Skip to content

Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.04.2020 17.2019.240

April 26, 2020·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·6,628 words·~33 min·3

Summary

Coazione/precetto esecutivo nei confronti di un avvocato

Full text

Incarto n. 17.2019.240+295

Locarno 26 aprile 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretaria:

Cristina Maggini, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio 11 settembre 2019 e confermata con dichiarazione d’appello del 15 ottobre 2019 da

AP 1 __________ (AP) rappr. dall’avv. RAAP 1, __________   contro la sentenza emanata il 2 settembre 2019 dalla Pretura penale, Bellinzona nei confronti di   IM 1,   rappr. dall'avv.DF 1, __________

esaminati gli atti;

ritenuto che:          A.   Con decreto d’accusa n. 1982/2018 del 30 maggio 2018, il procuratore pubblico ha messo in stato d’accusa IM 1 siccome ritenuto autore colpevole di:

tentata coazione

per avere, nel periodo compreso dal 15 settembre 2015 al 16 settembre 2015 a __________, a __________ e in altre imprecisate località, intralciando in altro modo la sua libertà di agire, tentato di costringere l’Avv. AP 1, a fare, omettere o tollerare un atto, e meglio, per avere, nell’ambito di una controversia che vedeva i coniugi __________ e __________ vantare un credito di CHF 200'000.- contro la società __________, di cui egli è presidente del Consiglio di Amministrazione, per presunti difetti nell’edificazione dello stabile di cui al mapp. __________ pendente presso la Pretura di Lugano, Sezione __________, il 15 settembre 2015 per ritorsione, oltre a promuovere due esecuzioni (nr. __________) contro __________ e __________ per CHF 225'400.55 ciascuno, giustificando il credito con la fattura no. 9027/11 del 07.09.11 (CHF 14'600.55 oltre a interessi del 5% dal 07.10.2011), spese notarili (CHF 10'800.- oltre a interessi del 5% dal 21.07.2015) e danni da ingiusta esecuzione (CHF 200'000.- oltre a interessi del 5% dal 10.07.2015), fatto spiccare abusivamente un precetto esecutivo (nr. 2047371) contro l’Avv. AP 1 (a titolo personale) per CHF 300'000.- (con interesse del 5% dal 10 luglio 2015) per “danni da ingiusta esecuzione”, al fine di indurlo, quale patrocinatore dei coniugi __________ e __________, a fare in modo che questi ultimi ritirassero a loro volta la procedura giudiziaria promossa a suo tempo contro __________, rifiutandosi anche di ritirare l’esecuzione nonostante le diffide del 17 settembre 2015 e del 13 aprile 2017 e benché il termine di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF fosse trascorso infruttuoso, non riuscendo nel suo intento, in quanto la vittima non cedette alle pressioni subite;

Ha, quindi, proposto la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 470.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 9'400.-) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 1’000.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con la pena detentiva di 10 giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per complessivi fr. 200.-. Non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornliere da fr. 1’530.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 45'900.-) decretata nei suoi confronti dal ministero pubblico di Lugano il 1° ottobre 2012, ma l’ha ammonito formalmente.

                                  B.   A seguito dell’opposizione interposta dall’imputato e dopo il pubblico dibattimento, con sentenza 2 settembre 2019, il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’imputato dal reato ascrittogli, gli ha assegnato un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 1'500.- e ha posto tasse e spese a carico dello Stato.

                                  C.   Contro la sentenza della Pretura penale, l’AP AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, ha confermato tale volontà con dichiarazione 15 ottobre 2019 in cui ha precisato di impugnare integralmente la sentenza. Ha, in particolare, postulato che IM 1 venga dichiarato autore colpevole del reato di tentata coazione per i fatti di cui al decreto d’accusa n. 1982/2018 del 30 maggio 2018 con conseguente condanna così come proposta nel DA.

                                  D.   Ottenuto il consenso delle parti allo svolgimento dell’appello con procedura scritta, la Presidente di questa Corte ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello.

                                  E.   Con scritto 20 gennaio 2020 AP 1 ha trasmesso la motivazione scritta sulla quale, per quanto necessario, si dirà in seguito.

Qui ci si limita a rilevare che l’AP, oltre a ribadire le richieste già avanzate con la dichiarazione, ha chiesto che l’imputato venga condannato:

- a pagargli fr. 5'740.- “a titolo di mancato guadagno e rifusione spese”,

- a pagare tasse e spese per la procedura d’appello con obbligo di rifusione di un’indennità ex art. 433 CPP (che non ha quantificato) [cfr. motivazione scritta, pag. 13, CARP XII].

                                  F.   Sulla motivazione scritta dell’imputato, le parti hanno avuto modo di esprimersi compiutamente. Sulle osservazioni, rispettivamente sulle osservazioni di replica e di duplica si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  G.   Con le osservazioni di duplica l’imputato ha chiesto l’acquisizione agli atti dell’incarto relativo alla causa pendente presso la Pretura di Lugano, l’audizione in qualità di testi dell’avv. AP 1 e dei coniugi __________ (cfr. osservazioni di duplica 30.3.2020, pag. 2, 3 e 5, CARP XX): queste istanze probatorie sono respinte poiché le prove di cui viene richiesta l’assunzione non sono necessarie ai fini del giudizio.

Considerato in fatto e in diritto

vita e precedenti penali

                                   1.   IM 1 è coniugato e padre di due figli (già maggiorenni). Commerciante, ha conseguito il diploma di perito federale nella professione di piastrellista. Da decenni dirige la __________ con sede a __________ - attiva nell’ambito della __________ - di cui è presidente del CdA.

Non è incensurato. Il 1° ottobre 2012 è, infatti, stato dichiarato autore colpevole di infrazione grave alla norme della circolazione e condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 1'530.- ciascuna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) e alla multa di fr. 2'000.-.

fatti

                               2.a.   Nel corso del 2015 l’avv. AP 1 ha assunto il mandato di rappresentare i coniugi __________ nell’ambito della vertenza dipendente dall’esecuzione del contratto d’appalto relativo alla costruzione della loro abitazione (mappale n. __________). Secondo i coniugi __________, infatti, la casa, presentava, diversi difetti e la __________, che - unitamente ad altre - si era occupata di eseguire alcuni lavori, era una delle potenziali ditte responsabili di tali difetti.

                                  b.   Al fine di interrompere il termine di prescrizione (5 anni), il 3 luglio 2015 l’avv. AP 1, a tutela degli interessi dei suoi clienti, ha avviato - in loro nome e per loro conto - una procedura esecutiva per un importo di fr. 200'000.- nei confronti delle ditte intervenute nella realizzazione dell’opera, tra cui la __________ (cfr. denuncia, pag. 2, AI 1). Il PE concernente la società riconducibile all’imputato è del 10 luglio 2015: l’avv. AP 1 vi figura quale rappresentante dei creditori, __________ (cfr. doc. 2 allegato alla denuncia, AI 1).

                                   c.   Il 31 luglio 2015 la __________, rappresentata dal suo presidente e, qui imputato, IM 1, ha avviato una domanda di esecuzione nei confronti dell’avv. AP 1 per “danni da ingiusta esecuzione” nel contesto della pratica “__________” per fr. 300'000.- oltre interessi (cfr. doc. 1 allegato a denuncia, AI 1). Il conseguente PE fatto notificare al legale dei coniugi __________, è del 15 settembre 2015 (cfr. doc. 3 allegato alla denuncia, AI 1).

                                  d.   Di medesima data sono i PE fatti notificare dalla __________ a __________, rispettivamente a __________: ciascuno per complessivi fr. 225'400.55 oltre interessi, di cui

                                         fr. 14'600.55 con riferimento alla “fattura no. 90277/11 del 07.09.11.”, fr. 10'800.- per “spese notarili” e fr. 200'000.- per “danni da ingiusta esecuzione” (cfr. doc. 4 allegato alla denuncia, AI 1).

                                   e.   Con scritto 17 settembre 2015 al suo patrocinatore, l’AP ha diffidato la __________ a ritirare il PE spiccato nei suoi confronti (cfr. doc. 5 allegato alla denuncia).

Questa la premessa che si legge nella diffida:

“ho preso atto che la tua cliente ha messo in atto le minacce proferite nei miei confronti” (doc. 5 allegato alla denuncia, AI 1).

Accortosi che l’esecuzione non era stata ritirata (doc. 7 allegato alla denuncia, AI 1), l’AP ha proceduto, il 13 aprile 2017, ad una seconda diffida (cfr. doc. 8 allegato alla denuncia, AI 1).

                                    f.   In risposta, la __________, per il tramite del suo avvocato, ha, dapprima, evidenziato che il PE notificato alla sua cliente dai coniugi __________

“condiziona in modo pesantemente [recte: pesante] l’attività della mia cliente, la quale potrebbe perdere delle commesse molto importanti”

poi, ha proposto quanto segue:

“Ti ribadisco pertanto la necessità che i signori __________, per tua penna, ritirino il precetto esecutivo nei confronti della ditta __________ (pure scaduto senza che sia mai stato chiesto il rigetto), di modo che evidentemente la mia cliente ritiri il precetto esecutivo nei tuoi confronti” (scritto 19 aprile 2017, doc. 9 allegato a denuncia, AI 1).

dichiarazioni dell’imputato in merito al PE notificato all’AP

                               3.a.   Sulle motivazioni alla base della domanda di esecuzione avviata nei confronti dell’AP e sfociata nel PE del 15 settempre 2015 per fr. 300'000.-, IM 1, interrogato dalla polizia, si è, così espresso:

“[…] fondamentalmente il precetto è stato emanato per difendere gli interessi commerciali della ditta che dirigo. Ossia, con un precetto esecutivo (l’unico che ha la __________) di 200'000.- si pone un problema di dover giustificare ogni volta all’ente deliberante i motivi di questa esecuzione. Preciso che in questo periodo ho già dovuto più volte giustificare le origini e i motivi di questo precetto. Va anche [ndr. detto] che la cifra è importante e proviene dall’ex sindaco di __________, rappresentato da un noto avvocato; il che dà credibilità al precetto. A causa di questo precetto ho probabilmente anche perso dei lavori. Non appena ne avrò la prova evidente, procederò per vie legali a conferma del precetto e a tutela degli interessi della ditta.

[…] Mai, nello spiccare il precetto nei confronti dell’avv. AP 1 vi è stata l’intenzione di costringerlo a fare chissà che che. Prova ne è che, invece della procedura esecutiva da noi ricevuta, il nostro legale aveva proposto ma non ottenuto di sostituire questo precetto con una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione nelle modalità che avrebbe richiesto l’avv. AP 1. Di qui la  buona fede nostra, supportata da una perizia agli atti che scagionava al 99% già prima del precetto la __________ da ogni responsabilità inerente i danni e difetti del cantiere __________” (VI PG 7.11.2017, pag. 2-3, allegato a AI 4).

                                  b.   L’imputato ha, inoltre, affermato di aver vissuto il PE dei coniugi __________ nei confronti della sua ditta come una “ritorsione bella e buona”:

“[…] quando l’avv. AP 1 ha assunto il mandato dal precedente avv. __________, si era accorto che la causa era stata impostata male e aveva cercato di “raddrizzarla”. In questa incombenza aveva chiesto al nostro avvocato di poter tramutare la precedente vertenza in un altro tipo di causa che meglio tutelasse i coniugi __________. Il nostro avvocato aveva risposto di no. Se ben ricordo è stato proprio poco tempo dopo questo no che abbiamo ricevuto il precetto esecutivo. A noi è parso che questa fosse una ritorsione bella e buona; a maggior ragione se si pensa che il denunciante non ha mai voluto preparare e tantomeno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva del precetto, senza oltretutto tenere in considerazione il referto peritale di cui ho detto prima” (VI PG 7.11.2017, pag. 4, allegato a AI 4).

                                   c.   Su quanto proposto alla controparte dal patrocinatore della sua ditta con lo scritto 19 aprile 2017, IM 1 si è, così, espresso:

“Per quanto riguarda la proposta di ritiro di entrambi i precetti, non era assolutamente per costringere l’avv. AP 1 a fare qualcosa contro voglia, ma era una proposta bonale che permetteva di togliere il precetto alla nostra ditta che automaticamente non avrebbe più avuto i problemi di cui ho parlato rendendo inutile il nostro precetto” (VI PG 7.11.2017, pag. 4, allegto a AI 4).

                               4.a.   Al giudice di primo grado IM 1 ha raccontato di aver spiccato un PE nei confronti dell’avv. AP 1 perché

“Non era possibile trovare una soluzione. Non hanno accettato che noi rinunciassimo alla prescrizione pur di vedersi togliere il precetto. Io non ho la prova che qualcuno non mi abbia commissionato un lavoro a causa del precetto, ma se avrò le prove potrei intentare a mia volta una causa contro l’avvocato” (interrogatorio 2.9.2019, pag. 1, allegato a verb. dib. di primo grado).

Espressamente richiesto di spiegare perché contro l’avvocato, ha risposto:

“Non mi sono sentito rispettato nei diritti poiché la mia proposta di rinuncia alla prescrizione è stata respinta” (interrogatorio 2.9.2019, pag. 1, allegato a verb. dib. di primo grado).

A domanda del giudice che gli chiedeva:

“Lei ritiene che l’avvocato abbia spinto i clienti troppo nelle proprie pretese ed è per questo che ha fatto spiccare il precetto?”

l’imputato ha risposto

“Si. Anche perché nessuna conciliazione era possibile” (interrogatorio 2.9.2019, pag. 2, allegato a verb. dib. di primo grado).

                                  b.   Sul motivo per cui il PE fatto notificare all’AP fosse di importo superiore a quello fatto notificare ai coniugi __________, rispettivamente fosse di importo superiore al danno che questi ultimi facevano valere in causa, IM 1 ha dichiarato:

“Francamente non lo so. Non credo vi sia dietro un gran ragionamento, semplicemente ne volevo fare uno superiore a quello contro la mia ditta” interrogatorio 2.9.2019, pag. 2, allegato a verb. dib. di primo grado).

l’appello

                                   5.   Con il suo appello l’AP postula:

-       che IM 1 venga dichiarato autore colpevole del reato di tentata coazione per i fatti di cui al decreto d’accusa n. 1982/2018 del 30 maggio 2018;

-       la sua condanna, così, come proposta nel DA;

-       il pagamento, da parte dell’imputato, di fr. 5'740.- a titolo di mancato guadagno e rifusione spese, il carico all’imputato di tasse e spese per la procedura d’appello con obbligo di rifusione di un’indennità ex art. 433 CPP (senza quantificarla).

Va, qui, rilevato che la richiesta di condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-, è irricevibile, ritenuto che l’AP, con il suo appello, non può esprimersi in merito alla sanzione da infliggere, ma unicamente in merito alla colpevolezza dell’imputato (art. 382 cpv. 2 CPP).

diritto

                               6.a.   Si rende colpevole di coazione ai sensi dell’art. 181 CP chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la sua libertà d’agire, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.

La violenza consiste nell’uso di una forza fisica di una certa intensità nei confronti della vittima (DTF 101 IV 42 consid. 3a).

La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la sua minaccia (DTF 105 IV 120 consid. 2a).

La legge esige un danno serio, vale a dire che la prospettiva dell’inconveniente presentato come dipendente dalla volontà dell’autore deve essere atta ad intralciare il destinatario nella sua libertà di decisione o di azione. La questione deve essere decisa in funzione di criteri oggettivi, partendo dal punto di vista di una persona di media sensibilità (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a).

Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno, “l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge (DTF 134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF 6S.71/2003 del 26 agosto 2003 consid. 2.1; Corboz, Les infranctions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 n. 15).

Secondo la giurisprudenza, la coazione deve essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DTF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).

Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 37).

                                  b.   Il TF ha già avuto modo di stabilire che, per una persona di media sensibilità, ricevere un precetto esecutivo per una somma di denaro importante è, alla stregua di una denuncia penale, fonte di tormenti e di peso psicologico, a causa degli inconvenienti derivanti dalla procedura esecutiva in quanto tale e della prospettiva di dovere, forse, pagare l’importo in questione. Un simile precetto esecutivo è, perciò, atto ad indurre una persona di media sensibilità a cedere alla pressione subìta e, pertanto, ad intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o di azione. Certo, far notificare un precetto esecutivo quando si è legittimati ad esigere una somma, è lecito. Per contro, usare la procedura esecutiva come mezzo di pressione è, chiaramente abusivo e, dunque, illecito (DTF 115 IV consid. 3; STF 6B_70/2016 del 2 giugno 2016 consid. 4.3.4).

                                   c.   Il fatto che il destinatario di un’ingiunzione di pagamento sia avvezzo agli affari, alle procedure d’incasso o, ancora, sia un avvocato sperimentato, non è rilevante. Pure irrilevante è che il PE non abbia che poche possibilità di impressionare un agente d’affari sperimentato, un giornalista, un funzionario o una persona che è tutto fuorché una persona di media sensibilità, segnatamente in ragione della sua situazione economica favorevole o per il fatto di essere assistito da un avvocato. Anche un avvocato può, dunque, essere vittima di un tentativo di coazione. Il criterio della persona di media sensibilità è, infatti, oggettivo e valido per tutti, indipendentemente dal grado di sensibilità effettivo (cfr. AnwaltsRevue, 2017, pag. 131 – Roman Jordan, Les poursuites injustifiées: point de la situation).

                                  d.   Far notificare un precetto esecutivo a una persona nei confronti della quale non si può avanzare nessuna pretesa, è un’iniziativa chiaramente illecita (STF 6B_70/2016 del 2 giugno 2016 consid. 4.4). Nel caso di cui alla predetta sentenza, l’autore aveva fatto notificare un precetto esecutivo, non alla persona con cui era in lite, bensì al suo rappresentante legale. Il PE è, perciò, stato ritenuto privo di qualsiasi fondamento. L’Alta Corte ha, quindi, concluso che, con questo mezzo, l’autore intendeva dissuadere il destinatario del PE dal proseguire le iniziative intraprese presso le autorità giudiziarie per conto del suo mandante, rispettivamente che l’intralcio alla libertà causato dalla procedura usata era, da un punto di vista oggettivo, lungi dall’essere leggero, poiché la notifica di un PE è atta, per un destinatario ragionevole, ad indurlo ad assumere un comportamento che non avrebbe assunto se avesse avuto la sua piena libertà di decisione e di azione, e questo anche se l’ammontare del PE (in concreto si trattava di fr. 5'000.-) può, di primo acchito, non apparire elevato. Il TF ha, inoltre, rilevato che, in questo contesto, l’attitudine soggettiva della vittima a resistere a una tale iniziativa non è un criterio di cui tenere conto (STF 6B_70/2016 del 2 giugno 2016 consid. 4.4).

                                   e.   Per realizzare il reato di coazione mediante la notifica di un precetto esecutivo, è necessario che gli elementi seguenti siano, alternativamente, dati:

-       o il PE è illecito in sé. Questo è il caso quando l’asserito creditore non può, in realtà, avanzare una pretesa sulla somma oggetto della procedura esecutiva oppure quando il PE si basa su un documento falso. Per contro, non vi è illiceità per il solo fatto che il creditore dubiti dell’esistenza del suo credito o intervenga al solo scopo di interrompere la prescrizione. Sempre nell’ottica dell’illiceità intrinseca al PE, può, ugualmente, realizzare il reato di coazione il fatto di far notificare diversi PE fondati sulla medesima causa oppure, ancora, dei PE per degli importi di fantasia;

-       oppure il PE è, in sé, lecito, poiché si basa su una causa fondata, su documenti autentici e concerne un importo proporzionato, ma costituisce, nelle specifiche circostanze, un mezzo di pressione abusivo.

(cfr. JdT 2019 II, p. 85-89 – Alain Macaluso, Les actes de poursuite selon la LP peuvent-ils être constitutifs d’une contrainte pénale?).

                               7.a.   In concreto, non occorre dilungarsi molto per spiegare che la __________ non poteva vantare nessuna pretesa nei confronti dell’appellante: era stata, infatti, convenuta in causa dai coniugi __________ (con un’azione per difetti dipendente dal contratto d’appalto per la costruzione della loro casa) ed erano stati questi ultimi, per ovviare all’imminente prescrizione, a far spiccare un PE nei confronti della società.

In questo contesto, l’avv. AP 1 aveva agito, soltanto, in veste di loro avvocato.

Ne consegue che la procedura esecutiva avviata nei confronti dell’AP dalla __________ per volere del suo presidente e, qui, imputato, IM 1, così come il conseguente PE fattogli notificare, sono, all’evidenza, privi di qualsiasi fondamento: quel che l’imputato voleva non era, dunque, reclamare il pagamento di una somma di denaro che riteneva dovuta alla società.

                                  b.   Illuminante sui motivi alla base dell’avvio della procedura esecutiva nei confronti dell’appellante e del conseguente PE è, a ben vedere, già, solo, la cronologia dei fatti: la domanda di esecuzione è, infatti, del 31 luglio 2015 (cfr. doc. 1 allegato alla denuncia, AI 1), vale a dire di soli 17 giorni successiva alla notifica del PE fatto spiccare dai coniugi __________ nei confronti della __________ per interrompere la prescrizione.

Difficile credere che, in così poco tempo (e, per di più, in piena estate), l’imputato abbia potuto, concretamente, sperimentare, nel contesto di appalti per la delibera di lavori, che il PE costituiva un problema.

Ma, quel che è certo, è che, la società non aveva, a quel momento, subìto, a causa del PE, danni in ragione di fr. 300'000.-. Perché la prova che IM 1 ha, più volte, affermato di voler portare - relativamente all’effettiva penalizzazione della sua ditta a causa del PE, non è, per finire, mai giunta e, pertanto, a tutt’oggi, non vi è evidenza di danni subìti dalla società per questo motivo. Ancora al dibattimento di primo grado, l’imputato si è limitato a parlare di “sospetti” in relazione a lavori non attribuiti alla sua ditta a causa del PE (cfr. interrogatorio 2.9.2019, pag. 3, allegato a verb. dib. di primo grado). E il suo difensore ha dato atto che, in assenza di una tale prova, il suo assistito “non ha proseguito con l’azione di responsabilità nei confronti degli autori di questa situazione” (cfr. osservazioni 11.2.2020, pag. 3, CARP XV).

Va, poi, rilevato che le altre ditte destinatarie di un identico PE (cfr. doc. 2 allegato alla motivazione scritta, CARP XII) nulla hanno intrapreso contro l’AP.

Con il che l’argomentazione secondo cui l’imputato avrebbe fatto notificare un PE all’appellante “per difendere gli interessi commerciali della ditta” non è credibile.

Del resto, già solo dal profilo logico, non è dato comprendere in che modo:

-     far spiccare un PE nei confronti del legale rappresentante della parte con cui la __________ è in lite,

-     per presunti danni ipotetici (e, perciò, di certo, per pretese non esigibili)

possa essere causale alla tutela degli interessi della società.

In realtà, quanto precede, è indicativo del fatto che l’intento di IM 1 - con l’avvio della procedura esecutiva nei confronti dell’AP (poi sfociata nel PE) -  era, evidentemente, un altro: come, d’altronde, emerge dalla sola lettura delle sue dichiarazioni.

                                   c.   L’imputato ha, infatti, affermato:

-       di aver vissuto il PE notificato alla sua società “come una ritorsione bella e buona”,

-       di non essersi sentito “rispettato” nei suoi diritti “poiché la mia proposta di rinuncia alla prescrizione è stata respinta”,

-       di non saper spiegare perché l’importo di cui al PE notificato all’AP fosse superiore a quello di cui ai PE notificati ai coniugi __________ e, persino, superiore al danno oggetto della causa (“Francamente non lo so”),

-       che, al riguardo, non c’era stato “un gran ragionamento” perché quel che voleva era, semplicemente, farne “uno superiore a quello contro la mia ditta”.

Quel che emerge, dalle sue dichiarazioni è, dunque, che egli non aveva, proprio, digerito il PE fatto spiccare dai coniugi __________ per interrompere la prescrizione e che aveva attribuito la «responsabilità» di questo modo di procedere al loro patrocinatore. E non aveva digerito, nemmeno, la decisione dei coniugi __________ (attribuendo, ancora una volta, la «responsabilità» al loro legale) di non sostituire il PE con una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, tanto da sentirsi “non rispettato” in quello che (a torto) considerava un suo “diritto”.

Con queste sue affermazioni, l’imputato ha reso manifesto che, la scelta di procedere in via esecutiva contro l’AP, costituiva: da un lato, una rivalsa, un atto di rappresaglia bello e buono nei suoi confronti; d’altro lato un mezzo per far pressione su di lui affinché ritirasse il PE a carico della __________ (solo così si spiega, infatti, quanto riferito da AP 1 sul perché di un importo - addirittura -  superiore a quello di causa).

Non modifica quanto precede (ed è, dunque, irrilevante) il fatto che anche i coniugi __________ si sono visti recapitare un PE.

                                  d.   Che la notifica di un PE, peraltro, di un importo non indifferente (fr. 300'000.- oltre interessi) sia atta ad indurre chi lo riceve ad assumere un comportamento che non avrebbe assunto se avesse avuto la sua piena libertà di decisione e di azione, è, alla luce della giurisprudenza citata sopra, pacifico. Non modifica questa circostanza quanto sostenuto dalla Difesa, secondo cui l’AP:

“non è certamente una persona di sensibilità media ma è uno scafato professionista” (osservazioni 11.2.2019, pag. 8, CARP XV).

Il TF ha, infatti, stabilito che, in questo contesto, l’attitudine soggettiva della vittima non è un criterio di cui tenere conto (STF 6B_70/2016 del 2.6.2016 consid. 4.4). Del resto, l’assunto secondo cui l’AP sarebbe una persona con una sensibilità inferiore alla media (“scafato professionista”) costituisce un apprezzamento soggettivo: ed è molto difficile valutare il grado di sensibilità di una persona caso per caso, ragione per cui la fissazione di un criterio oggettivo lo rende valido per tutti, indipendentemente dal grado di sensibilità effettivo (cfr. STF 6B_378/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 2.2).

                                   e.   Che l’ingiunzione di pagamento all’appellante sia avvenuta soltanto dopo il rifiuto della proposta di sostituire il PE con una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, è ininfluente e non modifica quanto sin qui esposto. Detto che, in ogni caso, l’AP agiva quale rappresentante legale dei coniugi __________ (e, quindi, quale esecutore della loro volontà), in quanto indirizzato ad una persona verso la quale la società non poteva vantare alcuna pretesa, il PE era, comunque, illecito. Per il resto rimangono valide le argomentazioni di cui ai considerandi che precedono.

                                    f.   Va, poi, rilevato che la modalità con cui si ritiene di ovviare all’imminente prescrizione (mediante una dichiarazione di rinuncia a sollevarla firmata dalla controparte, oppure mediante un PE nei confronti di quest’ultima), è una questione che può essere, liberamente, decisa senza che, qualora si optasse per la notifica di un PE, rispettivamente per il mantenimento di un PE (anziché sostituirlo con una dichiarazione di rinuncia) tale ingiunzione di pagamento debba essere ritenuta illecita (cfr. JdT 2019 II, p. 85-89 – Alain Macaluso, Les actes de poursuite selon la LP peuvent-ils être constitutifs d’une contrainte pénale?). Non solo: il TF, nella sentenza 130 II 276 citata dall’appellante, ha stabilito che l’avvocato che avvia una procedura esecutiva senza, preventivamente, chiedere al debitore la sottoscrizione di una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, non contravviene - nemmeno -  all’obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza (DTF 130 II 270 consid. 3.3).

Insomma, contrariamente a quanto preteso dall’imputato, la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione (per quanto, a suo dire, costituisca la prassi) non è un diritto del debitore e, soprattutto, la sua mancata prospettazione e/o accettazione, non comporta né l’illiceità del PE fatto spiccare in sua sostituzione né una violazione dell’obbligo che incombe all’avvocato ex art. 12 lett. a LLCA.

Del resto, la Difesa ha, pur, riconosciuto che quello di sostituire la procedura esecutiva con una dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione della prescrizione, non è, comunque, un obbligo (cfr. osservazioni di duplica 30.3.2020, pag. 7, CARP XX).

                                  g.   Detto che la fondatezza del PE fatto notificare dai coniugi __________ alla ditta dell’imputato non è, comunque, oggetto della presente procedura, va rilevato che l’argomento difensivo secondo cui esso sarebbe abusivo, anche, perché, al momento della notifica vi era, già, agli atti della causa civile, “una perizia […] che scagionava al 99% […] la __________ da ogni responsabilità inerente i danni e difetti del cantiere __________” (VI PG 7.11.2017 IM 1, pag. 2-3, allegato a AI 4) è in urto con gli atti.

II perito giudiziario incaricato, nell’ambito della causa civile, di allestire una perizia in merito all’origine dei difetti, ha, infatti, consegnato il suo referto, soltanto, nel mese di giugno 2016 (cfr. motivazione scritta, pag. 11, CARP XII), segnatamente il 22 (cfr. allegato a verb. dib. di primo grado). La circostanza è stata, per finire, ammessa anche dalla Difesa (cfr. osservazioni 11.2.2019, pag. 3, CARP XV). Con il che, è ben evidente, che, nel momento in cui i coniugi __________ hanno fatto notificare il PE alla __________, le risultanze della perizia non erano, ancora, note.

La Difesa ha, poi, addotto che:

“Se da un lato è vero che il precetto fatto spiccare nei confronti dell’Avv. AP 1 risale al 2015 e il referto peritale è giunto nel 2016, non bisogna dimenticare che prima dell’emanazione di una perizia, l’esperto effettua dei sopralluoghi, acquisisce degli atti ed esegue tutta una serie di atti e colloqui, che già in corso di procedura hanno fatto capire molto bene ad IM 1 che il lavoro della sua ditta non aveva nessuna rilevanza sui danni. L’arrivo del referto è stato solamente la conferma. Il titolare della __________ sapeva perfettamente di avere agito (come sempre) in modo corretto e che quindi le infiltrazioni causate non erano dovute dall’operato della sua azienda” (osservazioni di duplica 30.3.2020, pag. 3, CARP XX).

Ribadito che la questione oggetto della presente procedura non concerne la fondatezza del PE notificato alla società dell’imputato dai coniugi __________, quanto addotto nulla modifica, comunque, al fatto che, nel momento in cui questi ultimi lo hanno fatto spiccare le risultanze peritali non erano ancora state acquisite agli atti della causa civile. Quanto al mantenimento del PE dopo la consegna del referto da parte del perito, questa Corte si limita a prendere atto che, a tutt’oggi, la causa civile risulta, ancora, pendente, anche, nei confronti della __________ (cfr. motivazione scritta, pag. 2, CARP XII; cfr., anche, osservazioni di duplica 30.3.2020, pag. 3, CARP XX).

                                   8.   Se è ben vero che la formulazione del DA non è, propriamente felice, nella misura in cui rimprovera all’imputato di aver agito allo scopo di indurre l’AP, quale patrocinatore dei coniugi __________, a fare in modo che questi ultimi ritirassero a loro volta “la procedura giudiziaria promossa a suo tempo contro __________”, è, tuttavia, altrettanto vero che, con il termine “procedura giudiziaria”, tutti - nessuno escluso - hanno compreso, non già la causa pendente presso la pretura per gli asseriti difetti della casa di proprietà __________, bensì la procedura esecutiva nei confronti della ditta riconducibile a IM 1.

Indicativo di questo:

-       la contestazione all’imputato in occasione del suo interrogatorio davanti alla polizia (“Dal tenore delle frasi estrapolate [ndr. da uno scritto della Difesa] si percepisce l’intenzione di indurre l’accusatore privato a voler fare in modo che i suoi assistiti avessero a ritirare il precetto esecutivo emanato a nome della __________ facendo “pressione” su di lui” […] mi viene chiesto di prendere posizione in merito”; cfr. VI PG 7.11.2017, pag. 3-4, allegato a AI 4);

-       la risposta alla suddetta contestazione da parte di IM 1 che continua a parlare del ritiro del PE notificato alla sua società, ciò che attesta che il tema era questo (cfr. VI PG 7.11.2017, pag. 4, allegato a AI 4);

-       la domanda del giudice di prima sede (“Nel DA è indicato che lei intendeva indurre l’avv. AP 1 a ritirare l’esecuzione nei confronti della sua ditta. Vero?”; cfr. interrogatorio 2.9.2019, pag. 3, allegato a verb. dib. di primo grado);

-       il contenuto della denuncia dell’appellante, ma, anche, di tutti gli allegati suoi e della Difesa.

Pertanto, ricordate fra le altre, la STF 6B_44/2019 del 12 settembre 2019, nonostante la formulazione non propriamente felice del DA, in concreto non vi è una violazione del principio accusatorio, nella misura in cui tutti, in particolare, l’imputato hanno capito quali erano i fatti che, secondo la pubblica accusa, costituivano il reato imputato.

                                   9.   Ne consegue che IM 1 è riconosciuto autore colpevole del reato di tentata coazione ai danni dell’AP.

L’appello dell’AP, su questo punto, è, pertanto, accolto.

commisurazione della pena

                                10.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Egli tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in base alla possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione al pericolo o la lesione. 

Il reato di coazione è punito, secondo l’art. 181 CP, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione della pena se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

                                11.   In concreto, la colpa di IM 1 non va banalizzata: ciò che qualifica negativamente il suo agire sono le caratteristiche intrinseche al suo gesto. Ad attenuazione della sua colpa va, comunque, tenuto conto che, nella misura in cui l’AP non si è lasciato intimidire dalla sua manovra (poiché ha fatto opposizione al precetto e non ha ritirato quello notificato alla sua ditta), egli risponde, solo, di un tentativo. 

Ad ogni modo, tutto ben ponderato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere proposta nel DA.

Non espressamente contestato davanti al primo giudice, l’ammontare dell’aliquota giornaliera stabilito nel DA viene, qui, confermato.

In assenza di elementi atti a fondare la posa di una prognosi negativa, la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente e il periodo di prova è fissato in 3 anni (in considerazione del suo precedente, benché non specifico).

Non vi sono i motivi per ritenere che la pena pecuniaria non sia sufficiente a punire adeguatamente la colpa di IM 1: non vi sono, dunque, i presupposti (art. 42 cpv. 4 CP) per assortire la pena pecuniaria sospesa con una multa.

                                12.   IM 1 ha commesso il reato di cui risponde in questa sede durante il periodo di prova di cui alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere inflittagli con decreto d’accusa del ministero pubblico di data 1.10.2012. In assenza di elementi atti a fondare una prognosi negativa, la sospensione condizionale della pena non è revocata e l’imputato viene formalmente ammonito (art. 46 cpv. 2 CP).

pretese dell’AP

                             13.a.   L’AP ha chiesto che l’imputato venga condannato al pagamento di fr. 5'700.- per mancato guadagno e di fr. 40.- per la rifusione di spese (pagate all’UE per l’espletamento delle formalità necessarie per non dare notizia a terzi dell’esecuzione), e meglio come da documentazione prodotta al dibattimento di primo grado (cfr. “dettaglio prestazioni” allegato a verb. dib. di primo grado).

In sostanza, l’appellante sostiene che le ore impiegate per partecipare al procedimento penale gli abbiano cagionato un mancato guadagno.

La pretesa va respinta in quanto l’asserito danno non è la diretta conseguenza del reato da cui l’AP è stato leso.

Abbondanzialmente va, qui, rilevato che la richiesta andrebbe respinta anche volendo considerarla nell’ottica dell’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, poiché il citato disposto prevede un’indennità unicamente per le spese necessarie sostenute in relazione al procedimento (analogamente all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), tipicamente le spese legali: spese che l’AP, in concreto, non ha sostenuto.

Nemmeno la spesa di fr. 40.- (pagati all’UE affinché non venisse data a terzi la notizia dell’esecuzione) può essere riconosciuta, poiché non é la conseguenza diretta del reato da cui l’AP è stato leso.

                                  b.   In applicazione dell’art 433 cpv. 1 lett a CPP, IM 1 dovrà rifondere all’AP fr. 1'326.- per le spese legali sostenute nella procedura d’appello (nella quale era patrocinato), corrispondenti a 2/3 di fr. 1'990.- corrispondenti, a loro volta, a 6 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.-, cui vanno aggiunti fr. 168.- di spese calcolate col forfait del 10% e fr. 142 di IVA.

tasse e spese di giustizia

                             14.a.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950. – sono posti integralmente a carico dell’imputato.

                                  b.   Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1'700.- sono posti in ragione di 1/3 a carico dell’appellante e in ragione di 2/3 a carico dell’imputato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art.                      6, 9, 10, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 408 CPP,

                                         22, 42, 46, 47 e 181 CP,

                                         nonché, sulle spese, gli art. 428, 429, 433 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello, nella misura della sua ricevibilità, è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

                               1.1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole di:

                            1.1.1.   tentata coazione

per avere, nel mese di settembre 2015, nella sua qualità di presidente del CdA della __________, tentato di intralciare nella sua libertà di agire l’avv. AP 1 mediante notifica del PE nr. __________ per fr. 300'000.- (oltre interessi), allo scopo di indurlo a ritirare il PE nr. __________. per fr. 200'000.- (oltre interessi) fatto spiccare dai suoi mandanti, __________ e __________, nei confronti della __________ (al fine di interrompere la prescrizione) nel contesto della controversia dipendente dall’esecuzione del contratto d’appalto per la costruzione della loro abitazione (mappale __________)

e meglio come precisato nei considerandi;

                               1.2.   IM 1 è condannato:

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 470.- (quattrocentosettanta) cadauna, per un totale di fr. 9’400. - (novemilaquattrocento);

                         1.2.1.1.   l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                   2.   Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di cui al decreto 1.10.2012 del ministero pubblico del Cantone Ticino, ma IM 1 viene ammonito formalmente.

                                   3.   Gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico di IM 1.

                                   4.   IM 1 è altresì condannato al pagamento all’accusatore privato, quale indennizzo giusta l’art. 433 CPP, di fr. 1'326.- per il procedimento d’appello.

                                   5.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in

                                         tassa di giustizia          fr.          1’600.00

                                         altri disborsi                  fr.             200.00

                                                                                 fr.          1’700.00

sono posti in ragione di 1/3 a carico dell’appellante e in ragione di 2/3 a carico di IM 1.

                                   6.   Intimazione a:

7.  Comunicazione a:

-   

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

17.2019.240 — Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.04.2020 17.2019.240 — Swissrulings