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Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.08.2020 17.2019.138

August 20, 2020·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·2,743 words·~14 min·3

Summary

Prosciolto dal reato di diffamazione (art. 173 CP). Prova liberatoria della buona fede

Full text

Incarto n. 17.2019.138+ 17.2020.156

Locarno 20 agosto 2020/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 aprile 2019 da

 AP 1 (AP)   rappr. da RAP 1

contro la sentenza emanata l’11 aprile 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di   IM 1,   rappr. da DI 1

richiamata la dichiarazione di appello 14 giugno 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto che

                                  A.   Con decreto d’accusa __________ del 28 marzo 2018, il MP ha ritenuto IM 1 autore colpevole di diffamazione (art. 173 CP),

                                         “per avere, il 30 ottobre 2017, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, comunicando con terzi, incolpato o reso sospetto AP 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla di lui reputazione, segnatamente scritto e pubblicato sul giornale __________ un editoriale in cui affermava “__________ a __________ aveva preso una camera nel miglior albergo _______ presentando un documento contraffatto. Ma era stato smascherato dai carabinieri”, fatti di cui non è stato in grado di dimostrare la veridicità”.

                                  B.   Con sentenza 11 aprile 2019, la Pretura penale ha pronunciato il suo proscioglimento, ritenendo che

                                         “l’imputato [ha] apportato la prova della sua buona fede” (sentenza impugnata, pag.11, consid. 9.2).

                                  C.   La sentenza è stata tempestivamente impugnata dall’AP AP 1: prima, con annuncio d’appello 15 aprile 2019 (CARP I) e, poi, con dichiarazione 14 giugno 2019 (CARP III), con cui l’appellante - impugnando l’intero giudizio - ha chiesto la condanna di IM 1, il riconoscimento di un’indennità ex art. 433 CPP e che l’autore gli versi fr. 100.- a titolo di torto morale. Ha, infine, protestato “tasse, spese e ripetibili”.

                                  D.   Ottenuto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, con decreto 30 aprile 2020, la presidente di questa Corte ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per presentare la relativa motivazione (CARP XIV).

a.    Con motivazione 18 maggio 2020, AP 1 ha confermato le richieste di cui alla propria dichiarazione d’appello, quantificando le spese legali da lui sostenute in fr. 2'240.15 (CARP XV, allegato 2). Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  b.   Con osservazioni 22, rispettivamente 25 maggio 2020, la Pretura penale e il MP hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi ambedue al giudizio di questa Corte (CARP XVII e XVIII).

                                   c.   Con risposta 3 giugno 2020, IM 1 ha chiesto che l’appello venga respinto, che l’indennità di fr. 2'000.- decisa in prima istanza sia confermata e che, per il processo d’appello, gliene venga assegnata una ulteriore di fr. 1'333.50 (CARP XIX). Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  E.   Con decreto 4 giugno 2020 la presidente di questa Corte ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per presentare un’eventuale replica (CARP XX).

                                   a.   Con replica 24 giugno 2020, l’appellante si è riconfermato nella propria posizione (CARP XXI), presentando ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  b.   Con duplica 17 luglio 2020, IM 1 ha sostanzialmente ribadito la propria posizione (CARP XXIII). Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

In fatto e in diritto

                                   1.   IM 1, classe __________, è un giornalista de “__________” di __________, attualmente in pensione. Vive in __________, è coniugato ed è padre di un figlio, __________, nato nel __________.

Dispone di un’entrata mensile netta di euro __________ e non ha alcun obbligo di mantenimento.

                                   2.   Nel corso della sua carriera di cronista giudiziario, iniziata nel 1974, IM 1 ha fra l’altro stretto una collaborazione con il quotidiano ticinese “__________”, sul quale, saltuariamente, ancora scrive degli articoli.

Il 30 ottobre 2017 “__________” ha pubblicato un pezzo di IM 1 intitolato “__________ rilasciato, evita l’estradizione”, concernente l’arresto (e il successivo rilascio) di AP 1, avvenuto in __________, nel Comune di __________, ad opera dei carabinieri del comando provinciale di __________, sulla scorta di un mandato di cattura internazionale emanato nel 2015 dall’autorità giudiziaria __________ nell’ambito di un caso di riciclaggio (AI 1; opposizione al DA 10.04.2018 e relativo complemento, con allegati; doc. Pretura penale n. 7 e relativi allegati).

                                   3.   IM 1, riferendo sulle circostanze dell’arresto, ha in particolare riportato sul quotidiano quanto segue:

                                         “AP 1 a __________ aveva preso una camera nel miglior albergo ______ presentando un documento contraffatto. Ma era stato smascherato dai carabinieri” (DA n. 1199/2018 del 28 marzo 2018).

Si tratta, senza dubbio, di esternazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 173 CP, dal momento in cui dipingono AP 1, quantomeno, come un soggetto coinvolto in reati di falso.

                                   4.   Il 7 novembre 2017, AP 1 ha querelato IM 1 per diffamazione, con riferimento alle due frasi di cui sopra, sostenendo in particolare:

                                         “[è] certamente vero che sono tuttora oggetto di procedimenti, ai quali non mi sono mai sottratto, di cui contesto fermamente il fondamento. Che però, io circoli e legittimi con documento falso e mi goda la vita nei migliori alberghi (lasciando intendere che ciò avvenga grazie ai frutti dei reati prospettati) è una falsità che lede il mio onore”.

Querela poi sfociata, al termine dell’inchiesta, nel DA n. 1199/2018 del 28 marzo 2018.

                                   5.   Secondo il primo giudice, IM 1 ha addotto la prova della buona fede e, per questo, la ha prosciolto (sentenza impugnata, consid. 9.2).

                               5.1.   Giusta l’art. 173 cifra 2 e 3 CP, il colpevole non incorre in nessuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure di aver avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (cifra 2). Egli, tuttavia, non è ammesso alla prova liberatoria ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia (cifra 3).

                            5.1.1.   Per negare l’ammissione dell’autore alla prova liberatoria, i due requisiti dettati dalla norma mancato interesse pubblico o altro motivo sufficiente, da un lato, e prevalente intenzione di fare della maldicenza, dall’altro - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 112, consid. 3.1, 116 IV 31, consid. 3, 101 IV 292, consid. 2; STF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova liberatoria sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 112, consid. 3.1).

È manifesto che la pubblicazione su “__________” della notizia dell’arresto di un cittadino italo-svizzero (domiciliato a __________ e ricercato dal 2015), in forza di un mandato di cattura internazionale, nonché del suo successivo rilascio a fronte dell’impossibilità di estradarlo in __________, fosse in concreto giustificata.

                                         Altrettanto indiscusso, poi, che IM 1 - giornalista di professione - non avesse alcuna intenzione di fare della maldicenza su AP 1, che peraltro nemmeno conosceva personalmente (AI 5, allegato 1, pag. 4)

Ciò posto, il giornalista va senz’altro ammesso alla prova liberatoria.

                            5.1.2. Per stabilire se i fatti sono stati esternati in buona fede occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l'autore disponeva all'epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può dunque fondarsi su elementi sconosciuti all'autore all'epoca della sua dichiarazione. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà poi apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 149, consid. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., Berna 2010, art. 173 CP N 75).

La prova della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra di aver compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 149, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. 4b).

Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 205, consid. 3b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 149, consid. 3b e rinvii). In questi casi, l'accusato non può confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 149, consid. 3b e rinvii; sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4).

Nel caso in esame IM 1, prima di procedere il 30 ottobre 2017, di concerto con la redazione de “__________”, alla pubblicazione dell’articolo relativo all’arresto di AP 1 a __________, ha svolto le verifiche seguenti:

                                         “[c]ome mia abitudine da giornalista pensionato ho scorso vari giornali e fra questi leggendo la __________ del 29 settembre 2017 ho appreso la notizia dell’arresto di AP 1 a __________. Di conseguenza ho contattato direttamente i Carabinieri di questa località per avere conferma della notizia. Gli stessi mi hanno confermato papale papale quanto scritto sul giornale di __________. In altre parole mi hanno detto che quanto riportato dall’articolo corrispondeva al comunicato stampa da loro rilasciato. A questo punto, provenendo la notizia da una fonte ufficiale, non ho effettuato ulteriori verifiche. […] Sul momento non ho chiesto l’invio del comunicato stampa, l’ho fatto solo in un secondo tempo dopo aver saputo di essere stato denunciato.” (verbale d’interrogatorio dibattimentale di primo grado, pag. 1).

Il citato articolo del 29 settembre 2018, prodotto da IM 1 al MP il 16 aprile 2018, riportava quanto segue:

                                         “[l]’uomo [AP 1 - n.d.r.] […] è stato bloccato all’interno di un noto hotel del_______ […] L’uomo fino ad oggi aveva potuto eludere i controlli grazie all’utilizzo di documenti che riportavano luoghi di nascita diversi ma gli accertamenti approfonditi scattati questa volta hanno consentito di identificarlo e trarlo in arresto.” (istanza di complemento istruttorio 16.04.2018 e relativo allegato).

Il richiamato comunicato stampa del 29 settembre 2017 dei carabinieri, anch’esso prodotto al MP dal giornalista il 16 aprile 2018, in effetti riporta esattamente quanto scritto dalla testata palermitana, così come IM 1 ha dichiarato gli era stato confermato dai carabinieri medesimi nel corso delle verifiche che hanno preceduto la pubblicazione del 30 ottobre 2017:

                                         “[i] carabiniari di __________ - __________ __________ - hanno appena arrestato, all’interno di un rinomato hotel ______, il __________enne latitante AP 1 […] L’uomo, fino ad oggi aveva potuto eludere i controlli grazie all’utilizzo di documenti che riportavano luoghi di nascita diversi ma gli accertamenti approfonditi scattati questa volta hanno consentito di identificarlo e trarlo in arresto.” (istanza di complemento istruttorio 16.04.2018 e relativo allegato).

Il contenuto dell’articolo e del comunicato stampa, evidentemente, indicano che AP 1 è riuscito a sottrarsi all’arresto grazie all’impiego di “documenti che riportavano luoghi di nascita diversi”. Ora, qualsiasi persona - in buona fede -, sulla scorta di quanto indicato dalla stessa autorità esecutrice dell’arresto, avrebbe concluso che AP 1 fosse munito di (almeno) un documento di legittimazione falso, oppure, come letteralmente scritto da IM 1 su “__________”, di un “documento contraffatto”, poiché - evidentemente - il luogo di nascita di una persona non può che essere uno soltanto.

Inoltre, considerato che IM 1 si è direttamente rivolto, seppure telefonicamente, ai carabinieri per ricevere informazioni sull’arresto, non gli si può di certo rimproverare di non aver esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi dell’esattezza della notizia pubblicata.

                               5.2.   Per tutte queste ragioni la tesi dell’appellante, secondo cui - in particolare - IM 1, non avrebbe, da un lato, intrapreso tutto quanto era in suo potere per verificare l’esattezza di quanto riportato e avrebbe, dall’altro, tratto una deduzione totalmente arbitraria sulla scorta delle sommarie informazioni reperite (CARP XV, pagg. 12 e 14), non può essere seguita.

L’appello presentato, dunque, va respinto e il giornalista prosciolto.

Indennità ex art. 433 CPP e azione civile

                                   6.   Visto l’esito dell’appello e considerato il proscioglimento di IM 1, entrambe le richieste di AP 1 sono respinte.

Indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP

                                   7.   Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese d’indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 e segg. CPP.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, ossia generalmente - per la copertura delle spese di patrocinio.

                                7.1   Nel caso in esame IM 1 ha chiesto complessivi fr. 3'333.50 d’indennità di prima e seconda istanza, così suddivisi:

-  un forfait di fr. 2'000.- per la procedura preliminare e il procedimento di primo grado;

-  fr. 1'333.50 per il processo d’appello, per circa 5 ore di lavoro e le spese.

Considerato che l’accusa mossa a IM 1 è di diffamazione a mezzo stampa e che spettava al giornalista addurre la prova liberatoria, il dispendio temporale complessivo di circa 11 ore esposto dal difensore di fiducia, va considerato senz’altro adeguato e l’istanza, di conseguenza, integralmente accolta.

                                7.2   In considerazione del fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo dall’AP AP 1 (integralmente soccombente), le spese di patrocinio di IM 1 per la procedura d’appello (fr. 1'333.50), in applicazione dei principi ricordati in DTF 139 IV 45, sono poste a carico dell’accusatore privato (art. 428, 432 e 436 CPP).

Quelle di prima istanza, di fr. 2'000.-, invece, sono sopportate dallo Stato.

Oneri processuali

                                   8.   Visto l'esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado, pari a fr. 600.-, restano a carico dello Stato.

                                   9.   Gli oneri processuali d’appello di fr. 1'000.- (fr. 800.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disporsi) vengono, invece, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli artt.                     173 CP,

3 e segg., 80 e segg., 84 e segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;

nonché, su tasse e spese, gli art. 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto.

                                1.1   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di diffamazione (art. 173 CP) per i fatti di cui al decreto d’accusa n. 1199/2018 del 28 marzo 2018.

                                   2.   L’istanza di indennizzo ex art. 433 CPP di AP 1 è respinta.

                                   3.   L’azione civile di AP 1 è respinta.

                                   4.   A IM 1 è riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 2'000.- per la procedura di primo grado.

                                   5.   Gli oneri processuali di prima istanza di fr. 600.- restano a carico dello Stato.

                                   6.   Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.           800.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1'000.sono posti a carico di AP 1 che rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 1’333.50, a titolo d’indennità per le spese di patrocinio della procedura d’appello.

                                   7.   Intimazione a:

                                   8.   Comunicazione a:

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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