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TDS 2024/E/34 – SSI v. A._____
Decisione
del
Tribunale dello sport svizzero
Nella seguente composizione:
Presidente: Giulio Palermo, avvocato, Ginevra
nella procedura
tra
Fondazione Swiss Sport Integrity (SSI), Eigerstrasse 60, 3007 Berna rappresentata da Jessica Brühlmann, Servizio giuridico
"SSI"
e
A._____, rappresentato e difeso dall'Avv. Yasar Ravi, Lugano
"persona accusata"
e
B._____, rappresentata dalla madre, C._____
"vittima"
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I. Le parti 1. La Swiss Sport Integrity ("SSI") è una fondazione di diritto svizzero con sede giuridica a Berna (Svizzera). A far data dal 1° gennaio 2022, la SSI è responsabile, in qualità di agenzia nazionale, per la lotta al doping, ai sensi dell’art. 19, cpv. 2, della Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo, RS 415.0) e dell’art. 73 dell'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (OPSpo, RS 415.01). Inoltre, la SSI agisce come ufficio nazionale di segnalazione per le violazioni etiche e i casi di abuso nello sport svizzero (art. 72f OPSpo).
2. A._____ (di seguito anche "persona accusata"), (nato 1950), è un aiuto monitore di X._____ in Y._____, un’associazione ai sensi degli artt. 60 ss. del Codice civile svizzero il cui scopo è, tra gli altri, quello di "raggruppare le persone con disabilità e normodotate, della zona, per esercitare un'attività sportiva che permetta loro di mantenere o potenziare le forze fisiche di cui dispongono". Attualmente, A._____ è sospeso dalle proprie funzioni sportive presso il GSITV in forza di una misura provvisoria adottata dalla SSI ai sensi dell'art. 5.9 dello Statuto e dell'art. 11, cpv. 2, del Regolamento di procedura della stessa.
3. B._____ è la persona offesa rispetto alle condotte di A._____. È rappresentata, nel presente procedimento, dalla madre, C._____.
4. I soggetti di cui ai paragrafi precedenti saranno congiuntamente indicati come "Parti". II. Fatti e procedura d'indagine 5. Il presente procedimento riguarda una potenziale violazione delle disposizioni dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero.
6. Di seguito sono riassunti i principali elementi della fattispecie, come descritti dalle Parti nelle loro memorie e negli atti processuali. Per ulteriori dettagli, si rimanda al fascicolo processuale e alle memorie delle Parti, laddove la decisione vi faccia riferimento e sia rilevante per la valutazione delle questioni sollevate nel presente procedimento. A. La segnalazione alla SSI 7. In data 2 febbraio 2024 la SSI riceveva una segnalazione da parte della Presidente del X._____ concernente possibili comportamenti contrari all'etica di A._____. Secondo la segnalazione, la madre di una delle atlete (C._____, madre dell'atleta B._____), affetta da problemi di epilessia e limiti cognitivi, aveva riportato che la figlia aveva ricevuto da parte di A._____ messaggi dal contenuto "non idoneo". In particolare, secondo la segnalante, alcuni dei messaggi presentavano allusioni erotiche e, in alcuni casi, A._____ avrebbe inviato all'atleta rappresentazioni di carattere pornografico.
8. Alla segnalazione risultava allegata una copia della chat WhatsApp tra la persona accusata e l'atleta. In particolare, la chat conteneva messaggi scambiati nel periodo compreso tra il 26 e il 30 gennaio 2024, nei quali A._____ chiedeva all'atleta di raccontargli il suo primo rapporto sessuale, incitandola a fornirgli una descrizione dettagliata dell’evento e ad affrontare temi di natura sessuale. Inoltre, A._____ avrebbe inviato all'atleta materiale pornografico. Quest'ultimo non risulta dall'estratto della chat allegata alla segnalazione, essendo ad ogni modo deducibile dal contenuto di altri messaggi l'avvenuto scambio che,
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tuttavia, è stato dall'atleta cancellato dietro espressa richiesta di A._____ in tal senso (cfr. Rapporto d'indagine, parr. 1-4). B. La procedura d'indagine interna alla SSI 9. Come da Regolamento di procedura della SSI, quest'ultima ha avviato una procedura di esame preliminare interna, per la possibile violazione dell'art. 2.1.4 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic (violazione dell’integrità sessuale). Inoltre, la SSI ha immediatamente adottato una misura provvisoria ai sensi dell'art. 5.9 del proprio Statuto e dell'art. 11, cpv. 2, del proprio Regolamento di procedura, vale a dire la sospensione immediata di A._____ dalle sue funzioni sportive presso il X._____ durante il corso della procedura.
10. Secondo quanto raccolto nel corso della procedura d'indagine A._____, dopo aver scambiato il numero di cellulare con l’atleta, avrebbe iniziato a scambiare con quest'ultima messaggi attraverso l'applicazione di messagistica istantanea WhatsApp. In un primo momento, tali messaggi avrebbero presentato un contenuto innocuo, mutando tuttavia in seguito.
11. In particolare, dai messaggi si legge come A._____ chiedesse all'atleta di raccontargli il suo primo rapporto sessuale, incitandola a fornirgli una descrizione dettagliata dell'evento e ad affrontare temi di natura sessuale. Inoltre, A._____ avrebbe inviato all'atleta rappresentazioni a carattere pornografico. Come già evidenziato, questo tipo di contenuti non risulta dall'estratto della chat allegata alla segnalazione (in quanto cancellati dall'atleta dietro espressa richiesta di A._____ in tal senso, cfr. ad es. Rapporto d’indagine, par. 46). Tuttavia, l'avvenuto scambio sarebbe ad ogni modo deducibile dal contenuto di altri messaggi (in particolare, da un messaggio dell'atleta che chiedeva al A._____ di non inviare simili contenuti).
12. A tali comunicazioni, inoltre, l'atleta non avrebbe prestato il proprio consenso. Anche laddove si volesse ammettere che B._____ potesse manifestare il proprio consenso in astratto, non lo avrebbe fatto nel caso di specie. Dai messaggi, infatti, si evincerebbe come i messaggi stessi e l'invio di rappresentazioni di carattere pornografico sarebbero stati iniziative del A._____, al quale, anzi, B._____ avrebbe espressamente rivolto la richiesta di non inviare simili contenuti.
13. Innoltre, A._____, in qualità di aiuto monitore, si trovava in un rapporto gerarchico e di responsabilità nei confronti degli atleti, e anche B._____. A._____ era a conoscenza del fatto che B._____ è affetta da limiti cognitivi e ha dunque sfruttato a suo vantaggio la sua posizione di vulnerabilità. C. L'apertura del procedimento dinanzi al Tribunale dello sport svizzero 14. Sulla base delle risultanze dell'indagine e al termine della stessa, la SSI adottava quindi un rapporto di indagine, datato 15 ottobre 2024 e trasmesso alla Segreteria del Tribunale dello sport svizzero il successivo 30 ottobre, con il quale richiedeva l'apertura di un procedimento nei confronti di A._____ dinanzi a questo Tribunale. Nel rapporto, in particolare, si concludeva che "l'invio di messaggi con riferimenti e contenuti di carattere sessuale e pornografico costituisce un comportamento di natura sessuale, senza contatto fisico, e una forma di costrizione ad atti sessuali. Tenendo conto della posizione di vulnerabilità dell'atleta, in particolare nei confronti dell'aiuto monitore, e delle richieste dell'atleta di non ricevere determinati materiali, si evince che l'atleta non poteva dare e non ha dato il suo
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consenso agli atti intrapresi da A._____. Pertanto, A._____ ha agito in violazione dell’art. 2.1.4 dello Statuto" (cfr. Rapporto d'indagine, par. 80).
15. Alla luce di tali considerazioni, la SSI richiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione per un periodo di 18 mesi da tutte le attività che coinvolgono dei minori, nonché le persone con disabilità intellettiva o altri disturbi simili. In aggiunta, la SSI chiedeva la riammissione alle attività soltanto a seguito di un percorso formativo inerente al rispetto della sessualità "delle persone dipendenti e vulnerabili, rispettivamente a qualsiasi tema che uno psicologo professionista ritenga utile sulla base della lettura dello presente rapporto d’indagine e dei suoi allegati" (cfr. Rapporto d'indagine, par. 89).
16. Con le proprie osservazioni scritte del 10 dicembre 2024, A._____ riconosceva di aver intrattenuto con l'atleta una conversazione dal contenuto inappropriato, conversazione durata poco più di 30 minuti. Pertanto, la persona accusata negava l'uso di condotte manipolatorie volte all’ottenimento del consenso da parte dell'atleta. In aggiunta, A._____ ha sottolineato come nei mesi successivi all'episodio oggetto del presente procedimento egli abbia prestato i propri servizi in qualità di aiuto monitore facendosi apprezzare dai collaboratori. Inoltre, A._____ ha sottolineato la propria condotta nel corso della procedura d'indagine, non essendosi opposto alle misure provvisorie adottate dalla SSI e avendo manifestato il proprio pentimento per l’accaduto. Infine, A._____ ha sottolineato in ogni caso la propria volontà di non riprendere attività in seno a società sportive a contatto con persone minori e/o affette da disabilità intellettiva o con handicap o disturbi simili, chiedendo soltanto a questo Tribunale di tenere conto della propria situazione economica nell’allocazione dei costi del procedimento. III. Il procedimento dinanzi al tribunale dello sport svizzero 17. Con la lettera di apertura del procedimento del 13 novembre 2024, il Direttore della Fondazione del Tribunale dello sport svizzero ha informato dello stesso le Parti, la PluSport (associazione specializzata nello sport per disabili in Svizzera della quale X._____ è parte) e la Federazione svizzera di ginnastica.
18. Tramite la stessa lettera, i soggetti di cui al paragrafo precedente venivano altresì informati che, ai sensi dell'art. 1, cpv. 1, del Regolamento relativo al procedimento dinanzi al Tribunale dello sport svizzero (di seguito anche "Regolamento di procedura"), erano stati nominati i membri di questo collegio, le cui dichiarazioni di imparzialità (datate 7 e 11 novembre) risultano agli atti.
19. Veniva poi individuata la Camera etica quale camera competente ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di procedura; infine, veniva individuato l'italiano quale lingua del procedimento, ai sensi dell'art. 2 del medesimo Regolamento.
20. Nella stessa lettera di apertura del procedimento, le Parti venivano informate del termine del 4 dicembre 2024 per la presentazione di osservazioni in forma scritta o orale, termine poi prorogato al successivo 12 dicembre (cfr. lettera del Direttore della Fondazione del Tribunale dello sport svizzero del 3 dicembre 2024).
21. In data 10 dicembre 2024, A._____ ha presentato le proprie osservazioni scritte. Nelle stesse, A._____ ha riconosciuto di aver intrattenuto con B._____ una conversazione, tramite messaggi, dal contenuto inappropriato, sottolineando in ogni caso la propria volontà di non riprendere attività in seno a società sportive a contatto con persone minori e/o affette da disabilità intellettiva o con handicap o disturbi simili (v. supra, par. 16).
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22. Alla luce di tali osservazioni, la SSI ha preso contatto con le Parti per proporre loro la conclusione di una convenzione concernente le misure nei confronti della persona accusata.
23. Alla luce del riscontro favorevole delle Parti, con una comunicazione del 20 dicembre 2024 la SSI ha richiesto al Tribunale la sospensione del procedimento a tempo indeterminato o, in alternativa, fino al 14 febbraio 2025, per permettere alle Parti di concludere una convenzione.
24. Con decisione dell'8 gennaio 2025, il Tribunale ha comunicato la sospensione del procedimento fino al successivo 14 febbraio 2025 (incluso), invitando le Parti a comunicare al Tribunale, entro la stessa data, l'esito delle loro trattative.
25. In data 13 febbraio 2025 le Parti hanno concluso un accordo transattivo, trasmesso al Tribunale.
26. In conseguenza di ciò, il 14 febbraio 2025 la SSI, in applicazione dell'accordo, ha ritirato il proprio rapporto d’indagine e contestualmente richiesto:
"1. archiviare la procedura nei confronti di A._____;
2. porre le spese della procedura a carico di A._____, conformemente al ch. 2, punto 6, del catalogo delle misure concordate nella convenzione." IV. Chiusura della procedura 27. Con e-mail del 14 febbraio 2025, il Tribunale ha confermato la ricezione della richiesta di archiviazione del procedimento TSS 2024/E/34, indicando che "[i] Il presidente del tribunale deciderà a breve sull'archiviazione del procedimento e sulle spese ai sensi dell'art. 22 Regolamento di procedura e dell'art. 25 Regolamento di procedura".
28. Alla luce dell'accordo transattivo firmato dalle Parti il 13 febbraio 2025 e della conseguente richiesta di archiviazione della SSI, il procedimento TDS 2024/E/34 deve quindi essere archiviato poiché divenuto privo di oggetto, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di procedura del Tribunale. V. Costi e spese del procedimento A. Costi del procedimento 1. Importo dei costi del procedimento 29. Ai sensi dell'art. 22, par. 2, del Regolamento di procedura del Tribunale, se la procedura viene archiviata in quanto priva di oggetto, il Presidente del Tribunale decide in merito alle spese insorte fino al momento della chiusura. Ai sensi dell'art. 25, par. 1, del medesimo Regolamento, inoltre, il Tribunale decide in merito ai costi della procedura.
30. Date le circostanze del procedimento, i costi dello stesso sono fissati in CHF 200. 2. Allocazione dei costi del procedimento 31. A norma dell'art. 25, cpv. 2, del Regolamento di procedura del Tribunale, in caso di condanna le spese sono generalmente a carico della persona accusata; in caso contrario, i costi sono a
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carico della federazione sportiva interessata o della SSI. Il Tribunale, ad ogni modo, può discostarsi da tali principi e allocare altrimenti i costi se le circostanze lo giustificano, nel qual caso risultano applicabili a titolo analogico gli artt. 107 e 108 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008.
32. In considerazione del ch. 2, punto 6, della convenzione tra le Parti e della richiesta di SSI di archiviazione del procedimento, i costi di quest'ultimo, fissati nella misura di cui al par. 30, sono a carico del A._____. B. Spese 33. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del Regolamento di procedura del Tribunale, la SSI ha diritto al rimborso totale o parziale delle spese sostenute. A norma del comma successivo, in caso di assoluzione l’accusato ha diritto al rimborso totale o parziale delle spese sostenute, a meno che non abbia provocato il procedimento in modo giuridicamente censurabile o ne abbia reso difficoltoso lo svolgimento.
34. Nel caso di specifico, la richiesta di SSI di archiviazione del procedimento non impone al Tribunale di condannare A._____ al pagamento delle spese della SSI. Il Tribunale rimanda pertanto le Parti alla convenzione.
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Sulla base di quanto precede
Il Tribunale dello sport svizzero decide che
1. La procedura TDS 2024/E/34 - SSI v. A._____ è archiviata in quanto priva d’oggetto. 2. Le spese del procedimento, fissate in CHF 200, sono a carico di A._____. 3. Sono respinte tutte le altre o ulteriori conclusioni.
Luogo: Berna, Svizzera Data: 24 febbraio 2025 TRIBUNALE DELLO SPORT SVIZZERO
Giulio Palermo Presidente