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Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.08.2012 17.2012.72

August 29, 2012·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·15,016 words·~1h 15min·4

Summary

Infrazione aggravata alla LStup. Atti preparatori che palesano, in forma esteriormente costatabile e non equivoca, l'intenzione delittuosa di chi è in procinto di consumare l'infrazione. Applicazione del principio in dubio pro reo nell'accertare il quantitativo di cocaina importato in Svizzera

Full text

Incarto n. 17.2012.72-74

Locarno 29 agosto 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci del 28 e 29 marzo 2012 da

 AP 1          rappr. dall'  DI 1      IM 2          rappr. dall'  DI 3     e    IM 1           rappr. dall'  DI 2    

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 27 marzo 2012 dalla Corte delle assise criminali  

richiamate le dichiarazioni di appello 12 e 15 giugno 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che              -   con sentenza del 27 marzo 2012, la Corte delle assise criminali ha ritenuto:

                                         1.   AP 1 autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato,

                                      1.1.  da inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in 12/13 occasioni, tra __________, importato in Svizzera, in correità con IM 1 e IM 2, complessivi 1'200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

                                      1.2.  nel periodo marzo - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in correità con IM 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

                                      1.3.  nel periodo estate 2008 - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in più occasioni, venduto un quantitativo complessivo di almeno 2'011.10 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

                                      1.4.  nel periodo estate 2008 - 2 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in 12/13 occasioni, ceduto gratuitamente a IM 2 almeno 24/36 grammi lordi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nr. 120/2011 del 2 dicembre 2011 (in seguito atto di accusa)

                                         2.   IM 1 autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato,

                                      2.1.  da inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in 12/13 occasioni, tra __________, importato in Svizzera, in correità con AP 1 e IM 2, complessivi 1'200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

                                      2.2.  nel periodo marzo - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in correità con AP 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                         3.   IM 2 autore colpevole di:

                                      3.1.  infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, da inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in 12/13 occasioni, tra __________, importato in Svizzera, in correità con AP 1 e IM 1, complessivi 1'200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

                                      3.2.  contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo inizio 2009 - 2 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato almeno 24/36 grammi di cocaina,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

I primi giudici hanno invece prosciolto IM 2 dall’imputazione di atti preparatori in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1.2 dell’atto di accusa.

                                     -   In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:

·      AP 1:

      -    alla pena detentiva di 4 anni e 10 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

              -    a versare allo Stato un risarcimento compensatorio di fr. 50'000.-.

·      IM 1:

              -    alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

·      IM 2:

              -    alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto

              -    l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 mesi, con un periodo di prova di anni 3. Per il resto, ovvero 12 mesi, la pena è da espiare.

                                     -   I primi giudici hanno, infine, ordinato le misure di cui al punto 6 del dispositivo della sentenza impugnata e posto la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e i disborsi a carico di AP 1 in ragione di 2/5, di IM 1 in ragione di 2/5 e di IM 2 in ragione di 1/5.

preso atto che         -   contro la sentenza della Corte delle assise criminali tutti e tre i condannati hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, le parti hanno confermato il proprio annuncio.

Con dichiarazione d’appello 15 giugno 2012 AP 1 ha chiesto:

-     il proscioglimento dal reato di cui al punto 1.2. del dispositivo della sentenza impugnata;

-     il parziale proscioglimento dal reato di cui al punto 1.3. del dispositivo della sentenza impugnata, e meglio la riduzione del quantitativo di cocaina venduta, con grado di purezza indeterminato, in via principale a 1'200 grammi ed in via subordinata a 1'661.10 grammi;

-     la diminuzione della pena detentiva a 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (punto 5.1.1 del dispositivo della sentenza impugnata);

-     la limitazione dell’espiazione della pena a 18 mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, ritenuto che per i restanti 18 mesi l’esecuzione è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (punto 5.1.1 del dispositivo della sentenza impugnata);

-     la riduzione a fr. 30'000.- del risarcimento compensatorio allo Stato (punto 5.1.2 del dispositivo della sentenza impugnata);

Con dichiarazione d’appello 12 giugno 2012  IM 1 ha chiesto:

-     il parziale proscioglimento dal reato di cui al punto 2.1. del dispositivo della sentenza impugnata, riducendone il quantitativo di cocaina importata in Svizzera, con grado di purezza indeterminato, a non più di 1'100 grammi;

-     il proscioglimento dal reato di cui al punto 2.2. del dispositivo della sentenza impugnata;

-     la diminuzione della pena detentiva, da dedursi il carcere preventivo sofferto (punto 5.2. del dispositivo della sentenza impugnata);

Con dichiarazione d’appello 15 giugno 2012  IM 2 ha chiesto:

-     la diminuzione della pena detentiva a 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (punto 5.3.1. del dispositivo della sentenza impugnata);

-     l’integrale sospensione dell’esecuzione della pena detentiva con un periodo di prova di 3 anni (punto 5.3.2. del dispositivo della sentenza impugnata.

                                          Gli appellanti non hanno presentato istanze probatorie.

esperito                         il pubblico dibattimento il 29 agosto 2012 durante il quale:

                                         -     il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione degli appelli e la conferma del giudizio impugnato;

-                                       -     AP 1 ha confermato le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello;

                                         -     IM 1 ha confermato le richieste contenute nella dichiarazione d’appello, precisando, quanto alla pena, di postularne la riduzione, in via principale, a 30 mesi di detenzione, parzialmente sospesi, di cui 17 mesi da espiare e, in via subordinata, a 36 mesi di detenzione sospesi con la condizionale parziale, con una parte da espiare limitata a 17 mesi.

                                         -     IM 2 ha riconfermato la richiesta di cui alla dichiarazione d’appello, aggiungendovi la subordinata secondo cui, qualora sia erogata una pena sospesa parzialmente, la parte di pena da espiare sia ridotta al minimo. Egli ha inoltre precisato di non opporsi al periodo di prova massimo previsto per legge.

ritenuto                         

                        Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

                                         L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

                                         Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

                                         Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

                                   2.   Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2). Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”). L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 14.5.2012 inc. 6B_548/2011).

                        Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   3.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid in: Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

                                   5.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

                                   6.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3. lett. e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

                                         Gli accusati e i loro precedenti penali

·        AP 1

                                   7.   AP 1, cittadino italiano, è nato il 9 febbraio 1961 a __________  dove ha frequentato le scuole fino alla terza elementare senza, in seguito, conseguire alcun diploma né apprendere alcuna professione. Nel 1976, con la famiglia si è trasferito in Svizzera ed ha lavorato, all’inizio, come aiuto-cucina presso l’Ospedale __________per circa un anno (MP INC.2011.1192 AI 159 pag. 1) e, poi, come operaio presso la fabbrica __________, presso la ditta di pavimentazioni __________ e presso la __________. Successivamente, ha lavorato nella ristorazione come aiuto-cucina presso il ristorante __________, come cameriere per __________, come commis di sala per il ristorante __________e, nuovamente, come cameriere per il bar __________(INC.2011.1192 AI 159 pag. 1). Dal 1994 AP 1 è stato titolare del bar __________, ceduto dopo due anni al fratello. Dopo un periodo di inattività in cui ha fruito dell’indennità di disoccupazione, egli ha lavorato per 3/4 mesi per una ditta di pavimentazioni di  e per 5/6 mesi per la ditta __________sempre di __________. AP 1 ha, in seguito, alternato periodi di disoccupazione a lavori per altre ditte. Nel 2002 ha lavorato per 4/5 mesi presso l’Osteria __________del fratello. Nel 2003 è stato arrestato poiché sospettato di essere coinvolto nei fatti relativi all’esplosione in cui è andata distrutta la predetta osteria: i sospetti si sono, poi, rivelati infondati (il procedimento penale si è concluso con la condanna del fratello e di altri).

                                         Dal 2003 in poi è arduo indicare con certezza cosa AP 1 abbia fatto. L’appellante ha dichiarato al dibattimento d’appello di avere lavorato per circa un anno alle dipendenze della ditta __________(recte: __________, ora in liquidazione).

                                         Dall’incarto fiscale richiamato agli atti dal procuratore pubblico, non risulta più alcuna attività: come annotato dai primi giudici, da essi non risulta “alcun reddito di attività lavorativa dal 2003 mentre che dal 2005 non ha più pagato un centesimo di imposte” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 10).

                                         Sembra che AP 1 abbia, ancora e per circa un anno e mezzo, beneficiato delle indennità di disoccupazione e che, in tale periodo, egli abbia svolto attività sociali nell’ambito di programmi occupazionali.

                                         Sembra, poi, che, nell’inverno del 2010, AP 1 abbia lavorato per 4 mesi come “responsabile” del ristorante discoteca __________, poi come una specie di sorvegliante presso il bar __________, un postribolo in cui, secondo alcuni testimoni, aveva partecipazioni economiche e che, secondo dichiarazioni ribadite anche al dibattimento d’appello, intendeva acquistare con un amico di cui, però, ha saputo indicare solo il nome di battesimo.

                                         Sembra, poi, che fosse in qualche modo interessato anche ad un altro postribolo, il Ristorante __________  .

                                         Egli ha, poi, sostenuto, sia in inchiesta che ai dibattimenti, di avere intrapreso dal 2008 un’attività di compravendita di prodotti enogastronomici tipici della __________  (salumi, prosciutti, olio, vino, ecc.), merce che avrebbe venduto a conoscenti o amici prevalentemente in Italia (__________). Di questa attività non esiste tuttavia agli atti alcun riscontro, fatto salvo un quaderno con nominativi di persone che egli sostiene essere acquirenti di tali prodotti alimentari. Va, tuttavia, precisato che la convivente M. ridimensiona gli introiti provenienti da questa attività commerciale a qualche centinaio di franchi (RPG 28.10.2011 allegato 54, pag. 6).

                                   8.   Poco più che ventenne, AP 1 si è sposato con Ha. da cui ha avuto 3 figli, __________  nato nel 1982, __________nata nel 1983 e __________nato nel 1994. Egli ha divorziato nel 1997.

                                         Dalla fine degli anni 90 convive con M. con cui ha due figli ancora in tenera età, __________nato nel 2000 e Pietro nel 2007.

                                   9.   Con riferimento alla situazione economica di AP 1, dalle notifiche di tassazione agli atti risulta che, a partire dal 2005, egli è fiscalmente esente (INC.2011.1192 AI 65, AI 144). Le ultime entrate dichiarate sono le indennità di disoccupazione percepite nel corso del 2003, per un totale di fr. 20'904.-, e nel corso del 2004, per un totale di fr. 11'644.-.

                                         A suo carico risulta, pure, un debito nei confronti dello Stato di fr. 160'000.- per anticipo degli alimenti in favore dei figli nati dal suo precedente matrimonio (RPG 28.10.2011 allegato 16, pag. 2; INC.2011.1192 AI 144).

                                          L’estratto 21 aprile 2011 dell’Ufficio esecuzione di __________indica 3 procedure esecutive che lo riguardano, avviate fra il 1995 ed il 1996, per complessivi fr. 5'056.-.

Ben maggiore è l’entità complessiva dei debiti, pari a fr. 286'538,50, sfociati in 162 attestati di carenza beni emessi a carico dell’appellante nell’arco di un periodo dal 27 settembre 1984 al 6 ottobre 2008 (INC.2011.1192 AI 43).

                                          Da quest’ultima data non sono stati più spiccati precetti esecutivi nei suoi confronti. Da accertamenti esperiti dagli inquirenti risulta che AP 1 nel gennaio 2008 ha conseguito vincite per complessivi fr. 19'100.- presso il __________. Questo casinò lo ha, però, escluso dal gioco a livello svizzero dal 15 maggio 2008 nell’ambito delle misure di prevenzione del gioco problematico.

                                          Nonostante la disastrata situazione finanziaria che emerge dalla documentazione citata, AP 1 ha ammesso, in inchiesta, di avere acquistato nel 2009/2010 un immobile a __________  pagato euro 70'000.- e di avervi fatto fare lavori per euro 7'500.- (INC.2011.1192 AI 73 pag. 2). Egli ha, in seguito, dichiarato in istruttoria (AI 107 pag. 5; verbale dibattimento d’appello pag. 3) e al dibattimento d’appello che quell’immobile gli era stato intestato dal padre che continuava a pagarne i costi di ristrutturazione.

                                          Risulta poi che egli disponeva di una Mercedes ML 270 CDI poi data in permuta per acquistare una Mercedes C 220 T CDI del valore di fr. 37'000.-, pagando in contanti la differenza di fr. 25'000.- (INC.2011.1192 AI 44, AI 52). La di lui compagna M. ha acquistato in data 30 marzo 2011 una Mercedes B 170 del valore di fr. 21'250.- , dando in permuta una Mercedes A 190 Avantgard del valore di fr. 6'250.-, pagando in contanti la differenza di fr. 15'000.- (INC.2011.1192 AI 50).

                                          Durante la perquisizione effettuata il 9 aprile 2011 presso il domicilio di AP 1 è stato rinvenuto un quaderno che riporta una sequela di nomi e soprannomi affiancati da importi dovuti allo stesso AP 1 in franchi o in euro per un ammontare complessivo di fr. 350'000.-.

                                          Inoltre sono stati trovati fr. 10'000.- in contanti.

                                10.   AP 1 ha alle spalle le seguenti condanne (INC.2011.1192 AI 22):

                                         -     DA 8 novembre 1983 del Ministero pubblico del Cantone Ticino condanna a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni per avere cagionato lesioni intenzionali semplici all’allora convivente (ora ex moglie) Ha.;

                                         -     sentenza 11 ottobre 1984 del Presidente delle assise correzionali di __________che lo ha condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni, con revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflitta con decreto d’accusa 8 novembre 1983, per lesioni intenzionali e minaccia contro funzionari;

                                         -     DA 9 ottobre 1995 del Ministero pubblico del Cantone Ticino condanna a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni e ad una multa di fr. 1'500.- per circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e circolazione malgrado la revoca;

                                         -     DA 5 ottobre 2005 del Ministero pubblico del Cantone Ticino condanna alla multa di fr. 200.- per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere consumato un imprecisato quantitativo di cocaina.

In Italia, l’appellante è incensurato (estratto del casellario giudiziale italiano del 21 aprile 2011 in INC.2011.1192 AI 51).

·         IM 1

                                11.   IM 1, cittadino italiano, è nato il 26 settembre 1957 a __________ , paese dove ha vissuto, quasi ininterrottamente, sino al momento dell’arresto. Ha lasciato il paese soltanto agli inizi degli anni 80 quando si é trasferito in Ticino e vi è rimasto, lavorando come ferraiolo, costruendo ponti sulle autostrade, per circa un anno e mezzo. Rientrato in __________ , ha lavorato, dapprima, come metalmeccanico per circa 17 anni e, poi, come custode nella scuola di __________ , paese vicino a __________ .

Dopo il suo rientro in Italia, non ha avuto, in pratica, più contatti con la Svizzera: l’ultimo risale, a suo dire, a circa sette anni orsono quando, transitando verso la Germania, si è fermato a salutare i parenti.

                                12.   IM 1 si è sposato nel 1982 ed ha due figli (di 30 e 29 anni, MP INC.2011.2774 AI 59 pag. 1). Egli è cugino del padre di AP 1 (MP INC.2011.2774 AI 5 pag. 2). Lamenta problemi di salute, ed in particolare di avere subito, nel 2010, un infarto che lo ha costretto ad un prolungato ricovero in ospedale (MP INC.2011.2774 AI 5 pag. 4; AI 31).

                                13.   L’appellante ha dichiarato di percepire, come custode della sede scolastica di __________ , uno stipendio mensile di 900.- euro e di non avere altre entrate finanziarie. La moglie è bracciante agricola e lavora su chiamata (MP INC.2011.2774 AI 59 pag. 2).

                                14.   IM 1 ha alle spalle le seguenti condanne (MP INC.2011.2774 AI 34):

                                         -     il 28 ottobre 1998 la Pretura di __________  lo ha condannato a 3 mesi di reclusione, sospesi condizionalmente, e ad una multa di 300'000.- Lit. per uso di valori di bollo contraffatti;

                                         -     il 9 settembre 1999 il __________ del Tribunale di __________  lo ha condannato ad un’ammenda di 100'000.- Lit. per porto d’armi.

In Svizzera, IM 1 è incensurato (cfr. estratto del casellario giudiziale svizzero del 10 aprile 2011, MP INC.2011.2774 AI 4).

Al dibattimento di prima sede ha dichiarato di essere stato arrestato in Italia in due occasioni, nel 2000 e nel 2004, sempre per ipotesi di reato relative al traffico di stupefacenti, ma di essere successivamente stato scagionato.

Al dibattimento d’appello ha parzialmente confermato tali dichiarazioni affermando di essere stato arrestato una volta per associazione a delinquere di stampo mafioso (e per reati di diversa natura, fra cui anche per stupefacenti) ma di essere stato liberato dopo quindici giorni, interamente scagionato e risarcito per l’ingiusta detenzione con un versamento di 3’000.- euro (verbale dibattimento d’appello, pag. 4).

·         IM 2

                                15.   IM 2, cittadino italiano nato a __________  l’8 gennaio 1985, è cresciuto a __________  dove ha frequentato le scuole elementari, le medie e le superiori e dove ancora vive presso la madre, rimasta vedova. Dopo un tirocinio in ambito tecnico informatico (INC.2011.2364 AI 10 pag. 2), nel 2002  IM 2 è venuto in Ticino, dapprima con un permesso di frontaliere, successivamente con permesso L e, da ultimo, con permesso B valevole da gennaio 2008.

                                         Dopo un breve periodo di attività come aiuto giardiniere e muratore presso la __________ , IM 2 ha lavorato, da ottobre 2004 fino a gennaio 2005, per la ditta __________ nell’ambito della raccolta rifiuti (INC.2011.2364 AI 48, AI 72 pag. 4). Partito nel marzo 2005, è tornato in Ticino nel luglio 2006 per lavorare quale autista di autobus per la __________ , ma, in seguito al decesso del padre, già ad agosto 2006 è rientrato a __________  (INC.2011.2364 AI 72 pag. 4).

Da marzo 2007 lavora come conducente di autobus alle dipendenze della ditta __________ , con sede a __________ , che lo ha assunto, dopo un periodo di prova, con un contratto scritto dal 16 maggio 2007. Per ottenere il permesso di lavoro  IM 2 ha fatto risultare di essere residente presso lo zio G..

                                         Il lavoro di  IM 2 consisteva, in prevalenza, nel coprire (insieme ad altri due autisti), per 4 volte al mese e per un compenso di 200.- euro a viaggio, la tratta __________ , con partenza dalla __________  al venerdì ed arrivo in Ticino al sabato a mezzogiorno, dopo un viaggio di circa 20 ore, per poi ripartire in direzione inversa alle ore 14.00 della stesso sabato giungendo a destinazione la domenica mattina verso le 10.30 (MP INC.2011.2364 Rapporto d’arresto provvisorio 09.04.2011 all. 7 e AI 44 pag. 1, AI 53 pag. 1, AI 55).

                                         Dal mese di novembre 2010, sempre per lo stesso datore di lavoro, ha lavorato anche come autista dei bus delle scuole, ma per questa attività non ha percepito alcun stipendio. A seguito dell’arresto,  IM 2 ha perso il posto di lavoro. Dopo la messa in libertà condizionale, è tornato in Italia, riuscendo a trovare solo occupazioni occasionali.

                                16.   IM 2 è celibe. Non ha figli. Ha una relazione con una compaesana (che lavora come infermiera in una clinica a __________ ) alla quale ha dichiarato di avere fatto, il 30 dicembre 2010, una promessa di matrimonio cui non ha potuto dare seguito, non avendo un’adeguata situazione economica. L’appellante ha una sorella maggiore che vive a __________  e zii e cugini che vivono a __________ (INC.2011.2364 AI 10 pag. 2, AI 44 pag. 2).

                                17.   L’appellante ha dichiarato che il suo stipendio e la pensione percepita dalla madre (600.- euro al mese) permettevano loro, in assenza di spese straordinarie, di vivere tranquillamente (MP INC.2011.2364 AI 72 pag. 9).

                                18.   IM 2 è incensurato sia in Svizzera che in Italia (cfr. estratto del casellario giudiziale svizzero del 31 gennaio 2012 (TPC INC.72.2011.120 doc. 13 e certificato del casellario giudiziale italiano del 21 aprile 2011, in MP INC.2011.2364 AI 30).

Fatti accertati in prima sede e non contestati

                                19.   Nell’ambito dell’inchiesta aperta a carico di F., sospettato di avere venduto negli anni 2009-2010 ingenti quantitativi di cocaina in Ticino con consegne di almeno 100/150 grammi per volta, la polizia ha interrogato  S. (già condannato per tentato assassinio di un collega a __________ ), tassista che lo accompagnava da __________ nei luoghi dove avvenivano le vendite di stupefacente. S. ha indicato in AP 1 uno degli acquirenti di cocaina di F. (RPG 28.10.2011 allegato 68: verbale PS  S. 09.02.2011 pag. 5-6; MP INC:2011.1192 AI 3 pag. 2). Dell’attività di spaccio di AP 1 hanno riferito agli inquirenti anche D., B. e A., tre consumatori che hanno dichiarato di acquistare da lui lo stupefacente. Sulla scorta di queste risultanze, il procuratore pubblico ha chiesto la sorveglianza delle utenze telefoniche in uso a AP 1 da cui sono emersi numerosi elementi sulla cui base gli inquirenti hanno concluso che il qui appellante vendeva cocaina ad una vasta clientela sia sul territorio svizzero che su quello italiano, che si riforniva dello stupefacente dal cugino  IM 1 residente in __________  che organizzava il trasporto dall’Italia alla Svizzera della sostanza stupefacente per il tramite di autobus che, guidati da  IM 2, coprivano la tratta __________ e ritorno.

                                         Il 9 aprile 2011, gli inquirenti, saputo dell’arrivo in Svizzera di  IM 1 per consegnare della cocaina, hanno organizzato un dispositivo di polizia che ha portato all’arresto di AP 1, della sua convivente M., di  IM 1 e di  IM 2 unitamente agli altri due autisti del bus  E., subito rilasciato e Z., trovato in possesso di fr. 19’370.- (MP 2011/1192 AI 21). Durante la perquisizione al domicilio di AP 1, sono stati rinvenuti 52,27 grammi di cocaina con un grado di purezza del 35,1% (RPG 28.10.2011 allegati 180-181), mentre che sulla persona di  IM 2 ne sono stati trovati 95,10 grammi con un grado di purezza del 41,5 % (RPG 28.10.2011 allegati 178-179). AP 1 è stato subito posto in carcerazione preventiva. Dal 12 ottobre 2011, egli è in esecuzione anticipata della pena.

                                         IM 1, in carcerazione preventiva dal giorno del suo fermo, è in esecuzione anticipata della pena dal 12 agosto 2011.

                                         IM 2 è rimasto in detenzione preventiva fino al 28 luglio 2011, giorno della sua scarcerazione.

                                20.   L’inchiesta è stata caratterizzata dal comportamento non collaborativo degli accusati.  IM 2 e  IM 1 hanno, inoltre, tentato di concordare le versioni da rilasciare agli inquirenti, comunicando in carcere tramite il detenuto P., successivamente condannato per favoreggiamento. H., compagno di cella di  IM 1, ha del resto testimoniato della facilità con cui IM 2 e IM 1 comunicavano fra loro durante la carcerazione preventiva, tramite terzi, sui fatti oggetto di inchiesta (RPG 28.10.2011 allegati 173). La polizia è dovuta, finanche, intervenire per allontanare la compagna di IM 2 che si aggirava, munita di binocolo, per la strada sottostante il carcere (MP INC:2011.2364 AI 45).

                                         Una parziale collaborazione è giunta da parte di  IM 2 soltanto a tre mesi dal suo arresto:

“  Contrariamente a quanto dichiarato nei precedenti verbali d’interrogatorio, dichiaro che sapevo di trasportare cocaina dalla __________  al Ticino. Nel mese di gennaio 2011 IM 1  mi ha detto che doveva far avere della cocaina a suo cugino AP 1 . Per essere sicuro che fosse la persona di cui mi parlava abbiamo pure confrontato i numeri di telefono. (…)

IM 1  mi ha offerto 200 euro per viaggio, dicendomi che si trattava di effettuare 5 viaggi complessivi. Ho quindi pensato che avrei guadagnato 1000 euro, denaro che mi serviva vista la mia situazione finanziaria. Io non sapevo esattamente quanta cocaina trasportavo ogni volta, ma IM 1  mi aveva lasciato intendere che complessivamente avrei dovuto trasportare mezzo chilo.

Vorrei precisare che non sono stati solamente 5 i trasporti che ho effettuato bensì 6 o 7. Non ricordo se ho ricevuto 1200 o 1400 euro quale compenso. La cocaina era nascosta all’interno di una pagnotta di pane (… ) io conoscevo già IM 1 perché da lui comperavo a __________  della cocaina. (…) ADR che il compenso di 200 euro mi veniva consegnato da IM 1 a __________ . In genere questo avveniva al rientro dal viaggio in Ticino oppure anche qualche settimana dopo, quando lo incontravo. Ho ricevuto tutti i soldi che mi spettavano.”

(RPG 28.10.2011 allegato 33: verbale PP  IM 2 19.07.2011 pag. 1-2).

A rimorchio di questa parziale confessione,  IM 1 ha esteso il periodo delle spedizioni di cocaina ad AP 1, facendolo iniziare nel 2009 e ha dichiarato che  IM 2 ha consapevolmente trasportato cocaina in 6 o 7 occasioni a partire dal gennaio 2011:

“  Penso che a partire da febbraio o marzo 2009 ho iniziato a mandare cocaina a AP 1. L’acquistavo a 40 euro al grammo e la vendevo a AP 1 a 50 euro al grammo. Nel corso del 2009 mi sembra di aver mandato cocaina a AP 1 in 3 o 4 occasioni. Erano piccoli quantitativi varianti da 40 a 50 grammi e quindi un minimo di 120 e un massimo di 200 grammi. La cocaina la nascondevo all’interno del sacco del pane, tra le pagnotte e poi portavo il pane all’autobus e chiedevo di consegnarlo a mio cugino AP 1. Sul pacco non scrivevo nulla. Il pacco lo consegnavo agli autisti dell’autobus, a nessuno in particolare chiedendo di portare la cocaina a mio cugino.

Nel 2010 ho inviato cocaina a mio cugino in 5 o 6 occasioni per quantitativi che potevano variare da 40 a 80 grammi. L’acquistavo sempre a 40 euro e la vendevo a 50 euro. Il quantitativo complessivo che ho inviato è quindi compreso tra 200 e 480 grammi. Anche nel 2010 ho inviato la cocaina allo stesso modo nascosta nel pane.

Nel 2011 ho inviato a mio cugino cocaina in 6 o 7 occasioni con quantitativi che variavano da 50 a 100 grammi e quindi per un quantitativo complessivo variante da 300 a 700 grammi. Sia il prezzo che le condizioni di invio erano sempre le stesse.(…)

ADR che, mi sembra a gennaio di quest’anno siccome IM 2  si era accorto che mandavo sempre i pacchi di pane a AP 1 gli ho detto che all’interno vi era della cocaina.

ADR che spiegavo a IM 2  che c’erano 100 grammi nascosti nel pane e che in cambio gli avrei dato 200 euro. Se ben ricordo gli ho fatto fare 6 o 7 trasporti e consegne a AP 1. Due erano di 50 grammi l’una e quattro di 100 grammi l’una.”

(AI 83 MP inc.2011.2774 verbale di confronto PP  IM 2/ IM 1 28.07.2011 pag. 2-3)

Dal canto suo, AP 1 ha dapprima negato ogni addebito, dichiarando che dalla __________  riceveva solo generi alimentari (AI 107 MP inc.2011.1192 verbale di confronto PP  IM 2/ AP 1 28.07.2011 pag. 3), per poi ammettere di essersi rifornito di cocaina dal 2009 da  IM 1 (AI 109 MP inc.2011.1192 verbale di confronto PP  IM 1/ AP 1 28.07.2011 pag. 2), per un ammontare complessivo da lui stimato in seguito in 1’100/1'200 grammi:

“  Mi sembra di averne ricevuta in 12 o 13 occasioni. I quantitativi variavano da 50 a 100 grammi l’uno. Valuto di avere ricevuto complessivamente 1 kg 100 grammi / 1 kg 200 grammi di cocaina.”

(AI 116 MP inc.2011.1192 verbale PP AP 1 23.08.2011 pag. 2)

Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche nonché le annotazioni su un quaderno sequestrato ad AP 1 al momento dell’arresto, indicanti importi di denaro affiancati da nominativi, hanno permesso agli inquirenti d’individuare e di interrogare numerosi consumatori che hanno dichiarato di avere acquistato cocaina da AP 1 e, su tali basi, di addebitargli vendite per complessivi 2'011.10 grammi di cocaina.

Alcune intercettazioni telefoniche fra AP 1 e  IM 1 hanno, infine, indotto gli inquirenti a contestare a questi ultimi la preparazione dell’importazione in Svizzera di almeno 1’000 grammi di cocaina.

                                21.   Con sentenza del 27 marzo 2012, la Corte delle assise criminali ha confermato le tesi accusatorie infliggendo a AP 1,  IM 1 e  IM 2 le pene indicate in ingresso.

                                          Appelli

                                    I.   Sull’appello di AP 1

                                 A.     Preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina

                                22.   Nel suo appello AP 1 chiede, dapprima, il proscioglimento dall’accusa di avere, nel periodo marzo - 9 aprile 2011 a __________  e in altre imprecisate località, in correità con  IM 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato.

                             22.1.   La Corte delle assise criminali ha ritenuto comprovata tale accusa, sulla scorta delle conversazioni telefoniche intercorse fra AP 1 e  IM 1 il 29 marzo 2011 (ore 20.13), il 31 marzo 2011 (ore 12.30) e il 4 aprile 2011 (ore 20.16) e delle ammissioni fatte da IM 1 nell’interrogatorio del 10 agosto 2011 (RPG 28.10.2011 allegato 226-228; MP INC.2011.2774 AI 88).

                                         Al riguardo, i primi giudici hanno annotato che

“  Da queste telefonate si evince chiaramente (come del resto percepito dallo stesso IM 1) che AP 1 ha reperito un cliente interessato ad acquistare da lui in una sola volta un importante quantitativo di cocaina, che AP 1 ha indicato in 10 kg”

(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 22).

A mente della prima Corte, nel telefonare più volte a IM 1, ovvero a colui che da anni lo riforniva abitualmente di cocaina, nel renderlo edotto dell’affare che si prospettava e nel sondare la sua volontà di aderire alla proposta, AP 1

“  ha iniziato a prendere concreti provvedimenti per procurarsi la disponibilità dell’importante partita di cocaina da fornire al nuovo cliente da lui reperito” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 22).

Quanto a  IM 1, i primi giudici hanno rilevato come egli abbia prontamente accettato la proposta e dato la sua disponibilità ad inviare un campione (“un secchiello da provare”) per far provare la qualità della merce e come, da subito, abbia manifestato l’intenzione di venire in Ticino dichiarandosi, così, pronto ad affrontare, fra andata e ritorno, 40 ore di viaggio in autobus in tre giorni, per discutere personalmente dell’argomento con AP 1, come si sia avvalso di  IM 2 come portavoce allorquando, sulle prime, si trovò impossibilitato a venire in Ticino e come, da ultimo, abbia intrapreso l’impegnativa trasferta

“  non certo - come da lui raccontato - per vedere i parenti (che non vedeva da anni e che comunque non aveva senso visitare dalle 11 alle 14 di quel sabato) o per andare a rispondere di persona dei problemi di qualità delle ultime forniture (problemi preesistenti e per i quali non si era mai offerto di andare a __________  , né AP 1 glielo aveva chiesto), ma essenzialmente per discutere di questa operazione dalla quale IM 1 si aspettava di guadagnare (a 10 Euro al grammo) 10'000.- Euro nell’ipotesi (smentita dal tenore delle telefonate) che si fosse trattato di 1 kg di cocaina, oppure 100'000.- Euro qualora si fosse trattato di 10 kg” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 22).

Pertanto, sottolineato come questi fatti siano

“  stati compiuti da persone già ben addentro ad affari di cocaina, nel senso che una forniva abitualmente lo stupefacente all’altra” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 22)

i primi giudici hanno ritenuto AP 1 e  IM 1 autori colpevoli di atti preparatori, ex art. 19 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett. a LFStup, in vista della futura fornitura di cocaina di almeno un 1 kg di cocaina (sentenza impugnata, consid. 19 pag. 22-23).

                             22.2.   Per AP 1 - che ribadisce che le conversazioni intercettate si riferivano effettivamente a pittura e non a sostanza stupefacente - i primi giudici sono caduti in errore. Del resto, continua il ricorrente, lo stesso IM 1 ha dichiarato di avere creduto che lui scherzasse e di non aver compreso che cosa volesse realmente tanto che, per chiarire la cosa, ha dapprima incaricato IM 2 di chiedergli spiegazioni e, poi, è personalmente venuto in Ticino. A mente di AP 1, “le due telefonate, quella del 29.03.11 e quella del 31.03.11, non costituiscono atti preparatori, poiché dalle stesse non emerge una volontà non equivoca e chiaramente constatabile, riferita ad una fornitura di 10 kg di cocaina”.

Sottolineando l’incapacità economica di IM 1 di procurarsi un così elevato quantitativo, AP 1 sostiene che le sue ammissioni del 10 agosto 2011 sono il frutto di mere sue supposizioni. Si tratta, però continua - di supposizioni errate ritenuto che lui parlava sempre e solo di 10 kg di pittura.

                                         Continua, poi, sostenendo che proprio il viaggio in Svizzera di IM 1 dimostra come i due non si fossero capiti per cui, anche per questa ragione, tale viaggio non configura un atto preparatorio. Del resto - continua AP 1 - l’accusa non ha apportato la prova né dell’esistenza della persona interessata a un siffatto quantitativo di stupefacente, né dei contatti tra l’appellante e il potenziale acquirente, né della serietà delle affermazioni fatte dallo stesso appellante al telefono, né della possibilità di attuare una simile operazione.

                                         Sottolineando che la debolezza della tesi accusatoria è evidenziata dalla circostanza che l’estensione dell’accusa agli atti preparatori è stata formulata solo dopo l’ultimo confronto ch’egli ha avuto con IM 1 il 4 ottobre 2011, allorquando era prossima la chiusura dell’istruttoria e dal fatto che essa ha riguardato unicamente 1 kg e non 10 kg di cocaina, AP 1 - non senza cadere in contraddizione - conclude che “poteva al massimo trattarsi di semplici progetti, irrealizzabili, ma non di atti preparatori punibili” e che, perciò, stabilendo diversamente, la prima Corte ha violato l’art. 19 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett. a LStup (dichiarazione d’appello pto. 2.3., pag. 5-7).

                          22.3.1.   L’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. g LStup) punisce gli atti preparatori compiuti dall’autore per commettere una delle infrazioni previste dall’art. 19 cifra 1 cpv. 1-5 vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. a-f LStup).

                                         La mera decisione di commettere un atto di cui all’art. 19 cifra 1 cpv. 1-5 vLStup non è punibile; lo è, unicamente, il comportamento illecito che fa seguito a questa decisione. Le intenzioni o i progetti non sono sufficienti. Affinché si configurino degli atti preparatori ai sensi della LStup, occorre pertanto che il progetto dell’autore si sia tradotto in atti (DTF 117 IV 309 consid. 1a; cfr. anche consid. 1b per la relativa casistica; STF del 21.10.2009 inc. 6B_418/2009 consid. 2.2; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, II ed., Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 149 segg.; Corboz, les infractions en droit Suisse, Vol. II, 3. ed., Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 59 segg.).

                                         Per configurare un’infrazione ai sensi dell’art. 19 cifra 1 vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 LStup), l’atto preparatorio dev’essere specifico (DTF 121 IV 200 consid. 2a), ovvero deve palesare, nella forma esteriormente costatabile e non equivoca, l’intenzione delittuosa di chi è in procinto di consumare l’infrazione (DTF 117 IV 309 consid. 1a; STF del 11.01.2006 inc. 6S.380/2004 consid. 2.4; STF del 22.03.2001 inc. 6S.684/2000, consid. 2c; ). L’accusato dev’essere intenzionato a commettere egli stesso una delle infrazioni previste dall’art. 19 cifra 1 cpv. 1-5 vLStup in qualità di autore o di correo (DTF 133 IV 193 consid. 3.2; DTF 130 IV 136 consid. 2.2.2; DTF 115 IV 61).

                                         L’applicazione dell’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup - che deve essere interpretato restrittivamente - è limitata ai casi in cui i comportamenti posti in essere dall’autore non abbiano altro scopo che quello della messa in circolazione di stupefacenti.

Secondo la giurisprudenza, questa disposizione non è, pertanto, applicabile a colui che acquista stupefacenti per il suo consumo personale per poi prendere in considerazione di rivenderne una parte; né è applicabile a colui che si limita a pensare al modo in cui potrà acquistare la droga e trovare clienti (DTF 117 IV 309 consid. 1a; DTF 104 IV 41) oppure a chi, con l’intento di acquistare droga, si fa aprire un conto di risparmio (DTF 117 IV 309 consid. 1d).

                                         Commette, di contro, atti preparatori ai sensi della LStup colui che, per realizzare un traffico di stupefacenti, prende contatto con gli ambienti della droga, si informa sulle fonti di approvvigionamento, sulle possibilità di smercio o ancora sui controlli alla frontiera (DTF 106 IV 74 consid. 3; v. anche DTF 112 IV 106 consid. 3 e DTF 106 IV 431). Ognuno di questi atti commesso in vista di una successiva vendita di stupefacenti configura un atto preparatorio punibile ai sensi di legge (DTF 112 IV 106 consid. 3b). In particolare, il Tribunale federale ha applicato l’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup ad un autore che si era recato in Turchia per incontrarvi un eventuale fornitore di cui aveva ottenuto il nominativo in Svizzera, e che si era informato presso questa persona sulla possibilità di acquistare un’importante partita di eroina, ma che poi ha rinunciato all’acquisto in ragione dei rischi elevati e delle difficoltà di finanziamento (DTF 117 IV 309 consid. 1f; alla quale rinviano anche STF del 21.10.2009 inc. 6B_418/2009 consid. 2.2 e STF del 6 agosto 2003 inc. 6P.19/2003, 6S.43/2003, 6S.49/2003, 6S.50/2003 consid. 12.3.1.). L’Alta Corte ha, infine, ritenuto, in un procedimento in cui è stato parte il Ministero pubblico del Cantone Ticino, che un colloquio telefonico concernente una proposta, non particolarmente dettagliata, di trasportare stupefacente ed in cui è riconoscibile la volontà dell’autore di partecipare di persona all’operazione, esorbita dal semplice stadio di progetto o di speculazione teorica sulla possibilità di eseguire un traffico di stupefacenti e configura un atto preparatorio punibile ai sensi della LStup (STF del 6 agosto 2003 inc. 6P.19/2003, 6S.43/2003, 6S.49/2003, 6S.50/2003 consid. 12.3.2).

                          22.3.2.   Visto che AP 1 continua a negare di avere parlato, in quelle tre conversazioni con IM 1, di cocaina e continua a pretendere che, contrariamente a quanto sostenuto dagli inquirenti, da IM 1 e dalla prima Corte, al cugino lui aveva realmente chiesto della pittura, è opportuno riprendere, qui, alcuni illuminanti stralci di tali conversazioni.

                                   a.   Alle 20.13 del 29 marzo 2011 AP 1 (A) telefona a  IM 1 (B).

                                         La conversazione fra i due è la seguente (RPG 28.10.2011 allegato 226):

“  B: Pronto?!

A:            Pronto?! Mi senti adesso?

B:            Sì, ti sento, sì sì.

A:            (incomprensibile)… prima che cadesse la linea. Ascolta!

B:            Eh!

A:            Allora, ti ricordi che ripeto quei campioni che ti ho mandato di pittura?

A:            Ecco, dimentichiamo questa parola… C’è questo mio amico è una persona molto importante eh.

B:            Eh!

A:            È una persona che ha conoscenza da tutte le parti.

B:            Sì.

A:            Oggi ci siamo visti così, prima mi ha chiamato e mi ha detto AP 1 ti devo parlare e mi ha chiesto, e tra l’altro con lui in questi giorni ho concluso altre cose … no ..

B:            Sì, sì, va bene…

A:            Mi ha chiesto…10 chili…

B:            Eh

A:            10 chili di pittura quella che abbiamo noi che pitturiamo le case belle sai?

B:            Sì, sì…

A:            Se te la senti, così domani confermiamo e parliamo sul serio…

B:            Eh!

A:            Partiamo…sennò non se ne fa niente.

B:            Te ne mando un secchiello…però

A:            Eh?

B:            Te ne mando un secchiello da provare?

A:            Eh…eh… (ndr ride) ma tu …guarda che qua non giochiamo che questa gente e…

B:            Eh, ma te lo sto dicendo ti mando un secchiello da provare…

A:            Eh, però io, domani __________  (fon) me lo presenta, il tuo prezzo lo so, te lo giuro sui miei figli lo faccio per te e per non farti perdere questa occasione te lo giuro…eh…io non prendo un cacchio.

B:            Ho capito, ho capito…

A:            Però Cì …stiamo parlando

B:            Ho capito.

A:            Hai capito?

B:            Ho capito…Ma come facciamo per… come facciamo?

A:            Ora loro mi dicono se sono in Italia o sono qua.

B:            Sì.

A:            Domani vengono discutiamo…e me li presenta che lui si fida di me che siamo amici…

B:            Sì, sì.

A:            È una persona che ha un giro di appartamenti, di cantieri …

B:            Ho capito.

A:            Questi…(incomprensibile)…10 alla volta…Cì

B:            Allora AP 1 sai cosa facciamo?

A:            Eh.

B:            Ascoltami…sabato parto e così parliamo…

A:            Vieni quando vuoi cugì…

B:            Vengo per parlare di questo discorso… e parliamo di questo?

A:            Prima mandami qualcosa prima che parti.

B:            Sì!

A:            Ma come ti dicevo prima eh?!

B:            Ascoltami se dobbiamo parlare di questo discorso vengo io qua sabato…

A:            Eh, vieni.

B:            Va bene dai.

A:            Che domani ci troviamo, lui è sempre disponibile, perché se prendiamo questa linea…appartamenti da pitturare fare cose così … via … eh?

B:            Sì, va bene, vengo io, dai …

A:            Questo sabato però …

B:            Sì si questo, sì.

A:            Ok ok, ciao.

B:            Ciao.”

Confrontato con il contenuto di questa intercettazione, AP 1 ha sostenuto che la conversazione verteva realmente su 10 kg di pittura (RPG 28.10.2011 allegato 7: verbale PS AP 1 20.05.2011 pag. 7). AP 1 ha confermato questa versione anche dinanzi al procuratore pubblico affermando che, nei giorni precedenti la telefonata, mentre si trovava al bar __________  e discuteva con amici di lavoro, un signore si è rivolto a lui dicendogli che stava “cercando degli appartamenti in Svizzera da pitturare e che voleva aprire un’impresa”. Ciò lo avrebbe indotto a rivolgersi per la fornitura a  IM 1, sapendo che il figlio di quest’ultimo fa il pittore (AI 73 MP inc.2011.1192 verbale PP AP 1 25.05.2011 pag. 4).

Senza più riprendere la storia del figlio imbianchino del cugino, AP 1 ha ribadito, anche al dibattimento d’appello, che egli, a IM 1, chiedeva davvero della pittura.

L’inverosimiglianza della versione di AP 1 è palese ritenuto come essa sia un insulto al buon senso comune.

Sembra quasi superfluo spiegare che le parole utilizzate dai due sono evidentemente criptiche, allusive, piene di sottintesi e compongono frasi prive di ragionevole senso se interpretate alla lettera.

L’autentico tenore della conversazione telefonica va, innanzitutto, ricercato alla luce della deposizione rilasciata dall’altro interlocutore, ovvero  IM 1, che, pur giocando al ribasso riguardo la sua effettiva possibilità di disporre dei quantitativi richiesti, ha ammesso che, con il cugino, in quella e nelle successive due telefonate, si trattava di cocaina:

“  In merito a questa telefonata mi ricordo che AP 1 mi aveva effettivamente parlato di 10 kg. Io ho capito che voleva un quantitativo di cocaina più grande di quello che in genere gli mandavo. Poteva forse essere 1 kg per volta. Inizialmente ho pensato che scherzasse, anche perché io non ero assolutamente in grado di procurargli un simile quantitativo , né 1 kg, né tantomeno 10 kg per volta. Non avrei neppure saputo dove acquistarla. È vero che gli ho detto che gli avrei mandato un “secchiello da provare”, intendendo dire che gli mandavo un campione, ma poi gli ho detto che sarei salito per discutere e capire cosa intendesse perché non volevo parlarne al telefono. Sarei venuto per trovare i miei famigliari, per discutere della qualità della cocaina precedente e per capire cosa voleva.”

(AI 88 MP inc.2011.2774 verbale PP  IM 1 10.08.2011 pag. 7).

Oltre che dall’inverosimiglianza della situazione prospettata da AP 1 (un uomo intenzionato ad avviare un’attività di imbianchino di appartamenti gli chiede di procurargli 10 kg di pittura come se tale merce non si trovasse in qualsiasi supermercato) e dalle ammissioni di IM 1, che il soggetto del discorso non fosse la pittura e che la portata dell’affare fosse di ben altro spessore e natura è, poi, evidenziato dalle seguenti circostanze:

-    dalla descrizione del potenziale acquirente, definito da AP 1 come “persona molto importante” “che ha conoscenza da tutte le parti”;

-    dal fatto che AP 1 non ha svelato al cugino l’identità dell’interessato acquirente;

-    dall’indicato rischio connesso all’affare “…guarda che qua non giochiamo che questa gente e…”.

L’importanza - intesa anche in termini quantitativi - dell’affare trapela, invece, con evidenza dalla frase che AP 1 rivolge a  IM 1 per sondare la disponibilità di quest’ultimo a dare seguito alla sua proposta e che recita

“  Se te la senti, così domani confermiamo e parliamo sul serio…”. (RPG 28.10.2011 allegato 7: verbale PS AP 1 20.05.2011 pag. 6).

Del resto, qualora si fosse trattato di un’operazione commerciale lecita e di scarso valore, non si capisce come mai gli interlocutori abbiano utilizzato espressioni sibilline quali “parlare di questo discorso” oppure “se prendiamo questa linea” e abbiano finanche sentito la necessità di discutere di persona dell’argomento. In realtà - ed è l’evidenza - parlando di pittura, AP 1 e IM 1 utilizzano una parola in codice, evidentemente volta ad impedire la comprensione di terzi estranei alla discussione.

                                  b.   Alle 12.30 del 31 marzo 2011 (quindi, 2 giorni dopo la telefonata di cui s’è appena detto) AP 1 (A) chiama nuovamente  IM 1 (B) (RPG 28.10.2011 allegato 227 pag. 1):

“  A: E per quel discorso come hai pensato?

B:            È a posto, è a posto.

A:            Tu sali?

B:            Io no perché io devo fare “un’ammasciata” (servizio), non posso venire, però …

A:            Io ho già detto al mio amico che salivi …

B:            E il fatto è che … Comunque tu parla con lui.

A:            Cì, mi ha detto … che … noi due ci stiamo vedendo … perché parliamo di cose …

B:            Sì, ma io gli ho già spiegato tutto a lui.

A:            A IM 2?

B:            Eh! Eh! (Certo, certo), adesso che viene ti spiega tutto.

A:            Eh, ok! Hai mandato anche una cosa?

B:            Sì sì sì.

A: Bon … ok.

B: Ok, va bene, dai. (…)”

Qui i due riprendono il tema della telefonata precedente.

AP 1 chiede al cugino come ha pensato di fare per “quel discorso”.

IM 1 gli risponde che “è a posto, è a posto”, ma che non può salire perché deve fare “un’ammasciata” e rassicura AP 1 che, deluso, dice di avere già detto all’amico (cioè, all’acquirente, persona importante) che lui sarebbe arrivato. IM 1 informa AP 1 di avere reso edotto della questione (IM 2) che avrebbe potuto “spiegargli tutto”. Inoltre, a AP 1 che gli chiede se gli ha “mandato anche una cosa” - che può essere solo la cocaina da provare - IM 1 risponde “sì, sì, sì”.

Riguardo a questa conversazione, IM 1 ha preteso quanto segue:

“  È vero che io, quando AP 1 mi ha chiesto se avevo pensato alla sua proposta dei 10 kg, io gli ho risposto “è a posto, è a posto”, solamente per chiudere il discorso e per farlo stare zitto”

(AI 88 MP inc.2011.2774 verbale PP  IM 1 10.08.2011 pag. 8).

La spiegazione non è credibile. Con essa, evidentemente IM 1 tenta di sminuire le sue responsabilità, cercando un modo per far credere che, al di là dell’evidente significato delle parole usate, egli non aveva ancora accettato la richiesta del cugino. In realtà, il tenore della conversazione è illuminante: “quel discorso” era “a posto, a posto” tanto che AP 1 poteva continuare le trattative con l’acquirente.

                                   c.   Pochi giorni dopo, iI 4 aprile 2011, alle ore 12.16 AP 1 (A) telefona nuovamente a  IM 1 (B). Dalla trascrizione di quella conversazione, citiamo il seguente passaggio (RPG 28.10.2011 allegato 228 pag. 2):

“  A: … (inc.) io te le mando giuste le cose, e pure una cosa gliela lascio io, e così… stiamo parlando di 10 castagne non che tu dici … (inc.) … poi mi hanno detto che quel prezzo è alto …

B:            Sì …

A:            E Cì, io gli avevo detto proprio come io … (inc., ndr linea disturbata)

B:            Comunque AP 1 vedo se questi giorni mi prendo un giorno di malattia così vengo io dai, vengo e parliamo …”

Sul contenuto di questa conversazione  IM 1, proseguendo nel tentativo di ammettere solo l’indispensabile, ha precisato al procuratore pubblico quanto segue:

“  Mi ricordo di questa telefonata. È vero che nella stessa parliamo ancora del “discorso dei 10”. È vero, come mi dice l’interrogante, che io non ho lasciato cadere questo discorso ma pensavo riferito a 1 kg di cocaina.

ADR che non avevo comunque preso contatto con gli zingari per avere questo quantitativo di droga.

ADR che io non pensavo proprio alla possibilità di organizzare una fornitura così importante di cocaina (…)

ADR che lo scopo del viaggio del 9 aprile era di trovare i parenti, ma anche di parlare con AP 1 dei problemi che c’erano sulla qualità della cocaina e sulla questione dei 10 kg. Volevo capire cosa intendesse”

(AI 88 MP inc.2011.2774 verbale PP  IM 1 10.08.2011 pag. 8-9)

La realtà è diversa da quella che  IM 1 pretende di far credere. Letta insieme alla precedente, questa conversazione è evidentemente la prova che i due sono ben avviati nelle trattative. Risolto il problema del quantitativo (altro non poteva essere “quel discorso” che, già tre giorni prima, era “a posto, a posto”), bisogna discutere i dettagli, forse anche definire il prezzo (“poi mi hanno detto che quel prezzo è alto”) e, allora, IM 1 - e questo lo ammette - non esita “a prendere un giorno di malattia” e ad affrontare il viaggio dalla __________  fino in Ticino a __________  - “anche”, dice lui, ma, in realtà, unicamente - per parlare della “questione dei 10 kg”.

                                  d.   Da quanto sopra risulta in modo inequivocabile che:

       -    una persona, che AP 1 descrive come molto importante e con un vasto giro di conoscenze, gli chiede di procurargli 10 kg di cocaina;

-          AP 1 prospetta l’affare a IM 1, suo abituale fornitore di cocaina, dicendogli di volere 10 kg, di sapere il suo prezzo e lo mette in guardia sulla pericolosità del potenziale acquirente (“guarda che qua non giochiamo che questa gente e…”);

-          IM 1 è subito disponibile a mandare un campione e a verificare la fattibilità dell’operazione;

-          AP 1 fissa un incontro per l’indomani con la persona interessata;

nella seconda telefonata, IM 1 dice a AP 1 che la cosa si può fare, che AP 1 può continuare nelle trattative con l’acquirente e che, non potendo venire personalmente per un impegno, manderà su IM 2 per i dettagli;

-     IM 2 arriva ma AP 1 gli dice di voler parlare solo con IM 1;

nella terza telefonata, AP 1 dice a IM 1 che per l’acquirente il prezzo è alto e questi gli risponde che prenderà un giorno di malattia e verrà su, per discutere;

-          IM 1 parte da __________  con il pullman e, giunto in Ticino, viene arrestato.

                                   e.   AP 1 ha pertanto posto in essere una serie di atti preparatori palesemente volti alla realizzazione di un traffico di stupefacenti.

                                         In primo luogo, incontrando una persona intenzionata all’acquisto di una grossa partita di cocaina e concordando con essa i termini della compravendita, egli è punibile in quanto ha concretamente posto le basi per lo smercio della droga (DTF 106 IV 74; STF del 06.08.2003 inc. 6P.19/2003 consid. 12.3.1). In secondo luogo, contattando ripetutamente il proprio fornitore, informandosi presso quest’ultimo sulla possibilità di acquistare un importante quantitativo di cocaina ed accordandosi sull’invio di un campione e su un incontro per definire i particolari dell’operazione, egli è punibile per avere preparato l’approvvigionamento della droga (DTF 117 IV 309 consid. 1f; DTF 106 IV 74; STF del 21.10.2009 inc. 6B_418/2009 consid. 2.2 e STF del 6 agosto 2003 inc. 6P.19/2003, 6S.43/2003, 6S.49/2003, 6S.50/2003 consid. 12.3.1.).

                                         D’altro canto, IM 1 ha dimostrato fin dalla prima telefonata d’interessarsi alla proposta di AP 1 e di aderirvi finanche in modo attivo, proponendo a quest’ultimo l’invio di un campione di cocaina per verificarne la qualità. IM 1 si è dimostrato poi determinato ad incontrare AP 1 di lì a poco a __________  , affrontando un lungo viaggio dalla __________ . Compiendo concludenti atti preparatori,  IM 1, inizialmente impossibilitato a venire in Ticino, incarica dapprima  IM 2 di fungere da portavoce istruendolo a dovere per l’incontro con AP 1, e in seguito, chiesto un congedo per malattia al datore di lavoro, affronta egli stesso il pesante viaggio in Ticino per discutere personalmente con AP 1 dell’affare con allettanti prospettive di guadagno. L’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup nonché l’art. 19 cifra 2 lett. a vLStup trovano pertanto applicazione anche nel caso di IM 1, essendo chiaro che l’incontro con AP 1 era stato voluto da IM 1 non certo per capire la portata dell’operazione - che già era chiara - ma per definirne i dettagli della futura spedizione di droga, visto che il quantitativo era ben maggiore che nelle precedenti occasioni. Del resto, come visto, il Tribunale federale ha già qualificato come atto preparatorio punibile una conversazione telefonica che verteva su una proposta non dettagliata di trasporto di stupefacente e dove emergeva la volontà di un interlocutore di partecipare di persona al traffico (STF del 6 agosto 2003 inc. 6P.19/2003, 6S.43/2003, 6S.49/2003, 6S.50/2003 consid. 12.3.2).

                                         È evidente che da questi preparativi, posti in essere da persone esperte in affari di droga, traspaiono senza ombra di dubbio fini illeciti. Il linguaggio in codice che è stato usato ed i comportamenti che hanno preceduto e seguito le conversazioni telefoniche sono univocamente volti al traffico di cocaina e riconoscibili come tali anche da chi li osserva dall’esterno (Albrecht, Stämpflis Handkommentar, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (art. 19-28 BetmG), 2 ed., Berna 2007, ad art. 19, n. 150, pag. 85). Le parti non si sono limitate a discutere di meri progetti o a disquisire teoricamente sulla possibilità futura di concludere un affare di droga (Corboz, Les infractions en drit suisse, Vol. II, II ed. , Berna 2010, consid. 60, pag. 910; DTF 117 IV 309. consid. 1a, STF 11.01.2006 inc. 6S.380/2004 consid. 2.4), ma hanno concretizzato con atti i loro intenti. Non trapela, inoltre, alcuna impossibilità di attuare una simile operazione, segnatamente dal profilo economico. Del resto, il TF ha già avuto modo di precisare che il fatto che non siano ancora stati risolti eventuali problemi di finanziamento della fornitura di droga, non ostacola il configurarsi dei relativi atti preparatori (DTF 117 IV 313 consid. f).

                                         AP 1 è, pertanto, dichiarato autore colpevole di avere messo in atto preparativi per l’importazione e l’alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato, così come indicato nell’atto di accusa al pto 1.1.2. È solo in ragione del principio accusatorio e del divieto di reformatio in pejus che questa Corte non addebita a AP 1 il quantitativo di 10 kg di cocaina di cui si dice chiaramente nelle telefonate.

                                 B.     Vendita di un quantitativo complessivo di almeno 2011,10 gr di cocaina

                                23.   AP 1 chiede, inoltre, in applicazione del principio “in dubio pro reo”, il parziale proscioglimento per i fatti di cui al dispositivo 1.3 della sentenza impugnata, e meglio, in via principale, che sia ridotto da 2'011.10 grammi a 1'200 grammi il quantitativo di cocaina, con grado di purezza indeterminato, da lui venduto in più occasioni, nel periodo estate 2008 - 9 aprile 2011, a __________  e in altre imprecisate località ed, in via subordinata, che tale quantitativo sia limitato a 1'661.10 grammi.

                             23.1.   Posta in rilievo l’inattendibilità di AP 1, la Corte delle assise criminali ha accertato che egli ha venduto complessivi 2’011.10 grammi di cocaina sulla scorta delle dichiarazioni rese da 48 consumatori e dalla compagna dello stesso AP 1, confortando tale accertamento anche sulla base delle annotazioni di nomi e importi di denaro scritte a mano da AP 1 su un quaderno sequestrato in corso d’inchiesta e sul suo tenore di vita non compatibile con la disponibilità economica di una persona senza attività lavorativa (sentenza impugnata consid. 20-23 pag. 23-39).

                             23.2.   In estrema sintesi, AP 1 sostiene di non avere venduto più di quanto avuto da IM 1 che era - dice - il solo suo fornitore di droga. Rilevato come la pubblica accusa non abbia saputo smentire le sue parole indicando altri suoi fornitori, egli sostiene che occorre ammettere la versione a lui più favorevole, ovvero che ha venduto solo 1’200 e non 2'011.10 grammi di cocaina. L’appellante continua criticando la stima fatta dagli inquirenti del quantitativo di cocaina da lui venduto a terzi: il metodo del calcolo retrospettivo, ovvero in base al consumo medio dei singoli clienti per un certo periodo, si è dimostrato, negli interrogatori di confronto tra lui e gli acquirenti, inattendibile per eccesso, non avendo questi ultimi un ricordo preciso del momento in cui hanno iniziato ad acquistare cocaina da lui e dimenticando essi che lui non era il loro unico rifornitore di cocaina. A mente del ricorrente, inoltre, gli acquisti di cocaina dichiarati dai clienti non corrispondevano alle loro effettive capacità economiche. L’appellante rileva che gli acquirenti più importanti (I., L., N., O., Q., F. per R.), negli interrogatori di confronto, hanno ridotto la quantità di cocaina indicata come acquistata da lui di 1'244 grammi rispetto a quanto inizialmente dichiarato alla polizia. L’insorgente, in relazione ad una sua presunta vendita a R., sottolinea, in particolare, come F. abbia dato tre versioni, dapprima parlando di 100 grammi, poi negando qualsiasi vendita (in sede di confronto) e poi, da solo dinanzi al procuratore pubblico, ipotizzando di avere intermediato la vendita di 150 grammi di cocaina tra AP 1 e R.. A mente dell’appellante, F. aveva un interesse a dimostrarsi collaborativo per trarre beneficio nel procedimento penale a suo carico. Per l’insorgente, in applicazione del principio “in dubio pro reo”, la versione da considerare è, pertanto, quella rilasciata durante il contraddittorio. Non esiste - continua il ricorrente - indizio alcuno che gli acquirenti abbiano ridimensionato, per timore e in un contesto di collusione, la cocaina comprata. AP 1, riferendosi alle deposizioni della compagna M., in cui ella afferma di avergli consegnato un sacchetto contenente cocaina con la scritta “200” che poteva pesare come una bistecca, precisa che questi 200 grammi di cocaina non vanno sommati ai 1'811.10 grammi, bensì sono compresi in questo quantitativo acquistato dai 48 clienti reo confessi. Venendo al quaderno sequestratogli in fase di arresto, l’appellante rileva che esso riporta “annotazioni, sgrammaticate, dove sono indicati solamente dei nomi o soprannomi, senza cognome, delle cifre sbagliate (il numero di zeri tante volte è errato, come pure il segno x viene impiegato invece del segno +), senza data”. AP 1 sottolinea che il quaderno contiene indistintamente suoi crediti per il commercio di prodotti alimentari, prestiti da lui erogati ad amici e conoscenti e crediti per la vendita di cocaina. A mente del ricorrente, dalla cifre indicate non può essere dedotto, come ha fatto la prima Corte, che egli ha venduto al dettaglio circa 7 kg di cocaina. Vero è, continua AP 1, che si tratta di annotazioni non corrette e che gli interrogatori di un centinaio di suoi clienti e le intercettazioni telefoniche hanno permesso di ricostruire un traffico tutt’al più di 1'811.10 grammi di cocaina. Infine, a detta dell’appellante, è comprovato che il parco veicoli riconducibile a lui ed alla sua convivente è stato finanziato tramite sue vincite al __________   e ch’egli ha mantenuto la propria famiglia anche grazie ai proventi del commercio di prodotti alimentari della __________  e la sua partecipazione al Ristorante del cugino a __________  . Premesso tutto quanto sopra, AP 1, in via principale, postula che gli sia imputata solo la vendita di 1'200 grammi di cocaina, ovvero il quantitativo importato dalla __________ , ed in via subordinata, la vendita di 1'661,10 grammi, non essendo da ammettere la vendita di 200 grammi ad uno sconosciuto e nemmeno quella di 150 grammi indicati dal teste F. concernenti l’acquirente R. (dichiarazione d’appello pto. 3.3., pag. 8-10).

                              23.3   Nel corso dell’inchiesta, il procuratore pubblico ha interrogato 48 tossicodipendenti che hanno ammesso di essersi riforniti per complessivi 1'811.10 grammi di cocaina da AP 1.

L’audizione dei principali clienti è avvenuta in contraddittorio con AP 1 che ha, in seguito, deciso di rinunciare ad ulteriori confronti con i suoi acquirenti (MP INC.2011.1192 AI 161 e 164). AP 1 ammette in minima parte, limitatamente a 200 grammi di cocaina, le chiamate in causa pur riconoscendo di avere alienato per intero i 1'200 grammi di cocaina pervenuti da  IM 1 nelle circostanze di cui al punto 1.1.1 dell’atto d’accusa.

                                   a.   Occorre, dapprima, rilevare come la credibilità di AP 1 sia sostanzialmente pari a zero.

Da un lato, perché ha raccontato storie inverosimili.

Basta, al riguardo, pensare:

alla panzana dei 10 kg di pittura portata avanti testardamente per tutto il procedimento;

alla favola dell’investimento di 25’000.- euro nel ristorante del cugino a __________  che gli renderebbe dai 1’000.- ai 1’500.- euro al mese;

alla storia sugli amici con cui sarebbe intenzionato a rilevare uno o più postriboli di cui, però, ricorda solo il nome di battesimo;

all’evidente bugia secondo cui sarebbe stato suo padre - pensionato - a dargli fr. 10’000.- per pagare (in parte) la Mercedes B 170 per la sua convivente;

alla bugia dell’avviato e fiorente commercio di prodotti alimentari fra la __________  e il Ticino (diventato, poi, in sede d’appello, fra la __________  e la zona di confine italiana) di cui non esiste nessun riscontro e che la stessa convivente di AP 1 ha ridimensionato sensibilmente limitandone gli introiti a qualche centinaio di franchi;

alle bugie sulle vincite al Casinò, raddoppiate in sede d’appello.

E si potrebbe continuare.

D’altro lato, AP 1 non è credibile perché ha modificato, a dipendenza dei suoi interessi, le sue versioni.

Al riguardo ci si limita a ricordare:

che, dopo avere detto di avere acquistato, nel 2009/2010, un immobile in __________  pagato 70’000.- euro e di avervi fatto lavori di ristrutturazione per 7’500.- euro - evidentemente dopo avere constatato che la cosa era stata interpretata come comprovante una sua intensa attività nell’ambito degli stupefacenti - ha ritrattato affermando che, in realtà, l’immobile gli era stato intestato dal padre che continuava a pagare i lavori di riattazione;

che, dopo avere detto di avere finanziato l’acquisto delle due Mercedes con vincite al Casinò, al dibattimento d’appello ha modificato versione affermando che l’acquisto della vettura della moglie era stato finanziato, in parte, con soldi ricevuti dal padre;

che, al dibattimento d’appello - evidentemente per sostenere la sua tesi relativa agli errori di scritturazione - ha detto di non sapere leggere e di sapere scrivere “ma non bene bene”, mentre in precedenza sulla questione le sue dichiarazioni sono più sfumate e vi sono appelli ad un preteso analfabetismo soltanto in un’occasione in cui doveva ridimensionare la portata di alcune sue annotazioni (MP INC.2011.1192 AI 24 pag. 3 e AI 49 pag. 4, AI 62, pag. 3, AI 109, pag. 2).

D’altro lato ancora, AP 1 non è credibile perché le sue dichiarazioni evidenziano un costante tentativo di dare agli inquirenti soltanto versioni non verificabili, questo anche a costo di apparire come una specie di mentecatto. Così come durante l’inchiesta, anche al dibattimento d’appello AP 1 ha, infatti, dato, su quasi tutti i temi su cui è stato interrogato, versioni talmente lacunose da non potere che essere considerate come inventate di sana pianta.

Basti, al riguardo, citare:

la storia secondo cui il ristorante __________  gli sarebbe stato dato in prova di gestione dalla titolare “__________  di cui non ricorda il cognome” (verbale dibattimento d’appello, pag. 3);

la storia secondo cui al ristorante __________  “dava una mano” ad un certo T. di cui non conosce il cognome, che lavorava lì come barista, che gli aveva chiesto di “dare un’occhiata” perché quel posto era frequentato da molti suoi compaesani e che, per quella sua attività di controllo, gli regalava fr. 50/70/100.- al giorno;

la storia secondo cui era intenzionato a ritirare il bar __________  con un amico - di cui, però, conosce solo il nome (G.) - e che, per questo, quale caparra, insieme avevano dato a U., fr. 10’000.-.

Infine, AP 1 non è credibile perché, anche quando ammette qualcosa, lo fa rendendo dichiarazioni fra loro incongruenti. Basta, al riguardo, pensare al fatto che ammette di avere venduto 1’100/1’200 grammi di cocaina, ma accetta le chiamate in causa dei suoi acquirenti soltanto per 200 grammi e sostiene con fervore di avere venduto cocaina unicamente alle persone interrogate dagli inquirenti (verbale dibattimento d’appello, pag. 6).

Non deve essere argomentato molto per spiegare come, in queste condizioni, non si possa dare alcun credito alle parole di AP 1.

                                  b.   Le chiamate in causa su cui poggia l’accusa a carico di AP 1 sono le seguenti.

                               b.1.   U., barista dell’esercizio pubblico __________  che ha dichiarato di avere conosciuto AP 1 come interessato a prendere in affitto e rilevare la gestione di tale postribolo, ha ammesso di avere acquistato da AP 1 10 grammi di cocaina:

“  Io ammetto di avere acquistato da AP 1 una decina di pezzi, cioè 10 grammi, al prezzo di 130.- franchi il grammo. I miei acquisti di cocaina da AP 1 sono iniziati circa un anno fa e l’ultima volta che ho comperato cocaina da lui risale a prima di N. 2010. Prendevo solitamente 1 o al massimo 2 grammi per volta e gliela pagavo sempre in contanti.

Le volte che me l’ha venduta AP 1 l’aveva tirata fuori da un pacchetto di sigarette ed era confezionata nella plastica trasparente sigillata con la fiamma dell’accendino.”

(RPG 28.10.2011 allegato 160: verbale PS U. 16.09.2011 pag. 2).

AP 1 ha ripetutamente negato di avere venduto cocaina a U. (MP INC.2011.1192 AI 146 pag. 4 e AI 159 pag. 4), malgrado nell’agenda sequestratagli al momento dell’arresto risulti un suo credito nei confronti di quest’ultimo che supera quello di fr. 10'000.- come restituzione dell’acconto per l’affitto dell’albergo __________  . Al riguardo, egli ha giustificato la discrepanza come semplice suo errore:

“  Consultando la fotocopia del mio quaderno indico l’iscrizione “V. fr. 12'000 x 900” come l’importo del debito riferito a U.. Ho sbagliato a scrivere la cifra, invece di 10'000 ho scritto 12.900.”

(MP INC.2011.1192 AI 146 pag. 4).

Rilevata l’inverosimiglianza della spiegazione difficile è scrivere 12’900 al posto di 10’000 - questa Corte ritiene del tutto credibile la chiamata in causa fatta da U. a carico di AP 1. Essa è infatti disinteressata, coerente e dettaglia le modalità di vendita di quest’ultimo che hanno trovato ampio riscontro durante l’inchiesta. Trova conferma l’addebito a AP 1 della vendita ad U. di (almeno) 10 grammi di cocaina.

Trattasi di un accertamento evidentemente per difetto ritenuto come la discrepanza fra la cifra indicata nell’agenda e quanto versato come caparra (fr. 2’900.-) sembrerebbe indicare acquisti di quantitativi ben superiori.

                               b.2.   W. ha dichiarato agli inquirenti di avere iniziato a procurarsi cocaina da AP 1 poiché quella che gli forniva il precedente spacciatore lo faceva stare male ed ha ammesso di averne acquistato dal qui appellante 50 grammi:

“  Da IM 2 ho iniziato ad acquistare cocaina, poiché quella di Y. mi faceva stare male, a partire dall’estate del 2008 fino al mese di marzo 2010. Da lui mi recavo una media di tre volte al mese ed acquistavo un grammo la volta al prezzo di CHF 120.-.

La cocaina me la vendeva in confezioni di plastica ed era sempre sotto forma di sasso. Pertanto nel periodo dall’estate 2008 al mese di marzo 2010 da IM 2 penso di avere acquistato un quantitativo complessivo di cocaina di almeno 50 grammi.”

(RPG 28.10.2011 allegato 101: verbale PS W. 04.05.2011 pag. 2).

Sottolineata l’inattendibilità della versione di AP 1 che ha ammesso di avere venduto un solo grammo cocaina ad W. (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 2-3), questa Corte non ha motivi per dubitare della bontà della chiamata in causa fatta da W.: non solo perché essa è disinteressata, puntuale e confermata, per quanto attiene i particolari concernenti le modalità di vendita, dalle risultanze d’inchiesta, ma anche perché non si vedono motivi per cui egli debba ammettere di avere acquistato un quantitativo superiore a quello effettivamente comprato.

Trova, pertanto, conferma l’addebito a AP 1 della vendita ad W. di 50 grammi di cocaina.

                               b.3.   X., consumatore saltuario di sostanze stupefacenti, ha ammesso di avere acquistato da AP 1 30 grammi di cocaina. X. ha, poi, precisato che quest’ultimo durante le loro conversazioni telefoniche, si riferiva alla cocaina usando parole come “salami“ e “arance”. Egli ha pure confermato che l’annotazione sulla nota agenda indicante il nome e la cifra di fr. 1'300.- corrispondono rispettivamente al nome con cui viene chiamato da AP 1 ed al debito che lui ha nei confronti di quest’ultimo per cocaina non pagata:

“  Ho iniziato a rifornirmi di cocaina da un cittadino italiano di origine calabrese che conosco con il nome di AP 1 circa un anno e mezzo fa.

Da AP 1 acquistavo cocaina in dosi da un grammo al prezzo di CHF 130.- l’uno. Le dosi erano confezionate nella plastica semi-trasparente e sigillate con la fiamma dell’accendino. La cocaina era mischiata e cioè un po’ sotto forma di sasso un po’ sotto forma di polvere.

Solitamente incontravo AP 1 al Ristorante __________  , dove mi vendeva un grammo per volta, qualche volta due. Lo contattavo telefonicamente e lui era quasi sempre disponibile. A conti fatti, dei 60 grammi dichiarati sopra, da AP 1 credo di averne acquistati almeno la metà e cioè circa 30 grammi di cocaina sempre al prezzo di CHF 130.- il grammo. Me la vendeva sempre al prezzo di CHF 130.- il grammo, dicendomi che per averla ad un prezzo più basso avrei dovuto acquistarne di più, cosa che io non potevo fare. La cocaina AP 1 me la vendeva pure a credito ed io ho accumulato nei suoi confronti un debito di CHF 1'300.-, soldi che gli devo pagare tutt’ora.”

(RPG 28.10.2011 allegato 113: verbale PS X. 17.05.2011 pag. 2).

“  Mi viene sottoposto il Doc. D dov’è raffigurata una pagina della contabilità tenuta da AP 1 e dove risulta a fianco del nome X. la cifra di CHF 1'300.-. Confermo che X. è il nome con cui mi chiamava AP 1 e che la cifra di CHF 1'300.- corrisponde ai soldi che gli devo pagare per parte della cocaina che mi ha venduto a credito.

D:            Quando lei e AP 1 vi sentivate al telefono per riferirvi alla cocaina che termini usavate?

R:            AP 1 era solito parlare di “salami” e “arance”.

Devo comunque dire che io al telefono con lui non mi soffermavo tanto a parlare, nel senso che AP 1 sapeva esattamente di cosa avevo bisogno.

È capitato, qualche volta, che AP 1 mi abbia telefonato per sollecitare il pagamento del mio debito e dicendomi che aveva bisogno dei soldi per pagare i “salami”, intendendo chiaramente la cocaina”

(RPG 28.10.2011 allegato 113: verbale PS X. 17.05.2011 pag. 3).

AP 1 ha riconosciuto come suo cliente X., ma ha ridimensionato a5o6 grammi la cocaina vendutagli, negando infine che quando parlava di “salami” si riferisse alla cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 9: verbale PS AP 1 17.06.2011 pag. 4).

Questa Corte rileva che, anche in questo caso, la chiamata in causa è attendibile, precisa nel descrivere le circostanze della vendita e del tutto disinteressata. Le dichiarazioni di X. trovano, inoltre, puntuale riscontro nelle risultanze d’inchiesta ed, in particolare, nelle annotazioni che lo stesso AP 1 ha fatto sul suo quaderno. Ritenuto come ad esse AP 1 abbia contrapposto una versione manifestamente inattendibile, è da confermare l’addebito a quest’ultimo della vendita di 30 grammi di cocaina a X..

                               b.4.   J. ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato da AP 1 almeno 185 grammi di cocaina a cui vanno aggiunti 5 grammi ricevuti per favori fattigli. J. ha asserito di avere conosciuto casualmente AP 1 e di avere col tempo conquistato la sua fiducia al punto d’aver potuto comprare cocaina anche a credito, accumulando nei confronti di quest’ultimo un debito di fr. 1'000.-. J. ha aggiunto che AP 1 in un’occasione lo aveva perfino raggiunto a __________  per rifornirlo di cocaina ed ha precisato che quando al telefono parlavano di bottiglie e di salametti, in realtà, intendevano la cocaina.

“  è corretto pertanto dire come io abbia acquistato dal calabrese almeno 185 grammi di cocaina. A questi vorrei aggiungere un massimo di 5 grammi che questa persona mi ha regalato quale “rimborso” dei favori fatti e in particolare perché l’ho aiutato a trovare un posto di lavoro per il figlio ed altre piccole cose. Tutto legale comunque.

Voglio essere totalmente corretto e precisare che il calabrese per me si spostava sino a portarmi la cocaina dove io mi trovavo anche se ero fuori cantone e meglio in una occasione gli ho chiesto se era possibile portarmi della cocaina anche a __________  , dove io mi trovavo in vacanza. Come richiesto lui è venuto, anche sbagliando strada e imboccando il __________  e dovendo tornare indietro verso il __________  , e portandomi a __________  10 pezzi, 10 grammi, sostanza che io ho immediatamente pagato. Lui mi diceva che per meno di 20 non si spostava ma io non sapevo cosa farmene di 20 pezzi, ne volevo 10. Quello che ricordo è che gli ho pagato la cocaina e gli ho dato 200 o 300 CHF per il viaggio ed in totale gli ho dato 1’500 CHF.Voleva di più per il viaggio ed addirittura voleva che gli pagassi una multa di radar che aveva preso non so più dove, all’inizio dei Grigioni, cosa che io ho ovviamente rifiutato.

D:            Le viene mostrata una documentazione fotografica a colori raffigurante diversi cittadini di etnia europea, DOC A, cosa ha da dire in merito?

R:            In questa documentazione riconosco, nella foto nr. 4, senza alcun dubbio, la persona di AP 1, a me nota anche con il nome di AP 1, persona dalla quale io ho detto in questo verbale di interrogatorio di aver acquistato, nel corso dell’ultimo anno e mezzo circa, almeno 185 grammi di cocaina.

Con questa persona come detto dovrei se non ricordo male avere un piccolo debito di 1’000 CHF.

Prendo atto che questa persona da me riconosciuta si chiama AP 1.”

(RPG 28.10.2011 allegato 76: verbale PS  J. 18.04.2011 pag. 3-4).

“  (…) è capitato, non lo nego, che io acquistassi olio, bottiglie di olio, o formaggi da AP 1 ma quando al telefono parlavamo di 20 bottiglie o di 10 salametti interi o 5 salametti tagliati facevo chiara allusione ad acquisti di cocaina.

10 salametti erano 10 pezzi e 5 salami tagliati erano 5 pezzi”

(…)

D: Le viene fatto prendere atto che è stato rinvenuto una sottospecie

di libro contabile di AP 1 riguardante i crediti accumulati nei

confronti di acquirenti di cocaina. Tra questi risulta come lei abbia un

debito nei suoi confronti per un totale di CHF 1'000.-. Cosa ha da dire

in merito?

R: Conferma le mie dichiarazioni precedenti.”

(RPG 28.10.2011 allegato 76: verbale PS  J. 18.04.2011 pag. 5).

AP 1 ha sostenuto di aver raggiunto  J. a __________  unicamente per portargli 20 bottiglie di vino e di avere approfittato dell’occasione per visitare il fratello della compagna. Egli ha poi ammesso di avere venduto a J. soltanto 5 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 7).

In sede di confronto (RPG 28.10.2011 allegato 42: verbale di confronto PP AP 1/ J. 15.09.2011 pag. 2-5) J. ha confermato la propria versione riferendosi, tra l’altro, alla trasferta di __________  di AP 1, agli involucri in cui questi conteneva la cocaina ed al linguaggio in codice usato dai due durante le conversazioni telefoniche.

Questa Corte sottolinea la credibilità della deposizione di J., suffragata da riscontri oggettivi come l’annotazione del credito di fr. 1’000.- vantato da AP 1 e riportata nella sua agenda e l’intercettazione telefonica che conferma la trasferta a __________  di quest’ultimo e il riferimento nelle conversazioni ai generi alimentari per discutere di cocaina. Non va, poi, dimenticato che J. - così come gli altri acquirenti - non ha alcun interesse ad ammettere l’acquisto di quantitativi maggiori rispetto a quelli effettivamente comprati ritenuto come gli effetti dell’ammissione non siano a senso unico ma coinvolgano - seppur in tono minore anche colui che ammette.

Rilevato, infine, come le dichiarazioni di J. trovino, per il resto, conferma nelle risultanze istruttorie, questa Corte non può che accertare che egli ha avuto da AP 1 190 grammi di cocaina (185 venduti e 5 ceduti gratuitamente).

                               b.5.   A. ha ammesso di avere acquistato da AP 1 28 grammi di cocaina precisando che gli acquisti avvenivano per di più a __________  nei pressi del Ristorante __________  e, in minima parte, anche a credito.

“  R:                                  Ricordo di avere acquistato cocaina da un cittadino italiano di origine calabrese che dovrebbe abitare tra __________  e che gira sempre con un

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