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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 10.10.2013 R 2013 58

October 10, 2013·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·7,980 words·~40 min·8

Summary

Indennità per diritti reali limitati | Landwirtschaft

Full text

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 13 58 5a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal presidente Meisser e dal giudice Audétat, attuario ad hoc Plozza SENTENZA del 10 ottobre 2013 nella vertenza di diritto amministrativo Comunioni ereditarie fu A._____ e fu B._____, composte da: - C._____, e - D._____, rappresentati dall’Avvocato lic. iur. Fabrizio Keller, ricorrenti contro Commissione di stima del Consorzio Raggruppamento Terreni di X._____, e Sovrastanza del Consorzio Raggruppamento Terreni di X._____, rappresentati dall'Avvocato lic. iur. Andrea Toschini, e E._____, rappresentati dall’Avvocato lic. iur. Mirco Rosa, convenuti concernente indennità per diritti reali limitati

- 2 - 1. Durante il periodo dal 5 al 25 aprile 1994 è stata esposta pubblicamente la nuova assegnazione dei terreni e dei diritti reali limitati relativa al comprensorio contemplato dal Consorzio Raggruppamento Terreni del Comune di X._____ (in seguito: Consorzio). In seguito della procedura di opposizione in sede di Commissione di stima del Consorzio Raggruppamento Terreni del Comune di X._____ (in seguito: Commissione di stima), gli Eredi fu A._____, segnatamente B._____, C._____ e D._____, hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo la decisione di detta commissione chiedendo l’iscrizione di una servitù di passaggio carreggiabile a favore delle loro particelle no. 329 e 330 NA ed a carico delle particelle no. 744 e 745 NA. I consorziati F._____ nonché G._____, da parte loro, hanno impugnato la decisione della Commissione di stima chiedendo la soppressione della strada di quartiere, particella no. 996 NA. Tramite decisione del 12 maggio 1998 (DTA 567, 568 e 569/97), il Tribunale amministrativo, accogliendo i ricorsi presentati dagli Eredi fu A._____, da F._____ e da G._____, ha annullato le decisioni della Commissione di stima e, conseguentemente, la nuova assegnazione in località Y._____ oggetto di contestazione, rinviando gli atti al Consorzio affinché, dopo l’entrata in vigore della nuova pianificazione locale, fissati i confini della zona edilizia e il piano viario, procedesse ad una nuova assegnazione nel rispetto dei principi vigenti nelle rispettive zone. 2. Terminata la procedura di revisione della pianificazione locale il Consorzio, in data 15 novembre 2002, ha emanato la propria decisione in merito alla nuova assegnazione delle particelle no.413, 371, 742, 330, 320, 324 e 994 NA, in località Y._____, tramite notifica scritta della disposizione ai singoli proprietari. Rinviando alla precedente esposizione dei piani, avvenuta nel 1994, e a quanto sancito dal Tribunale amministrativo tramite la citata decisione del

- 3 - 12 maggio 1998, l’autorità consortile ha, di fatto, riconfermato la nuova assegnazione in base ai piani esposti dal 5 al 25 aprile 1994 prevedendo così, fra l’altro, la realizzazione della particella stradale no. 996 NA che aveva dato adito al precedente ricorso davanti alla Corte amministrativa cantonale. In seguito all’impugnazione del decreto di nuova assegnazione da parte di taluni consorziati, la Commissione di stima ha accolto parzialmente le opposizioni annullando la disposizione impugnata per vizio procedurale e rinviando gli atti al Consorzio con l’invito a dar seguito ad una ulteriore, formale, procedura di nuova assegnazione per quanto concerneva le particelle no. 413, 371, 742, 330, 329, 324 e 996 NA e a una procedura di epurazione dei diritti reali limitati per le particelle no. 744 e 745 NA. Tramite sentenza del 7 ottobre 2003 (STA R 03 72), il Tribunale amministrativo ha respinto un ricorso intentato da E._____, proprietari della particella 745 NA, contro la citata decisione della Commissione di stima. 3. In data 22 marzo 2004, la Sovrastanza del Consorzio ha esposto pubblicamente la nuova assegnazione dei fondi e dei diritti reali limitati in zona Y._____, avente per oggetto le particelle no. 324, 329, 330, 371, 413, 742, 473, 745, 746 e 996 NA. Tramite tempestiva opposizione, presentata in data 8 aprile 2004 alla Commissione di stima, gli Eredi fu A._____ e gli Eredi fu B._____, proprietari delle particelle no. 329 e 330 NA, hanno postulato la modifica della nuova assegnazione tramite la soppressione della particella stradale no. 996 NA e la conseguente incorporazione di parte del sedime di detto fondo nella loro particella no. 329 NA. Gli opponenti hanno, inoltre, perorato l’istituzione di un diritto di passaggio carreggiabile a carico delle particelle no. 744 e 745 NA e a favore dei loro fondi no. 329 e 330 NA.

- 4 - Tramite decisione del 20 gennaio 2005, la Commissione di stima ha respinto l’opposizione degli Eredi fu A._____ e degli Eredi fu B._____, a prescindere dall’aggiornamento dei valori di nuova assegnazione precedentemente effettuato. In data 14 febbraio 2005, gli Eredi fu A._____ e gli Eredi fu B._____ hanno impugnato tempestivamente la decisione della Commissione di stima davanti al Tribunale amministrativo chiedendone la riforma in virtù della soppressione della particella stradale no. 996 NA e della conseguente incorporazione di parte del sedime della stessa nei terreni di loro proprietà, per quanto confinante con detti fondi, identificabili nelle particelle no. 329 e 330 NA. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l’istituzione di una servitù di passaggio carreggiabile a favore delle particelle no. 329 e 330 NA e a carico dei fondi no. 744 e 745 NA. Nella propria sentenza R 05 23 del 12 luglio 2005 la Corte cantonale, rinviando alle conclusioni vincolanti della sentenza del 12 maggio 1998, cresciuta in forza di giudicato, ha considerato come, anche in seguito alla revisione della pianificazione locale ratificata dal Governo cantonale con decreto costituivo del 4 giugno 2002, la situazione pianificatoria delle particelle in località Y._____, oggetto del contenzioso, non aveva subito alcun mutamento nei confronti di quella precedente. Le particelle ubicate in zona residenziale, 2a tappa di utilizzazione, non potevano quindi essere considerate quali terreni edificabili bensì, giuridicamente, costituivano dei fondi siti fuori dalla zona edificabile soggetti alle disposizioni che regolano lo sfruttamento del rimanente territorio comunale. Alla luce di tale situazione la particella no. 996 NA non poteva essere considerata né quale strada di quartiere, in quanto non contemplata dal piano generale di urbanizzazione, né quale allacciamento agricolo in quanto dichiaratamente non prevista per tale scopo. Il Tribunale amministrativo, rinviando allo scopo perseguito dall’opera di

- 5 bonifica fondiaria, ha quindi considerato come, ai fini dello sfruttamento agricolo dei fondi, la strada prevista dal Consorzio non era assolutamente necessaria in quanto la possibilità di coltivazione delle superfici interessate era già sufficientemente garantita dagli accessi esistenti. Per quanto concerne la richiesta di istituzione di un diritto di passaggio carreggiabile a favore delle particelle no. 329 e 330 NA e a carico dei fondi no. 774 e 775 NA, il Tribunale amministrativo ha accertato come tale transito, da tempo esercitato con il consenso dei proprietari dei fondi, era sempre avvenuto senza che al riguardo fosse stata costituita una base giuridica a titolo di servitù. La Corte cantonale ha pure illustrato come nell’ambito dell’opera di bonifica fondiaria integrale, in applicazione dell’art. 32 LBF, il pianificatore deve provvedere affinché ogni particella, sia agricola che edificabile, sia confacentemente allacciata alle pubbliche vie di comunicazione. Per tale motivo vengono esaminati ex novo tutti gli allacciamenti con conseguente soppressione degli oneri di passaggio dove questi sono divenuti superflui in seguito alla creazione di strade e con istituzione di diritti di passaggio dove questi si rendono necessari. Premesso che, visto lo sfruttamento agricolo della zona, la realizzazione dell’allacciamento stradale tramite la particella no. 996 NA non era ammissibile e che la costruzione di un’altra strada onde allacciare le particelle no. 329 e 330 NA collideva con il principio della proporzionalità, il Tribunale amministrativo ha concluso come l’allacciamento dei due fondi in oggetto doveva avvenire gravando le particelle no. 774e 775 NA con una servitù di passaggio. Il Tribunale amministrativo ha quindi accolto il ricorso sopprimendo la particella stradale e rinviando gli atti al Consorzio per nuova assegnazione. Il Consorzio è stato obbligato ad istituire una servitù di passaggio carreggiabile illimitato a favore della particella no. 329 NA ed a carico delle particelle no. 744 e 745 NA, nonché una servitù di passaggio carreggiabile agricolo a favore della particella no. 330 NA ed

- 6 a carico delle particelle no. 329, 744 e 745 NA, stabilendo il relativo compenso. La sentenza non è stata impugnata da alcuna delle parti coinvolte ed è quindi cresciuta in forza di giudicato. 4. Dando seguito alla decisione del Tribunale amministrativo del 12 luglio 2005, durante il periodo dal 18 giugno al 17 luglio 2007, il Consorzio ha esposto il decreto di nuova assegnazione del comparto di Y._____ suddividendo il sedime della soppressa particella stradale no. 996 NA fra i proprietari confinanti e istituendo una servitù di passaggio carreggiabile illimitato a favore della particella no. 329 NA e a carico della particella no. 745 NA nonché una servitù di passaggio carreggiabile agricolo a favore della particella no. 330 NA ed a carico delle particelle no. 745 e 329 NA. Il Consorzio ha inoltre fissato un risarcimento di fr. 5’300.-- per il diritto di passaggio carreggiabile agricolo a carico dei proprietari della particella no. 330 NA e a favore dei proprietari del fondo gravato no. 745 NA e un risarcimento di fr. 34’700.-- per il diritto di passaggio carreggiabile illimitato a carico dei proprietari della particella no. 329 NA e a favore dei proprietari del fondo gravato no. 745 NA. Contestualmente la deduzione collettiva a carico dei fondi interessati è stata ridotta dal 4 % all’1 %. In data 17 luglio 2007 gli Eredi fu A._____ e B._____, segnatamente C._____ e D._____, proprietari delle particelle no. 329 e 330 NA, hanno inoltrato tempestiva opposizione alla Commissione di stima chiedendo, in sostanza, l’annullamento dell’indennizzo a loro carico previsto per le servitù in quanto tali diritti sarebbero esistiti da tempo immemorabile e, nell’ottica del diritto privato, sarebbero stati oggetto di prescrizione acquisitiva straordinaria. In ogni caso l’ammontare dell’indennizzo sarebbe sproporzionato e assolutamente non correlabile al valore del terreno interessato dai diritti di passaggio.

- 7 - Tramite decisione del 16 novembre 2012, notificata il 30 novembre seguente, la Commissione di stima ha respinto l’opposizione considerando come la pratica in giudizio non avrebbe riguardato l’epurazione di diritti reali limitati esistenti bensì la costituzione ex novo di tali diritti nell’ambito della procedura di nuova assegnazione in esecuzione di quanto disposto dal Tribunale amministrativo. In effetti, la superficie gravata dai diritti di passaggio sarebbe di 78 m2 e non di 45 m2. Il criterio per stabilire l’indennizzo della servitù non si baserebbe sul valore al m2 della superficie di terreno gravata bensì sull’impatto derivante all’intero fondo dalla limitazione dovuta alla servitù. In tale contesto l’indennità complessiva di fr. 40’000.-- sarebbe stata calcolata sulla perdita di valore locativo dell’edificio e delle sue pertinenze dovuta alla riduzione di godibilità. 5. Tramite ricorso del 18 gennaio 2013 gli Eredi fu A._____ e B._____ hanno impugnato tempestivamente davanti al Tribunale amministrativo la decisione della Commissione di stima chiedendo l’annullamento dell’indennizzo per le servitù di passaggio a favore delle loro particelle no. 329 e 330 NA e a carico della particella no. 745 NA. In via subordinata i ricorrenti chiedono la cassazione della decisione e il rinvio degli atti alla Commissione di stima al fine di determinazione di un’indennità corretta. Anzitutto i ricorrenti lamentano di vedersi costretti ad adire per la quarta volta il Tribunale amministrativo in relazione all’accesso per le particelle no. 329 e 330 NA e intravedono nell’attività della Commissione di stima nei loro confronti un atteggiamento persecutorio. Tramite il decreto di nuova assegnazione del 2007, in deroga a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale amministrativo, sarebbe stata gravata con il diritto di passaggio unicamente la particella no. 745 NA e non pure la particella no. 744 NA. Inoltre, per la servitù di passaggio a favore della particella no. 330 NA e a carico del fondo no. 329 NA non

- 8 sarebbe stato previsto alcun indennizzo. La Commissione di stima non avrebbe tenuto conto dell’esistenza centenaria della strada d’accesso che attraversa le particelle no. 744 e 745 NA e allaccia il fondo no. 329 NA. Non si sarebbe neppure tenuto conto che detta strada d’accesso urbanizza e allaccia anche la casa e la stalla di E._____ a monte della particella no. 745 NA nonché l’area edificabile a valle della stessa. In virtù del diritto di passaggio in questione la particella no. 329 NA sarebbe allacciata solo in ragione del 30 % in quanto si potrebbe accedere alla casa e al garage ma non alla superficie di particella edilizia sita a monte della casa stessa. La possibilità di un simile accesso implicherebbe la totale demolizione del garage e la realizzazione di una struttura viaria con un esborso di almeno fr. 69’000.--. Pure la particella no. 330 NA non potrebbe essere considerata quale confacentemente allacciata a causa delle necessità di incisivi interventi sul fondo no. 329 NA. I ricorrenti considerano come un eventuale indennizzo per la servitù di passaggio non sarebbe a loro carico bensì dovrebbe essere finanziato dal Consorzio nel contesto del proprio compito di realizzazione delle strutture viarie necessarie ad allacciare i fondi inclusi nell’opera di raggruppamento e, in tale contesto, rinviano alla sentenza ripresa in PTA 1996 no. 52. I ricorrenti che avrebbero goduto dell’accesso per raggiungere la loro proprietà transitando sulle particelle no. 744 e 745 NA da oltre 100 anni, durante tutte le fasi procedurali dell’opera di bonifica fondiaria avrebbero sostenuto di essere titolari del diritto di passaggio in oggetto. Qualora il Consorzio, rispettivamente la Commissione di stima, avessero ritenuto infondata tale rivendicazione sarebbero stati tenuti a rinviare i ricorrenti al foro civile per la constatazione dell’avvenuta prescrizione acquisitiva del diritto di passaggio. Malgrado a X._____ non fosse stato introdotto il Registro fondiario federale il Consorzio e la Commissione di stima non avrebbero mai dato seguito alla procedura prevista dall’art. 27 OELBF

- 9 che prevede l’assegnazione, dopo il rilievo del possesso vecchio, di un termine di 30 giorni per la notifica dei rapporti legali non ancora iscritti. L’accertamento di un indennizzo per il diritto di passaggio a carico dei proprietari dei fondi no. 329 e 330 NA e a favore dei proprietari della particella no. 745 NA, da un canto, e la rinuncia a prevedere l’indennizzo per l’identica servitù a carico dei proprietari della particella no. 330 NA e a favore di quelli della particella no. 329 NA, toccata sensibilmente dal passaggio stesso, d’altro canto, costituirebbe una violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento sancito dall’art. 29 Cost. in quanto due situazioni assolutamente identiche sarebbero state trattate in modo sostanzialmente diverso. La quantificazione dell’indennità fatta dalla Commissione di stima sarebbe palesemente arbitraria in quanto basata su rilievi e considerazioni errati. La Commissione di stima convenuta avrebbe basato il proprio calcolo dell’indennizzo dovuto sulla parziale espropriazione della terrazza e del giardino davanti ad una casa di abitazione, strutture che, di fatto, non esisterebbero. La strada di accesso esistente sarebbe usata sia dai ricorrenti che dai convenuti E._____ che quindi non subirebbero alcun pregiudizio nell’uso della loro proprietà. 6. In data 4 marzo 2013 il Consorzio convenuto, rispettivamente la Commissione di stima quale organo di gravame di prima istanza, hanno presentato la presa di posizione postulando di respingere, per quanto ricevibile, il ricorso. Il Consorzio respinge anzitutto ogni accusa di accanimento avanzata dai ricorrenti elencando cronologicamente le varie fasi della procedura contestata e adducendo succintamente gli argomenti a sostegno delle conformità e correttezza della stessa. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti la servitù di passaggio da loro rivendicata non sarebbe stata rilevata nel vecchio possesso. La

- 10 richiesta di accertamento dell’esistenza di tale servitù sarebbe già stata oggetto di giudizio da parte del Tribunale amministrativo che, nella propria sentenza del 12 luglio/25 agosto 2005, avrebbe, in modo vincolante per le parti, accertato come i proprietari delle particelle no. 329 e 330 NA godevano da lungo tempo della possibilità di accesso ai loro fondi transitando sulle particelle no. 744 e 745 NA. Tale transito, esercitato con il consenso dei proprietari di detti fondi, sarebbe sempre avvenuto senza che al riguardo fosse stata costituita una base giuridica a titolo di servitù. Il Tribunale amministrativo, constatata la necessità degli accessi stessi, avrebbe quindi sancito l’obbligo di costituire le servitù e di stabilire il relativo compenso. Gli argomenti dei ricorrenti colliderebbero quindi con le conclusioni e con il dispositivo della citata sentenza del Tribunale amministrativo e si troverebbero confrontati con l’obiezione della res iudicata. Per tale motivo il ricorso, per quanto diretto a vantare la preesistenza delle servitù, sarebbe irricevibile. Il diritto di passaggio a favore delle particelle no. 329 e 330 NA, in seguito ai necessari accertamenti tecnici e in parziale deroga a quanto sancito del Tribunale amministrativo, sarebbe stato istituito unicamente a carico della particella no. 745 NA in quanto il sedime di tale fondo sarebbe sufficiente a garantire la possibilità di transito incondizionata mentre un’ubicazione della servitù anche sul fondo no. 744 costituirebbe un onere sproporzionato e non comporterebbe alcun vantaggio né per gli aventi diritto la servitù né per i proprietari della particella no. 745 NA. Anzi, l’area d’accesso si troverebbe ancor più a ridosso della casa sulla particella no. 745 NA e quindi la servitù costituirebbe un’ingerenza superflua e sproporzionata nella proprietà senza implicare vantaggi di sorta per il transito. La servitù di passaggio carreggiabile priverebbe, in ogni caso, i proprietari della particella no. 745 NA di buona parte dell’area immediatamente antistante l’abitazione condizionando fortemente l’uso dell’area ricreativa

- 11 rimanente e creando una fonte di disturbo davanti all’edificio. In particolare l’uso dello spazio davanti alla casa quale giardino, area ricreativa o terrazza estiva verrebbe sensibilmente ostacolato. L’entità dell’indennizzo sarebbe stata calcolata dagli organi del Consorzio, in applicazione della dottrina in materia, tenendo conto che la servitù implicherebbe il passaggio su un’area di 78 m2 e che il valore del giardino, quale terrazza dell’abitazione esistente, sarebbe di ca. fr. 72’000.--. In tale ottica sarebbe stata fissata l’indennità di fr. 40’000.-sulla base della riduzione di valore del fondo no. 745 NA. Partendo dal presupposto che, come accertato dal Tribunale amministrativo, le servitù di passaggio precedentemente non esistevano, il compenso per le stesse dovrebbe essere deciso e ripartito, applicando i principi sanciti dagli art. 28 e 29 LBF, sulla base della minore rispettivamente maggiore assegnazione. L’incidenza dell’onere di passaggio a carico della particella no. 745 NA e la conseguente perdita di valore del fondo, nell’ottica della procedura di bonifica fondiaria, costituirebbero una minore assegnazione da compensare, a titolo di maggior assegnazione, dai proprietari dei fondi che si sono visti riconoscere il diritto di passaggio. La tesi dei ricorrenti per la quale detto compenso dovrebbe essere posto a carico del Consorzio in virtù del suo compito d’allacciamento dei fondi non sarebbe sostenibile già per la circostanza che vede le spese non coperte dai sussidi, in applicazione dell’art. 33 cpv. 1 LBF, ripartite fra i consorziati in funzione dell’utile loro derivante dall’opera di bonifica fondiaria. Il Consorzio sarebbe tenuto a sostenere i costi unicamente per le opere pubbliche collettive quali la soppressa strada no. 996 NA. La citata sentenza del Tribunale amministrativo ripresa in PTA 1996 no. 52 riguarderebbe un tema diverso da quello della ripartizione dei costi per la costituzione di una servitù di passaggio in quanto si sarebbe espressa unicamente sul dovere di

- 12 indennizzo per l’esercizio di una servitù tramite una strada d’accesso preesistente finanziata dal proprietario del fondo gravato. Il Consorzio non avrebbe fissato alcuna indennità per la servitù di passaggio a carico del fondo no. 329 NA e a favore della particella no. 330 NA in quanto, appartenendo le due particelle agli stessi proprietari, l’accertamento di un indennizzo avrebbe costituito un puro esercizio accademico. 7. Tramite la presa di posizione del 4 marzo 2013 E._____, proprietari delle particelle no. 744 e 745 NA, hanno postulato la reiezione del ricorso. La superficie di terreno davanti all’abitazione dei convenuti, gravata dalla servitù di passaggio, non sarebbe affatto un’area stradale bensì costituirebbe parte del giardino. Gli attuali proprietari della particella no. 329, non essendo in possesso né della patente di guida né di autoveicoli, non avrebbero di fatto mai avuto l’esigenza di chiedere e tantomeno di beneficiare di un passaggio veicolare. Inoltre, i convenuti non sarebbero obbligati a usare l’attuale giardino gravato dal diritto di passaggio per l’urbanizzazione e l’accesso della loro casa in quanto avrebbero a disposizione altre soluzioni e quindi potrebbero destinare il giardino in oggetto a meri scopi ricreativi. Alla luce dell’uso passato del passaggio in questione da parte dei proprietari dei fondi no. 329 e 330 NA i convenuti considerano come detto passaggio costituisca, in pratica, un sentiero e non una vera e propria strada. L’affermazione secondo la quale il passaggio carreggiabile sarebbe sempre stato usato senza contestazioni di sorta non sarebbe perciò corretta. Ribadendo la carenza di una base legale per il diritto di passaggio antecedentemente all’opera di bonifica fondiaria i proprietari della particella gravata considerano come, nell’ottica di quanto accertato dal Tribunale amministrativo nella propria sentenza R 05 23, il transito sarebbe, al limite, avvenuto in virtù di tacito consenso e quindi a titolo di precario. La rivendicazione della prescrizione acquisitiva

- 13 sarebbe infondata, a maggior ragione tenendo conto che i proprietari della particella no. 329 NA non avrebbero mai posseduto veicoli a motore e quindi non avrebbero potuto esercitare “pacificamente e senza interruzione” un diritto di passo veicolare. Il calcolo delle indennità da parte del Consorzio sarebbe corretto e terrebbe pienamente conto del sensibile intralcio all’uso e godimento della casa sita sulla particella no. 745 NA. Infatti, l’area interessata dalla servitù di passaggio carreggiabile costituirebbe l’unico spazio verde davanti all’abitazione da considerare quale piccolo angolo di giardino particolarmente pregiato che verrebbe privato del proprio valore. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti la presenza di un cancello e la protezione laterale in sasso non dimostrerebbero l’esistenza di un passaggio carreggiabile. 8. Tramite replica del 12 aprile 2013 i ricorrenti formulano, anzitutto, un ulteriore petito sub-eventuale chiedendo la sospensione della procedura amministrativa e l’assegnazione di un termine di 30 giorni per dare inizio all’azione civile di constatazione dell’esistenza di un diritto di passo “extra tabulam” a favore delle loro particelle no. 329 e 330 NA. Nel contesto dell’intera procedura di opposizione al decreto di nuova assegnazione, avviata nel 1994, i ricorrenti avrebbero sempre ribadito la titolarità di un diritto di passaggio carreggiabile per accedere alla propria abitazione postulando quindi il riconoscimento, rispettivamente la conservazione, di un diritto acquisito non ancora iscritto a Registro fondiario. Malgrado le ripetute richieste in tal senso la Commissione di stima non avrebbe mai disposto la procedura di epurazione dei diritti reali prevista dalla LBF. Il diritto di passaggio carrabile sarebbe stato esercitato, senza contestazione da parte dei proprietari del fondo attraversato, perlomeno negli ultimi 100 anni. In ogni caso l’accesso in oggetto sarebbe stato usato durante la costruzione della casa e del

- 14 garage nonché per garantirne la manutenzione, l’approvvigionamento di legna, gasolio e di ogni altro materiale usato per la gestione dell’immobile durante un secolo. L’accertamento arbitrario dell’ammontare dell’indennizzo da parte della Commissione di stima troverebbe ulteriore conferma nella disparità di trattamento connessa alla diversa valutazione della stessa superficie ai fini della maggiore/minore assegnazione. In effetti, il terreno edificabile sottratto ai ricorrenti e assegnato ai convenuti tramite la nuova assegnazione sarebbe stato valutato e compensato in misura di fr. 80.-- al m2 mentre il compenso per il terreno della stessa categoria urbanistica gravato dal diritto di passaggio sarebbe stato accertato sulla base di fr. 720.-- al m2. La decisione del Tribunale amministrativo del 12 luglio/25 agosto 2005 non sarebbe atta a derogare l’esistenza materiale di una servitù extratabulare fondata sulla prescrizione acquisitiva ai sensi dell’art. 662 in unione all’art. 731 cpv. 2 CC per cui sarebbe ineluttabile il rinvio della vertenza al foro civile. In ogni caso i costi per la realizzazione delle strutture di allacciamento, rispettivamente l’indennizzo per le servitù di passaggio, tenuto conto del prevalente carattere agricolo della zona, in applicazione degli art. 12 e 45 LBF dovrebbero essere a carico del Consorzio che fruisce di considerevoli sussidi cantonali e federali. La sentenza emanata dal Tribunale amministrativo il 12 luglio/25 agosto 2005 prevederebbe l’accertamento dell’indennizzo per la servitù di passaggio senza però stabilire l’identità del debitore. 9. Nella duplica del 17 maggio 2013 il Consorzio e la Commissione di stima, illustrando l’iter procedurale dell’opera di bonifica fondiaria, precisano come in occasione della fase di rilievo del possesso vecchio aperta con bando del 3 ottobre 1969, i ricorrenti non avrebbero rivendicato l’esisten-

- 15 za delle servitù di passaggio in giudizio e si sarebbero quindi preclusi tale possibilità formalmente inammissibile nell’ambito della fase di nuova assegnazione aperta nel 1994. Inoltre, nella motivazione dell’opposizione presentata il 25 aprile 1994 contro il decreto di nuova assegnazione i ricorrenti non avrebbero sostenuto di godere del diritto di accesso in forza di servitù ma si sarebbero limitati a ribadire l’uso del passaggio senza specificare la natura del titolo. Quindi l’opposizione non avrebbe contenuto espressamente la rivendicazione di una servitù prediale extratabulare ma si sarebbe limitata alla richiesta di creazione di un diritto di passaggio per l’allacciamento dei fondi interessati. L’indennizzo per la costituzione delle servitù sarebbe stato accertato in funzione della svalutazione del fondo gravato per la perdita dell’area antistante la casa ad uso giardino e terrazzo. Nella propria duplica del 21 maggio 2013 i convenuti E._____ ribadiscono, in sostanza, gli argomenti della precedente presa di posizione. 10. Il 10 ottobre 2013 una delegazione del Tribunale amministrativo ha esperito un sopralluogo a X._____, in località Y._____, in occasione del quale ha preso visione della situazione di fatto concedendo a tutte le parti interessate la possibilità di esprimersi verbalmente in merito al contenzioso. In particolare i privati convenuti consegnavano agli atti, come richiesto dal Tribunale, la stima ufficiale della particella no. 1-745 e degli edifici 48 e 48A. Inoltre veniva constatato che l'accesso esistente, di per se sufficiente, effettivamente si trovava completamente sulla particella no. 745 NA che serviva da accesso veicolare pure allo stesso fondo e non poteva quindi costituire giardino per l'edificio 48 dei privati convenuti. Pure gli argomenti presentati in sede di sopralluogo saranno ripresi, per quanto utili ai fini del giudizio, nell’ambito dei considerandi in diritto.

- 16 - Considerando in diritto: 1. a) Tramite la sentenza R 05 23, emanata il 12 luglio 2005 e notificata il 25 agosto seguente, il Tribunale amministrativo, considerando come fra i compiti del pianificatore nell’ambito della procedura di bonifica fondiaria integrale ricada quello di provvedere affinché ogni particella, sia agricola che edificabile, sia confacentemente allacciata alle pubbliche vie di comunicazione nonché preso atto dell’opportunità di stralciare la prevista particella stradale no. 996 NA, ha concluso sulla necessità di gravare le particelle no. 744 e no. 745 NA con un diritto di passaggio carreggiabile illimitato a favore della particella no. 329 NA e con un diritto di passaggio carreggiabile agricolo a favore della particella no. 330 NA. Tramite il secondo capoverso della cifra 1 del dispositivo della sentenza il Tribunale amministrativo ha quindi sancito: “Il Consorzio è tenuto ad istituire una servitù di passaggio carreggiabile illimitato a favore della particella no. 329 NA ed a carico delle particelle no. 744 e 745 NA, nonché una servitù di passaggio carreggiabile agricolo a favore della particella no. 330 NA ed a carico delle particelle no. 329, 744 e 745NA, stabilendo il relativo compenso.” Nessuna delle parti in causa ha impugnato la sentenza che, trascorso il termine di gravame, è quindi cresciuta regolarmente in forza di giudicato espletando le relative conseguenze di carattere formale e materiale stabilite dal dispositivo e dai considerandi resi parte integrante del dispositivo stesso. b) Dando seguito a quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale amministrativo sopraccitata, durante il periodo dal 18 giugno al 17 luglio 2007, il Consorzio ha pubblicato il bando di nuova assegnazione delle particelle coinvolte istituendo, fra l’altro, la servitù di passaggio

- 17 carreggiabile illimitato a favore della particella no. 329 NA e a carico della particella no. 745 NA e un diritto di passaggio carreggiabile agricolo a favore della particella no. 330 NA ed a carico della particella no. 745 NA. Contestualmente è stato fissato un indennizzo di fr. 34’700.-- per il diritto di passaggio carreggiabile illimitato e di fr. 5’300.-- per il diritto di passaggio carreggiabile agricolo a carico dei proprietari delle particelle servite e a favore dei proprietari della particella servente. c) In parziale deroga a quanto stabilito dal Tribunale amministrativo il Consorzio ha gravato con i diritti di passaggio carreggiabile illimitato e agricolo unicamente la particella no. 745 NA escludendo dall’onere di servitù la particella no. 744 NA con l’argomento che tecnicamente sarebbe risultato possibile ubicare il sedime del passaggio interamente sulla particella no. 745 NA garantendo un accesso conforme agli aventi diritto. Lo spostamento delle servitù anche sul fondo no. 744 NA avrebbe costituito un onere sproporzionato e non avrebbe, ai fini dell’allacciamento, comportato alcun vantaggio né per gli aventi diritto le servitù né per il proprietario della particella no. 745 NA. In occasione del sopralluogo il Tribunale amministrativo ha potuto prendere atto della correttezza di tali conclusioni e, in particolare, dell’effettiva possibilità d’esercizio dei diritti di passaggio carreggiabile gravando unicamente la particella no. 745 NA. Nel rispetto del principio che, anche nelle procedure di diritto pubblico quali l’opera di bonifica fondiaria, impone che le servitù siano istituite in modo da incidere il meno possibile sulle proprietà gravate, il Tribunale amministrativo ritiene che, pur se in parziale deroga a quanto imposto tramite il dispositivo della sentenza della Corte cantonale, le modalità di costituire delle servitù di passaggio in oggetto siano da ritenere conformi allo scopo perseguito dalla sentenza stessa.

- 18 d) Come risulta dagli scritti processuali e come verificato in occasione del sopralluogo, l’istituzione e l’ubicazione delle servitù prediali di diritto di passaggio non sono oggetto di contestazione. Materia del contendere risulta invece l’ammontare dell’indennizzo per le servitù e l’accertamento della figura del debitore di tale indennizzo. 2. I ricorrenti sostengono di aver goduto per oltre un secolo della servitù di passaggio carreggiabile in giudizio senza alcuna contestazione da parte dei proprietari del fondo gravato, entrando così in beneficio della prescrizione acquisitiva straordinaria ai sensi dell’art. 662 CC. Come risulta dagli atti presentati in giudizio, in effetti, i ricorrenti hanno sollevato, per la prima volta, la problematica dei diritti di passaggio nell’opposizione presentata il 25 aprile 1994 contro il decreto di nuova assegnazione chiedendo di mantenere, rispettivamente di istituire le servitù di passaggio a favore dei loro fondi. Nell’ottica procedurale il legislatore, a maggior ragione viste la durata e la complessità dell’opera di bonifica fondiaria, tramite le disposizioni della LBF e dell’OELBF, ha strutturato l’iter materiale e formale della complessa operazione vincolando la stessa a dei parametri estremamente severi e quindi non soggetti a deroghe di sorta. Proprio per garantire al cittadino la cosiddetta “certezza di diritto” e cioè la consapevolezza costante della propria situazione legale e la contemporanea garanzia dell’ente amministrativo pubblico che tale stato di fatto e di diritto non possa essere mutato da fattori incerti, la procedura di bonifica fondiaria è divisa in vari stadi che, come dei compartimenti stagni, una volta chiusi sanciscono una situazione definitiva e immutabile. Tali stadi sono costituiti dal rilievo del possesso vecchio e dalla relativa stima dei fondi (art. 21-27 LBF) nonché dalla procedura di nuova assegnazione (art. 28 e segg. LBF). Ogni stadio soggiace a precise norme procedurali, quali la comunicazione all’interessato, personale o

- 19 edittale, il termine di impugnazione, il tentativo di transazione giudiziale e l’eventuale decisione in merito da parte degli organi preposti. In ogni caso, al trascorrere infruttuoso dei perentori termini di impugnazione, la situazione diventa vincolante. L’art. 26 OELBF stabilisce, in relazione al rilievo del possesso vecchio che, qualora il Registro fondiario federale non sia ancora stato introdotto, come nel caso in giudizio, viene fissato mediante avviso pubblico un termine di 30 giorni per la notifica di tutti i rapporti legali non ancora iscritti, ai sensi dell’art. 22 LBF. Con l’avviso deve essere collegata l’avvertenza che notifiche a posteriori non vengono più iscritte. Le controversie circa il possesso vecchio vengono rinviate al foro civile (art. 27 OELBF). In occasione della pubblicazione del rilievo del possesso vecchio avvenuta il 3 ottobre 1969 i ricorrenti non hanno rivendicato le servitù di passaggio in oggetto per cui, ai sensi della prassi precedentemente illustrata, con la crescita in giudicato del decreto di rilievo del possesso vecchio il diritto di far valere dette servitù è caduto in perenzione. Lo stadio di nuova assegnazione, che costituisce la componente più complessa dell’opera di bonifica fondiaria, implica altresì, ai sensi dell’art. 32 LBF, l’epurazione dei diritti reali limitati e dei diritti personali annotati. In sostanza, le servitù preesistenti, per quanto non rivendicate in occasione del rilievo del possesso vecchio e per quanto non considerate ancora necessarie vengono considerate quali decadute, mentre i tecnici incaricati dell’esecuzione dell’opera di bonifica fondiaria, tenendo conto della necessità di ogni singola particella, sono tenuti a riprendere o a istituire le servitù necessarie al confacente sfruttamento dei fondi oggetto di nuova assegnazione. Tramite la propria sentenza R 05 23 il Tribunale amministrativo ha considerato come i ricorrenti, proprietari della particella sovraedificata no. 329 NA e del fondo no. 330 NA destinato allo sfruttamento agricolo, da

- 20 lungo tempo godevano della possibilità di accesso alle loro proprietà transitando sulle particelle no. 774 e 775 NA. Tale transito, esercitato con il consenso dei proprietari di detti fondi, sarebbe sempre avvenuto senza che al riguardo fosse stata costituita una base giuridica a titolo di servitù. Quindi, rinviando a quanto disposto dall’art. 32 LBF il Tribunale amministrativo ha ordinato al Consorzio di procedere all’istituzione formale delle servitù di passaggio a favore delle particelle no. 329 e 330 NA ed a carico delle particelle no. 774 e 775 NA dietro indennizzo dei proprietari dei fondi gravati in base ai parametri vigenti nel contesto della procedura di bonifica fondiaria. La sentenza R 05 23 non è stata impugnata ed è cresciuta in forza di giudicato espletando conseguenze vincolanti sia in relazione al dispositivo che ai considerandi resi parte integrante del dispositivo stesso. Di conseguenza gli argomenti dei ricorrenti relativi alla prescrizione acquisitiva straordinaria delle servitù di passaggio e la richiesta di sospensione della procedura con assegnazione di un termine per adire il foro civile ai fini dell’accertamento dell’esistenza dei diritti di passaggio in virtù di prescrizione acquisitiva straordinaria sono irricevibili. 3. a) Tramite decreto, pubblicato durante il periodo dal 18 giugno al 17 luglio 2007, il Consorzio, in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale amministrativo, ha istituito le servitù di passaggio a favore delle particelle no. 329 e 330 NA e a carico della particella no. 745 NA. Quale sedime del diritto di passaggio è stato ripreso quello preesistente, da tempo usato dai proprietari delle particelle servite per raggiungere le stesse, come considerato dal Tribunale amministrativo nella propria sentenza R 05 23. La particella no. 745 NA risulta gravata dai diritti di passaggio su una lunghezza di 26 metri e per una larghezza di 3 metri per un totale di 78 m2 di superficie. Il Consorzio ha fissato l’indennizzo dovuto dai ricorrenti sulla base della presunta perdita di valore del giardino, quale terrazza

- 21 dell’abitazione esistente. Il valore di tale giardino è stato quantificato in fr. 72’000.-- e l’indennizzo per la perdita di valore è stato fissato in fr. 40’000.-- ripartiti in misura di fr. 34’700.-- per la servitù di passaggio carreggiabile illimitato e di fr. 5’300.-- per la servitù di passaggio agricolo. Una delle regole basilari che reggono il criterio della nuova assegnazione nell’ambito della procedura di bonifica fondiaria, come previsto dall’art. 28 LBF, è costituita dal cosiddetto principio della compensazione reale che persegue il fine di garantire a ogni proprietario, dopo un’adeguata deduzione per le opere comuni, un’attribuzione di terreno che corrisponda, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, il più possibile alla sua proprietà fondiaria antecedente l’opera di bonifica. Naturalmente, il principio di una piena compensazione reale, per motivi tecnici, non può garantire al singolo proprietario che gli venga attribuito del terreno assolutamente identico a quello toltogli. In un simile caso l’opera di bonifica non sarebbe, per ovvi motivi, praticamente attuabile. Di conseguenza, come previsto dall’art. 29 cpv. 1 LBF, se un risarcimento reale completo non è attuabile e il proprietario fondiario interessato deve accettare un’assegnazione in meno, quest’ultima va calcolata in base al valore commerciale. Nel caso in giudizio appare incontestato che, visto lo stadio terminale della presente opera di bonifica fondiaria integrale, non sia possibile applicare il principio della compensazione reale e quindi l’aggravio costituito dalle servitù di passaggio debba essere compensato in denaro ai proprietari del fondo gravato secondo le disposizioni sulla minor assegnazione. Di regola il calcolo della maggiore, rispettivamente minore assegnazione costituisce un’operazione matematica basata sul valore di stima commerciale attribuito ai singoli terreni dalla Commissione di stima in applicazione dei parametri previsti dall’art. 23 LBF. Per la minor assegnazione in zona edilizia, come nel caso in giudizio, viene

- 22 riconosciuto ai proprietari toccati un indennizzo pari al valore commerciale di stima della superficie sottratta. Nel caso di servitù di passaggio carreggiabile diversi consorzi raggruppamento terreni attivi nel Cantone dei Grigioni riconoscono ai proprietari dei fondi gravati un indennizzo in misura del 50 % del valore commerciale della superficie del fondo interessata dal sedime del passaggio. Tale compenso ridotto è giustificato dal fatto che il sedime delle superfici gravate da diritto di passaggio non passa di proprietà e garantisce al proprietario originario la futura possibilità d’uso, pur se limitato dei fondi, la sovraedificazione nelle adiacenze senza dover rispettare la distanza legale e non da ultimo il diritto, premesso sussista la possibilità tecnica, di chiedere adattamenti o dislocazioni del passaggio sulla sua proprietà. Nel caso in giudizio il Tribunale amministrativo non vede i presupposti per avvallare un calcolo dell’indennizzo diverso da quello previsto dalla prassi citata, basato meramente sul valore commerciale del terreno oggetto di minor assegnazione. Nella propria sentenza R 05 23 il Tribunale amministrativo ha considerato come i proprietari della particella no. 329 NA e del fondo agricolo no. 330 NA per lungo tempo hanno goduto della fattiva possibilità di accesso alle loro proprietà transitando sulle particelle no. 774 e 775 NA in virtù del tacito consenso dei proprietari di detti fondi. La Corte cantonale ha pure considerato come, nel caso dell’azzonamento delle particelle in 2a tappa di utilizzazione, il comune non potrebbe omettere di procedere ad una confacente urbanizzazione nell’ottica viaria prevedendo l’allacciamento stradale pure per il settore della particella no. 329 NA attualmente sito fuori dalla zona edificabile e per la particella no. 330 NA alla quale è stato riconosciuto unicamente un diritto di passaggio agricolo. Nel caso di una futura urbanizzazione della zona e della conseguente realizzazione di un nuovo allacciamento stradale per le particelle no. 329 e 330 NA i proprietari dei fondi gravati dalle attuali servitù di passaggio, che

- 23 diverrebbero obsolete, a mente del Tribunale amministrativo, potrebbero chiedere la cancellazione delle servitù in applicazione dell’art. 736 CC. In occasione del sopralluogo il Tribunale amministrativo ha potuto prendere atto dell’esistenza fattuale di un accesso carreggiabile, delimitato verso l’esterno da un cancello, che è asfaltato per alcuni metri dopo l’imbocco e che continua lungo una superficie prativa che denota le tracce del passaggio veicolare, per servire dapprima la casa d’abitazione dei convenuti sita sulla particella no. 745 NA e quindi quella dei ricorrenti sita sulla particella no. 329 NA. Tale passaggio, allo stato attuale, non preclude le possibilità di sfruttamento dell’edificio sito sulla particella no. 745 bensì, come constatato, serve d’allacciamento pure a detto fondo, per cui una relativa svalutazione risulta esclusa. Come correttamente sostenuto dai ricorrenti, l’ammontare dell’indennizzo stabilito dal Consorzio, a maggior ragione, appare arbitrario se si tiene conto che una parte del sedime oggetto di nuova assegnazione alla particella no. 745 NA è stato sottratto al sedime del possesso vecchio dell’attuale particella no. 329 NA. Si tratta di una superficie di ca. 25 m2, sita in zona edificabile, per la quale i proprietari della particella no. 329 NA sono stati indennizzati in virtù di minor assegnazione sulla base di un valore del terreno sottratto di fr. 80.-- al m2 quale valore commerciale del terreno edilizio nella località specifica tenor valutazione della Commissione di stima. Fra l’altro, su ca. 15 m2 della superficie sottratta ai proprietari della particella no. 329 NA attualmente è stato ubicato il sedime del diritto di passaggio che questi ultimi dovrebbero indennizzare ai proprietari della particella no. 745 NA in misura di fr. 513.-- al m2. Alla luce di quanto considerato il Tribunale amministrativo è giunto alla conclusione che l’indennizzo complessivo per i diritti di passaggio debba essere fissato sulla base del 50 % del valore commerciale del terreno edificabile occupato dal sedime dell’accesso. Tenendo conto di una superficie di 78 m2 di sedime occupato e di un valore commerciale del

- 24 terreno di fr. 160.-- al m2, come stabilito dalla Commissione cantonale di stima 7 nella propria stima consegnata agli atti in sede di sopralluogo dai proprietari dell’attuale particella no. 329 NA, l’indennizzo per la servitù ammonta complessivamente a fr. 6'240.-- (78 m2 a fr. 160.-- : 2 = fr. 6'240.-). Le decisioni del Consorzio e della Commissione di stima vengono quindi annullate e l’importo per l’indennizzo complessivo dell’onere di servitù da riconoscere, quale minor assegnazione, ai proprietari della particella no. 745 NA viene fissato in fr. 6'240.-- che, conservando la chiave di ripartizione fissata dal Consorzio, vengono suddivisi in fr. 5'300.-- per la servitù di passaggio carreggiabile illimitato a favore della particella no. 329 NA e in fr. 940.-- per la servitù di passaggio carreggiabile agricolo a favore della particella no. 330 NA. b) I ricorrenti sostengono come un eventuale indennizzo per i diritti di passaggio da corrispondere ai proprietari della particella gravata non potrebbe essere posto a loro carico bensì sarebbe dovuto dal Consorzio fra i cui compiti ricadrebbe quello di provvedere a garantire alle singole particelle l’allacciamento alla rete viaria pubblica. I relativi costi sarebbero quindi inclusi nelle spese generali dell’opera di bonifica fondiaria. Fra l’altro, a sostegno di tale tesi, viene citata una sentenza del Tribunale amministrativo ripresa in PTA 1996 no. 52. Come correttamente considerato dal Consorzio convenuto per stabilire chi debba assumersi i costi per l’istituzione dei diritti di passaggio a favore delle singole particelle no. 329 e 330 NA occorre partire dal presupposto che tali diritti, giuridicamente, sono stati creati ex novo nell’ambito della procedura di nuova assegnazione. Di conseguenza le particelle no. 329 e 330 NA si vedono riconosciuta una maggiore assegnazione mentre la particella no. 745 NA, a causa dell’aggravio derivante dalle servitù, è soggetta a una minore assegnazione. In applicazione dell’art. 29 LBF la

- 25 maggiore, rispettivamente minore assegnazione deve essere oggetto di conguaglio fra i proprietari dei fondi che godono del vantaggio specifico e quelli dei fondi assoggettati a una limitazione del diritto di proprietà. Di regola, nell’ambito dell’opera di bonifica fondiaria, il Consorzio si assume le spese per la realizzazione delle opere pubbliche collettive che vengono finanziate tramite la deduzione collettiva dal diritto del possesso vecchio, tramite i sussidi cantonali e federali e, quando necessario, da un contributo di interessenza da parte dei consorziati per i quali l’opera costituisce un vantaggio particolare. Per quanto concerne l’allacciamento di singole particelle, come nella pratica in giudizio, il Consorzio è invece tenuto a creare la base legale per l’allacciamento, in casu istituendo le servitù di passaggio, mentre l’eventuale realizzazione materiale della struttura stradale, rispettivamente il compenso ai proprietari delle particelle gravate per la minor assegnazione derivante dalle servitù devono essere sostenuti dal consorziato che ne trae vantaggio. Nel caso in giudizio è applicabile in optima forma il disposto dell’art. 33 cpv. 1 LBF per il quale le spese non coperte dai sussidi vanno ripartite fra i consorziati proporzionalmente all’utile loro derivante dalla bonifica fondiaria. La prassi del Tribunale amministrativo ripresa in PTA 1996 no. 52 nel caso concreto non è applicabile in quanto riferibile a una fattispecie diversa. In tale sentenza la Corte cantonale non si è espressa nel merito della ripartizione dei costi per la costituzione di una servitù bensì ha stabilito che, nel caso di esercizio di una servitù usando una strada d’accesso realizzata e finanziata dal proprietario del fondo gravato, il Consorzio era tenuto a partecipare ai costi dell’opera viaria. La richiesta dei ricorrenti di addossare al Consorzio l’indennizzo per la costituzione delle servitù di passaggio deve quindi essere respinta. L’indennizzo fissato tramite la presente sentenza deve essere versato dai proprietari delle particelle no. 329 e 330 NA.

- 26 c) I ricorrenti lamentano la violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento sancito dall’art. 29 cpv. 1 Cost. in quanto il Consorzio avrebbe fissato un indennizzo esorbitante per l’istituzione delle servitù di passaggio a favore delle particelle no. 329 e 330 NA ed a carico della particella no. 745 NA mentre avrebbe omesso di fissare l’indennizzo per la servitù a carico della particella no. 329 NA, che subirebbe un aggravio di gran lunga maggiore a quello del fondo no. 745 NA, e a favore della particella no. 330 NA. Effettivamente, tramite la nuova assegnazione il Consorzio ha gravato per una lunga tratta la particella no. 329 NA con un diritto di passaggio carreggiabile agricolo a favore della particella no. 330 NA senza fissare un indennizzo al riguardo mentre, d’altro canto, ha fissato un indennizzo per le servitù di passaggio a carico della particella no. 745 NA e a favore dei fondi no. 329 e 330 NA. Nel merito giova considerare che i fondi no. 329 e 330 NA appartengono agli stessi proprietari cioè a C._____ e D._____ e quindi detti proprietari, anche nel caso dell’accertamento di un indennizzo, sarebbero divenuti debitori, rispettivamente creditori nei confronti di sé stessi con l’ovvia conclusione che l’indennizzo avrebbe costituito un puro esercizio accademico senza conseguenze o flussi finanziari di sorta. Alla luce di tale situazione la soluzione pragmatica adottata dal Consorzio, tenuto conto che non comporta alcuno svantaggio materiale per gli interessati, può essere avvallata in quanto nel caso concreto non sono nemmeno ravvisabili i presupposti della violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento. 4. Alla luce delle conclusioni giudiziali il ricorso viene parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata limitatamente all’ammontare dell’indennizzo dovuto per l’istituzione delle servitù di passaggio dai proprietari delle particelle no. 329 e 330 NA ai proprietari della particella no. 745 NA.

- 27 - Visto l’esito del ricorso che viene solo parzialmente accolto si giustifica una ripartizione delle spese di procedura che vengono accollate in misura di 1/3 ai ricorrenti, in misura di 1/3 al Consorzio e in misura di 1/3 ai convenuti E._____ (art. 73 cpv. 1 LGA). Ai ricorrenti, patrocinati da un avvocato, viene riconosciuta a titolo di ripetibili la somma di fr. 5’000.-- (IVA compresa) che dovrà essere versata in misura di fr. 2’500.-- ciascuno dal Consorzio e dai convenuti E._____. Ai convenuti E._____, patrocinati da un avvocato, viene riconosciuta, a titolo di ripetibili la somma di fr. 1’500.-- (IVA compresa) che dovrà essere versata in misura di fr. 750.-- ciascuno dai ricorrenti e dal Consorzio (art. 78 cpv. 1 LGA). Al Consorzio convenuto, in applicazione dell’art. 78 cpv. 2 LGA, non vengono assegnate ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e l’indennizzo viene fissato in misura di fr. 5'300.-- per il diritto di passaggio carreggiabile illimitato, che dovranno essere versati dai proprietari della particella no. 329 NA ai proprietari della particella gravata no. 745 NA, e in misura di fr. 940.-- per il diritto di passaggio carreggiabile agricolo che dovranno essere versati dai proprietari della particella no. 330 NA ai proprietari della particella gravata no. 745 NA. Le altre contestazioni ricorsuali, per quanto ricevibili, sono respinte. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 580.-totale fr. 2'580.--

- 28 il cui importo sarà versato nella misura di 1/3 ciascuno da C._____ e D._____, in solido, dal Consorzio Raggruppamento Terreni di X._____ e da E._____, in solido, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. a) Il Consorzio Raggruppamento Terreni di X._____ e E._____ sono tenuti a versare, a titolo di ripetibili, la somma complessiva di fr. 5’000.-- (IVA inclusa), nella misura di fr. 2’500.-- ciascuno a C._____ e D._____. b) Il Consorzio Raggruppamento Terreni di X._____ e C._____ e D._____ sono tenuti a versare, a titolo di ripetibili, la somma complessiva di fr. 1’500.-- (IVA inclusa), nella misura di fr. 750.-- ciascuno a E._____. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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