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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 11.04.2008 R 2008 19

April 11, 2008·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·4,260 words·~21 min·5

Summary

espropriazione formale (ricusa) | Enteignung (formell, materiell)

Full text

R 08 19 3a Camera SENTENZA dell’11 aprile 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente espropriazione formale (ricusa) 1. Tramite istanza del 10 agosto 2006, indirizzata alla Commissione d’espropriazione II, il Comune di … ha dato inizio alla procedura d’espropriazione volta all’acquisizione della particella no. 183, appartenente agli Eredi … e di parte del fondo no. 184, appartenente agli Eredi fu Waldo Ciocco, ubicati, dal punto di vista urbanistico, in zona per edifici e impianti pubblici (ZEIP). La Commissione di espropriazione attivatasi era composta dal presidente ad interim …, dal membro Agnese Berta nonché dal segretario ad hoc Mirco Rosa. 2. In occasione dell’udienza del 7 marzo 2007, il rappresentante degli Eredi … ha chiesto la ricusa del segretario della Commissione d’espropriazione in quanto presumibilmente prevenuto. Tramite decreto del 16 aprile 2007 il Governo del Cantone dei Grigioni ha quindi proceduto alla nomina di … quale membro sostitutivo della Commissione di espropriazione interessata. Il 19 giugno 2007 ha avuto luogo un’udienza nel cui contesto non è stato possibile risolvere il contenzioso. In ogni caso, in tale occasione, né le parti né i loro legali hanno sollevato obiezioni di carattere formale sulla composizione della Commissione di espropriazione. Il patrocinatore degli Eredi fu …, il 19 giugno 2007, ha pure presentato in forma scritta dettagliate osservazioni e richieste di indennità espropriative.

3. Tramite istanza alla Commissione di espropriazione del 21 settembre 2007, gli Eredi … hanno chiesto la ricusa di …, presidente ad interim di detta commissione. Secondo gli interessati, lo studio di ingegneria … avrebbe intrattenuto relazioni d’affari passate e presenti con il Comune politico di … aventi, fra l’altro, per oggetto la realizzazione della canalizzazione intercomunale e dell’intero impianto di depurazione. Ci si troverebbe quindi confrontati con una situazione per la quale il presidente della Commissione di espropriazione intratterrebbe particolari rapporti d’affari con una delle parti. Il motivo di ricusa sarebbe perciò dato in applicazione dell’art. 16 della Legge statutaria sui tribunali (LST). In tale contesto gli istanti hanno chiesto la presentazione da parte del comune dell’intero incarto relativo ai rapporti di mandato con lo studio di ingegneria … di cui il presidente ad interim della Commissione d’espropriazione sarebbe partner. Tramite scritto del 16 ottobre 2007 il Comune di … ha contestato l’esistenza dei motivi di ricusa oggetto dell’istanza degli Eredi … in quanto l’unico rapporto professionale intercorso fra il comune stesso e lo studio … avrebbe riguardato, nel 2002, un tratto di collettore comunale. In seguito non sarebbero più stati intrattenuti rapporti di lavoro con detto studio. Il comune ha inoltre contestato la tardività della censura di ricusa in oggetto. Pure …, con presa di posizione del 19 novembre 2007, ha negato l’esistenza di presupposti per la propria ricusa da presidente ad interim della Commissione cantonale di espropriazione evidenziando come la ditta … SA, di cui sarebbe contitolare, sia divisa in due sezioni, cioè quella preposta ai lavori d’ingegneria e quella che si occupa di misurazioni e geomatica. Lui stesso non avrebbe mai avuto dei contatti di lavoro con il Comune di …, dal quale non avrebbe altresì ricevuto alcun incarico. La sezione ingegneria, nel 2002, avrebbe progettato per il comune in questione un tratto di collettore. In relazione a eventuali lavori svolti per il … (DAAM), l’interessato precisa la diversità giuridica fra detto committente e il Comune di ... Il 2 novembre 2007 il Comune di … si è nuovamente espresso sulla problematica della ricusa e, pur contestando il diritto alla pretesa di edizione di documenti avanzata dalla controparte, ha nuovamente indicato, quale unico rapporto di lavoro intrattenuto con lo studio …, il mandato risalente al 2002,

caratterizzato da un compenso di 13’000.-- franchi. Il consorzio DAAM costituirebbe una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria e indipendente da quella dei comuni membri per cui, tenendo pure conto del ridotto potere di influenza del Comune di … in seno a tale organo, sarebbe da escludere un’identità fra il DAAM e il comune stesso al quale non potrebbero essere collegati eventuali rapporti fra … e il consorzio. In ogni caso, le consulenze e i mandati espletati dallo studio … per il DAAM risalirebbero a più di 5 anni orsono e, al momento, non sussisterebbe alcun rapporto di lavoro fra le parti in oggetto. Il comune ha infine presentato copia delle fatture rilasciate dallo studio … nel 2002. 4. Dopo aver preso atto di ulteriori osservazioni presentate dagli Eredi … il 18 gennaio, rispettivamente il 1. febbraio 2008, la Commissione di espropriazione, in data 6 febbraio 2008, ha emanato la propria decisione respingendo, per quanto ricevibile, l’istanza di ricusa presentata dagli espropriati. Nell’ottica formale l’istanza sarebbe da considerare irricevibile in quanto presentata trascorsi sei mesi dalla prima udienza, nel cui contesto le parti avevano avuto la possibilità di prendere atto della composizione della Commissione di espropriazione. Simile ritardo colliderebbe con le regole che reggono la buona fede processuale. Alla luce di quanto emerso durante l’istruzione della pratica non sussisterebbero motivi di ricusa nei confronti del presidente ad interim della Commissione d’espropriazione che non potrebbe essere considerato prevenuto o, in ogni caso, soggetto a un rapporto di subordinazione con il comune, tale da incidere su un giudizio sereno. 5. In data 18 febbraio 2008 gli Eredi … hanno inoltrato, contro la decisione in materia di ricusa emanata della Commissione cantonale di espropriazione gravame al Tribunale cantonale e, contemporaneamente, ricorso cautelativo al Tribunale amministrativo chiedendone, in via principale, la cassazione e l’esclusione per legittima suspicione di … dal collegio preposto al giudizio materiale sull’espropriazione in oggetto. In via subordinata, oltre alla cassazione dell’atto procedurale impugnato è stato chiesto il rinvio del

carteggio all’istanza convenuta al fine di completamento dell’istruttoria e di nuovo giudizio. Nell’ottica formale i ricorrenti ritengono competente, in applicazione delle norme degli art. 22 e 34 cpv. 2 LST, il Tribunale cantonale. Inoltre, il termine d’impugnazione sarebbe di 20 e non di 10 giorni come indicato nella sentenza impugnata. In ogni caso, è stato presentato, in via cautelativa, ricorso al Tribunale amministrativo entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione. La commissione convenuta avrebbe valutato le prove in modo arbitrario non tenendo conto delle allegazioni dei ricorrenti bensì basandosi prioritariamente sugli argomenti del comune e del ricusato presidente ad interim della Commissione d’espropriazione. L’istanza di ricusa non sarebbe da ritenere tardiva in quanto presentata non appena avuto sentore dei rapporti d’affari fra il comune e lo studio … del quale il presidente della Commissione di espropriazione sarebbe socio, o meglio, non appena entrati in possesso dei documenti presentati dal comune il 26 novembre 2007. Da detta documentazione non trasparirebbe assolutamente la cessazione del rapporto di mandato con lo studio d’ingegneria in oggetto in quanto la stessa comproverebbe unicamente il versamento di acconti. Inoltre, malgrado richiesti, non sarebbero stati presentati gli atti riguardanti le opere eseguite dal DAAM. Contrariamente a quanto asserito dall’istanza convenuta, il Comune di … costituirebbe formalmente un organo del DAAM, per cui non sarebbe dato il presupposto dell’indipendenza, a maggior ragione tenendo conto della dipendenza finanziaria dei comuni da tale istituzione regionale nonché del potere decisionale esercitato su quest’ultima dai comuni stessi. La pretesa nei confronti dei ricorrenti della comprova di quanto asserito striderebbe con la credibilità concessa alle allegazioni di parte fornite dal presidente della Commissione di espropriazione e dimostrerebbe l’apprezzamento arbitrario dei mezzi di prova da parte della commissione giudicante, a maggior ragione visto il rifiuto della stessa di verificare i rapporti fra il suo presidente e il DAAM. Nel caso in giudizio sarebbero adempite, in optima forma, le premesse per la ricusa dell'interessato in quanto, in base ai mezzi di prova presentati, in virtù

dei vincoli fra il presidente della Commissione d’espropriazione e il comune apparrebbe esclusa la possibilità di un giudizio imparziale. 6. In data 3 marzo 2008 la commissione convenuta ha presentato la propria presa di posizione proponendo di respingere il ricorso e rinviando, in sostanza, agli argomenti oggetto della decisione impugnata. La commissione convenuta ribadisce la legittimazione al giudizio da parte del Tribunale amministrativo in applicazione dell’art. 22 della Legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni (LCEspr). Non prevedendo detta normativa alcuna durata del termine d’impugnazione, sarebbero applicabili le disposizioni della Legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA) che, in relazione alle decisioni incidentali in corso di procedura, quali quella in tema di ricusa, prevederebbero un termine di 10 giorni. 7. Nella propria presa di posizione del 3 marzo 2008 il comune convenuto propone di respingere il ricorso. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, in casu, non sarebbe applicabile l’art. 34 LST, legge nel frattempo abrogata, come pure non sarebbero pertinenti le disposizioni della nuova Legge cantonale sull’organizzazione dei tribunali (LOG) applicabili unicamente per gli organi giudicanti civili e penali. La competenza del Tribunale amministrativo sarebbe invece data in applicazione dell’art. 22 LCEspr in unione all’art. 52 LGA. Ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LGA il termine d’impugnazione sarebbe di 10 giorni. Nell’ambito della pratica in giudizio si sarebbe tenuto pienamente conto della problematica della ricusa, nel cui contesto ben tre membri e supplenti della Commissione d'espropriazione si sarebbero eccepiti fin dall’inizio a causa dei loro rapporti con le parti coinvolte. Proprio per tale motivo il Governo sarebbe stato costretto ad intervenire nominando un presidente ad interim nei confronti del quale i ricorrenti avrebbero pure presentato istanza di ricusa. Il comune precisa come i ricorrenti avrebbero sollevato l’obiezione della ricusa nei confronti del precedente presidente ad interim della Commissione d’espropriazione già in occasione della prima udienza tenuta il 7 marzo 2007. Durante la seconda udienza del 19 giugno 2007 detti ricorrenti avrebbero

invece indicato espressamente di non aver nulla da obiettare sulla composizione della commissione. Secondo il comune, l’istanza di ricusa in giudizio sarebbe unicamente frutto di una strategia procedurale adottata dai ricorrenti che, a corto di argomenti materiali per giustificare le eccessive richieste d’indennizzo, tenterebbero di ritardare il più possibile l’iter della pratica. Dall’istruttoria sarebbe emerso come, nel corso di decenni, lo studio di ingegneria … si sarebbe limitato a fornire prestazioni al comune nell’ambito di un solo mandato conclusosi nel 2002 e caratterizzato da un onorario di 14’000.-- franchi. Di conseguenza non sussisterebbe alcun rapporto di dipendenza o subordinazione fra il membro della commissione e gli espropriati. 8. Tramite decreto del 25 febbraio 2008, comunicato l’8 aprile seguente, (Rif: AB 08 8) la Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale dei Grigioni ha giudicato il gravame degli Eredi … quale irricevibile, accertando la propria carenza di legittimazione e rinviando quindi alla competenza del Tribunale amministrativo. Per quanto utili ai fini del giudizio, gli argomenti addotti dal Tribunale cantonale saranno ripresi nei considerandi in diritto. Considerando in diritto: 1. In sostanza, il ricorrente invoca una violazione dei diritti che gli derivano dall’art. 30 cpv. 1 della Costituzione Federale (CF) nonché dall’art. 6 cifra 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) che prevedono a favore di ogni persona il diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge al fine dell’accertamento dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile o della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La nozione di contestazione di carattere civile deve essere interpretata in modo autonomo e non semplicemente rinviando al diritto interno dello stato in questione (DTF 119 Ia 329). Inoltre, la stessa è passiva d’interpretazione in senso lato e si estende pure al diritto amministrativo. Conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale Federale, l’art. 30 CF assicura, indipendentemente dal diritto processuale applicabile, la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale costituito in modo regolare. Ove la decisione non spetti a un tribunale, bensì a un’autorità amministrativa, la prassi deduce dall’art. 8 CF (art. 4 vCF) una garanzia della stessa portata (DTF 120 Ia 186 cons. 2a; 117 Ia 408 cons. 2a; 114 Ia 279 cons. 3a). Il fine della garanzia costituzionale, come ripetutamente ribadito dal Tribunale Federale nella propria giurisprudenza, è quello di vietare l’influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo, atte a privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte. In sintesi, a chiunque sia sottoposto a influenze di tal tipo non può essere riconosciuta la qualità di “giusto mediatore” (DTF 114 Ia 54). La citata garanzia costituzionale è tutelata, in primo luogo, dalle disposizioni cantonali sulla ricusa. Indipendentemente dai precetti del diritto cantonale, sia la CF che la CEDU assicurano comunque a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia a delle persone in grado di fornire la certezza di un apprezzamento libero e imparziale. Secondo la prassi del Tribunale Federale non occorre che la persona sia effettivamente prevenuta ma è sufficiente che le circostanze oggettive la facciano ragionevolmente apparire tale. Bisogna che il sospetto di parzialità sia confortato da elementi concreti e nasca da ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione d’incapacità soggettiva del giudice di occuparsi equamente della vertenza processuale (DTF 115 Ia 54). Il generico sospetto di parzialità fondato su un’opinione personale espressa dal giudice in pendenza di causa o che si è fatto a proposito di una determinata questione non può, già di per sé, condurre alla sua ricusa (RDAT 1984 no. 29). 2. a) La procedura di espropriazione in giudizio è retta prioritariamente dalle disposizioni della LCEspr Le commissioni cantonali di espropriazione svolgono funzioni giuridziarie (PTA 2000 no. 63). Contro le loro decisioni, ai sensi dell’art. 22 LCEespr, è dato il ricorso al Tribunale amministrativo. Per quanto concerne la problematica della ricusa, l’art. 19 cpv. 2 LCEspr rinvia espressamente alle disposizioni della LST che è stata abrogata il 31 dicembre 2007 nonché sostituita dalla LOG entrata in vigore il 1. gennaio 2008. L’art.

46 cpv. 1 LOG prevede che, qualora un membro di un’autorità collegiale giudiziaria si veda confrontato con una richiesta di ricusazione da lui respinta, la problematica debba essere decisa dal tribunale competente per la causa principale in assenza del membro ricusato. La decisione di un tribunale, civile o penale, di prima istanza, relativa alla ricusa, può essere impugnata tramite gravame, entro 10 giorni, davanti alla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale (art. 46 cpv. 4 LOG), quindi davanti all’autorità che, ai sensi dell’art. 56 LOG in unione all’art. 52 cpv. 1 della Costituzione cantonale, gode del potere di vigilanza sulle istanze giudiziarie inferiori. Come considerato dalla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale nel proprio decreto del 25 febbraio 2008, la LST non prevedeva una disposizione corrispondente all’art. 46 cpv. 4 LOG. Malgrado ciò, anche sotto l’egida della LST, la prassi di detta camera prevedeva tale possibilità di impugnazione tramite gravame all’autorità di vigilanza. Come considerato, per quanto concerne le premesse della ricusa, l’art. 19 cpv. 2 LCEspr rinvia alle relative disposizioni della LST, attualmente sostituita dalla LOG. Il legislatore, in tale materia, ha quindi inteso parificare le commissioni d’espropriazione alle autorità giudiziarie prevedendo dei motivi di ricusa uguali a quelli applicati per il personale giudiziario dall’art. 42 LOG. Detta circostanza, però, non costituisce di per sé stessa la base legale per l’applicazione della LOG anche per quanto concerne la sorveglianza sulla Commissione di espropriazione, rispettivamente l’impugnazione delle sue decisioni in materia di ricusa. Come correttamente considerato dal Tribunale cantonale, dato che le commissioni di espropriazione non sono sottoposte né alla giurisdizione civile né a quella penale, le loro decisioni in materia di contestate richieste di ricusazione non sono suscettibili di gravame alla camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale stesso in quanto quest’ultima non è organo di sorveglianza su dette commissioni. Alla luce delle considerazioni di cui sopra appare ineluttabile come il rinvio alle disposizioni della LST (attualmente LOG), previsto dall’art. 19 cpv. 2 LCEspr, riguardi unicamente l’applicazione dei presupposti per la ricusa ma non l’iter procedurale che regge la stessa. Appare quindi corretta la conclusione che le decisioni sulla ricusa emanate dalle commissioni di espropriazione, quali decisioni incidentali, siano passibili d’impugnazione davanti all’autorità

giudiziaria amministrativa competente per il giudizio materiale sulle decisioni di dette commissioni. Fra l’altro, l’art. 21 LCEspr prevede che tutte le decisioni delle commissioni di espropriazione siano passibili d’impugnazione davanti al Tribunale amministrativo. Indubbiamente, la decisione sulla ricusa emanata dalla Commissione di espropriazione convenuta costituisce una decisione incidentale in corso di procedura, impugnabile, ai sensi dell’art. 42 LGA, entro il termine di 10 giorni, in sede di Tribunale amministrativo. b) Tenor l’art. 49 cpv. 4 LGA, le decisioni intermedie o incidentali sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo qualora implichino per la parte interessata uno svantaggio che in seguito difficilmente sarebbe rimediabile oppure qualora le stesse vengano emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, o se il giudizio nel merito aiuti presumibilmente a semplificare la procedura. Nella pratica in giudizio, considerando che la problematica della ricusa potrebbe essere riproposta al Tribunale amministrativo nel gravame contro la decisione di merito della Commissione di espropriazione e, se fondata, condurrebbe all’annullamento della decisione in oggetto con conseguente rinvio degli atti alla commissione convenuta per nuovo giudizio in una composizione conforme ai principi dell’oggettività del giudice, difficilmente si può riscontrare un danno irrimediabile a scapito della parte che lamenta la lesione dei propri diritti. D’altro canto, però, il giudizio sulla decisione intermedia, che permette di chiarire preventivamente la problematica della ricusa facendo sì che la Commissione di espropriazione possa emanare la propria decisione materiale in una composizione ritenuta conforme, può contribuire a snellire e ad accelerare la procedura nonché a ridurre gli attriti fra le parti. Risolto il problema della ricusa, il giudizio dei membri della Commissione di espropriazione potrà essere più sereno e senza tema che il lavoro venga vanificato a causa del presunto vizio formale della mancata ricusa di uno o più membri della stessa. Giova inoltre rilevare che la commissione convenuta ha emanato la decisione in oggetto quale espressamente impugnabile davanti al Tribunale amministrativo. Appaiono quindi adempiti, addirittura cumulativamente, i citati presupposti dell’art. 49

cpv. 4 lett. b LGA che ammettono l’impugnabilità delle decisioni incidentali quando l’autorità che le emana prevede espressamente la possibilità di ricorso contro le stesse, oppure qualora la decisione dell'istanza superiore permetta presumibilmente di semplificare la procedura. Di conseguenza, la decisione incidentale in giudizio gode dei presupposti dell’impugnabilità. 3. Per quanto concerne la tempestività dell’obiezione di ricusa formulata dai ricorrenti, giova rilevare come, tenor costante prassi dei Tribunali federale e amministrativo (DTF 121 I 229 cons. 3; PTA 1998 no. 73), in ossequio al principio della buona fede, il motivo di ricusa deve essere fatto valere tempestivamente, cioè immediatamente in seguito al nascere di fondati sospetti di prevenzione del giudice, rispettivamente all’avvenuta conoscenza di detto vizio (DTF 121 I 229 cons. 3, 120 Ia 23 cons. 2c, 118 Ia 284 cons. 3a e riferimenti). La ratio di detta giurisprudenza appare chiara di primo acchito e persegue il fine di impedire alla parte che lamenta il mancato rispetto della ricusa di strumentalizzare i propri diritti al riguardo e di avvalersi degli stessi dipendentemente dagli sviluppi o dall’esito della procedura. L’art. 44 cpv. 1 LOG concretizza la citata giurisprudenza prevedendo, per l’eccezione della ricusa, un termine perentorio di 10 giorni dal momento in cui la parte che ritiene lesi i propri diritti ha preso atto dell’esistenza delle premesse nel merito. Come risulta dalla fattispecie, la procedura espropriativa davanti alla Commissione cantonale di espropriazione è stata avviata dal Comune di … il 10 agosto 2006. In occasione della prima udienza del 7 marzo 2007 è stata sollevata l’obiezione di ricusa nei confronti del segretario della commissione che si è quindi volontariamente astenuto senza la necessità di una decisione formale al riguardo. Il 19 giugno 2007 ha avuto luogo una seconda udienza nel cui contesto gli attuali ricorrenti non hanno formulato alcuna riserva nei confronti della composizione della Commissione d’espropriazione che ha perciò dato seguito ad un ulteriore scambio di scritti aventi per oggetto, in particolare, l’indennizzo da retribuire per il terreno espropriato. Solo tramite istanza del 21 settembre 2007 i ricorrenti hanno ricusato il presidente ad interim della Commissione d’espropriazione lamentando un suo presunto legame professionale con il comune espropriante. Il documento in questione,

oltre all’istanza di ricusa limitata al preludio, dove i ricorrenti sostengono di essere venuti a conoscenza del rapporto fra il presidente ad interim della Commissione d’espropriazione e il comune nel corso dei giorni precedenti nel contesto di discussioni avute con più persone in paese, contiene altresì una presa di posizione dettagliata volta a contestare la proposta d’indennizzo. A mente di questa Corte, l’iter documentato della procedura e la tempistica dell’obiezione di ricusa, sollevata quando è divenuto palese il rifiuto del comune di versare l’indennizzo richiesto dagli espropriati, lasciano piuttosto supporre un uso strumentale dell’istituzione della ricusa al fine di esercitare maggiore pressione sulla Commissione di espropriazione, rispettivamente sul comune, e quindi di poter trattare da un punto di maggior forza, anche ritardando l’iter procedurale. Non appare infatti plausibile che i ricorrenti, residenti per la grandissima parte a …, non fossero in grado di essere a conoscenza o di avere il sospetto di un legame, presente o passato, del presidente ad interim della Commissione d’espropriazione, rispettivamente dello studio di cui è socio, con il comune espropriante. Dall’evolversi della pratica di espropriazione, in particolare dalle affermazioni generiche dei ricorrenti sulla presa di conoscenza dei motivi di ricusa, questa Corte ha raggiunto la convinzione che non siano stati presentati argomenti concreti atti a comprovare ragionevolmente la tempestività dell’istanza di ricusa che, come detto, ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LOG, deve essere presentata entro 10 giorni dall’avvenuta conoscenza dei motivi. Ne consegue che l’istanza di ricusa è stata, a giusta ragione, in quanto tardiva, considerata irricevibile dalla Commissione di espropriazione. 4. In via abbondanziale giova altresì considerare come, anche nel caso l’istanza di ricusa fosse da considerare ricevibile, la stessa dovrebbe essere respinta materialmente in quanto infondata. I motivi di ricusa derivanti dagli art. 30 cpv. 1 CF e 6 cifra 1 CEDU, ripresi, per quanto riguarda il caso in giudizio, dall’art. 42 lett. c LOG che prevede il dovere di ricusa, fra l’altro, quando i giudici e gli attuari hanno speciali obblighi o un rapporto particolare di dipendenza nei confronti di una delle parti, oppure in cause nelle quali i giudici, rispettivamente gli attuari, appaiono prevenuti per altri motivi, sono stati ripetutamente disquisiti nella giurisprudenza dei

Tribunali federale e amministrativo, ai sensi della quale se, da un canto, non occorre che la persona sia effettivamente prevenuta ma basta che le circostanze oggettive la facciano ragionevolmente apparire tale, d’altro canto è necessario che il sospetto di parzialità sia confortato da elementi concreti e nasca dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione d’incapacità soggettiva del giudice di occuparsi serenamente e in piena indipendenza della vertenza processuale (DTF 115 Ia 54 e riferimenti; RDAT 1984 no. 29). Nel caso in giudizio, in seguito all’obiezione della ricusa sollevata dai ricorrenti, la Commissione di espropriazione, competente per il giudizio, ha esperito un’istruttoria accertando come l’ultimo mandato svolto su incarico del comune espropriante dallo studio di ingegneria di cui il ricusato è socio, si è concluso nel 2002 mentre, in seguito, non sono più sussistiti rapporti di lavoro fra dette parti. Anche il fatto che la fatturazione si sia conclusa dopo il pagamento del secondo acconto, anche se non proprio usuale, non permette di concludere ad un rispettivo prolungamento del rapporto di lavoro, riguardante del resto il partner professionale della persona contestata. In tale contesto, quindi, non sono date oggettivamente le premesse di un rapporto di dipendenza o di qualsivoglia obblighi o vincoli speciali fra giudice e espropriante. Correttamente, l’istanza convenuta ha giudicato quali non pertinenti gli argomenti dei ricorrenti che hanno inteso, nel contesto delle premesse per la ricusa, identificare il comune convenuto con l’ente regionale DAAM in virtù del fatto che i comuni, fra i quali quello interessato, sarebbero organi di tale consorzio. A prescindere dalla circostanza che, da quanto accertato, attualmente, non sono in atto rapporti di lavoro fra lo studio di ingegneria in questione e il DAAM e quindi non può essere ravvisato alcun obbligo o vincolo speciale fra quest’ultimo e il presidente ricusato, giova rilevare che un rapporto di dipendenza, o qualsivoglia vincolo particolare non potrebbero essere ravvisati neppure qualora sussistesse un contatto di lavoro attuale, proprio in virtù della diversità dei soggetti giuridici e della conseguente circostanza che il comune espropriante non gode di potere decisionale assoluto in seno al DAAM. Alla luce della fattispecie accertata, quindi, il sospetto di parzialità avanzato dai ricorrenti non risulta confortato da elementi concreti e non si basa su

ragioni di portata sufficiente, atte a far presupporre la parzialità anche del nuovo presidente ad interim della Commissione d’espropriazione ricusato. Pur nel rispetto delle disposizioni che reggono la ricusa e della relativa giurisprudenza, giova rilevare che le stesse vanno applicate con cautela e solo nei casi dove il sospetto di parzialità non sia generico ma confortato da elementi concreti, in quanto, specialmente nelle vallate grigionesi caratterizzate da ambienti naturali e economici stretti e interconnessi, dove la maggior parte delle persone si conosce e, sovente, intrattiene reciproci rapporti di lavoro o di affari, l’attività dei tribunali e delle autorità con potere di giudizio rischierebbe altrimenti di essere seriamente intralciata. 5. Visto l’esito del gravame, le spese procedurali vengono poste a carico dei ricorrenti (art. 72 cpv. 1 LGA). In applicazione dell’art. 78 cpv. 2 LGA, la Commissione di espropriazione e il Comune convenuti non godono del diritto all’assegnazione di ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1’000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 390.-totale fr. 1’390.-il cui importo sarà versato dai componenti della Comunità ereditaria …, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.