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Ticino Corte di appello e di revisione penale 09.10.2019 17.2018.175

October 9, 2019·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·2,727 words·~14 min·5

Summary

Sorpasso a destra in autostrada, condanna per grave infrazione alle norme della circolazione, assenza di circolazione in colonne parallele e specificazione della giurisprudenza in materia. Confermata dal TF

Full text

Incarto n. 17.2018.175

Locarno 9 ottobre 2019/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 settembre 2018 da

AP1   rappr. da DI1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 settembre 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 3 ottobre 2018)

richiamata la dichiarazione di appello 22 ottobre 2018;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con decreto d’accusa n. __________ (DA) il Procuratore pubblico ha ritenuto AP1 autore colpevole di

                                         grave infrazione alle norme della circolazione

                                         per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti vetture;

                                         e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, di 30 aliquote giornaliere da fr. 770.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 23'100.-, alla multa di fr. 2’000.- e al pagamento delle spese e tasse di giustizia per complessivi fr. 300.-.

                                         Contro il DA AP1 ha inoltrato tempestiva opposizione.

                                  B.   Dopo il dibattimento, con sentenza del 5 settembre 2018, il pretore, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione, ma ha:

                                         - ridotto la pena pecuniaria a 20 aliquote giornaliere,

                                         - ridotto l’ammontare della singola aliquota a fr. 720.-,

                                         - ridotto il periodo di prova a 2 anni,

                                         - ridotto la multa a fr. 1'200.-.

Il pretore ha, infine, posto a carico di AP1 gli oneri processuali di complessivi fr. 1’050.-.

                                  C.   Con annuncio d’appello 13 settembre 2018, AP1 ha annunciato la sua volontà di appellare che ha tempestivamente confermato con dichiarazione di appello 22 ottobre 2018, con la quale ha impugnato l’intera sentenza postulando il suo proscioglimento, l’attribuzione di un’indennità per i costi di patrocinio sostenuti e l’accollo allo Stato di spese e tasse di giudizio.

                                         Contestualmente alla dichiarazione d’appello, l’imputato ha formulato un’istanza probatoria che è stata respinta.

                                  D.   A causa del rifiuto dell’appellante di trattare l’appello in procedura scritta, il 24 settembre 2019 si è tenuto il pubblico dibattimento cui il PP non ha partecipato.

A conclusione del suo intervento, DI1 ha chiesto l’assoluzione del suo cliente dalle accuse di infrazione alle norme della circolazione e postulato il riconoscimento di un’equa indennità per spese di patrocinio, da fissarsi secondo il prudente giudizio della Corte.

in fatto e in diritto:

                                    1.   La sentenza di primo grado

                                        Il pretore, nella sentenza impugnata, ha ritenuto non sussistessero dubbi sul fatto che, nel primo pomeriggio del _________, AP1 ha effettuato il superamento sulla destra in autostrada di due vetture che procedevano lungo la corsia di sorpasso.

                                        Per giungere a questa conclusione, egli si è basato sulle dichiarazioni degli agenti AG1 e AG2 che ha ritenuto chiare e convergenti, avvalorate dal fatto che al dibattimento i due sono stati sentiti come testi e, quindi, esposti a conseguenze penali e amministrative in caso di false dichiarazioni e, in parte, supportate anche dalle dichiarazioni dello stesso imputato che ha, sin da subito, ammesso di avere superato sulla destra perlomeno un veicolo (il furgoncino tipo “Fiorino”).

                                        Aggiungendo, poi, come lo stesso AP1 abbia dichiarato che l’autofurgone dinnanzi a lui gli ostruiva la visuale su quanto aveva davanti (egli non poteva - quindi - nemmeno scorgere altri automobilisti che sarebbero potuti rientrare sulla corsia di destra proprio mentre egli eseguiva la manovra vietata), il pretore ha dichiarato AP1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel DA.

                                   2.   Le contestazioni dell’appellante

                               2.1.   L’appellante contesta di:

                                     -   aver superato sulla destra due veicoli, asserendo che fosse solo uno (VI AP1 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado);

                                     -   essere rientrato sulla corsia di sinistra dopo il sorpasso, asserendo di essere rimasto su quella di destra fino al momento del fermo.

                               2.2.   Le dichiarazioni dei due agenti sul numero di veicoli superati dal ricorrente, chiare e convergenti, sono rimaste lineari e costanti per tutto il procedimento, venendo ancora riconfermate al dibattimento di primo grado (rapporto di constatazione 29.11.2016, p. 2; VI AP1 23.11.2016, p. 4; VI teste AG1 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado; VI teste AG2 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado). I due affermano con assoluta certezza che i veicoli sorpassati sulla destra da AP1 erano due, e l’agente AG1 ne ha anche descritto le caratteristiche:

                                         “davanti all’____ vi erano due vetture. Direttamente davanti una vettura tipo Fiorino e davanti a questa un’auto di colore scuro” (VI teste AG1 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado).                                       

                                         Va, inoltre, rilevato che i due agenti avevano una migliore visuale rispetto all’imputato, che per sua stessa ammissione aveva la visibilità frontale completamente ostruita dal “Fiorino” (VI AP1 23.11.2016, p. 4) e che, perciò, ha potuto scorgere il secondo veicolo che si trovava dinnanzi al “Fiorino” solo durante la manovra di sorpasso (a destra) o, in seguito, mediante gli specchietti retrovisori. Non si ravvisano, inoltre, motivi per dubitare della loro parola.

Del resto, le dichiarazioni dei due testi sono, pure, supportate dalla descrizione fatta dallo stesso ricorrente del comportamento del “Fiorino” nei momenti precedenti il sorpasso: che questo veicolo abbia rallentato, poi frenato, poi frenato di nuovo, e, infine, proseguito a velocità ridotta (VI AP1 23.11.2016, p. 3) è, infatti, indicativo del fatto che questo veicolo era preceduto da un altro che circolava a una velocità inferiore e ne influenzava, pertanto, l’andatura, rendendola irregolare. Ciò che, quindi, conferma il fatto che AP1 ha sorpassato a destra non una, bensì due vetture.

                                         Va, pertanto, confermato che AP1 ha sorpassato sulla destra due autovetture.

                               2.3.   Entrambi gli agenti hanno dichiarato di aver visto AP1 rientrare sulla corsia di sinistra dopo il sorpasso. Quest’ultimo è stato poi da loro affiancato poco dopo mentre si trovava, però, sulla corsia di destra. Nessuno dei due ha saputo descrivere il momento in cui sarebbe passato da quella di sorpasso a quella di destra, e ciò benché uno dei due affermi di aver sempre “tenuto d’occhio l’auto del AP1” (VI teste AG2 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado, p. 1). Pertanto, non potendosi, su questo punto, ricostruire la dinamica con sufficiente certezza, in ossequio al principio in dubio pro reo, va ritenuta la versione più favorevole all’imputato, ovvero quella per cui, dopo il sorpasso, egli è rimasto sulla carreggiata di destra, come da lui sempre dichiarato.

                                   3.   In diritto, l’appellante sostiene che quello che ha fatto non è un sorpasso a destra punibile bensì un semplice superamento, in sé lecito.

                               3.1.   Chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 90 cpv. 2 LCStr).

Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa

e contraria (art. 100 cpv. 1 LCStr).

Dal profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l'autore disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così in serio pericolo la sicurezza del traffico

(DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; STF 8 gennaio 2008 6B_718/2007, consid. 3.3; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 2015, ad art. 90 LCStr, n. 4.4, pag. 899). È sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta (erhöhten abstrakten Gefahr), che presuppone la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 142 IV 93 c. 3.1, JdT 2016 I p. 146, 148; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.1).

Soggettivamente, l’autore deve avere consapevolmente adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione, oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento palesemente negligente (DTF 142 IV 93 c. 3.1 e rinvii, JdT 2016 I p. 146, 148; STF 6B_718/2007 c. 3.3; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.1 e 4.3).

                                          Ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LCStr i veicoli incrociano a destra e

sorpassano a sinistra. Questa norma vieta, pertanto, il sorpasso a destra degli utenti antistanti. Secondo la giurisprudenza del TF, vi è sorpasso quando un veicolo che circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede più lentamente nella stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa dinanzi allo stesso. Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto, necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra (DTF 142 IV 93 c. 3.2, JdT 2016 I p. 146, 148; 133 II 58 c. 4, JdT 2007 I 530; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A.94/2006 consid. 3.1).

Il divieto di sorpasso a destra costituisce una regola fondamentale della sicurezza stradale la cui violazione comporta, di principio, una messa in pericolo considerevole del traffico, con un rischio elevato di incidenti. Si tratta, perciò, di un’infrazione oggettivamente grave. Chi circola in autostrada deve poter contare sul fatto di non venire repentinamente sorpassato a destra. Il sorpasso a destra in autostrada, dove si circola a velocità elevate, rappresenta una messa in pericolo astratta accresciuta (erhöhten abstrakten Gefahr) degli altri utenti della strada (DTF 142 IV 93 c. 3.2 e rinvii, JdT 2016 I p. 146, 148; 126 IV 192 c. 3; STF 6B_227/2015 del 23 luglio 2015 c. 1.3.2; 1C_201/2014 del 20 febbraio 2015 c. 3.5).

                               3.2.   Il divieto di sorpasso a destra è suscettibile di deroghe.

                                         L’art. 8 cpv. 3 frase 1 ONC prevede, in generale, che nella circolazione in colonne parallele e, all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli. Giusta l’art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 considd. 2 e 3; STF  6B_211/2011 del 1° giugno 2011 consid. 2.3).

                                         L’art. 36 cpv. 5 ONC indica, in riferimento alle autostrade e alle semi-autostrade, i casi in cui i conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi è quello della circolazione in colonne parallele (lett. a). Come recentemente precisato dal TF, si ha circolazione in colonne parallele quando sulla corsia di sinistra (o centrale) la densità del traffico è tale per cui, su di essa, i veicoli non possono, di fatto, circolare più velocemente di quelli che si trovano sulla corsia normale, dimodoché le loro velocità sono pressoché le stesse (DTF 142 IV 93 consid. 4.2.1, JdT 2016 I p. 146, 152).

Nel caso concreto, sia l’imputato (VI AP1 23.11.2016, p. 4 r. 6; 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado) che gli agenti di polizia hanno dichiarato che, in quel momento, il traffico era scorrevole. Ciò esclude che vi fosse una situazione di circolazione in colonne parallele. Ritenuto, inoltre, come la manovra sia avvenuta su un normale tratto autostradale, vanno escluse le deroghe relative ai tratti di preselezione, accelerazione e decelerazione, così come quelle applicabili all’interno delle località. Infine, avendo il ricorrente dapprima adattato la sua velocità al veicolo che lo precedeva, frenando e facendogli i “bilux” (VI AP1 23.11.2016, p. 3 r. 35; 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado; 24.9.2019, verb. dib. di appello), per sorpassarlo a destra non può che avere attivamente accelerato, come peraltro chiaramente dichiarato dagli agenti nel loro rapporto di constatazione, dovendosi così pertanto escludere l’ipotesi di un superamento passivo.

                               3.3.   Come visto sopra (consid. 3.1), secondo il TF, affinché si configuri un sorpasso non è necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra. Per cui, in concreto, quanto fatto dal ricorrente configura in ogni caso un sorpasso a destra. Sempre secondo il TF, in autostrada, questo comportamento occasiona di principio una messa in pericolo astratta accresciuta degli altri utenti della strada. Non ne va diversamente per il caso in esame. Il ricorrente ha effettuato la sua manovra illecita malgrado il veicolo che lo precedeva gli ostruisse la visuale su ciò che vi era davanti e stesse procedendo in modo irregolare, alternando frenate a rallentamenti (VI AP1 23.11.2016, p. 4). Circostanze, queste, che avrebbero dovuto imporre all’appellante una particolare prudenza alla guida, una riduzione della velocità e un’attenzione accresciuta, anziché portarlo a superare sulla destra due veicoli (DTF 126 IV 192 c. 3). Dal fatto che gli agenti di polizia abbiano precisato che con la sua manovra nessuno è stato messo in pericolo, non si può dedurre l'assenza di una messa in pericolo astratta accresciuta, ma tutt'al più l'assenza di una messa in pericolo concreta (STF 6B_590/2017 c. 5.4).

                                         Si rileva infine che l’ipotesi dello stato di necessità, che il ricorrente sembrava evocare al dibattimento di appello, non merita particolare approfondimento, posto che egli, in quella situazione, avrebbe potuto (recte: dovuto) comportarsi come detto poc’anzi.

Soggettivamente, il ricorrente ha dichiarato di aver agito intenzionalmente (VI AP1 23.11.2016, pag. 4) e, in circostanze come quelle appena descritte, non può che averlo fatto consapevole di stare adottando un comportamento senza riguardi.

                               3.4.   Ne deriva che AP1 deve essere dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, e il suo appello respinto.

                                         Commisurazione della pena

                                4.     La pena pronunciata dal pretore, peraltro nemmeno contestata nella sua commisurazione (nella sua arringa, il difensore si è limitato a definire troppo severa la pena stabilita nel DA), non appare certo eccessivamente severa: pertanto, ricordato anche il divieto di reformatio in pejus, essa va confermata.

                                5.     Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza e sono posti interamente a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP), così come quelli della prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).

                                6.     La richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP del ricorrente è respinta.

Per questi motivi,

visti gli artt.                    10, 76 e segg., 80 e segg., 379 segg., 398 segg., 422 e segg., 429 e 436 CPP;

                                         42 e segg. e 106 CP;

                                         35 cpv. 1, 90 cpv. 2 e 100 cpv. 1 LCStr;

                                         8 e 36 cpv. 5 ONC;

nonché, sulle spese, gli artt. 423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli artt. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

                               1.1.   AP1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, circolando con la vettura __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti vetture.

                               1.2.   AP1 è condannato:

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 720.-  cadauna, per un totale di fr. 14’400.-;

                            1.2.2.   alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                               1.3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   2.   Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

                                   3.   Gli oneri processuali di primo grado, consistenti in spese e tasse giudiziarie per complessivi fr. 1’050.-, sono posti a carico dell’appellante.

                                   4.   Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

-   tassa di giustizia                      fr.     1’000.-

-   altri disborsi                               fr.        200.fr.     1'200.sono posti a carico dell’appellante.

                                   5.   Intimazione a:

                                   6.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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