Incarto n. 17.2018.229 17.2020.265
Locarno 9 novembre 2020/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 24 ottobre 2018 da
AP1 rappr. dall'avv. DI1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 ottobre 2018 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno (motivazione scritta intimata il 14 dicembre 2018)
richiamata la dichiarazione di appello 21 dicembre 2018;
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con decreto d’accusa n. 1561/2015 del 20 aprile 2015 il procuratore pubblico ha ritenuto AP1 autore colpevole di:
“1. lesioni semplici
per avere, il 28 agosto 2014 a __________, cagionato un danno al corpo e alla salute di __________, in specie per averlo colpito al volto con una testata e provocandogli in questo modo una ferita lacero contusa al labbro superiore, attestata dal certificato medico 28.08.2014 della __________ (Dr. med. __________) agli atti;
2. diffamazione
per avere, il 28 agosto 2014 a __________, in presenza di terze persone, segnatamente di __________ e di __________, incolpato o perlomeno reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione, in specie per avere, nell’ambito di una discussione sorta per futili motivi, proferito ad alta voce la frase “ti piacciono ancora i ragazzini?”
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti: dagli artt. 123 cifra 1 CP e art. 173 cifra 1 CP;”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, alla multa di fr. 250.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per complessivi fr. 200.-. Non ha prospettato la revoca della sospensione condizionale della precedente pena pecuniaria di 30 aliquote per il reato di minaccia, passata in giudicato il 2 febbraio 2015 e sospesa per 3 anni (AI 8), ma ne ha proposto il prolungamento del periodo di prova di 1 anno.
Poi, con DA n. 70/2016 del 1. marzo 2016, lo ha ritenuto autore colpevole di:
“ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, nel periodo 14 settembre 2010 a tutt’oggi, a __________ e in altre imprecisate località, benché avesse i mezzi per farlo, ripetutamente omesso di prestare ai figli __________ e __________, e per essi alla madre __________ che ne detiene la custodia, gli alimenti stabiliti con “l’Ordonnance de non conciliation du Tribunal _____________________” del 14 settembre 2010 (EURO 150.- mensili per ciascun figlio, da versare anticipatamente entro il 2 di ogni mese), dichiarata esecutiva in Svizzera con decisione del 02 giugno 2015 della Pretura ________________, così da essere in arretrato per un importo pari ad almeno EURO 19'200.-;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 217 cpv. 1 CP;”,
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con la pena detentiva di 100 giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per complessivi fr. 200.-.
B. L’imputato ha interposto tempestive opposizioni a entrambi i DA.
Il PP li ha quindi confermati, e i procedimenti sono stati riuniti e deferiti alla Corte delle assise correzionali di Locarno (doc. TPC 13). In occasione del dibattimento di primo grado, tenutosi il 16 ottobre 2018, il PP ha chiesto la conferma di entrambi i DA (con l’eccezione dell’imputazione di diffamazione, prescritta) e la condanna dell’imputato a una pena ferma (con eventuale rinuncia all’inflizione della multa), postulando inoltre la revoca della sospensione condizionale della precedente pena pecuniaria di 30 aliquote per il reato di minaccia, ritenendo per lui una prognosi sfavorevole.
C. Esperito il dibattimento, con sentenza 16 ottobre 2018 AP1 è stato dichiarato autore colpevole di:
“ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, nel periodo 14 settembre 2010 – 31 dicembre 2015, a __________, a __________
(__________) e in altre imprecisate località, ripetutamente omesso di prestare ai figli __________ e __________, e per essi alla madre __________ che ne detiene la custodia, gli alimenti stabiliti con “l’Ordonnance de non conciliation du Tribunal _______________” del 14 settembre 2010, di Euro 150 mensili per ciascun figlio, per un importo complessivo di almeno Euro 18.600;”,
mentre è stato invece prosciolto dalle imputazioni di lesioni semplici e diffamazione di cui al DA 1561/2015. Di conseguenza, è stato condannato alla pena pecuniaria - sospesa per un periodo di prova di 3 anni di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna. Non è stata revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria per il reato di minaccia, ma il periodo di prova è stato prolungato di 1 anno. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- (con motivazione scritta) e le spese procedurali di fr. 1'858.40 sono state poste per metà a carico del condannato e per metà a carico dello Stato.
D. AP1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della sentenza, ha confermato tale volontà con dichiarazione 21 dicembre 2018, con la quale ha impugnato i dispositivi 1.1 (condanna per ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento), 3 (commisurazione della pena) e 4 (durata della sospensione condizionale), postulando il suo proscioglimento e l’accollo allo Stato di tasse e spese giudiziarie del procedimento d’appello.
E. Ne discende che, incontestati, i dispositivi n. 2 (proscioglimenti), 5 (proroga di 1 anno del periodo di prova della precedente condanna), 7 e 7.1 (spese per la difesa d’ufficio e nota professionale) della sentenza impugnata sono passati in giudicato.
F. Il 3 aprile 2019 l’appellante ha formulato un’istanza probatoria, che è stata respinta.
G. Con il consenso delle parti, l’appello è stato svolto in procedura scritta. Pervenuta a questa Corte, la motivazione scritta dell’imputato è stata trasmessa alle parti e alla prima Corte per le osservazioni, alle quali è seguito un ulteriore scambio di allegati scritti. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
considerando
Vita e precedenti penali dell’imputato
1.1. Sulla vita di AP1 si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto indicato al considerando 1 della sentenza impugnata (pag. 7-9).
1.2. Dall’estratto aggiornato del suo casellario giudiziale (CARP XXIX), risulta un precedente penale (art. 369 cpv. 7 CP): con sentenza passata in giudicato il 2.2.2015, è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 700.-, per il reato di minaccia.
I fatti e l’inchiesta
2. In questa sede, ci si può limitare ad una sintesi dei fatti necessari per il giudizio. Per il resto, si rimanda (ex art. 82 cpv. 4 CPP) agli atti istruttori citati e ai consid. 3 e 4 della sentenza di primo grado (pag. 9-19).
2.1. PC1 (AP) si è unita in matrimonio con AP1 il _________ 2000 in Italia. Dalla loro unione sono nati 2 figli, __________ nel __________ e __________ nel __________.
L’8 febbraio 2008 l’AP ha dato avvio dinanzi alla Pretura di ____________ ad un’azione a tutela dell’unione coniugale. Durante l’udienza del 27 febbraio 2008 le parti hanno concordato che la custodia dei figli sarebbe stata affidata alla madre e che l’imputato le avrebbe corrisposto mensilmente la pigione dell’appartamento adibito a studio medico che locava al di lei padre. L’appartamento in oggetto, così come quello in cui AP1 vive e quello che affittava ad una sua amica, erano originariamente del padre della moglie, che li ha poi donati alla figlia, e quest’ultima ne ha in seguito ceduto gratuitamente l’usufrutto a vita al marito. L’accordo prevedeva che il padre avrebbe versato la pigione (di fr. 4'750.- mensili) direttamente a un avvocato, che l’avrebbe poi riversata (dedotti interessi e ammortamento) all’AP (AI 1, doc. 2). Con sentenza 19 ottobre 2009, il pretore ha confermato il predetto assetto contributivo, specificandone il titolo e la suddivisione: fr. 900.- quale contributo di mantenimento per ognuno dei due figli e fr. 634.quale contributo di mantenimento per la moglie (AI 1, doc. 3).
2.2. L’AP si è poi trasferita in Francia con i due figli, dove ha promosso un’azione di divorzio. Il 14 settembre 2010 si è tenuta un’udienza di conciliazione, alla quale erano presenti lei, il suo patrocinatore, AP1, il suo patrocinatore e un interprete. La moglie ha chiesto 400 euro mensili di contributo per i figli, AP1 ne ha offerti 300. Con l’Ordonnance de non conciliation 14.9.2010, il Tribunal __________________, basandosi sulle dichiarazioni delle parti per i rispettivi redditi (1'000 euro dichiarati da AP1 e 600 dall’AP), ha fissato quale misura provvisionale un contributo di mantenimento di 300 euro (150 per figlio), da versare anticipatamente per il 2 di ogni mese alla residenza della moglie fino alla loro maggiore età e oltre, fintanto che resteranno a suo carico (AI 1, doc. 4).
2.3. Adito da AP1, con decisione 31 gennaio 2014 (AI 1, doc. 6) il Tribunal __________________ ha respinto la sua richiesta di sospendere il contributo di 300 euro a fronte del riversamento delle pigioni, assegnando però un termine alla moglie per giustificare le sue entrate, che non aveva quantificato.
Chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto da AP1 avverso la sopracitata decisione, con sentenza 26 marzo 2015 (AI 13) la Cour d’appel ____________ ha constatato l’assenza di trasparenza della moglie e il suo mancato rispetto dell’ingiunzione di giustificare le sue entrate. Tuttavia, ha concluso che se ne sarebbe tenuto conto a tempo debito, e che, intanto, il contributo di 300 euro restava confermato. Nel mentre, e meglio alla fine di febbraio 2014, AP1 ha ottenuto la sfratto del padre della moglie dall’appartamento adibito a studio medico che gli locava. Con la fine della locazione, da marzo 2014, è terminato il riversamento delle pigioni - a titolo di contributo di mantenimento per moglie e figli - all’AP.
2.4. Il 9 settembre 2014 l’AP ha intentato una procedura esecutiva nei confronti dell’imputato, volta ad ottenere il pagamento di quanto stabilito nell’assetto pretorile (cessato con la fine della locazione) e quello dei 300 euro mensili dell’Ordonnance de non conciliation per il periodo da settembre 2010 ad agosto 2014. La PP ha quindi sospeso il procedimento penale in attesa dell’esito della procedura esecutiva. Questa si è conclusa con la sentenza 26.5.2015 della CEF (AI 16), che ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata dall’imputato e ha pertanto rigettato definitivamente la sua opposizione per le esecuzioni relative ai 300 euro dell’accordo francese, mentre per il contributo pretorile ha stabilito che fosse divenuto privo d’oggetto dal momento in cui la locazione dello studio medico era cessata (pag. 7).
Nuovamente adito dal ricorrente, con decisione 22.1.2016 il Tribunal ___________________ ha respinto
- per incompetenza - la richiesta di AP1 di rendere inutilizzabile in Svizzera l’Ordonnance de non conciliation e quella di sospendere il contributo di 300 euro, per l’assenza di cambiamenti rispetto al momento in cui era stata emanata la precedente decisione della Cour d’appel.
2.5. L’imputato ha versato 300 euro mensili al suo legale in Francia per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, che non sono stati riversati all’AP poiché a suo dire egli non conosceva il suo numero di conto. Il 29 gennaio 2016 AP1 ha effettuato il primo versamento di 300 euro direttamente alla moglie. Il 5 febbraio 2016, il secondo, ma dal 1° febbraio 2016 l’Ufficio esecuzioni ha disposto il pignoramento dell’integralità della rendita SUVA dell’imputato (AI 26, doc. 3), fino a completo pagamento degli arretrati oggetto della procedura esecutiva.
2.6. Il Pretore di _________, adito dall’AP, con sentenza 24 maggio 2018 ha deciso che il contributo fissato con l’assetto pretorile del 27 febbraio 2008 (fr. 634.- mensili alla moglie e fr. 900.- mensili per figlio) restava in vigore fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio o fino a una decisione di modifica/soppressione da parte del giudice del divorzio (all. a doc. TPC 21). L’imputato ha appellato detto giudizio, ottenendo parzialmente ragione con sentenza 18 luglio 2019 della prima Camera civile del Tribunale d’appello (motiv. scritta imputato, doc. A, pag. 13-14). Quanto qui d’interesse, è che, nella citata sentenza, la ICCA ha stabilito che - diversamente da quanto aveva ritenuto il pretore - il contributo per i figli di 300 euro mensili fissato con l’Ordonnance de non conciliation, siccome verteva sul medesimo oggetto ed era posteriore, sostituiva (e dunque, sopprimeva) il contributo pretorile di fr. 900.- per figlio, mentre restava in vigore quello per la moglie di fr. 634.- mensili.
2.7. Infine, con sentenza 9 dicembre 2019, il Tribunal ____________ ha pronunciato il divorzio (motiv. scritta imputato, doc. B) e, in estrema sintesi, è stato:
revocato a AP1 l’usufrutto a vita sugli immobili dell’AP;
ordinato all’AP di pagare un risarcimento per torto morale a AP1;
confermato il contributo mensile di 300 euro a favore dell’AP per i due figli.
Il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP)
3. L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni con una pena pecuniaria, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo.
Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne l'estensione. Secondo il cosiddetto metodo indiretto, se il contributo è stato stabilito da una decisione civile o da una convenzione validamente conclusa secondo le regole del diritto civile, il giudice penale ne è vincolato e non può riesaminarne la fondatezza né la portata (DTF 106 IV 36; 74 IV 159; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 ed., n. 12 ad art. 217 CP; Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag. 6 e segg.). Una tale decisione o convenzione facilita in questo senso l’accertamento dei fatti e la prova dell’intenzionalità (DTF 128 IV 86, c. 2). Una decisione di misure provvisionali è sufficiente (DTF 136 IV 122, c. 2.3). L'obbligo di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando il debitore non fornisce al creditore integralmente e tempestivamente la prestazione di mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia (Corboz, op. cit., vol. I, n. 14 ad art. 217 CP). Il reato presuppone che l’autore abbia i mezzi per adempiere il proprio obbligo. Non occorre che egli abbia i mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione ma è sufficiente che egli possa versare di più di quanto effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b). Il debitore non può adempiere al proprio obbligo contributivo in altro modo: egli non può, per esempio, liberarsi pagando direttamente i debiti del creditore (DTF 106 IV 37) né può versare i contributi su un conto aperto per il figlio di cui il genitore che ne detiene la custodia non può disporre (SJ 1995 519).
Dal profilo soggettivo, l’art. 217 CP presuppone l’intenzionalità dell’autore su tutti gli elementi oggettivi del reato. Egli deve, dunque, essere consapevole della portata del suo obbligo di mantenimento e del fatto che gli è possibile ossequiarlo almeno in parte ma, ciononostante, avere la volontà di non rispettarlo almeno parzialmente. L’autore che conosce l’esistenza della sentenza civile che fissa il contributo e ha sufficienti ragioni per ammettere che gli è opponibile, è reputato essere a conoscenza del suo obbligo (DTF 70 IV 166). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 70 IV 166; Corboz, op. cit., vol. I, n. 30 ad art. 217 CP).
Il contributo
4. Imputato dal DA, è il mancato pagamento dal 14 settembre 2010 al 1° marzo 2016 del contributo di 300 euro mensili stabilito dall’Ordonannce de non conciliation del 14 settembre 2010 (decisione civile emanata dal Tribunal ____________________, all. 4 a AI 1). Il giudice penale, come visto sopra (consid. 3), deve attenersi alle decisioni civili esecutive per determinare l’esistenza e l’estensione di un obbligo di mantenimento, senza riesaminarne la fondatezza o la portata.
4.1. Che il ricorrente avesse i mezzi necessari per far fronte al contributo stabilito dall’Ordonnance de non conciliation, oltre ad emergere dagli atti (doc. TPC 12), è incontestato:
“D: Era dunque in grado di far fronte al pagamento degli alimenti in favore dei suoi figli visto che erano di Euro 300.-, considerato in più che non doveva corrispondere degli oneri locativi?
R: Sì e li ho sempre pagati.” (VI AP1, all. a verb. dib. di primo grado).
Il periodo di trascuranza
4.2. La prima Corte ha confermato l’imputazione del DA 70/2016 per il periodo 14 settembre 2010 – 31 dicembre 2015.
L’AP chiede la conferma integrale del primo giudizio, sostenendo che - a prescindere dalle motivazioni addotte dal ricorrente e dalle sentenze civili agli atti - AP1 non ha mai voluto pagare i contributi pur sapendo di doverlo fare.
L’accusa, dopo aver preso atto della decisione 18 luglio 2019 della ICCA, prodotta dalla difesa con la motivazione scritta dell’appello (quale doc. A), ha circoscritto l’imputazione al periodo 1° marzo 2014 – 31 dicembre 2015.
La difesa chiede invece il proscioglimento integrale, sostenendo che il contributo è stato:
- pagato per compensazione fino a fine febbraio 2014;
- non pagato da marzo 2014 a fine agosto 2015, ma senza la consapevolezza da parte di AP1 di stare violando i suoi obblighi di mantenimento, poiché riteneva di aver pagato molto più del dovuto nei 4 anni precedenti e gli appariva quindi legittimo continuare a compensare nel periodo successivo;
- pagati da settembre 2015, versandoli sul conto del suo legale francese e in seguito su un conto Svizzero dell’AP.
Nella sua motivazione scritta, la difesa ha inoltre precisato di chiedere, in via subordinata, la conferma dell’imputazione limitatamente al periodo marzo 2014 – agosto 2015, con conseguente condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa per un periodo di prova di 2 anni.
Considerati i cambiamenti intervenuti nel tempo e le relative differenti motivazioni sollevate dal ricorrente, si impone una suddivisone del periodo di trascuranza imputato dal DA.
14.9.2010 – 28.2.2014: quando venivano riversate le pigioni
4.2.1. Per AP1, il contributo di 300 euro dell’Ordonnance de non conciliation aveva sostituito quello dell’assetto pretorile, e il riversamento della pigione non era quindi più dovuto. Pertanto, siccome non poteva non continuare a corrisponde quest’ultimo (visto che l’inquilino versava i soldi a un avvocato che li riversava poi all’AP), egli riteneva che questo in quanto superiore - compensava i 300 euro che non versava:
“nel periodo 01 settembre 2010 – 28 febbraio 2014 io ho pagato, versando i soldi ricevuti dalla pigione. […] Nella sentenza del 14 settembre 2010 Francese, questo accordo [quello pretorile, n.d.r.] veniva annullato, mentre io dovevo pagare solo Euro 300.- mensili” (AI 23).
Dopo svariate peripezie giudiziarie in Svizzere e in Francia (che non occorre qui ripercorrere), la ICCA, con decisione 18 luglio 2019, gli ha infine dato ragione: il contributo per i figli di 300 euro dell’Ordonnance de non conciliation 14.9.2010 sostitutiva quello di fr. 1'800.dell’assetto pretorile 27.2.2008 (motiv. scritta d’appello, doc. A pag. 14).
Ne discende che, essendo stato pagato il contributo di fr. 1'800.fino a febbraio 2014 compreso (ovvero finché lo studio medico era locato), all’AP i 300 euro mensili imputati dal DA pervenivano. Mancando pertanto un elemento oggettivo del reato, per questo periodo egli va prosciolto.
I.3.2014 – 30.9.2015: dalla fine del riversamento delle pigioni al primo versamento al legale francese dell’imputato
4.2.2. Interrogato dal PP il 28 gennaio 2016 (AI 23), AP1 ha ammesso di non avere corrisposto all’AP alcunché da marzo 2014 a ottobre 2015 poiché aspettava una decisione francese che cambiasse la situazione:
“L'interrogante mi chiede se io ho pagato i contributi di mantenimento di Euro 300.- mensili nel periodo marzo 2014 (dopo la disdetta della pigione) fino oggi?
No, io non l'ho fatto. O meglio, è da ottobre 2015 che io pago e i soldi li verso sul conto del mio legale in Francia. Per l'esattezza io ho pagato ottobre - novembre – dicembre 2015. Gennaio 2016 sto aspettando, perché l'Avv. __________ mi ha detto non me li versi qui.
È vero che da marzo 2014 a ottobre 2015 io non ho pagato il contributo di mantenimento, ma questo è perché io ero in attesa della decisione francese.”,
“L'interrogante mi contesta che la sentenza CEF del 26 giugno 2015 rigetta l'opposizione sul totale di 300 Euro mensili dal 1 settembre 2010 ad agosto 2014 (data dell'esecuzione) e quindi trova molto strano il fatto che io l'abbia pagato come sostengo e mi invita a determinarmi in merito.
lo non so cosa dire, ho seguito le indicazioni dei miei legali, soprattutto in Francia. […] Nel periodo marzo 2014 - ottobre 2015 io non ho pagato perché ero in attesa della decisione francese.”.
Non occorre dilungarsi per evidenziare come la natura dei contributi provvisionali sia quella di regolare i rapporti provvisoriamente, fino alla decisione di divorzio. Fintanto che questa non viene emanata, o, rispettivamente, finché una decisione esecutiva non li modifica, vanno pagati così come stabiliti (art. 276 cpv. 2 CPC; DTF 129 III 61 c. 2). Non pagarli nell’attesa di decisioni successive, li priverebbe della loro ragion d’essere. Certo, si potrebbe dare atto della mancanza di trasparenza dell’AP, che non ha fornito ai giudici francesi gli elementi per determinare le sue reali entrate, ma d’altronde nemmeno l’imputato ha fatto di meglio, omettendo di dichiarare parte dei suoi redditi (cfr. all. AeEa doc. TPC 6).
In ogni caso, quanto qui d’interesse, è che AP1 sapeva di dover pagare il contributo francese (AI 23 e all. 1 a Vdib TPC) e disponeva dei mezzi necessari, ma ha scelto di non farlo, nella speranza che una futura decisione cambiasse la situazione.
Si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa in sede di replica, nella sentenza 18 luglio 2019 la ICCA ha ammesso la compensazione sollevata da AP1 (poiché non contestata dall’AP) relativamente ai contributi a protezione dell’unione coniugale, ovvero quelli destinati alla moglie, di fr. 634.- mensili (consid. 13 della sentenza citata, pag. 14), e non in relazione al contributo per i figli, di fr. 900.- mensili cadauno, oggetto del presente procedimento.
Pertanto, per questo periodo, il reato è adempiuto nei suoi elementi tanto oggettivi quanto soggettivi. E meglio, intenzionalmente.
I.10.2015 – 31.12.2015: i versamenti al suo legale francese
4.2.3. Sempre nel verbale d’interrogatorio del 28 gennaio 2016 (AI 23), l’imputato ha dichiarato che:
“io non dispongo ancora oggi del numero di conto di mia moglie, in modo tale da versargli i soldi. Pertanto, io li verso su un conto dell'Avv. __________ (il mio Avvocato francese).
L'Avv. __________ rileva che la sua patrocinata desidera che i versamenti vengano effettuati sul conto bancario intestato al suo studio. Cosa a cui AP1 si oppone.”
“Da ottobre 2015 (dopo che ho visto la sentenza francese) a dicembre 2015 io ho versato i soldi al mio Avvocato francese. Gennaio 2016 io sono in attesa del conto Iban francese di mia moglie.”
“L'interrogante mi contesta comunque che in realtà non si può dire che io ho versato i contributi di mantenimento neanche da ottobre 2015 a dicembre 2015, dal momento che io ho versato questi soldi al mio Avvocato in Francia e dunque non sono entrati nella sfera di influenza di mia moglie e mi invita a determinarmi in merito.
lo li ho pagati.
L'interrogante mi chiede se il mio Avvocato in Francia ha versato i soldi a mia moglie.
No non l'ha fatto perché non ha il suo numero di conto.”.
All’imputato non poteva che apparire evidente che i contributi versati nelle mani di un proprio avvocato che non li riversa alla moglie, non sono pagati. Formalmente, per il fatto che dovevano essere versati anticipatamente entro il 2 di ogni mese alla residenza della moglie (come stabilito dall’Ordonnance de non conciliation), materialmente, perché quest’ultima non poteva disporne (SJ 1995 519). Vane le argomentazioni difensive per le quali era colpa della moglie che si rendeva irreperibile, poiché, anche ammesso - e non concesso, insegnando l’esperienza della vita che chi i soldi li deve ricevere ha tutto l’interesse a far sapere dove versarli - che così fosse, l’imputato aveva un’alternativa molto pratica a sua disposizione: versarli all’avvocato della moglie, che conosceva sin dagli inizi della procedura civile (ciò che avrebbe avuto sicuramente più senso che versarli al proprio). Le motivazioni addotte dal ricorrente per cui ha asserito di non volerlo fare, sono ben lontane dal convincere:
“lo mi oppongo al versamento del contributo di mantenimento sul conto intestato allo Studio Legale __________ perché i miei legali ieri svizzeri e francesi hanno parlato tra di loro e stanno cercando una soluzione che possa soddisfare tutti.”,
“L'interrogante mi chiede perché io non verso il contributo di mantenimento al patrocinatore di mia moglie in Svizzera?
Perché il procedimento è in Francia. Si deve svolgere tutto in Francia, il divorzio” (AI 23).
Pertanto, anche per questo periodo, il reato è adempiuto nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. E meglio, intenzionalmente.
I.1.2016 – I.3.2016
4.2.4. Posto il divieto di reformatio in peius, ci si esime dal valutare l’eventuale sussistenza del reato anche per questo periodo.
Commisurazione della pena
5. Sulla commisurazione della pena si richiama, oltre all’art. 47 CP e alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4, il consid. 8.1 della sentenza impugnata (pag. 27-29).
6.
a. Complessivamente, AP1 risponde del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento per il periodo da marzo 2014 a dicembre 2015 (compresi).
b. La sua colpa non può essere banalizzata, ma va comunque tenuto conto del fatto che ha delinquito in un periodo relativamente breve.
Tutto ben ponderato, e considerato anche il tempo trascorso dai fatti, ritenuto che, per quanto consta, da allora AP1 ha dato prova di buona condotta, adeguata alla sua colpa è la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere.
c. In considerazione della sua situazione economica (doc. TPC 6), la singola aliquota viene fissata in fr. 30.-.
7. La sospensione condizionale della pena, non fosse altro che per il divieto di reformatio in peius, va pronunciata. Anche il periodo di prova di 3 anni deciso dalla prima Corte è adeguato, considerato che AP1 ha commesso (in parte) il reato per cui viene oggi condannato durante il periodo di prova della precedente condanna di cui si è detto al consid. 1.2 supra.
Tasse e spese
8. A fronte dei proscioglimenti pronunciati in primo grado e in appello, gli oneri processuali della prima sede sono posti per 1/4 a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).
8.1. Le spese per la difesa d’ufficio dell’imputato nel procedimento di primo grado, per complessivi fr. 3'940.79, sono poste a carico dello Stato, con l’obbligo per AP1 di rimborsarle in ragione di 1/4 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (artt. 135 cpv. 4-5, 422 cpv. 2 lett. a e 428 cpv. 3 CPP).
9. Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante in ragione di 1/4, mentre per il resto sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
10. La nota per le prestazioni in appello dell’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, appare adeguata al lavoro svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto riconosciuti fr. 3'521.80 (IVA compresa).
Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/4 di tale importo (art. 135 cpv. 4-5).
Per questi motivi,
visti gli artt. 6, 10, 77, 80 e segg., 135, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 422 e segg. CPP,
42 e segg. e 47 e segg., 97 e segg. e 217 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 2, 5, 7 e 7.1 della sentenza di primo grado sono passati in giudicato,
1.1. AP1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, nel periodo 1° marzo 2014 - 31 dicembre 2015, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente omesso di prestare ai figli __________ e __________, e per essi alla loro madre __________ che ne detiene la custodia, gli alimenti stabiliti con l’Ordonnance de non conciliation du Tribunal _____________________ del 14 settembre 2010, di euro 150 mensili per ciascun figlio, per un importo complessivo di euro 6’600,
così come precisato nei considerandi.
1.2. AP1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento);
1.2.2. l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
1.3. AP1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento di cui al DA 70/2016 limitatamente ai periodi 14 settembre 2010 – 28 febbraio 2014 e 1° gennaio 2016 – 1° marzo 2016.
2.1. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1’858.40, sono posti per 1/4 a carico di AP1 e per il resto a carico dello Stato.
2.2. Le spese per la difesa d’ufficio dell’imputato nel procedimento di primo grado, di complessivi fr. 3'940.79, sono poste a carico dello Stato, con l’obbligo per AP1 di rimborsarle in ragione di 1/4 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.fr. 1'200.sono posti per 1/4 a carico di AP1, mentre per il resto sono a carico dello Stato.
4. Per le sue prestazioni nella procedura di appello, all’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, vengono riconosciuti 3'047.40 di onorario, fr. 222.60 di spese e fr. 251.80 di IVA (7.7%), per un totale di fr. 3'521.80.
4.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
4.2. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4.3. Non appena le sue condizioni glielo permetteranno, AP1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/4 di quanto da questo anticipato per la sua difesa in appello (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.