R 11 98 5a Camera SENTENZA del 22 agosto 2012 nella vertenza di diritto amministrativo concernente trapasso di proprietà nel raggruppamento terreni 1. In termini spaziali, l’attività agricola sul territorio del Comune di … si articolava su tre livelli che riguardavano le aziende principali ubicate sul fondovalle, dove veniva falciato il fieno e le bestie svernavano; i maggesi siti lungo i fianchi della montagna ove venivano falciati i prati e le bestie risiedevano durante la stagione intermedia e, infine, il territorio degli alpi dove le unità di bestiame grosso (…) pascolavano durante l’estate. I pascoli … sovrastanti la zona dei … e delimitati a monte dal terreno improduttivo sono quasi esclusivamente di proprietà comunale. Nell’ambito della procedura di epurazione dei diritti reali ad opera del Consorzio bonifica fondiaria del Comune di … (… veniva nel 1999 istituita una commissione allo scopo, tra gli altri, di stabilire quali diritti di pascolo meritassero di essere mantenuti anche nel nuovo possesso, benché inizialmente la nuova assegnazione riprendesse immutati i diritti di pascolo goduti in precedenza. Dopo aver sentiti gli interessati, dal 14 ottobre al 2 novembre 2005 aveva luogo l’ ”esposizione pubblica dei diritti di pascolo sul territorio del comune di …”, nell’ambito della quale gli aventi diritti erano invitati a controllare l’entità dei diritti di pascolo accertati e riportati sugli estratti censuari. Dopo l’evasione delle opposizioni presentate, seguiva nel 2007 la procedura di demarcazione dei nuovi fondi e nel 2010 la terminazione. Infine, dal 16 dicembre 2010 al 17 gennaio 2011 venivano esposti gli atti per il trapasso di proprietà che comprendevano, accanto all’estratto censuario, anche l’elenco delle servitù e dei diritti di pascolo nella zona del lotto no. 8, riguardante i Monti Nord, incluso il territorio di … Gli interessati venivano invitati a
controllare gli atti ricevuti ed a inoltrare eventuali richieste di correzione alla Commissione di Stima (…) del … 2. Il 12 gennaio 2011, il Consorzio acquedotto e pascoli dei monti di … (qui di seguito semplicemente consorzio acquedotto e pascoli) comunicava alla … di non essere d’accordo con i nuovi confini dei pascoli tra … e Val … e chiedeva il ripristino dei vecchi confini così come goduti dal 1860 e ancora chiaramente demarcati sul posto da delle croci in sasso. Su detta questione non era in seguito possibile giungere ad un accordo bonale tra le parti, come era invece stato possibile per le rivendicazioni fatte dal consorzio acquedotto e pascoli riguardo ai diritti di captazione e di condotta dell’acqua. 3. Per questo con decisione 23 agosto 2011, la … dichiarava la richiesta formulata dal consorzio acquedotto e pascoli come irricevibile. Tra i diritti di pascolo esposti nel 2005 e quelli riportati sui piani in vista del trapasso di proprietà giusta la documentazione esposta tra il 16 dicembre 2010 e il 17 gennaio 2011 non vi sarebbe alcuna contraddizione. Poiché gli opponenti postulerebbero una modifica dei diritti di pascolo stabiliti nell’ambito della procedura di epurazione dei diritti reali da tempo conclusasi, l’istanza veniva su questo punto dichiarata inammissibile. 4. In data 22 settembre 2011, il consorzio acquedotto e pascoli insorgeva presso il Tribunale amministrativo chiedendo, accanto al riconoscimento dell’effetto sospensivo del ricorso, l’annullamento del provvedimento impugnato e la conferma dei vecchi diritti di pascolo giusta gli atti notarili risalenti al 1860. Per il consorzio ricorrente la decisione andrebbe annullata già per motivi formali, essendo stato il provvedimento firmato solo dal presidente della … Anche la cresciuta in giudicato dei nuovi diritti di pascolo non sarebbe opponibile all’istante, poiché all’epoca il consorzio acquedotto e pascoli non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione scritta in merito all’esposizione dei diritti in oggetto, malgrado sulla pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale Cantonale (FUC) fosse stato espressamente richiamato il fatto che a tutti gli aventi diritto
sarebbero stati previamente trasmessi l’estratto censuario e il testo della pubblicazione. 5. Mentre il … non prendeva posizione sulla vertenza, nella propria risposta di causa la … concludeva alla reiezione del ricorso per i motivi già esposti nel provvedimento impugnato. Anche il Comune di … ed i proprietari fondiari, la cui situazione avrebbe potuto essere teoricamente modificata a seguito delle richieste ricorsuali, rinunciavano a prendere debitamente posizione sul contenzioso, pur lasciando i privati intendere di condividere l’operato degli organi della bonifica fondiaria. Dal canto suo invece, il Consorzio Monti di Val … postulava che i confini dei pascoli tra … e … venissero ripristinati giusta quanto stabilito in precedenza e contrassegnato sul posto da delle croci ancora ben visibili. In qualità di membri del consorzio acquedotto e pascoli ricorrente anche … e … sostenevano nel loro scritto del 14 ottobre 2011 le pretese formulate nel ricorso. 6. Con provvedimento 1. novembre 2011, il giudice dell’istruzione riconosceva al ricorso effetto sospensivo limitatamente ai contestati diritti in discussione. Il successivo tentativo di risolvere bonalmente la vertenza era votato all’insuccesso, in quanto alcuni degli interessati dall’eventuale modifica dei diritti di pascolo rifiutavano a priori qualsiasi patteggiamento. 7. Replicando e duplicando, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte che verranno riprese, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che fanno seguito. 8. L’8 maggio 2012, il Governo cantonale decretava l’acquisto della proprietà con effetto a far stato dal 1. aprile 2012. Considerando in diritto:
1. a) È controversa la questione di sapere se l’irricevibilità dell’opposizione decretata dalla … in seguito alla crescita in giudicato dei diritti di pascolo stabiliti nell’ambito della procedura di epurazione dei diritti reali sfugga alle censure di ricorso. Un esito positivo del ricorso comporterebbe pertanto solo l’ingiunzione all’autorità inferiore di decidere materialmente sull’opposizione presentata. Per contro, a questo Giudice non sarebbe dato decidere una diretta modifica dei confini del pascolo della zona ... in oggetto, non essendosi l’autorità inferiore previamente e materialmente espressa sulla questione. Un eventuale sopralluogo non potrebbe conseguentemente in alcun modo servire per dirimere la presente controversia. Ne consegue che la richiesta presentata a questo stadio del procedimento non trova alcuna giustificazione e va respinta (DTF 131 I 157 cons. 3, 130 II 428 cons. 2.1 e 124 I 211 cons. 4a e riferimenti). b) Nel proprio ricorso e poi nella replica il consorzio acquedotto e pascoli si riserva il diritto di esporre ulteriori considerazioni oralmente e nell’ambito del dibattimento principale. Formalmente un dibattimento pubblico non è però stato richiesto. Il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), il quale pone le garanzie per un equo processo, presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte. Per l’alta Corte federale semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatori di parti o di testimoni oppure richieste di sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo. Per il Tribunale federale, il giudice cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico qualora ne sia stata chiesta l'organizzazione. A prescindere dai motivi indicati all'art. 6 n. 1 secondo periodo CEDU, un rifiuto è giustificabile solo a titolo eccezionale, segnatamente, in caso d’intempestività della richiesta, di mancato rispetto dei principi della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, quando l'istanza appare vessatoria, improntata a una mera tattica dilatoria o, infine, in presenza di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile (DTF 136 I 279 cons. 1; 122 V 47 cons. 3b/aa-dd; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 cons. 1.3). Del resto, anche l’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (CF) non
conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un’audizione orale (DTF 134 I 148 cons. 5.3 S. 148 e riferimenti e STFA C 128/04 de 20 settembre 2005). Nel nostro cantone, ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LGA, è al presidente della camera che, agendo d’ufficio o su richiesta, viene lasciata la facoltà di ordinare un dibattimento orale a cui parteciperanno le parti e le persone citate. In caso non vi è motivo di procedere ad un dibattimento pubblico o orale, non essendo stata introdotta alcuna richiesta formale al proposito e non essendo ravvisabili motivi per ordinare un simile provvedimento. 2. a) Dal profilo formale viene dal consorzio ricorrente contestata la validità del provvedimento impugnato che sarebbe stato erroneamente sottoscritto solo dal presidente della … malgrado trattasi di un gremio composto da tre membri. La censura cade manifestamente a lato. Giusta l’art. 40 cpv. 3 della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni (LBF), per la sua decisione la … può consultare per la redazione un attuario esperto di diritto. Il testo della disposizione non lascia dubbi sul fatto che la collaborazione di un attuario esperto di diritto sia meramente facoltativa. In assenza di una diversa disposizione legale è pertanto al presidente della …, che nell’evenienza dispone poi personalmente delle necessarie nozioni di diritto, che spetta il compito di rappresentare il collegio che presiede e quindi anche di sottoscrivere i provvedimenti presi in nome di tale autorità. La pretesa di una firma collettiva come sembra esigere il consorzio ricorrente per tutti o per la maggioranza dei membri della … - non trova alcun riscontro nella legislazione applicabile e non merita pertanto protezione. Dal profilo formale la decisione impugnata non dà adito a critiche. b) La questione di sapere se la presa di posizione del Consorzio Monti di Val … sia suffragata dalla necessaria risoluzione assembleare è di mero carattere teorico e può nell’evenienza rimanere aperta, giacché la legittimazione delle
parti principali a questo procedimento è incontestata e quindi questo Giudice è tenuto ad entrare nel merito del ricorso. 3. a) Non è contestato che la procedura riguardante l’epurazione dei diritti reali limitati, nell’ambito della quale erano stati anche definiti i confini dei diritti di pascolo, sia da tempo conclusa. L’istante non ritiene però vincolanti i provvedimenti allora presi giacché all’epoca il consorzio acquedotto e pascoli, in qualità di avente diritto, non sarebbe stato avvisato per iscritto dell’avvio di detta procedura. Essendogli stata pregiudicata la possibilità di far valere i propri diritti nella giusta sede, il consorzio acquedotto e pascoli non ritiene possibile che la … possa appellarsi ora alla crescita in giudicato dei nuovi confini dei diritti di pascolo. Anche questa censura non merita protezione. Giusta gli art. 38 cpv. 2 e 39 cpv. 1 e 5 LBF, la pubblica esposizione degli atti - quali la documentazione concernente la nuova assegnazione - va resa nota ai proprietari fondiari interessati, munita di un’istruzione sui rimedi legali, mediante FUC e secondo l’uso locale. Contro tutte le disposizioni gli interessati possono presentare alla … un’opposizione munita di una proposta e di una motivazione scritta, durante il termine d’esposizione o entro 30 giorni dal recapito della disposizione. Se non vi è opposizione, le disposizioni e gli atti esposti diventano vincolanti per i singoli partecipanti. b) Contrariamente a quanto preteso nel ricorso, le disposizioni cantonali non contemplano la necessità di una comunicazione scritta a tutti gli interessati. L’art. 38 cpv. 2 LBF si limita a richiedere in certi casi la pubblicazione dell’esposizione pubblica sul FUC e che la stessa venga resa nota ai proprietari fondiari secondo l’uso locale. Il consorzio ricorrente si ritiene proprietario dei diritti di pascolo sul territorio privato dei …. inclusi nella sua area di azione. Poiché però l’epurazione dei diritti reali riguardava esclusivamente il pascolo ... sul territorio comunale, il ricorrente non può ritenersi un proprietario fondiario toccato dalla misura ai sensi della disposizione cantonale citata. In base all’art. 38 cpv. 2 LBF è pertanto escluso che agli organi incaricati della bonifica
fondiaria spettasse il compito di inviare al ricorrente una comunicazione scritta in merito all’avvenuta esposizione pubblica. c) Nella pubblicazione dei diritti di pascolo fatta sul FUC e datata 13 ottobre 2005 veniva ricordato ai consorziati che “Prima dell’esposizione vengono inviati ad ogni avente diritto l’estratto censuario e il testo della presente pubblicazione”. Non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione scritta a questo riguardo, il consorzio ricorrente si reputa anche da questo profilo leso nella propria buona fede. Anche questa censura non merita conferma. Dall’annuncio apparso sul FUC era chiaro che prima dell’esposizione pubblica agli interessati sarebbero stati trasmessi l’estratto censuario e il testo della pubblicazione. Se il consorzio ricorrente si aspettava pertanto in buona fede una comunicazione scritta, parimenti in buona fede egli avrebbe dovuto richiedere la stessa, non essendone entrato in possesso prima dell’annuncio apparso sul FUC, come invece era dichiaratamente nelle intenzioni dell’autorità fare. In merito ai diritti di pascolo va poi precisato che il consorzio ricorrente non figurava né sulla lista dei proprietari né su quella dei consorziati, poiché i diritti di pascolo ... non erano di pertinenza dei singoli consorzi, ma erano delle servitù prediali a carico del terreno comunale e a favore di singole proprietà private. Ciò spiega la mancata intimazione dell’estratto censuario e del testo della pubblicazione e non permette al ricorrente di trarre da questo agire, che per quanto esposto non costituisce un’omissione, le conclusioni che pretende. E’ poi difficile immaginare che nessuno dei membri del consorzio in parola si sia reso conto, al momento della pubblicazione sul FUC dell’esposizione pubblica dei nuovi diritti di pascolo oppure tramite la personale comunicazione in qualità di proprietario, del preteso pregiudizio che la nuova assegnazione avrebbe potuto comportare per gli interessi che il consorzio ricorrente si era proposto di difendere. Ne consegue che la procedura a suo tempo condotta non può essere considerata affetta da vizi suscettibili di metterne in discussione la sua validità materiale. Pertanto i piani della nuova assegnazione con i nuovi diritti di pascolo sono
indubbiamente cresciuti in giudicato e opponibili all’istante nonché a tutti gli altri partecipanti all’opera di bonifica fondiaria. 4. Nell’ambito del presente procedimento non è messa in discussione l’identità tra i diritti di pascolo esposti nel 2005 e quelli riportati sui piani in vista del trapasso di proprietà giusta la documentazione esposta tra il 16 dicembre 2010 e il 17 gennaio 2011. Per questo la … ha a giusto titolo dichiarato inammissibile il ricorso presentato, non essendo durante la fase dell’acquisto della proprietà più possibile operare una modifica materiale della nuova assegnazione senza l’esplicito accordo di tutte le parti in causa, accordo che nella fattispecie fa manifestamente difetto. 5. Poiché l’istanza precedente ha giustamente dichiarato inammissibile l’opposizione, il presente ricorso va respinto. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati del presente procedimento alla parte ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Nell’evenienza il petito di ricorso è stato sostenuto pure da una parte dei consorziati mediante comunicazione separata, anche se a nome del consorzio ricorrente, e dalla analoga istituzione a salvaguardia dei diritti di pascolo del monte confinante. Poiché la presente controversia è incentrata su meri aspetti formali, la reiezione del ricorso non giustifica eccezionalmente una ripartizione dei costi tra tutte le parti che aderivano alle richieste dell’istante. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 3'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 616.-totale fr. 3'616.-il cui importo sarà versato dal Consorzio acquedotto e pascoli dei monti … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.