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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 26.06.2018 R 2017 88

June 26, 2018·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·4,498 words·~22 min·2

Summary

licenzia edilizia | Baurecht

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 17 88 5a Camera presidenza Racioppi giudici Meisser, Audétat attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 26 giugno 2018 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, rappresentata dall'Avvocato lic. iur. Roberto A. Keller, ricorrente contro Comune di X._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Filippo Gianoni, convenuto concernente licenzia edilizia

- 2 - 1. In data 23 febbraio 2017, la A._____ SA introduceva domanda di costruzione per l'edificazione di un nuovo capannone sul fondo no. 1024 sul territorio del Comune di X._____, in zona industriale 2. Il 31 marzo 2017, l'autorità comunale chiedeva alla committente di voler meglio specificare particolari aspetti dell'attività prevista, dell'utilizzazione esterna dell'area e delle finalità dell'autolavaggio progettato. L'11 aprile 2017 la A._____ SA dava seguito alla richiesta, adducendo essenzialmente di prevedere di scortecciare e/o di passare al tornio tronchi d'albero per poi farne degli assi, listoni, fontane, tavoli per l'esterno ecc. o semplicemente legna da ardere. Esternamente era previsto il deposito del materiale grezzo nonché della legna già tagliata e la zona autolavaggio era intesa ripulire previamente i tronchi d'albero prima della loro lavorazione con macchine da taglio. 2. Con decisione 25/28 settembre 2017 la licenza di costruzione veniva rifiutata con la motivazione che lo scopo della richiedente - così come risulterebbe dall'iscrizione a registro di commercio - non si conformerebbe alla funzione prevista per la zona di utilizzazione che ammetterebbe solo costruzioni destinate alla produzione artigianale e industriale leggera. 3. Il 27 ottobre 2017 la A._____ SA adiva il Tribunale amministrativo chiedendo l'annullamento dell'impugnativa e, in via principale, che gli atti venissero ritornati al comune convenuto per nuova decisione che contemplasse il rilascio della licenza di costruzione o, eventualmente, che la domanda di costruzione venisse accolta e rilasciata la licenza di costruzione richiesta. Per la ricorrente la motivazione addotta per rifiutare il rilascio della licenza edilizia costituirebbe già un formale diniego di giustizia, dopo che l'autorità edilizia non sarebbe neppure entrata materialmente nel merito della stessa, malgrado le delucidazioni fornite dall'istante in sede di istruttoria. Sarebbe poi insostenibile e contrario al principio della buona fede, rifiutare la licenza edilizia con la motivazione

- 3 addotta dal comune, motivazione comunque insostenibile anche materialmente. 4. Nella risposta di causa del 19 novembre 2017, il Comune di X._____ postulava la reiezione del ricorso, ribadendo la non conformità alla zona di utilizzazione dell'attività svolta dall'istante sia per quanto riguarderebbe lo scopo iscritto a registro di commercio sia considerando il tipo di attività che la ditta intenderebbe concretamene svolgere sul posto. 5. Nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Queste verranno riprese, per quanto utile ai fini del giudizio, nella considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. La controversia verte materialmente sulla liceità del rifiuto decretato dal comune convenuto di rilasciare all'istante la licenza di costruzione. Formalmente, l'istante adduce un diniego di giustizia e un atteggiamento contrario alle regole della buona fede. 2.1. Secondo la prassi del Tribunale federale (sentenza 1P.253/2004 del 20 aprile 2005 cons. 3.1 e riferimenti), nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente rimane del tutto inattiva o esamina l'istanza in modo insufficiente (DTF 135 I 6 cons. 2.1, 117 Ia 116 cons. 3a, 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati); in quello di ritardata giustizia essa non si pronuncia entro un termine adeguato (DTF 107 Ib 160 cons. 3b e c; sentenza 1P.315/2001 del 20 giugno 2001, cons. 2), tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Alla luce di tali elementi la presente fattispecie non ricade propriamente nel diniego di giustizia, avendo l'autorità statuito sulla domanda di costruzione respingendola. Il fatto che l'autorità, pur

- 4 avendo chiesto spiegazioni in merito alla concreta attività della committenza abbia poi emanata una decisione prendendo a motivo del rifiuto tutt'altri argomenti e senza prendere posizione sulle osservazioni fornite dell'istante, potrebbe invece configurare nella concreta situazione più una violazione del diritto di audizione ed in particolare del dovere dell'autorità di motivare le proprie decisioni. 2.2. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito - esplicitamente disciplinato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessata di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 133 I 277 cons. 3. 1, 126 I 16 cons. 2a/aa, 124 I 51 cons. 3a), di fornire prove riguardanti i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 132 V 370 cons. 3. 1 e riferimenti). Dal diritto di audizione va dedotto anche il diritto ad una decisione motivata. L'esigenza di una motivazione è rispettata non appena l'interessata possa, attraverso la decisione o sulla scorta di altri elementi della causa a lei noti, rendersi conto sufficientemente delle ragioni che stanno alla base della decisione (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c). Per contro, la prassi non esige che l'autorità debba prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati (DTF 121 I 57 cons. 2c e riferimenti), ma basta che si limiti alle questioni rilevanti ed essenziali (DTF 133 I 277 cons. 3.1; 129 I 235 cons. 3.2; 126 I 102 cons. 2b e 124 V 181 cons. 1a e riferimenti). In definitiva, l'insieme dei motivi deve permettere all'interessata di afferrare le ragioni a fondamento del provvedimento per poterlo eventualmente deferire, con piena cognizione di causa, all'istanza superiore (DTF 136 I 236 cons. 5.2, 134 I 88 cons. 4.1, 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d). In quanto garanzia costituzionale di natura formale, la violazione del diritto di audizione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso (DTF

- 5 - 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 187 cons. 2.2 e rinvii nonché 121 I 330 cons. 2a). Anche però in caso di violazione del diritto di audizione un sanamento del vizio è possibile. Conformemente alla consolidata prassi sviluppata dal Tribunale amministrativo a questo riguardo (PTA 1996 no. 107 e 1997 no. 7), se la ricorrente ha avuto la possibilità di proporre i propri argomenti davanti ad un'istanza che gode di piena cognizione, se la lesione in questione è da qualificarsi come non grave e se dal ritorno degli atti all'autorità inferiore non è dato attendersi altro che un semplice dispendio procedurale fine a se stesso, il vizio va considerato sanabile in questa sede (DTF 137 I 195 cons. 2.3.2, 136 V 117 cons. 4.2.2.2 nonché 133 I 201 cons. 2.2 e sentenze del Tribunale amministrativo S 16 122, R 14 113 e 158). 2.3. Sulla questione della conformità alla zona la committente era stata sentita. Nello scritto dell'istante all'attenzione dell'autorità edilizia dell'11 aprile 2017 veniva esposta nel dettaglio il genere di lavori che la ditta intendeva effettuare nel capannone e a quale scopo venisse destinata l'area esterna circostante l'edificio. Nella decisione di rifiuto qui deferita a giudizio, l'autorità comunale ha scelto come motivo per negare la licenza edilizia un'argomentazione non ventilata in precedenza e la stessa autorità non ha minimamente preso concretamente posizione sul perché l'attività che la ditta indicava di voler svolgere non si conformasse alla normativa comunale. Questa palese mancanza di concretizzazione dei motivi del rifiuto, con il semplice riferimento allo scopo indicato a registro di commercio della ditta, costituisce una violazione del diritto di audizione. Come espressamente riconosciuto anche dal ricorrente stesso, la motivazione del rifiuto in relazione all'attività che la ditta intende svolgere concretamente è stata fornita per la prima volta in sede di ricorso e nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, l'istante ha potuto determinarsi sulla motivazione invocata. Nell'ottica del diritto di audizione, godendo il Tribunale amministrativo di una cognizione piena, il vizio procedurale può allora essere ritenuto sanato, anche considerato che l'istante stesso non pretende l'annullamento del provvedimento già per

- 6 questo fatto. Nell'evenienza poi, da un ritorno degli atti all'autorità comunale per l'eventuale sanamento del vizio non sarebbe neppure dato attendersi un diverso giudizio per cui l'annullamento del provvedimento impugnato per questo motivo costituirebbe un inutile raggiro procedurale. 2.4. Come accennato dall'istante, la decisione in parola lascia qualche perplessità anche nell'ottica del principio della buona fede. Detto principio, ancorato all'art. 9 CF - applicabile a tutto l'ambito dell'attività dello Stato conferisce ad ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse e sia coerente nei propri comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 cons. 6.1, 130 I 26 cons. 8.1, 125 I 219 cons. 2c, 122 II 123 cons. 3b/cc e 121 I 181 cons. 2a). Nella fattispecie in parola, se l'autorità edilizia riteneva che il progetto di costruzione non fosse già fin dall'inizio conforme alla funzione della zona di utilizzazione è inspiegabile l'atteggiamento assunto successivamente. La richiesta di ulteriore documentazione per dirimere tale questione era datata 31 marzo 2017 e da parte della committente la questione veniva evasa l'11 aprile 2017. Dal mese di aprile 2017 pertanto l'autorità aveva a disposizione gli elementi necessari per operare una prima verifica in termini di conformità alla zona del progetto presentato. Nel corso del mese di maggio 2017, l'autorità comunale faceva invece proseguire la pratica all'ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro, il quale in data 16 maggio 2017 approvava a determinate condizioni il progetto. Il 18 maggio 2017 veniva pure rilasciata l'autorizzazione da parte della polizia del fuoco e il 10 agosto 2017 veniva autorizzata dell'ufficio cantonale per la natura e l'ambiente l'evacuazione delle acque di scarico del piazzale di lavaggio. Nell'ottica della buona fede, tutta la richiesta di simili autorizzazioni e le spese a queste correlate dopo che il comune considerava il progetto non conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione non ha molto senso. Nessuna delle prese di posizione degli uffici cantonali ha giustificato il rifiuto deciso. Senza voler discutere oltre la questione sollevata solo di transenna

- 7 nel ricorso è comunque bene ricordare all'autorità edilizia che qualora il progetto sia già manifestamente non approvabile in base alla normativa comunale non trova giustificazione l'ulteriore verifica dello stesso o il rilascio di autorizzazioni da parte di altre autorità. 3.1. Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), l'autorizzazione a costruire edifici o impianti è rilasciata solo se essi sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. In virtù del diritto federale, il compito di differenziare la zona edificabile incombe al diritto cantonale e quindi agli enti pubblici incaricati della pianificazione locale. Spetta quindi alle autorità incaricate di compiti pianificatori stabilire l'utilizzazione dello spazio disponibile all'interno della zona edificabile, secondo i bisogni della collettività. Rientrano in tale facoltà sia la competenza di stabilire l'intensità dell'utilizzazione consentita sia quella di descrivere i tipi di utilizzazione. A questo riguardo, il comune convenuto goda di autonomia tutelabile nell'interpretazione delle norme edilizie comunali (cfr. DTF 128 I 3 cons. 2a e b con riferimenti). All'interno delle zone edificabili sussiste però un diritto al rilascio della licenza edilizia per quanto il progetto di costruzione sia conforme alla zona di utilizzazione e alle altre disposizioni edilizie (sentenze del Tribunale federale 1A.116/2002 del 17 novembre 2003 cons. 4.3, 1A.140/2003 del 18 marzo 2004 cons. 3.3, 1A.136/2003 del 4 novembre 2004 cons. 4.3, 1A.18/2004 del 15 marzo 2005 cons. 4). 3.2. Il fondo che l'istante intende sopraedificare è sito in zona industriale 2. Giusta l'art. 25 della legge edilizia (LE), la zona industriale è suddivisa in "zona industriale 1" e in "zona industriale 2". E' permessa la costruzione di edifici destinati alla produzione artigianale e industriale leggera; sono escluse costruzioni a scopo residenziale, fatta eccezione per le abitazioni destinate al personale di sorveglianza necessario (cpv. 1). Eventuali depositi esterni di materiale e mezzi necessari all’attività dell’azienda vanno organizzati in modo ordinato e devono essere autorizzati separatamente

- 8 dall’autorità edilizia (cpv. 2). La LE non precisa cosa vada inteso per zona artigianale ed in particolare per zona industriale leggera. Giusta lo schema delle zone di cui all'art. 15 LE, la zona industriale 2 si distingue dalla zona industriale 1 quanto al maggior indice di edificabilità (IE dello 5.0 rispetto al 3.0), alla maggior altezza che possono avere i fabbricati (15+z m invece di 7+z m), alla maggior distanza da confine richiesta (6 m anziché 4 m) e da edifici (12 m anziché 8 m). Per contro il grado di sensibilità (GS) è III per ambedue le zone, giusta i disposti dell'ordinanza federale sull'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41). In generale, il grado di sensibilità I si applica alla zona di ricreazione, II all'abitazione, III alla zona d'abitazione e artigianato e IV alla zona industriale. Dalle indicazioni contenute nella LE, non è dato operare distinzioni utili ai fini della presente vertenza per quanto riguarda la funzione prevista per la zona di utilizzazione tra le zone industriali 1 e 2 anche se vi sono differenze nelle rispettive possibilità di sfruttamento. Dal GS è però dato concludere che tutta la zona industriale in oggetto non intenda permettere l'insediamento di ditte particolarmente modeste con un GS del IV (da qui la probabile scelta del termine industria leggera). 3.3. Giusta la motivazione addotta dal comune convenuto per rifiutare la licenza edilizia, il progetto di costruzione non sarebbe conforme alla funzione di zona in quanto lo scopo iscritto a registro di commercio della ditta non si concilierebbe con le attività della zona artigianale e industriale leggera. Nel caso concreto lo scopo della ditta è "la consulenza, lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di sistemi e componenti di sicurezza nonché di ancoraggi per sbarramenti e consolidamento di pareti rocciose e altri tipi di pareti e di pendii, la pulizia e lo sgombero di pareti rocciose in generale e di quelle pericolanti in particolare, la posa di ancoraggi e di sistemi di premunizione di tutti i tipi di terreno, il taglio di alberi e la commercializzazione di legname in genere; la società può inoltre partecipare ad altre società e aprire filiali e succursali in Svizzera e all'estero." Giusta le indicazioni fornite dall'istante nell'aprile 2017 su richiesta dell'autorità comunale, nel capannone oggetto della domanda di

- 9 costruzione la committente prevede di "istallare una macchina per la scortecciatura e tornitura di legname tondo in modo particolare per la lavorazione di pali di castano, robinia e abete. Sarà pure istallata una macchina spaccalegna per la realizzazione di legname da ardere combinata. Questa particolare macchina è in grado di produrre, iniziando dal tronco di 4 m, qualsiasi misura e pezzatura di legname destinato alla combustione domestica. Prevediamo pure l'istallazione di una segheria mobile per la realizzazione di legname per l'edilizia quali travi, travetti, listoni di ogni genere, fontane e tavoli per l'esterno". Quanto all'utilizzazione della superficie esterna coperta la ditta specificava "Prevediamo principalmente dei depositi di legname grezzo e lavorato. Il concetto prevede il trasporto presso le macchine di lavorazione del legname grezzo. La fase di produzione inizia con la lavorazione del legname interno dello stabilimento. Il legname lavorato viene quindi depositato nella zona coperta esterna in attesa di essere venduto". Quanto al previsto autolavaggio, la committente precisava "La zona autolavaggio è stata concepita principalmente per il lavaggio del legname prima di essere introdotto nella segheria mobile. In particolare questo legname deve essere pulito in quanto le attrezzature di taglio di questa macchina sono particolarmente sensibili alla sporcizia, in particolare alla terra e alla ghiaia. Lo spazio di lavaggio è stato pure concepito per la pulizia occasionale di trattori e di macchinari che vengono utilizzati per la realizzazione del legname in bosco". 3.4. Da questa descrizione del processo lavorativo e della gestione degli impianti sembrerebbe che l'attività che la ditta intende esercitare sul fondo in questione corrisponda in parte a uno degli scopi della persona giuridica. Concretamente nello scopo "taglio di alberi e la commercializzazione di legname in genere" è, infatti, lecito intendere il procacciarsi tronchi d'albero per farne legname nel senso di legna da ardere, travi e tralicci. Come è poi notorio, lo scopo iscritto a registro fondiario di una società ha quale obiettivo la pubblicità dell'attività in relazione ai poteri di rappresentanza e alla

- 10 responsabilità degli organi dalla persona giuridica. Generalmente detto scopo è definito con accezioni non troppo rigide (onde permettere di coprire un certo spettro di attività senza la necessità di continuamente apportare modifiche allo scopo della società) e la sfera di attività non è statica, nel senso che può essere ampliata o ridotta col passare del tempo e l'evoluzione della ditta (vedi sul tema P. JUNG in: Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft, 2a edizione, Zurigo 2016, nota 61 segg. agli art. 620- 659b CO). In ogni caso lo scopo della società così come risulta dall'iscrizione a registro di commercio non è determinante nel senso preteso dall'autorità edilizia per giudicare della conformità alla zona dell'attività svolta da una richiedente la licenza edilizia. Decisivo ai fini del presente giudizio è che nell'ambito dell'esame della domanda di costruzione vada considerata l'attività effettivamente esercitata dalla ditta sul fondo e non quella che potrebbe essere ricollegata allo scopo aziendale sulla base dell'iscrizione a registro di commercio. Tale principio è stato del resto ribadito dal Tribunale federale in una recente sentenza che vedeva coinvolto il comune convenuto e che doveva quindi essere necessariamente nota alla parte convenuta prima del rilascio della presente decisione di rifiutare la licenza edilizia. Nella decisione 1C_324/2016 del 14 marzo 2017, intimata il 24 marzo successivo, al considerando 3.3 secondo paragrafo, la Corte federale osservava che "L'accenno ricorsuale secondo cui dal registro di commercio risulta che la B.________ SA è attiva anche nel campo della produzione di miscele stradali, di inerti e di riciclati è ininfluente, decisivo essendo il fatto che tali attività non sono esercitate sul fondo in esame." Ne consegue che l'argomentazione addotta nel giudizio impugnato e stando alla quale le attività svolte dalla ricorrente, come risulta dall'iscrizione a registro di commercio, non adempirebbero manifestamente i requisiti posti dell'art. 25 cpv. 1 LE va censurata. Nella descrizione dell'attività fornita dalla ditta il fatto che la committente fosse attiva anche nell'ambito della consulenza, lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di sistemi di sicurezza, ancoraggi, consolidamento di pareti rocciose ecc. è del tutto irrilevante ai

- 11 fini del giudizio, non essendo il genere di attività che la richiedente la licenza di costruzione intende esercitare nel capannone progettato in zona artigianale e industriale leggera. Pertanto la presa in considerazione di tali elementi da parte dell'autorità edilizia risulta arbitraria. La conformità alla zona dell'istante va analizzata in base all'attività concretamente prevista e questa risulta dalla descrizione fornita su richiesta dell'autorità edilizia dalla committente nell'aprile 2017. 3.5. Come si è detto, la LE non definisce meglio la zona e non specifica quali siano le aziende conformi alla zona artigianale e industriale leggera. In base alla definizione della zona artigianale e industriale leggera fornita nell'ambito di un precedente procedimento davanti al Tribunale amministrativo, il comune ha posto quale criterio principale, per autorizzare insediamenti nella zona, quello della presenza di un'attività di produzione leggera, nel senso che l'attività produttiva non dovrebbe comportare emissioni particolari (vedi sentenza del Tribunale amministrativo R 15 70 cons. 3a). Il criterio della potenziale molestia astratta dell'attività aziendale viene spesso impiegato per la delimitazione di quella che viene definita zona artigianale da quella industriale (vedi sul tema P. Henni, Planungs-, Bau- und Besondere Umweltschutzrecht, Berna 2008, pag. 165 seg. e riferimenti e cfr. anche P. HETTICH/L. MATHIS, in: FHB Öffentliches Baurecht, Zurigo-Basilea-Ginevra 2016, marginale 3.28 segg.). Nella sentenza 1C_581/2008 del 18 maggio 2009, il Tribunale federale riferendosi alle attività proprie di una zona industriale leggera precisava "Si tratta al riguardo di quelle attività del settore secondario che generano effetti limitati sull'ambiente e, analogamente alle attività artigianali, possono coesistere con attività lavorative commerciali o di servizio." 3.6. Nel caso in oggetto, dalla descrizione dell'attività fornita dalla ricorrente il Tribunale non intravvede motivi oggettivi per negarle la conformità alla zona artigianale e industriale leggera. La committente intende lavorare dei tronchi di albero per farne eventuali fontane, tavoli, travi, pali, tralicci o

- 12 legna da ardere. Vi è quindi la lavorazione del prodotto, essenzialmente indigeno, e la produzione di determinati beni a carattere artigianale (fontane e tavoli) e commerciale (travi e legna da ardere). Come nessuno sembra pretenderlo, non vi sono neppure da attendersi particolari emissioni e per la questione dell'autolavaggio (vedi comunque cons. 3.7) è agli atti l'autorizzazione dalla sede cantonale per quanto ha tratto all'evacuazione delle acque. Contrariamente all'assunto di risposta al ricorso, il fatto che uno dei macchinari all'interno del capannone sia stato definito di carattere mobile nulla toglie alla compatibilità alla funzione di zona dell'attività esercitata. La giurisprudenza citata in sede di risposta al ricorso per giustificare il rifiuto deciso non può trovare applicazione analoga nell'evenienza in oggetto. Nel giudizio 1C-291/2010 del 1. ottobre 2010 veniva rifiutata la conformità alla zona residenziale semi-estensiva R3 dell'ampliamento di uno stabilimento per la fabbricazione di componenti di micromeccanica di precisione. In detta vertenza la ricorrente insisteva sul carattere commerciale della vendita del prodotto per ritenerlo conforme alla zona residenziale, ma tale argomentazione veniva rigettata sia dall'istanza cantonale che da quella federale. Anche la sentenza 1C_324/2016 del 14 marzo 2017 non giova alla causa in oggetto. In detto giudizio veniva rifiutata la conformità alla zona industriale 2 del comune convenuto di una ditta di pavimentazione stradale, che intendeva semplicemente utilizzare gli spazi di un'altra ditta quale magazzino, senza alcuna produzione propria. Nella fattispecie, giusta la descrizione dell'attività fatta dalla committente, non è per il Tribunale amministrativo dato concludere per quali motivi l'attività svolta dalla ditta non possa essere considerata conforme alla funzione della zona artigianale o industriale leggera. Su tale questione il ricorso va pertanto accolto. 3.7. Alcune considerazioni particolari merita poi il previsto autolavaggio che di primo acchito non appare, se visto come impianto a se stante, conforme alla funzione di zona nel senso inteso dal comune, ovvero come attività produttiva. In generale però, un simile impianto è già stato dal Tribunale

- 13 federale considerato conforme alla zona residenziale/artigianale (sentenza 1A.199/2000 del 5 giugno 2001), mentre tale conformità veniva in seguito giudicata in modo differente nelle diverse sedi cantonali, non da ultimo in considerazione della possibilità di usufruire di un tale impianto anche durante i fine settimana (vedi le decisioni VGE III 2007 del 29 agosto 2007 del Canton Svitto; decisione del Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 30 marzo 2005 nella vertenza H. e cointeressati contro Consiglio di Stato e la decisione del 19 giugno 2006 della direzione delle costruzioni, trasporti e dell'energia del Canton Berna [RA no. 11127-01] riguardante la conformità alla zona artigianale GS III di un simile impianto). Nel caso in oggetto, concretamente, su questo preciso impianto, non vengono fatte osservazioni. Di per sé un autolavaggio potrebbe sembrare estraneo all'attività che la ditta intende esercitare. Considerate però le motivazioni fornite nell'aprile 2017, la questione va meglio giudicata da parte dell'autorità edilizia. Il giudizio sulla conformità alla zona di un tale impianto dovrà allora considerare se esso sia o meno in stretta relazione con l'attività produttiva della ditta. Se l'impianto dovesse servire, come preteso, al lavaggio dei tronchi sporchi di terra e ghiaia prima della loro lavorazione, la sua conformità alla zona potrebbe essere ammessa. Per contro, un impianto volto al lavaggio non di tronchi di alberi ma di macchinari e quindi non strettamene correlata all'attività produttiva dell'istane potrebbe non essere conforme alla funzione della zona in oggetto. L'esame di tale questione va allora lasciato all'autorità comunale, anche considerato che la licenza edilizia può essere correlata dalle necessarie condizioni onde evitare un utilizzo dell'infrastruttura non conforme alla funzione di zona o, qualora fossero da attendersi delle emissioni, oltre i normali orari di lavoro. 4.1. In considerazione di quanto esposto in precedenza i motivi opposti all'istante per rifiutarle la licenza di costruzione non sono difendibili. In questa sede viene accertata la conformità alla zona dell'attività che la committente intende esercitare sulla particella in oggetto. Di conseguenza,

- 14 il ricorso viene accolto e gli atti rinviati al comune convenuto affinché proceda al rilascio della licena di costruzione, eventualmente apponendovi le dovute condizioni, nel senso espresso nei considerandi. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente, ovvero al comune convenuto giusta quanto stabilito all'art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). 4.2. In conformità all'art. 78 cpv. 1, il comune convenuto è pure tenuto a rifondere all'istante, che si è avvalso della collaborazione di un patrocinatore legale, le spese necessarie causate dalla procedura. Giusta la nota d'onorario del 22 gennaio 2018, il legale fa valere un dispendio di tempo di 15 ore e 30 minuti alla tariffa oraria di fr. 270.-- nonché la trasferta di fr. 5.-- le spese generali di fr. 676.-- e quelle telefoniche di fr. 5.--, i disborsi postali di fr. 35.20 e le spese per i fax e e-mail di fr. 2.--. Un accordo sull'onorario non è però stato presentato. In considerazione di quanto deciso in questa sede (vedi le decisioni del Tribunale amministrativo U 16 92 e R 17 16), la tariffa oraria va in questi casi ridotta applicando un tasso orario medio giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250) pari a fr. 240.--. Oltre a ciò, la somma delle spese generali fatturate non è distinta non può essere presa in considerazione nell'entità pretesa. In generale, l'entità delle spese complessive viene stabilita al 3 % dell'onorario. Quanto al dispendio di tempo, la nota d'onorario non contiene alcuna esposizione dettagliata, ma si limita ad indicare il periodo tra giugno e dicembre 2017, mentre la decisione è stata prolata a fine settembre 2017. Si impone allora una riduzione del tempo dedicato alla pratica che questo Giudice reputa essere, tenendo in considerazione la poca complessità della materia, la mole degli allegati di ricorso nonché il doppio scambio di scritti, di 10 ore. Per questo l'indennità dovuta a titolo di ripetibili ammonta complessivamente a fr. 2'472.-- (fr. 240.-- x 10 + fr. 72.--). La ricorrente, quale parte al procedimento tenuta già di per sé a corrispondere l’imposta sul valore aggiunto e che

- 15 quindi può di regola dedurre dal proprio rendiconto d’imposta, quale imposta precedente, l’imposta sul valore aggiunto corrisposta in base all’onorario fatturato dall’avvocato non ha diritto all'IVA. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e il rifiuto di concessione della licenza edilizia del 25/28 settembre 2017 è annullato. Gli atti vengono rinviati al comune di X._____ per il rilascio della licenza di costruzione nel senso dei considerandi che precedono. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 3'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 320.-totale fr. 3'320.-il cui importo sarà versato dal Comune di X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di X._____ versa alla A._____ SA fr. 2'272.-- a titolo di ripetibili 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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