R 08 104 SENTENZA del 20 gennaio 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domanda di costruzione 1. … è proprietario, sul territorio del Comune di …, in zona nucleo del fondo sopraedificato no. 1723 e in zona residenziale R2 del mappale no. 1653, su cui sorge una rudimentale costruzione costituita da quattro pali portanti in legno con tetto in lamiera. Lungo parte dei lati della tettoia sono poste delle vecchie lamiere arrugginite. Il 14 febbraio 2007, il proprietario introduceva formale domanda di costruzione per la demolizione e la ricostruzione della tettoia e della stalla sita sulla particella no. 1723. Il 24 maggio 2007, l’autorità edilizia comunale approvava il progetto limitatamente alla facoltà di demolire gli impianti, ma non per la loro ricostruzione, non conoscendo l’ordinamento comunale l’istituto del diritto di rifabbricare e non rispettando gli interventi il diritto materiale in vigore (distanze da confine e dalla strada). Dopo aver esperito un sopralluogo sul posto, con sentenza del 31 agosto 2007, l’adito Tribunale amministrativo dei Grigioni confermava il provvedimento impugnato (STA R 07 63). 2. Il 20 luglio 2008, nell’ambito di una procedura di notifica, … chiedeva una nuova licenza di costruzione per “la sostituzione del tetto in lamiera con altre lamiere o con materiale imposto dall’autorità edilizia, come pure rafforzamento pali di sostengo se del caso, ossia lavori di riparazione e manutenzione”. Nello scritto del 22 agosto 2008, l’esecutivo comunale ventilava al richiedente l’impossibilità di dar seguito alla richiesta, non essendo l’oggetto in questione una costruzione o un impianto per il quale sarebbe stata rilasciata una licenza di costruzione e non rispettando la tettoia, sita a 1 m dal campo stradale, la legale distanza di 3 m dalla strada. Nell’ambito della licenza edilizia rilasciata
al committente il 21 marzo 2003 sarebbe poi stato previsto l’allontanamento del deposito in oggetto per procedere alla creazione di un novo accesso. Giusta i piani presentati, il progetto riguarderebbe un ampliamento dell’iniziale tettoia (che verrebbe a confinare con la strada), motivo per cui un simile intervento esulerebbe dalla semplice manutenzione e richiederebbe la presentazione di una regolare domanda di costruzione. Il 12 settembre 2008, il richiedente chiedeva l’emanazione di una decisione. Il 14 ottobre 2008, il Comune di … respingeva allora formalmente il rilascio di una licenza di costruzione per gli interventi richiesti, per gli stessi motivi già indicati in precedenza. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 10 novembre 2008 (data del timbro postale), … chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato e che venisse accolta la notifica dei lavori di riparazione e manutenzione della costruzione sulla particella no. 1653. A sostegno dell’indubbia legittimità della tettoia, l’istante ricorda la sua esistenza da tempo immemore e la sua evidenziazione sul rilievo del territorio effettuato negli anni 70/80. Agli inizi del 2000, la tettoia sarebbe anche stata addirittura in parte demolita. Poiché l’intervento non prevedrebbe alcuna demolizione, ma dei semplici lavori di manutenzione, tra i quali anche un moderato ampliamento, la richiesta del ricorrente andrebbe accolta. 4. Nella propria risposta, il Comune di … chiedeva la reiezione del ricorso, non conoscendo la legislazione comunale alcun diritto di rifabbricare e prevedendo il progetto un’ulteriore riduzione della già insufficiente distanza dalla strada. Considerando in diritto: 1. a) Giusta l’art. 107 cpv. 2 cifra 5 della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (LPTC) entrata in vigore il 1. novembre 2005, le disposizioni direttamente applicabili della presente legge, come le prescrizioni edilizie cantonali, hanno la precedenza su prescrizioni comunali divergenti. Laddove
la LPTC ammette prescrizioni comunali complementari o divergenti, continua ad essere applicato il diritto comunale esistente. Restano inoltre riservate prescrizioni in genere più severe dei comuni (art. 107 cpv. 3 LPTC). Per quanto riguarda le distanze, l’art. 75 cpv. 1 LPTC prevede che nella costruzione di edifici che superano il livello dell’originario terreno naturale, si deve osservare una distanza di 2.5 m dal confine del fondo vicino, se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. Restano riservate le prescrizioni sulle distanze dalle strade stabilite dai comuni (art. 77 cpv. 3 LPTC). Ai sensi dell’art. 28 delle legge edilizia comunale (LE), le distanze dalle strade collettrici e di quartiere è di 3 m dal ciglio esterno del campo stradale o dal marciapiede esistente o previsto. b) Nell’evenienza, la tettoia per la quale vengono chiesti gli interventi edilizi è stata visionata dal Tribunale amministrativo il 31 agosto 2007 nell’ambito del sopralluogo indetto per il procedimento no. R 07 63. Poiché la situazione dello stabile è rimasta invariata ed è nota a questo Giudice, la richiesta di un sopralluogo non trova giustificazione. La tettoia che l’istante vorrebbe leggermente ingrandire e i cui materiali andrebbero sostituiti, dista 1 m dal ciglio esterno del campo stradale. Essa viola pertanto manifestamente l’ordinamento comunale sulle distanze da confine. Lavori ad una simile struttura possono pertanto essere eseguiti nella misura in cui l’ordinamento cantonale o comunale diano al proprietario una certa garanzia a salvaguardia dei diritti di proprietà o acquisiti. 2. a) In conformità a quanto previsto all’art. 81 LPTC, edifici e impianti costruiti a norma di legge, che non soddisfano più le prescrizioni in vigore, possono essere mantenuti e rinnovati (cpv. 1). Tali edifici e impianti possono inoltre essere trasformati, moderatamente ampliati o modificati nella loro utilizzazione, se con ciò non viene aumentata la differenza rispetto alle prescrizioni in vigore e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti o interessi dei vicini (cpv. 2). Nella legge edilizia i comuni possono dichiarare ammessa anche la ricostruzione dopo distruzione o demolizione senza rispettare le prescrizioni vigenti dell’edificazione normativa (diritto di rifabbricare). Essi disciplinano i particolari tenendo conto degli interessi
pubblici e dei vicini (cpv. 3). Restano riservati particolari obblighi legali di adeguamento o di risanamento, nonché regolamenti particolari del diritto federale o cantonale sull’applicazione di nuove prescrizioni ad edifici ed impianti esistenti (cpv. 4). b) L’art. 81 LPTC protegge lo stato di proprietà in due situazioni diverse. La prima, retta dal diritto cantonale, riguarda i lavori che possono essere eseguiti ad una costruzione esistente eretta legalmente e riguardano i lavori di manutenzione, quelli di rinnovo e, a certe condizioni, anche delle modifiche più importanti se con queste il divario con la legislazione non aumenta ancora di più e se non vi si oppongono interessi preponderanti. La seconda situazione, retta dal diritto comunale, concerne invece il cosiddetto “diritto di rifabbricare” in senso stretto, ovvero la possibilità di rifare quanto è andato distrutto o demolito senza dover rispettare nel rifacimento le disposizioni in vigore. Giusta l’art. 81 cpv. 3 LPTC, spetta ai comuni decidere se vogliono dichiarare ammessa anche la ricostruzione in questa seconda ipotesi. Se i comuni rinunciano a tale prerogativa, la ricostruzione dopo demolizione o distruzione non è ammissibile, mentre per gli interventi meno incisivi trova applicazione la legislazione cantonale, a meno che il comune abbia adottato anche a questo riguardo delle disposizioni più severe (art. 107 cpv. 3 LPTC). Giusta l’art. 2 cpv. 2 LE, edifici e impianti esistenti non conformi a questa legge edilizia, possono solamente essere mantenuti. Modifiche di poco conto possono essere approvate se non vi si oppongono interessi pubblici. c) Come il ricorrente non contesta, con il previsto ampliamento la già insufficiente distanza della tettoia dalla via pubblica di 1 m verrebbe ulteriormente ridotta e la costruzione verrebbe ubicata a diretto confine con la strada. Con ciò, come giustamente esposto dal comune convenuto, il divario tra la costruzione e la normativa legale verrebbe accresciuto, per cui è chiaro che il progetto è contrario a quanto previsto all’art. 81 cpv. 2 LPTC e non può già per questo motivo essere approvato. Per il comune convenuto, l’art. 2 cpv. 2 LE priverebbe poi l’istante di qualsiasi possibilità di apportare degli ampliamenti alla costruzione a parte dei semplici lavori di manutenzione, essendo la normativa comunale più restrittiva rispetto al diritto cantonale.
Anche se la portata che l’esecutivo comunale dà all’art. 2 cpv. 2 LE non collima esattamente con la sua interpretazione letterale la questione ha comunque nell’evenienza importanza relativa, giacché il progetto contravviene al diritto cantonale e quindi non può già per questo motivo essere approvato. In ogni caso, anche in applicazione del diritto comunale, l’ampliare una costruzione come quella in oggetto nel senso perorato dall’istante non potrebbe essere considerata una “modifica di poco conto”. La tettoia serve poi da deposito per ogni sorta di pezzo fuori uso, tra i quali figurano molti rottami arrugginiti (vedi la copiosa documentazione fotografica agli atti). L’ulteriore avvicinamento di simili depositi alla via pubblica, oltre ad offrire una triste panoramica dei dintorni, colliderebbe poi verosimilmente anche con l’interesse alla protezione della salute pubblica, non essendo certo possibile escludere la fuoriuscita di sostanze inquinanti sul suolo pubblico in caso di piogge. d) L’autorità comunale riteneva poi che la costruzione fosse stata eretta illegalmente, fatto che escluderebbe a priori qualsiasi possibilità di intervento sul manufatto (vedi art. 81 cpv. 1 e contrario). Nell’ambito della presente vertenza, poiché l’intervento richiesto non è comunque approvabile per altri motivi, la questione può rimanere aperta, fermo restando che spetta all’istante comprovare la liceità della costruzione in assenza di una formale licenza di costruzione. 3. In conclusione, il rifiuto di autorizzare gli interventi richiesti sulla particella no. 1653 merita piena conferma e il ricorso è respinto. L’esito della causa giustifica l’assegnazione delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte soccombente (art. 72 ss. LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate
- una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 176.-totale fr. 1'676.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. In data 4 maggio 2010 il ricorso in materia di diritto pubblico interposto al Tribunale federale è stato respinto nella misura in cui è stato dichiarato ammissibile.