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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 04.04.2008 R 2007 13

April 4, 2008·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·4,073 words·~20 min·12

Summary

indennità d'espropriazione | Enteignung (formell, materiell)

Full text

R 07 13, 14, 15 e 16 3a Camera SENTENZA del 4 aprile 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente indennità d'espropriazione 1. Il 20 novembre 1998, il Sovrano di … bocciava la proposta di revisione della pianificazione locale sottopostagli. In seguito, l’esecutivo comunale incaricava una commissione - presieduta dal luogotenente …, preposto al Dipartimento Energia e Pianificazione, e composta dai due membri della Giunta comunale … e … nonché dal tecnico … - di gestire la procedura di revisione della pianificazione. Ad una sottocommissione, di cui facevano parte …, … ed …, veniva assegnato il compito di stimare i terreni ritenuti idonei all’assegnazione alla zona per edifici e impianti pubblici (ZP/IP). Il 24 agosto 1999, queste stime, riguardanti le diverse categorie di strutture pubbliche e la loro diversa ubicazione sul suolo comunale, venivano introdotte all’esecutivo comunale. Il 5 luglio 2000, l’ufficio … Ingegneri SA a nome e per incarico dell’autorità edilizia del Comune di … invitava tutti i proprietari le cui particelle o parte di esse erano incluse nella ZP/IP a voler prendere visione degli atti esposti concernenti la revisione della pianificazione. Ogni proprietario veniva resto attento all’assegnazione della propria particella a detta zona ed al fatto che “la commissione di stima, incaricata dall’autorità edilizia, ha stimato il valore della particella in questione a 25.-- fr./m2”. Il 2 settembre 2001, il Popolo approvava la revisione della pianificazione locale con 619 voti favorevoli e 256 contrari. 2. Il 12 febbraio 2006, i cittadini di … stanziavano un credito per la costruzione della pista di ghiaccio artificiale a …, impianto previsto nella ZP/IP. Il comune sottoponeva pertanto ai proprietari interessati una proposta d’acquisto per le loro particelle per un valore di fr./m2 10.--. Giusta la nuova pianificazione

approvata nel 2001, nella ZP/IP in località … sono inserite le particelle ni. 3951 di …, 3950 di …, 3952 di … e 3953 di ... Questi proprietari non accettavano la proposta loro formulata dall’autorità comunale, ma chiedevano in via principale la corresponsione di un’indennità di fr./m2 25.--. Per alcuni degli interessati, nell’ambito delle trattative, sarebbe entrata in considerazione anche una eventuale permuta dei fondi. 3. Non essendo stato possibile trovare un accordo sul valore dei fondi, il 9 novembre 2006, il comune adiva la Commissione d’espropriazione III del Cantone dei Grigioni (qui di seguito detta semplicemente commissione d’espropriazione), chiedendo la determinazione del valore da indennizzare per l’espropriazione dei fondi della ZP/IP e l’anticipata immissione in possesso. Con le decisioni 17 gennaio 2007, la commissione d’espropriazione stabiliva che per tutte le particelle in oggetto il valore di stima ammontava a fr./m2 25.--. Essenzialmente, la commissione adita dal comune riteneva pienamente giustificato difendere la buona fede dei proprietari interessati dopo che era stato loro comunicato per iscritto un valore di stima di fr./m2 25.--. Parallelamente veniva decisa l’anticipata immissione in possesso e veniva eseguita la progettata struttura pubblica. 4. In data 20 febbraio 2007, il Comune di … interponeva separatamente ricorso contro ognuna delle decisioni della commissione d’espropriazione riguardanti le proprietarie … (procedimento R 07 13) e … (procedimento R 07 14) ed i proprietari … (procedimento R 07 15) nonché … (procedimento R 07 16), chiedendo principalmente la determinazione di un indennizzo di fr./m2 10.-- o eventualmente il ritorno degli atti alla commissione d’espropriazione per nuovo giudizio. Decisivo per definire l’indennità d’espropriazione sarebbe il valore delle particelle prima del loro inserimento nella ZP/IP. Per le particelle in zona agricola, zona alla quale erano assegnati giusta la precedente pianificazione locale i fondi qui in discussione, sul territorio comunale sarebbero in precedenza stati corrisposti degli importi varianti tra i fr./m2 3.-e 7.--, ma comunque non superiori a fr./m2 10.--, motivo per cui l’offerta fatta dal comune ricorrente sarebbe stata inoppugnabile. Lo scritto recapitato ai proprietari nel luglio del 2000 sarebbe errato e comunque non sarebbe mai

stata formulata validamente un’offerta d’acquisto per un ammontare di fr./m2 25.--, giacché a detto stadio del procedimento una simile offerta non sarebbe neppure stata fattibile e nessuno dei proprietari interessati avrebbe espressamente dichiarato di accettare la proposta. I valori di stima comunicati ai proprietari avrebbero avuto mero carattere indicativo e questa informazione supplementare non sarebbe suscettibile di vincolare l’autorità comunale, non essendo questa neppure competente per definire il valore dei terreni nella ZP/IP. Del resto, anche se i proprietari fossero insorti contro il progetto di revisione della pianificazione locale, il risultato della consultazione non avrebbe subito modifiche di rilievo, avendo trovato la nuova normativa un ampio consenso. 5. Dal canto suo, la commissione d’espropriazione confermava la tesi sostenuta nelle decisioni impugnate e riteneva dovuta, in ossequio al principio della tutela della buona fede, un’indennità d’espropriazione di fr./m2 25.--. 6. Chiamati a determinarsi sul ricorso, …, …, … e … concludevano alla reiezione dello stesso. Dopo l’allestimento delle stime per le diverse categorie di edifici siti nelle differenti località, tutti i proprietari che chiedevano delucidazioni sugli indennizzi dei terreni nelle rispettive ZP/IP venivano confrontati con i prezzi stabiliti dalla commissione di stima. Con la comunicazione scritta del prezzo di stima era poi per tutti i proprietari con fondi assegnati alla ZP/IP indiscusso quanto valesse il loro terreno in caso di ripresa da parte dell’autorità comunale. A sostegno della loro tesi, i privati resistenti in ricorso chiedevano pure l’audizione di alcuni testi fra i quali l’allora luogotenente … e il tecnico … dell’ufficio … Ingegneri SA. 7. In sede di replica e duplica, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte precisandole. Da parte dell’autorità comunale veniva in particolare fatto riferimento a documenti interni all’esecutivo, il contenuto dei quali sarebbe però stato a conoscenza dei proprietari fondiari, per comprovare che i privati avrebbero saputo del carattere meramente indicativo della stima riportata sulla comunicazione del 5 luglio 2000.

8. Su incarico del giudice istruttore, il presidente del Tribunale distrettuale Bernina interrogava per rogatoria i testi … e ... L’allora luogotenente confermava in sostanza la tesi stando alla quale i valori di stima sarebbero effettivamente stati indicati come il prezzo del terreno che il comune avrebbe corrisposto in caso d’acquisto di fondi nella ZP/IP. I verbali d’interrogatorio del 6 novembre 2007 venivano in seguito sottoposti alle parti per ulteriore presa di posizione. Sulle risultanze dell’interrogatorio, sulle tesi sostenute da parte della ricorrente e su quanto ulteriormente esposto dai convenuti in ricorso si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che fanno seguito. Considerando in diritto: 1. Le quattro procedure oggetto di ricorso da parte dell’autorità comunale riguardano tutte essenzialmente lo stesso tema, a sapere il valore che l’autorità comunale è tenuta ad indennizzare i fondi della ZP/IP, destinata a pista di ghiaccio. Dal canto loro, tutti i privati convenuti in ricorso propongono le stese conclusioni e conseguentemente chiedono tutti la conferma dello stesso indennizzo. Sia l’istruzione delle pratiche che le diverse prese di posizione non comprendono elementi che potrebbero giustificare un trattamento separato dei ricorsi, nell’interesse dei privati convenuti. Per questo, facendo uso della facoltà prevista dall’art. 6 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA) - il quale prevede che nell'interesse di un'efficace evasione, l'autorità possa unire in un unico oggetto le procedure, in caso di istanze inoltrate separatamente - questo Giudice considera opportuna la riunione dei ricorsi ni. R 07 13, 14, 15 e 16 e l’evasione della controversia mediante un’unica sentenza. 2. Dal profilo formale, veniva dalla convenuta 2 richiesta la traduzione della presa di posizione del comune ricorrente in lingua italiana. La pretesa, come tale perfettamente lecita, si rivela priva d’interesse pratico, dopo che colei che l’ha formulata ha preso dettagliatamente posizione sulle osservazioni in lingua

tedesca introdotte dal comune ricorrente il 7 gennaio 2008 nell’esposto di quattro pagine del 31 gennaio successivo, dimostrando con questo di aver perfettamente compreso la portata delle allegazioni fatte dalla ricorrente in tedesco. 3. Nel proprio ricorso e in occasione delle successive prese di posizione sulle diverse questioni, alcune delle parti - ed in particolare il comune ricorrente - si sono ampiamente dilungate in osservazioni che però hanno ben poco a che vedere con l’oggetto del litigio. La controversia verte unicamente sulla questione di sapere se, in base alla comunicazione del 5 luglio 2000, i proprietari erano legittimati a ritenere che l’autorità avesse promesso o si fosse dichiarata disposta a corrispondere, per quello che era il loro terreno situato nella ZP/IP, un’indennità di fr./m2 25.--. Non è contestato che giusta la precedente normativa in materia di pianificazione territoriale i fondi qui in discussione fossero situati in zona agricola e che sia in principio questa qualifica ad essere decisiva per la determinazione dell’indennità di espropriazione. Pure pacifico è che per le zone agricole il comune abbia sempre corrisposti prezzi più contenuti di quello nell’evenienza litigioso. I contratti prodotti dal comune a questo riguardo sono pertanto ai fini del presente giudizio poco pertinenti (ad eccezione di quanto verrà esposto al cons. 4f che segue), poiché nessuno contesta questi dati e non è in questi termini che si pone la questione oggetto del presente ricorso. 4. a) In data 5 luglio 2000 ai privati convenuti nell’ambito del presente procedimento veniva comunicato che la loro specifica particella veniva inclusa nella ZP/IP e che “la commissione di stima, incaricata dall’autorità edilizia, ha stimato il valore della particella in questione a 25.-- fr./m2”. Mentre per il comune ricorrente tale comunicazione non potrebbe in alcun modo pregiudicare la fissazione del valore dell’’indennità d’espropriazione dovuta per i fondi nella ZP/IP, i privati convenuti ritengono di aver potuto in buona fede intendere la comunicazione come un’assicurazione sul prezzo che il comune sarebbe stato disposto a corrispondere per i loro fondi e di aver conseguentemente accettato la revisione della pianificazione del 2001, affidandosi a tale impegno. Nell’evenienza in esame, già dalla semplice interpretazione della

comunicazione fatta ai proprietari fondiari si palesa il ben fondato delle loro pretese. Questa interpretazione corrisponde del resto al senso che i destinatari potevano e dovevano ragionevolmente dare a tale comunicazione in virtù delle regole della buona fede (o cosiddetto “principio dell’affidamento” DTF 120 V 452 cons. 5a), considerando il testo e il contesto della comunicazione e tenendo conto anche di tutte le circostanze che l’hanno preceduta e accompagnata, e questo per i motivi che seguono. b) Il principio della buona fede ancorato all’art. 9 CF - applicabile a tutto l’ambito dell’attività dello Stato - conferisce ad ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse e sia coerente nei propri comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 cons. 6.1, 130 I 26 cons. 8.1, 125 I 219 cons. 2c, 122 II 123 cons. 3b/cc e 121 I 181 cons. 2a). Esso vuole che l’amministrazione e gli amministrati si comportino reciprocamente in modo leale. In particolare, l’amministrazione deve astenersi da qualsiasi comportamento proprio a trarre in inganno l’amministrato e non deve poter trarre alcun vantaggio da un atteggiamento scorretto o poco chiaro da parte sua (DTF 129 II 381 cons. 7.1 e 124 II 269 cons. 2a). A certe condizioni, il cittadino può anche esigere che l’amministrazione si conformi alle promesse o alle assicurazioni che questa gli ha fatto e che non inganni la fiducia che egli ha legittimamente posto in essa (DTF 128 II 125 cons. 10b/aa e 118 Ib 582 cons. 5a). Allo stesso modo il diritto alla tutela della buona fede può essere invocato in presenza di un comportamento dell’amministrazione suscettibile di risvegliare nell’amministrato un’aspettativa o una legittima speranza (DTF 129 II 381 cons. 7.1 e 126 II 387 cons. 3a con riferimenti). Questo diritto esiste soltanto a determinate e cumulative condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata (DTF 125 I 274 cons. 4c); essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio

(DTF 121 V 66 cons. 2a); infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (DTF 131 II 636 cons. 6, 129 I 170 cons. 4.1 e 122 II 123 cons. 3b/cc). c) Come emerge inconfutabilmente dalle due testimonianze raccolte il 6 novembre 2007 e come non viene neppure seriamente messo in dubbio, lo scritto del 5 luglio 2000 è stato redatto su incarico della commissione incaricata di gestire la revisione della pianificazione, che a sua volta orientava regolarmente il consiglio comunale sull’attività svolta. La comunicazione impegnava pertanto l’esecutivo comunale a tutti gli effetti. Con l’indicazione dell’inclusione della specifica particella nella ZP/IP e la precisazione “la commissione di stima, incaricata dall’autorità edilizia, ha stimato il valore della particella in questione a 25.-- fr./m2” era evidente che l’autorità edilizia comunale intendesse informare gli interessati in merito all’indennità che era disposta a versare in seguito a questa specifica misura pianificatoria, come attestava del resto chiaramente a senza l’ombra di alcun dubbio il presidente della commissione incaricata di gestire e portare a termine la revisione della pianificazione locale in occasione della sua testimonianza del 6 novembre 2007. In detta sede, il presidente della commissione incaricata di condurre in porto la revisione della pianificazione locale affermava che “la decisione di procedere a una stima era stata presa dal gruppo di lavoro, dopo aver constatato che delle 262 opposizioni trattate alcuni proprietari toccati chiedevano quanto fosse l’indennizzo del terreno nel caso venisse azzonato in IP e EP. Io ne avevo informato il consiglio comunale, che ha dato il suo benestare.” Lo stesso teste ripeteva, riguardo al motivo dell’incarico assegnato alla commissione di stima che questo “era dato dalla richiesta dei proprietari di sapere a quanto ammontasse la indennità in caso di azzonamento delle loro particelle nelle ispettive zone e inoltre l’obiettivo era quello di far passare la votazione.” Queste testimonianze vengono poi confermate anche dal protocollo del 4 maggio 2002 della Giunta comunale, dal quale si deduce la legittimità dell’incarico assegnato al competente dipartimento, il chiaro scambio di informazioni tra la commissione incaricata della revisione della pianificazione e l’autorità preposta nonché le finalità

perseguite con la creazione di una commissione di stima, nel senso esposto dal teste. d) I ragionamenti invocati dalla ricorrente a sostegno di motivi diversi a fondamento della decisione di procedere alle stime dei fondi in ZP/IP, soprattutto dopo la testimonianza dell’allora luogotenente e dopo l’edizione del protocollo della seduta della Giunta comunale del 4 maggio 2002, sono difficili da seguire. Non vi è, infatti, alcuna spiegazione logica per informare gli interessati sul prezzo al metro quadrato del terreno fissato su incarico dell’autorità comunale in caso di assegnazione alla ZP/IP se non quella di fornire una indicazione sul futuro valore in caso di ripresa da parte dell’ente pubblico. Per il comune, compito della commissione di stima era quello di stabilire i diversi valori per determinare l’onere che la revisione della pianificazione poteva comportare. Se però tali valori si fondavano sulle stime dei diversi fondi previsti assegnati alla zona ZP/IP, era altrettanto evidente che questi valori di stima erano ritenuti gli indennizzi da versare ai rispettivi proprietari. Solo in questo caso ne sarebbe derivato un onere per il comune corrispondente alla stima effettuata (vedi anche l’indicazione contenuta nel citato protocollo della Giunta comunale alla trattanda “Entrata in materia”, dove “si prende atto che il valore dei terreni inseriti in zona ZP/IP ammonta a circa 2.8 milioni di franchi”). Unica questione che potrebbe porsi in questo contesto è quella relativa alla necessità di una stima per l’eventuale determinazione del valore massimo dei costi della pianificazione. In questo caso però tale dato andava precisato. Invece, né il valore di stima, né i costi complessivi dell’opera volevano essere intesi come valori massimi, in assenza di qualsiasi precisazione a questo riguardo. Nella comunicazione del 5 luglio 2000 viene ripreso esattamente il prezzo indicato dalla commissione di stima per i fondi della specifica zona in oggetto, motivo per cui la promessa fatta dall’autorità concerneva un ammontare di fr./m2 25.--. Se l’intenzione era un’altra, l’autorità comunale che conosceva o doveva conoscere i ben più ridotti prezzi fino ad allora corrisposti per la zona agricola era tenuta a precisare la propria posizione. L’indicazione del valore di stima senza riserva alcuna conferma ben più chiaramente la volontà finalizzata dell’autorità comunale di riuscire finalmente nell’intento propostosi e volto alla

realizzazione della revisione della pianificazione locale, promettendo agli interessati la corresponsione di una interessante indennità d’espropriazione e garantendosi in questo modo l’approvazione o perlomeno la non contrarietà al progetto di revisione. e) Per la ricorrente, l’autorità non intendeva certo fare un’offerta e non ne sarebbe del resto stata autorizzata. Anche questa tesi non può essere seguita. Che una formale offerta per l’acquisto dei fondi non potesse intervenire prima dell’approvazione della pianificazione locale da parte del Sovrano comunale e dell’autorità cantonale è evidente. La stima resa nota ai proprietari colpiti dall’assegnazione nella ZP/IP non poteva essere un’offerta, ma era un impegno che l’esecutivo si assumeva nei confronti degli interessati, qualora fosse stata accettata la revisione della pianificazione. Così ed in alcun altro modo poteva e doveva essere oggettivamente inteso lo scritto in questione. In questo contesto era emersa pure la questione del termine di tre anni, entro il quale “il terreno poteva essere venduto al comune a questo prezzo, oppure (il fondo) sarebbe stato riazzonato allo stato anteriore, se il comune non avesse fatto uso di questo diritto di compera” (vedi la testimonia dell’allora luogotenente e la conferma di tale termine anche da parte del tecnico comunale nei protocolli dell’interrogatorio del 6 novembre 2007). Appellandosi a questo termine, la ricorrente considera comunque andata prescritta l’offerta fatta nel luglio 2000, ad oltre sei anni dall’accettazione della revisione della pianificazione locale. La questione non è però determinante ai fini del giudizio. In primo luogo, è probabile che detto termine sia stato evocato per giustificare la scelta dell’assegnazione alla ZP/IP. Infatti, l’interesse pubblico all’assegnazione di fondi privati nella ZP/IP può essere attuale o futuro, ma deve trattarsi di un fabbisogno concreto del comune e la destinazione a scopi pubblici deve essere prevista con una certa sicurezza nel prossimo futuro. A questo punto i proprietari fondiari sono solitamente interessati a sapere quando il loro terreno potrà essere preteso dall’ente pubblico o comunque quali sono gli usuali termini per il trapasso. Determinante è comunque che la ZP/IP non perde il proprio carattere al trascorrere di questi fatidici tre anni, come invece sembrava essere stato il tenore dell’informazione orale fornita agli interessati nell’ambito

dell’esposizione pubblica dei piani. Inoltre, in base alla testimonianza raccolta non è comprovato e non viene neppure preteso che tutti i privati convenuti in ricorso siano stati edotti su questo presunto termine di tre anni, con la conseguenza che, pur non avendo incidenza sul presente procedimento, lo stesso non potrebbe venir loro opposto in proseguo di causa. f) Allegando all’incarto i contratti di compravendita già conclusi in precedenza con altri proprietari di fondi in zona agricola, il comune vorrebbe mettere in dubbio la buona fede dei privati convenuti, giacché il prezzo preteso non avrebbe alcuna relazione con quanto corrisposto in precedenza per fondi di uguale qualifica. In questo contesto l’esecutivo comunale sembra però dimenticare che tale dato di fatto doveva essere in primo luogo a conoscenza dell’autorità stessa e non dei privati. Spettava quindi all’esecutivo dar prova della diligenza richiesta e vagliare che non venissero comunicate stime di fondi senza alcuna pertinenza con quanto corrisposto in precedenza per la zona agricola, se l’intenzione fosse effettivamente stata quella di corrispondere il prezzo della zona agricola. Poiché l’autorità voleva riuscire nella revisione della pianificazione locale, era per i proprietari indubbiamente normale che la proposta loro fatta fosse di entità tale da lasciarli soddisfatti al punto da acconsentire alla revisione della pianificazione. Sapendo quali erano gli obiettivi che l’esecutivo si prefiggeva, essendo già stata in precedenza bocciata una revisione della pianificazione locale, la proposta fatta non poteva e tanto meno doveva essere interpretata come un errore manifesto. g) Nello scritto del 24 agosto 1999, gli stimatori incaricati comunicavano al competente dipartimento comunale che i valori di stima erano riferiti unicamente alla nuova proposta di pianificazione e che in nessun modo erano state considerate possibili rivendicazioni di risarcimenti per investimenti avvenuti e tasse pagate. Sulla base di tali affermazioni, che sarebbero state note a tutti i privati convenuti in ricorso, il comune ritiene che doveva essere chiaro che le stime non volevano corrispondere ai valori da indennizzare. Anche se da questo scritto non possono essere senz’altro tratte le conclusioni che propone la ricorrente - gli stimatori precisavano solo che non erano stati tenuti in considerazioni dei particolari tipi di investimenti e tasse e non che i

valori come tali non andassero intesi come dei risarcimenti - l’invio fatto agli interessati il 5 luglio successivo doveva certamente essere reputato conseguente a quanto addotto in precedenza. Quindi anche se gli stimatori fossero partiti da dei valori riferibili all’avvenuta pianificazione, restava impregiudicata all’esecutivo la possibilità, per motivi di carattere politico, di promettere questi compensi quali risarcimento per i fondi assegnati alla ZP/IP. E’ comunque in questo contesto escluso che possa agli interessati essere opposto il contenuto di un documento interno antecedente la comunicazione individuale e concreta di diverso tenore. Del resto, anche il comune non reagiva alla comunicazione del convenuto del 22 luglio 2000, rendendolo attento che il valore indicato sulla comunicazione del 5 luglio precedente non era comunque da intendere nel senso dell’indennizzo che avrebbe ricevuto per l’assegnazione della sua particella alla ZP/IP. h) Anche la pretesa che i privati convenuti non avrebbero subito alcuno scapito dalla promessa fatta, giacché il Sovrano comunale avrebbe a larga maggioranza approvata la revisione della pianificazione locale non è pertinente. Sulla base della promessa loro fatta il 5 luglio 2000 i privati convenuti hanno ritenuto di poter approvare la pianificazione. Quali sarebbero state le conseguenze di una compagna denigratoria avverso il progetto di revisione e/o di un eventuale opposizione al progetto non è attualmente definibile. Sarebbe però riduttivo e ingenuo pensare che sul risultato finale avessero inciso solo e unicamente i volti contrari dei quattro interessati dal presente procedimento o che la procedura di revisione si sarebbe conclusa tanto brevemente come è avvenuto, se alcuni interessati avessero usufruito delle vie di diritto a loro disposizione. La questione determinante resta però solo quella di sapere se con la propria promessa l’autorità abbia indotto gli interessati ad agire in un determinato modo a salvaguardia dei loro interessi anziché in un altro e tale questione va risolta affermativamente. La promessa fatta ai proprietari era tale da influenzare positivamente il loro atteggiamento avverso la revisione della pianificazione. Anche per questo motivo, i privati convenuti vanno protetti nella loro buona fede.

5. In conclusione, le decisioni della commissione di espropriazione in merito all’indennizzo dovuto ai privati convenuti sulla base delle promesse fatte dall’autorità merita piena conferma ed i ricorsi vanno integralmente respinti. In conclusione la decisione di assegnazione presa merita conferma e il ricorso deve essere respinto. Per le spese fa stato l’art. 73 cpv. 1 LGA, giusta il quale nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per le ripetibili, l’art. 78 LGA prevede che la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1). Ai ai comuni e alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (cpv. 2). L’esito della controversia giustifica pertanto l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento al comune ricorrente, il quale è tenuto a rifondere ai privati convenuti in ricorso, che si sono avvalsi della collaborazione di un patrocinatore legale, un’equa indennità a titolo di ripetibili. Anche il rappresentate della convenuta 2 che è stato abilitato dalla Presidenza a patrocinare la proprietaria davanti a questo Giudice ha diritto alle ripetibili. Per contro, lo stesso diritto non può essere riconosciuto alla commissione d’espropriazione in virtù di quanto sancito all’art. 78 cpv. 2 LGA. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 7'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 437.-totale fr. 7'437.-il cui importo sarà versato dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. Il Comune di … versa ad … fr. 5'012.65, a … fr. 4'406.75, a … fr. 6'907.90 e ad … fr. 1'678.50 a titolo di ripetibili.

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