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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 10.09.2019 R 2019 55

September 10, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·1,159 words·~6 min·4

Summary

protezione degli animali (effetto sospensivo) | Landwirtschaft

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 19 55 5a Camera presidenza Racioppi giudici Meisser, Audétat attuario Paganini SENTENZA del 10 settembre 2019 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, B._____, C._____, ricorrenti contro Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni, convenuto concernente protezione degli animali (effetto sospensivo)

- 2 - 1. Nella zona del passo D._____ confinano gli alpeggi D._____ (GR) e E._____ (TI). In seguito alla constatazione di una reinfezione da zoppina sull'Alpe D._____, il 29 maggio 2019 l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA) decideva, in sintesi, che il gregge di pecore che estiverà sull'Alpe E._____ e temporaneamente sul territorio grigionese dovrà essere controllato il giorno del carico dell'alpe dal veterinario designato dall'USDA. 2. Contro questa decisione, con istanza 10 giugno 2019 i gestori dell'Alpe E._____ A._____, B._____ e C._____ presentavano ricorso al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni (DEPS). Il 3 luglio 2019 il DEPS negava l'effetto sospensivo al ricorso. 3. Contro questa decisione l'11 luglio 2019 i ricorrenti inoltravano ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendo l'annullamento della negazione dell'effetto sospensivo (in altre parole: il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso del 10 giugno 2019 contro la decisione dell'USDA del 29 maggio 2019) e quindi la possibilità di estivare le proprie pecore nella relativa zona di confine. Essi argomentavano essenzialmente che le loro pecore sarebbero sane, come confermato dal rapporto medico del Dr. med. vet. F._____. Un'analisi a livello di DNA come richiesto dall'USDA, oltre ad essere un doppione, causerebbe dei costi e delle perdite finanziarie ingenti e non preventivate. Come proposto durante l'incontro del 6 novembre 2018, essi intendono far estivare le proprie pecore sul territorio grigionese soltanto dopo che le pecore grigionesi avranno già lasciato l'alpe. 4. Il 22 luglio 2019 i ricorrenti inoltravano uno scritto al Tribunale amministrativo evidentemente destinato al DEPS (come da intestazione) nella causa principale, per cui il Tribunale provvedeva a comunicarlo al DEPS.

- 3 - 5. Con presa di posizione del 25 luglio 2019 il DEPS (convenuto) chiedeva di non entrare nel merito del ricorso, in via subordinata di respingerlo. Esso sosteneva che non sarebbe intravedibile alcuno svantaggio probabilmente irreparabile per i ricorrenti. I costi del controllo deciso dall'USDA sarebbero contenuti (meno di fr. 1'000.--) e potrebbero essere facilmente rimborsati in caso di accoglimento del ricorso. Inoltre, anche l'impossibilità di far estivare gli animali sul territorio grigionese per la durata della presente procedura non rappresenterebbe un grave svantaggio. Anche se fosse necessario acquistare fieno aggiuntivo si tratterebbe di uno svantaggio facilmente rimediabile tramite rimborso. La zoppina causerebbe grandi sofferenze per gli animali e perdite economiche per i detentori di animali. Infine, l'esame del Dr. med. vet. F._____ non rappresenterebbe un controllo adeguato. 6. Nella replica del 30 luglio 2019 i ricorrenti confermavano i propri petiti. Essi ribattevano che l'impossibilità di pascolare sui terreni grigionesi accorcerebbe la stagione di minimo 10 giorni. Ciò causerebbe un enorme problema di foraggiamento per i 1100 capi di ovini e al piano di gestione della loro azienda. In termini monetari, il foraggio costerebbe minimo fr. 5'000.--. Nel caso dovesse essere foraggio secco, il costo ammonterebbe a ca. fr. 10'000.-- senza calcolare un eventuale utilizzo di cibo in cubetti. Il controllo effettuato dal Dr. med. vet. F._____ sarebbe accurato, avendo egli controllato il gregge capo per capo. I ricorrenti esponevano poi delle argomentazioni sull'attuabilità dei controlli, sugli accordi di pascolo e sui confini. 7. Con scritto del 9 agosto 2019 il convenuto rinunciava all'inoltro di una duplica.

- 4 - Considerando in diritto: 1.1. La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare sulla decisione dipartimentale impugnata del 3 luglio 2019, in cui si è deciso di negare l'effetto sospensivo al ricorso del 10 giugno 2019 avverso la decisione del 29 maggio 2019 dell'USDA, è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. c della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). 1.2. Secondo l'art. 34 LGA, nella procedura di ricorso amministrativo il ricorso non ha effetto sospensivo (cpv. 1). Nel caso singolo, l'autorità può, d'ufficio o su richiesta, concedere effetto sospensivo al ricorso (cpv. 2). Nella decisione qui impugnata non si è deciso definitivamente sulla questione principale se le disposizioni dell'USDA impartite con decisione 29 maggio 2019 debbano essere confermate, ma si è soltanto deciso di non conferire l'effetto sospensivo al ricorso del 10 giugno 2019 avverso tale decisione (che pertanto resta eseguibile e va osservata). Si tratta quindi di una decisione (intermedia) determinante il corso della procedura sulla strada di una decisione finale. 1.3. Giusta l'art. 49 cpv. 4 LGA le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo solo se: a) causano alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile, oppure se b) vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura. 1.4. Nella decisione impugnata si è indicato il rimedio legale (ricorso al Tribunale amministrativo entro 10 giorni [cfr. art. 42 LGA]), precisando tuttavia che davanti al Tribunale amministrativo deve essere fatto valere un pregiudizio in futuro probabilmente irreparabile. Per poter entrare nel merito

- 5 del presente ricorso, occorre quindi esaminare se vi è uno svantaggio probabilmente irreparabile. Per l'ammissione di un simile svantaggio basta un interesse di fatto, in special modo anche uno economico (cfr. DTF 130 II 149 cons.1.1). 1.5. Concordando con le plausibili argomentazioni del convenuto va ritenuto che i costi del controllo deciso dall'USDA sono contenuti e, come garantito dal convenuto, possono comunque venir rimborsati in caso di accoglimento del ricorso. In questo senso non vi è quindi uno svantaggio probabilmente irreparabile. Qualora, invece di sottoporle al controllo, i ricorrenti decidessero di non far estivare le loro pecore sul territorio grigionese, da tale circostanza non deriverebbe altresì uno svantaggio irreparabile. A parte il fatto che non si tratterebbe di uno svantaggio direttamente collegabile alla decisione dell'USDA, ma piuttosto riconducibile a una scelta dei ricorrenti, se fosse necessario acquistare del fieno aggiuntivo si tratterebbe di spese parimenti rimborsabili, come garantito dal convenuto, e quindi di uno svantaggio riparabile nel caso che i ricorrenti poi vincono la causa. Ne discende che mancando uno svantaggio probabilmente irreparabile non è dato entrare nel merito del ricorso sulla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo. Di conseguenza, non vanno ponderati gli interessi in gioco risp. non va analizzato il presumibile esito del ricorso. 2. Le spese per la presente procedura composte di una tassa di Stato pari a fr. 300.-- e spese di cancelleria sono poste a carico dei soccombenti ricorrenti (art. 73 cpv. 1 LGA).

Comunicata in data Il Tribunale decide: 1. Non si entra nel merito del ricorso. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 300.-- - e le spese di cancelleria di fr. 184.-totale fr. 484.-il cui importo sarà versato in responsabilità solidale da A._____, B._____ e C._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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