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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2019 PVG 2019 4

December 31, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,257 words·~6 min·4

Summary

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Full text

4/4 Sozialversicherung PVG 2019 62 Sozialversicherung 4 Assicuranza sociala Assicurazioni sociali Assicurazione infortuni. Lesioni corporali giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF. – Le lesioni corporali di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF in vigore dal 1° gennaio 2017 vanno a carico dell’assicurazione infortuni se non sono dovute prevalentemente a malattia o a usura, indipendentemente dalla questione se vi è stato evento esterno e se questo era straordinario. Unfallversicherung. Körperschädigungen gemäss Art. 6 Abs. 2 UVG. – Körperschädigungen gemäss Art. 6 Abs. 2 UVG in der Fassung ab 1. Januar 2017 gehen zu Lasten der Unfallversicherung, sofern sie nicht vorwiegend auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen sind, unabhängig davon, ob ein äusserer Faktor vorliegt und dieser aussergewöhnlich ist. Considerando in diritto: 1. È controverso il riconoscimento di prestazioni a titolo di infortunio per sole tre settimane, anziché fino alla conclusione della cura medica e al ripristino della capacità lavorativa. Nel ricorso viene formalmente chiesto l’annullamento della decisione del 5 aprile 2018 e di quella del 13 ottobre 2017. L’oggetto impugnato è il rapporto giuridico determinato dalla decisione su opposizione del 5 aprile 2018, che, in seguito all’effetto devolutivo del ricorso, sostituisce la decisione amministrativa impugnata in sede di opposizione (vedi anche DTF 117 V 294 consid. 2a pag. 295). Pertanto correttamente in questa sede può essere postulato unicamente l’annullamento del provvedimento del 5 aprile 2018. Sul richiesto annullamento anche della decisione del 13 ottobre 2017 non è pertanto dato entrare nel merito del ricorso. 2.1. Conformemente all’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali. La nozione d’infortunio è definita all’art. 4 LPGA: è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore 4

4/4 Sozialversicherung PVG 2019 63 esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Inoltre, giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia: fratture, lussazioni di artico-lazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti e del timpano. 2.2. Nel caso in esame, quanto accaduto il 17 maggio 2017 non si conforma alla definizione di infortunio facendo difetto due degli elementi costitutivi dell’infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA ovvero il fattore esterno e la straordinarietà dello stesso. Trattandosi però di una lacerazione del menisco, entra in considerazione la presa a carico da parte dell’assicuratore infortuni quale lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. 2.3. Dal 1. gennaio 2017 sono entrate in vigore delle nuove diposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni e detta normativa si applica agli infortuni che si sono verificati dopo tale data (vedi art. 118 cpv. 1 LAINF). La modifica legislativa riguarda specificamente la norma applicabile alla presente fattispecie ovvero l’art. 6 cpv. 2 LAINF. Le prestazioni assicurative sotto il regime in vigore fino al 31 dicembre 2016 erano erogate nel caso di infortuni non professionali e di infortuni e malattie professionali. Secondo il tenore del vecchio art. 6 cpv. 2 LAINF, il Consiglio federale poteva includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (quali le rotture dei legamenti e gli strappi muscolari). Queste lesioni corporali erano state parificate ad infortunio in quanto il loro prodursi era molto più spesso riconducibile a infortunio che a malattia. Onde quindi evitare costose e lunghe procedure di accertamento medico, si era ritenuto che tali danni alla salute fossero da ricondurre a infortunio con o senza la realizzazione del concetto tecnico di infortunio di cui all’art. 4 LPGA. Nell’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) tali lesioni figuravano in un elenco esaustivo. Secondo la normativa in vigore dal 1998, le lesioni corporali non chiaramente riconducibili a una malattia o a una degenerazione erano coperte dall’assicurazione contro gli infortuni anche in assenza di un influsso esterno straordinario. Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sosteneva invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio dovesse essere imperativamente riconducibile a un influsso esterno, ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non doveva invece neces-

4/4 Sozialversicherung PVG 2019 62 sariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è stata fonte di incertezze fra gli assicurati e aveva creato difficoltà agli assicuratori contro gli infortuni. Per tale motivo il Consiglio federale, così come già auspicato dal legislatore nel 1976, proponeva una nuova normativa che rinunciasse al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2017, vanno allora considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 LAINF). 2.4. L’evento qui in discussione si è prodotto il 16 maggio 2017 per cui alla presente diatriba si applicano le disposizioni della LAINF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2017. Questa premessa si è resa necessaria giacché sia la ripetuta richiesta formulata dall’assicuratore infortuni onde chiarire l’accaduto (invio di due formulari) che la relazione medica 15 febbraio 2018 – sulla quale l’assicuratore infortuni si fonda per negare il diritto a prestazioni – sembrano voler attribuire alla dinamica dell’accaduto a monte della lesione qui in discussione una rilevanza che la nuova normativa non permette più di considerare. Con l’entrata in vigore del nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF, indipendentemente dalla dinamica dell’accaduto, ovvero anche senza alcun evento esterno e senza tantomeno la necessità che questo sia straordinario, una lacerazione del menisco dopo una semplice distorsione del ginocchio, come nel caso in esame, ricade nel campo di responsabilità dell’assicuratore infortuni se non è prevalentemente riconducibile ad una malattia a all’usura (vedi sulla questione Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht (KOSS), UVG, 2018, A. Nabold, art. 6 LAINF nota 39 ss.). 3. Nel caso in esame, l’assicuratore infortuni riconosceva in sede di opposizione la propria responsabilità per quanto avvenuto il 16 maggio 2017 solo per la durata di tre settimane. Poi sarebbe subentrato lo stato che si sarebbe in ogni caso verificato anche senza alcun infortunio. Tale argomentazione non può però essere riportata alle lesioni di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF. O una lacerazione del menisco è riconducibile a infortunio e allora l’assicuratore risponde di tutte le sue conseguenze o tale danno alla salute è da ascrivere prevalentemente a malattia o a usura e allora la responsabilità causale dell’assicuratore infortuni non è data. Riconoscendo le proprie prestazioni in sede di opposizione per una durata li-

4/4 Sozialversicherung PVG 2019 63 mitata a tre settimane e mantenendo inalterata tale pretesa anche in sede di ricorso, è chiaro che per l’assicuratore infortuni il danno subito dall’assicurata non potesse essere ricondotto a malattia o all’usura, nel quale caso sarebbe rimasta solo la possibilità di negare qualsiasi prestazione. In principio quindi, con il riconoscimento di prestazioni giusta la LAINF, parte convenuta ammette l’esistenza di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, essendo incontestato che quanto avvenuto il 16 maggio 2017 non potesse essere qualificato quale infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. In caso di lesione meniscale il trattamento chirurgico fa però parte del normale trattamento della patologia, per cui le prestazioni assicurative non avrebbero potuto essere sospese prima di tale intervento operatorio. S 18 55 sentenza del 12 marzo 2019

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