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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 18.05.2020 R 2020 19

May 18, 2020·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·727 words·~4 min·4

Summary

ripristino dello stato di legalità | Baurecht

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 20 19 5a Camera Giudice unico Racioppi e attuario Paganini SENTENZA del 18 maggio 2020 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e B._____, rappresentati dall'avv. Jean-Francois Dominé, ricorrenti contro Comune di X._____, rappresentato dall'avv. Fabrizio Keller, convenuto concernente ripristino dello stato di legalità

- 2 - Considerato: - che con decisione 26 febbraio/3 marzo 2020 il convenuto ha respinto, per quanto ricevibile, la domanda di costruzione a posteriori del ricorrente relativa al fondo no. 1172 (località C._____, D._____) inoltrata il 27 settembre 2018 (e datata 2 luglio 2018) e ha condannato il ricorrente al pagamento di una multa di CHF 25'000.--, - che, inoltre, il convenuto ha aperto nei confronti dei ricorrenti una procedura di ripristino dello stato di legalità, assegnando loro un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni (cifra 4 del dispositivo della decisione 26 febbraio/3 marzo 2020), - che in data 16 marzo 2020 i ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo contro il summenzionato dispositivo n. 4 di detta decisione concernente l'apertura di una procedura di ripristino, chiedendone l'annullamento risp. in via subordinata il suo condizionamento alla crescita in giudicato dei dispositivi 1-5 di tale decisione, - che nella risposta del 22 aprile 2020 il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso per quanto ricevibile, - che in sede del secondo scambio di scritti le parti confermavano i loro petiti, - che giusta l'art. 50 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) è legittimato a inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale, - che la decisione di apertura di una procedura di ripristino di cui alla impugnata cifra 4 dispositivo della decisione 26 febbraio/3 marzo 2020 non pregiudica la posizione dei ricorrenti, che sono semplicemente stati informati sulla relativa apertura e invitati a presentare le proprie osservazioni in merito. I ricorrenti non hanno pertanto un interesse tutelabile a ricorrere, siccome con l'eventuale successo del ricorso essi non otterrebbero un miglioramento della loro situazione di fatto o di diritto, - che in assenza di legittimazione a ricorrere, il ricorso è irricevibile,

- 3 - - che, oltretutto, i ricorrenti sbagliano ritenendo che l'apertura di una procedura di ripristino si giustificherebbe, semmai, soltanto dopo la crescita in giudicato della decisione di merito di diniego della licenza edilizia, - che giusta l'art. 94 cpv. 1 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) gli stati materialmente illegali sono da eliminare su ordine dell'autorità competente, indipendentemente dal fatto che in seguito alla loro produzione sia stata eseguita una procedura di contravvenzione, - che né il testo di legge di cui all'art. 94 cpv. 1 LPTC né una sua interpretazione né dottrina e giurisprudenza prevedono la crescita in giudicato della decisione di constatazione della violazione delle norme materiali e quindi di diniego della licenza edilizia per poter ordinare l'apertura di una procedura di ripristino, - che un eventuale ricorso contro la decisione di diniego della licenza edilizia non ha effetto sospensivo (cfr. art. 53 cpv. 1 LGA) e la decisione è quindi eseguibile, per cui nulla osta a un'apertura di una procedura di ripristino al momento della decisione di rifiuto, - che semmai venisse concesso l'effetto sospensivo al ricorso (cfr. art. 53 cpv. 2 LGA), si imporrebbe una sospensione della procedura di ripristino, - che pertanto il convenuto poteva procedere all'apertura di una procedura di ripristino, - che di conseguenza, pur entrando nel merito del ricorso, questo andrebbe respinto, - che i costi di questa procedura fissati a CHF 1'000.-- sono posti a carico dei soccombenti ricorrenti (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA), - che il convenuto non ha diritto a ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA), - che vista la manifesta inammissibilità del ricorso, la decisione è presa dal Giudice unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. b LGA),

- 4 - Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 104.-totale fr. 1'104.-il cui importo sarà versato da A._____ e B._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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