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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2020 PVG 2020 2

December 31, 2020·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,045 words·~5 min·7

Summary

Riconoscimento quale datore di lavoro in Svizzera. | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E | Praxis Verwaltungsgericht

Full text

1/2 Personalrecht PVG 2020 Riconoscimento quale datore di lavoro in Svizzera. – Nel caso di specie non vi è alcuna elusione delle disposizioni sui lavoratori distaccati. La società ricorrente dispone dell’infrastruttura necessaria per esercitare un’attività indipendente e duratura in Svizzera. Essa è gestita da un cittadino italiano con domicilio in Svizzera e occupa dei frontalieri. Non vi sono indizi che essa sia una “ditta bucalettere” controllata da una società madre in Italia. Decidere diversamente comporterebbe oltretutto un’illecita disparità di trattamento rispetto ad aziende svizzere non occupanti stranieri (consid. 3.1, 4). Anerkennung als Schweizer Arbeitgeber. – Im vorliegenden Fall liegt keine Umgehung der Bestimmungen über die Entsendung von Arbeitnehmern vor. Die beschwerdeführerische Firma verfügt über die zur Ausübung einer unabhängigen und dauernden Tätigkeit in der Schweiz notwendige Infrastruktur. Sie wird von einem italienischen Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz geleitet und beschäftigt Grenzgänger. Es bestehen keine Anzeichen dafür, dass sie eine «Briefkastenfirma» ist, die von einer Muttergesellschaft in Italien beherrscht wird. Anders zu entscheiden würde zu einer gesetzeswidrigen Ungleichbehandlung gegenüber Schweizer Unternehmen führen, die keine Ausländer einstellen (E.3.1, 4). Considerandi: 3.1. Qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o un permesso per frontalieri (permesso G UE/AELS), va controllato se il datore di lavoro in Svizzera esercita veramente un’attività reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un’impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera (“ditta bucalettere”) al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall’ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l’autorità cantonale competente deve controllare se l’impresa con sede in Svizzera dispone di un’infrastruttura (team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale da far desumere che l’impresa in questione svolga effettivamente l’attività notificata. Se così non fosse, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un’assunzione d’impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura 31 2

1/2 Personalrecht PVG 2020 applicabile ai prestatori di servizi distaccati. Non si tratta di dare un giudizio sulla legalità o meno della costituzione di un’impresa di questo tipo in Svizzera. Anche se l’impresa ha una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non si può consentire che le restrizioni previste per i lavoratori distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un’assunzione d’impiego, quando invece la persona che esercita l’attività lucrativa dipende in effetti da un datore di lavoro straniero (v. Istruzioni e commenti concernenti l’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone edite dalla Segreteria di Stato della migrazione [SEM], aprile 2020, n. 4.2.1 e rispettive note a piè di pagina). 4. La ricorrente è una società svizzera, iscritta nel Registro di commercio del Cantone dei Grigioni e nell’albo delle imprese del Canton Ticino. Essa è gestita da un cittadino italiano che tuttavia dimora da anni in Svizzera. L’azienda ricorrente ha iniziato la propria attività nel 2017 con quattro dipendenti (cfr. doc. O ricorrente) e attualmente impiega 10 dipendenti, in parte frontalieri (cfr. contratti di lavoro al doc. HH ricorrente), per i quali vengono regolarmente versati gli oneri sociali (cfr. doc. II ricorrente). Essa, come documentato, ha diversi cantieri attivi tra Y. e Z. (attualmente cinque stando alla ricorrente) con impianti di betonaggio, escavatori e gru (cfr. doc. E, CC, DD, G ricorrente) che, stando alla ricorrente, vengono posizionati alternativamente su di essi al momento in opera. Tutti i veicoli (tra cui due autocarri a cassone ribaltabile e due furgoni) sono immatricolati in Svizzera (cfr. doc. F, G, GG ricorrente). La ricorrente ha inoltre dimostrato l’acquisto di diversi materiali di costruzione e infrastrutture in Svizzera (cfr. doc. EE, FF, LL, U ricorrente). Certo, va rilevato che il modo di lavorare della ricorrente è abbastanza insolito rispetto a quello notoriamente conosciuto di altre imprese edili attive in Svizzera. Basti indicare che fino al sopralluogo di questo Tribunale, nella sede della ricorrente non vi era nemmeno installata una toilette. Nella sede manca poi a tutt’oggi lo spazio per il posteggio di veicoli e macchine grandi (quali una gru). Inoltre, lo svolgimento dei lavori amministrativi avviene in prevalenza fuori della sede. Di fronte ai fatti, l’accusa avanzata dal convenuto, secondo cui la ricorrente adeguerebbe l’infrastruttura della sede alle richieste delle autorità, non è certo infondata. Tuttavia, la ricorrente ha pur sempre sostenuto e comprovato che lo stabile presso la sede a X. funge soltanto da raccordo amministrativo, mentre il resto dei lavori amministrativi, eccetto quelli delegati alla fiduciaria (quali la contabilità), viene svolto sui cantieri attivi o in trasferta. Inoltre, visto che la ricorrente 32

1/2 Personalrecht PVG 2020 lavora su cantieri grandi, appare plausibile e fattibile che essa invece di riportare macchine e veicoli pesanti alla sede, opti per lasciarli sui cantieri in opera. Anche la manutenzione degli stessi non deve per forza avvenire nella sede, ma può verosimilmente essere svolta altrove. Questa scelta di operare non significa che la ricorrente non possa disporre delle infrastrutture necessarie per la sua attività. Si noti poi che la maniera di suddividere il lavoro della ricorrente sembra rispecchiare i parametri del summenzionato promemoria risp. i requisiti posti nella prassi dell’UCIAML, dacché il lavoro d’ufficio svolto in proprio (stimato al 10 % in detto promemoria) non richiede per forza un ufficio ben dotato nella sede, ma può credibilmente essere svolto per mezzo di un portatile e un cellulare in trasferta o negli appositi container sui cantieri. Oltretutto, si constata che non vi sono elementi per presumere che la ditta ricorrente sia soltanto una “ditta bucalettere”, il cui controllo dell’attività è detenuto da una società madre in Italia. In base a quanto accertato, vi sono infrastrutture a sufficienza per poter ammettere che la ricorrente esercita un’attività indipendente, duratura e stabile in Svizzera ai sensi della legislazione sugli stranieri. Dal profilo della parità di trattamento, va infine rilevato che, se la ricorrente non occupasse anche dei frontalieri, bensì unicamente dei lavoratori svizzeri, non si sarebbe verosimilmente proceduto a un controllo della sua qualità di datrice di lavoro svizzera, nonostante il suo modo di operare alquanto inconsueto. Decidere diversamente in questa sede, negando alla ricorrente la qualità di datrice di lavoro svizzera, comporterebbe un’illecita disparità di trattamento per simili aziende. In conclusione, la ricorrente deve quindi essere riconosciuta quale datrice di lavoro in Svizzera. U 19 114 sentenza dell‘8 dicembre 2020 33

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