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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 22.02.2005 R 2004 120

February 22, 2005·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·2,283 words·~11 min·5

Summary

fermo lavori | Baurecht

Full text

R 04 120 4a Camera SENTENZA del 22 febbraio 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente fermo lavori 1. … è proprietario sul territorio del Comune di ... in località … della particella no. 1492. Il 10 luglio 2003, l’autorità comunale rilasciava al petente la licenza edilizia per l’edificazione del complesso Residenza …, comprendente tre distinti blocchi denominati A, B e C. Già durante la costruzione del blocco A si rendeva necessario decretare un fermo dei lavori a causa di un errore nel calcolo delle altezze. I lavori potevano venire terminati solo dopo l’abbassamento del tetto, ottenuto con la sottrazione di un giro di mattoni, e un innalzamento della costruzione rispetto ai piani approvati di 40 cm. Durante i lavori di costruzione per il blocco B, l’autorità comunale constatava un superamento delle altezze della costruzione rispetto ai piani approvati e verosimilmente anche contrario alle altezze massime consentite dalla normativa comunale. Il 26 ottobre 2004, venivano introdotti dei nuovi piani, ritenuti riprodurre il progetto in via di costruzione. Poiché questi nuovi piani prevedevano una diversa sistemazione interna del piano mansardato e un innalzamento della costruzione, l’esecutivo comunale procedeva alla loro pubblicazione. Intanto, il 9 novembre 2004 il municipio decretava un fermo dei lavori una volta ultimata la costruenda soletta tra il secondo e il piano mansardato. 2. Contro il decreto di fermo dei lavori, … insorgeva il 29 novembre 2004 davanti al Tribunale amministrativo chiedendo l’annullamento del provvedimento. Oltre a criticare l’agire dell’autorità comunale, per aver pubblicato una semplice notifica di piani alla stregua di una domanda di costruzione e per essersi presuntamente fondata su risoluzioni di sedute non tenutesi, il

ricorrente considera insufficiente la motivazione addotta per decretare il fermo dei lavori. Infatti, non basterebbe un semplice rinvio al superamento delle altezze indicate sui piani o a quelle massime consentite dalla legislazione comunale, ma andrebbe chiaramente specificata la misura dell’eventuale superamento. 3. Nella propria presa di posizione, il comune convenuto chiedeva la reiezione del ricorso. L’altezza della costruzione del blocco B corrisponderebbe alle misure indicate sui nuovi piani introdotti alla fine di ottobre e verrebbe a superare quelle indicate sui piani approvati e quelle massime legali, come comproverebbe il rilevamento effettuato dal tecnico comunale e confermato anche dallo Studio d’ingegneria … SA di …. Mentre, infatti, l’altezza media giusta i piani approvati era per il blocco B di m 9.895, quella risultante dai nuovi piani presentati sarebbe di m 10.99 a cui andrebbero ancora aggiunti cm 20. Giusta la normativa comunale però, l’altezza massima consentita sarebbe solo di m 10.5. In base a tali rilievi i presupposti per decretare un fermo dei lavori sarebbero stati indubbiamente soddisfatti. Per il resto, le censure promosse dal ricorrente contro l’agire dell’autorità comunale sarebbero prive di fondamento, come dimostrerebbero gli estratti delle sedute municipali nell’ambito delle quali sarebbe stato discusso il caso in parola. Malgrado l’intenzione del Tribunale amministrativo di indire un sopralluogo ancora nel corso del mese di dicembre 2004, il ricorrente, assente per vacanze, chiedeva un secondo scambio di scritti processuali. 4. Replicando, l’istante si riconfermava essenzialmente nelle proprie precedenti allegazioni e proposte. Oltre a questo, egli faceva valere una violazione del diritto di audizione, per non aver ottenuto in edizione l’incarto completo, informava poi il Tribunale di aver ritirato i piani introdotti al comune il 26 ottobre 2004 e contestava la legittimità dell’intimazione del fermo al ricorrente personalmente, quando i piani sarebbero stati sottoscritti dalla … SA. Materialmente, venivano contestati i calcoli a fondamento della presa di posizione del comune convenuto e ne venivano proposti di propri. Da questi, l’altezza del fabbricato non verrebbe ad essere che di m 10.35.

5. Il comune convenuto, duplicava contestando le argomentazioni avanzate dall’istante e considerava comunque già errati a prima vista i calcoli proposti nella replica. 6. In data 11 febbraio 2005, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a … In detta sede ognuna delle parti al procedimento aveva modo di esporre ancora una volta il proprio punto di vista. Dall’istante veniva chiesta l’astensione dal partecipare al sopralluogo del tecnico comunale per presunta suspicione. La richiesta veniva dal comune accolta e l’incontro avveniva senza la partecipazione di detto esperto. Al termine del sopralluogo le parti tentavano di trovare un’intesa per poter continuare i lavori e si ripromettevano di definire entro quale altezza massima la costruzione avrebbe dovuto essere eretta. Il procedimento veniva però immediatamente ripreso, dopo che per il ritardo dei lavori contro l’esecutivo comunale ed i suoi membri personalmente il ricorrente riteneva di poter far valere pretese pecuniarie dell’ordine di fr. 3'000.- al giorno. Con scritto 16 febbraio 2005, il ricorrente chiedeva al Tribunale l’allestimento di una perizia giudiziaria onde stabilire le controverse altezze della costruzione. Considerando in diritto: 1. a) L’ordine di fermo dei lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad assicurare il mantenimento di una determinata situazione di fatto, nell’attesa che l’autorità conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o in contrasto con il permesso accordato, o neghi lo stesso ed ordini eventualmente un ripristino conforme al diritto. Scopo dell’intervento è di evitare che l’illegittimità di un intervento edilizio venga aggravata dalla prosecuzione di lavori non autorizzati o eseguiti in contrasto con l’autorizzazione ricevuta. In passato, la prassi di questo Giudice considerava simili provvedimenti di tipo cautelare non deferiti al Tribunale amministrativo, in assenza di un interesse giuridico all’evasione della pratica. Infatti, con il fermo dei lavori la situazione giuridica dell’interessato non veniva ancora considerata compromessa definitivamente, restando possibile eventualmente

approvare l’intervento eseguito, anche se in contrasto con i piani approvati, mediante una domanda di costruzione in sanatoria. Con il cambiamento della prassi in materia di legittimazione al ricorso – cambiamento sancito con la PTA 2003 no. 34 e giusta il quale è oramai legittimato a proporre ricorso chiunque abbia un interesse anche solo di fatto all’annullamento o alla modifica di una decisone, conformemente a quanto disposto dall’art. 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG) e dalla relativa giurisprudenza - il ricorrente deve nell’evenienza essere considerato legittimato al ricorso, avendo un interesse almeno di fatto a che i lavori non subiscano dei ritardi. b) Il decreto di fermo è stato intimato al ricorrente, proprietario del fondo sui cui vengono edificate le tre costruzioni e richiedente la domanda di costruzione. Il comune convenuto aveva rilasciata la licenza di costruzione al proprietario che è pertanto nella fattispecie l’indiscusso perturbatore per situazione (DTF 118 Ib 415). Il fatto che la ditta che ha progettato i lavori e che è pure responsabile dalla loro esecuzione abbia introdotti i successivi piani è del tutto ininfluente. Questa ditta, di cui il ricorrente è amministratore unico, era semmai da ritenersi la perturbatrice per comportamento. 2. a) Dal profilo formale, l’istante adduce ancora una violazione del diritto di audizione per non aver potuto visionare gli atti e per la carenza di motivazione del decreto impugnato. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per gli interessati di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei loro confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferimenti). In casu, le lamentele invocate non si rivelano degne di protezione. In data 22 novembre 2004, su esplicita richiesta al ricorrente venivano trasmessi gli atti in relazione al decreto di fermo dei lavori. Pretendere, senza aver espressamente richiesto nulla a questo riguardo, che tra la documentazione dovessero figurare pure gli atti relativi all’eventuale domanda di costruzione in sanatoria non è

difendibile. Le due procedure sono ben distinte e l’una non ha alcuna diretta incidenza sull’altra. In altri termini, malgrado il ben fondato di un fermo dei lavori, resta evidentemente aperta la questione di sapere se la costruzione potrà o meno essere approvata giusta quanto è già stato edificato. In questo senso, non è dato concludere che per avvalersi dei propri diritti l’istante necessitasse della documentazione (protocolli delle sedute) relativa alla successiva notifica dei piani. b) Anche riguardo la motivazione, la decisione di fermo sfugge a qualsiasi critica. L’esigenza di una motivazione è rispettata non appena gli interessati possono, attraverso la decisione o sulla scorta di altri elementi della causa a loro noti, rendersi conto sufficientemente delle ragioni che stanno alla base della decisione (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c). Per contro, la prassi non esige che l’autorità debba prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati (DTF 121 I 57 cons. 2c e riferimenti), ma basta che si limiti alle questioni rilevanti ed essenziali (DTF 127 I 84, cons. 3 non pubblicato; 126 I 102 cons. 2b e 124 V 181 cons. 1a e riferimenti). In definitiva, l’insieme dei motivi deve permettere all’interessato di afferrare le ragioni a fondamento del provvedimento per poterlo eventualmente deferire, con piena cognizione di causa, all’istanza superiore (DTF 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d). Come si evince dal decreto di fermo, la sospensione dei lavori era stata decretata dopo che “la costruzione dello stabile a est presenta una maggiore altezza rispetto a quanto approvato con la licenza di costruzione, (…) in particolare con l’erezione di muri che aumentano altezza e volume del sottotetto”. Tale motivazione era indubbiamente sufficiente per giustificare la misura presa senza che l’autorità fosse tenuta a indicare in cifre la misura del superamento, come pretende il ricorrente. A questi bastava, infatti, sapere che le altezze non erano conformi a quelle approvate, fatto del resto da lui stesso sempre ammesso. c) Sempre dal profilo formale, il ricorrente contesta l’agire dell’autorità comunale che anziché semplicemente accontentarsi di prendere conoscenza dei nuovi piani inviati avrebbe pubblicato gli stessi, dando avvio ad una formale nuova domanda di licenza edilizia, senza il consenso del diretto interessato. Questi

voleva infatti solo veder applicata la procedura di notifica che l’art. 101 della legge edilizia (LE) limita alle piccole costruzioni non utilizzate a scopo abitativo ed alle modifiche di terreno. La censura, oltre a non avere alcuna incidenza sul caso in oggetto, è decisamente infondata. Non spetta certo al richiedente la licenza di costruzione decidere della necessità o meno di una nuova pubblicazione del progetto in seguito alle nuove modifiche apportate. Qualsiasi altra deduzione fatta al riguardo dal petente non merita in questo contesto ulteriori disquisizioni. Anche le insinuazioni in merito al momento e alla presenza di chi si sarebbero tenute le sedute della commissione edilizia sono ai fini di questo procedimento del tutto ininfluenti, poiché il decreto di fermo dei lavori è stato deciso, come era sua competenza, dal municipio nella seduta dell’8 novembre 2004. Basti poi ricordare al ricorrente che la validità di una simile misura cautelare è già stata ammessa anche se intimata prontamente oralmente, confermata poi in forma scritta e solo in seguito ratificata dal municipio (RDAT I-2001 no. 25), propriamente nei casi in cui è indispensabile agire con tempestività. Questo principio è a livello comunale confermato espressamente all’art. 119 LE. 3. Materialmente, il provvedimento cautelare sfugge a qualsiasi critica. Il blocco B è stato costruito in modo diverso dai piani presentati e approvati dall’autorità edilizia nella licenza del 10 luglio 2003. Ciò è stato ammesso da ambedue le parti in causa e per questo motivo si era resa necessaria l’introduzione di nuovi piani. Ai sensi della licenza accordata, l’altezza della costruzione doveva essere di m 9.895, ciò che per ammissione stessa del ricorrente non verrà rispettato (nella replica vengono indicati m 10.35). La diversità dell’altezza dell’ultima soletta è poi comprovata dai piani. Prendendo come esempio la facciata del blocco B rivolta verso il futuro blocco C si nota immediatamente che, giusta i piani approvati, il terreno naturale veniva a trovarsi a circa 55 cm dal bordo superiore della soletta del primo piano, mentre giusta i nuovi piani, la stessa linea viene ad intersecare la facciata già al massimo a 40 cm dal bordo superiore della soletta del primo piano. Considerando poi il maggior spessore delle singole solette (cm 2) e le maggiori altezze dei singoli piani (cm 5), l’ultima soletta non può che essere più alta di quanto inizialmente previsto e approvato. E’ in queste condizioni

evidente che le altezze del blocco B, in particolare già sulla base di quelle dell’ultima soletta, non siano conformi a quelle indicate sui piani approvati. Il ricorrente insiste sull’errore delle diverse quote indicate sui piani e sulla conformità dell’opera ai dettami materiali della legge edilizia. Queste questioni non sono comunque rilevanti per il fermo dei lavori, ma solo per la relativa procedura di licenza in sanatoria. Infatti, per la sospensione dei lavori è decisivo solo il fatto che la costruzione non rispecchi i piani approvati e che pertanto quanto l’istante stia edificando non disponga della necessaria licenza di costruzione. In quest’ottica è pure da respingere la richiesta di una perizia giudiziaria volta a stabilire le altezze massime della costruzione in assonanza con l’ordinamento comunale, giacché la questione esula dal contesto del presente ricorso. 4. In conclusione il ricorso è respinto e viene integralmente confermata la legalità del provvedimento cautelativo emanato dall’esecutivo comunale. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente, la quale è pure tenuta a rifondere al comune convenuto, avvalsosi della collaborazione di un patrocinatore legale, un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 170.-totale fr. 2'170.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. … versa al Comune di … fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

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