Incarto n. 17.2011.138-139
Locarno 15 giugno 2012/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
assessori giurati:
AS 1 AS 4 AS 5 AS 6 AS 2 (supplente) AS 3 (supplente)
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 31 ottobre 2011 dal
AP 1
e con annuncio del 7 novembre 2011 dagli accusatori privati
ACPR 1, ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 4 rappr. avv. RAAP 1 contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di
IM 1 rappr. dall' DI 1
richiamate le dichiarazioni di appello 16 e 23 gennaio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 28 ottobre 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di:
- lesioni gravi, per avere, verso le ore 23.35 del 28 gennaio 2011, a __________, intenzionalmente messo in pericolo la vita di ACPR 1 e per avergli causato infermità, malattia mentale e incapacità permanente al lavoro (disp. 1.1);
- omissione di soccorso, per avere, verso le ore 23.35 del 28 gennaio 2011, a __________, omesso di prestare soccorso a ACPR 1, persona da lui gravemente ferita e posta in imminente pericolo di morte (disp. 1.2);
- rapina, per avere, il 12 novembre 2006, a __________, presso la stazione FFS, in correità con J. e un’altra persona rimasta ignota, usando violenza, compiuto il furto del portamonete contenente fr. 130.- a danno di ACPR 8 (disp. 1.3);
- lesioni semplici ripetute, per avere,
• il 12 novembre 2006, a , presso la stazione FFS, in correità con J., intenzionalmente procurato a ACPR 8 le lesioni descritte nei certificati medici del 19 febbraio 2007 e del 13 marzo 2007 dell’Ospedale __________ (disp. 1.4.1);
• il 1. settembre 2007, a __________, intenzionalmente procurato a __________ le lesioni descritte nel certificato medico 1. settembre 2007 dell’Ospedale __________ (disp. 1.4.2);
- furto d’uso, per avere, il 4 marzo 2007, a __________, in correità con D., sottratto l’autovettura “Renault Kangoo” (targata ) di ACPR 7, per farne uso (disp. 1.5);
- grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 4 marzo 2007, a __________, violato gravemente le norme della circolazione cagionando serio pericolo per la sicurezza altrui (disp. 1.6);
- guida in stato di inettitudine (recte: inattitudine), per avere, il 4 marzo 2007, a __________, condotto l’autovettura “Renault Kangoo” (targata ) in pronunciato stato di ebrietà (disp. 1.7);
- elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, per essersi, il 4 marzo 2007, intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente da lui cagionato, sapendo o comunque dovendo presumere che la polizia avrebbe ordinato la prova dell’alito o del sangue (disp. 1.8);
- violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, per avere, il 4 dicembre 2009, tra __________, usato minaccia e violenza nei confronti di due funzionari FFS impedendo loro di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni (disp. 1.9);
- infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2010 - gennaio 2011, a __________, ceduto a G. 5 grammi di cocaina e offerto a R.B. 0.5 grammi di cocaina (disp. 1.10),
- contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2010 - gennaio 2011, a __________, personalmente acquistato e consumato ca. 5 grammi di cocaina (disp. 1.11)
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
La Corte di prime cure ha invece prosciolto IM 1 dall’imputazione di tentato omicidio intenzionale (punto n. 1.1 dell’AA).
Ritenuti dati gli estremi per l’ammissione di una lieve scemata imputabilità, in applicazione della pena, la prima Corte ha condannato il prevenuto alla pena detentiva di sette anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (disp. 3).
La Corte ha, poi, demandato al giudice unico ex art. 126 cpv. 4 CPP il giudizio sulle pretese civili degli accusatori privati (disp. 4).
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali sia il procuratore pubblico che gli accusatori privati hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 16 gennaio 2012, il procuratore pubblico ha precisato che l'impugnazione concerne i dispositivi di condanna n. 1.1 e 1.2 della sentenza 28 ottobre 2011, che chiede vengano annullati, nonché quelli n. 2 e 3, che postula vengano modificati riconoscendo il prevenuto quale autore colpevole di tentato omicidio intenzionale e condannandolo ad una pena detentiva di almeno 10 (dieci) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L'accusa non ha presentato istanze probatorie.
Con dichiarazione d'appello 23 gennaio 2012, gli accusatori privati hanno, dal canto loro, pure impugnato i dispositivi n. 1.1, 1.2 e 3 della sentenza di prime cure, chiedendone la modifica nel senso di dichiarare l’imputato autore colpevole di tentato omicidio intenzionale ritenuto come sia ai suoi colpi che deve interamente essere ricondotta l’origine delle lesioni sofferte dal loro congiunto.
Essi hanno contestualmente chiesto, per sostenere la loro tesi, che venga nuovamente sentito in sede di appello il medico legale dott.ssa __________. L’istanza probatoria è stata accolta.
esperito il pubblico dibattimento il 14 e 15 giugno 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato l’accoglimento del suo appello e la condanna del prevenuto per il reato di tentato omicidio intenzionale, proponendo una pena detentiva di almeno 10 anni;
- il patrocinatore degli accusatori privati ha formulato analoga richiesta di condanna di IM 1 per tentato omicidio intenzionale;
- il patrocinatore dell'imputato ha chiesto la reiezione di entrambi gli appelli e la conferma della condanna secondo gli estremi della sentenza di primo grado, con l’imposizione di una pena adeguatamente commisurata alla fattispecie.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 28 ottobre 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento processuale cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, costruire un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice dispone, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L'accusato IM 1 e i suoi precedenti penali
7. Per quanto concerne la vita e la personalità dell'imputato si può ritenere quanto segue.
7.1. IM 1 (di seguito: IM 1) è nato il 27 maggio 1986, a __________.
I suoi genitori si sono sposati quando la madre aveva 17 anni. Il padre aveva già sei figli, tre (maschi) avuti dalla prima moglie, dalla quale aveva divorziato, ed altri tre (due femmine ed un maschio) da un’ulteriore relazione. Dall’unione dei genitori, oltre a lui, sono nate anche due figlie che attualmente risiedono in Ticino.
Dai 3 agli 8 anni l’accusato ha vissuto con i nonni materni, poiché la madre, separatasi dal coniuge, si era nel frattempo trasferita in Svizzera.
Il padre di IM 1 è deceduto il 19 aprile del 2001, quando lui aveva poco meno di 15 anni, per un tumore epatico. Era, secondo quanto detto dall’accusato alla perita psichiatra, di famiglia benestante, camionista di professione, ma proprietario di una ditta di autotrasporti e di una falegnameria (perizia psichiatrica, AI 234,pag. 20). Al procuratore pubblico, l’accusato aveva, invece, detto che il padre era un poliziotto.
Al dibattimento d’appello, IM 1 ha, più o meno, confermato la versione del padre imprenditore, affermando di avere mentito al PP in momenti di tensione (verb. dib. d’appello, pag. 2).
Nel dicembre 1994 il prevenuto, che aveva allora 8 anni, è giunto in Svizzera per ricongiungersi con le sorelle e la madre che si era risposata nel maggio del 2000.
Nemmeno questo matrimonio ha avuto, però, lunga vita.
Dopo il divorzio, la madre di IM 1 ha avuto, da un’altra relazione, una figlia di nome Y., che attualmente ha 11 anni.
Al processo d’appello l’accusato ha dichiarato, per la prima volta, di avere 6 fratelli e 4 sorelle, quindi uno in più di quanto risultasse sino a quel momento (verb. dib. d’appello, pag. 2). In merito non ha saputo essere più preciso. Pur essendo la questione, di per sé, insignificante per il giudizio, è sintomatica di quanto la sua famiglia sia poco unita e, soprattutto, della scarsa affidabilità delle risposte che l’appellante ha dato agli inquirenti ed ai giudici in relazione a qualsiasi tipo di questione.
7.2. La formazione scolastica di IM 1 è ridotta all’osso. Dopo aver frequentato con discontinuità le scuole elementari a __________ - alla psichiatra ha detto che preferiva recarsi tutti i pomeriggi alla falegnameria del padre situata dietro la sua abitazione (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 21), ma la cosa non è per nulla certa - una volta emigrato nel nostro Paese, ha dovuto ricominciarle da capo, non conoscendo l’italiano.
Terminate le scuole primarie senza particolari problemi, ha frequentato il primo anno di medie a __________.
A quel tempo la madre era rimasta incinta dell’ultimogenita e si recava spesso e per lunghi periodi a __________, ove risiedeva il padre della nascitura, lasciando - a dire di IM 1 - il ragazzo solo con le sorelle, che pure erano spesso fuori casa (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 21).
La frequentazione della scuola media è stata singhiozzante sin da subito e al termine dell’anno scolastico, a 16 anni d’età, egli ha abbandonato gli studi.
Oltre a non aver conseguito nessun diploma di studio, se non la licenza di scuola elementare, IM 1 non ha nemmeno completato una formazione professionale. In effetti, dopo aver lasciato la scuola, ha iniziato degli apprendistati - nel laboratorio di cucina ed in quello di serigrafia del __________, struttura per l’integrazione sociale e professionale di persone con disagio psichico, sociale e psichiatrico - senza portarne a termine nessuno (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 21). Egli ha pure - ma è una novità emersa solo al dibattimento d’appello - lavorato, per qualche mese, per il tramite di una ditta di lavori temporanei, alla __________ come magazziniere/tuttofare (verb. dib. d’appello, pag. 2).
Scontata la pena detentiva che gli è stata inflitta il 22 febbraio 2006 (quando aveva 20 anni) per reati di cui si dirà nel punto seguente, l’accusato si è inizialmente trasferito a __________ dove secondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello - si è limitato a fare vacanza. Da __________ si è, poi, trasferito in Spagna. Non vi è certezza alcuna sulle durate delle permanenze nei diversi Paesi. Si sa soltanto - ma si tratta di cose dette da IM 1 - che in Spagna ha lavorato dapprima come lattoniere e, poi, come operaio in una ditta di pizze surgelate.
Trasferitosi in Italia al seguito della madre e della sorellina, ha lavorato, dal giugno 2008 sino al febbraio 2010, quale addetto alla manutenzione di impianti di betonaggio per la ditta __________.
Le informazioni qui riportate non sono, tuttavia, sicure. Ne è prova il fatto che, al dibattimento d’appello, il racconto di IM 1 era pieno di “non ricordo” e di inesattezze rispetto alle dichiarazioni precedentemente rese. Ad esempio, sulla questione del soggiorno in Spagna che aveva totalmente omesso:
“ Nel 2006, con mia madre, ho lasciato la Svizzera per __________ dove sono rimasto fino al 2008. A __________ non ho fatto niente. Ero in vacanza e vivevo con la mia famiglia.
Nel 2008, con mia madre, siamo andati a vivere in Italia, a __________. Lì ho lavorato come metalmeccanico e manutenzione impianti di betonaggio per un anno e qualche mese.
Ricordo ora, perché la presidente me lo contesta, che nel 2007 sono andato in Spagna. Ci sono andato perché lì ho degli zii e lì ho lavorato in una fabbrica di pizze surgelate. Non ricordo per quanto tempo” (verb. dib. d’appello, pag. 2 e seg.).
In quel periodo egli ha pure, occasionalmente, lavorato nei finesettimana come addetto alla sicurezza nelle discoteche (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 21).
Al momento dell’arresto si trovava in cassa integrazione e percepiva un’indennità di € 1'200.- (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 8).
8. L'imputato ha numerosi precedenti penali che partono dal 2001, quando egli era ancora solo quindicenne. Buona parte di questi è costituita da atti di violenza fisica e prevaricazione.
8.1. In data 17 dicembre 2001, il Magistrato dei minorenni ha prolato a carico del prevenuto un decreto di sostegno educativo, avendolo ritenuto colpevole di lesioni intenzionali gravi, esposizione a pericolo della vita altrui, infrazione alla LF sulle armi, ripetuta contravvenzione alla LStup, ripetuto furto, consumato e tentato, furto di poca entità e ripetuto danneggiamento.
Per il presente giudizio è di particolare importanza conoscere gli estremi dei reati contro l’integrità delle persone: le lesioni di cui è stato ritenuto autore sono state commesse il 22 luglio 2001 a Tenero, quando egli, impugnando un coltello a serramanico con la mano destra, ha colpito due volte al fianco sinistro un altro giovane, procurandogli lesioni personali gravi (AI 96).
Con decreto 2 dicembre 2002, IM 1 è stato condannato a 5 giornate di prestazioni di lavoro, per avere circolato con un ciclomotore non conforme alle prescrizioni, privo dell’assicurazione RC, della licenza di circolazione e della licenza di condurre nonché per ingiuria ripetuta (AI 96).
8.2. Il 22 febbraio 2006 IM 1 è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ ad una pena detentiva, da espiare, di 12 mesi per i reati di rapina, furto d’uso, furto, furto di poca entità, lesioni semplici ripetute (tentate e consumate), vie di fatto, danneggiamento, minaccia, delitto contro la LF sulle armi, delitto contro la LStup e contravvenzione alla LStup (AI 7).
La rapina in questione, avvenuta il 24 settembre 2004 ad __________, è stata commessa dopo avere bloccato e fatto cadere a terra dalla sua bicicletta la vittima che si stava recando al lavoro ed averla poi strattonata e colpita ripetutamente al volto, procurandole delle contusioni e delle ecchimosi al labbro superiore ed alla guancia sinistra, oltre che la rottura degli occhiali. Il tutto per una refurtiva del valore di complessivi fr. 340.-.
Le lesioni semplici ripetute rimproverategli sono state da lui perpetrate il 30 luglio 2005 ed il 3 novembre 2005. Nel primo caso egli ha, a __________, in zona stazione, tentato di ferire con un coltello da cucina la sua vittima, fortunatamente provocandole soltanto un’escoriazione superficiale al braccio destro. Nel secondo caso, egli ha, a __________, ripetutamente colpito con schiaffi, pugni e pedate, al volto, ai fianchi ed al resto del corpo la sua ragazza minorenne, mandandola all’ospedale.
Al riguardo è utile riprendere qui quanto pertinentemente rilevato dalla prima Corte:
“ In primo luogo, si evince come si sia giunti a processo in stato di detenzione e dopo ripetuti arresti (6/7 agosto 2004; 24 settembre/12 ottobre 2004; 30/31 luglio 2005; dal 3 novembre 2005 al processo del 22 febbraio 2006), ciò che è indicativo del fatto che nemmeno la carcerazione è riuscita a trattenerlo dal commettere nuovi reati. Impressiona inoltre la lunga lista di reati, si contano infatti 11 diversi capi di imputazione relativi al periodo luglio 2004-novembre 2005, tra cui spiccano una rapina, due episodi di lesioni semplici (uno dei quali commesso con coltello), uno di vie di fatto oltre a minacce, infrazione alla LF sulle armi, infrazione e contravvenzione alla LFStup, furto, furto d’uso, furto di poca entità, danneggiamento. Emblematico, infine, il fatto che in quella sede, attenuata la pena per una scemata imputabilità per abusi alcolici, gli sia stata inflitta una condanna da espiare, a riprova del fatto che già a quell’epoca veniva formulata per lui una prognosi negativa circa la condotta futura”
(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 14-15).
Con decreto di accusa 9 ottobre 2006, IM 1 è stato condannato di nuovo per i titoli di complicità in lesioni semplici e complicità in furto ad una pena di 7 giorni di detenzione per fatti commessi il 20 agosto 2006 (AI 7). Da rilevare che egli ha finito di scontare la pena inflittagli dalla Corte delle assise correzionali soltanto il 20 ottobre 2006: evidentemente, i reati per cui è stato giudicato con il DA in discussione sono stati perpetrati durante un congedo.
Riguardo all’attività delinquenziale di IM 1, è ancora una volta opportuno riprendere quando precisato dalla prima Corte:
“ La cronologia delle ipotesi di reato di cui all’odierno atto di accusa - già si può anticipare che esse hanno trovato conferma nel giudizio di questa Corte - dimostra come egli, a dispetto dei cennati precedenti, a ben vedere abbia delinquito per quasi un decennio senz’altra soluzione di continuità se non quella delle carcerazioni e dei periodi trascorsi all’estero.
Le imputazioni di rapina e lesioni semplici di cui ai punti 2 e 3 dell’atto di accusa datano infatti del 12 novembre 2006, quelle di furto d’uso, grave infrazione alla LCS, guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida del 4 marzo 2007 (punti 5, 6, 7, 8 AA).
Per il 1° settembre 2007 gli viene addebitato un ulteriore episodio di lesioni semplici (punto 4 AA) e il 4 dicembre 2009 si rende protagonista di violenza o minaccia contro le autorità (punto 9 AA), mentre che per il periodo dicembre 2010 - gennaio 2011 si segnalano l’infrazione e la contravvenzione alla LFStup (punti 10 e 11 AA), per giungere ai gravissimi fatti del 28 gennaio 2011 che gli valgono le imputazioni di tentato omicidio intenzionale o in subordine lesioni gravi (punti 1.1 e 1.2 AA) ed omissione di soccorso in danno di ACPR 1 (punto 1.3 AA)”
(sentenza impugnata, consid. 7, pag. 15).
8.3. Tirando le somme, si può dire - analizzando i suoi precedenti penali ed anche le sue prodezze con l’amica (di cui diremo in seguito) - che l’unica attività che IM 1 ha imparato è quella del picchiatore. In quest’attività egli vanta una buona specializzazione, come egli stesso ha pure riconosciuto di fronte agli inquirenti con una punta d’orgoglio:
“ Ho già però ammesso nei miei precedenti verbali che io ho lavorato anche in Italia come “buttafuori” in locali notturni. Non ho mai seguito corsi di box o “kick boxing”. Ho imparato a picchiare da solo nella vita. Ho preso tante botte prima di imparare”
(verbale di interrogatorio 17 marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 14).
Accertamenti e qualifiche giuridiche della prima Corte e appelli
9. La Corte delle assise criminali ha stabilito che IM 1, verso le ore 23.35 del 28 gennaio 2011, in __________, si è reso autore colpevole di lesioni gravi intenzionali, giusta l’art. 122 CP, ai danni di ACPR 1, preferendo questa tesi a quella accusatoria principale di tentato omicidio intenzionale ex art. 111 CP.
a. La Corte di prime cure, dopo aver precisato che può essere giuridicamente considerato pacifico che ACPR 1 ha subito delle lesioni oggettivamente gravi ai sensi dell’art. 122 CP (sia per essere stato in pericolo di vita, sia per avere riportato un’incapacità permanente al lavoro ed un’infermità mentale), ha ritenuto di non poter concludere con sufficiente certezza che l’accusato, aggredendo la vittima come ha fatto, avesse l’intenzione di ucciderla, rispettivamente abbia accettato, nella forma del dolo eventuale, che i suoi atti potessero cagionarne la morte.
In merito alla prima fase del pestaggio, i primi giudici hanno concluso che, benché il medico legale abbia precisato in aula che già durante questa prima aggressione, consistita in tre o quattro pugni al volto, ACPR 1 avrebbe potuto teoricamente riportare gravi lesioni cerebrali, e meglio un’emorragia che avrebbe necessitato di alcuni minuti per palesarsi nelle sue conseguenze nefaste, non è proponibile l’esistenza di un intento omicida per dolo eventuale. L’intensità dell’aggressione non è, a loro avviso, tale da indurre a reputare che l’autore abbia accettato l’eventualità dell’esito mortale:
“ La nozione di dolo eventuale non può infatti (…) essere estesa all’infinito e comunque non sono noti a questa Corte, né il procuratore ha saputo citarne, precedenti in cui l’avere sferrato 3 o 4 pugni all’antagonista - eretto, cosciente e apparentemente non menomato - sia stato considerato giuridicamente un tentato omicidio per dolo eventuale. Si ha piuttosto che l’esito mortale causato da un singolo pugno o colpo sferrato a mani nude è costantemente stato qualificato come omicidio colposo” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 26).
La qualificazione giuridica di quanto avvenuto nella seconda parte ha creato qualche difficoltà in più alla Corte delle assise criminali, poiché si è trattato di un vero e proprio assalto, perpetrato con modalità molto più violente. Ben ponderate tutte le circostanze, essa non ha tuttavia potuto maturare il convincimento che l’imputato poteva riconoscere, e perciò accettare, che i colpi da lui inferti alla vittima avrebbero potuto causarne la morte. Essa ha ritenuto che i pugni al volto devono essere valutati come quelli del primo attacco, mentre il calcio al capo, pur considerato che rappresenta un atto molto più virulento del pugno, anche per la forza impressa, appare di ardua valutazione, anche perché difficile da praticare e di incerta efficacia lesiva. A differenza di un calcio mirato alla testa di una vittima inerme a terra, questa modalità di aggressione non è - per la prima Corte chiaro segno di volontà omicida (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 28).
Esclusa una condanna per tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale, i primi giudici hanno considerato indubbiamente adempiuti i presupposti per quella per lesioni intenzionali gravi, giusta l’art. 122 CP, commesse con dolo eventuale, nonché per omissione di soccorso giusta l’art. 128 CP.
b. L’imputato ha accettato la sentenza 28 ottobre 2011 della Corte delle assise criminali.
Per contro, essa è stata appellata dal procuratore pubblico e dagli accusatori privati che hanno chiesto l’estensione della condanna al reato di tentato omicidio intenzionale.
Gli accertamenti di fatto operati dalla prima Corte e la relativa qualifica giuridica sono contestati da entrambi gli appellanti, che ripropongono la tesi presentata con l’atto d’accusa.
Gli accusatori privati hanno motivato la loro richiesta evidenziando come il tentato omicidio intenzionale sia riferito alla seconda parte dell’aggressione che, siccome già nella prima fase il prevenuto si era avventato sulla vittima, non trova più alcuna giustificazione se non nella volontà di causarle delle lesioni ancora più gravi e, eventualmente, la morte. In questo senso, a loro avviso, l’imputato, cercando la seconda aggressione, ha voluto colpire ancor più duramente ACPR 1, prendendo per lo meno in considerazione, accettandola, l’ipotesi di un suo decesso (doc. CARP III, pag. 2). Pur non essendovi la prova certa che la vittima sia stata colpita con un colpo al capo quando era ormai a terra, il comprovato calcio al volto, violentissimo, inferto quando era ancora in piedi, ed il calcio al costato sono comparabili ad esso sia per gravità che per rischi.
Infine, essi hanno osservato che, nonostante il medico legale abbia dichiarato che anche la caduta sull’asfalto senza difesa con le mani sarebbe stata atta a procurare le ferite constatate, la questione rimane meramente dottrinale, poiché lo stesso perito ha asserito di non avere alcun riscontro di una caduta sull’asfalto a faccia in avanti, mentre le escoriazioni alle ginocchia del malcapitato consentono di ipotizzare piuttosto che egli sia caduto dapprima sulle stesse. Pertanto - a parer loro - le conseguenze riportate da ACPR 1 sono unicamente riconducibili ai pugni e calci infertigli dall’imputato, che non poteva non prendere in considerazione, accettandola, l’ipotesi di un decesso della vittima.
Infine essi ritengono confermata la volontà omicida del prevenuto dall’atteggiamento da lui assunto dopo i fatti, cioè dall’essersi allontanato senza minimamente curarsi dell’uomo lasciato a terra inerme.
10. La Corte delle assise criminali ha, inoltre, stabilito che IM 1, nei periodi e nelle circostanze indicate nell’atto d’accusa, si è reso autore colpevole degli altri reati indicati nella parte introduttiva della presente sentenza.
Queste condanne non sono oggetto di contestazione e sono così passate in giudicato.
I fatti e gli antefatti
A. I rapporti tra l’imputato e M.
11. Come avremo modo di illustrare in seguito, un ruolo fondamentale nella vicenda principale oggetto d’impugnazione è stato giocato, suo malgrado, da L. (detta L.).
La donna è una cittadina dominicana, nata il 2 marzo 1979 a __________ dove, il 30 agosto 1998, ha avuto un figlio (R.) nato da una relazione con un compaesano.
Nel 2002 la donna è giunta in Svizzera dove, il 29 agosto 2002, ha dato alla luce una bimba (Z.) e, nel 2003, si è sposata con M.
Il matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza del 28 febbraio 2012 della Pretura di __________ ma i coniugi vivevano separati da molti anni.
Attualmente la donna è al beneficio di un permesso per stranieri di tipo “C” (di domicilio) che scadrà il 16 giugno 2013.
Da quanto risulta dagli atti, L. è professionalmente attiva quale cameriera.
La relazione tra L. e l’accusato è iniziata nel febbraio 2010, ma i due si erano già conosciuti in precedenza, nel novembre 2009, presso il bar __________, dove lei lavorava e lavora tutt’ora (verbali di interrogatorio di L. del 29 gennaio 2011, AI 2, pag. 2 e 23 febbraio 2011, AI 118, pag. 4).
Nonostante l’imputato abbia iniziato a frequentare regolarmente la donna ed a soggiornare di tanto in tanto nel suo appartamento di __________, prima, e, dall’agosto 2010, in quello di __________ ove aveva traslocato, tra loro non vi è mai stata una convivenza vera e propria. In effetti, IM 1 continuava a fare la spola tra Verbania, dove viveva con la madre, ed il Ticino, restando a dormire dalla compagna per periodi più o meno lunghi. Talvolta egli soggiornava anche presso alberghi della zona o presso altre persone (verbale di interrogatorio di L. 23 febbraio 2011, AI 118, pag. 3). Nei giorni in cui sono avvenuti i fatti in disamina, egli aveva preso una camera alla __________ (il ristorante cinese) di __________.
Nell’agosto del 2010 L. è rimasta incinta di una bimba, E., nata il 4 maggio 2011. Nonostante in alcuni verbali resi dopo i fatti (verbale di interrogatorio dell’imputato 17 marzo 2011, AI 6, pag. 15), IM 1 abbia messo in dubbio la questione e lasciato intendere di voler far esperire accertamenti genetici in merito, la paternità della piccola è da entrambi, ora, attribuita all’imputato.
Verso la fine dell’estate 2010 la relazione tra i due ha iniziato a degenerare, per rompersi definitivamente nel novembre seguente. La causa principale è stata la forte gelosia che l’uomo provava per la compagna che egli credeva lo tradisse con altri uomini cui forniva prestazioni sessuali in cambio di denaro:
“ Voglio dire subito che fra me e la “L.” da un po’ di tempo non va molto bene perché io ritengo che lei mi tradisca con altri uomini. Lei ha sempre negato questo fatto ma io sono sicuro che lei fa sesso con altri uomini facendosi pagare”
(verbale di interrogatorio dell’imputato 29 gennaio 2011, AI 4, pag. 3);
“ Preciso che da settembre in avanti fra di noi c’è stato un tira e molla continuo che è terminato definitivamente a novembre 2010. Il motivo della rottura era la sua continua gelosia poiché lui seguitava a dire che io lo tradivo con tutti. IM 1 era convinto che io lo tradivo, bastava che io avessi solo un dialogo con qualcuno, che per lui era come un tradimento”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 di L., AI 2, pag. 3);
“ Il motivo della rottura fra me e IM 1 è il fatto che lui quando beve diventa un po’ aggressivo. Se lui non beve, per me è la persona migliore del mondo. Lui è un po’ geloso e poi quando beve diventa ancora più geloso. Lui continuava a dire che io lo tradivo con tutti. IM 1 era convinto che io lo tradivo, ma non è vero. Era sufficiente che io avessi solo un dialogo con qualcuno e per lui era come un tradimento. Erano voci che la gente cattiva andava a dire a IM 1. Si tratta di gente invidiosa di me e forse anche di IM 1”
(verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 4).
12. I contatti tra l’imputato e la futura madre di sua figlia non si sono tuttavia interrotti dopo la fine della relazione sentimentale in quanto tale, ma sono continuati, essendosi i due, oltre che sentiti regolarmente, ancora incontrati sporadicamente ed avendo pure avuto occasionali rapporti sessuali (verbale di interrogatorio di L. del 21 gennaio 2011, AI 111, pag. 2). I problemi all’origine della separazione non si sono, comunque sia, risolti. Anzi, a più riprese sono degenerati al punto da indurre la ragazza a sporgere querela contro di lui.
La prima querela risale al 6 settembre 2010, quando essi ancora si frequentavano, ed è stata presentata esplicitamente nei confronti dell’imputato, per i titoli di lesioni semplici, vie di fatto, minaccia e danneggiamento (AI 80).
A verbale reso il giorno stesso di fronte alla polizia, la vittima ha dichiarato:
“ All’esterno dell’__________ (ristorante ove lavorava, n.d.r.) incontravo un mio conoscente “Mo.” il quale gentilmente mi dava un passaggio fino al __________. Giunti all’esterno del citato bar, casualmente ad attendermi vi era IM 1, il quale mi vedeva scendere dalla vettura di Mo.. Subito lo stesso si arrabbiava, dicendomi di andare con Mo. e inscenandomi una scena di gelosia. (…)
In seguito IM 1, che aveva la chiave del mio appartamento, chiamava un taxi e lasciava il luogo. (…)
Ho quindi suonato più volte il campanello di casa senza che nessuno mi aprisse la porta. Per questo motivo mi sono recata al vicino Bar __________, proprietari del mio appartamento, e mi facevo consegnare una chiave dello stesso.
Aperta la porta dell’appartamento, con mia sorpresa constatavo che all’interno vi era anche IM 1 che non mi aveva aperto la porta malgrado ripetute volte che ho suonato il campanello. Di fatto credevo che all’interno lui non vi fosse. Fatto sta che appena entrata potevo costatare il danneggiamento di diverso mobilio, in particolare costatavo il televisore al plasma per terra, lo specchio dell’armadio rotto, il vetro del tavolino da sala rotto, altri due specchi rotti, il vetro della farmacia del bagno rotto, le tende delle finestre strappate dalla loro sede e altri danni come piatti rotti eccetera. In questo frangente IM 1 mi diceva di andarmene altrimenti avrebbe fatto la stessa cosa con me. Da parte mia vedendo la malparata dicevo a mio figlio di prendere subito le sue cose che l’avrei accompagnato a scuola. Per questo motivo salivamo al secondo piano per prendere gli oggetti che aveva bisogno R.. In questo frangente venivamo raggiunti da IM 1 il quale entrato in camera mi dava un pugno sullo zigomo sinistro. Contemporaneamente costatavo che teneva in mano un coltello da cucina. In questo frangente IM 1 mi minacciava dicendomi che mi avrebbe ammazzata visto che mi aveva telefonato per diverse volte senza trovarmi”
(verbale di interrogatorio 6 settembre 2010 di L., AI 80, pag. 2 e seg.).
L’accusato ha riconosciuto i danneggiamenti, ma ha negato qualsiasi tipo di violenza fisica, così come la minaccia con il coltello (verbale di interrogatorio 6 settembre 2010 dell’imputato, AI 80, pag. 2).
La seconda querela è quella del 24 novembre 2010 (AI 79), sporta contro ignoti per il titolo di furto (diversi gioielli di famiglia e regali, oltre al cellulare della figlia) e danneggiamento della porta d’entrata, dei relativi vetri, dei binari delle tende, della porta della camera da letto, del materasso, del comodino, del divano, del congelatore, di un mobile del bagno e del buffet dell’appartamento di via __________. Dopo essere venuta a conoscenza che l’autore dei reati era IM 1, la donna ha deciso di ritirare la querela poiché non voleva più avere “problemi con lui e con la polizia” (verbale di interrogatorio 26 gennaio 2011 di L., AI 79, pag. 3).
La terza querela, nei confronti di IM 1, è datata 30 novembre 2010 e concerne i reati di minaccia, ingiuria e danneggiamento. Anche’essa è stata oggetto di ritiro, il 26 gennaio 2011 (AI 81).
Un quarto episodio, che non ha tuttavia avuto alcun seguito per mancanza di querela, si è svolto il 21 gennaio 2011, allorquando è stato richiesto l’intervento della polizia poiché un ragazzo, poi identificato nell’IM 1, aveva aggredito una ragazza, risultata essere la L., colpendola con calci e pugni ed in seguito minacciandola con un coltello (AI 111).
L’accusato, a verbale, ha ammesso di aver spinto la vittima, contestando nondimeno di averla colpita con calci e sberle.
Due testi, del tutto credibili, hanno invece attestato che egli, oltre ad estrarre il coltello, ha colpito la ragazza (che, si ricorda, sapeva essere incinta) con un pugno al costato ed un calcio alla gamba (verbale di interrogatorio di S. 22 gennaio 2011, AI 111, pag. 2 e verbale di interrogatorio di F. 1. febbraio 2011, AI 111, pag. 2).
Il coltello da cucina è poi stato effettivamente trovato sul posto dagli agenti (AI 111).
A verbale 23 febbraio 2011 (AI 118, pag. 10), L. ha dichiarato agli agenti di voler ritirare tutte le querele da lei presentate nei confronti del prevenuto, comprese quelle del 6 settembre 2010 e quella, in realtà mai sporta, relativa ai fatti del 21 gennaio 2011.
Interrogato in merito a questi fatti in occasione del processo d’appello, IM 1 ha preferito trincerarsi dietro il suo diritto di non rispondere:
“ La presidente legge stralci dei verbali di interrogatorio 29.1.2011, 23.1.2011, 6.9.2010 di L.. Inoltre contesta all’accusato i fatti relativi alle querele del 24.11.2010 (AI 79), del 30.11.2010 (AI 81) nonché l’episodio del 21.1.2011 (AI 111).
L’imputato dichiara di volersi avvalere al riguardo del suo diritto di non rispondere, ritenuto in particolare che per tutti gli episodi la querela non è stata sporta o è stata ritirata” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
13. Neppure nei suoi rapporti sentimentali, quindi, IM 1 ha fatto astrazione dalla violenza e dalla prevaricazione fisica, cioè da quegli elementi che hanno, sin dall’adolescenza, caratterizzato la sua vita.
Simili comportamenti non possono non avere generato nella compagna e madre della futura figlia, un sentimento di paura.
In questo contesto, si inseriscono verosimilmente i ritiri di querela e, anche, lo scritto inviato al Ministero Pubblico il 14 febbraio 2012, con il quale ella ritratta alcune dichiarazioni rese agli inquirenti, affermando di continuare a sentirsi, almeno finché lui rimarrà in carcere, la fidanzata dell’accusato, rilevando come la loro relazione non sia mai terminata (laddove lo stesso IM 1 ha riconosciuto che si era conclusa a novembre 2010, cfr. verbale di interrogatorio 21 gennaio 2011 dell’imputato, AI 111, pag. 2) e sostenendo, per la prima volta, che ACPR 1 le avrebbe offerto del denaro in cambio di prestazioni sessuali.
Già di primo acchito, considerati la sua tempistica - essa giunge ad oltre un anno dal suo ultimo verbale e ad oltre un mese dalla notifica della motivazione della sentenza di primo grado - ed i suoi contenuti - tutte le affermazioni sono palesemente intese a migliorare la posizione del prevenuto rispetto a quanto indicato in sentenza - la lettera appare un atto avente un fine meramente strumentale.
Il suo valore è, dunque, nullo.
Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che, da un lato, la donna non ha nemmeno chiesto di essere nuovamente interrogata per formalizzare queste sue affermazioni e, dall’altro, neppure il prevenuto ha postulato una sua audizione in sede d’appello.
D’altronde - ed è un elemento in più che aiuta a comprendere la situazione - al dibattimento di secondo grado è emerso che la piccola E. (comparsa in aula tra il pubblico) vive ora con la madre di IM 1, mentre L. risulta (dall’indirizzo sulla lettera in questione) ancora domiciliata a __________.
Ad ogni buon conto, anche volendo per ipotesi ritenere veritiero quanto contenuto nella missiva, si tratterebbe di questioni del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio.
B. La vittima: ACPR 1
14. La vittima del reato più grave qui in disamina è ACPR 1, nato il 4 ottobre 1950 __________. Cittadino italiano con permesso C, domiciliato a __________, egli si è sposato nel 1975 a __________ con ACPR 2 dalla quale ha avuto due figlie, ora maggiorenni.
Professionalmente era, fino allo sfortunato incontro con IM 1, attivo quale direttore dell’officina meccanica __________, della quale era, ed è ancora come tale iscritto, membro del consiglio di amministrazione, con diritto di firma collettiva a due.
ACPR 1 non aveva mai incontrato né parlato con il suo aggressore prima dei fatti. Per contro, frequentando di tanto in tanto il bar __________, aveva fatto la conoscenza di L., con la quale era anche uscito in un paio di occasioni dopo il lavoro, senza però che - almeno stando alle dichiarazioni della donna - tra loro capitasse alcunché:
“ ACPR 1 è un cliente del bar dove lavoro, con il quale sono uscita un paio di volte a bere qualcosa. Tra di noi non c’è mai stato nulla di intimo o sentimentale, tantomeno la sera dei fatti (28 gennaio 2011). Sono a conoscenza che ACPR 1 è sposato e abitava a __________.
A me ACPR 1 non ha mai fatto delle “avances” o altre proposte.
Tranne che per pagare le consumazioni al bar dove lavoro, non mi ha mai dato denaro, capitava che mi offriva da bere nei bar dove andavamo assieme”
(verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 6).
I due non si conoscevano certamente in maniera approfondita, tant’è che la donna ha scoperto quale fosse il cognome di ACPR 1 solo in occasione del suo interrogatorio di polizia del 29 gennaio 2011 (AI 2), quando le è stato riferito dagli agenti.
Sotto l’aspetto clinico, la vittima, che al momento degli eventi aveva 60 anni, prima dell’aggressione aveva sofferto unicamente di una cardiopatia ischemica, a seguito della quale aveva subito un intervento coronarico ed era stata sottoposta a terapia antiaggregante (AI 239, pag. 25 e pag. 32).
ACPR 1, a causa del grave deficit cognitivo insorto a seguito delle lesioni cagionategli dal prevenuto, è stato considerato incapace di intendere e di volere e dichiarato interdetto dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione 26 settembre 2011 (doc. TPC 12). Vive, completamente dipendente dall’assistenza di terzi, in una casa per anziani.
C. Le fasi precedenti l’aggressione del 28 gennaio 2011
15.a. La mattina del 28 gennaio 2011 IM 1, che, come visto, alloggiava in quei giorni presso la __________, si è alzato verso le 10.00 per passare la mattinata a guardare la televisione. Nel pomeriggio è poi andato in giro per la città, a suo dire solo per bighellonare e non con lo scopo di cercare L..
Prima di rientrare all’albergo verso le 19.00/20.00, ha bevuto qualche birra (almeno quattro o cinque, ma forse anche di più) al __________. In seguito, è uscito di nuovo, per ritornare all’hotel verso le 22.00. Trovandovi un altro ospite di sua conoscenza, R.B. - al quale nei giorni precedenti aveva offerto delle strisce di cocaina (verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di quest’ultimo, AI 136, pag. 11) - ha deciso di ritornare con lui al __________ per bere qualcosa e poi andare a mangiare una pizza nel vicino ristorante. Ha, quindi, ancora bevuto un paio di birre discutendo con l’amico sino ad accorgersi che era ormai troppo tardi per mangiare, visto che le cucine erano già state chiuse (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 3).
b. Lasciato il __________, alle 23.30 circa, intenzionati a rincasare, i due amici si sono concessi una sigaretta, accesa dopo avere imboccato via __________, nelle adiacenze del ristorante __________.
Volgendo lo sguardo verso piazza __________, l’attenzione di R.B. è stata quasi immediatamente attratta da una coppia che si trovava all’altezza del bancomat della __________. L’uomo e la donna, a detta di R.B., si tenevano per mano e si stavano scambiando qualche bacio:
“ Volgendo lo sguardo verso destra, verso __________, ho notato all’altezza della __________ (dove c’è un bankomat) una donna in compagnia di un uomo. I due erano a manina e si sono fermati un attimo per sbaciucchiarsi”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4; cfr. anche suo verbale di interrogatorio 4 febbraio 2011, AI 56, pag. 2 e verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 3 e 4).
c. La coppia che aveva attirato l’attenzione di R.B. era formata da ACPR 1 e da L. che, incontratisi al bar __________, avevano deciso, visto che lei aveva terminato di lavorare, di andare a bere qualcosa al bar __________ dove sono rimasti sino alle 23.00 circa, quando hanno deciso di continuare la serata in centro a __________. Dopo aver constatato che il locale __________ era chiuso, i due stavano camminando per raggiungere il bar __________, o il bar __________ (verbale di interrogatorio di L. del 23 febbraio 2011, AI 118, pag. 7).
d. La donna ha negato di avere, in quel frangente, scambiato effusioni con ACPR 1.
Tuttavia, ritenuto come le contrarie dichiarazioni di IM 1 siano confermate da quelle dell’amico, forza è constatare che quelle rese dalla donna non corrispondono al vero ma sono, verosimilmente, il frutto della paura che L. nutriva e nutre nei confronti di IM 1.
È dunque da ritenere accertato che lei e ACPR 1 si sono quantomeno tenuti per mano e dati dei bacetti. Che siano gli stessi stati amichevoli o dati con trasporto non riveste alcuna rilevanza.
e. Continuando nella ricostruzione di quanto avvenuto, si ha che R.B., vista la coppia, ha avuto la malaugurata idea di sottolineare le grazie della donna:
“ Ho commentato “…guarda che figa!...”.”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4; cfr. anche suo verbale di interrogatorio 4 febbraio 2011, AI 56, pag. 2 e verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 3 e 4).
La raffinata esternazione di apprezzamento ha svegliato l’interesse di IM 1 che ha volto lo sguardo nella direzione dei due e ha immediatamente riconosciuto nella donna L..
16.a. La visione dei due ha fatto arrabbiare moltissimo IM 1:
“ Ribadisco (…) che quando ho visto ACPR 1 in compagnia di L., mi sono sentito preso in giro e ho perso il controllo. (…) Ribadisco che quando ho visto i due insieme, che si tenevano a manina e si baciavano con la bambina in pancia che forse era mia, anzi ora ne sono sicuro che la bambina è mia, ho perso il controllo e sono partito in direzione di questo uomo e poi è successo quello che è successo. Ribadisco che io un uomo che va a fare sesso con una donna incinta di 6 mesi di un altro uomo, non lo accetto. Per me questa è una persona che non ha rispetto del prossimo”
(verbale di interrogatorio 29 luglio 2011 dell’imputato, AI 279, pag. 4).
b. Arrabbiato, IM 1 è scattato come un fulmine. Toltosi la giacca che ha abbandonato per terra, si è lanciato alla rincorsa dei due urlando frasi del tipo “vi prendo” o “li prendo” (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 4):
“ IM 1 ha quindi osservato i due e come reazione, senza proferire parola si è immediatamente tolto la giacca buttandola per terra. Poi è partito come un treno. Io mi sono abbassato a raccogliere la sua giacca. Ho sentito qualcosa come “…vi prendo…” o “…li prendo”, non so meglio ricordare”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4 e seg.).
Il gesto di togliersi la giacca è chiara espressione di intenti più che bellicosi: esso indica in modo inequivocabile che, sin da subito, egli aveva intenzione di usare le mani.
L’accusato non è credibile quando afferma - in uno dei numerosi goffi tentativi di ridurre le proprie responsabilità - di essersi liberato della giacca per poter essere più sciolto nella corsa (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 5, pag. 4) e nemmeno quando sostiene di non sapere esattamente perché se l’è levata (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 5). Ritenuto che, per il tipo di corsa in questione, avere le braccia libere non è di grande ausilio, poiché ci si muove pur sempre con le gambe, e considerato che il prevenuto stesso ha ammesso che il capo d’abbigliamento gli andava un po’ stretto (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 5), la sola interpretazione plausibile è quella che egli abbia voluto, togliendoselo, essere meglio preparato allo scontro fisico al quale aveva intenzione di dare il via.
Da escludere senza remore è, poi, una qualsiasi volontà del prevenuto di discutere con la vittima o con la futura madre di sua figlia.
17. Visto IM 1, la ragazza si è immediatamente data alla fuga, iniziando a correre in direzione di __________, per poi imboccare la piccola galleria di __________, abbandonando senza molti scrupoli il suo accompagnatore che, con ogni evidenza, non aveva capito nulla di quanto stava succedendo e che ha tranquillamente continuato il suo cammino, intenzionato a percorrere lo stesso tragitto della donna:
“ Quando io e ACPR 1 siamo giunti in __________, ho visto da lontano IM 1 e invece di continuare nella mia direzione per raggiungere uno dei menzionati locali, ho iniziato a scappare di corsa. Sapevo che se IM 1 mi avrebbe vista con un altro uomo (ACPR 1) poteva succedere un casino, in quanto lui è geloso. (…) Ricordo che a ACPR 1 ho detto: “devo andare via di qua”, lui mi ha detto “vai pure”. In quel momento ci trovavamo all’altezza del negozio “__________” in __________. ACPR 1 in quel momento stava bene, era tranquillo.
Questa è l’ultima volta che ho visto ACPR 1. Non so dire se oltre a me, anche ACPR 1 è scappato. Quando io gli ho detto che dovevo andare via di li, lui è rimasto tranquillo e ha continuato a camminare. Non ho visto se anche il ACPR 1 si è messo anche a correre oppure no. Ripeto che dal momento in cui io me ne sono andata via di fretta, io il ACPR 1 non l’ho più visto”
(verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 6-7).
18. Dunque, conoscendo bene il potenziale distruttivo di IM 1, L. ha reagito istantaneamente ed è riuscita a dileguarsi fiondandosi, in stato di visibile agitazione, all’interno del ristorante __________ dove ha consumato due bicchieri d’acqua prima di chiedere al cameriere di chiamare un taxi (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 di Ge., AI 6, pag. 2), con il quale, dopo un quarto d’ora circa, ha raggiunto il proprio veicolo ed è tornata a casa.
Minor fortuna ha avuto, invece, il suo accompagnatore.
D. La prima fase dell’aggressione a ACPR 1
19. Quello che è accaduto non appena l’accusato è riuscito a raggiungere ACPR 1 nel corridoio di __________ (che, come visto, collega __________) ha potuto essere chiarito grazie alle immagini della telecamera di sorveglianza posta sullo stabile che ospita la Polizia Comunale di __________.
L’istruttoria di causa ha così permesso di appurare che, non appena raggiunto ACPR 1, IM 1 l’ha colpito violentemente, senza nemmeno lasciargli il tempo di capire cosa stesse succedendo. Solo l’intervento di R.B., che si è inserito tra loro ed è riuscito ad allontanare l’imputato, strappandolo letteralmente con la forza dalla sua “preda”, ha messo temporaneamente fine al pestaggio.
Dalle immagini video, molto eloquenti, si può desumere che il tutto è durato poco meno di un minuto.
In effetti, si vede dapprima una donna che, alle ore 23.33.39 dell’orologio della telecamera, fugge a passo di corsa. In seguito, alle 23.33.56 si nota distintamente il prevenuto, in maglietta a maniche corte, afferrare ACPR 1, colpirlo con dei pugni (almeno tre, come riconosciuto dall’autore stesso; verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 5) ed un calcio e sbatterlo, sempre con estrema violenza, contro il muro di un edificio.
Come si vede distintamente, la vittima di quel brutale pestaggio non accenna neppure un tentativo di difesa: verosimilmente, la violenza dei colpi subiti rendeva impossibile qualsiasi gesto di difesa (“L’uomo che è stato colpito non ha fatto nessun gesto di difesa. E’ rimasto come impassibile, come se fosse stato inutile fare qualcosa; cfr. verbale di interrogatorio di R.B. 3 marzo 2011, AI 136, pag. 4 e seg.).
Alle 23.34.05 i due uomini vengono raggiunti da R.B. che afferra l’aggressore e lo allontana dalla vittima. ACPR 1 rimane praticamente fermo (sembrando quasi intontito dai colpi) a guardare IM 1 che cerca di sfuggire alla presa dell’amico per avventarsi di nuovo contro di lui, sino alle 23.34.21, quando riparte in direzione di __________.
Alle 23.34.50 nel video appare di nuovo IM 1 che era scomparso dall’obiettivo poiché trascinato da R.B. verso __________ - che si rimette all’inseguimento di quella che non appare esagerato indicare come la sua preda. Dietro di lui, a pochi metri, vi è di nuovo l’amico.
Dalle immagini si ravvisa in maniera evidente la differenza di altezza tra il reo, piuttosto alto, e la vittima che, invece, è bassa.
20. R.B. ha così illustrato questi frangenti:
“ A passo spedito io ho seguito IM 1, però senza correre. Oltrepassata l’entrata del cortile del __________, raggiunto l’imbocco del successivo vicolo (…) dove c’è un breve cunicolo, un tunnel, ho sentito delle voci. Per la precisione io ho sentito provenire delle voci da questo vicolo di via __________ e quindi ho raggiunto questo luogo.
Giunto in questo luogo (…) ho visto IM 1 che stava raggiungendo l’uomo anziano. A me è sembrato che in quel momento l’anziano si stava per accendere una sigaretta o un movimento simile. IM 1 lo ha raggiunto e dicendo qualcosa lo ha subito colpito al volto con dei pugni. L’uomo aggredito ha detto “…cosa vuoi da me?...” o qualcosa di simile. (…)
L’uomo che è stato colpito non ha fatto nessun gesto di difesa. E’ rimasto come impassibile, come se fosse stato inutile fare qualcosa. Io mi sono avvicinato e ho preso per gli stracci IM 1 distaccandolo dall’aggredito, altrimenti ritengo che avrebbe continuato a picchiarlo. In quel momento IM 1 aveva già il fiatone sostenuto, probabilmente a seguito della corsa e dell’aggressione. Ho spinto indietro nel tunnel IM 1 per allontanarlo dall’uomo. Siamo giunti fino all’entrata del tunnel ancora su __________. Penso che l’aggredito si sia allontanato dalla parte opposta.
Dopo che l’ho spinto indietro verso il tunnel per distaccarlo dall’uomo aggredito, IM 1 mi ha minacciato dicendomi di lasciarlo stare. In quel momento ho intuito che arrischiavo di prenderle anch’io. Ho temuto per la mia incolumità, per cui l’ho lasciato. IM 1 mi diceva “lasciami stare!” ed io ho capito che c’era poco da scherzare perché era molto arrabbiato. Durante questa discussione con IM 1 la sua giacca è rimasta ancora nelle mie mani (…).
IM 1 ha preso un po’ di fiato (aveva un po’ di fiatone) ed è ripartito nuovamente attraverso il cunicolo, nella direzione dove l’aggredito si era diretto, raggiungendo i posteggi davanti alla Polizia Comunale. Io l’ho seguito camminando”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4 e seg.).
Il teste ha pure precisato che l’aggredito, oltre a non essersi difeso, non era affatto minaccioso (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 6-7).
Questa ricostruzione è stata confermata anche dall’imputato, con la precisazione che lui avrebbe chiesto a ACPR 1, un istante prima di colpirlo, se non si vergognasse ad andare con una donna incinta, che questi gli avrebbe risposto “…che cazzo vuoi da me…” e che in seguito lui lo ha colpito con almeno tre pugni (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 5-7).
E. La seconda fase dell’aggressione a ACPR 1
21. La seconda parte del pestaggio non è stata immortalata da alcuna telecamera, per cui ha potuto essere ricostruita solo grazie alle dichiarazioni dell’imputato e delle persone coinvolte che, tuttavia, non hanno assistito direttamente a tutta la scena, ma unicamente all’ultima fase, quando la vittima già si trovava al suolo.
È assodato che l’imputato, non appena superato lo stabile del Municipio, si è rimesso a correre in direzione di ACPR 1, raggiungendolo in prossimità del locale notturno “__________”, per aggredirlo di nuovo in maniera selvaggia.
a. Per cercare di ricostruire la dinamica della colluttazione, appare opportuno riprendere, come fatto dalla Corte di prime cure, le dichiarazioni rese dall’accusato nei suoi verbali, poiché esse sono state modificate con il procedere dell’inchiesta.
In modo particolare, nel suo primo verbale, IM 1 ha parlato di una sola aggressione in cui avrebbe sferrato sia i pugni che il calcio al viso dello sventurato e ha avanzato la teoria, poi abbandonata, secondo cui gli era inizialmente sembrato che ACPR 1 avesse in mano un coltello:
“ A quel punto notavo l’uomo impugnare qualche cosa nella mano destra e indietreggiare. Non capivo cosa impugnava, pensavo un coltello. Io da questo non sono stato intimorito e mi sono avvicinato a lui dicendogli “cosa fai con una donna incinta, non ti vergogni”. Gli chiedevo pure “perché l’hai baciata un momento prima”. Lui mi rispondeva dicendomi dapprima “vai via” e poi in un secondo tempo dicendo “dai vieni”.
A questo mi sono innervosito e l’ho colpito con due pugni al costato. L’ho colpito dapprima con la mano destra sferrandogli un ulteriore pugno al costato. Subito gli ho poi pure sferrato un calcio con la gamba destra colpendolo proprio sulla faccia. L’uomo era di piccola statura e per questo l’ho colpito con il calcio proprio in faccia. Lui a quel punto è stramazzato a terra. Proprio in quel momento ho notato che in mano non aveva un coltello ma bensì degli occhiali.
Una volta a terra io non l’ho più colpito. Subito mi sono allontanato verso l’hotel dove alloggio”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 1, pag. 3).
Interrogato nel pomeriggio dello stesso giorno dal PP, egli ha sostanzialmente confermato la prima versione, omettendo di fare cenno a quanto avvenuto in __________, ma ribadendo di aver pensato, in un primo momento, che l’uomo avesse un coltello con sé, di non averlo colpito se non quando era in piedi e dovendo, infine, riconoscere di essersi ferito al piede destro a seguito della violenza con cui ha inferto il calcio al viso della vittima:
“ Nel frattempo la discussione si era spostata al punto n. 5 della planimetria, davanti al bar __________. (…) Ammetto che a quel punto ho quindi colpito questo uomo con dei pugni e calci. Dapprima l’ho colpito con dei pugni al costato, a destra e a sinistra e poi gli ho anche sferrato un calcio con la mia gamba destra colpendolo proprio sulla faccia, visto che lui era più piccolo di me e si trovava in una posizione leggermente laterale rispetto a me, dandomi la sua spalla destra. A quel momento, dopo aver ricevuto la pedata in faccia, l’uomo ha fatto ancora forse un passo ed è caduto in avanti, per terra, sulla pancia. E’ stato a quel momento che ho notato che in mano aveva un paio di occhiali. (…)
Una volta che è caduto a terra, io non l’ho più colpito. Magari lui si è fatto male cadendo a terra.
Il PP mi contesta che vi sono almeno 3 persone (2 testi e lo stesso R.B., quest’ultimo mentre stava giungendo sul luogo dell’aggressione) che affermano di avermi visto colpire con calci la vittima ACPR 1, mentre questo si trovava già a terra. (…)
Io dico di no, dico che non è vero. Ammetto che in precedenza ho preso questa persona a pugni nel costato e con un calcio in faccia, come ho già spiegato, ma quando è caduta per terra poi non l’ho più toccata. (…)
ADR che in effetti, stamattina verso le 11:00, sono stato visitato anche da un medico che ha confermato che il mio piede destro è gonfio e indolenzito. Confermo da parte mia che il piede destro mi fa male e attualmente porto una benda. Dichiaro che questo piede mi fa male a seguito del calcio che ho inferto in faccia all’uomo e meglio come ho già spiegato prima. Contesto però di aver sferrato calci quando l’uomo era a terra”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 4-7).
Nel verbale che fa seguito, l’imputato ha per la prima volta scisso gli eventi in due fasi distinte, ma solo dopo che gli è stato spiegato che nel video della telecamera della Polizia Comunale (che in quell’occasione gli agenti non sono riusciti a mostrargli a causa di problemi informatici) si vede chiaramente che egli ha sferrato dei pugni in faccia a ACPR 1 anche all’uscita del tunnel:
“ Esattamente non so quanti colpi gli ho dato, non è che li ho contati. Più o meno mi sembra un paio di pugni all’uscita del tunnel, ma potrebbe anche essere qualcuno di più, poi quando io l’ho nuovamente raggiunto lui ha estratto qualcosa di tasca e quindi l’ho colpito con un calcio in faccia, mi sembra con il mio piede destro, perché temevo ad avvicinarmi, mentre lui era in piedi ed a seguito di questo colpo lui dopo aver barcollato un attimo è caduto a terra. Come già dichiarato in precedenza dopo questo calcio non l’ho più colpito”
(verbale di interrogatorio 10 febbraio 2011 dell’imputato, AI 70, pag. 4 e seg.).
Un paio di settimane dopo, il 25 febbraio 2011, IM 1 ha ammesso, oltre ad un secondo calcio, al ginocchio, che ha fatto seguito a quello alla testa, di aver picchiato la vittima anche quando questa si trovava a terra:
“ A questo punto vorrei dichiarare che dopo che ho raggiunto per la seconda volta ACPR 1 nella piazza del Municipio, vicino al locale __________ (punto C sulla planimetria), gli ho sferrato un calcio in faccia e uno poi successivo all’altezza del ginocchio, non ricordo se destro o sinistro. In quel momento ACPR 1 era ancora in piedi. Io ho calciato entrambe le volte con il mio piede destro, vale a dire il piede che è poi diventato gonfio. Sono riuscito a colpirlo in faccia mentre lui era in piedi, perché era più piccolo di me. Io sono alto circa 180 cm, mentre l’uomo sarà stato alto circa 160 cm.
ADR che devo pure ammettere che dopo che l’uomo ha barcollato ed è caduto per terra di fronte al bar __________, ha cercato di rialzarsi, mettendosi sulle ginocchia, a gattoni. A quel punto io gli ho ancora sferrato un calcio con il mio piede destro nella zona del costato. Da quello che ricordo io in quel momento mi trovavo più vicino alla zona dell’arco d’uscita della piazza e l’ho quindi colpito sul costato destro, mentre si trovava a gattoni e cercava di rialzarsi. Aveva la testa in direzione dell’arco dell’uscita su __________. Almeno così mi sembra di ricordare. Ammetto quindi di avere colpito effettivamente l’uomo mentre si trovava già a terra e cercava di rialzarsi.
ADR che mentre l’uomo si trovava a gattoni e cercava di rialzarsi, ha pure detto qualcosa ma non ricordo più cosa. Prendo atto che nel verbale PG 10 febbraio 2011 (pag. 6) ho detto che quando lui era a terra in ginocchio tentando di rialzarsi gridava. Da parte mia torno a dire che non ricordo più cosa ha detto.
ADR che ribadisco che io con il mio piede destro ho colpito in faccia l’uomo quando era ancora in piedi. Quando poi è caduto per terra ed ha cercato di rialzarsi, mettendosi a gattoni, l’ho colpito ancora con il mio piede destro sul costato. Non l’ho invece colpito sulla testa, mentre era a terra, con il piede o con i pugni.
D: perché colpire un uomo di circa 60 anni, mentre è già a terra e cerca di rialzarsi?
R: In quel momento ero molto arrabbiato e nervoso”
(verbale di interrogatorio 25 febbraio 2011 dell’imputato, AI 125, pag. 8).
Questa versione è stata, da quel momento in poi, confermata dall’imputato ogni qualvolta è stato chiamato ad esprimersi in merito (suoi verbali di interrogatorio 17 marzo 2011, AI 150, pag. 3 e segg. e 29 luglio 2011, AI 279, pag. 5; verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 8).
b. Dei testi sentiti, soltanto Gi. - una dei cinque ragazzi che, al momento dei fatti, transitavano in __________ a bordo di un’automobile - ha dichiarato di avere visto la vittima cadere al suolo. Secondo la sua deposizione, ACPR 1 sarebbe stato fatto cadere con un pugno. Tuttavia, la teste non ha saputo essere categorica al riguardo:
“ Difatti potevo notare che la persona, notata in precedenza nonché riconosciuta nella foto stava aggredendo una persona anziana di circa 65/70 anni. In particolar modo, credo con un pugno, l’abbia fatto rovinare al suolo. Non sono tuttavia in grado di dire esattamente con quale parte del corpo l’abbia colpita”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 4).
c. Di questa seconda fase dell’aggressione, R.B. ha visto unicamente IM 1 che sferrava il calcio al costato di ACPR 1, mentre questi si trovava già carponi al suolo:
“ Per il resto ribadisco quanto già spiegato sopra e cioè che io ho poi rivisto IM 1 (o meglio la sua parte superiore del corpo, visto che vi erano le auto parcheggiate in __________), quando lui si trovava già davanti al bar __________. Ho visto poi, avvicinandomi, che l’uomo anziano era a terra, a gattoni, e IM 1 l’ha colpito con un nuovo calcio al costato destro. A quel punto mi trovavo davanti alle scale del Municipio (…) vicino ad un bar che mi sembra essere il tea-room __________. (…) Ci saranno stati 10-15 m di distanza in quel momento. (…)
ADR che non ho invece visto IM 1 sferrare altri colpi mentre l’anziano era per terra a gattoni. In particolare non ho visto sferrare un calcio in testa in quel momento. Ripeto però che quando ho raggiunto di nuovo IM 1, l’anziano era già per terra e non so dire cosa sia successo prima”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 8 e 9).
Che IM 1 abbia colpito la vittima con un calcio al torace quando questa era già a terra l’hanno dichiarato anche i testi A. e T. e Gi.:
“ ADR che questo calcio che io ho visto sferrare all’anziano, è stato inferto all’altezza del torace/petto ed è stato un calcio secondo me molto violento, poiché l’anziano è praticamente “sobbalzato”, nel senso che è stato come alzato di peso dal suolo”
(verbale di interrogatorio 29 marzo 2011 di A., AI 176, pag. 4);
“ Mentre passavamo davanti al locale notavo il sopraggiungere di un anziano seguito ad una distanza di circa 20 metri da un individuo in maniche corte, entrambi diretti verso il Chupito. Dopo avere effettuato il giro del parcheggio, giunti all’uscita, notavo di fronte all’entrata del locale l’anziano a terra e l’individuo in maniche corte che lo colpiva con un calcio sul petto. (…) Non ho visto armi, ma unicamente quando l’uomo con le maniche corte colpiva l’anziano con un calcio sul petto mentre si trovava a terra. (…) Ribadisco che ho visto sferrare un calcio al torace che la vittima ha incassato con un sussulto del corpo”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di M.T., AI 50, pag. 3 e segg.);
“ Mentre la persona si trovava inerme a terra, il ragazzo gli sferrava un calcio all’altezza delle costole. Vorrei precisare che il calcio era forte poiché l’ha fatto rimbalzare. (…) Preciso che a seguito del calcio sferrato all’altezza delle costole (lato destro del torace), la vittima ha rimbalzato da terra. Ricordo che in quel momento ho fatto un’esclamazione di spavento”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 4 e 6).
d. Un teste - Go. che era alla guida dell’autovettura - ha dichiarato di avere visto IM 1 colpire la propria vittima con un calcio diretto al viso quando questa già era a terra:
“ Ad un certo punto l’uomo con la maglietta corta (…) è ritornato ed ha inferto un calcio all’anziano che era a terra, sulla pancia e cercava di rialzarsi con le braccia. Da quello che ricordo io la pedata è stata violenta (come un calcio ad un pallone) ed è stata inferta sulla faccia dell’anziano. Da quello che ricordo la pedata è stata inferta sulla faccia dell’anziano. (…) Abbiamo discusso fra noi amici dopo i fatti, e so che Gi. e T. affermano che la pedata è stata inferta all’anziano sul costato, ma quello che io ricordo di aver visto è una pedata in pieno viso”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di Gi., AI 137, pag. 4 e seg.).
Un altro teste - A.G. - ha situato il calcio nella zona torace/testa:
“ ho quindi visto una persona anziana, vestita con qualcosa di chiaro, che era a terra, sulla pancia, sdraiato, che veniva colpito con un calcio da questa persona di colore (…) ho visto chiaramente quindi questo uomo colpire con un calcio, non so dire se con la gamba destra o sinistra, questo anziano all’altezza del torace/testa. Non so dire esattamente se la pedata sia stata inferta sul torace o in testa, ma secondo me era la parte superiore del corpo, sopra il torace”
(verbale di interrogatorio 28 marzo 2011 di A.G., AI 171, pag. 4).
e. La circostanza non è, dunque, chiara: i testi sentiti hanno dato, al riguardo, versioni contrastanti o non completamente concordi.
In queste circostanze, si impone, in applicazione del principio in dubio pro reo, di accertare che IM 1 ha sferrato le pedate in testa e al ginocchio quando la sua vittima era ancora in piedi e che l’ha nuovamente colpita, quando già era a terra, con un calcio nella zona del costato.
22. Al dibattimento di primo grado, l’accusato ha poi dichiarato che la vittima dopo il calcio in faccia è caduta “con la faccia al suolo senza mettere in avanti le mani” (allegato 1 al verb. dib. TPC, pag. 1), confermando quanto dichiarato alla perita psichiatrica e da questa riportato nel suo referto:
“ Ricorda di avergli inferto nella prima aggressione tre pugni e nella seconda tre calci.
Riferisce alla perita di essersi reso conto di averlo ferito in maniera grave durante la seconda aggressione. Afferma che con il primo calcio lo colpì in faccia: ACPR 1 era “frastornato e stava cadendo all’indietro”. Lesse sul suo volto, dopo il primo calcio, la sofferenza per il dolore. Gli sferrò il secondo calcio al piede vedendolo cadere in avanti senza mettere in avanti le mani cadendo con la faccia al suolo. Gli inferse poi il calcio al costato (non ricorda se mentre lo stesso cadeva o quando lo stesso era già a terra)”
(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 30).
Questa versione non è credibile e non è suffragata da alcun elemento. Anzi, come vedremo, è esclusa dal materiale probatorio in atti.
In primo luogo, è stato lo stesso IM 1 ad avere detto, in corso d’inchiesta, che, quando lui lo ha sbattuto a terra, l’uomo non era disteso ma si reggeva sulle braccia e sulle ginocchia:
“ ADR che devo ammettere che dopo che l’uomo è barcollato ed è caduto per terra di fronte al bar Chupito ha cercato di rialzarsi mettendosi sulle ginocchia, a gattoni. (…) l’ho quindi colpito mentre si trovava a gattoni e cercava di rialzarsi”
(verbale di interrogatorio 25 febbraio 2011 dell’imputato, AI 125, pag. 8).
Inoltre, la tesi difensiva è esclusa dalle dichiarazioni dei ragazzi giunti sul posto che hanno riferito di avere visto ACPR 1 venire colpito con l’ultimo calcio quando questi era a terra in posizione carponi.
R.B., dal canto suo, ha dichiarato, d’aver perso di vista l’accusato per pochi secondi e di averlo poi rivisto accanto a ACPR 1 che in quel momento si trovava a terra carponi. Non disteso quindi:
“ In seguito si vede sul video che IM 1 esce dal tunnel sotto il portico di __________ e prosegue nella direzione dove si era allontanato l’uomo aggredito, verso piazza dei posteggi, svoltando a sinistra. Si vede pure che io seguo IM 1 a ca. 1 metro di distanza (…). Sono rimasto dietro, a distanza, perché avevo timore e poi, subito dopo avere svoltato l’angolo, IM 1 ha iniziato a correre nuovamente verso l’anziano. Io sono quindi rimasto un po’ indietro. (…) io ho poi rivisto IM 1 (o meglio la sua parte superiore del corpo, visto che vi erano le auto parcheggiate in __________), quando lui si trovava già davanti al bar __________. Ho visto poi, avvicinandomi, che l’uomo anziano era a terra, a gattoni, e IM 1 l’ha colpito con un nuovo calcio al costato destro. A quel punto mi trovavo davanti alle scale del __________, vicino ad un bar che mi sembra essere il tea room __________. (…) ci saranno stati circa 10-15 metri di distanza in quel momento”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 8).
L’ipotesi di una caduta di faccia, “a piombo”, della vittima sull’asfalto senza adozione di alcuna misura che potesse attutire il colpo - quale ad esempio la difesa con le mani - è stata sottoposta al medico legale dott.ssa PE 1. Questa, pur premettendo che sia dei pugni che dei calci al volto, così come una caduta diretta sul suolo duro sono dei mezzi atti a procurare le ferite constatate - cioè il violento trauma cranio encefalico, come meglio vedremo in seguito - ha precisato di non avere alcun riscontro oggettivo di una caduta sull’asfalto a faccia in avanti, poiché in un simile caso si sarebbero dovute avere delle escoriazioni visibili. Escoriazioni che, invece, il volto di ACPR 1 non presentava.
Ma non solo. Il medico legale ha anche spiegato che le escoriazioni constatate sulle ginocchia della vittima depongono per la tesi secondo cui ACPR 1 è, dapprima, caduto sulle ginocchia (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).
Al dibattimento d’appello il perito ha sgomberato il campo da ogni possibile dubbio, escludendo con fermezza l’esistenza di riscontri oggettivi che possano consentire di ipotizzare, anche solo teoricamente, che la vittima si sia provocata le lesioni battendo il capo dopo essere rovinata al suolo:
“ A domanda dell’avv. RAAP 1, la dott.ssa risponde di avere obiettivato, all’esame effettuato il 29.1.2011, alcune escoriazioni alle ginocchia. Simili escoriazioni sono compatibili con l’ipotesi di una caduta sulle ginocchia su una superficie abrasiva quale può essere l’asfalto. La dott.ssa dichiara di non avere obiettivato altre escoriazioni simili. In particolare di non averne obiettivate sul volto (ciò tenuto conto dei presidi presenti). Al volto non c’erano escoriazioni indicative di un contatto violento con una superficie abrasiva. (…)
La presidente legge stralci del verbale di interrogatorio reso dal perito davanti alla prima Corte, in particolare la frase registrata al secondo capoverso di pag. 2 (all. 2 al verb. dib. di prima sede). La dott.ssa spiega che la compatibilità tra le ferite constatate e una caduta frontale sull’asfalto senza difendersi di cui ha parlato è una compatibilità generica, ritenuto che teoricamente è possibile che una caduta come quella descritta provochi delle fratture craniche nella zona d’impatto. Nel caso concreto il perito esclude la compatibilità delle lesioni riportate dal signor ACPR 1 con una caduta frontale sull’asfalto ritenuto come non siano state rilevate sul volto del signor ACPR 1 le escoriazioni che avrebbero dovuto esserci se vi fosse stato un impatto del genere sull’asfalto” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Infine, la teoria difensiva può venire smentita a rigor di logica con una semplice analisi della dinamica dell’ultima fase dell’aggressione. In effetti, risulta essere praticamente impossibile che una persona, già chiaramente frastornata dalle botte al viso incassate in precedenza, venendo colpita con un brutale calcio al capo ed uno al ginocchio, cada a terra picchiando la testa in maniera così forte da provocarle delle fratture craniali serissime e, invece di rimanere sdraiata, si rialzi immediatamente sulle ginocchia. I secondi trascorsi tra le prime due pedate e l’ultima al costato, vista distintamente dai testi, sono troppo pochi per indurre anche solo a ipotizzare che ACPR 1, prima di ritrovarsi carponi, sia crollato di faccia (o anche in altro modo) sull’asfalto.
A ciò va aggiunto che un calcio al ginocchio, o in quella zona, comporta inevitabilmente un piegamento delle gambe e una perdita di equilibrio che fanno finire chi lo subisce proprio sulle ginocchia. È una tecnica di combattimento che serve a destabilizzare l’avversario. Ritenuta l’esperienza di picchiatore di IM 1, il colpo non è certamente stato inferto a caso.
Sulla scorta di queste emergenze istruttorie, può essere considerato accertato che le gravi lesioni subite da ACPR 1, a seguito delle quali ha patito danni cerebrali permanenti, non sono una conseguenza della sua caduta al suolo, ma sono tutte state causate dai colpi infertigli dal prevenuto.
L’applicazione del principio in dubio pro reo (consid. 18 e 24 della sentenza impugnata) fatta al riguardo dai primi giudici è, dunque, un errore.
F. Della forza dei colpi inferti alla vittima
23.a. Della violenza con cui IM 1 ha colpito la sua vittima durante la prima fase dell’aggressione è attestazione inconfutabile la registrazione video in atti.
Da essa, infatti, oltre alle evidenti disparità fisiche fra aggressore e vittima, traspaiono, non solo la durezza dei colpi inferti, ma anche le loro conseguenze, già pesanti. Il video evidenzia come la vittima non abbia nemmeno tentato un gesto di difesa e come essa, dopo le botte, non si sia subito allontanata, ma sia rimasta ferma un attimo - quasi fosse intontita - e, poi, si sia incamminata soltanto lentamente e barcollando.
Le riprese, poi, consentono di vedere come IM 1 abbia costantemente trattenuto il suo antagonista, afferrandolo per la camicia (o la giacca) all’altezza del collo con il suo braccio sinistro, impedendogli così di sottrarsi, fuggendo, ai suoi colpi. Nel contempo questa mossa gli ha consentito di prendere sempre con precisione la mira ad ogni pugno, facendolo risultare ancor più efficace.
Della violenza di questo primo attacco ha, poi, parlato anche R.B.:
“ L’uomo che è stato colpito non ha fatto nessun gesto di difesa. E’ rimasto come impassibile, come se fosse stato inutile fare qualcosa. Io mi sono avvicinato ed ho preso per gli stracci IM 1 distaccandolo dall’aggredito, altrimenti ritengo che avrebbe continuato a picchiarlo. In quel momento IM 1 aveva già il fiatone sostenuto, probabilmente a seguito della corsa e dell’aggressione”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 5).
b. Nella seconda parte dell’aggressione, IM 1 ha colpito la propria vittima ancor più barbaramente di quanto fatto in precedenza.
Lo ha fatto, dapprima, colpendo ACPR 1 con un calcio al capo tanto forte che, subito dopo, il piede ha cominciato a fargli male:
“ Dichiaro che questo piede mi fa male a seguito del calcio che ho inferto in faccia all’uomo”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 6).
Poi, dopo l’ulteriore colpo al ginocchio, lo ha ancora colpito brutalmente quando già era a terra, come tutti i testi hanno dichiarato:
“ ADR che quando l’anziano era per terra a gattoni che cercava di rialzarsi, io ho visto che IM 1 gli ha sferrato questo violento calcio sul costato, tanto da far sobbalzare l’anziano. Dopo questo calcio l’anziano è rimasto immobile disteso immobile sulla pancia (sott. del redattore). In quel momento non mi sembra proprio che per terra vi fosse del sangue. Il sangue l’ho rivisto quando sono poi ritornato per sincerarmi delle condizioni dell’anziano”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 9);
“ ADR che questo calcio che io ho visto sferrare all’anziano, è stato inferto all’altezza del torace/petto ed è stato un calcio secondo me molto violento, poiché l’anziano è praticamente “sobbalzato”, nel senso che è stato come alzato di peso dal suolo (sott. del redattore). (…) Mi sembra che l’abbia colpito proprio con il piede, proprio come un calcio ad un pallone (sott. del redattore)”
(verbale di interrogatorio 29 marzo 2011 di A., AI 176, pag. 4);
“ Non ho visto armi, ma unicamente quando l’uomo con le maniche corte colpiva l’anziano con un calcio sul petto mentre si trovava a terra. (…) Ribadisco che ho visto sferrare un calcio al torace che la vittima ha incassato con un sussulto del corpo (sott. del redattore)”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di T., AI 50, pag. 3 segg.);
“ Mentre la persona si trovava inerme a terra, il ragazzo gli sferrava un calcio all’altezza delle costole. Vorrei precisare che il calcio era forte poiché l’ha fatto rimbalzare. (…) Preciso che a seguito del calcio sferrato all’altezza delle costole (lato destro del torace), la vittima ha rimbalzato da terra. Ricordo che in quel momento ho fatto un’esclamazione di spavento (sott. del redattore)”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 4 e 6);
“ Ad un certo punto l’uomo con la maglietta corta (…) è ritornato ed ha inferto un calcio all’anziano che era a terra, sulla pancia e cercava di rialzarsi con le braccia. Da quello che ricordo io la pedata è stata violenta (come un calcio ad un pallone) (sott. del redattore)”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di Gi., AI 137, pag. 4 e seg.);
“ ho quindi visto una persona anziana, vestita con qualcosa di chiaro, che era a terra, sulla pancia, sdraiato, che veniva colpito con un calcio da questa persona di colore (… ) ADR che il calcio che quest’uomo ha tirato all’anziano è stato molto violento. Ricordo che ha preso un po’ la “rincorsa”, ha fatto 2 passi per un paio di metri prima di tirargli questo bel calcione, mentre l’anziano era a terra. Un po’ come calciare a un pallone di calcio, nel senso che è stata una pedata secca (sott. del redattore)”
(verbale di interrogatorio 28 marzo 2011 di A.G., AI 171, pag. 4).
c. La prova della brutalità dei calci inferti (al capo e al costato) è, poi, data dal fatto che, a seguito di quei colpi, il piede destro del prevenuto si è gonfiato. Tale circostanza è stata da lui stesso riconosciuta (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11) ed è stata constatata dal medico legale, dott.ssa PE 1, che lo ha visitato in carcere il giorno stesso (AI 24).
d. Ma, soprattutto, la prova cardine della violenza con cui i colpi sono stati inferti è offerta dall’entità stessa delle ferite riportate dalla vittima. Soltanto percosse particolarmente violente sono atte a provocare le lesioni constatate dai medici e meglio:
- frattura cranica frontale bilaterale;
- frattura temporale bilaterale;
- frattura parietale sinistra;
- fratture multiple dei seni frontali e delle pareti delle orbite bilateralmente;
- fratture delle cellule etmoidali;
- frattura del seno mascellare a destra;
- ematoma intrassiale frontale destro (5x3 cm);
- multiple zone di sanguinamento focale intraparenchimale;
- importante edema cerebrale, prevalentemente in sede frontale;
- ematoma dei seni frontali, sfenoidale e mascellare destro;
- ematoma frontale bilaterale;
- frattura dell’omero destro
(cfr. perizia medico legale, AI 239, pag. 9, 10 e 13; cfr., pure, consid. 29 di questa sentenza in cui vengono riportati stralci dei documenti medici).
In pratica, per usare termini comprensibili a tutti, l’accusato ha letteralmente spaccato la testa alla vittima:
“ A domanda della presidente, la dott.ssa risponde che della parte anteriore del capo soltanto la mandibola non era lesionata. Tutte le altre ossa dell’area facciale erano interessate da fratture. A livello della volta cranica, solo l’osso occipitale non era interessato da fratture” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Il medico legale ha pure precisato che l’omero è una delle ossa più resistenti del corpo umano (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4), la cui rottura è possibile solo con un atto particolarmente vigoroso:
“ Confermo la frattura dell’omero destro procurata da un colpo ad alta energia data la robustezza dell’osso”
(allegato 2 al verb. dib. TPC, pag. 2);
“ A domanda del PP, la dott.ssa risponde che l’omero è una delle ossa del corpo più resistenti. La sua frattura necessita l’applicazione di una discreta/elevata energia” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
G. Il secondo intervento di R.B.
24. Così come emerge dalla deposizione di R.B. - le cui dichiarazioni appaiono del tutto credibili essendo, in sostanza, confermate, laddove possibile, dal resto del materiale probatorio - anche il secondo violento assalto all’inerme ACPR 1 è stato interrotto soltanto dall’intervento dell’amico di IM 1 che lo ha afferrato per un braccio allontanandolo dalla sua vittima:
“ Ho quindi raggiunto IM 1 per separarlo dall’anziano dicendogli “…che cazzo stai facendo?...”. Ribadisco che la mia impressione è che se non l’avessi fermato, IM 1 avrebbe continuato a colpire l’anziano, anche se era a già terra. (…)
D: Come mai lei afferma che, se non fosse intervenuto per fermarlo, IM 1 sarebbe “andato avanti con la sua violenza”? Perché era arrabbiato con questo anziano?
R: Lo posso dire perché quando è ripartito nuovamente da __________, quando l’ho fermato la prima volta, si capiva che era intenzionato a raggiungere nuovamente l’anziano per aggredirlo di nuovo. IM 1 era veramente arrabbiato con questo uomo”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 8 e 9);
“ quando ho visto IM 1 tirare un calcio all’uomo per terra, sono partito per allontanarlo nuovamente dalla vittima. L’ho preso per un braccio, lasciandogli quasi anche l’impronta per la pressione. Sono sicuro di questo. A quel punto, effettivamente, l’IM 1 ha abbandonato lo ACPR 1 e ci siamo allontanati attraverso il portico della murata dei castelli (passaggio pedonale) su __________”
(verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11).
Di mera natura difensiva è, evidentemente, la dichiarazione dell’imputato secondo cui egli avrebbe smesso spontaneamente di picchiare e avrebbe seguito l’amico, correndo via, semplicemente dopo averlo sentito pronunciare una frase del tipo “che cazzo hai fatto” (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11).
Non si vede, infatti, perché R.B. - che ha sempre reso dichiarazioni veritiere - avrebbe dovuto mentire su questo punto.
Per contro, evidente è l’interesse di IM 1 a dare una - per quanto possibile - migliore immagine di sé, mentendo.
D’altronde IM 1 stesso, al dibattimento d’appello, ha per la prima volta almeno riconosciuto che l’amico lo ha preso per un braccio con l’intento di allontanarlo:
“ IM 1 ammette che R.B. lo ha preso per un braccio anche nella seconda fase dell’aggressione, dopo che lui aveva colpito ACPR 1 a terra con la pedata.
Precisa però che lui già era intenzionato ad andarsene perché spaventato visto che il signor ACPR 1 non si muoveva più e visto che stava arrivando una macchina”
(verb. dib. d’appello, pag. 6).
H. Fatti avvenuti ad aggressione conclusa
25. R.B. ed IM 1 sono, quindi, scappati su __________, verso __________, l’uno intenzionato ad imboccare via __________ e l’altro a raggiungere il loro albergo. All’altezza del negozio di parrucchiere, o poco dopo, R.B., temendo che ACPR 1 fosse stato ferito in maniera seria e necessitasse di aiuto, ha proposto all’amico di tornare a sincerarsi delle condizioni della vittima:
“ …questo qua magari s’è fatto male…è meglio che andiamo a vedere…” (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11).
Nonostante avesse distintamente sentito l’esortazione dell’amico (come da lui stesso ammesso), IM 1 non lo ha seguito, ma ha continuato la sua fuga verso la __________.
Nel frattempo, la vittima, che sanguinava da orecchie e naso, era già stata soccorsa da cinque ragazzi che erano giunti sulla piazza a bordo della loro vettura in cerca di un parcheggio. I giovani si sono presi cura di ACPR 1 sino a quando sono arrivati i militi della croce verde, da loro stessi prontamente allertati e che avevano dato loro istruzioni telefoniche su come prestare i primi soccorsi:
“ Siamo subito scesi dando un’occhiata alla persona che si trovava a terra; si trovava sdraiata con la faccia rivolta verso la strada. Constatavo che perdeva sangue, da un orecchio e dal naso. Faceva fatica a respirare, lamentandosi. A quel punto ho provveduto ad allarmare l’ambulanza. La soccorritrice che mi ha risposto al telefono mi ha dato le indicazioni utili su come comportarmi. L’abbiamo così girato sulla schiena. In questo momento potevo notare che anche l’occhio, mi sembra sinistro, era ferito. Ho cercato più volte di chiedergli il nome ma non sono riuscita a comprendere ciò che diceva perché farfugliava; comunque è sempre stato cosciente.
Dopo alcuni minuti è arrivata l’ambulanza e la Polizia.
Credo che siamo gli unici ad aver visto parte dell’aggressione perché sul piazzale inizialmente non vi era altra gente”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 4).
Dal canto suo, R.B. è riapparso sul luogo del misfatto, ha notato ACPR 1 ancora a terra e ha scambiato qualche frase con i ragazzi che lo stavano assistendo. Saputo che era stata chiamata l’ambulanza, ha ritenuto che ciò fosse sufficiente per la sua “coscienza” e si è sentito legittimato a ripartire, anche lui diretto alla __________.
26. Poco dopo essere rientrato alla pensione, R.B. è stato raggiunto, nella sua camera, da un IM 1 ancora furioso che si è messo ad inveire contro la compagna, senza accennare alcun tipo di pensiero o preoccupazione per la persona da lui selvaggiamente malmenata ed alla quale, è poi risultato, aveva in pratica distrutto la vita:
“ Passato il citato tempo sono stato raggiunto in camera mia da IM 1, lui ha bussato due volte e io ho aperto la porta.
E’ entrato nella stanza e mi ha detto di averlo gonfiato di botte, riferendosi all’anziano, mi ha