Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 06.05.2019 A 2019 12

May 6, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·1,154 words·~6 min·4

Summary

condono fiscale | Steuererlass

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 19 12 4a Camera presidenza Racioppi attuario Rogantini SENTENZA del 6 maggio 2019 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente condono fiscale

- 2 in costatazione e in considerazione,  che con istanza inoltrata all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni l'8 febbraio 2019 A._____ chiese il condono della parte non ancora pagata delle imposte cantonali 2016 di fr. 441.60 a causa della sua precaria situazione finanziaria (act. 1),  che in seguito precisò per e-mail di chiedere il condono anche per l'anno fiscale 2017 (act. 2),  che su richiesta dell'Amministrazione imposte, il 22 febbraio 2019 A._____ trasmise diversi documenti per e-mail, fra cui la decisione di assistenza del 5 febbraio 2019, un certificato medico e il questionario dell'Amministrazione imposte compilato (act. 3 e 4),  che con decisione del 22 febbraio 2019 (act. 5) l'Amministrazione imposte respinse integralmente la domanda di condono fiscale, sia per l'anno fiscale 2016 (fr. 441.60 di imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza) sia per l'anno fiscale 2017 (fr. 1'569.-- di imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza + fr. 175.65 di imposta federale sul reddito), concedendogli però la possibilità di pagamenti rateali,  che A._____ ha presentato ricorso contro detta decisione in data 20 marzo 2019 (act. A.1), scritto in tutte maiuscole e senza interpunzione,  che adduce di essere inabile al lavoro al 100% dal 7 febbraio 2018 e in beneficio dell'assistenza sociale dal 1° gennaio 2019 a seguito delle entrate insufficienti, e di aver presentato una domanda AI nel mese di agosto 2018, sulla quale non sarebbe ancora stato deciso,  che sostiene poi che nel 2018 avrebbe pagato le rate mensili delle imposte cantonali e comunali dell'anno 2016 nonostante il minimo vitale e che al momento non gli sarebbe possibile di saldare le relative tasse con le entrate in assistenza,  che fa valere un'applicazione non corretta della Legge cantonale sulle imposte, poiché a suo dire nelle sue circostanze sarebbero dati i motivi per il condono,

- 3 -  che inoltre ritiene che gli altri suoi creditori non tirerebbero alcun vantaggio da un eventuale condono delle tasse a suo favore, dato che lui rimarrebbe comunque dipendente dall'assistenza sociale, e che del resto l'Amministrazione imposte non terrebbe conto del suo stato di salute,  che non comprende infine come mai in un cantone dove nell'anno 2017 vi sarebbe stata un'eccedenza di tasse di circa 70 milioni di franchi non sia data, a un cittadino domiciliato, la possibilità di un condono come da legge sul condono dell'imposta,  che l'Amministrazione imposte ha presentato le sue osservazioni dettagliate in data 18 aprile 2019 (act. A.2), alle quali il ricorrente ha replicato il 29 aprile 2019 (act. A.3),  che assieme al ricorso e alla sua replica, il ricorrente ha trasmesso diversi documenti, fra cui diversi precetti esecutivi e attestati di carenza di beni a comprova della sua situazione finanziaria,  che l'Amministrazione imposte ha espressamente rinunciato a presentare una duplica, rinviando alle osservazioni del 18 aprile 2019 (act. A.4),  che secondo il diritto vigente, qualora per il contribuente caduto nel bisogno il pagamento dell'imposta costituisca un grave rigore, su domanda gli importi dovuti possono essere integralmente o parzialmente condonati (cfr. l'art. 167 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 [LIFD; RS 642.11], l'art. 2 dell'Ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta del 12 giugno 2015 [Ordinanza sul condono dell'imposta; RS 642.121] e l'art. 156 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 [abbreviazioni inufficiali LIC o LIG; CSC 720.000]),  che il condono dell'imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente; deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori (art. 167 cpv. 2 LIFD),

- 4 -  che esso non può quindi avere lo scopo di agevolare il contribuente nel pagamento di altri debiti attraverso una rinuncia dell'ente pubblico; se oltre ai debiti fiscali vi sono anche debiti privati del richiedente, è quindi necessaria una corrispondente rinuncia ai crediti anche da parte dei creditori privati non privilegiati,  che ne segue che secondo le chiare disposizioni legali il condono fiscale può essere concesso soltanto nella misura in cui anche gli altri creditori non privilegiati abbiano rinunciato ai loro crediti, dimodoché la Confederazione, i cantoni e i comuni, in quanto creditori di terza classe, non vengano trattati peggio degli altri creditori non privilegiati (principio della cosiddetta simmetria dei sacrifici; vedi anche l'art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza sul condono dell'imposta; per più dettagli cfr. la prassi dell'Amministrazione imposte del 1° maggio 2016, in particolare n. 6.5 alla pag. 10, consultabile anche in lingua italiana sul sito internet ufficiale <https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dfg/stv/dokumentation/praxis/S teuererlass/156-01_IT.pdf>, visitato il 14 agosto 2019),  che, difatti, decidere diversamente significherebbe che quando la situazione economica del richiedente a cui è stato concesso il condono migliora (cosiddetto ritorno a miglior fortuna), gli altri creditori possono chiedere il pagamento dei crediti ancora scoperti, mentre invece lo Stato deve accettare la sua perdita definitiva,  che nell'occorrenza è intanto pacifico che il ricorrente vive con il minimo vitale, non è in grado di coprire le uscite con le entrate disponibili ed è al beneficio dell'assistenza sociale dall'inizio di quest'anno, cosicché in linea di principio non è in grado di pagare le imposte in domanda,  che, come rammenta a ragione l'Amministrazione imposte, il ricorrente ha però anche debiti considerevoli nei confronti di creditori non privilegiati nella misura di oltre fr. 37'000.--, dimodoché l'eventuale condono delle imposte non sarebbe in grado di risanare in modo duraturo la situazione economica del ricorrente e andrebbe a solo danno dello Stato,

- 5 -  che il ricorrente non ha né addotto né inoltrato alcuna rinuncia ai crediti da parte degli altri suoi creditori,  che in queste circostanze per legge non si può rinunciare alla riscossione delle imposte, venendo meno il presupposto della simmetria dei sacrifici, indispensabile per un condono fiscale,  che per questi motivi la decisione impugnata risulta corretta e il ricorso va respinto,  che si rende attento il ricorrente alla possibilità di rivolgersi a un'organizzazione di consulenza in materia di debiti, oltre che al servizio sociale regionale,  che, viste le difficoltà finanziarie del ricorrente, eccezionalmente ci si discosta dalla regola di cui all'art. 73 della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100) e si rinuncia al prelievo di spese procedurali,  che nel presente caso all'Amministrazione imposte non sono assegnate spese ripetibili (vedi l'art. 78 cpv. 2 LGA),  che la presente decisione con valore litigioso di fr. 2'186.25 e quindi inferiore a fr. 5'000.-- compete al giudice unico (art. 43 cpv. 3 lett. a LGA), il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non sono prelevate spese processuali. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

A 2019 12 — Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 06.05.2019 A 2019 12 — Swissrulings