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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 25.06.2013 R 2013 1

June 25, 2013·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·4,765 words·~24 min·7

Summary

decreto di ripristino (EFZ) | Bauen ausserhalb der Bauzonen

Full text

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 13 1 5a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal presidente Meisser e dal giudice Audétat, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 25 giugno 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, convenuto 1 e Comune di O.1._____ convenuto 2 concernente EFZ

- 2 - 1. A._____ è proprietario della particella no. 55, sita sui monti del territorio del Comune di O.1._____, dove vive con i suoi due cani. Il fondo è sopraedificato con una cascina e conta 1665 m2 di superficie. Inizialmente alla cascina era abbinata una stalla/fienile, che però a seguito di una parcellazione viene attualmente a situarsi sul vicino fondo no. 56 di un altro proprietario. La cascina si situa sull’altro territorio comunale, mentre il terreno circostante è in zona agricola. Il terreno è sito poi in una zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti ed è parte di un’area di prati e pascoli secchi che in base al relativo inventario federale è da proteggere (oggetto no. 8679). La zona fa infine parte dell’area paesaggistica d’importanza regionale denominata L-1504 in base all’inventario cantonale natura e paesaggio. 2. Dopo aver proceduto a diversi interventi di ampliamento della costruzione ed aver effettuato dei terrazzamenti sul terreno circostante la cascina, il 6 marzo 2012, A._____ introduceva una domanda di costruzione in sanatoria per edifici e impianti fuori dalle zone edificabili per l’ampliamento e la trasformazione in abitazione primaria della cascina e per la sistemazione del terreno circostante per la coltivazione di piante e ortaggi. Concretamente, il progetto prevedeva il rifacimento di un gabinetto esterno esistente, l’aggiunta separata di un bagno e di un atelier lungo il lato sud, oltre alla costruzione di diverse tettoie in plexiglass. Il comune faceva proseguire la richiesta con preavviso positivo. Dopo aver sentito il parere degli uffici e enti interessati, in data 17 dicembre 2012 l’Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni (UST) non approvava il progetto e invitava il comune ad emanare una decisione di ripristino dello stato di legalità alla crescita in giudicato della decisione di rifiuto. Le spese di fr. 918.-- venivano poste a carico del richiedente.

- 3 - 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 23 dicembre 2012 e nell’ambito dell’ulteriore corrispondenza inviata all’UST entro i termini di ricorso, A._____ riteneva approvabili gli interventi praticati alla costruzione e i terrazzamenti. La sistemazione esterna avrebbe ripreso la morfologia del suolo già esistente nel quadro del piano di autosufficienza alimentare concepito nel 1940 dalla Svizzera per affrontare le penurie alimentari (Piano Wahlen) e permetterebbe una migliore agibilità del fondo. La semplice coltivazione di bacche, piante e erbe medicinali non apporterebbe poi alcun pregiudizio alla natura. Gli interventi edilizi all’abitazione consisterebbero essenzialmente nella sostituzione di legno deperito e nella messa a punto di misure minime per rendere abitabile la costruzione. Non detenendo alcuna altra possibilità di alloggio, l’istante si considera legittimato ad abitare la propria cascina tutto l’anno ed a intervenire su di essa per agevolare per quanto possibile tale convivenza. Per il resto l’istante chiedeva di essere esonerato da multe o spese che non sarebbe comunque in grado di sostenere o pagare, vivendo del poco che offrirebbe la terra e degli introiti derivanti da piccoli saltuari lavoretti. La richiesta di esonero dai costi del procedimento era già stata formulata dal committente in data 19 dicembre 2012 all’attenzione dell’UST e fatta proseguire da quest’ultimo al Tribunale amministrativo per evasione. 4. Nella propria presa di posizione del 24 gennaio 2013, l’UST chiedeva la reiezione del ricorso invocando i motivi già addotti nella decisione impugnata. Contrariamente a quanto preteso dall’istante, conformemente a quanto attestato dalla documentazione fotografica agli atti e come risulterebbe dal raffronto con i prati vicini e della zona, i terrazzamenti non sarebbero preesistenti e dette modifiche del terreno per un fondo inserito nell’inventario cantonale di protezione del paesaggio d’importanza regionale e in un oggetto prato e pascoli secchi (PPS) di importanza

- 4 nazionale sarebbero nell’evenienza illegali, non essendo legati a necessità agricole o a ubicazione vincolata e contrastando in ogni caso con il PPS. Parimenti illegali sarebbero gli interventi di ampliamento esterni all’abitazione, trovandosi questi annessi su di un terreno secco d’importanza nazionale e violando le aggiunte attuate le corrispondenti disposizioni sulla protezione del paesaggio. La residenza permanente sul luogo infrangerebbe poi il divieto di dispersione dell’insediamento e comporterebbe un’indesiderata intensificazione dell’utilizzazione. Infine, i costi accollati al ricorrente sarebbero rispettosi del principio della copertura dei costi e dell’equivalenza e meriterebbero piena conferma. 5. Dal canto suo, il Comune di O.1._____ non prendeva materialmente posizione sul ricorso, rinviando alle decisioni prese dai competenti uffici cantonali. 6. In data 21 giugno 2013 il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo sui monti di O.1._____. In detta sede ogni parte al presente procedimento aveva ancora modo di esprimere il proprio punto di vista. Sulle risultanze del sopralluogo si tornerà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. La controversia verte sulla liceità del rifiuto di autorizzare a posteriore gli interventi effettuati dal ricorrente per ampliare la costruzione (vedi cons. 2 che segue) e sul terreno circostante (vedi cons. 3 che segue) nonché la questione riguardante la conformità dell’imposizione dei costi operata dall’UST (vedi cons. 4 che segue).

- 5 - 2. a) Ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; CS 700), una licenza edilizia può essere rilasciata unicamente se la costruzione progettata è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e se il fondo è urbanizzato. Giusta la vigente pianificazione locale, la cascina sita sul fondo no. 55 si trova sull’altro territorio comunale, il quale giusta l’art. 41 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC; RS 801.100) include il terreno improduttivo, le acque, nonché le superfici rimanenti per le quali non entra in questione nessun'altra zona di utilizzazione (cpv. 1). Non essendo pertanto ancora definito lo scopo di zona è chiaro che per il progetto in parola non è ammesso parlare di conformità alla zona e che pertanto un’autorizzazione in base all’art. 22 cpv. 1 lett. a LPT non entra in considerazione. b) In base all'art. 24 LPT possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e non vi si oppongono interessi preponderanti. I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 124 II 252 cons. 4, 123 II 256 cons. 5). Il requisito dell’ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe. Occorre pertanto che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori della zona edificabile per motivi tecnici, d'esercizio o di conformazione del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (DTF 129 II 63 cons. 3.1). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco ruota attorno alle finalità ed ai principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 cons. 3, 114 Ib 268 cons.

- 6 - 3b); in particolare quelli miranti a proteggere le basi naturali della vita, ad integrare nel paesaggio gli impianti ed a conservare i siti naturali (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 2 lett. b/d LPT). c) E’ pacifico che il ricorrente non possa dimostrare alcuna necessità oggettiva impellente alla realizzazione di un’abitazione fuori dalla zona edificabile giacché, pur avendo frequentato una scuola agricola come precisato in sede di sopralluogo, non è al momento attuale contadino di professione a tutti gli effetti. La sua attività in ambito agricolo si limita alla coltivazione sul terreno circostante la cascina di bacche, piante ed erbe medicinali in una misura alquanto limitata, come si è potuto appurare anche sul posto. I motivi che sostengono la richiesta di un’abitazione fuori dagli usuali insediamenti sono meramente di natura personale, quale l’intenzione di vivere nella natura e in modo semplice oltre al fatto di non disporre di un alloggio proprio altrove. Questi motivi di carattere soggettivo non giustificano però il rilascio di un’autorizzazione ad ubicazione vincolata per una casa d’abitazione fuori dalla zona edificabile. d) Giusta quanto sancito all’art. 89 LPTC, i progetti di costruzione e destinazioni ad altro scopo vengono autorizzati, se vengono osservate tutte le prescrizioni del diritto comunale, cantonale e federale. Le domande di costruzione vengono giudicate in base al diritto vigente al momento della decisione. Il provvedimento qui impugnato è stato preso il 17 dicembre 2012, per cui alla presente fattispecie è applicabile la LPT e la relativa ordinanza dopo la revisione entrata in vigore il 1. novembre 2012. Giusta l’art. 24c LPT fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con

- 7 moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente (cpv. 2). L'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio (cpv. 4). Conformemente all’art. 42 OPT, una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è considerato moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali (cpv. 1). Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno. Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso vale la regola che si può procedere ad un ampliamento esterno se sono rispettate le condizioni di cui all'art. 24c cpv. 4 LPT; in questo caso, l'ampliamento totale, sia in relazione alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie accessoria lorda) non deve superare il 30 per cento o i 100 m2 e che i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente (art. 42 cpv. 3 lett. b e c OPT). e) Per quanto riguarda la cascina, questa è composta da un piano interrato adibito a cantina (con una superficie utile accessoria [SA] di 23.9 m2) e da un primo piano suddiviso in zona giorno e notte (con una superficie utile lorda [SUL] di 25.3 m2). Lo stabile dispone di acqua potabile ed è allacciato alla canalizzazione. Gli interventi in oggetto concernono il rifacimento delle pareti in legno di un WC esterno già esistente, la sostituzione di una pretesa legnaia esterna esistente con un locale destinato ad atelier, la creazione di un locale esterno per il bagno e la posa di tettoie in plexiglass ondulato lungo il lato ovest, est e sud dell’abitazione. Il progetto prevede un ampliamento della SUL di 2 m2

- 8 ovvero dell’8% (per il bagno) e della SA di 12.7 m2 ovvero del 53% (atelier/legnaia e tettoie aperte). La somma della superficie utile lorda computabile e della superficie accessoria lorda supera pertanto ampiamente la soglia del 30% ammissibile. Come è stato precisato anche al sopralluogo, la destinazione interna dell’iniziale cascina non dà come tale adito a critiche, parimenti ammessa è la copertura in legno dell’esistente WC lungo il lato ovest dell’edificio. Ne consegue che le aggiunte effettuale lungo il lato sud quali l’atelier e il bagno e le altre tettoie non possono essere approvate. Per quanto riguarda l’atelier, l’istante sostiene che questo fosse stato in precedenza una legnaia. Dalla documentazione fotografica agli atti risulta in effetti che lungo il lato sud dell’edificio sporgeva un tetto in lamiera probabilmente per creare un riparo per la legna. Tale impianto non ha però nulla a che vedere con l’attuale parallelepipedo in legno eretto dall’istante. Ma anche indipendentemente dal superamento dell’ampliamento massimo consentito, gli interventi effettuati lungo il lato sud della costruzione sono inammissibili già in considerazione del carattere di PPS del fondo. f) Giova al riguardo ricordare che parte del fondo circostante la cascina rientra nell’elenco dei PPS di importanza nazionale. Per proteggere e favorire a lungo termine la biodiversità tipica dei prati e pascoli secchi, il Consiglio federale ha elencato in un inventario i biotopi secchi di importanza nazionale. Secondo l’ordinanza sui prati secchi (OPPS; RS 451.37) la zona O.2._____sul territorio del comune convenuto è elencata tra i PPS di importanza nazionale (oggetto da proteggere no. 8679). Mentre la Confederazione designa dapprima gli oggetti dell’inventario sulla base di una cartografia scientifica dettagliata, spetta poi ai Cantoni, in virtù dell’art. 18a della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LNP; RS 451), il compito di definire i confini precisi degli oggetti (art. 4 cpv. 1 prima frase OPPS), pur disponendo di un certo

- 9 margine discrezionale per quanto riguarda l’eventuale inclusione di elementi confinanti di rilievo o di superfici potenziali, come pure per quanto concerne i termini concreti della gestione agricola. Il perimetro d’applicazione dell’ordinanza corrisponde ai confini esatti degli oggetti così come definiti dai Cantoni, secondo l’art. 4 cpv. 1 dell’OPPS, e in alcuni casi può differire leggermente dal perimetro inizialmente previsto dalla Confederazione. Questi oggetti vanno però conservati intatti (art. 6 cpv. 1 prima frase OPPS). Giusta l’art. 7 cpv. 1 OPPS, una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. g) Nell’evenienza in oggetto, giusta i dettagliati confini stabiliti dal piano delle zone, dall’oggetto da proteggere no. 8679 per quanto ha tratto alla particella no. 55 sono stati sottratti all’area di protezione la cascina stessa e la striscia di terreno che dall’angolo sud-ovest dell’abitazione sale quasi perpendicolarmente fino alla soprastante strada comunale, con la quale il fondo confina a nord. Non fa neppure parte dell’area PPS la fascia della particella sita tra il muro perimetrale a est della costruzione e il vicino confine a est con il fondo no. 57. Il muro perimetrale a sud della costruzione segna invece il confine con l’area PPS, per cui un ampliamento della costruzione lungo tale lato (atelier/legnaia, pergola e bagno) non entra in considerazione, non potendo l’istante, per i motivi già esposti in precedenza, far valere motivi di ubicazione strettamente vincolata o utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Come poi giustamente addotto dall’ufficio convenuto, il goffo ampliamento

- 10 eseguito - che vede l’aggiunta alla primitiva tipica abitazione in sasso di carattere monolitico con annesso WC in legno di due ulteriori distinti corpi con pareti in legno e in parte in plexiglass di diversa grandezza e i cui muri perimetrali sporgono dall’iniziale larghezza della costruzione, senza che tra questi annessi vi sia la minima traccia di continuità, ambedue muniti di tetti in lamiera oltre alle altre tettoie in lamiera e plexiglass che circondano la costruzione – è indubbiamente proprio a compromettere quello che in precedenza era un armonioso esempio d’insediamento agricolo alpino con l’iniziale stalla (particella vicina no. 56) e la corrispondente cascina che si richiamavano sia per la forma che per i materiali. Le due costruzioni avevano, infatti, dimensioni analoghe ed erano state erette con gli stessi materiali, ovvero con muratura in sasso e tetto in piode. Con gli interventi fatti dall’istante sull’abitazione questo equilibrio è stato alterato a scapito di elementi nuovi e poco aggraziati propri a profondamente denaturare le caratteristiche paesaggistiche del sito. Anche la facciata principale della cascina rivolta a valle ha con l’intervento in oggetto perso il proprio carattere e la propria identità. Ne consegue che l’ampliamento della costruzione oltre ad andare a scapito di un PPS che va conservato intatto è pure di natura decisamente estranea al quadro paesaggistico locale sia per forma (tre annessi con aperture e forme tutte diverse) che materiali (plexiglass). Per questo all’intervento verrebbero pure ad opporsi importanti interessi pubblici. Giustamente pertanto l’UST ha considerato, a parte la sostituzione operata per il WC che qui non è oggetto di contestazione, l’intervento incompatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale quali i principi sanciti all’art. 3 cpv. 2 lett. b LPT e 73 cpv. 1 LPTC. L’ampliamento operato è pertanto non approvabile anche sotto questi aspetti. h) L’ufficio convenuto sembra concludere pure all’impossibilità di un utilizzo della costruzione a scopo di residenza primaria, comportando l’elezione

- 11 della cascina a residenza primaria una perdita dell’identità dell’edificio destinato inizialmente solo ad una permanenza temporanea sul posto. Di particolare rilievo per gli edifici originariamente abitati o abitabili soltanto durante l’estate è il nuovo art. 42 cpv. 3 lett. c OPT, il quale vuole che i lavori di trasformazione non debbano consentire una modifica rilevante dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente. Simili interventi potrebbero essere l’allacciamento alla rete elettrica di un edificio originariamente non munito di elettricità, che comporta una gamma praticamente non più limitata di nuove possibilità di utilizzazione o se in un edificio per lo più non riscaldato viene installato un impianto di riscaldamento (vedi il rapporto esplicativo concernente la revisione dell’OPT edito dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale). Nella fattispecie in oggetto, gli interventi che l’istante ha portato a termine per rendere più agevole l’abitazione durante tutto l’anno non vengono approvati (il WC era preesistente), motivo per cui non è dato concludere a lavori di trasformazione che potrebbero modificare l’identità dell’edificio giusta la normativa federale. Del resto anche la concreta situazione della cascina in discussione non giustifica una simile conclusione, essendo lo stabile allacciato all’acqua potabile, munito di allacciamento elettrico e alla canalizzazione ed essendo la particella raggiungibile con una strada di montagna asfaltata e agibile durante buona parte dell’anno. La cascina stessa nelle sue dimensioni anteriori all’intervento praticato senza autorizzazione è poi esclusa dall’area dei PPS e la zona monti del comune convenuto è attualmente abitata non solo durante la stagione estiva, ma ben oltre la metà dell’anno. Come sentito anche in sede di sopralluogo, a partire già dagli anni ’70 lo stabile ospitava una numerosa famiglia durante tutta la bella stagione a scopo di vacanza, per cui l’utilizzazione da parte di una sola persona della stessa costruzione durante tutto l’anno non comporta necessariamente un’intensificazione dell’utilizzazione tale da compromettere l’identità stessa dell’edificio, che

- 12 resta comunque per aspetto e confort una semplice cascina. L’UST accenna al proposito all’allacciamento elettrico che non sarebbe esistito in precedenza. In effetti, la costruzione è attualmente dotata di un pannello solare che sulle foto relative alla vecchia costruzione non esisteva. L’attuale domanda di costruzione non riguarda però tale impianto e l’ufficio convenuto non pretende neppure che lo stesso vada soggetto ad autorizzazione. Questo modesto tipo di allacciamento elettrico non può però oggettivamente essere considerato aprire una grande varietà di nuove possibilità di utilizzazione. Come si è visto al sopralluogo, la situazione dell’istante è a questo proposito del tutto particolare. Decisamente egli non persegue un modo di vivere secondo il modello conosciuto in generale nella zona edificabile, ma ha operato una scelta di vita direttamente a contatto con la natura ed estremamente semplice. Nella concreta situazione in cui vive il ricorrente è oggettivamente difficile ravvisare un effettivo incremento dell’utilizzazione ammessa in precedenza o dell’impatto sull’ambiente a seguito del passaggio da abitazione temporanea a quella permanente. Per questi motivi, non è dato opporre all’istante l’impossibilità di risiedere nella propria cascina alle semplici condizioni di vita che si sono potute appurare anche in sede di sopralluogo durante tutto l’anno, dopo il rifiuto dell’autorizzazione ad apportare cambiamenti alla costruzione che possano essere in qualche modo in relazione con tale intenzione. Ne consegue che su tale questione le conclusioni dipartimentali non meritano conferma. 3. a) Sul terreno circostante l’abitazione, l’istante ha creato dei terrazzamenti per meglio poter coltivare bacche, piante e erbe medicinali. Inoltre essendo detentore di cani, egli ha recintato il fondo per permettere agli animali di muoversi liberamente attorno alla cascina. Nella domanda di autorizzazione la recinzione era intesa anche come mezzo di protezione per i prodotti coltivati. Dal profilo pianificatorio, il terreno è in zona

- 13 agricola, in parte incluso nella zona PPS e fa parte dell’inventario cantonale per la protezione della natura e del paesaggio regionali. Come ricordato anche in sede di sopralluogo dall’UST, non è qui in discussione il tipo di coltivazione praticata dall’istante, giacché di regola per una buona manutenzione di un prato o pascolo secco è sufficiente attenersi al tipo di sfruttamento agricolo tradizionale, adatto alle condizioni e alla produttività locali, bensì i terrazzamenti e la recinzione. Giusta l’art. 16a LPT, sono conformi alla zona agricola edifici e impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura, mentre non sono conformi a questa zona edifici e impianti per l’agricoltura esercitata a titolo ricreativo (vedi cpv. 1 e 5). b) Per quanto riguarda la recinzione, nella misura in cui la stessa è stata posta per i due cani che l’istante detiene a titolo privato, come accennato al sopralluogo, un’autorizzazione in zona agricola è esclusa. L’impianto non potrebbe poi essere neppure approvato per la coltivazione dell’orto a scopo di hobby, ciò che sembra attualmente corrispondere alla situazione di fatto del ricorrente, che giusta quanto affermato dall’ufficio per l’agricoltura non è iscritto né come detentore di animali né come contadino presso detta sede. Nella decisione deferita a questo Giudice, l’UST ha lasciata comunque aperta la questione della conformità alla zona agricola dei terrazzamenti, anche se il tipo di agricoltura praticato andrebbe definito più per hobby che per il proprio sostentamento. Tale questione non era, infatti, stata considerata determinante in quanto all’interno di una zona PPS i terrazzamenti non sarebbero in alcun caso approvabili essendo gli stessi in aperto contrasto con gli interessi pubblici. Come già esposto in precedenza, i PPS vanno conservati intatti (art. 6 cpv. 1 prima frase OPPS) e pertanto i terrazzamenti effettuati dal ricorrente violano già tale obbligo e non possono essere approvati. Contrariamente a quanto preteso dall’istante e come ricordato sia

- 14 dall’UST che dai responsabili del comune convenuto, i terrazzamenti non erano preesistenti, ma il terreno facente parte della particella no. 55 era di natura e caratteristiche pari a quelli circostanti. Come si è visto al sopralluogo, i prati in zona non presentano alcun elemento che potrebbe far pensare ad un precedente terrazzamento, ma sono caratterizzati da semplici e regolari pendii. Che per la coltivazione in oggetto non occorra un impianto a ubicazione strettamente vincolata come esigerebbe l’art. 7 cpv. 1 OPPS viste le dimensioni e il genere di coltivazione è palese, per cui anche i terrazzamenti non sono approvabili a posteriori per quanto gli stessi vengano a trovarsi in zona PPS. c) Sul retro dell’abitazione però, lungo la fascia che delimita la cascina dalla confinante particella no. 57, il terreno non è incluso nell’area PPS. Giusta il piano di situazione riguardante la sistemazione del terreno della particella no. 55 introdotto con la domanda di costruzione in sanatoria, lungo detta fascia di terreno sottratta alla zona PPS sono stati eseguiti due piccoli terrazzamenti con destinazione ad orto. L’intervento non ha richiesto che un minimo spostamento della coltre di terreno che ricopriva il pendio. In particolare non sono stati fatti muri di sostegno o eretti altri tipi d’impianti. La modifica riguarda unicamente la morfologia del suolo ed è in detto luogo appena vagamente percepibile ad occhio nudo. Una simile minima modifica del terreno per facilitare la coltivazione di due fasce di fondo adibite ad orto e site sulla parte di terreno non inclusa nella zona PPS può senz’altro essere considerata autorizzabile. d) E’ vero che la parte a est della particella no. 55 sottratta alla zona PPS è però inclusa nell’area paesaggistica d’importanza regionale (oggetto L- 1504). Giusta la descrizione dell’oggetto, l’area è caratterizzata da siepi di pregiato valore ecologico, con prati magri e muri a secco quali spazio vitale per rettili. A mente di questo Giudice la creazione dei due piccoli

- 15 terrazzamenti a est dalla cascina, malgrado l’inclusione di questa parte del fondo nell’oggetto L-1504 può essere approvata per quanto la coltivazione di quella che è una zona agricola avvenga nel rispetto della biodiversità che caratterizza i prati magri. Questo è però anche lo scopo dichiaratamente perseguito dall’istante, come addotto in sede di sopralluogo, per cui anche sotto questo aspetto gli interventi lungo la fascia a est della cascina, sottratti alla zona PPS possono essere autorizzati. e) Procedendo ai terrazzamenti sulla parte di terreno destinata a PPS l’istante ha distrutto la coltre superficiale del terreno che invece era propriamente da proteggere in base al piano delle zone. Sulla frazione del fondo sottostante la cascina gli interventi sono pure di natura più incisiva e chiaramente propri ad alterare l’aspetto del pendio. In questo modo però oltre a distruggere in parte la principale caratteristica dei PPS, l’istante ha pure snaturato la configurazione naturale del terreno. In virtù di quanto previsto all’art. 7 cpv. 1 OPPS, chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione. Contrariamente a quanto preteso dall’istante, sul proprio terreno - in quanto PPS e oggetto d’importanza regionale - non gli è concesso fare quello che meglio crede. Anziché dover risistemare però tutti quei terrazzamenti che non sono autorizzabili, nell’ambito della procedura di ripristino che il comune è tenuto a mettere in atto, l’istante potrebbe vagliare la possibilità di una misura sostitutiva, magari acquistando un fondo con le stesse caratteristiche fuori dall’attuale zona di salvaguardia e destinandolo alla protezione della natura. 4.a) L’istante contesta poi ancora i costi della procedura di approvazione e chiede di essere esonerato anche per la procedura in questa sede da

- 16 oneri finanziari. Giusta l’art. 96 LPTC, per decisioni EFZ, nonché per decisioni di multa e di ripristino concernenti progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili l'autorità EFZ riscuote, dagli istanti rispettivamente dalle parti, tasse costituite da una tassa di Stato fino a 3000 franchi, da una tassa di cancelleria e dal rimborso di eventuali spese in contanti. In presenza di circostanze straordinarie la tassa di Stato può essere aumentata adeguatamente. Va nell’evenienza precisato che la situazione del fondo ha richiesto da parte dell’UST la coordinazione tra i diversi uffici e una addizionale indagine per stabilire la situazione concreta dell’istante, giacché la domanda presentata era su certi aspetti carente o imprecisa. Pertanto la tassa fatturata va considerata corrispondere al dispendio amministrativo che la pratica ha causato. La parziale accoglienza delle doglianze di ricorso giustifica però una proporzionale riduzione della metà dei costi accollati all’istante dall’UST. Per questo Giudice avendo l’istante ottenuto ragione di causa in parte sulla possibilità di utilizzazione dello stabile e sugli interventi sul terreno, si giustifica una riduzione delle spese di prima istanza a suo carico in ragione di fr. 459.--. Questa decisione è considerata tenere ampiamente in considerazione la pretesa precaria situazione finanziaria del ricorrente. b) In conclusione il ricorso è in parte accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata modificata nel senso che all’istante è permesso il soggiorno sui monti anche durante tutto l’anno e la coltivazione delle due frazioni di orto site ad est dalla cascina e non incluse nella zona PPS. Per il resto il ricorso è respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Ne consegue che le spese occasionate dal presente procedimento vanno per metà a carico del ricorrente e per l’altra metà a carico dell’ufficio convenuto. Questa ripartizione prende atto del fatto che l’istante sia proprietario del fondo con

- 17 la cascina no. 55 e che quindi a prima vista non possono essere dati i presupposti per il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria gratuita. Del resto, con la generale richiesta di esonero dai costi del procedimento l’istante non ha neppure comprovato il suo stato d’indigenza finanziaria. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, il rifiuto dell’autorizzazione deciso è limitato nel senso dei considerandi e i relativi costi a carico del ricorrente sono ridotti a fr. 459.--. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1’500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 404.-totale fr. 1'904.-il cui importo sarà versato per metà da A._____, e per l’altra metà dal Cantone dei Grigioni (Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni), entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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