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Ticino Corte di appello e di revisione penale 03.08.2020 17.2019.288

August 3, 2020·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·5,119 words·~26 min·3

Summary

Condannato per truffa (in parte tentata), falsità in documenti (ripetuta) e falsità in certificati (ripetuta) Correità

Full text

Incarto n. 17.2019.288+325 17.2020.26

Locarno 3 agosto 2020/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 settembre 2019 confermato con dichiarazione di appello 14 novembre 2019 dal

AP 1

e sull’appello incidentale presentato il 6 dicembre 2019 da

AP 2   rappr. dal DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 settembre 2019 dalla Corte delle assise correzionali di __________ (motivazione scritta intimata il 6 novembre 2019)

esaminati gli atti;

ritenuto che

                                  A.   Con decreto d’accusa n. __________ del __________, il MP ha ritenuto AP 2 autore colpevole di:

                                   1.   truffa, in parte tentata (art. 146 CP),

“per avere,

nel periodo 6-22 luglio 2015,

a __________, __________ ed in altre non meglio precisate località,

agendo in correità con IM 1,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia i dipendenti della __________ __________, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendoli ad atti pregiudizievoli per il patrimonio della società,

e meglio per avere indotto __________ a consegnare a contanti a IM 1, a __________, il 22 luglio 2015, CHF 30'000.00, a titolo di prestito,

facendo presentare a quest’ultimo documentazione fasulla riguardante la sua situazione personale e finanziaria, nell’ambito di una richiesta di prestito 6 luglio 2015 di CHF 40'000.00 presentata a __________ (per il tramite di __________) da IM 1, legittimatosi però come AP 2,

mettendo in particolare a disposizione di IM 1, al fine di ingannare astutamente __________, documentazione e informazioni utili riguardanti la sua persona (in particolare: i suoi documenti di legittimazione e una dichiarazione di __________ datata 15 dicembre 2014 attestante l’assenza di pendenze con carte di credito a lui intestate)”,

                                   2.   falsità in documenti, ripetuta (art. 251 CP),

“per avere,

nel luglio 2015,

a __________ e in altre non meglio precisate località,

agendo in correità con IM 1,

formato documenti falsi e/o alterato documenti veri al fine di commettere la truffa di cui al punto 1 del presente decreto d’accusa, e meglio:

2.1 alterato l’estratto conto datato 17 giugno 2015 della relazione a lui intestata presso __________, relativo al periodo 01.01.2015-17.06.2015, e meglio aumentando l’importo delle entrate (stipendi) provenienti dal datore di lavoro __________;

2.2 confezionato il falso scritto datato 30 giugno 2015, con il quale __________ confermava di avere assunto AP 2 in qualità di responsabile confezionamento, falsificando la firma del datore di lavoro;

2.3 falsificato, per il tramite di IM 1, la firma apposta sul contratto di credito in contanti 14 luglio 2015 con il quale __________ concedeva ad AP 2 un prestito di CHF 30'000.00 (avendolo firmato IM 1 e non AP 2);

2.4 falsificato, per il tramite di IM 1, la firma apposta sul formulario “A” datato 15 luglio 2015 (documento firmato da IM 1 a __________, presso gli uffici di __________, facendosi passare per AP 2)”,

                                   3.   falsità in certificati, ripetuta (art. 252 CP),

“per avere,

nel luglio 2015,

in non meglio precisate località,

agendo in correità con IM 1,

al fine di commettere la truffa di cui al punto 1 del presente decreto d’accusa,

contraffatto i seguenti documenti di legittimazione a lui intestati, sostituendo segnatamente la sua fotografia con una fotografia raffigurante IM 1:

3.1 carta d’identità __________ no. __________, rilasciata a __________ in data 11 agosto 2012;

3.2 permesso per confinanti UE/AELS valido per tutta la Svizzera fino al 31.12.2016 (“G”) no. __________”,

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr 100.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 2'000.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                  B.   A seguito dell’opposizione dell’imputato al DA (AI 57), il PP ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali.

                                  C.   Con sentenza del 13 settembre 2019, il primo giudice ha dichiarato AP 2 autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 CP) e falsità in certificati (art. 252 CP; disp. n. 1), ma lo ha prosciolto dal reato di truffa, in parte tentata (art. 146 CP; disp. n. 2), comminandogli una pena di 120 aliquote giornaliere da fr. 20.- cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni, e una multa di fr. 1'000.- (disp. n. 3 e 4).

                                  D.   Questa sentenza è stata tempestivamente impugnata solamente dalla pubblica accusa: con annuncio d’appello 19 settembre 2019 prima (CARP I) e con dichiarazione d’appello 14 novembre 2018 poi (CARP III), limitatamente ai dispositivi n. 2, 3.1, 3.2, 4 e 9, concernenti il proscioglimento dall’accusa di truffa, la commisurazione della pena, nonché la quantificazione e la suddivisione di tasse e spese.

AP 2, per contro, ha interposto appello incidentale il 6 dicembre 2019, impugnando i n. 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del dispositivo, concernenti la condanna per falsità in documenti e falsità in certificati, il rifiuto di un’indennità ex art. 429 CPP, nonché la quantificazione e la suddivisione di tasse e spese (CARP V).

Il dispositivo n. 7 (sequestro probatorio del dossier di __________; AI 12, allegato 9), è per contro passato incontestato in giudicato.

                                  E.   Ottenuto il consenso alla trattazione degli appelli in procedura scritta (CARP VII, VIII, IX, X) e fissato il termine per presentare la relativa motivazione (CARP XI), il PP ha presentato il proprio allegato in data 24 febbraio 2020 (CARP XV), mentre AP 2 il 18 febbraio 2020 (CARP XIV). È poi seguito un secondo scambio di scritti (CARP XVI, XVIII e XIX). La pubblica accusa domanda che AP 2 venga condannato anche per il reato di truffa, ravvisando la presenza di un inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP, mentre l’imputato chiede di essere integralmente prosciolto, oltre all’assegnazione di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, poiché sostiene di essere totalmente estraneo ai fatti.

Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in fatto e in diritto

vita e precedenti penali di AP 2

                                   1.   AP 2 è nato a __________ il __________. Dopo la scuola dell’obbligo ha intrapreso una formazione quale perito meccanico, senza tuttavia ultimarla. Ha così iniziato a lavorare in Svizzera all’età di 17 anni presso la __________. Attualmente è impiegato come giardiniere in __________ e percepisce un reddito mensile di euro 1'200.-/1'300.-. È separato e ha due figli minorenni e per il loro mantenimento versa mensilmente euro 300.-.

AP 2 è incensurato in Svizzera, mentre in Italia è stato condannato nel 2008 per il reato di guida in stato d’ebrezza.

Per ulteriori dettagli sulla vita dell’imputato, si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP al consid. 3 del giudizio impugnato.

                                   2.   Non è contestato da nessuna delle parti che __________ è stata ingannata, anche attraverso l’ausilio di documentazione falsa, e che ciò l’ha indotta a compiere un atto pregiudizievole del proprio patrimonio, ossia la dazione brevi manu di fr. 30'000.- in contanti a IM 1. Lo svolgimento dei fatti è già stato peraltro accertato in via definitiva, con riferimento alla posizione del solo IM 1, nel DA n. _______ del _______ (AI 55).

A restare litigiose sono, per contro, la presenza di un inganno astuto ex art. 146 CP, non ammesso dal primo giudice, ma sostenuto dalla pubblica accusa, come pure la correità di AP 2, accertata in primo grado, ma sempre contestata dall’imputato.

l’appello principale del PP (inganno astuto ex art. 146 CP)

                                   3.   Con il proprio appello il PP argomenta che, in concreto, vi è stata certamente astuzia nell’inganno,

“ in particolare alla luce dell’utilizzo da parte dall’imputato di un’identità fittizia e di documenti falsi” (CARP XV, pag. 3).

                                3.1   Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Perché vi sia truffa ex art. 146 CP non basta dunque che la vittima sia stata ingannata. È necessario che sia stata ingannata con astuzia. Secondo la giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù segnatamente di un particolare rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256, consid. 4.4.3, STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013, consid. 2.1). Il carattere astuto non dipende dal buon esito dell'inganno. È invece determinante sapere se l'inganno non era, o solo difficilmente, rilevabile dalla vittima, tenuto conto dei mezzi di verifica di cui questa disponeva e della sua situazione concreta, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76, consid. 5.2; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013, consid. 2.1).

L'astuzia va negata, qualora la vittima avrebbe potuto difendersi dando prova di un minimo di attenzione o evitare l'errore con un minimo di prudenza. L'astuzia va, dunque, negata quando la vittima è corresponsabile del danno, per non aver osservato le misure elementari che si imponevano: in questi casi, la tutela penale decade poiché la leggerezza della vittima è tale da relegare in secondo piano il comportamento truffaldino dell'autore.

Soltanto eccezionalmente, quindi, la corresponsabilità della vittima esclude la punibilità penale del truffatore. Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come avrebbe reagito all'inganno una persona ragionevole ed esperta, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76, consid. 5.2 pag.; 128 IV 18, consid. 3a e rinvii; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013, consid. 2.1).

                                   4.   In concreto, è manifesto che l’atto pregiudizievole compiuto da __________ al proprio patrimonio è stato il risultato dell’esecuzione di un piano piuttosto ben congeniato, che comprendeva il ricorso a molteplici menzogne, a una falsa identità, all’impiego di titoli falsi appositamente confezionati e al previo coinvolgimento di un partner accreditato di __________ __________ (la __________), attraverso il quale è poi stata presentata la richiesta di mutuo il 7 luglio 2015 (AI 1, AI 12 e relativi allegati).

Non occorrono grandi argomentazioni per concludere che, in simili circostanze, non può essere negata la presenza di un inganno astuto.

Nemmeno interrogandosi sulle verifiche che ci si poteva attendere da __________ in dette circostanze, si giunge a una conclusione differente.

Innanzitutto __________, in base a quanto previsto dal piano criminale, ha ricevuto la richiesta di mutuo per il tramite di un suo partner accreditato, attivo da oltre vent’anni nel settore (AI 12, allegato 10). Circostanza, questa, che suscita sicurezza e non fonda certo il sospetto che occorra svolgere particolari verifiche, specie se si considera che __________ aveva proprio il compito di controllare l’originalità dei documenti (AI 53, pag. 3).

Inoltre il tutto è avvenuto in ambito commerciale, ove, vista la mole di dossier da trattare, non è certo esigibile che vangano svolte sistematicamente verifiche approfondite di fronte a ogni singola richiesta di mutuo, in aggiunta a quelle ordinariamente effettuate (come ad esempio il controllo della solvibilità del richiedente) e, dunque, compiute anche in questo caso (AI 1 e relativi allegati).

Indipendentemente da questi aspetti, resta il fatto che la documentazione sottoposta all’istituto di credito da parte di IM 1 non presentava (evidenti) indizi di falso. Anzi, nel suo complesso, appariva coerente, attendibile e ben confezionata. Ad esempio gli importi indicati nelle false buste paga risultavano identici agli accrediti di stipendio figuranti sui falsi estratti conto (AI 1 e relativi allegati). Inoltre anche l’importo di fr. 5'297.50 al mese di stipendio risultava in linea con la qualifica di responsabile del confezionamento, puntualmente indicata, oltre che sulle finte busta paga, anche sulla falsa conferma di assunzione a tempo indeterminato della __________ (AI 1 e relativi allegati).

Per tutte queste ragioni, non può essere negata la presenza di un inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP, che va dunque ammessa.

l’appello incidentale di AP 2 (correità)

                                   5.   Con il proprio appello AP 2 contesta il suo coinvolgimento nell’operazione fraudolenta materialmente commessa da IM 1 ai danni del patrimonio di __________, poiché, a suo dire, non sarebbe mai stata provata neppure una sua semplice connivenza con l’autore materiale: in virtù del principio in dubio pro reo chiede, dunque, di essere proscioglimento da ogni accusa (CARP XIV).

                                5.1   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, in base al libero convincimento che trae dall’intero procedimento.

Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (STF 1P.166/2002 del 13 novembre 2002, consid. 3.2; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4).

La valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (fra le ultime: STF 6B_1339/2018 del 21 febbraio 2019, consid. 2.1).

                                5.2   In concreto, pur mancando la prova diretta della correità fra AP 2 e IM 1, vi sono molteplici indizi a sostegno del consapevole coinvolgimento dell’appellante nell’operazione fraudolenta a danno di __________, malgrado egli abbia sempre contestato i fatti che gli vengono imputati.

Innanzitutto, l’appellante ha mentito agli inquirenti sin dal suo primo interrogatorio, peraltro su un aspetto di per sé irrilevante in relazione ai fatti in discussione (segnatamente: la sua avvenuta convivenza con tale __________, rispettivamente __________ __________; AI 16, allegato 1, pag. 2; AI 42, pagg. 4-5), con la conseguenza che con ciò ha minato la sua credibilità generale.

Inoltre, la tesi dell’asserito furto nella sua auto, esposta nel (vano) tentativo di fornire una versione dei fatti alternativa alla correità, non convince affatto, dal momento in cui un episodio del genere - oltre a non essere mai stato denunciato come tale (AI 1, allegato 25, da cui risulta che il 27 luglio 2015, dunque 5 dopo la dazione del denaro, è stato denunciato un mero smarrimento in luogo sconosciuto, peraltro dei soli documenti di legittimazione) - non può comunque aver fornito a IM 1 tutta la precisa documentazione necessaria per la truffa. È del tutto improbabile, poi, che un truffatore, come si è inequivocabilmente rivelato essere IM 1, vada alla casuale ricerca di simile documentazione utile alla commissione di questi reati nelle auto di poveri malcapitati, dove normalmente non troverebbe assolutamente niente del genere, poiché le autovetture non sono degli “archivi di documenti”.

Decisive, per fondare la correità fra i due, si rivelano però le circostanze legate alla produzione dell’attestazione 15 dicembre 2014 di __________ a __________. Nel corso del mese di luglio 2015 l’istituto di credito ha domandato espressamente la produzione di tale documento al (falso) richiedente (AI 37).

Sul punto, l’istruttoria ha permesso di accertare che quanto prontamente spedito da IM 1 a __________, malgrado un tentativo, non andato in porto, di ottenere per tempo un nuovo esemplare dell’attestazione di __________, è stato proprio l’esemplare originale inviato a AP 2 nel 2014 (AI 45, 48 e 51). Tutto ciò può essere spiegato, escludendo l’azzardata tesi del furto in auto, con la sola collaborazione - intenzionale e determinante - fra AP 2 e IM 1, volta a truffare __________ per mezzo dell’utilizzo, in parte, di documentazione falsa di pertinenza dell’appellante, messa a disposizione del suo correo.

Per tutte queste ragioni, va concluso che AP 2 ha agito in correità con IM 1, alfine di ingannare astutamente __________ nell’ambio della richiesta di un mutuo da fr. 40'000.-, poi effettivamente concesso limitatamente all’importo di fr. 30'000.- (AI 1).

L’appello dell’imputato è, dunque, respinto.

                                   6.   Accertata la decisione comune di commettere la truffa e la messa a disposizione di IM 1 dei documenti (e delle relative informazioni) per poterla eseguire, è irrilevante stabilire se i documenti e i certificati indicati nel DA siano stati formati e/o usati dal solo IM 1 o anche da AP 2, poiché:

-  dal profilo oggettivo, data la presenza di un contributo essenziale alla commissione dell'infrazione (in concreto: la messa a disposizione della propria documentazione personale a IM 1, al fine di falsificarla e servirsene per la truffa), non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all'esecuzione susseguente (decisione CARP del 7 aprile 2016, inc. n. 17.2015.148, consid. 21);

-  dal profilo soggettivo, non è necessario che l'autore intendesse usare personalmente i documenti falsi per ingannare, essendo sufficiente che abbia voluto, o anche solo accettato, che un terzo ne facesse un uso ingannevole (DTF 135 IV 12, consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011, consid. 1.3).

L’appellante è pertanto autore colpevole anche di questi reati, manifestamente commessi allo scopo di servirsi dei titoli falsi per ingannare __________.

colpa e commisurazione della pena

                                   7.   Sulla commisurazione della pena si richiama, oltre all’art. 47 CP, la DTF 136 IV 55, consid. 5.4. Per quel che riguarda il concorso di reati ex art. 49 cpv. 1 CP si richiama, invece, la DTF 144 IV 313, consid. 1.

                                   8.   AP 2 deve rispondere di:

-  truffa, in parte tentata (art. 22 e 146 CP), per cui è prevista una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria;

-  falsità in documenti (art. 251 CP), per cui è prevista una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria;

-  falsità in certificati (art. 252 CP), per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

                                   a.   Con riferimento al reato di truffa, dal profilo oggettivo e soggettivo la colpa di AP 2 va considerata media. L’autore, unitamente al suo correo, ha infatti danneggiato il patrimonio di __________ per un importo piuttosto cospicuo (il credito concesso ammonta fr. 30'000.-, versati integralmente a contanti nelle mani si IM 1) e lo ha fatto per puro scopo lucro, con il solo obiettivo di migliorare la sua condizione finanziaria e non certo di supplire a problemi finanziari, non messi peraltro in luce dall’inchiesta.

                                  b.   Con riferimento ai reati di falsità in documenti e di falsità in certificati, dal profilo oggettivo e soggettivo la colpa di AP 2 va considerata media. L’autore, unitamente al suo correo, ha infatti creato ad arte documentazione falsa di varia natura, con il solo scopo di impiegarla a scopo d’inganno nell’ambito della truffa ai danni del patrimonio di __________.

                                   9.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

Gli art. 146, 251 e 252 CP lasciano al giudice la possibilità di pronunciare una pena detentiva o una pena pecuniaria. La scelta del genere di sanzione da infliggere dipende dalla sua adeguatezza, dai suoi effetti sul condannato e sulla sua situazione sociale, nonché dalla sua efficacia da un punto di vista preventivo. Nell’ambito della piccola criminalità - come in concreto - la sanzione principale resta la pena pecuniaria (art. 34 CP), mentre per la criminalità media vanno considerate tanto la pena pecuniaria, quanto la pena detentiva (sentenza CARP del 18 giugno 2019, inc. n. 17.2018.106, consid. 17).

                                9.1   In concreto non vi sono agli atti elementi che permettono di concludere che per AP 2 - che, sin qui, si è reso responsabile di un solo illecito legato alla circolazione stradale in Italia nel 2008 - una pena pecuniaria non sarebbe adeguata, cioè non basterebbe a dissuaderlo dal delinquere nuovamente. Tutto ponderato, tenuto conto in particolare del ruolo determinante ma non di primo piano assunto da AP 2 nell’operazione fraudolenta, nonché del fatto che il reato più grave, la truffa, andrebbe punito - da solo con una pena di 90 aliquote giornaliere, la pena base complessiva, in applicazione dell’art. 47 in rel con l’art. 49 cpv. 1 CP, è fissata in 120 aliquote giornaliere.

                                10.   A questo punto, vanno considerate - a ponderazione in senso attenuante o aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten): va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore, della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Nel caso concreto AP 2, a differenza di IM 1, non si è sottratto al procedimento penale, dando puntualmente seguito alle citazioni giunte da parte delle autorità, ma, negando a spada tratta l’evidenza, ha dimostrato di non aver preso coscienza dei fatti e, di riflesso, di non avere alcuna intenzione di risarcire il danno arrecato a __________. Va però tenuto conto della sua attuale situazione familiare di padre separato con obblighi mensili di mantenimento.

                                11.   In esito, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 2 la pena pecuniaria di 110 aliquote giornaliere. Tenuto conto della situazione personale dell’imputato di cui al consid. 1, l’ammontare dell’aliquota giornaliera è fissato in fr. 30.-, per un totale di fr. 3'300.-.

                                12.   Va poi concessa la sospensione condizionale della pena (art. 42 e segg. CP), poiché il solo fatto che AP 2 non abbia detto la verità in merito al suo coinvolgimento, da solo, non è sufficiente a fondare una prognosi negativa, specie se si considera l’assenza di precedenti specifici.

Non essendovi motivi per andare oltre il minimo previsto dalla legge, la durata del relativo periodo di prova viene fissata in due anni.

                                13.   Oltre a una pena sospesa condizionalmente, può essere inflitta una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP) quando ciò appare necessario per sanzionare - in un’ottica di prevenzione generale e speciale - adeguatamente ed in modo tangibile la colpa del condannato (STF 6B_756/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2.2.; 6B_835/2018 dell’8 novembre 2018, consid. 3.2). Ciò è segnatamente il caso qualora l’autore del reato - come in concreto - non ha mostrato ravvedimento nel corso del processo, continuando peraltro a negare ogni sua responsabilità (sentenza CARP del 12 dicembre 2012, inc. n. 17.2011.86, consid. 8.3).

Per questo motivo, è confermata la pronuncia di una multa aggiuntiva già decisa dal primo giudice, limitandosi solamente a ridefinirne l’importo, a fronte dell’intervenuta riduzione della pena principale. A questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che rivestendo tale multa un mero carattere accessorio, in linea di principio il suo limite massimo va fissato non oltre al 20% dell’importo della pena principale (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4; 134 IV 60, consid. 7.3.3). Tutto ponderato, una multa di fr. 660.- appare adeguata e necessaria a rendere attento l’appellante dell’esigenza di porre, in futuro, maggiore attenzione al suo comportamento, evitando di delinquere nuovamente.

spese procedurali, tasse e indennità

                                14.   Vista la conferma di tutte le accuse, l’integralità degli oneri processuali di primo grado di fr. 4'279.25 (compresi, dunque, anche i fr. 2'000.- legati alla richiesta di motivazione scritta del PP), sono posti a carico del condannato.

                                15.   Gli oneri processuali dell’appello principale del PP, accolto, ammontanti a fr. 1'200.- (fr. 1'000.di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), seguono la soccombenza e sono posti a carico di AP 2.

                                16.   Gli oneri processuali dell’appello incidentale di AP 2, respinto, ammontanti a fr. 1'200.- (fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), seguono la soccombenza e sono parimenti posti a carico di AP 2.

                                17.   Vista la sua soccombenza, a AP 2 non vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.

pretese di risarcimento

                                18.   Il rinvio dell’AP __________ al competente foro civile, deciso in primo grado, è confermato, in assenza di appello della diretta interessata e a fronte dell’esito del presente procedimento.

sequestro conservativo a copertura delle spese

                                19.   Con il proprio appello, AP 2 domanda anche l’annullamento del sequestro conservativo di fr. 2'920.35, disposto ex art. 268 CPP dal primo giudice a copertura delle spese (disp. n. 6 della sentenza impugnata). Tale importo era già stato posto sotto sequestro durante la procedura preliminare (AI 14).

In concreto, visto l’esito del processo d’appello, a carico di AP 2 vi è il pagamento di un importo di diverse migliaia di franchi (consid. 13-16).

Dagli atti non emerge che il mantenimento di tale misura violi il divieto di intaccare il minimo esistenziale dell’imputato e della sua famiglia ex art. 93 LEF e 268 cpv. 2 CPP (ciò che peraltro l’imputato non ha mai nemmeno sostenuto).

Inoltre il rischio che il debito nei confronti dello Stato resti in concreto insoluto è piuttosto elevato, tenuto conto che AP 2, oltre a risiedere all’estero, non risulta abbia beni in Svizzera e, in base a quanto da lui stesso dichiarato in occasione del primo dibattimento, da diverso tempo ha anche rinunciato al suo precedente statuto di lavoratore frontaliere.

La misura va, dunque, senz’altro mantenuta e l’appello incidentale, anche su questo punto, va respinto.

Per questi motivi,

visti gli art.                      22, 146, 251 e 252 CP;                                              

80 e segg, 84 e segg., 348 segg., 379 segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;

nonché, sulle spese, gli art. 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello principale del AP 1 è accolto.

                                   2.   L’appello incidentale di AP 2 è respinto.

                                   3.   Di conseguenza, ricordato che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è passato incontestato in giudicato, AP 2 è dichiarato autore colpevole di:

                                3.1   truffa, in parte tentata (art. 146 CP),

per avere,

nel periodo 6-22 luglio 2015,

a __________, __________ ed in altre non meglio precisate località,

agendo in correità con IM 1,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia i dipendenti della __________, affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendoli ad atti pregiudizievoli per il patrimonio della società,

e meglio per avere indotto __________ a consegnare a contanti IM 1, a __________, il 22 luglio 2015, CHF 30'000.00, a titolo di prestito,

facendo presentare a quest’ultimo documentazione fasulla riguardante la sua situazione personale e finanziaria, nell’ambito di una richiesta di prestito 6 luglio 2015 di CHF 40'000.00 presentata a __________ (per il tramite di __________) da IM 1, legittimatosi però come IM 1,

mettendo in particolare a disposizione di IM 1, al fine di ingannare astutamente __________, documentazione e informazioni utili riguardanti la sua persona (in particolare: i suoi documenti di legittimazione e una dichiarazione di __________ datata 15 dicembre 2014 attestante l’assenza di pendenze con carte di credito a lui intestate),

                                3.2   falsità in documenti, ripetuta (art. 251 CP),

per avere,

nel periodo 01.07.2015-22.07.2015,

a __________ e in altre non meglio precisate località,

agendo in correità con IM 1,

alfine di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

formato documenti falsi e/o alterato documenti veri, facendone uso a scopo d’inganno, alfine di commettere la truffa, in parte tentata, di cui al disp. n. 3.1, e meglio:

- alterato l’estratto conto datato 17 giugno 2015 della relazione __________ a lui intestata presso la __________, relativo al periodo 01.01.2015-17.06.2015;

- formato il falso scritto datato 30 giugno 2015, con il quale __________ confermava di avere assunto AP 2 in qualità di responsabile confezionamento;

- falsificato la firma apposta sul contratto di credito in contanti 14 luglio 2015 con il quale __________ concedeva ad AP 2 un prestito di CHF 30'000.00;

- falsificato la firma apposta sul formulario “A” datato 15 luglio 2015;

                                3.3   falsità in certificati, ripetuta (art. 252 CP),

per avere,

nel periodo 01.07.2015-22.07.2015,

a __________ e in non meglio precisate località,

agendo in correità con IM 1,

alfine di migliorare la situazione propria o altrui e facendone uso a scopo di inganno,

alfine di commettere la truffa, in parte tentata, di cui al disp. n. 3.1,

contraffatto i seguenti documenti di legittimazione a lui intestati, sostituendo segnatamente la sua fotografia con una fotografia raffigurante IM 1:

- la carta d’identità italiana no. __________, rilasciata a __________ in data 11 agosto 2012;

- il permesso per confinanti UE/AELS valido per tutta la Svizzera fino al 31.12.2016 (“G”) no. SIMIC __________.

                                   4.   AP 2 è condannato:

                                4.1   alla pena pecuniaria di 110 (centodieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 3’300.- (tremilatrecento);

                             4.1.1   la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                4.2   alla multa di fr. 660.- (seicentosessanta), da sostituirsi, in caso di mancato pagamento per colpa, con una pena detentiva di 22 (ventidue) giorni.

                                   5.   Le spese procedurali di primo grado, consistenti in fr. 4'279.25, sono poste a carico di AP 2.

                                   6.   Le spese procedurali dell'appello principale, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1'200.sono poste a carico di AP 2.

                                   7.   Le spese procedurali dell'appello incidentale, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1'200.sono poste a carico di AP 2.

                                   8.   Ad AP 2 non è riconosciuta alcuna indennità ex art. 429 CPP.

                                   9.   L’accusatrice privata __________ è rinviata al competente foro civile per le pretese di medesima natura.

                                10.   È mantenuto il sequestro conservativo di fr. 2'920.35 a copertura delle spese poste a carico di AP 2 e del pagamento della pena inflittagli.

                                11.   Intimazione a:

                                12.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.

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