colpevole di:
“tentato inganno aggravato nell’ambito del matrimonio putativo (indebito profitto)
per avere, nel periodo compreso tra fine ottobre 2017 e il 22 dicembre 2017 a Bodio, Biasca, Camorino e in altre imprecisate località, agendo in correità con A., G. e L. nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, G. tentato di facilitare, incoraggiare o rendere possibile il matrimonio fittizio tra A. e IM1, e meglio, per avere, G. presentando a L. il cittadino pachistano A., che cercava una donna da sposare a pagamento al fine di poter rimanere in Svizzera, L. presentando, quindi, A. alla compagna IM1, titolare di un permesso di dimora B, IM1 accettando di sposare A. fittiziamente contro il pagamento della somma di fr. 10'000.- in contanti, somma poi aumentata da L. a fr. 12'000.-, A. consegnando, quindi, tra fine ottobre 2017 e il 9 novembre 2017 a L. un anticipo di complessivi fr. 6'500.-, assistendo IM1 ad almeno due consegne di denaro, A. portando parimenti qualche effetto personale presso l’appartamento di IM1 al fine di far credere, in caso di controllo, che l’intenzione di convivere fosse reale, A. e IM1 avviando in data 2 novembre 2017 la “procedura matrimoniale” presso l’Ufficio dello Stato Civile di Faido, poi annullata da IM1, adducendo il timore di vedersi rifiutata la richiesta del permesso di domicilio C e revocata l’assistenza da lei percepita, G. tentato di facilitare, incoraggiare o rendere possibile un matrimonio fittizio, rispettivamente A. e IM1 tentato di contrarre un matrimonio fittizio contro il pagamento della somma di fr. 12'000.nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, non riuscendo nel loro intento.”,
condannandola alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 10.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, al pagamento di tasse e spese giudiziarie in ragione di complessivi fr. 1'454.- (mentre per fr. 150.- sono state poste a carico dello Stato) e all’espulsione dalla Svizzera per 7 anni.
C. Contro il giudizio pretorile, IM1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con dichiarazione 30 aprile 2020 in cui ha precisato di chiedere, in via principale, il proprio proscioglimento con conseguente annullamento di tutti i dispositivi della sentenza impugnata (ad eccezione di quelli relativi al suo proscioglimento dall’imputazione di pornografia e alla tassazione della nota del suo patrocinatore d’ufficio). In via subordinata, si è limitata a chiedere l’annullamento della sua espulsione con riconoscimento del caso di rigore.
D. I dispositivi n. 1 (proscioglimento dall’imputazione di pornografia) e 6 (nota professionale del difensore d’ufficio) della sentenza impugnata sono passati, incontestati, in giudicato.
E. Non sono state formulate istanze probatorie e, con il consenso delle parti, l’appello è stato svolto in procedura scritta. Pervenuta a questa Corte, la motivazione scritta dell’imputata è stata trasmessa alle parti e alla Pretura penale per le osservazioni. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
considerando
in fatto:
1.
a. Sulla vita travagliata di IM1 si rimanda (art. 82 cpv. 4 CPP) ai consid. 1-5 della sentenza impugnata (pag. 2-11).
Qui ci si limita a dire che l’imputata vive stabilmente in Svizzera dal 2003. Attualmente, è al beneficio del permesso B.
Ha due figlie: una nata nel ____ dalla relazione intrattenuta per circa due anni con F., cittadino svizzero, e l’altra nata nel ____ dalla relazione con L., cittadino croato, domiciliato a Biasca, che - riconosciuto autore colpevole di tentato assassinio, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni e tentato inganno aggravato nei confronti delle autorità da questa Corte (sentenza CARP del 26 giugno 2019 - confermata dal TF in 6B_1041/2019 all. a doc. PrPen 61) - attualmente sta scontando la pena detentiva di 11 anni.
b. IM1 è incensurata (doc. PrPen 58 e art. 369 cpv. 7 CP).
c. IM1, dopo avere esercitato la prostituzione, ha lavorato solo per brevi periodi: dal dicembre 2006 al dicembre 2007 come tuttofare/aiuto cucina e dall’agosto 2015 all’agosto 2016 come commessa a tempo parziale in un commercio di kebap.
Dal 1 marzo 2006 è al beneficio di prestazioni assistenziali.
d. Al 13 febbraio 2019 vi erano, a suo carico, 41 attestati di carenza beni (per complessivi fr. 21'589.65, doc. PrPen 58).
2. Sull’avvio dell’inchiesta si rimanda (art. 82 cpv. 4 CPP) ai consid. 7-8 della sentenza impugnata (pag. 12-14).
Per la fattispecie qui a giudizio sono già stati condannati A. (nella forma semplice del reato, doc. PrPen 44), G. (nella forma aggravata del reato, doc. PrPen 62) e L. (nella forma aggravata del reato, doc. PrPen 61).
3. Sui contorni della vicenda si può rimandare alla lettura di quanto accertato da questa Corte nella sentenza di condanna di L. (CARP 17.2018.231 del 26 giugno 2019 - confermata dal TF in 6B_1041/2019 - all. a doc. PrPen 61, consid. 7-7.f.2 e 21), da cui emerge chiaramente che il matrimonio che si voleva celebrare tra A. e IM1 era fittizio e che L. lo aveva organizzato per soldi.
In questo procedimento, contestata non è né la natura fittizia del celebrando matrimonio in quanto tale né la sua natura mercenaria, bensì, la consapevolezza di IM1 di quest’ultima componente, ovvero, del fatto che il tutto era stato architettato per arricchire - quantomeno - L.. Nell’appello si sostiene, infatti, che IM1 ha agito:
- per poter uscire dall’assistenza e lavorare, poiché G. le aveva promesso che, se avesse accettato di sposare A., lui avrebbe ceduto loro il suo negozio di kebap, rispettivamente, in un’altra versione, le avrebbe promesso di assumerla come dipendente del negozio;
- pensando che i soldi di cui si parlava andavano unicamente a coprire le spese del matrimonio;
- anche per aiutare A., che si trovava in difficoltà (motiv. scritta imputata, pag. 6-8).
4. Sul motivo per cui IM1 ha accettato di sposare A. agli atti vi sono dichiarazioni contrastanti.
a. IM1 ne ha – per usare un’espressione colorita – dette di tutti i colori.
Dapprima ha sostenuto di amare A. e di volerlo sposare per davvero. Poi, ma solo perché confrontata con le dichiarazioni di L. e A., è pian piano arrivata ad ammettere che il matrimonio era una farsa per permettere ad A. di restare in Svizzera e che, per questo, A. aveva dato dei soldi a L. (VI IM1 8.2.2018 pag. 4). In seguito, ha ritrattato dichiarando, non solo che il matrimonio sarebbe magari potuto anche diventare reale in futuro, ma che non sapeva che A. aveva dato dei soldi a L., per poi ancora cambiare versione, dopo essere stata di nuovo confrontata con le sue precedenti dichiarazioni, e ammettere che, in effetti, “qualcosa sapevo dei soldi ma non sapevo né quanti, né come e nemmeno dove.” (VI IM1 10.4.2018 pag. 5 e 7).
Due giorni dopo, a confronto con A., è tornata (di nuovo) a sostenere di non sapere nulla dei soldi e di aver accettato di sposarlo perché “questo ragazzo aveva bisogno di aiuto” ed era una persona cara a G. per poi cambiare nuovamente e dire che il motivo era, invece, che G., in cambio, avrebbe ceduto loro il suo negozio di kebap (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 5 e 14).
Infine, nell’ultimo verbale, ha ammesso di sapere fin dall’inizio che a L. sarebbero stati dati dei soldi per questo matrimonio e anche di avere assistito a due consegne di questo denaro (circostanza sempre dichiarata da A. e ammessa da L.), affermando di non ricordare però quanto denaro fosse stato consegnato, “forse CHF 1'000.- ” (VI IM1 16.7.2018 pag. 7).
b. L., dal canto suo, ha affermato che IM1 sapeva che A. gli doveva dare dei soldi ma che credeva – poiché così lui le aveva detto – che sarebbero andati a coprire le spese. Ha, poi, precisato di avere tenuto per sé tutto il denaro ed confermato di aver detto a IM1 che l’accordo di matrimonio era stato fatto in cambio di denaro (VI L. 28.12.2017 pag. 3 e 7; VC L.-A. 25.4.2018 pag. 3, 4, 8 e 23).
c. G. ha inizialmente dichiarato di essere estraneo alla vicenda e di aver solo sentito L. e A. che parlavano di un matrimonio e di fr. 10’000.- (VI G. 16.5.2018 pag. 6 e 10). A confronto con L. e A., quando la PP gli ha chiesto se era corretta la versione secondo cui avrebbe assunto IM1 se sposava A., ha risposto di sì, ma poco dopo l’ha smentita affermando che, in realtà, la sua intenzione era di assumerla in futuro, ma non a condizione che sposasse A. (VC G.-L.-A. 8.6.2018 pag. 9).
d. A., ha dichiarato:
- che G. lo ha messo in contatto con L., il quale gli ha detto che per fr. 10’000.- avrebbe potuto sposare una sua amica col permesso C, e lui ha accettato (VI A. 22.12.2017 pag. 3);
- di aver dato i soldi a L. e IM1 (VI A. 2.1.2018 pag. 4; VI PIF A. 2.1.2018 pag. 6);
- che L. non gli aveva mai parlato di “spese” ma solo di fr. 10'000.- (poi aumentati da L. a fr. 12'000.-) quale compenso per la firma della carte del matrimonio da parte di IM1 (VC L.-A. 25.4.2018 pag. 23);
- che IM1 era perfettamente a conoscenza delle trattative in essere (VI PIF A. 2.1.2018 pag. 6);
- che IM1 era presente quando la richiesta di denaro è passata da fr. 10'000.- a fr. 12'000.- (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 5; VC L.-A. 8.6.2018 pag. 7);
- che IM1 era presente a due consegne di denaro su tre (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 20);
- che, durante una delle due consegne, L. ha dato i soldi appena ricevuti a IM1 (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 6 e 7);
- che, dopo le prime due consegne, IM1 era in macchina con lui e L. quando quest’ultimo gli chiedeva di dargli il resto dei soldi, e che IM1, dal sedile posteriore su cui era seduta, aveva detto “che lei non avrebbe firmato nessun matrimonio se non avesse ricevuto tutti i soldi” (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 9);
- che quando, infine, rivoleva indietro i suoi soldi perché aveva capito che lo stavano raggirando, li ha chiesti a L. ma è stata IM1 che gli ha detto che avrebbe dovuto aspettare che le arrivassero i soldi degli assegni per la bambina (VC L.-A. 25.4.2018 pag. 8).
5. Ricordato che la credibilità di IM1 è sostanzialmente pari a zero già solo a causa del suo dire e disdire e, poi, ancora, dire e, di nuovo, disdire e che, a differenza di A., sia L. che IM1 che G. di motivi per mentire ne avevano a iosa, si ha che il fatto che A. sia - di gran lunga - più credibile degli altri protagonisti di questa vicenda risulta dalle seguenti circostanze:
- è l’unico ad aver raccontato sin dall’inizio una sola versione dei fatti, mantenuta con costanza per l’intero procedimento;
- il suo racconto è lineare, ed ha una sua logica intrinseca;
- non aveva alcun interesse a mentire, anzi, così facendo si è autoaccusato di un reato;
- laddove ve ne sono, gli elementi oggettivi agli atti confermano le sue dichiarazioni. Per esempio, sul fatto che aveva dato fr. 6'500.- a L. (come aveva sin dall’inizio dichiarato), vi è un video in cui L., non solo lo conferma, ma aggiunge anche che “tu non hai saldato tutto, capito?” (AI 39). Un altro esempio dimostrativo oltre che della buona fede di A., anche della sua buona memoria riguarda le modalità dell’ultimo pagamento a L.: per pagarlo, A. ha affermato di essersi fatto dare dei soldi da G. che ha messo sul suo conto Postfinance “In tutto mi ricordo che avevo sul conto CHF 1'620.-”, che ha “prelevato CHF 1'000.- dal bancomat di Arbedo Castione, e il giorno dopo ulteriori CHF 500.- a Bellinzona e li ho consegnati a L.”: la PP, dall’estratto conto Postfinance, gli ha quindi fatto prendere atto che aveva “versato il 04 novembre 2017 CHF 1'620.-, e poi ho prelevato CHF 1'000.- l’08 novembre e poi il 09 novembre 2017 CHF 600.-. Mi viene chiesto se si tratta di questi prelievi? R.: è corretto” (VC G.-L.-A. 8.6.2018 pag. 8).
Ne deriva che, come già nel procedimento per tentato assassinio, anche in questo caso è essenzialmente sulle dichiarazioni di A. (e non solo o non tanto sulle parziali ammissioni di IM1 e L.) che i fatti vanno accertati. Ne discende che l’imputata era perfettamente consapevole della natura mercenaria dell’operazione, ed ha agito per arricchire – quantomeno – L..
in diritto:
6.
a. L’art. 118 cpv. 2 LStrI punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio.
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria, se l’autore ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento (cpv. 3 lett. a).
Per indebito arricchimento si intende qualsiasi miglioramento economico che l'autore del reato o un'altra persona cerca di ottenere, indipendentemente dal fatto che si verifichi effettivamente; un mero indennizzo a copertura delle spese non costituisce arricchimento (Zünd, Migrationsrecht Kommentar, 4a edizione, n. 4 ad art. 118 LStrI, che rinvia a n. 8 ad art. 116 LStrI; Sauthier, Code annoté de droit des migrations Vol. II, 2017, n. 22 e 24 ad art. 118 LStrl, che rinvia ad art. 116 cpv. 3 LStrl).
b. Posto quanto accertato, IM1 deve essere ritenuta autrice colpevole di tentato inganno aggravato intenzionale nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a LStrl), avendo agito al fine di procurare – quantomeno – a L. un indebito arricchimento (anche se, già solo l’avere agito nell’obiettivo di ottenere un lavoro o, addirittura, la cessione del commercio di kebap sarebbe sufficiente ad integrare l’indebito arricchimento di cui s’è appena detto).
commisurazione della pena
7.
a. Sulla commisurazione della pena si richiama, oltre all’art. 47 CP e alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4, il consid. 14 della sentenza impugnata (pag. 19-22).
b. Condividendo pienamente argomentazioni e conclusioni del primo giudice, si richiama il consid. 15 della sentenza impugnata (pag. 22), che qui si riporta e le cui conclusioni vengono fatte proprie da questa Corte:
“Nella fattispecie, occorre da un lato tenere conto del fatto che l‘imputazione di pornografia, seppur di importanza minore rispetto a quella principale, è venuta meno. Non può inoltre essere disatteso che l’imputata ha avuto una vita particolarmente difficile, fin dall’infanzia, ciò di cui non vi è motivo di dubitare, nonostante le quantità di bugie raccontate.
Dall’altro lato non può precisamente essere fatta astrazione dall’atteggiamento reticente e della spiccata predisposizione a mentire e a non raccontare le cose come stanno, che ha caratterizzato l’intero procedimento, come già evidenziato al considerando 11.1. Neppure può essere disatteso che con il suo comportamento ha dato prova non solo di approfittare della disperazione altrui, ma anche di totale mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni che le hanno offerto ogni tipo di sostegno e che, di fatto, hanno mantenuto lei e la sua famiglia durante tutti questi anni di permanenza in Svizzera.
Tutto ben ponderato, la pena può dunque essere fissata in 70 aliquote giornaliere di fr. 10.- l’una, vista la situazione di indigenza in cui versa l’imputata, e può essere sospesa condizionalmente per il periodo di prova minimo di due anni. Nonostante tutto non appare necessario infliggere una multa aggiuntiva per indurla a trattenersi dal commettere nuove infrazioni.”.
espulsione
8. Nell’appello, invocando l’art. 66a cpv. 2 CP (caso di rigore), IM1 chiede di non essere allontanata dalla Svizzera poiché:
ha avuto una vita difficile ed ha dei problemi di salute che non l’hanno certo aiutata a trovare e mantenere un lavoro;
il reato imputato non è particolarmente grave e non compromette l’ordine pubblico e la sicurezza della Svizzera;
- in Ungheria, IM1 rischierebbe di essere rintracciata dagli sfruttatori che l’avevano costretta a prostituirsi in passato;
- la sua espulsione metterebbe in grave difficoltà le due figlie, di cui si è sempre occupata IM1. La più piccola (nata nel ____) sarebbe condannata a un futuro incerto in Ungheria. Il futuro della prima (cittadina svizzera nata nel ____) sarebbe, in ogni caso, pregiudicato: se rimanesse in Svizzera, verrebbe divisa dalla madre e dalla sorellina; se partisse con loro, è dubbio che, in Ungheria, potrebbe ricevere le cure di cui necessita.
In ogni caso, conclude l’appellante, la durata dell’espulsione (7 anni) decisa dal pretore è sproporzionata se paragonati ad altri casi in cui è stata ordinata la medesima misura a seguito di importanti traffici di stupefacenti.
9. Essendo IM1 stata riconosciuta autrice colpevole di tentata infrazione intenzionale all’art. 118 cpv. 3 LStrl, l’art. 66a cpv. 1 lett. n CP prevede la sua espulsione obbligatoria dal territorio elvetico per un periodo da 5 a 15 anni. L'art. 66a cpv. 1 CP si applica infatti anche in caso di tentativo di commettere uno dei reati dell'elenco (DTF 144 IV 168, consid. 1.4.1).
a. Occorre, tuttavia, esaminare se, come sostiene l’appellante, siano dati gli estremi dell’art. 66a cpv. 2 CP (caso di rigore), secondo cui il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione, se essa costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna per uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP, l’espulsione è la regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui all’art. 66a cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 del 21.8.2018 consid. 2.1).
Al fine di poter rinunciare a un’espulsione prevista dall’art. 66a cpv. 1 CP, è necessario che, da un lato, questa misura metta lo straniero in una situazione personale grave e, d’altro lato, che l’interesse pubblico all’espulsione non prevalga sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera (STF 6B_209/2018 del 23.11.2018 consid. 3.3; 6B_724/2018 del 30.10.2018 consid. 2.3.1; 6B_296/2018 del 13.7.2018 consid. 3.2; 6B_506/2017 del 14.2.2018 consid. 1.1 e rinvii).
Il disposto di legge non spiega cosa si debba intendere per «situazione personale grave» (prima condizione cumulativa) e nemmeno indica i criteri da tenere in considerazione per la ponderazione degli interessi (seconda condizione cumulativa).
Secondo il Tribunale federale, per l’applicazione dell’art. 66a cpv. 2 CP, occorre ispirarsi ai criteri previsti dall’art. 31 cpv. 1 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa (OASA) e alla relativa giurisprudenza. Si terrà, dunque, conto dell’integrazione dello straniero, del rispetto dell’ordine pubblico svizzero da parte sua, della sua situazione famigliare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, della situazione finanziaria, della volontà di prendere parte alla vita economica, della durata della presenza in Svizzera, dello stato di salute e della possibilità di reinserimento nel paese d’origine. Dato che la lista ex art. 31 cpv. 1 OASA non è esaustiva e che l’espulsione pertiene al diritto penale, il giudice dovrà, nella valutazione del caso di rigore, tener conto, anche, delle prospettive di reinserimento sociale del condannato (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.1.1; 6B_861/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 2.3 e riferimenti).
Di norma occorre ammettere l’esistenza di una situazione personale grave quando l’espulsione costituirebbe, per la persona interessata, un’ingerenza di una certa importanza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare garantito dalla costituzione federale (art. 13) e dal diritto internazionale, in particolare dall’art. 8 CEDU (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.1.2 e riferimenti).
Lo straniero può prevalersi dell’art. 8 CEDU (e dell’art. 13 Cost.) per opporsi all’eventuale separazione dalla famiglia, a patto che intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia che ha il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera. Secondo costante giurisprudenza, le relazioni oggetto dell’art. 8 CEDU sono, innanzitutto, quelle che concernono la famiglia nucleare, vale a dire quelle tra coniugi, così come quelle tra genitori e figli minorenni che vivono nella medesima comunione domestica (STF 6B_612/2018 del 22 agosto 2018 consid. 2.2 e riferimenti). L’art. 8 CEDU protegge, anche, il diritto di stabilire e intrattenere dei legami sociali e ingloba, pertanto, aspetti legati all’identità sociale della persona (STF 6B_612/2018 consid. 2.2).
Se lo straniero può prevalersi dell’art. 8 CEDU occorre, ancora, determinare se il suo interesse privato a rimanere in Svizzera prevale sull’interesse pubblico all’espulsione (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2). Tale esame implica, in particolare, di determinare se la misura in questione rispetta il principio di proporzionalità ex art. 5 cpv. 2 Cost. e 8 par. 2 CEDU (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2 e riferimenti).
Il fatto che la clausola di rigore costituisca una norma potestativa non significa che il giudice possa, liberamente, decidere di applicare oppure non applicare l’eccezione dell’art. 66a cpv. 2 CP. Il giudice deve fare uso del suo potere di apprezzamento conferitogli da tale norma potestativa nel rispetto dei principi costituzionali. Se dovesse rifiutare di rinunciare all’espulsione quando le condizioni per la clausola di rigore sono adempiute, il principio di proporzionalità ancorato all’art. 5 cpv. 2 Cost. sarebbe violato. Il giudice deve, pertanto, rinunciare all’espulsione quando le condizioni dell’art. 66a cpv. 2 sono date, conformemente al principio di proporzionalità (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.1.1 e riferimenti).
b. IM1 ha due figlie: B., nata nel ____ e figlia di L., e V., nata nel ____ e figlia di _____________. Dagli atti emerge che di entrambe si è sempre occupata IM1 da sola (con un sostegno dalla moglie di L. e dal nonno paterno di V.), che ha delle buone capacità genitoriali e che collabora in modo regolare e costruttivo con le autorità (doc. PrPen 61).
V., in quanto figlia di padre svizzero, ha potuto beneficiare della naturalizzazione agevolata, e dal 2006 è cittadina svizzera: ha, pertanto, diritto a risiedere durevolmente nel nostro Paese. È nata e cresciuta in Ticino e non ha legami con l’Ungheria, né dagli atti emerge che ne parli correntemente la lingua o ne conosca la cultura. Suo padre vive in Ticino, e, nel frattempo, da una nuova compagna, ha avuto un figlio e una figlia, con i quali V. intrattiene rapporti regolari e dei quali spesso si occupa come babysitter.
V. frequenta le scuole speciali e i suoi insegnanti riferiscono che si impegna, è educata, ben integrata e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Sta seguendo un programma individualizzato che la sostiene nel suo sviluppo e sta dando buoni risultati (doc. PrPen 61). Ricominciare da zero, in un nuovo contesto (quello ungherese) e con una nuova lingua, lontana dal padre, dal fratellino e dalla sorellina paterni, sarebbe per V. tutt’altro che cosa facile (considerate, tra le altre, le sue difficoltà già nell’apprendimento dell’italiano), e potrebbe incidere negativamente sul suo sviluppo psicofisico, che necessita di un sostegno particolare (oltre al percorso di scuola speciale, a maggio 2019 si stava attivando una presa a carico psicoterapeutica al fine di sostenerla in alcune sue fragilità, doc. PrPen 61). Sulla base di questi elementi, non si può, ragionevolmente, esigere, da lei, che lasci la Svizzera per andare a vivere in Ungheria con la madre.
Ne consegue che l’espulsione comporterebbe, per IM1, la separazione dalla figlia V. (che verosimilmente andrebbe in un istituto, non emergendo dagli atti che il padre sia disposto ad integrarla nella sua attuale famiglia e nemmeno può essere fatta astrazione del fatto che, benché ora i rapporti con lui siano regolari, questi ha mancato per anni ai suoi doveri alimentari, malgrado le diverse sollecitazioni delle autorità, cfr. doc. PrPen 61), la quale, peraltro, date le sue difficoltà, difficilmente potrebbe recarsi autonomamente in Ungheria per farle visita. Questa circostanza, da sola, costituisce una pesante ingerenza nella vita privata dell’imputata ai sensi dell’art. 8 CEDU ponendola, dunque, in una situazione personale grave: con il che, la prima condizione dell’art. 66a cpv. 2 CP è, in concreto, realizzata. Resta da esaminare se il suo interesse privato a restare in Svizzera prevale sull’interesse pubblico alla sua espulsione.
c. Il reato commesso da IM1 non è tra quelli per cui, di regola, le autorità devono dare prova di particolare fermezza in materia di espulsione (cfr., per tutte, STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 e riferimenti) e dalle circostanze del caso concreto non emerge una sua particolare pericolosità per l’ordine pubblico.
IM1 è incensurata (art. 369 cpv. 7 CPP) e il rischio di recidiva è basso, come, peraltro, indirettamente riconosciuto anche dal primo giudice, che ha sospeso la pena per la durata minima del periodo di prova (2 anni) e non ha ritenuto necessario infliggerle una multa aggiuntiva per indurla a trattenersi dal commettere nuove infrazioni. Del resto, occorre, pure, considerare che IM1 ha delinquito spronata dall’amante, L.: l’iniziativa non è stata infatti sua, ma di G. e L., che l’hanno coinvolta nell’affare che già avevano prospettato ad A.. Che L. si trovi oggi in espiazione di una lunga pena detentiva, e che G. sia sparito da anni senza lasciare tracce (e portandosi appresso - oltre a numerose esecuzioni pendenti - la cassa dell’associazione culturale _____ di cui era tesoriere [doc. PrPen 39], ciò che rende poco probabile un suo ritorno) non può che essere letto come un ulteriore elemento che consente di ritenere particolarmente basso il suo rischio di recidiva. Già solo sulla base di questi elementi, non si può, ragionevolmente, sostenere che IM1 costituisca un grave pericolo per l’ordine pubblico.
Tutto ciò ben ponderato, l’interesse privato di IM1 a rimanere in Svizzera con le sue due figlie prevale sull’interesse pubblico alla sua espulsione. Già solo per questo motivo, si deve rinunciare alla misura, senza che sia necessario esaminarne un’eventuale sua conformità (o non conformità) all’ALC.
L’appello, su questo punto, è pertanto accolto.
oneri processuali
10. a. Visto l’esito del procedimento, è confermata l’attribuzione degli oneri processuali di prima sede così come decisa dal pretore.
b. Quelli d’appello, ammontanti a fr. 1'200.- (fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti per metà a carico dell’imputata e per metà a carico dello Stato.
tassazione della nota professionale del difensore d’ufficio
11. La nota presentata dall’avv. DI1 per il procedimento d’appello appare adeguata al lavoro svolto ed è pertanto approvata integralmente per complessivi fr. 3’104.02 (di cui fr. 2’465.- di onorario, fr. 417.10 di spese e fr. 221.92 di IVA).
12. Visto l’esito dell’appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, IM1 dovrà rimborsare allo Stato 1/2 di quanto da questi anticipato per i costi della sua difesa in appello (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per questi motivi,
visti gli artt. 6, 9, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 422 e segg. CPP,
12, 22, 34 e segg., 47 e 66a CP,
118 cpv. 2 e 3 lett. a LStrl,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che i disp. n. 1 e 6 della sentenza impugnata sono passati in giudicato,
1.1. IM1 è dichiarata autrice colpevole di:
tentato inganno aggravato nei confronti delle autorità
per avere, nel periodo ottobre-dicembre 2017, a Biasca, Faido, Bodio e in altre imprecisate località del Canton Ticino, agendo intenzionalmente e in correità con A., L. e G., al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, per eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, essendo titolare di un permesso B, tentato di organizzare il suo matrimonio fittizio con A., cittadino pakistano che cercava una donna da sposare per poter rimanere in Svizzera,
contro il pagamento di fr. 12'000.-, di cui fr. 6'500.- effettivamente pagati a L. quale anticipo, e meglio come indicato nei considerandi.
1.2. IM1 è condannata:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci) ciascuna (art. 34 e segg. CP).
1.2.2. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2. Non si fa luogo ad espulsione (art. 66a cpv. 2 CP).
3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado (pari a fr. 1’604.-) sono posti in ragione di fr. 1’454.- a carico dell’imputata e in ragione di fr. 150.- a carico dello Stato, così come deciso nel giudizio impugnato.
4. La nota professionale dell’avv. DI1 relativa alla procedura d’appello è approvata per:
- onorario fr. 2’465.00
- spese fr. 417.10
- IVA fr. 221.92
Totale fr. 3’104.02
e posta a carico dello Stato.
4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4.2. La richiesta di pagamento dev’essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.
4.3. Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno IM1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino fr. 1’552.01, corrispondenti a 1/2 di quanto quest’ultimo ha anticipato per la sua difesa in appello (art. 135 cpv. 4 CPP).
5. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.fr. 1'200.sono posti per 1/2 a carico dell’imputata e per 1/2 a carico dello Stato.
6. Intimazione a:
7. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.