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Ticino Corte di appello e di revisione penale 19.09.2012 17.2012.56

September 19, 2012·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·15,922 words·~1h 20min·3

Summary

Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro. Utilizzabilità di verbali nonostante l'assenza di contraddittorio. Accertamento della colpevolezza e della correità. Determinazione del quantitativo spacciato in funzione del denaro provento del reato. Commisurazione della pena

Full text

Incarto n. 17.2012.56

Locarno 19 settembre 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Franco Lardelli, vicepresidente, Damiano Stefani e Attilio Rampini

assessori giurati:

 AS 2  AS 6  AS 5 AS 5  AS 4 (supplente)

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 febbraio 2012 da

 AP 1           rappr. dall'  DI 1    

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 febbraio 2012 dalla Corte delle assise criminali    

richiamata la dichiarazione di appello 21 maggio 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che                  con sentenza 28 febbraio 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

-     infrazione aggravata alla LStup per avere, senza essere autorizzato, in correità con IMPU 1, nel periodo gennaio 2007 - 7 agosto 2007, a __________ e altre località, detenuto, trasportato e alienato a numerosi spacciatori africani almeno 8'700 grammi di cocaina (di cui almeno 1'800 grammi ad elevato grado di purezza e per il resto di grado di purezza indeterminato);

-     riciclaggio di denaro per avere, dal 5 luglio al 7 agosto 2007, a __________, nell’appartamento in cui abitava IMPU 1 e in correità con lui, nascosto fr. 334'960.- e Euro 11'705.- provento dell’infrazione aggravata alla LStup da loro commessa.

In applicazione della pena, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella di due anni e otto mesi di cui alla sentenza della Corte di appello di __________ del 3 settembre 2010, e ha ordinato il mantenimento del condannato in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o in vista della procedura di appello.

A garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico, la Corte ha inoltre ordinato il sequestro conservativo dell’importo di fr. 10'000.- depositato sul conto Postfinance intestato al condannato.

preso atto che             contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 21 maggio 2012, AP 1 ha precisato di impugnare l’intera sentenza (ad eccezione del dispositivo n. 5 relativo alle spese per la difesa d’ufficio) e di chiedere l'assoluzione.

esperito                         il pubblico dibattimento il 30 e 31 luglio 2012 e il 19 settembre 2012, durante il quale questa Corte ha preliminarmente respinto due eccezioni processuali avanzate da AP 1, con le quali era chiesto di ordinare il contradittorio con i testi che lo accusano (in particolare con TE 1) oppure di stabilire l'inutilizzabilità dei verbali (compreso quello di TE 2, defunto) e di tutti i documenti relativi e la loro conseguente estromissione dall'incarto.

                                         Chiusa la fase dibattimentale di assunzione delle prove, le parti hanno postulato quanto segue:

                                         -     il procuratore pubblico ha chiesto di respingere l'appello e di confermare integralmente la sentenza di prime cure;

                                         -     il patrocinatore dell'appellante ha postulato di accogliere l'appello e, di conseguenza, di condannare AP 1 unicamente per avere trafficato il quantitativo di 1'542 grammi di cocaina e di proscioglierlo dall'accusa di riciclaggio di denaro. In relazione alla pena detentiva ha chiesto pertanto, in via principale, una massiccia riduzione ad un massimo di un anno di detenzione e, in via subordinata, quand'anche fosse confermata l'impostazione della prima Corte, una massiccia riduzione. Ha chiesto, infine, il dissequestro del denaro sottoposto a sequestro conservativo.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, __________ /San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, __________ /San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

                                   2.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

                                   3.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

                                   4.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

                                   5.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo /San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo /Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

                                         L’imputato: vita e precedenti penali

                                   6.   AP 1, cittadino guineano, è nato il 12 giugno 1986 a __________ (cfr. AI 56). Sua madre - che all’epoca era molto giovane e frequentava ancora la scuola - non si è mai sposata con il padre ma, in seguito, si è unita in matrimonio con un altro uomo dal quale ha avuto tre figli (un maschio e due femmine).

Due mesi dopo la sua nascita - vista la giovane età e la condizione, a quel tempo, di nubile della madre - l’imputato è stato affidato alle cure della nonna paterna con la quale ha trascorso, nel villaggio di __________, i primi anni di vita. Al dibattimento d'appello ha precisato di avere sempre considerato la nonna come fosse sua madre e di avere poi vissuto a __________ dall'età di 12 anni, senza più seguire la nonna, quando periodicamente si trasferiva al villaggio per i lavori di campagna.

Egli ha dichiarato di non aver frequentato scuole in __________, ma di avere appreso il mestiere di falegname, che ha esercitato fino alla sua partenza per l’Europa. Il trasferimento è avvenuto verso la fine del 2001 quando, all'età di 15 anni, accompagnato da uno zio materno, è partito alla volta dell’Italia (__________) alla ricerca di un ingaggio come calciatore professionista (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3). Svanito ben presto quel sogno, dall’Italia egli è poi giunto in Svizzera dove, a __________ (AI 70), il 23 dicembre 2001, ha depositato una domanda di asilo sotto le mentite spoglie di IMPU 4, cittadino della __________, nato il 1. dicembre 1984, asseritamente sfuggito ai ribelli del “Fronte rivoluzionario unito” (RUF) dopo ben cinque anni di prigionia. Al dibattimento d'appello ha dichiarato di avere - dopo la richiesta d'asilo - risieduto a __________, per poi essere trasferito a __________ e, infine, a __________ e di avere frequentato, per sei mesi, corsi, poi interrotti, per un apprendistato di meccanico. Gli era stato anche concesso di lavorare per __________, in particolare per la sistemazione di sentieri di montagna.

Il 3 luglio 2002, l’Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la richiesta d’asilo dell’imputato e gli ha ordinato di lasciare il territorio elvetico entro la fine del mese di ottobre (cfr. AI 70, da cui emerge che inizialmente era stato assegnato un termine scadente il 28 agosto che, tuttavia, non aveva potuto essere rispettato a causa della presentazione di un ricorso - successivamente respinto in ordine - contro la decisione dell’UFR).

A causa della pretesa assenza di documenti, l’ordine di rimpatrio non è tuttavia stato eseguito e AP 1 è rimasto in Svizzera, soggiornando presso il __________ (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3).

Nel febbraio 2003, in una discoteca di __________, l’imputato ha conosciuto IMPU 2, coetanea di cittadinanza svizzera che ha iniziato a frequentare e con la quale, il 23 settembre 2004, è convolato a nozze (ottenendo, così, il permesso B; AI 6, pag. 7). In quell'occasione si è identificato - mediante attestato di nascita e carta d’identità - come AP 1, cittadino della __________, nato il 5 aprile 1985.

L’appellante ha precisato che era stato suo padre ad indicare tale nome e tale data di nascita all’anagrafe per impedire alla madre - che aveva partorito prima del matrimonio - di trovarlo (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3).

Durante i primi nove mesi di matrimonio i coniugi, entrambi disoccupati, sono stati ospitati dalla nonna di lei. Nell’ottobre del 2005 l’imputato è stato assunto come aiuto cucina presso il ristorante __________, attività che gli fruttava uno stipendio mensile di circa fr. 3'000.- (cfr. contratto di lavoro 30.9.2005, AI 91; MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 3) che - unito allo stipendio della moglie che, pure, nel frattempo, aveva trovato un impiego - ha permesso alla giovane coppia di prendere in locazione, sempre a __________, un appartamento in __________  (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3; MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 2; MP AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 1; AI 128).

Il 6 luglio 2007, come da tempo era previsto (MP IMPU 2 21.9.2007, pag. 3; AI 75, pag. 5; all. B all’AI 98), AP 1 è partito per la __________ dove era sua intenzione trascorrere un periodo di vacanze (oltre che far visita ai parenti in occasione del decesso della sua nonna paterna che lo aveva cresciuto; AI 92, pag. 4).

Tuttavia, venuto a conoscenza che, nell’ambito di un’inchiesta relativa ad un vasto traffico di stupefacenti, era stata arrestata sua moglie, egli non ha più fatto rientro in Svizzera (a suo dire, perché così consigliato - male - dal legale che, all’epoca, patrocinava la moglie; cfr. MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 1).

Verso la fine del 2007, AP 1 è rientrato in Europa, stabilendosi in Spagna, a __________, dove ha lavorato nel settore edile (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3-4).

Sempre nel 2008 IMPU 2 ha reso visita al marito a __________  (MP IMPU 2 19.8.2011, AI 92, pag. 2; MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4) informandolo della sua volontà di divorziare (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4; verb. dib. d'appello 30.7.2012, pag. 5).

Alla fine del 2008, prima ancora di essere formalmente divorziato (divorzio che, a dire di IMPU 2, data dell’inizio del 2009; MP IMPU 2 19.8.2011, AI 92, pag. 2; verb. dib. d'appello 30.7.2012, pag. 5), l’imputato ha contratto matrimonio con una cittadina spagnola di nome R., ciò che gli è valso il permesso di soggiornare e muoversi liberamente nell’area Schengen.

Tra giugno e agosto 2009 (verb. dib. d'appello 30.7.2012, pag. 5) - dopo pochi mesi di matrimonio - avendo perso il lavoro in Spagna, l’appellante si è trasferito in Norvegia alla ricerca di un nuovo impiego (dove, se lo avesse trovato, la moglie lo avrebbe raggiunto). Anziché un lavoro, egli ha tuttavia trovato guai giudiziari dato che, il 29 settembre 2009, poco dopo il suo trasferimento, è stato arrestato dalla polizia per questioni legate agli stupefacenti.

Dopo avere espiato i 2/3 della pena inflittagli dal tribunale norvegese (AI 53), il 13 luglio 2011, senza avere sofferto carcere estradizionale (AI 64), egli è stato consegnato alle autorità elvetiche che ne avevano chiesto (AI 43, 44 e 47) ed ottenuto (AI 53) l’estradizione (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4; rapporto di arresto provvisorio 13.7.2011, AI 58).

Appena giunto in Ticino, a domanda del procuratore pubblico, egli ha risposto:

“  … ho accettato di venire in Svizzera perché voglio avere giustizia. Da quando è successo questo fatto non sono mai stato tranquillo e avrei voluto venire prima a costituirmi per chiarire le mie responsabilità. Non l’ho mai fatto perché sono stato mal consigliato, ma se non fossi stato arrestato in Norvegia, nel 2009 sarei venuto in Svizzera” (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4).

Se è vero che l’imputato non ha presentato appello contro la decisione delle autorità norvegesi di concedere l’estradizione (AI 53), vero è anche che inizialmente - al contrario di quanto da lui sostenuto (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4) - non aveva dato il suo consenso alla misura (AI 46).

                                   7.   A carico di AP 1 risulta un’unica ulteriore esperienza giudiziaria.

Il 23 aprile 2010 è stato condannato dalla Corte distrettuale di __________  alla pena detentiva di due anni e sei mesi per avere commesso un’infrazione aggravata alla normativa norvegese sugli stupefacenti e per avere beneficiato del provento della stessa (cfr. AI 103). Dalla sentenza emerge che, durante una perquisizione dell’appartamento che AP 1 aveva preso in locazione a __________ , erano stati rinvenuti 56,66 grammi di cocaina, 14,09 grammi di metamfetamine, 2'878 grammi di cannabis sativa, 2'696,38 grammi di hashish, una pastiglia di valium contenente Diazepam nonché 368'998 corone norvegesi e Euro 2'240.-, denaro corrispondente - secondo i calcoli della Corte - al provento della vendita di 3,6 - 6 rispettivamente 7 kg di hashish (AI 110).

Il 3 settembre 2010 la Corte di appello ha aumentato la pena a due anni e otto mesi di detenzione (AI 103).

Al proposito, l’imputato ha inizialmente spiegato che nel suo appartamento erano stati rinvenuti circa 2 kg di marijuana e 2 kg di hashish nonché circa 300'000 corone (che, a suo dire, secondo i calcoli della polizia, corrispondevano al provento della vendita di circa 5 kg di marijuana). Ha pure precisato che gli stupefacenti appartenevano a tre ragazzi africani che egli aveva alloggiato (per dividere le elevate spese che doveva pagare mensilmente per la pigione, pari al corrispettivo di fr. 2'600.- circa) e che nulla era stato trovato nella sua camera (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4).

In un secondo tempo, confrontato con quanto effettivamente rinvenuto dalla polizia nel suo appartamento, AP 1 ha spiegato che:

“  la Polizia Norvegese mi aveva detto di aver trovato queste sostanze all’interno dell’appartamento. Io non avevo mai visto queste sostanze. Preciso che nella mia camera sono stati trovati unicamente 600 grammi di marijuana e circa 240'000/250'000 corone norvegesi. Preciso che sia la marijuana sia il denaro erano contenuti in uno zaino che mi era stato portato circa due giorni prima da __________ , il quale mi aveva chiesto di conservarlo in cambio di 20'000 corone. __________ mi aveva detto di aver avuto dei problemi e non voleva tenere il denaro e la marijuana a casa. Io non avevo accesso alle altre camere dell’appartamento, dove abitavano altri ragazzi e che erano chiuse a chiave, ma quando sono stato processato la Corte ha concluso che io, avendo sottoscritto il contratto di locazione per tutto l’appartamento ero responsabile anche per quello che era avvenuto nelle altre camere” (MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 2).

La Corte di __________  - alla luce dei numerosi indizi che deponevano per il coinvolgimento di AP 1 nello spaccio di stupefacenti - non ha ritenuto credibili queste spiegazioni (cfr. AI 110).

Ancora al dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali l’appellante ha riconosciuto solo una parte degli addebiti mossigli, ritenendo, per il resto, di:

“  essere stato condannato ingiustamente” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).

Non risulta che AP 1 abbia altri precedenti penali né in Svizzera (AI 63), né in Francia (AI 71), né in Spagna (AI 72), né in Norvegia (AI 103; cfr., pure, MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4 in cui egli ha dichiarato di non avere altri precedenti oltre a quello norvegese).

AP 1 ha dichiarato di aver fumato marijuana per vent’anni (MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 2).

Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta

                                   8.   Il 5 luglio 2007, poco dopo la mezzanotte, a __________ , gli inquirenti ticinesi hanno proceduto all’arresto di TE 1, sessantenne cittadino turco di professione tassista, mentre stava rientrando a __________ dopo aver effettuato, a __________ , una consegna di 314,23 grammi di cocaina (avente un grado di purezza variante tra il 36% ed il 56%) ad un cittadino africano di nome IMPU 3 (RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 5 e all. 40; RPG 21.12.2007 in re TE 1, all. 5) contro pagamento di fr. 24'000.- (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 26).

Nell’ambito di un’inchiesta - denominata “__________ ” - relativa ad un vasto traffico di cocaina tra __________ e vari cantoni della Svizzera (__________ ) era, infatti, emerso che TE 1 aveva funto da corriere in ripetuti trasporti di cocaina commissionatigli da vari trafficanti di origini africane attivi nel canton __________ (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 9-22; RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4 e 10).

                                   9.   In corso di inchiesta TE 1 ha ammesso di avere effettuato, in numerosissime occasioni (tra cui la notte dell’arresto), delle consegne di cocaina nei cantoni __________ per conto di due cittadini africani riconosciuti in AP 1 (identità all’epoca utilizzata dall’appellante) e IMPU 1 (pure cittadino guineano) che egli incontrava a __________ (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 9-22, 26 e 28; RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 2-4).

                                10.   Il 7 agosto 2007 gli inquirenti __________ sono intervenuti in __________  dove hanno arrestato IMPU 1 mentre usciva dall’appartamento coniugale di AP 1 - di cui possedeva la chiave - con addosso 195,61 grammi di cocaina con un grado di purezza pari al 55% (RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4, 6 e 10 e all. 17; RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 12).

Anche la moglie dell’imputato, IMPU 2, è stata arrestata. Durante la perquisizione dell'appartamento dei coniugi, la polizia ha, infatti, rinvenuto 1'347,92 grammi di cocaina (con un grado di purezza variante tra il 20% ed il 57%), una bilancia digitale con residui di cocaina e della sostanza da taglio, oltre che del materiale per imballare la droga (AI 24, descrizione foto n. 10; RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4, 6 e 10 e all. 4; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 12).

Nell’appartamento di IMPU 1 a __________ la polizia ha, poi, rinvenuto e sequestrato fr. 334'960.- e Euro 11'705.- (RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 6).

                                11.   Trasferito in Ticino il 20 agosto 2007, dopo qualche iniziale reticenza, IMPU 1 ha ammesso di essere coinvolto nel traffico di cocaina gestito da  AP 1 (al quale avrebbe partecipato a partire da gennaio 2007, limitatamente al canton __________ , salvo una consegna di 500 grammi a __________ ), di avere funto da interprete fra AP 1 - che aveva difficoltà nell’esprimersi in tedesco - e TE 1, di avere continuato a vendere cocaina, secondo le disposizioni di AP 1, anche dopo la partenza di questi per l’Africa e di avere, sempre in quel periodo, messo a disposizione il suo appartamento per depositare il provento delle vendite di droga (rapporto 24.9.2007 di segnalazione per domanda tabulati retroattivi concernente IMPU 1 e  AP 1, pag. 6; RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 5; AI 37, pag. 20).

Egli ha, invece, respinto l’addebito di avere agito in correità con AP 1, sostenendo di avere avuto un ruolo subordinato rispetto al connazionale per conto del quale ha effettuato soltanto alcune consegne, oltre a tenere in deposito il denaro proveniente dalle vendite di cocaina (RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4 e 11; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 10).

IMPU 1 ha, infatti, precisato che sia la cocaina rinvenuta nell’appartamento di AP 1 sia il denaro - che ha ammesso essere il provento delle vendite di droga - rinvenuto nel suo appartamento erano di proprietà di AP 1 (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 13).

                                12.   IMPU 2, a sua volta trasferita in Ticino il 21 agosto 2007, si è sempre dichiarata estranea al traffico di cocaina (AI 37, pag. 19).

La donna ha, tuttavia, ammesso di essere stata al corrente dell’attività di spaccio - cui ha dichiarato di essere sempre stata contraria - messa in atto dal marito unitamente a IMPU 1. Ha precisato che nell’appartamento in cui lei viveva con il marito venivano ricevuti i fornitori della cocaina che, sempre lì, veniva depositata, tagliata, pesata e confezionata per la vendita (RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4 e 11-12; AI 37, pag. 19).

In particolare, secondo le dichiarazioni di IMPU 2, circa sei mesi prima del suo arresto, il marito le disse di essere intenzionato ad entrare “in un gruppo di persone che si occupano della vendita di cocaina” e, poco dopo, ha portato a casa sua IMPU 1, presentandoglielo come il suo socio in affari con il quale aveva scelto di utilizzare l’appartamento della __________  come base per lo spaccio in quanto più centrale rispetto a quello in cui abitava IMPU 1:

“  circa sei mesi prima del mio arresto AP 1 mi ha detto che voleva entrare in un gruppo di persone che si occupavano della vendita di cocaina (...) Gli ho chiesto perché volesse fare una cosa del genere e lui mi ha risposto che aveva bisogno di soldi, che i soldi non bastano mai e che in estate avrebbe voluto andare in Africa. La mia reazione è stata quella di arrabbiarmi, di dirgli che poteva guadagnare e risparmiare i suoi soldi in un altro modo per andare in Africa. Gli ho detto che non accettavo questa cosa, ma lui non mi ha ascoltata. (…) Qualche tempo dopo che mio marito mi ha comunicato la sua decisione di vendere cocaina è arrivato a casa nostra con un suo amico IMPU 1, ossia IMPU 1, portando con sé qualche cosa. lo non ho visto esattamente cosa fosse. Devo precisare che AP 1 non mi ha mai detto espressamente che portava o aveva portato della cocaina a casa nostra; ma mi aveva detto che si sarebbe messo in società con IMPU 1 e che nel nostro appartamento sarebbe stata portata la cocaina da lavorare. Sia mio marito che IMPU 1 mi avevano detto che iI nostro appartamento di __________ era più centrale rispetto a quello dove abitava IMPU 1. IMPU 1 lavorava anche lui a __________  e quindi era più comodo tenere la cocaina da noi” (MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 3);

“  Ho conosciuto il qui presente IMPU 1 tramite mio marito AP 1 Issaqa. L'avevo già visto diverso tempo prima, ma l'ho conosciuto personalmente circa un anno fa. Lui ha iniziato a frequentare casa nostra quando ha iniziato a lavorare con mio marito. Non sono in grado di dire il mese esatto quando questo è avvenuto, ma credo sei mesi fa. A domanda dell'avv. __________ preciso che per lavorare con mio marito intendo quando mio marito ha iniziato ad entrare nel business delle droghe (…)

A domanda rispondo che mio marito non mi ha detto che IMPU 1 lavorava già con la droga” (MP IMPU 2/IMPU 1 21.9.2007, pag. 1-2).

IMPU 2 ha riferito che l’attività di spaccio è iniziata subito in modo intenso, tanto che IMPU 1 frequentava in modo assiduo e regolare il loro appartamento (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4; MP IMPU 2/IMPU 1 21.9.2007, pag. 4), di cui, ad un certo momento, gli fu consegnata anche la chiave:

“  Non so esattamente quando mio marito ha dato una chiave del nostro appartamento a IMPU 1” (MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 3);

“  La signora IMPU 2 (…) conferma in particolare che il marito diede la chiave a IMPU 1 due o tre settimane dopo che lui le disse di essere intenzionato a mettersi in commercio con IMPU 1” (AI 37, pag. 29).

Nell’appartamento di __________   AP 1 e IMPU 1 ricevevano la droga da fornitori di colore rimasti ignoti:

“  In qualche occasione al domicilio arrivava un cittadino di etnia africana a portare la cocaina” (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 2);

“  Anche se non sono sicura però penso che il fornitore è il cittadino di etnia africana che ho detto prima essere proveniente da un'altra nazione perché con mio marito parlava inglese” (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 5-6);

“  E' vero che a casa nostra arrivava un africano che parlava inglese.(…)  A domanda rispondo che non conosco il nome di questo africano che parlava inglese. (…) Ho visto quest'uomo forse due o tre volte, ma non ero sempre presente. Le volte in cui l'ho visto anche lbrahima era sempre presente. (…) A domanda rispondo che mio marito non mi ha mai detto che quest'uomo portava la droga. Pensavo che ci fosse qualche cosa relativo al traffico di droga, ma non ho mai voluto conoscere quell'uomo, né tantomeno sapere cosa succedeva” (MP IMPU 2/IMPU 1 21.8.2007, pag. 3).

Sempre in quell’appartamento la preparavano:

“  In genere vedevo due o tre palle di cocaina, mentre AP 1 ed IMPU 1 la lavoravano sul tavolo di sala. Al massimo in una sola volta avrò visto cinque palle.

Non sono in grado di dire quante volte ho visto delle palle di cocaina. Raramente ho visto queste scene, anche perché spesso ero assente. (…) In precedenza ho detto che vedevo AP 1 ed IMPU 1 “lavorare” la cocaina. Concretamente non ho mai visto come facessero, ma vedevo solo che avevano la cocaina sul tavolo” (MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 4-5);

“  D: cosa succedeva quando suo marito lavorava?

R: ogni tanto arrivava IMPU 1, lui andava in cucina e faceva i suoi lavori cioè prendeva la cocaina e faceva i pacchetti. Lui pesava la cocaina, io non so però i quantitativi che faceva” (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4).

Ancora nell’appartamento la lasciavano in deposito, nascosta, in vista della successiva vendita:

“  ogni tanto veniva nascosta in cucina in un vano del forno e meglio sotto la stufa elettrica in un cassetto che si può asportare” (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 2);

“  sapevo che mio marito nascondeva la cocaina in cucina, sotto il cassetto sotto il forno. (…) Sapevo che per nascondere la cocaina toglieva il cassetto sotto il forno” (MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 4).

A dire di IMPU 2, l’attività veniva gestita dal marito e da IMPU 1 in modo complementare e sostanzialmente paritario:

“  D: stabilito pertanto che suo marito AP 1  e IMPU 1 collaboravano tra loro. Quali erano i compiti di uno e dell'altro?

R: Non vi era un ruolo preciso. Facevano tutti e due lo stesso lavoro. Quando uno aveva tempo andava lui a fare le consegne altrimenti andava l'altro e viceversa. I due erano complementari”

(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4-5).

La donna ha, poi, precisato che l’attività di spaccio era stata, come precedentemente concordato, portata avanti da IMPU 1 anche dopo il 6 luglio 2007, giorno della partenza di AP 1 per la __________ :

“  D: quando suo marito AP 1 è partito per l'Africa cosa le ha detto in merito al traffico di cocaina?

R: io gli avevo detto che non volevo avere la cocaina in casa durante la sua assenza, ma lui mi rispose che il business continuava. Mi disse che il suo collega cioè IMPU 1 avrebbe continuato come sempre. Lui sarebbe venuto in casa e avrebbe fatto quello che già facevano nel corso degli ultimi mesi.

Aggiunse che era impossibile trasportare tutta la cocaina a __________ da IMPU 1 ma che avrebbe fatto si che nell'appartamento a casa nostra ne rimanesse poca, cioè solo quanto necessario allo smercio durante la sua assenza.

Non mi disse esattamente i quantitativi, ma comunque poi non portò via nulla.

D: come fa a dire che non ha portato via nulla?

R: (…) ritengo che mio marito non abbia portato via nulla perché quando lui è partito, IMPU 1 ha continuato a venire a casa nostra, andare in cucina e togliere la cocaina dal cassetto. Ne prendeva quanto gli necessitava e poi rimetteva la rimanenza nel cassetto”

(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 5-6);

“  D: lei è stata arrestata il 7 di agosto, quindi 1 mese dopo la partenza di suo marito per l'Africa, in questo mese quante volte IMPU 1 è venuto presso il suo domicilio a prendere la cocaina in sua presenza?

R: in mia presenza 2 o 3 volte per settimana, questo come avveniva in precedenza” (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4);

“  A domanda rispondo che vedevo IMPU 1 due o tre volte la settimana nel mio appartamento, sia prima che dopo la partenza di mio marito per l'Africa. (…) A domanda rispondo che la mattina del giorno in cui sono stata arrestata ho visto IMPU 1 nel mio appartamento. Mi ero appena alzata e lui era in sala che stava lavorando la cocaina, aveva con sé anche la bilancia. Pure nelle altre occasioni in cui l'avevo visto, IMPU 1 faceva lo stesso lavoro”

(MP IMPU 2/IMPU 1 21.9.2007, pag. 4-5).

                                13.   Dagli atti dell’inchiesta emerge come AP 1 sia stato chiamato in causa quale fornitore della cocaina giunta in Ticino anche dai vari destinatari dello stupefacente che, man mano, sono stati tratti in arresto (rapporto 24.09.2007 di segnalazione per domanda tabulati retroattivi concernente IMPU 1 e  AP 1, pag. 5; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 5, 8, 10 e 13).

I tabulati telefonici retroattivi inerenti le utenze utilizzate da AP 1 - che sono risultate essere intestate a terze persone che egli ha dichiarato di non conoscere (PS  AP 1 17.08.2011, AI 90, pag. 2-3) - così come la registrazione di tali utenze nelle rubriche dei cellulari sequestrati ai numerosi destinatari della cocaina arrestati in Ticino confermano che l’imputato li conosceva ed aveva avuto contatti con loro e, meglio, con IMPU 3, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 11, IMPU 12 e IMPU 6 (AI 1, pag. 2 e AI 47, pag. 4).

                                14.   Sempre dall’analisi dei tabulati telefonici retroattivi, inerenti le utenze in uso a AP 1 e IMPU 1, emerge come essi intrattenessero contatti telefonici, oltre che con TE 1, con tutti gli altri fornitori che facevano capo al tassista per i trasporti di cocaina (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 29; AI 27, in relazione con i numeri telefonici indicati nell'allegato 27 al RPG 09.01.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1).

Quanto in particolare alle utenze in uso a AP 1 e ad Akats si segnala che, limitatamente al periodo coperto dai tabulati retroattivi, esse risultano essere state in contatto (per SMS o telefonate) in 68 occasioni nel periodo compreso tra il 28 marzo ed il 4 luglio 2007 e, meglio (cfr. AI 27, in relazione con i numeri telefonici indicati nell'allegato 27 al RPG 09.01.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1):

Data                     Ora                Chiamante                 Chiamato   28.3.2007             22.57           AP 1                            TE 1 28.3.2007             23.27           AP 1                            TE 1 28.3.2007             23.40           AP 1                            TE 1 06.5.2007             17.22           AP 1                            TE 1 06.5.2007             17.31           TE 1                            AP 1 06.5.2007             21.20           TE 1                            AP 1 07.5.2007               1.20           TE 1                            AP 1 09.5.2007               0.15           AP 1                            TE 1 09.5.2007             18.09           AP 1                            TE 1 09.5.2007             18.38           TE 1                            AP 1 09.5.2007        18.42.09          AP 1                            TE 1 09.5.2007        18.42.27          TE 1                            AP 1 12.5.2007             19.10           TE 1                            AP 1 12.5.2007             19.17           TE 1                            AP 1 13.5.2007               6.50           TE 1                            AP 1 13.5.2007               6.51           TE 1                            AP 1 13.5.2007             22.00           AP 1                            TE 1 13.5.2007             23.17           TE 1                            AP 1 13.5.2007             23.22           TE 1                            AP 1 13.5.2007             23.24           TE 1                            AP 1 27.5.2007               0.24           AP 1                            TE 1 27.5.2007               0.40           TE 1                            AP 1 27.5.2007             22.59           TE 1                            AP 1 27.5.2007             23.00           AP 1                            TE 1 27.5.2007             23.30           AP 1                            TE 1 27.5.2007        23.36.24          AP 1                            TE 1 27.5.2007        23.36.48          AP 1                            TE 1 02.6.2007             19.10           TE 1                            AP 1 02.6.2007             20.19           TE 1                            AP 1 03.6.2007               1.38           AP 1                            TE 1 03.6.2007               5.16           AP 1                            TE 1 03.6.2007               5.43           TE 1                            AP 1 03.6.2007             12.10           TE 1                            AP 1 03.6.2007             13.09           TE 1                            AP 1 03.6.2007             17.01           TE 1                            AP 1 13.6.2007             15.07           TE 1                            AP 1 17.6.2007             13.06           AP 1                            TE 1 17.062007            13.46           TE 1                            AP 1 17.6.2007             13.51           TE 1                            AP 1 17.6.2007             13.53           TE 1                            AP 1 21.6.2007             23.00           AP 1                            TE 1 21.6.2007             23.02           TE 1                            AP 1 21.6.2007             23.21           AP 1                            TE 1 23.6.2007               4.04           TE 1                            AP 1 23.6.2007               4.46           AP 1                            TE 1 23.6.2007               4.55           AP 1                            TE 1 23.6.2007               4.56           TE 1                            AP 1 23.6.2007               5.17           AP 1                            TE 1 23.6.2007               5.55           TE 1                            AP 1 23.6.2007               5.57           TE 1                            AP 1 23.6.2007               5.59           AP 1                            TE 1 23.6.2007               6.18           TE 1                            AP 1 24.6.2007             18.59           AP 1                            TE 1 24.6.2007             19.23           TE 1                            AP 1 24.6.2007        21.54.14          TE 1 (a ________)   AP 1 24.6.2007        21.54.26          AP 1                            TE 1 24.6.2007             21.57           AP 1                            TE 1 25.6.2007               1.45           TE 1                            AP 1 30.6.2007             20.00           AP 1                            TE 1 30.6.2007             20.02           AP 1                            TE 1 30.6.2007             20.03           AP 1                            TE 1 30.6.2007             20.53           TE 1                            AP 1 02.7.2007             21.18           AP 1                            TE 1 02.7.2007             22.14           TE 1                            AP 1 02.7.2007             22.33           AP 1                            TE 1 02.7.2007             22.39           AP 1                            TE 1 04.7.2007             20.53           TE 1                            AP 1 04.7.2007             21.09           TE 1                            AP 1

                                15.   Nell’ambito dell’inchiesta __________  gli inquirenti hanno proceduto a numerose censure telefoniche di utenze in uso sia ai fornitori, sia ai destinatari dello stupefacente in Ticino, sia al corriere TE 1 (RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 9; RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 8-13).

Essi hanno, in particolare, intercettato le telefonate intercorse tra l’imputato (che si è riconosciuto in uno degli interlocutori; RPG 28.10.2011 in re  , pag. 13) e IMPU 3 (con il quale pure TE 1 era in contatto telefonico in relazione a consegne di cocaina; RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 11), da un lato, e IMPU 5, dall’altro.

                                16.   In data 29 settembre 2009 (AI 103), l’imputato - che non aveva potuto essere tratto in arresto in occasione dell’intervento del 7 agosto 2007 (ritenuto come, il 6 luglio 2007, fosse partito per un periodo di vacanza in Africa e, a seguito dei primi arresti, non avesse più fatto rientro in Svizzera; RPG 9.1.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 10) - è stato arrestato a __________ . In questa città si era trasferito, a suo dire per cercare un’opportunità di lavoro, dopo avere precedentemente trascorso un periodo a __________ , in Spagna, dove peraltro aveva contratto un nuovo matrimonio (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 8). A seguito dell’arresto operato in relazione al suo coinvolgimento in un traffico di stupefacenti - AP 1 è stato condannato ad una pena detentiva di due anni e otto mesi (AI 103). Il 9 luglio 2010, gli inquirenti svizzeri sono stati informati - tramite __________  - che  AP 1, oggetto dell’ordine di arresto internazionale emesso dal Ministero pubblico il 17 agosto 2007 per infrazione aggravata alla LStup (AI 8), era in detenzione a __________ , con le generalità di  AP 1 (AI 41). Il 16 luglio 2010 l'ordine d'arresto internazionale è stato completato con l'imputazione per riciclaggio di denaro (AI 42). Il procuratore pubblico, il 22 luglio 2010, ha avviato la procedura di richiesta di estradizione (AI 43), venendo informato il 2 dicembre 2010 che AP 1 non aveva acconsentito all'estradizione (AI 46). La richiesta d'estradizione è, nel seguito, stata accolta dall'autorità norvegese (con decisione comunicata agli inquirenti svizzeri il 21/22 giugno 2011, AI 53) e, AP 1 - ormai scontati i 2/3 della pena inflittagli dall'autorità norvegese - il 13 luglio 2011, è stato estradato in Ticino, dove è nuovamente stato arrestato per scongiurare il pericolo di fuga e di collusione (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 8-9; rapporto di arresto provvisorio 13.7.2011, AI 58).

In seguito, il giudice del provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva di AP 1, dapprima fino al 13 ottobre 2011 (cfr. decisione 15.7.2011, AI 67), prorogandola poi ripetutamente fino al 27 gennaio 2012 (cfr. AI 107, 127, 146 e 155). Il 19 ottobre 2011 l’imputato è stato trasferito a La Stampa e sottoposto al regime ordinario (AI 108).

Dopo l’emanazione, il 18 gennaio 2012, dell’atto di rinvio a giudizio, su istanza del procuratore pubblico, nei confronti di AP 1 è stata ordinata la carcerazione di sicurezza fino al 23 marzo 2012 (doc. TPC 4).

                                17.   In corso di inchiesta, l’accusato ha sempre negato qualsivoglia responsabilità in relazione ai reati che gli venivano rimproverati (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57,pag. 8-10; PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 10; PS  AP 1 17.8.2011, AI 90, pag. 8; MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 5; MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 3 e 4).

Egli ha ammesso unicamente di conoscere alcune delle persone coinvolte nell’inchiesta e, meglio, IMPU 1, IMPU 5, IMPU 3 e la sua ragazza IMPU 7, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 9 e IMPU 10, oltre che, naturalmente, la propria ex moglie IMPU 2, negando invece di conoscere IMPU 6, IMPU 11, IMPU 12 e altri (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 5-8; MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 3).

Ha inoltre riconosciuto TE 1 come il tassista che IMPU 1 chiamava quando andavano in discoteca insieme (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 5).

Sin dall’inizio, egli si è dichiarato totalmente estraneo ai traffici di cocaina che gli venivano rimproverati, precisando che:

“  Il mio unico errore è stato quello di lasciare la chiave del mio appartamento a IMPU 1 e se la Polizia ha trovato la cocaina nel mio appartamento è perché l’ha messa lui”

(MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 8).

Durante l'istruttoria dibattimentale, AP 1 ha spiegato di avere dato a IMPU 1 la chiave del suo appartamento quando è partito per la __________  e di averlo fatto per permettere all’amico di andarci a riposare durante la pausa del lavoro (come, prima della sua partenza, facevano entrambi) visto che la sua casa sua era troppo distante dal posto di lavoro (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 8) e di essersi accorto di essere stato usato dall’amico che, durante la sua assenza, ha utilizzato il suo appartamento “per fare i suoi affari” (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 9).

Al dibattimento di prima sede egli ha invece dichiarato di aver consegnato la chiave a IMPU 1 già nel marzo del 2007 (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).

Egli ha negato ogni suo coinvolgimento anche quando gli sono state prospettate le dichiarazioni di TE 1, IMPU 2, IMPU 1 e IMPU 3 che lo chiamavano in causa (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 8-10) nonché quando gli sono stati presentati i risultati dei controlli telefonici effettuati sull’utenza di TE 1 che dimostrano l’esistenza di numerosi contatti con lui (MP  AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 10).

AP 1 ha sempre ribadito di avere conosciuto TE 1 unicamente in relazione alla sua attività di tassista (PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 9; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 1).

Ha spiegato i numerosi contatti telefonici avuti con lui sostenendo di averlo chiamato spesso per recarsi da un’amica a Olten che egli vedeva all’insaputa della moglie (PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 9).

Egli ha preteso di avere scoperto, due o tre mesi prima del momento in cui sono stati arrestati TE 1 e IMPU 3, che IMPU 1 commissionava ad TE 1 delle consegne di cocaina in Ticino:

“  Voglio poi dire che TE 1 lavorava per IMPU 1, l’ho saputo dallo stesso IMPU 1, e trasportava per suo conto la droga. Rammento una notte che IMPU 1 mi ha detto di avere commissionato una consegna di cocaina a __________ , a suo cugino IMPU 3. Mi diceva che non aveva ancora avuto risposta e che era preoccupato, che non riusciva a contattare né IMPU 3 né il taxista TE 1. Mi ha chiesto se io fossi a conoscenza di persone residenti a __________  e pertanto ho chiamato il mio amico IMPU 5. Questi, al telefono, mi disse di aver visto IMPU 3 nel corso della giornata e di avergli dato 5’000/6'000 CHF. Non so di che soldi si trattasse. Mi disse che erano circa le 20.00/21.00 quando ha visto IMPU 3. Dopo questi non l’ha più visto. Questo è successo la notte in cui IMPU 3 e TE 1 sono stati arrestati a __________ . Io avevo comunque saputo già prima, sempre da IMPU 1, che TE 1 trasportava cocaina per suo conto, con “prima” intendo dire circa 2 o 3 mesi prima di questo avvenimento”

(PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 9-10).

In seguito, AP 1 ha cambiato versione, precisando che, già “nel corso del mese di gennaio o febbraio 2007”, IMPU 1 gli aveva confessato di essere coinvolto in traffici di cocaina (MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 3), precisandogli che TE 1 collaborava con lui (MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 4).

Al dibattimento di prima sede, egli ha nuovamente cambiato versione, affermando di avere saputo “all’incirca da marzo 2007” che IMPU 1 “vendeva qualche grammo di cocaina a __________ ” ciò che gli permetteva di avere un tenore di vita superiore al suo (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).

Richiesto di spiegare perché, allora, avesse lasciato a IMPU 1 la chiave del suo appartamento, AP 1 ha dichiarato di averlo fatto

“  per amicizia perché lui mi aveva chiesto di poter venire da me durante le pause del lavoro per riposarsi. Lui era un buon amico era sempre molto gentile con me (…) Io allora non sapevo e non pensavo che lui potesse fare un business con molta droga ma solo di pochi grammi e quindi non ho valutato i rischi che potevo correre. Io ho applicato le stesse regole di vita che avevo in Africa quando sono venuto in Europa e quindi ho dato ospitalità a lui. Mi sono reso conto di aver sbagliato” (MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 4).

Egli ha puntualmente contestato le dichiarazioni con le quali TE 1 lo chiamava in causa (PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 10), ipotizzando che esse fossero il frutto di istruzioni ricevute da IMPU 1, che gli avrebbe suggerito cosa dire nel caso in cui fosse stato arrestato (PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 11).

L’imputato ha poi negato di avere mai parlato di cocaina con IMPU 5 così come di avere mai parlato al telefono con la di lui moglie IMPU 6 (PS  AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 14).

Confrontato con le dichiarazioni di IMPU 1, egli ha ribadito la sua estraneità ai traffici di cocaina che, a suo dire, era IMPU 1 a mettere in atto (PS  AP 1 17.8.2011, AI 90, pag. 8).

Egli ha, pure, contestato quanto preteso da IMPU 1 e cioè di avere, la sera prima di partire per l’Africa, raggiunto il di lui appartamento per portarvi il denaro che poi vi è stato rinvenuto (PS  AP 1 17.8.2011, AI 90, pag. 4 e 6-7) e, ad ogni modo, ha contestato che tale denaro fosse di sua spettanza (PS  AP 1 17.8.2011, AI 90, pag. 6 e 8).

                                18.   Confrontato con il contenuto delle intercettazioni telefoniche, AP 1 ha sostenuto che le conversazioni intrattenute con i suoi interlocutori erano finalizzate al commercio di abiti hip-hop che egli otteneva da un fornitore estero denominato “il vecchio”, di origine guineane e di nome TE 1 (che egli ha negato essere TE 1) - e che rivendeva poi ai suoi connazionali residenti in Ticino, avvalendosi, a volte, di TE 1 per il trasporto (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 11; PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 2 e segg.; PS  AP 1 15.9.2011, AI 101, pag. 2 e segg.; MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 3 e segg.; MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 1 e segg.).

AP 1 ha, in particolare, riferito che egli era solito procurare a IMPU 3, a IMPU 5 e ad altri connazionali abiti in stile hip hop che essi non avevano la possibilità di acquistare in Ticino:

“  C’è un vecchio che compera abiti negli Stati Uniti e da qualche parte in Asia e che me li portava a __________ . Dato che non ci sono boutique che vendono questi prodotti in Ticino io li acquistavo per loro conto e organizzavo le spedizioni in Ticino. (…) Il “vecchio” del quale parliamo in questa telefonata, si chiama TE 1, è un uomo guineano che vive all’estero, non so dove, io lo vedevo a __________ ”

(PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 2 e 3; cfr. anche, pag. 6);

“  In merito al verbale d’interrogatorio di Polizia del 9 settembre 2011, dove mi è stata contestata la telefonata fatta il 22 giugno 2007 alle ore 17.30 con IMPU 3, ribadisco che stavamo parlando del “vecchio” inteso come TE 1, ossia il mio connazionale che vendeva vestiti Hip Hop. Lui a volte veniva anche in Ticino a portare i vestiti. (…) avevo fatto un accordo con TE 1 secondo il quale se lui veniva per mio conto in Ticino a portare i vestiti, doveva aumentare i prezzi. Ad esempio se i pantaloni li vendeva a fr. 80.- a __________ , quando veniva a __________  li vendeva a 100 franchi e la differenza di 20 franchi era per me. ADR io non gli pagavo le spese di trasporto. Era lui che se le pagava. Se lui non veniva in Ticino a vendere i pantaloni non guadagnava niente e quindi anche lui aveva interesse a venire in Ticino. (…) Le scelte le facevo io senza bisogno che lui (n.d.r.: IMPU 5) o IMPU 3 mi indicassero che vestiti volevano. (…) Loro si fidano delle mie scelte”

(MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 5-6);

“  non ho mai chiesto al taxista (TE 1) di trasportare per mio conto abiti/vestiti. Il “vecchio” che mi procurava i vestiti si chiama TE 1 ma è cittadino della __________  e non è il taxista TE 1. Diceva che i vestiti che mi procurava venivano dagli Stati Uniti ma in realtà si trattava di prodotti che venivano dalla Cina o __________ . I vestiti mi venivano consegnati da lui a __________ . Le consegne le effettuavo io personalmente in __________ . In un’occasione ho incaricato IMPU 1 di portare i vestiti a __________ , non sapevo chi avrebbe fatto materialmente il viaggio. (…) sulla telefonata 5.7.2007 ore 00.21 (allegato E al verbale 9 settembre 2011) devo premettere che TE 1 di __________  si è rifiutato di fare il trasporto perché erano solo fr. 100.- di merce e allora IMPU 1 ha incaricato qualcun altro, si tratta del TE 1 della Turchia”

(all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2 e 3).

Egli ha espressamente contestato le dichiarazioni con cui i suoi interlocutori nelle citate telefonate (e, meglio, i destinatari della cocaina in Ticino) lo chiamavano in causa (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 13; PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 8; PS  AP 1 15.9.2011, AI 101, pag. 15-17; MP  AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 3).

Anche quando gli è stata contestata la consegna avvenuta il 5 luglio 2007 a __________  egli ha riferito di essere stato all’oscuro di tale consegna di cocaina, sostenendo di avere parlato, anche nel corso delle telefonate di quella notte, di vestiti (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 12).

Inoltre, a proposito delle conversazioni intrattenute con IMPU 5 in cui i due cercavano di capire cosa fosse andato storto nella notte tra il 4 ed il 5 luglio 2007 e in cui IMPU 5 avvertiva, il 6 luglio 2007,  AP 1 della presenza dei sigilli della polizia sulla porta di casa di IMPU 3, l’appellante ha dichiarato di avere appreso soltanto il 6 luglio 2007 da IMPU 1 del traffico di cocaina in corso tra __________  e __________  con la collaborazione di TE 1 (RPG 28.10.2011 in re  AP 1, pag. 12).

                                19.   Confrontato con il fatto che, il 30 giugno 2007 alle ore 20.02, TE 1 ha ricevuto un SMS dall’utenza telefonica di AP 1 dal seguente tenore:

“  __________ ”,

l’imputato ha dichiarato che è impossibile che lui abbia scritto tale messaggio ritenuto che non vi era motivo che lui inviasse un numero di telefono ad TE 1 con il quale, a suo dire, non aveva altri rapporti che quelli legati alla sua attività di tassista.

Egli ha precisato che ad inviare l’SMS

“  probabilmente è stato IMPU 1” (PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 8-9).

In sostanza, AP 1 ha negato che TE 1 consegnasse cocaina per suo conto a colui che aveva in uso tale utenza telefonica, come invece sostenuto dal tassista (PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 9).

                                20.   AP 1 è stato messo a confronto con TE 1.

Al proposito va detto che questi, citato a comparire il 26 agosto 2011 a __________  per essere interrogato come persona informata sui fatti nell’ambito del procedimento a carico di AP 1 (AI 78), aveva inizialmente comunicato di non essere disposto a deporre (AI 83). Nuovamente citato, questa volta nella corretta veste di testimone (AI 84), ha, poi, segnalato di non ricordare nulla dei fatti oggetto del procedimento, precisando di essere, dal momento del suo rilascio, in cura psichiatrica e di essere pure stato ricoverato in una clinica specialistica (AI 88).

Effettivamente, dagli atti emerge che, dal 9 marzo al 27 maggio 2011, TE 1 è stato degente presso la clinica __________ , specializzata in psichiatria e psicoterapia, a seguito di gravi episodi depressivi con sintomi psicotici (F 32.3) e che, dopo la sua dimissione, era prevista una presa a carico psichiatrica-psicoterapica ambulatoriale, oltre che un ricovero diurno presso un centro di psichiatria e visite giornaliere a domicilio da parte dello Spitex e dello Spitex psichiatrico (cfr. rapporto di dimissione 27.05. 2011).

Al procuratore pubblico TE 1 ha spiegato di recarsi, in effetti, giornalmente presso la clinica __________ per le cure di cui ha bisogno, di ricevere bisettimanalmente la visita di un infermiere dello Spitex e di consultare mensilmente uno specialista di __________  (MP TE 1/AP 1 26.08.2011, AI 93, pag. 2).

Interrogato dal magistrato inquirente, egli ha dichiarato di non ricordare nulla dei fatti oggetto d’inchiesta

“  a causa di tutti i medicamenti che ho preso e che continuo a prendere” (MP TE 1/AP 1 26.08. 2011, AI 93, pag. 2),

precisando che

“  a causa dei medicamenti che prendo la mia testa è confusa e non ricordo nulla. Anche il dottore mi ha detto che la mia testa non può più essere risanata del tutto ma avrò sempre delle conseguenze”

(MP TE 1/AP 1 26.08.2011, AI 93, pag. 4).

Egli non è, quindi, stato in grado né di riconoscere AP 1 (MP TE 1/AP 1 26.08.2011, AI 93, pag. 3) né di fornire altre indicazioni utili all’accertamento dei fatti. Il tentativo di mettere AP 1 nella condizione di interrogare in contraddittorio TE 1 è, quindi, risultato, di fatto, vano.

Il 21 novembre 2011, il medico curante di TE 1 ha confermato che il suo paziente è affetto da episodi depressivi di grado medio (F 32.1) che comportano forti disturbi della concentrazione, deficit di attenzione, ridotta ricettività e deficit mnemonici (AI 137), precisando, il 28 novembre 2011, che la situazione è cronica. Rispondendo ad una precisa domanda di delucidazione circa la prognosi, il dottore si è dichiarato nell'impossibilità di prevedere i tempi di un eventuale miglioramento (AI 147).

                                21.   AP 1 è inoltre stato messo a confronto con la ex moglie IMPU 2 che, in quell’occasione, ha fortemente ridimensionato le sue dichiarazioni a carico del consorte.

La donna - dopo avere inizialmente confermato ciò che aveva dichiarato nell’ambito del procedimento promosso a suo carico e cioè che

“  alcune volte ho visto entrambi, sia IMPU 1 che AP 1, all’interno del nostro appartamento con dei pacchetti a forma di palla da tennis dove credo ci fosse la cocaina”

(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3)

e che

“  ho visto entrambi mettere la cocaina nel cassetto sotto il forno. (…) non ricordo con precisione, ma mi sembra che AP 1 mi avesse comunicato di essersi messo con IMPU 1 nel mese di gennaio 2007” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4) ha infatti affermato che:

“  mio marito non ha fatto nulla con la cocaina ma si è limitato a tenerla in deposito” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5),

così richiesto da IMPU 1.

In occasione del confronto con l'ex marito, IMPU 2 ha anche sostenuto:

“  confermo che un giorno mio marito mi aveva detto che IMPU 1 gli aveva chiesto di tenere della cocaina e che io gli avevo detto che non volevo, in particolare che non volevo che tenesse la cocaina in casa.

Mio marito mi aveva comunicato che un suo collega gli aveva detto che aveva bisogno di un luogo, di un appartamento, dove depositare della cocaina. Quando parlo di collega intendo dire IMPU 1, la cui fotografia in bianco e nero mi viene mostrata dall'interrogante. (...) Vorrei precisare che io avevo capito che lui non volesse commerciare con gli stupefacenti, ma che il suo collega IMPU 1 aveva bisogno dell'appartamento per depositare la cocaina. ADR che io ho protestato con mio marito, ma lui mi ha risposto che lo avrebbe fatto comunque” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3)

e che:

“  non l’ho mai visto maneggiare la cocaina. Sono in grado di dire al 100% di non aver visto mio marito con in mano della cocaina”

(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5).

Ha, poi, ritrattato quanto precedentemente riferito, dichiarando che:

“  non posso dire che AP 1 e IMPU 1 erano sullo stesso livello come avevo sempre dichiarato sin dall’inizio. Si trattava di aiutarlo mettendo a disposizione di IMPU 1 il nostro appartamento”

(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 6),

di cui egli aveva ricevuto la chiave a fine gennaio/inizio febbraio 2007 (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4) e che frequentava “a tutte le ore del giorno o la sera” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3),

precisando che il fatto che tutti e due fossero complementari:

“  era una mia deduzione dopo quello che avevo sentito dire dalla Polizia. (…) avevo pensato che mio marito mi avesse mentito e che invece fosse vero quanto mi veniva detto. Ho incominciato a crederci anch’io” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 6).

Ha affermato che, quando li aveva visti entrambi con la cocaina, le era parso che:

“  AP 1 stesse a guardare quello che IMPU 1 faceva. Non ho mai visto AP 1 da solo fare dei lavori con la cocaina, ma solo IMPU 1 con lui oppure IMPU 1 da solo”

(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4),

il quale aveva, peraltro, un tenore di vita più elevato rispetto al loro (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 6).

A fronte delle dichiarazioni di IMPU 2 che riferiva di aver visto cocaina nel loro appartamento presenti sia IMPU 1 che AP 1, l’imputato ha spiegato che si trattava:

“  solo di pochi grammi che stavamo preparando per il nostro consumo” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 8),

la donna avendo invece affermato di non avere mai saputo (né avere mai avuto l’impressione) che il marito consumasse cocaina (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 8).

AP 1 si è limitato a negare di avere mai portato della cocaina nel loro appartamento, sottolineando che il fatto di avere detto a IMPU 2 che IMPU 1 gli aveva chiesto di tenere la cocaina a casa loro ancora non significa che egli avesse effettivamente deciso di farlo (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 7).

IMPU 2 ha poi affermato che:

“  la sera prima di partire per la __________  mio marito era uscito portando con sé uno zainetto all’interno del quale poteva esserci della carta. Lui mi ha detto che andava da un “collega”, ma senza dirmi da chi” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5).

IMPU 2 ha anche dichiarato che le sembra che:

“  in mia presenza AP 1 aveva ricevuto una telefonata sul suo cellulare e l’avesse passato ad IMPU 1 il quale poi parlava in tedesco con qualcuno” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 7),

ciò che pare confermare che IMPU 1 fungesse, tra l’altro (e non solo!), da interprete.

                                22.   Ulteriori confronti - salvo quelli con IMPU 6, IMPU 13 e IMPU 7 vertenti su questioni puntuali - non sono stati eseguiti.

                                23.   Nel frattempo, con sentenza 1. aprile 2008, TE 1 è stato condannato alla pena detentiva di cinque anni per avere, nel periodo compreso tra agosto/settembre 2005 ed il 5 luglio 2007, in almeno 163 occasioni, detenuto, trasportato e distribuito, in correità e per conto di alcuni spacciatori africani, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 19,825 kg, nonché per avere riciclato il provento della sua attività criminale (AI 31).

Il 10 giugno 2008, IMPU 1 è, invece, stato condannato alla pena detentiva di cinque anni e sei mesi (cui va aggiunta la revoca della sospensione condizionale di una pena detentiva di 60 giorni precedentemente inflittagli) per avere, tra il gennaio ed il 7 agosto 2007, in correità con l’appellante, trafficato un quantitativo complessivo di almeno 9,208 kg di cocaina tra __________  e diverse località dei cantoni di Ginevra, Berna, Soletta e Ticino nonché per avere riciclato, nel periodo 5 luglio - 7 agosto 2007, sempre in correità con l’appellante, il provento del crimine da loro commesso e, individualmente, per avere consumato imprecisati quantitativi di cocaina e marijuana (AI 37).

La Corte ha accertato la correità tra  AP 1 (allora noto come  AP 1) e IMPU 1 non solo per il riciclaggio di denaro, ma anche per il traffico di cocaina (AI 37, pag. 56).

Al punto n. 2.1 del dispositivo si legge, infatti, che IMPU 1 è stato condannato per avere, senza essere autorizzato, detenuto, preparato, trasportato e venduto cocaina

“  in correità con AP 1 , agendo assieme o singolarmente, secondo accordi e con ripartizione di ruoli prestabiliti e nell’interesse comune, e sostituendosi reciprocamente in caso di assenza o di impedimento, negli acquisti, nell’occultamento, nella preparazione e nelle vendite di cocaina, come pure nella riscossione del denaro, nei contatti con i loro fornitori, con i loro acquirenti e con il corriere TE 1” (AI 37, pag. 84),

tutto ciò nel periodo gennaio 2007 - 7 agosto 2007.

Nel procedere alla commisurazione della pena, la Corte ha, comunque, ritenuto che AP 1 ha avuto

“  una posizione in qualche modo di leader” (AI 37, pag. 82).

Scontati i 2/3 della pena, IMPU 1 è stato liberato condizionalmente (AI 51) e rimpatriato il 19 maggio 2011 (AI 87).

Con il medesimo giudizio reso il 10 giugno 2008, IMPU 2 è stata prosciolta da ogni accusa a suo carico (AI 37, pag. 57-58 e dispositivo n. 1, pag. 84).

Anche le altre persone arrestate nel quadro dell’inchiesta __________  sono state condannate (cfr., ad esempio, sentenza 07.01.2008 nei confronti di IMPU 12, AI 28; sentenza 8.4.2008 nei confronti di Nicoletta e IMPU 5, AI 32; sentenza 30.05.2008 nei confronti di IMPU 3, IMPU 8 e IMPU 5, AI 36; sentenza 23.09.2008 nei confronti di IMPU 9, AI 38).

                                24.   Ritenendo che dai procedimenti sfociati nelle predette sentenze, così come da quelli condotti nei confronti di altre persone coinvolte nell’inchiesta __________ , risultasse che AP 1 era il referente di un importante traffico di cocaina, in data 18 gennaio 2012, il procuratore pubblico lo ha rinviato a giudizio per infrazione aggravata alla LStup e per riciclaggio di denaro.

L’atto di accusa - con il quale veniva rimproverato a AP 1 di avere, in correità con IMPU 1, detenuto, trasportato e alienato a diversi spacciatori almeno 9'708,53 grammi di cocaina nonché riciclato fr. 334'960.- ed Euro 11’705.- - contemplava le singole imputazioni per le quali, nelle sentenze emanate nei confronti di TE 1 e di IMPU 1, era stata accertata la correità dell’accusato (con la precisazione che nel quantitativo riconosciuto nel dispositivo della sentenza IMPU 1 non sono stati considerati i 300 grammi sequestrati a IMPU 3 la notte in cui è stato arrestato e i 200 grammi sequestrati a IMPU 1 in occasione del suo arresto; cfr. sentenza 10.06.2008 della Corte delle assise criminali, inc. 17.2008.36, consid. 55, pag. 81 e dispositivo n. 2.1, pag. 84).

                                25.   A fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa che, al dibattimento di primo grado, ne ha fatto valere l’inutilizzabilità (doc. dib. TPC 1), i primi giudici hanno fatto astrazione dalle prove assunte senza il contraddittorio - ivi compresi gli accertamenti da esse risultanti, che emergevano dalle sentenze già emanate nell’ambito dell’inchiesta __________  - e si sono fondati unicamente sui riscontri oggettivi e sulle dichiarazioni di IMPU 2, con la quale l’imputato è stato regolarmente messo a confronto (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 10).

Essi hanno rinunciato a fare uso anche delle dichiarazioni di TE 1, ritenuto, da un lato, che il tentativo di confronto con l’accusato è rimasto infruttuoso a causa delle condizioni di salute del teste che non gli consentono di ricordare alcunché in relazione ai fatti oggetto del procedimento e, dall’altro, che l’utilizzo dei verbali da questi resi nel 2007 (che avrebbe potuto entrare in linea di conto proprio a causa dell’irreversibilità della sua amnesia) nulla avrebbe mutato alla situazione (sentenza impugnata, consid. 34, pag. 38).

La prima Corte ha, dunque, accertato il coinvolgimento di  nel traffico di cocaina oggetto dell’inchiesta __________ , così come il sodalizio stretto con IMPU 1, sulla scorta di tutta una serie di indizi, segnatamente del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intrattenute con IMPU 3 (sentenza impugnata, consid. da 9 a 14, pag. 10-18) e IMPU 5 (sentenza impugnata, consid. da 15 a 24, pag. 18-30).

                                26.   Con sentenza 28 febbraio 2012, la Corte delle assise criminali ha dichiarato  AP 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere, nel periodo gennaio - agosto 2007, in correità con IMPU 1, detenuto, trasportato e alienato almeno 8,7 kg di cocaina (di cui almeno 1,8 kg con un elevato grado di purezza e per il resto con un grado di purezza indeterminato; dispositivo n. 1.1, pag. 43) e ciò dopo avere precedentemente accertato un quantitativo di almeno 8,8 kg (sentenza impugnata, consid. 33 e 35, pag. 38).

AP 1 è inoltre stato ritenuto autore colpevole di riciclaggio di denaro per avere, nel periodo 5 luglio 2007- 7 agosto 2007, nascosto, nell’appartamento in cui abitava IMPU 1 a Hochfelden (ZH) ed in correità con lui, fr. 334'960.- e Euro 11'705.- provento dell’infrazione aggravata alla LStup da loro commessa (dispositivo n. 1.2, pag. 43).

Egli è, quindi, stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valersi quale pena aggiuntiva a quella di 2 anni e 8 mesi inflittagli il 3 settembre 2010 dalla Corte di appello di __________ , ed è stato mantenuto in carcerazione di sicurezza.

A garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia, i primi giudici hanno ordinato il sequestro conservativo dell’importo di fr. 10'000.- depositato sul conto Postfinance n. 87-348556-5 intestato al condannato (dispositivo n. 4, pag. 44).

La sentenza è stata appellata da  AP 1.

Da qui, la presente procedura.

Appello

                                27.   AP 1 impugna la sua condanna, sostenendo che non vi sono indizi sufficienti per ritenerlo coinvolto nella detenzione, nel trasporto e nella vendita, in correità con IMPU 1, di almeno 8,7 kg di cocaina, come accertato dalla prima Corte. Egli ammette - per la prima volta al dibattimento d'appello - la sua responsabilità limitatamente ad un traffico di 1'542 grammi di cocaina, quantitatlvo corrispondente a quello sequestrato il 7 agosto 2007, nella misura in cui aveva consegnato la chiave del suo appartamento a IMPU 1 sapendo l'uso che questi avrebbe fatto dell'appartamento. In applicazione del principio in dubio pro reo egli chiede, pertanto, il suo proscioglimento dalle restanti imputazioni, ivi compresa l'imputazione di riciclaggio di denaro.

Mancato confronto e utilizzabilità dei verbali

                                28.   La difesa, dopo averlo fatto in via incidentale, ha eccepito nuovamente, in sede di arringa d'appello, l'inutilizzabilità dei verbali d'interrogatorio di TE 1, IMPU 5, IMPU 12, IMPU 5, IMPU 8, IMPU 3, IMPU 9 e IMPU 1, a motivo del mancato confronto con questi chiamanti in causa.

                             28.1.   Il giudice può prendere in considerazione una deposizione fatta in corso d'inchiesta quando l'imputato non ha avuto la possibilità di farne interrogare l'autore, in particolare se il contradittorio non è stato possibile a motivo dell'irreperibilità, del decesso o di un impedimento duraturo del teste; in tal caso, è necessario che l'imputato abbia potuto prendere sufficientemente posizione sulle dichiarazioni a suo carico, che queste siano state approfonditamente verificate e che la condanna non si fondi esclusivamente su di esse (DTF 131 I 476 consod. 2.2; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 105 Ia 396 consid. 3b p. 397; STF 6B_132/2009 del 29.05.2009, consid. 2.3;1P.706/1999 del 29.03.2000, consid. 2a). Se non è possibile organizzare un confronto con i testi a carico, l'imputato deve avere la possibilità di fare porre per scritto delle domande complementari a detti testi (DTF 131 I 476 consod. 2.2; DTF 124 I 274 consid. 5b p. 286; 118 Ia 462 consid. 5a/aa). È il caso in particolare quando i testi si trovino all'estero e non possano che essere sentiti per rogatoria (DTF 131 I 476 consod. 2.2; 125 I 127 consid. 6c/ee; 118 Ia 462 consid. 5a/bb).

                          28.1.1.   Il vicepresidente della Corte d'appello ha scritto il 2 agosto 2012 al medico curante di TE 1 - e sollecitato il 14 settembre 2012 - allo scopo di avere un aggiornamento sulle condizioni di salute del suo paziente, chiedendogli, tra l'altro, di precisare se fosse prevedibile per l'interessato un ritorno a condizioni di salute normali (o, per lo meno, che ne consentissero l'interrogatorio) e, nell'affermativa, di indicare entro quali termini ciò potesse avvenire. Il medico non ha dato tempestivo riscontro alle predette richieste. Pertanto la Corte non può che fare affidamento sui certificati medici e sulle dichiarazioni già agli atti, che la inducono a ritenere che il problema di salute di TE 1 - che ne ostacola l'audizione - è destinato a perdurare nel tempo. Le deposizioni di TE 1 sono dunque di per sé utilizzabili, essendo, peraltro, state debitamente contestate all'imputato (DTF 131 I 476 consod. 2.2; DTF 125 I 127 consid. 6c/dd e riferimenti dottriali e giurisprudenziali in esso menzionati). Del resto, allorquando le condizioni di salute avrebbero permesso il confronto, AP 1 lo ha reso oggettivamente impossibile con la sua latitanza.

                          28.1.2.   Dagli atti emerge, poi, che IMPU 5, IMPU 12, IMPU 5, IMPU 8 e IMPU 3 non erano più presenti sul territorio svizzero al momento in cui, al più presto il 9 luglio 2010 (AI 41), gli inquirenti svizzeri sono venuti a conoscenza che AP 1 era detenuto in Norvegia. Risulta, infatti, che IMPU 5 non ha fatto rientro a Lo Stampino il 30 agosto 2009 dopo un congedo, IMPU 12 è scomparso dal territorio elvetico il 24 dicembre 2009, mentre IMPU 5, IMPU 8 e IMPU 3 sono stati rimpatriati nel loro Paese d’origine rispettivamente il 15 aprile 2009, il 17 giugno 2010 e il 7 luglio 2010 (AI 87). Un confronto con questi chiamanti in causa - ora irreperibili (doc. d'appello LII) - è stato reso oggettivamente impossibile dall'atteggiamento dell'imputato, che si era reso latitante e aveva cambiato le sue generalità impedendo la sua pronta identificazione per i fatti per i quali era oggetto di un ordine di arresto internazionale emanato dall'autorità Svizzera. Anche le deposizioni di questi chiamanti in causa - che sono state, peraltro, debitamente contestate all'imputato - sono dunque di per sé utilizzabili.

                          28.1.3.   IMPU 9 e IMPU 1 non erano, dal canto loro, più presenti in Svizzera in data 13 luglio 2011, quando l'imputato è stato estradato nel nostro Paese, il primo essendo scomparso dal nostro territorio l'8 aprile 2011 e il secondo essendo stato rimpatriato il 19 maggio 2011 (AI 87). Un confronto nel lasso di tempo in cui questi chiamanti in causa erano ancora presenti in Svizzera e AP 1 in carcere in Norvegia era oggettivamente impossibile in quanto l'imputato si è opposto all'immediata estradizione (AI 46). Il confronto per rogatoria - la cui mancata esecuzione è stata eccepita dalla difesa di AP 1 - risultava prematuro, non essendo nota a quel momento la posizione che AP 1 (detenuto all'estero) avrebbe assunto sulle dichiarazioni dei chiamanti in causa allora residenti in Svizzera. Gli inquirenti elvetici non avrebbero, peraltro, molto verosimilmente ottenuto dall'autorità norvegese il consenso ad interrogarlo quale imputato in pendenza della domanda di estradizione, a motivo del principio della specialità, che permette di imputare all'accusato solo i capi d'accusa per i quali è stata concessa l'estradizione (art. 14 Convenzione europea d'estradizione). Non essendovi stata alcuna possibilità reale di mettere a confronto i testi - che risultano ora irreperibili (doc. d'appello LII) - con l'imputato, e non essendo tale impossiblità in alcun modo addebitabile agli inquirenti, anche le deposizioni di questi chiamanti in causa - che sono state debitamente contestate all'imputato - sono di per sé utilizzabili.

                             28.2.   La Corte ha comunque potuto convincersi della colpevolezza di AP 1 e della sua correità con IMPU 1 anche facendo astrazione dall'utilizzo delle deposizioni delle predette persone, e meglio come risulterà dai considerandi che seguono.

Colpevolezza di AP 1 e correità con IMPU 1

                                29.   Nonostante i suoi dinieghi - al dibattimento d'appello l'imputato ha ancora sostenuto di “non essere stato personalmente coinvolto nel traffico” e ribadito “di non aver mai personalmente venduto stupefacenti” (verb. dib. d'appello 19.09.2012, pag. 3) - a deporre per la colpevolezza di  AP 1 e per la sua correità con IMPU 1, nei limiti di responsabilità accertati dalla prima Corte, concorrono svariati indizi.

                             29.1.   Anzitutto, AP 1 ha ammesso di conoscere molte delle persone implicate, a vario titolo, nell’inchiesta __________ , in particolare TE 1, IMPU 1, IMPU 5, IMPU 3 e la sua ragazza IMPU 7, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 9 e IMPU 10 (MP  AP 1 13.07.2011, AI 57, pag. 5-8).

Che egli conoscesse i numerosi destinatari della cocaina arrestati in Ticino ed avesse avuto contatti con loro è confermato dal fatto che le utenze telefoniche in suo uso risultano registrate nelle rubriche dei cellulari loro sequestrati e, meglio, in quelli di IMPU 3, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 11 e IMPU 12 (AI 47, pag. 4) e che le sue utenze risultano essere state numerose volte in contatto con queste utenze, oltre che con quella in uso a IMPU 6 (AI 1, pag. 2; AI 27).

                                         L’appellante non può, dunque, essere creduto quando afferma di non conoscere IMPU 11, IMPU 12 e IMPU 6 (MP  AP 1 13.07.2011, AI 57, pag. 6-7) e di non avere mai parlato al telefono con loro (PS  AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 14).

                             29.2.   A ciò aggiungasi che le utenze utilizzate da AP 1 sono risultate essere intestate a terze persone che egli ha dichiarato di non conoscere (PS  AP 1 17.08.2011, AI 90, pag. 2-3).

                             29.3.   Dall’esame dei tabulati telefonici retroattivi (AI 27) dell’utenza più recentemente (AI 90, pag. 2) in uso a AP 1 (076 3035958) emerge che, nell’arco di poco più di tre mesi (tra il 28 marzo ed il 4 luglio 2007), l’appellante ha intrattenuto numerosissimi (68) contatti - telefonate o SMS - con TE 1.

AP 1 ha dichiarato di averlo chiamato nella sua qualità di tassista, per farsi accompagnare da un luogo all’altro (PS  AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 11), in particolare a Olten dove egli ha dichiarato di frequentare, all’insaputa della moglie, un’amica (PS  AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 9). Al dibattimento d'appello ha, poi, sostenuto che l'amica risiedeva a Meilen, alla periferia di __________  (verb. dib. d'appello 19.07.2012, pag. 5).

Tale tesi - al di là del cambiamento di versione sul luogo di residenza dell'amica, che depone già di per sé per la non credibilità delle spiegazioni di AP 1 - è tuttavia smentita dai tabulati, dai quali risulta che spesso era TE 1 a prendere l’iniziativa di contattare AP 1, ciò che mal si concilia con l’attività normale di un tassista che non è solito chiamare i suoi clienti per chiedere se hanno bisogno di un passaggio.

Inoltre, non risulta che, quando telefonava al tassista, AP 1 si trovasse a Olten o a Meilen. Dai tabulati telefonici retroattivi (AI 27) emerge, infatti, un unico contatto in cui gli interlocutori sono localizzati ad Olten (23.06.2007, ore 6.18), ma si tratta di una chiamata effettuata da TE 1 a AP 1 (e non viceversa, come avrebbe dovuto essere se AP 1 si fosse davvero trovato, come da lui preteso, dalla sua amica).

Risulta, invece, che in un caso, il 26 giugno 2007, AP 1 è stato contattato da TE 1 quando questi si trovava a __________ , ciò che rende ancor più inverosimile che la chiamata fosse legata alla sua normale attività di tassista. Questo contatto telefonico smentisce, peraltro, in modo palese la tesi sostenuta da AP 1 al dibattimento d'appello (verb. dib. d'appello 19.09.2012, pag. 5) secondo cui le chiamate di TE 1 sono dovute al fatto che il tassista lo portava dalla sua amica e poi lo chiamava per sapere se aveva finito e voleva rientrare.

                             29.4.   Inoltre, come visto, dai tabulati telefonici retroattivi relativi alle utenze in uso a AP 1 e IMPU 1 risulta che essi hanno avuto contatti anche con tutti gli altri fornitori che facevano capo al tassista per i trasporti di cocaina (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 29; AI 27, in relazione con i numeri telefonici indicati nell'allegato 27 al RPG 09.01.2008 in re  AP 1/IMPU 2/IMPU 1).

                             29.5.   Altro elemento fortemente indiziante il coinvolgimento di AP 1 nel trasporto e nelle vendite di cocaina, in correità con IMPU 1, è costituito dalle emergenze delle intercettazioni telefoniche.

Il contenuto dei colloqui da lui intrattenuti con IMPU 3, da un lato, e IMPU 5, dall’altro, è, al proposito, particolarmente significativo.

                          29.5.1.   Telefonata effettuata da AP 1 a IMPU 3 il 22 giugno 2007 alle ore 17.30 (all. A al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98):

“  IMPU 3: Ciao, sono io

AP 1: Ciao, come va? Ho visto ieri che mi hai chiamato ma stavo già dormendo. Sono appena tornato, ho finito di lavorare.

IMPU 3: Volevo sapere se avevate un programma

AP 1: Si, si, l'ho ricevuto.

IMPU 3: Domani o dopodomani mandi il Vecchio?

AP 1: Sei tu che devi decidere. Come preferisci.

IMPU 3: Ti chiamo questa sera così mi dici quando è sicuro.

AP 1: No no no, è sicuro, se vuoi viene anche oggi.

IMPU 3: No, facciamo domani, perché ho chiamato qualcun altro che mi ha già risolto (depané - fonetico)

AP 1: OK ok, domani quanto vuoi?

IMPU 3: Per due soldi

AP 1: OK

IMPU 3: perché il mese sta finendo, siamo verso la fine del mese.

AP 1: Si si, sta finendo il mese, non ci sono problemi.

IMPU 3: Per tre soldi o quattro soldi.

AP 1: Prima mi hai detto per due soldi?

IMPU 3: No, io ti ho detto per tre soldi. 300.

AP 1: OK

IMPU 3: merci, ti aspetto domani.

AP 1: Ok”.

Confrontato con il contenuto di tale intercettazione, AP 1 ha sostenuto che la conversazione verteva su degli abiti hip hop che egli era solito procurare e far recapitare a IMPU 3 tramite un cittadino guineano residente all’estero, denominato “il vecchio”, che tuttavia non è TE 1 (PS  AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 2; MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 5). Ha precisato che le locuzioni “due soldi”, “tre soldi”, “quattro soldi”, “tre soldi, 300” si riferiscono alla taglia o al costo dei pantaloni (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 3).

La tesi dell’appellante appare poco credibile.

Della telefonata colpisce anzitutto il linguaggio utilizzato dagli interlocutori: esso è criptato, misterioso, allusivo e ricco di sottintesi. Anziché parlare esplicitamente dei vestiti - che, nonostante siano, a dire dell’imputato, il soggetto del discorso, non vengono mai menzionati - si parla cripticamente di “un programma”. Una tale modalità di comunicazione non troverebbe alcuna valida giustificazione se davvero ci si riferisse ad una lecita operazione commerciale. Inoltre, gli innominati prodotti cui si fa implicito riferimento nella telefonata sono da fornirsi in quantità o per prezzi difficilmente comprensibili (“due, tre, quattro soldi”, “300”), tramite una terza persona. Persona che viene indicata semplicemente come “il vecchio”, ciò che permette di dedurre che questi era noto ad entrambi gli interlocutori e che, quindi, le modalità di recapito della merce erano già state sperimentate in precedenti occasioni.

Le spiegazioni fornite da AP 1 in relazione all’identità del “vecchio” sono del tutto inattendibili. Egli non ha, infatti, saputo fornire la benché minima indicazione utile per identificare e rintracciare tale fantomatico importatore di vestiti, neppure un recapito (almeno telefonico). Inoltre, ed è ciò che più conta, non va dimenticato che a __________  non è stato fermato il TE 1 guineano con dei vestiti ma il TE 1 turco con i soldi incassati a seguito di una consegna di cocaina.

Le spiegazioni dell’appellante sono, dunque, del tutto inverosimili, tanto più se si considera che il suo interlocutore, IMPU 3, è stato condannato, con sentenza 30 maggio 2008, alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi per infrazione aggravata alla LStup (AI 36).

                          29.5.2.   Telefonata effettuata da IMPU 3 a AP 1 il 2 luglio 2007 alle ore 15.50 (all. B al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:

“  AP 1 dice che non c'è nulla fino a dopodomani.

IMPU 3 dice di procurare una ragazza per fare un permesso B per lui

IMPU 3 dice che deve procurargli per 400 soldi così che se va in porto anche l'altro programma è a posto.

AP 1 deve andare in patria e IMPU 3 e IMPU 1 dovranno sostituirlo durante la sua assenza.

IMPU 3 dice che l'importante è che la sostanza deve essere di qualità per non avere problemi con gli acquirenti.

AP 1 si raccomanda di lavorare con IMPU 1 dato che lui è sempre andato bene con lui.

IMPU 3 conferma che quello che lui e Mansare gli hanno portato l'altro giorno era buono.

Se non si vedono domani AP 1 lo chiama dopodomani”.

Nonostante avesse inizialmente approvato la traduzione (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 5), in seguito AP 1 l’ha contestata e ha preteso che ne venisse eseguita una nuova (MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 5 e AI 134).

Questa la trascrizione per finire ratificata (PS  AP 1 12.12.2011, AI 144, pag. 1 e all. 1):

“  IMPU 3 dice che va tutto bene anche se mancano soldi.

AP 1 dice che va tutto bene, che si è salvi ed è quello che conta.

AP 1 dice di non essere al lavoro, di aver preso qualche giorno di ferie. IMPU 3 domanda a AP 1 se può guardare per un permesso stranieri tipo B. AP 1 dice che per questo bisogna trovare una donna.

IMPU 3 conferma e domanda a AP 1 di cercare per lui. AP 1 dice che si informa.

IMPU 3 dice di averne bisogno ed aggiunge che anche altri suoi amici stanno cercando. IMPU 3 dice che paga se necessario.

IMPU 3 domanda se è tutto a posto e AP 1 dice che è senza. IMPU 3 domanda se non ha niente e AP 1 risponde che aspetta qualcosa. AP 1 dice che forse dopo domani, è più sicuro.

IMPU 3 domanda conferma di “dopo domani” e AP 1 conferma.

IMPU 3 dice che se per dopo domani è possibile di portargli per 200 poi si corregge e dice per 400 monete.

AP 1 dice che vedrà quanto c'è.

IMPU 3 dice “ok, secondo la disponibilità”.

AP 1 dice che chiamerà oggi o domani.

IMPU 3 dice che domani sarà a __________  verso sera.

AP 1 dice che vorrebbe partire da noi e che quindi saranno lui (IMPU 3) ed IMPU 1 a continuare.

IMPU 3 dice che non ci sono problemi.

AP 1 dice che è la stessa cosa e IMPU 3 conferma.

IMPU 3 dice che era con IMPU 1 che era in contatto prima ma dev'essere che non si fidava.. Forse il coraggio...

AP 1 gli da ragione.

AP 1 dice che lavoravano insieme, che glielo aveva già detto.

AP 1 dice che vorrebbe partire (per casa) questo WE e che quindi gli darà il suo numero così da continuare.

IMPU 3 dice che non ci sono problemi.

IMPU 3 domanda se dopodomani sarà per suo conto (di AP 1) o suo conto (di IMPU 1) e AP 1 risponde che sarà per tutti e due.

IMPU 3 dice che va bene.

AP 1 dice che allora quando lui non ci sarà dovrà chiamare IMPU 1 e comunicare a lui il programma.

IMPU 3 dice che deve essere a posto, che non vorrebbe ci fossero “santè o saltè” dentro perché non voglio che qualcuno abbia da ridire, non voglio ingannare nessuno. (min. 4:20)

AP 1 dice che è vero, che non ci sono problemi, che comunque gli parlerà. A meno che lui non pensi di cambiare altrimenti è come al solito. Ma gli parlerà. In ogni caso sarà come lavoriamo sempre.

IMPU 3 dice che va bene, che si fida di lui. Dice che IMPU 1 portava ad un suo amico a Losanna che si chiama AL HAGYI BOBO e quello che gli portava era a posto.

AP 1 dice che è lo stesso che ci porta, ci mettiamo insieme e comperiamo.

IMPU 3 dice che in effetti uno da solo non ce la farebbe.

AP 1 dice che quelli che portano sono cari e da solo quello che hai non basta e quindi se trovi qualcuno disponibile a mettere il suo si riesce a fare qualcosa.

IMPU 3 conferma.

AP 1 ripete che anche quello che ti ho detto prima siamo noi due.. riportare i soldi.

IMPU 3 conferma. Dice che è ok. Dice di non avere soldi qui. Mansare il vecchio quando è partito aveva portato quello che avevo qua per me altrimenti lo avrei dato a te.

AP 1 dice che non ci sono problemi.

Saluti”.

AP 1 ha dichiarato che anche in questa telefonata si alludeva ai vestiti (PS  AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 4-5; MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 6). Vestiti di cui anche IMPU 1 “faceva a volte commercio” (MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 6).

Effettivamente l’argomento della conversazione risulta essere lo stesso della telefonata precedente. Non si tratta, tuttavia, di vestiti.

Ancora una volta si tratta dell’esecuzione di un programma che prevede la fornitura da AP 1 a IMPU 3 di merce (che neppure in questo caso viene menzionata) per un controvalore di 200 o 400 “monete”.

La raccomandazione di IMPU 3 che il materiale sia privo di saletés (unica parola ragionevolmente proponibile), ossia di impurità - o porcherie, che dir si voglia - poiché egli non vuole reclami da parte di terzi e non vuole ingannare nessuno non avrebbe alcun senso nel caso in cui il riferimento fosse ad una fornitura di vestiti alla sua attenzione.

Inoltre, in questa telefonata, AP 1 annuncia a IMPU 3 la sua imminente partenza per la __________  e lo invita a rivolgersi, in sua assenza, ad IMPU 1 (“AP 1 dice che allora quando lui non ci sarà dovrà chiamare IMPU 1 e comunicare a lui il programma”), precisandogli che loro “lavoravano insieme” (“ci mettiamo insieme e comperiamo”).

Da quanto sopra deriva che AP 1 e IMPU 1 collaboravano ed erano intercambiabili, nel senso che, in assenza dell’uno, interveniva l’altro per portare avanti gli affari. A corroborare la tesi della società tra AP 1 e IMPU 1 vi è pure il fatto che, in relazione alla consegna oggetto di questa telefonata, a IMPU 3 che gli chiedeva se essa sarebbe stata per suo (di AP 1) conto o per conto di IMPU 1, l’appellante ha risposto che sarebbe stata “per tutti e due”.

Tutto questo conferma - peraltro - le dichiarazioni rese dalla moglie dell’appellante nel procedimento in cui lei era coinvolta e dimostra come le sue successive ritrattazioni siano, con evidenza, un tentativo di sottrarre l’ex-marito alle sue responsabilità. Sebbene l’imputato abbia sostenuto di avere anche in questo caso fatto allusione al commercio di vestiti, è chiaro che non era quello il genere di affari cui si dedicava IMPU 1. Non va, infatti, dimenticato che questi, al momento del suo arresto (avvenuto il 7 agosto 2007), è stato trovato in possesso di 195 grammi di cocaina e, in seguito, condannato per avere, per sua stessa ammissione, trafficato ingenti quantitativi di cocaina (senza che egli abbia mai fatto cenno ad un ipotetico commercio di abiti e senza che nessun abito in stile hip hop sia stato rinvenuto né a casa sua né a casa di AP 1, dalla quale era uscito poco prima di essere tratto in arresto).

Del resto, AP 1 stesso ha dato atto che IMPU 1 gli aveva confessato che vendeva cocaina (MP  AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 3; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3; verb. dib. d'appello 19.09.2012 pag. 3) e che aveva un alto tenore di vita (PS  AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 5 e all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).

Ritenuto come, per stessa ammissione dell’appellante, il commercio di stupefacenti messo in atto da IMPU 1 rendesse bene, non è credibile che questi fosse interessato ad associarsi con lui nella vendita di vestiti con la prospettiva di guadagni ben più bassi (MP  AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 4 e 5).

                          29.5.3.   Telefonata effettuata da AP 1 a IMPU 3 il 4 luglio 2007 alle ore 15.20 (all. C al PS  AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:

“  AP 1 chiama IMPU 3 e lo informa che le sue cose (inteso di AP 1) non sono ancora arrivate.

AP 1 dice a IMPU 3 che se ha bisogno può comunque prendere da un amico.

AP 1 dice di essere stato chiamato anche da IMPU 5 e che anche questi ha bisogno.

AP 1 dice che può fornire qualcosa ad IMPU 3 per 10 soldi.

IMPU 3 dice a AP 1 che se può procurargli qualcosa allora vuole per 50.

AP 1 annuisce ed aggiunge che così può programmare con il VECCHIO.

AP 1 dice che la roba non è sua e che preferisce mandarla tramite il VECCHIO.

IMPU 3 chiede se la roba è buona.

AP 1 dice che tramite IMPU 5 ha saputo che i clienti di quest'ultimo sono contenti e che la comprano molto.

Si comprende che IMPU 3 si trova prob. in treno.

AP 1 conferma sarà il VECCHIO a portare i 50 a IMPU 3”.

Questa la trascrizione completa della medesima telefonata, approvata dall'accusato (PS  AP 1 12.12.2011, AI 144, pag. 2 e all. 2):

“  IMPU 3 dice che sta andando in città con il treno.

AP 1 dice che le sue cose non sono ancora arrivate ma che se vuole può prendere da un amico li, anche solo 10, oppure aspettare che le sue cose arrivano.

IMPU 3 domanda quando arriveranno le sue.

AP 1 dice entro 4 o 5 giorni, al più tardi, 3 o 4 giorni.

IMPU 3 dice ok e che richiamerà quando arriverà giù.

AP 1 dice che vuole sapere per programmare quello. Dice che anche IMPU 5 ha chiamato e se non può..

IMPU 3 domanda se quello è a posto.

AP 1 risponde che è un po' a posto, ma che non è cosa sua (inteso di AP 1) e pertanto non vorrebbe darglielo così. AP 1 dice che gli ha detto che era a posto, che la sua gente la sta prendendo.

AP 1 dice che se non si fida, se non è tranquillo, può aspettare che arrivino, poi “raiamatu” te lo porta.. e poi andrò a prendere i soldi domani, non ci sono problemi.

IMPU 3 conferma per i soldi domani.

AP 1 domanda se aspetta che arrivi la sua e che IMPU 1 te la porta.. IMPU 3 risponde che può fare così oppure vedere com'è e gli porta 50, non posso prendere tutto

17.2012.56 — Ticino Corte di appello e di revisione penale 19.09.2012 17.2012.56 — Swissrulings