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Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.08.2020 17.2019.347

August 20, 2020·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·4,614 words·~23 min·3

Summary

Atti preparatori punibili di rapina: proscioglimento degli imputati non potendosi escludere che fossero atti preparatori di furto (dunque, non punibili). Addossamento delle spese e rifiuto dell'indennizzo poiché hanno causato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento

Full text

Incarto n. 17.2019.347+348 17.2020.194+200 17.2020.209+250

Locarno 20 agosto 2020/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

statuendo sugli appelli presentati il

27 dicembre 2019 dal   procuratore pubblico _____________, 6901 Lugano   8 gennaio 2020 da   AP 1   rappr. dall'avv. DI 1

contro la sentenza emanata il 3 ottobre 2019 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 20 dicembre 2019) nei confronti di AP 1e

AP 2   rappr. dall'avv. DI 2

esaminati gli atti;

ritenuto che:

                                  A.   Sconfessando i DA 79/2018 e 80/2018, esperito (nelle forme contumaciali) il pubblico dibattimento, con sentenza 3 ottobre 2019 (_________________________ motivazione scritta intimata il 20 dicembre 2019), la prima Corte ha:

-  prosciolto gli imputati AP 1e AP 2 dall’imputazione di atti preparatori per rapina;

-  respinto le istanze di indennizzo ex art. 429 CPP formulate dagli imputati;

-  posto tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 1'985.75, in solido a carico degli imputati, con ripartizione interna di ½ ciascuno;

-  dissequestrato tutti gli oggetti degli imputati;

-  ordinato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia della somma di fr. 1'713.- sequestrata a AP 1;

-  posto a carico dello Stato i costi del gratuito patrocinio degli imputati, con l’obbligo per loro di rimborsare l’importo (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                  B.   Il PP ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro detto giudizio e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con dichiarazione 27 dicembre 2019, precisando di impugnare i dispositivi 1 (proscioglimento degli imputati) e 4 (dissequestro degli oggetti), chiedendo:

- la condanna degli imputati, come proposta nei DA;

- la confisca di tutto quanto in sequestro.

                                  C.   Mentre AP 2 è rimasto silente, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro detto giudizio e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con dichiarazione 8 gennaio 2020, precisando di impugnare solo i punti 2 (indennità), 3 (tasse e spese), 4.1 (sequestro conservativo) e 6.2 (spese di difesa) del dispositivo della sentenza, chiedendo:

-  il riconoscimento dell’indennità postulata;

-  che tasse e spese (comprese le spese di difesa) vengano addossate allo Stato;

-  il dissequestro della somma di fr. 1'713.-.

                                  D.   I dispositivi n. 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1 della sentenza impugnata sono passati, incontestati, in giudicato.

                                  E.   Non sono state formulate istanze probatorie.

                                  F.   Con il consenso delle parti, l’appello è stato svolto in procedura scritta. Il 5 marzo 2020 è pervenuta a questa Corte la motivazione scritta del PP, ed il 14 maggio 2020 quella di AP 1. Entrambe sono state trasmesse alle parti e alla prima Corte per le osservazioni. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in fatto e in diritto:

vita degli imputati

                                   1.   Sulla vita degli imputati si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 1 della sentenza impugnata (pag. 15-16).

precedenti penali

                                   2.  

                                   a.   AP 2 è incensurato in Svizzera, Italia e Lituania (inc. 72.2018.106, doc. TPC 6, 8 e 10). In Germania, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di pena detentiva (sospesa per un periodo di prova di 3 anni) per complicità in tentata rapina aggravata (AI 59). In Olanda, è stato condannato a 4 mesi di pena detentiva per rapina in banda (inc. 72.2018.106, doc. TPC 10).

                                  b.   AP 1 è incensurato in Svizzera, Italia e Lituania (inc. 72.2018.107, doc. TPC 7, 8 e 9). In Germania, è stato condannato a 5 anni di pena detentiva per 17 furti aggravati in banda e 7 tentati furti aggravati in banda, ed è attualmente ricercato per l’espiazione della pena residua (AI 40 e all. 25 a AI 109).

avvio delle indagini e circostanze dell’arresto

                                   3.   Sull’ avvio delle indagini e sulle circostanze dell’arresto si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 3.1-3.5 della sentenza impugnata (pag. 17-19), che qui si riportano:

“3.1. In data 16.06.2015, i due imputati giungevano in Ticino e si recavano presso la gioielleria _____________, ove visionavano alcuni orologi, per poi allontanarsi a bordo di una ________________. La presenza dei due rubricati destava sospetti nel titolare del negozio, il quale pertanto informava le forze dell’ordine.

Dagli accertamenti che ne sono conseguiti, è risultato che la medesima auto, quella stessa sera, lasciava la Svizzera verso l’Italia attraverso il valico di Chiasso. Il giorno successivo, 17.06.2015 alle ore 10:16, l’autovettura in questione rientrava nuovamente in Svizzera, sempre dal valico di Chiasso, e attraversava tutta la Svizzera arrivando sino in Germania, varcando un confine situato vicino a Basilea.

In data 18.06.2015, le Guardie di confine di Basilea, fermavano il veicolo intento a rientrare sul territorio elvetico per un controllo, a bordo del quale vi erano i due rubricati. La sera del medesimo giorno, l’auto, dopo aver nuovamente attraversato tutta la Svizzera, usciva verso l’Italia sempre attraverso il valico di Chiasso.

3.2. In data 19.06.2015, la Polizia cantonale ha notato i due imputati aggirarsi a Chiasso nei pressi di alcune gioiellerie, per poi salire a bordo, questa volta, di un’auto _____________, e dirigersi verso la zona boschiva ________. I due, dopo aver posteggiato l’auto, sono stati visti addentrarsi a piedi all’interno del bosco, per poi, dopo circa 20 minuti, fare ritorno al veicolo. 

AP 1 e AP 2 sono dunque stati successivamente fermati e condotti presso gli Uffici di Polizia per ulteriori accertamenti. All’interno dell’automobile sono stati rinvenuti diversi oggetti di proprietà dei due rubricati, nello specifico:

- due valigie appartenenti a AP 1 e AP 2;

- un telefono cellulare marca Samsung con batteria staccata e scheda SIM disinserita;

- un telefono cellulare, nuovo, con scheda SIM nella confezione;

- denaro contante per Euro 2.300 rinvenuti sulla persona di AP 2;

- un navigatore satellitare;

- un Ipad detenuto da AP 1;

- una pala pieghevole;

- un paio di guanti;

- denaro contante per Euro 2.300 rinvenuti sulla persona di AP 1.

3.3. Con riferimento all’Ipad sequestrato al momento del fermo ed appartenente a AP 1, questi si è rifiutato di fornire il codice di sblocco dell’apparecchio, adducendo di non ricordarselo più, pur sottolineando che al suo interno vi sarebbero unicamente i suoi dati personali:

"L’interrogante mi chiede se il Tablet Ipad è mio.

L’ipad è mio. L’ho acquistato in Italia, a Milano.

L’interrogante mi chiede come mai non voglio fornire agli inquirenti il codice di sblocco di questo Ipad.

Il verbale viene momentaneamente sospeso per una breve pausa alle ore 15:29.

Il verbale viene ripreso alle ore 15:54.

Io non so qual è questo codice. Come detto l’ho acquistato in Italia e penso che chi me l’ha venduto mi abbia imbrogliato. Voglio comunque dire che dentro l’Ipad ci sono dentro dei miei dati personali. Io comunque non ho niente da nascondere, ma non conosco questo codice”.

(VI PP, 20.06.2015, p. 6, AI 3)

3.3.1. Nemmeno nel successivo verbale d’interrogatorio di data 15.07.2015, AP 1 ha voluto rivelare agli inquirenti il PIN di accesso all’IPad:

"D: Le chiediamo nuovamente i PIN per accedere all’IPad sequestrato il giorno del vostro arresto?

R: Non so come accedere al mio IPad e non risponderò a questa domanda.

Mi viene chiesto per quale motivo non voglio dare il codice di sblocco del suo IPad, visto che come da lei affermato è un semplice turista e non ha nulla da temere.

R: Non risponderò a questa domanda”.

(VI PG, 15.07.2015, p. 6, AI 53)

3.4. In sede di interrogatorio, sia dinanzi alla Polizia che al Procuratore pubblico, entrambi gli imputati si sono mostrati alquanto reticenti, limitandosi a respingere ogni accusa e a dichiarare di trovarsi in Svizzera per turismo, di essere arrivati in Italia il 14.06.2015, di avere pernottato a Milano e poi a Forte dei Marmi e di essere giunti in Svizzera per la prima volta il 16.06.2015.

Essi hanno quindi dichiarato di avere visitato anche qualche gioielleria, in quanto era intenzione di AP 1 acquistare un orologio _______ come regalo per il padre.

3.5. Al termine dei rispettivi verbali d’interrogatorio, il Procuratore pubblico ha disposto la carcerazione di entrambi i prevenuti (AI 2 e 3), confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi con le decisioni del 21.06.2015 (AI 15 e 16), con le quali è stata stabilita una carcerazione di sicurezza sino al 31.07.2015 nei confronti sia di AP 2 che di AP 1.

La carcerazione di sicurezza dei due rubricati è poi stata successivamente prorogata sino al 28.08.2015 (AI 69 e 70), mentre, con decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 02.09.2015 (AI 102 e 103), è stata respinta una seconda richiesta di proroga avanzata dal Procuratore pubblico, a seguito delle quali è stata dunque disposta la scarcerazione dei due prevenuti.”.

il giudizio impugnato

                                   4.   Per l’accusa, gli imputati stavano scegliendo la gioielleria in cui effettuare una rapina, e in tal senso, le loro visite alle stesse erano disposizioni di ordine tecnico od organizzativo conformi ad un piano.

Gli imputati sostengono, invece, che la loro era una vacanza e che AP 1 cercava un orologio da regalare al padre.

l’appello del PP

                                   5.   L’accusa, nella motivazione scritta del suo appello, sostiene che gli indizi sono sufficienti a condannare gli imputati per il reato ascrittogli. E ciò poiché:

-  si chiede per quale motivo sarebbero dovuti partire dalla Lituania in aereo, arrivare in Italia, fare avanti e indietro tra Italia, Svizzera e Francia e visitare tre gioiellerie solo per fare un semplice furto rompendo una vetrina;

-  oltre alla pala da campeggio (con la quale si potrebbe, comunque, stordire una persona per derubarla) gli imputati avevano con loro anche dei guanti;

-  i tre sopralluoghi alle gioiellerie permettono pacificamente di concludere che stessero preparando una rapina;

-  secondo la giurisprudenza, per ritenere il reato in oggetto, non è necessario che gli imputati avessero armi o passamontagna né che l’obiettivo fosse già stato scelto;

-  gli imputati hanno precedenti penali in Germania per rapine (n.d.r.: in realtà, solo AP 2 ne ha per rapina poiché AP 1 ha precedenti in Germania per ripetuti furti aggravati in banda, tentati e consumati, AI 40).

accertamento dei fatti

                                   6.   La maggior parte dei fatti ritenuti dai DA è pacificamente accertata sulla scorta di un ampio materiale probatorio: rogatorie, testimonianze del personale delle gioiellerie, controlli di polizia e doganali, videosorveglianze, perquisizioni e sequestri (in proposito, si richiamano, ex art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 5 e 6 della sentenza impugnata, pag. 30-34), ammissioni degli imputati (sui loro spostamenti, noleggi di auto, visite alle gioiellerie e al bosco _______).

L’unico punto controverso riguarda quanto avvenuto al bosco _______ (punto 1.12 dei rispettivi DA). Gli agenti della polizia cantonale, nel loro rapporto (AI 1, pag. 3-4), hanno scritto di aver visto i due imputati addentrarsi a piedi nella zona boschiva, AP 2 con una pala, e ritornare al veicolo dopo circa 20 minuti, riponendo quindi la pala nel bagagliaio, dove è stata ritrovata e sequestrata (insieme a dei guanti) poco dopo, in occasione del loro fermo. Gli imputati, invece, senza menzionare la pala, hanno dichiarato di essersi recati in quella zona per fare una passeggiata (VI AP 2, all. 1 a AI 1, pag. 4; VI AP 1, all. 8 a AI 1, pag. 4). Richiesti sul perché si fossero portati una pala, hanno dichiarato:

“Non so, era in auto, ma non so perché fosse lì” (VI AP 2, all. 1 a AI 1, pag. 4),

“Non l’ho messa io. Non so chi l’ha può avere messa” (VI AP 2, AI 2 pag. 7),

“[…] non abbiamo messo nulla nel baule della vettura” (VI AP 1, all. 8 a AI 1, pag. 5),

mentre, sul fatto che erano stati visti dalla polizia entrare insieme nel bosco con la pala:

“Posso anch’io oggi dire qualsiasi cosa che ho visto dalla finestra. Io ribadisco che sono entrato nel bosco per fare la pipì e nient’altro” (VI AP 1, AI 3 pag. 3).

Per una panoramica delle loro dichiarazioni si richiamano, ex art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 4.2-4.3.6 della sentenza impugnata (pag. 21-29).

Per questo episodio, viene ritenuta la versione degli agenti della polizia cantonale, che non avevano alcun motivo per mentire, mentre le dichiarazioni degli imputati risultano inverosimili, già solo poiché è ben difficile credere che nulla sapessero della pala che si portavano appresso.

Chiarito questo punto, tutti i fatti sono accertati così come esposti nei rispettivi DA.

                                   7.   Dibattute sono, invece, le loro intenzioni.

In proposito, gli imputati si sono limitati a ribadire per tutta l’inchiesta di essere venuti in Ticino per fare una vacanza e di aver visitato le gioiellerie per cercare un orologio da regalare al padre di AP 1.

Per questa Corte, è invece pacifico che si siano recati nelle gioiellerie per valutare la possibilità di sottrarre (o far sottrarre) della merce, e ciò poiché:

-  le modalità con cui si sono spostati attraversando la Svizzera più volte in pochi giorni, pernottando sempre all’estero, sono poco compatibili con una riposante gita a fini turistici nel nostro Cantone;

-  non avevano macchine fotografiche o altri oggetti tipici dei turisti, bensì, tra le poche cose che portavano con loro, vi erano una pala nel bagagliaio dell’auto (di cui hanno negato la paternità) e dei guanti (in giugno);

-  i telefoni cellulari che portavano con loro erano uno con la carta SIM e la batteria disinserite, l’altro ancora chiuso nella confezione con la carta SIM a parte;

-  invece che spiegare i loro comportamenti, come farebbe chi non ha nulla da nascondere, sono stati fortemente reticenti fin dall’inizio [“D: Quali sono le utenze telefoniche a lei in uso?

R: Ho già detto che non voglio parlare con voi, parlerò con il giudice.” (VI AP 2, all. 1 a AI 1, pag. 1),“non dico se ero con qualcuno e chi eventualmente era” (VI AP 1, all. 8 a AI 1, pag. 3)] e hanno mentito [“non sono stato in Svizzera in questi giorni” (VI AP 2, all. 1 a AI 1, pag. 4), “non abbiamo messo nulla nel baule della vettura” (VI AP 1, all. 8 a AI 1, pag. 5)];

-  AP 2 non ha voluto spiegare i suoi precedenti penali (VI AP 2, all. 1 a AI 1, pag. 4 e 5);

-  AP 1 non ha voluto fornire il codice dell’iPad che aveva con sé, asserendo di non sapere “come accedere al mio IPad e non risponderò a questa domanda” (VI AP 1, AI 53 pag. 6);

-  dopo pochi giorni hanno cambiato l’auto noleggiata poiché “eravamo stati controllati dalla Polizia troppe volte e pensavo che la macchina era segnalata” (VI AP 1, AI 3, p. 4);

-  in Ticino, si sono essenzialmente interessati alle sole gioiellerie e, dopo aver visitato la terza, si sono recati in un bosco della medesima zona, addentrandovisi per 20 minuti muniti di una pala, negando poi l’episodio;

-  benché l’asserito motivo delle visite alle gioiellerie fosse “acquistare un orologio _______, da spendere un massimo di Euro 500.-” (VI AP 1 all. 8 a AI 1, pag. 4), AP 1 ha provato un _______ alla gioielleria _______ (AI 27, pag. 3) e un ______ da fr. 6'900.- alla gioielleria ______ (all. 16 a AI 109, pag. 3);

-  l’attenzione dedicata agli interni e alle vetrine delle gioiellerie, nonché ai loro paraggi, era esageratamente accurata per un turista che cerca un orologio da regalare (cfr. video all. a AI 48 e 109), tant’è che il loro comportamento ha fortemente allarmato uno dei gioiellieri che li ha seguiti, fotografando la targa della loro auto per segnalarli immediatamente alla polizia (AI 22), poiché:

“all’interno del negozio ho avuto la netta impressione che stesse guardando com’è fatto e che la richiesta dell’orologio fosse un pretesto [riferito a AP 1]. In particolare il 2° uomo [riferito ad AP 2] seguitava a guardarsi in giro, mentre parlavo e mostravo l’orologio al suo collega. […] sia a me e che alla mia collaboratrice ci hanno dato forti dubbi sulla loro intenzione” (VI ________, AI 22 pag. 3).

Mancano, tuttavia, gli elementi per accertare con sufficiente convinzione che la sottrazione sarebbe dovuta avvenire alla presenza del personale e mediante l’uso di violenza, minaccia o altri mezzi coercitivi. Nulla permette, infatti, di escludere che il piano potesse essere di sottrarre la merce in altro modo, per esempio con la sorpresa o l’astuzia, oppure infrangendo le vetrine quando il negozio era chiuso.

Gli imputati non sono stati trovati in possesso di alcuno strumento atto a rendere incapace di resistere una persona (essendo poco probabile che contassero di usare una pala per commettere una rapina) e, in occasione dei loro sopralluoghi, si sono sempre limitati a chiedere di visionare oggetti esposti in vetrina.

Pertanto, richiamato il principio in dubio pro reo, pur se i fatti descritti nel DA sono disposizioni tecniche od organizzative concrete in vista della sottrazione di preziosi, non si hanno elementi per accertare che il piano fosse finalizzato alla commissione di una rapina (cioè, che gli autori avessero in preventivo di agire esercitando violenza sulle persone) e non di un furto.

In conclusione, ritenuto che gli atti preparatori di furto non sono punibili (cfr. art. 260bis cpv. 1 CP), obbligato è il proscioglimento degli imputati.

oneri processuali e indennità

l’appello di AP 1

                                   8.  

                                   a.   Con il suo appello, AP 1 chiede che, in quanto prosciolto:

-  tasse, spese di giustizia e di difesa siano addossate allo Stato;

-  venga accolta la sua istanza di indennizzo e riparazione del torto morale per ingiusta carcerazione (art. 429 CPP) avanzata in primo grado, per fr. 15'200.- (doc. dib. 1 di primo grado);

-  venga dissequestrato in suo favore l’importo sotto sequestro.

Rileva in proposito che:

-  non collaborare con gli inquirenti non è un motivo sufficiente per applicare le eccezioni di cui agli artt. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 CPP, essendo necessario un comportamento contrario a una norma giuridica, che la prima Corte non ha mai indicato;

-  traendo conclusioni dai suoi precedenti penali e ritenendo che si trovava in Ticino per commettere atti illeciti, la prima Corte ha violato la presunzione di innocenza;

-  la (contestata) mancanza di collaborazione di AP 1 non sarebbe comunque in nesso causale/adeguato con l’apertura del procedimento o con le difficoltà del suo proseguimento (cfr. motiv. scritta AP 1, pag. 3-7).

                                   9.  

                                   a.   Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

In concreto, è evidente che sono stati gli imputati a provocare l’apertura del procedimento penale con un comportamento crassamente colpevole che si è concretizzato nell’andirivieni e nei sopralluoghi alla ricerca della gioielleria che meglio si prestasse alla commissione del furto e, poi, nel viaggio con la pala nel bosco volto, evidentemente, a preparare, vicino al confine verde, un nascondiglio per la refurtiva (DTF 135 IV 43 c. 2.1; STF 6B_291/2013 c. 8.2; 6B_215/2007 c. 6) che ha creato l’obbligo per gli inquirenti di intervenire per bloccare i loro traffici e, poi, di condurre il procedimento.

Obbligata, quindi, nonostante la loro assoluzione, la messa a loro carico di tasse e spese di giustizia per il procedimento di primo grado.

                                  b.   In applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, la pretesa di indennizzo del torto morale consecutivo alla carcerazione deve essere, per i motivi appena indicati, respinta (STF 6B_215/2007 c. 6; 6B_724/2007 c. 2.5; 1P.65/2005 c. 3.1; DTF 137 IV 352 c. 2.4.2; STF 6B_291/2013 c. 3.2).

l’istanza di indennizzo del torto morale di AP 2

                                10.   Il 15 giugno 2020, con le osservazioni all’appello del PP, AP 2 ha ripresentato l’istanza di indennizzo per torto morale già avanzata - e respinta - in prima sede.

La parte che si duole della mancata attribuzione di un’indennità o è insoddisfatta del suo importo deve impugnare la decisione - anche solo su questo punto - mediante appello (art. 399 cpv. 4 lett. f CPP; Mizel/Rétornaz in Commentaire romand CPP, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2019, n. 18 ad art. 433; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, 2013, n. 33 ad art. 429). Non avendo agito in questo modo entro i termini di legge e non avendo neppure inoltrato un appello incidentale (art. 401 CPP) in relazione alle proprie pretese, l’istanza (o meglio, l’appello) è irricevibile.

sequestri

                                11.  

                                   a.   La prima Corte ha ordinato il dissequestro degli oggetti sequestrati a AP 1 e il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento delle spese, della somma sequestrata a AP 1 di fr. 1'713.-. Con il suo appello, la PP chiede che sia ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro. Dal canto suo, AP 1, con la sua impugnativa, chiede il dissequestro nelle sue mani della somma di fr. 1'713.-.

                                  b.   Non ravvisandosi motivi di confisca (artt. 69 segg. CP) per gli oggetti sequestrati a AP 1 (1 navigatore rep. n. 41870, 1 iPad rep. n. 41871, 1 pala rep. n. 41872, 1 paio di guanti rep. n. 41873; cfr. DA 79/2018, punto 3), è ordinato il dissequestro in suo favore di tutto quanto indicato, così come stabilito al punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).

                                   c.   Posto l’onere di tasse e spese di primo e secondo grado a carico dell’imputato, si giustifica l’utilizzo a loro copertura della somma a lui sequestrata di fr. 1'713.- di cui al punto 4 del DA 79/2018 (artt. 267 cpv. 3, 268 cpv. 1 lett. a e 442 cpv. 4 CPP; DTF 143 IV 293 c. 1; STF 6B_998/2017 c. 7.1) .

oneri processuali d’appello

                                12.   Richiamato l’art. 428 CPP,

                                   a.   gli oneri processuali dell’appello di AP 1, per complessivi fr. 800.-, sono posti interamente a suo carico;

                                  b.   gli oneri processuali dell’appello del PP, per complessivi fr. 1'200.-, sono posti a carico dello Stato.

tassazione della nota del patrocinatore d’ufficio avv. DI 1

                                13.  

                                   a.   L’avv. DI 1, difensore d’ufficio di AP 1, ha chiesto il riconoscimento di 18.17 ore (di cui 11.5 per l’appello e 6.67 per l’appello del PP), esponendo una tariffa oraria di fr. 280.-, per complessivi fr. 6'026.15.

                                  b.   Posto che:

la tariffa per i difensori d’ufficio è di fr. 180.- l’ora (art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili);

-  per l’appello di AP 1, circoscritto alle spese e all’indennità, vengono riconosciute 8 ore (dunque, fr. 1'440.- di onorario, più fr. 144.- di spese e fr. 122.- di IVA, per complessivi fr. 1'706.-);

-  per la resistenza all’appello del PP, vengono riconosciute le 6.67 ore richieste (dunque, fr. 1'200.60.- di onorario, più fr. 120.- di spese e fr. 101.70.- di IVA, per complessivi fr. 1'422.30.-).

                                   c.   La nota professionale per il procedimento di appello dell’avv. DI 1 è tassata in fr. 3'128.30 (IVA compresa).

                                  d.   Visto l’esito di questo giudizio - e meglio, la soccombenza nell’appello e la riuscita resistenza a quello del PP - non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 dovrà rimborsare allo Stato fr. 1'706.-, corrispondenti a quanto da questo anticipato per il suo appello (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

tassazione della nota del patrocinatore d’ufficio avv. DI 2

                                14.   La nota per le prestazioni in appello dell’avv. DI 2, difensore d’ufficio di AP 2, appare adeguata al lavoro svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto riconosciuti fr. 1'599.35 (IVA compresa).

In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 2, sarà tenuto a rimborsare allo Stato ½ di quanto da questi anticipato (e meglio, la parte afferente all’istanza/appello volta ad ottenere un risarcimento ex art 429 CPP).

Per questi motivi,

visti gli artt.                      3, 6, 10, 77, 80 e segg., 135, 139, 202, 267 e segg., 348 e segg.,

354, 366, 379 e segg., 398 e segg., 409, 422 e segg., 428 e

segg., 433, 436 e 442 CPP,

69 e segg.,139, 140, 260bis cpv. 1 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello del procuratore pubblico è respinto.

Di conseguenza,

                               1.1.   AP 1 è prosciolto dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 79/2018.

                               1.2.   AP 2 è prosciolto dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 80/2018.

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1'200.sono posti a carico dello Stato.

                               3.1.   È ordinato il dissequestro a favore di AP 1 di tutto quanto indicato al punto 3 del DA 79/2018 (1 navigatore rep. n. 41870, 1 iPad rep. n. 41871, 1 pala rep. n. 41872, 1 paio di guanti rep. n. 41873), così come stabilito al punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).

                               3.2.   È ordinato il dissequestro a favore di AP 2 di tutto quanto indicato al punto 3 del DA 80/2018 (1 cellulare con scheda SIM e batteria rep. n. 41874, 1 cellulare con scheda SIM senza batteria rep. n. 41875), così come stabilito al punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).

                                   II. L’appello di AP 1 è respinto.

Di conseguenza,

                               1.1.   Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'985.75, restano a carico degli imputati così come definito al punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata.

                               1.2.   Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

                                   2.   Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

                                   3.   Gli oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.           600.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.           800.sono posti a suo carico.

                                   4.   È ordinato l’utilizzo a copertura delle spese (tasse di giustizia, spese processuali e difesa d’ufficio) della somma, attualmente sotto sequestro, di fr. 1'713.- di pertinenza di AP 1 di cui al punto 4.1 del dispositivo della sentenza impugnata.

                                   5.   La nota professionale dell’avv. DI 1 relativa alla procedura d’appello è approvata per complessivi fr. 3'128.30 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato.

                               5.1.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

                               5.2.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.

                               5.3.   Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato fr. 1'706.-, da questi anticipati per il patrocinio nel suo appello (art. 135 cpv. 4 CPP). 

                                  III. L’istanza di indennizzo per torto morale di AP 2 è irricevibile.

                                   1.   La nota professionale dell’avv. DI 2 relativa alla procedura d’appello è approvata per complessivi fr. 1'599.35 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato.

                               1.1.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

                               1.2.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.

                               1.3.   AP 2 sarà tenuto, in caso di ritorno a miglior fortuna, a rimborsare ½ di tale importo (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                 IV.  

                                   1.   Intimazione a:

                                   2.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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