VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 19 25 4a Camera Giudice unico Racioppi e attuario Paganini SENTENZA del 4 luglio 2019 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ GmbH, ricorrente contro Comune di X._____, convenuto concernente tassa sui rifiuti
- 2 - 1. Con lettera del 14 marzo 2019 B._____, socio e gerente della ditta A._____ GmbH con sede al suo domicilio privato in X._____, inoltrava al Comune di X._____ opposizione contro la fattura del 28 febbraio 2019 delle tasse sui rifiuti retroattive a partire da novembre 2015 (data di iscrizione nel Registro di commercio di detta ditta) per l'importo di fr. 255.80. 2. Con decisione 1° maggio 2019 il Municipio del Comune di X._____ confermava la fattura del 28 febbraio 2019. 3. Contro questa decisione, il 13 maggio 2019 B._____ inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per conto della A._____ GmbH (qui di seguito: ricorrente) argomentando che essa non produrrebbe rifiuti elencati nel regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti (qui di seguito: Regolamento) e che la carta non potrebbe essere considerata come un rifiuto e quindi non soggetta a tassazione. 4. Con presa di posizione del 28 maggio 2019 il Comune (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso. Esso richiamava la lettera di B._____ del 14 marzo 2019 in cui questi affermava, tra l'altro, che la sua azienda non produrrebbe che una minima quantità di carta. Secondo il Comune, in base al rispettivo Regolamento la carta e il cartone sarebbero, fra gli altri, dei rifiuti raccolti separatamente. Per lo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente il Comune non fatturerebbe tasse (quantitative) supplementari. Questa prestazione sarebbe inclusa nella tassa base qui applicata (per l'importo minimo) alla ditta ricorrente. 5. Nella replica del 3 giugno 2019 la ricorrente affermava che in base al Regolamento la tassa annuale è imposta in base agli edifici e non alle persone ivi residenti. B._____ pagherebbe le tasse a carico del proprietario dell'immobile locato tramite il canone d'affitto. La sua ditta avrebbe unicamente la sede legale nel suo appartamento privato, dove svolgerebbe
- 3 soltanto delle attività puramente amministrative. Non sarebbe perciò corretto tassare la stessa unità abitativa due volte. Il Regolamento, poi, non sancirebbe esplicitamente che lo smaltimento dei rifiuti riciclabili come p.es. la carta avvenga contro pagamento di una tassa, per cui non sarebbero soggetti a tassazione. 6. Nella duplica del 26 giugno 2019 il convenuto confermava i petiti della presa di posizione. Esso esplicava la sua prassi di fatturazione relativa a piccole aziende con scarsa produzione di rifiuti risp. scarso fabbisogno d'acqua, che hanno i loro uffici in un'unità abitativa: per l'acqua potabile e le acque luride si condona la tassa base e si preleva soltanto una tassa quantitativa; per lo smaltimento dei rifiuti come la carta si preleva una tassa base (tassa minima: fr. 75.-- oltre IVA) e non si fatturano tasse quantitative. Considerando in diritto: 1.1. Oggetto impugnato è la decisione 1° maggio 2019. La competenza del Tribunale amministrativo di giudicare la controversia è pacifica (art. 49 cpv. 1 lett. a legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Quale destinataria della decisione, la ricorrente è legittimata a ricorrere in giudizio (art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA) il ricorso è dunque ricevibile. 1.2. Giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico quando il valore litigioso non supera fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nel caso concreto il valore litigioso ammonta a fr. 255.80. Non essendo altrimenti prevista una composizione a cinque, sulla presente controversia statuisce il Giudice unico.
- 4 - 2. Controversa è la riscossione della tassa (base) sui rifiuti presso la società ricorrente. La ricorrente obietta che non vi sarebbe la base legale per tassarla. 3. I tributi pubblici necessitano di una base legale in una legge formale (principio di legalità, cfr. art. 127 cpv. 1 e 164 cpv. 1 lett. d Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]). In essa occorre disciplinare perlomeno la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e il calcolo del tributo. Per alcuni tipi di tributi causali la giurisprudenza ha allentato i requisiti per il calcolo del tributo, segnatamente laddove la quantità del tributo è delimitata da principi costituzionali verificabili (quali il principio di copertura dei costi e di equivalenza, cfr. DTF 135 I 130 cons. 7.2 con rinvii). 4.1. Per tutti i rifiuti il Regolamento in questione definisce la cerchia dei contribuenti, o meglio i soggetti della tassazione, come segue: Debitori delle tasse base sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro fondiario al momento della loro scadenza. […] (art. 25 cpv. 1). Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al momento della loro emanazione. […]. L'oggetto e la base di calcolo sono determinati come segue: Va pagata una tassa annuale ricorrente per gli edifici in cui si trovano locali abitativi e adibiti al lavoro, o nei quali si producono regolarmente rifiuti (art. 26 cpv. 1). La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dall'economia o unità abitativa (casa o abitazione con cucina o cucinino) o dall'azienda e l'ammontare della tassa è fissato nello specchietto delle tasse e determinato in misura scalare secondo la classe degli oggetti. La tassa base viene conteggiata totalmente anche in caso di un immobile vuoto o usato solo parzialmente durante l’anno. In caso di rigore o eccezione decide il municipio (cpv. 2).
- 5 - 4.2. Stando alle summenzionate disposizioni, in accordo con il ricorrente va ritenuto che la tassa sui rifiuti va corrisposta dal proprietario di un edificio per ogni singolo locale abitativo o lavorativo o nel quale si producono regolarmente rifiuti. La tassa è dunque legata alla proprietà e non alla residenza delle persone. Nel caso concreto, la società ricorrente ha la propria sede all'indirizzo di domicilio del suo unico socio e gerente B._____. Si tratta di un appartamento in affitto, ergo la tassazione per i rifiuti deve avvenire presso il proprietario di detto appartamento. La base legale comunale non permette di riscuotere un'ulteriore tassa presso delle persone (naturali o giuridiche) in affitto o semplicemente residenti nel comune. La prassi esposta dal convenuto non può derogare a questa chiara base legale. Ne discende che la riscossione presso la società ricorrente delle tasse sui rifiuti a partire da novembre 2015 secondo fattura del 28 febbraio 2019 è illecita. 5. Per i motivi suesposti il ricorso va accolto e la decisione impugnata del 1° maggio 2019 è annullata. 6. Le spese procedurali sono poste a carico del soccombente convenuto (art. 73 cpv. 1 LGA). Il Giudice unico decide: 1. In accoglimento del ricorso la decisione 1° maggio 2019 del Comune di X._____ è annullata. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 140.-totale fr. 640.--
- 6 il cui importo sarà versato dal Comune di X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]