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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 20.08.2019 A 2019 11

August 20, 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·4,825 words·~24 min·4

Summary

imposte cantonali e federali (revisione) | Steuern der jur. Personen

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 19 11 4a Camera presidenza Racioppi giudici Meisser, von Salis attuario Rogantini SENTENZA del 20 agosto 2019 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, c/o B._____ SA, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, resistente concernente imposte cantonali e federali (revisione)

- 2 - Fattispecie: 1. Il 6 ottobre 2011 fu fondata la società anonima A._____ SA con sede originariamente a X._____ (GR). Nei primi anni dalla sua costituzione venne tassata esclusivamente nel Cantone dei Grigioni, sia per le imposte federali sia per quelle cantonali. 2. In data 16 febbraio 2017 la A._____ SA inoltrò, tramite la fiduciaria B._____ SA, la sua dichiarazione fiscale per l'anno 2015 nel Cantone dei Grigioni (act. C.2). Sulla prima pagina del modulo principale di quella dichiarazione fiscale indicò di non aver nessuna succursale (aziende commerciali, stabilimenti d'impresa, immobili), né nei Grigioni né in un altro cantone né all'estero. Quale sede principale indicò X._____ (GR). 3. L'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni emanò le decisioni di tassazione definitiva per l'anno fiscale 2015 il 27 febbraio 2017 (act. C.4), partendo da un utile imponibile di complessivi fr. 507'200.-- e da un capitale imponibile di complessivi fr. 817'800.--. L'importo totale di imposte dovute ammontò a fr. 62'383.-- per l'imposta cantonale 2015 e a fr. 43'112.-- per l'imposta federale diretta 2015. Queste due decisioni crebbero in giudicato senza essere state impugnate. 4. Con decisione pregiudiziale sull'assoggettamento del 26 settembre 2017 (act. C.5), l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino informò la A._____ SA che riterrebbe che l'amministrazione effettiva della società sarebbe in Ticino, in quanto i suoi membri sarebbero domiciliati in Ticino, in particolare C._____ quale amministratore unico con firma individuale. Pertanto si rivendicherebbe l'imposizione illimitata sull'utile e sul capitale a partire dall'anno fiscale 2015. Pure questa decisione non fu impugnata e crebbe in giudicato.

- 3 - 5. La A._____ SA si rivolse all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni con istanza del 25 giugno 2018 (act. C.6), chiedendo la revisione delle tassazioni relative agli anni fiscali 2015 e 2016 già passate in giudicato, in quanto la società sarebbe stata tassata dall'Ufficio di tassazioni delle persone giuridiche del Cantone Ticino per i medesimi anni. Si chiederebbe dunque la restituzione delle somme versate e la dispensa dal presentare la dichiarazione fiscale per l'anno 2017 e successivi. 6. Con decisione del 19 febbraio 2019 (act. C.7), l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni statuì quanto segue: "1. Non si entra nel merito della domanda di revisione del 25 giugno 2018 concernente le decisioni di tassazione per l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale del 2015 emanate il 27 febbraio 2017. 2. Non si entra nemmeno nel merito della domanda di revisione del 25 giugno 2018 concernente l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale del 2016. 3. In riferimento alle imposte cantonali, contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dal recapito. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere il petito, la fattispecie e una breve motivazione ed essere firmato. I mezzi di prova devono essere definiti esattamente e se possibile allegati. Con riferimento all'imposta federale diretta, contro la presente decisione è data facoltà di ricorso scritto all'Amministrazione delle imposte entro 30 giorni. Il ricorso deve essere motivato e firmato. I mezzi di prova devono essere definiti e se possibile allegati." In merito all'anno fiscale 2015 ritenne in sostanza che all'istante andrebbe rimproverata una carenza di diligenza ragionevolmente esigibile per non aver impugnato le decisioni di tassazione del Cantone dei Grigioni emanate il 27 febbraio 2017 e ormai cresciute in giudicato. Per quanto attiene all'anno fiscale 2016, invece, costatò che l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale del 2016 non sarebbero ancora state tassate e non potrebbero quindi essere oggetto di una domanda di revisione.

- 4 - 7. Contro quella decisione la A._____ SA è insorta con ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 21 marzo 2019 (act. A.1), chiedendo che la decisione del 19 febbraio 2019 dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni sia annullata e gli atti siano ritornati alla medesima autorità affinché entri nel merito della domanda di revisione. La ricorrente fa valere di aver subito una doppia imposizione intercantonale bandita dalla Costituzione. Lei non avrebbe mai trasferito la sua sede e, anzi, sarebbe da sempre stata tassata nel Cantone dei Grigioni e avrebbe pagato le relative imposte federali e cantonali. A suo modo di vedere, dunque, negare ora la restituzione degli importi già versati per l'anno fiscale 2015, dopo che anche il Cantone Ticino avrebbe improvvisamente rivendicato l'imposizione illimitata sull'utile e sul capitale della società ricorrente a partire dallo stesso anno fiscale 2015, costituirebbe in pratica una violazione del principio dell'affidamento e del principio della buona fede e risulterebbe arbitrario, non solo perché contraddirebbe in modo palese alla situazione di fatto ma anche perché nel risultato urterebbe in modo profondo il sentimento di giustizia e di equità. La ricorrente non avrebbe avuto alcun ragionevole motivo per impugnare la tassazione 2015, formalmente e materialmente corretta, dopo quelle ricevute negli anni precedenti. Il comportamento dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni avrebbe lasciato chiaramente intendere alla ricorrente che l'assoggettamento alla sovranità fiscale del Cantone dei Grigioni fosse del tutto legittimo e sarebbe continuato anche in futuro. La ricorrente sarebbe poco cognita di diritto fiscale e avrebbe riposto affidamento in siffatto agire dell'autorità fiscale grigionese. Sarebbe tale affidamento che l'avrebbe indotta a non impugnare la decisione di tassazione del tutto assimilabile a quelle che l'avrebbero preceduta. Non si potrebbe perciò imputare alla ricorrente una mancanza di diligenza per non aver avversato la decisione di tassazione del 27 febbraio 2017.

- 5 - Il ricorso è stato trasmesso all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni per osservazioni con decreto del 22 marzo 2019 (act. D.1). 8. L'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha risposto l'8 maggio 2019 (act. A.3), proponendo la reiezione del ricorso nella misura in cui dovesse essere ricevibile. Detta risposta è stata intimata alla ricorrente per conoscenza con decreto del 10 maggio 2019 (act. D.5). 9. Con scritto del 21 maggio 2019 (act. A.4) la ricorrente ha espressamente rinunciato a una replica. 10. Lo scambio di scritti è stato dichiarato concluso con scritto del giudice dell'istruzione del 23 maggio 2019 (act. D.6). 11. Come risulta dal Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), il _____ 2019 (iscrizione nel registro giornaliero il _____ 2019) è stato iscritto a Registro di commercio il trasferimento della sede della ricorrente da X._____ (GR) a Y._____ (TI), con nuovo recapito presso la B._____ SA. Considerandi: 1. Le decisioni di un servizio o di istituti dipendenti del diritto pubblico cantonale possono essere impugnate con ricorso amministrativo al dipartimento preposto (art. 28 cpv. 1 della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CSC 370.100]). Il ricorso amministrativo è escluso quando sono possibili l'opposizione o direttamente il ricorso al Tribunale amministrativo (art. 28 cpv. 2 LGA). Parimenti, l'art. 49 cpv. 1 lett. b LGA dispone che il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi contro decisioni degli uffici dell'amministrazione cantonale

- 6 soltanto se il diritto cantonale prevede l'impugnazione diretta. Occorre quindi una disposizione che permetta espressamente il ricorso diretto a codesto Tribunale amministrativo. 1.1. Impugnata è qui una decisione dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, con la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda di revisione del 25 giugno 2018 diretta d'una parte contro le decisioni di tassazione cresciute in giudicato per l'anno fiscale 2015 e d'altra parte contro delle asserite decisioni di tassazione per l'anno fiscale 2016 benché non ancora emanate (oltre ancora all'esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione fiscale per gli anni 2017 e seguenti). Intanto si costata che la competenza dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni per trattare quella domanda di revisione è rimasta indiscussa a giusto titolo (vedi l'art. 142 cpv. 2 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 [abbreviazione inufficiale qui utilizzata LIGR, anziché LIG, usata dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, che può essere confusa con la legge federale con tale abbreviazione; CSC 720.000] e l'art. 149 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 [LIFD; RS 642.11]). Chiaro è anche che per quanto attiene alle imposte federali dirette, detta decisione dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni può essere impugnata con lo stesso rimedio giuridico ammesso contro la decisione anteriore (art. 149 cpv. 3 LIFD), ossia il reclamo [n.d.r.: preferibilmente chiamata opposizione] ai sensi degli artt. 132 segg. LIFD. Questa Corte non può dunque esprimersi in merito alle imposte federali dirette, la procedura d'opposizione per l'anno 2015 essendo del resto già pendente e sospesa fino alla conclusione definitiva della presente procedura di ricorso (per gli anni fiscali successivi cfr. anche il consid. 3.2 infra). 1.2. Per quanto concerne invece le imposte cantonali, giusta l'art. 142 cpv. 3 secondo periodo LIGR la decisione dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni può essere impugnata con ricorso entro 30 giorni. La

- 7 legge è tuttavia imprecisa nella misura in cui non indica espressamente né di che tipo di ricorso si tratti né quale sia l'autorità competente a decidere sul ricorso (l'indicazione dei mezzi di impugnazione nella decisione impugnata non può essere determinante). Teoricamente potrebbe dunque trattarsi sia del ricorso amministrativo ai sensi degli artt. 28 segg. LGA, da presentare al Dipartimento delle finanze e dei comuni, sia del ricorso giudiziario giusta gli artt. 49 segg. LGA. Mentre gli artt. 137a e 139 cpv. 1 LIGR menzionano espressamente il Tribunale amministrativo, chiarendo così che si tratta in quei casi di un ricorso ai sensi degli artt. 49 segg. LGA, l'art. 142 cpv. 3 secondo periodo LIGR è ambigua. Esaminando però l'evoluzione della LIGR, si costata che mentre la versione italofona ha usato da sempre l'attuale termine generico 'ricorso', senza appunto precisare di quale tipo di ricorso si tratti, nella versione originaria germanofona in vigore fino al 2006 dell'art. 142 LIGR si usava invece il termine 'Rekurs' anziché 'Beschwerde' e che con questo ci si riferiva chiaramente al mezzo di impugnazione del ricorso giudiziario al Tribunale amministrativo oggi disciplinato dagli artt. 49 LGA (cfr. il Messaggio del Governo al Gran Consiglio sulla revisione totale della LIGR del 5 marzo 1985, quaderno n. 3/1985-1986 pagg. 93 segg., alla pag. 282). Questa distinzione è ormai sparita anche nella versione tedesca e ha così malauguratamente aggravato l'imprecisione e l'ambiguità del testo legale. È pertanto prassi costante di questa Corte di dichiararsi competente per statuire in merito a tali ricorsi (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 09 39 del 27 ottobre 2009 consid. 2 e A 16 39 del 26 aprile 2017 consid. 1.a). Non si impone perciò indugiare oltre. 1.3. Il ricorso essendo tempestivo e adempiente dei presupposti formali, questa Corte può entrare nel merito dello stesso – come si è detto, però, limitatamente alla parte che concerne le imposte cantonali. Il valore litigioso ammontando già per il 2015 da solo a fr. 62'383.--, tenendo conto esclusivamente delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale, oppure al

- 8 massimo a fr. 105'495.--, volendo considerare anche i fr. 43'112.-- di imposte federali dirette sull'utile, la presente decisione compete in ogni caso alla 4a Camera in composizione da tre giudici (art. 43 cpv. 3 lett. a LGA). 2. Ai sensi dell'art. 127 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) la doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari (vedi ad esempio le relative disposizioni della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 [LAID; RS 642.14] e della LIFD). Secondo dottrina e giurisprudenza vi è doppia imposizione ai sensi dell'art. 127 cpv. 3 Cost. qualora un contribuente è tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo (cosiddetta doppia imposizione attuale o effettiva). Nel caso qui in giudizio è palese e incontestato che si è in presenza di una doppia imposizione attuale in tal senso. È però anche riconosciuto dalla ricorrente che le decisioni di tassazione grigionesi per il 2015 sono cresciute in giudicato. Di conseguenza non possono di principio più essere rivendicati gli importi già pagati a quel titolo. Una restituzione è possibile soltanto se le decisioni cresciute in giudicato sono annullate o modificate materialmente (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2P.112/2003 del 29 agosto 2003 consid. 2.4.1). La questione che qui si pone è perciò piuttosto se siano dati i presupposti per una procedura di revisione, tenuto presente che l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni non è entrata nel merito di una rispettiva domanda della ricorrente. 3. Gli artt. 141 seg. LIGR costituiscono una lex specialis rispetto alla norma generale dell'art. 67 LGA, sebbene siano simili a quest'ultima. Corrispondono inoltre quasi testualmente agli artt. 147 segg. LIFD e all'art. 51 LAID. Giusta l'art. 141 cpv. 1 LIGR (come anche l'art. 147 cpv. 1 LIFD e

- 9 l'art. 51 cpv. 1 LAID) le decisioni di tassazione nonché di reclamo [n.d.r.: questa terminologia italiana è antiquata ed equivoca, cfr. invece l'art. 27 LGA che usa il termine preferibile 'opposizione'] e di ricorso cresciute in giudicato possono essere rivedute a favore del contribuente, a sua domanda o d'ufficio, se (a.) in un secondo tempo si scoprono fatti rilevanti o prove decisive, (b.) l'autorità che ha deciso ha trascurato fatti rilevanti o prove decisive che conosceva o doveva conoscere oppure violato in altro modo criteri di procedura, o (c.) un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. La revisione è tuttavia esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 141 cpv. 2 LIGR, art. 147 cpv. 2 LIFD e art. 51 cpv. 2 LAID). Per prassi costante di questa Corte, in tal caso si tratta di un motivo di non entrata nel merito (cfr. per più dettagli ad esempio le sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 13 36 del 7 gennaio 2014 consid. 2.b e A 16 39 del 26 aprile 2017 consid. 1.b). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il grado di diligenza della contribuente deve essere elevato (cfr. ad esempio la sentenza 2C_581/2011 e 2C_582/2011 del 27 marzo 2012 consid. 3.1). Si deve infatti partire dal presupposto che la contribuente conosca la propria situazione finanziaria e che dopo aver ricevuto la decisione di tassazione la controlli, contestando per tempo eventuali lacune. Non può invece chiedere la revisione per sostituire un rimedio giuridico ordinario non adottato in precedenza. Questa restrizione del diritto alla revisione, sviluppata dalla giurisprudenza e poi codificata nelle citate disposizioni, è giustificata dalla sussidiarietà della revisione e dalle esigenze poste dalla sicurezza giuridica. Di conseguenza una revisione è ad esempio esclusa se a seguito di negligenza della contribuente (o della sua rappresentante) elementi sostanziali della fattispecie non vengono addotti nella procedura di tassazione o di

- 10 opposizione ordinaria (errore di dichiarazione) oppure se la contribuente, esaminando la tassazione notificatagli – eventualmente facendo capo a un esperto – avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell'autorità (MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA/MICHAEL BEUSCH/SILVIA HUNZIKER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, §26 n. 82 seg. con diversi rinvii). 3.1. Nel caso che qui ci occupa si precisa innanzitutto che, come rileva l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, l'imposta cantonale per l'anno fiscale 2016 non è ancora stata tassata. Fa perciò difetto già il primo presupposto per la revisione, ossia il sussistere di una decisione cresciuta in giudicato. A giusta ragione quindi l'autorità precedente non è entrata nel merito della domanda di revisione per quanto concerne l'anno fiscale 2016 (n. 2 del dispositivo impugnato). La stessa cosa deve valere anche per gli anni successivi. La domanda di esenzione dall'obbligo di presentare una dichiarazione fiscale per gli anni 2017 e seguenti può semmai essere giudicata nell'ambito di procedure (ordinarie) a parte, ma non della presente procedura di revisione. In questi punti il ricorso va perciò respinto e la decisione impugnata espressamente confermata. 3.2. Per quanto attiene all'anno fiscale 2015 vi sono delle decisioni di tassazione cresciute in giudicato sia per le imposte cantonali sia per quelle federali dirette. Come esposto sopra, in questa sede si possono esaminare dette decisioni (rispettivamente quella complessiva di non entrata nel merito dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni del 19 febbraio 2019 qui impugnata) soltanto nella misura in cui concernono le imposte cantonali. Per il resto, cioè per le imposte federali dirette, non si può entrare nel merito del ricorso, poiché non compete a questa Corte decidere su quei punti della domanda di revisione. 3.3. In merito ai motivi di revisione relativi alle imposte cantonali 2015 – il tema principale della presente controversia – nell'occorrenza entrerebbero di

- 11 principio in rassegna unicamente quelli di cui all'art. 141 cpv. 1 lett. a e b LIGR. Poco importa se, come fa valere la ricorrente, le legislazioni di altri cantoni, tra cui San Gallo e Ticino, prevedrebbero un quarto motivo di revisione in presenza di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale. Semmai tale motivo potrebbe al limite essere invocato in Ticino, ma di certo non nel Cantone dei Grigioni, applicandosi qui unicamente leggi cantonali di questo Cantone. Comunque il fatto di essere in seguito stata tassata in un altro cantone può di principio costituire un fatto nuovo ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 lett. a e b LIGR. 3.4. Con la sentenza del Tribunale federale 2C_655/2016 del 17 luglio 2017, la massima Corte ha avuto luogo di decidere un caso del tutto analogo a quello qui in giudizio, statuendo che il modo di procedere della ricorrente in quella procedura si sarebbe rivelato contrario alla buona fede, cosicché il suo comportamento non meriterebbe di essere protetto già per quel motivo (consid. 2.3.4). Secondo il Canton Zugo, resistente al ricorso, la società lì ricorrente si sarebbe sottoposta incondizionatamente alla procedura di tassazione e avrebbe posto tutti i fattori fiscali sotto la sovranità fiscale del Canton Zugo. Tale comportamento costituirebbe un riconoscimento della pretesa fiscale fatta valere per prima (cioè quella del Canton Zugo), al rischio di una doppia imposizione. La ricorrente avrebbe presentato la dichiarazione fiscale nel Canton Zugo senza riserve e senza effettuare alcuna ripartizione fiscale. Avrebbe pure pagato le fatture fiscali senza riserve. Pur essendo sempre stata consapevole del fatto di avere uno stabilimento nel Canton Lucerna, non avrebbe presentato una ripartizione fiscale nel Canton Zugo o perlomeno segnalato di avere uno stabilimento in un altro cantone. La ricorrente disporrebbe inoltre di un rappresentante con buone conoscenze del diritto tributario. Anche a mente del Tribunale federale, comunque, non si potrebbe presumere che la ricorrente non fosse stata consapevole di avere uno stabilimento nel Canton Lucerna. Siccome nel Canton Zugo vi sarebbe stata unicamente la sede della società (in quel

- 12 caso però all'indirizzo del presidente del consiglio d'amministrazione) e la produzione avrebbe invece avuto luogo presso lo stabilimento nel Canton Lucerna, non sarebbe attendibile l'affermazione della società ricorrente che nella sua dichiarazione fiscale al domicilio fiscale principale avrebbe soltanto dimenticato di dichiarare lo stabilimento in un altro cantone. Al contrario, si avrebbe piuttosto l'impressione che avrebbe cercato di eludere, almeno in parte, i suoi obblighi fiscali (consid. 2.4.2). 3.5. Ora, nel caso che qui ci occupa, con l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni va costatato che con la dovuta diligenza della ricorrente i nuovi fatti addotti avrebbero potuto essere da lei anticipati e la doppia imposizione così evitata. Viceversa, non può essere imputato all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni di non aver tenuto conto prima della reale situazione della ricorrente, quest'ultima avendo sottaciuto informazioni importanti. 3.5.1. Come nella sentenza del Tribunale federale citata sopra, nel presente caso si rileva innanzitutto che la ricorrente si è sottoposta incondizionatamente alla procedura di tassazione nel Cantone dei Grigioni, dichiarando l'intero operato in questo Cantone. La sua dichiarazione fiscale è avvenuta senza riserve. Non ha inoltre esitato neanche a pagare le fatture fiscali per l'anno 2015. Anzi, è la società ricorrente stessa a sostenere che non vi sarebbe stato alcun motivo per dubitare della competenza delle autorità fiscali grigionesi e della correttezza delle decisioni d'imposizione. Ha dichiarato fra l'altro pure che dalla sua fondazione fino al momento dell'inoltro del ricorso non ha mai trasferito la sua sede (vedi però il trasferimento nel Cantone Ticino avvenuto il _____ 2019), eletta a X._____ (GR). A tal proposito va ricordato anche che sulla base della prassi di doppia imposizione del Tribunale federale, il domicilio fiscale primario di una persona giuridica si trova in primis nel luogo che è stato designato quale sede dagli statuti. Già solo questi elementi suggeriscono che l'imposizione nel Cantone dei Grigioni poteva di principio essere reputata corretta e che

- 13 la ricorrente avrebbe semmai potuto o dovuto contestare la seconda tassazione, avvenuta pur diverso tempo più tardi nel Cantone Ticino, quando quella grigionese era da mesi cresciuta in giudicato e saldata. Perlomeno dalle informazioni agli atti, invece, risulta che la ricorrente non si è opposta all'imposizione da parte delle autorità ticinesi. Ciò deve andare a suo carico. 3.5.2. L'autorità fiscale grigionese non aveva del resto alcun ragionevole motivo di credere, in quel momento, che potessero esservi altri punti di aggancio. Dalle istruzioni sul modo di compilare la dichiarazione d'imposta per persone giuridiche con sede nel Cantone dei Grigioni per il 2015 risulta chiaramente che in presenza di nessi fiscali anche al di fuori del comune di sede occorre indicarlo sul modulo principale e poi compilare il modulo 19 della dichiarazione fiscale quale base per la ripartizione fiscale. Le istruzioni stabiliscono inoltre espressamente che un assoggettamento limitato esiste ad esempio sulla base di uno stabilimento d'impresa e che l'obbligo di dichiarazione è rispettato anche con l'inoltro di proprie distinte con i relativi dati (pag. 22 di dette istruzioni). Nella dichiarazione fiscale 2015, sulla prima pagina del modulo principale, la ricorrente ha invece dichiarato – contrariamente alla verità – di non avere succursali o stabilimenti d'impresa in altri cantoni o all'estero. Non ha nemmeno presentato le proprie distinte con dati relativi alle attività nel Cantone Ticino. In più ha omesso di compilare il modulo 19, dal quale sarebbe emerso un assoggettamento nel Cantone Ticino. E tutto ciò nonostante il fatto che abbia incaricato una società fiduciaria, esperta nel campo, per presentare la sua dichiarazione fiscale. 3.5.3. Soltanto a posteriori e in base ad accertamenti fatti dall'autorità fiscale ticinese quest'ultima ha potuto rilevare che la sede a X._____ (GR) costituiva l'unico spunto della società nel Cantone dei Grigioni, che l'amministratore unico, C._____, era domiciliato a Y._____ nel Cantone Ticino e che anche sul sito internet della società (vedi <http://A._____.ch>,

- 14 visitato da ultimo il 20 agosto 2019) essa si presentava già allora quale società puramente ticinese, indicando Z._____ (TI) quale unico indirizzo. L'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha difatti costatato che al luogo di ubicazione della sede non vi era né direzione né amministrazione, di modo che la sede assumeva unicamente un'importanza formale. A suo dire sarebbe così diventato determinante il luogo dell'amministrazione effettiva. La sede civile di una società (che la stessa può liberamente eleggere all'interno del territorio elvetico) non verrebbe in effetti riconosciuta qualora in un altro cantone si contrapponga un luogo dove si svolga la direzione degli affari e l'amministrazione che normalmente dovrebbe svolgersi nel luogo della sede statutaria. In tal caso verrebbe appunto considerato quest'ultimo luogo – ubicazione dell'effettiva amministrazione e direzione societaria – quale (vero) domicilio fiscale. Le motivazioni di fondo che avrebbero indotto alla scelta della sede statutaria – siano esse di natura fiscale o altra – non sarebbero di fatto determinanti; sarebbe sufficiente che tale sede (statutaria) non corrisponda agli effettivi rapporti (direttivi e amministrativi), bensì appaia costituita artificiosamente, come sarebbe ad esempio il caso qualora una società faccia capo a un ufficio fiduciario al quale viene fatto riferimento per il recapito postale. Nel caso della A._____ SA, apparirebbe evidente che la sede statutaria della società sarebbe puramente formale (cosiddetto recapito bucalettere). L'amministrazione effettiva sarebbe in Ticino, in quanto i suoi membri, appunto, sarebbero domiciliati in Ticino. 3.5.4. Visto quanto precede, oggi è ormai chiaro che dal 2015 in poi (se non addirittura già prima) la ricorrente aveva almeno una succursale (se non anche l'effettiva amministrazione e l'intera attività) nel Cantone Ticino. Di conseguenza poteva rispettivamente doveva essere imposta perlomeno parzialmente in Ticino e in particolare doveva dichiarare queste circostanze alle autorità fiscali di entrambi i Cantoni. Tutto ciò doveva essere noto alla ricorrente, rispettivamente alla fiduciaria che è stata incaricata con l'inoltro

- 15 della dichiarazione fiscale 2015. In base invece alle indicazioni contenute in detta dichiarazione – rivelatesi poi sbagliate – l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni non poteva avere conoscenza di un assoggettamento della società perlomeno parziale (anche) nel Cantone Ticino. Ne segue d'un canto che alla ricorrente può essere imputata l'omissione della diligenza ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 LIGR e d'altro canto che manca già di principio l'elemento della colpa di cui all'art. 141 cpv. 1 lett. b LIGR presso l'autorità fiscale grigionese, non avendo dovuto conoscere i fatti sottaciuti dalla ricorrente. 3.6. Nella misura in cui la ricorrente si appella poi al principio della buona fede e alla protezione dell'affidamento, con l'autorità precedente va costatato che con la sua mail del 22 giugno 2018 (act. C.8) il revisore fiscale ha esclusivamente informato la ricorrente che le decisioni di tassazione passate in giudicato possono essere modificate solo con una richiesta di revisione e che una richiesta di revisione verrebbe valutata dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, il che è vero. Non ha invece fatto nessuna promessa né suscitato fiducia in altro modo riguardo all'esito concreto della domanda di revisione in seguito presentata dalla qui ricorrente. 3.7. Riassumendo, l'agire della ricorrente equivale essenzialmente a un riconoscimento del diritto d'imposizione del Cantone dei Grigioni con accettazione di una doppia imposizione. In merito ai nuovi fatti avanzati dalla ricorrente se ne costata la perenzione ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 LIGR, la ricorrente avendo potuto senz'altro farli valere prima nell'ambito della procedura ordinaria. La doppia imposizione è il risultato di una falsa dichiarazione da parte della ricorrente stessa, perciò quest'ultima se ne deve assumere le conseguenze. Ne deriva che il ricorso va respinto, nella misura in cui è ricevibile. La decisione di non entrata nel merito dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni di cui al n. 1 del

- 16 dispositivo impugnato va confermata, nella misura in cui concerne l'imposta cantonale. 4. Per finire vanno distribuite le spese giudiziarie, composte dalle spese processuali (tassa di Stato) e dalle spese ripetibili. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Nell'occorrenza non vi sono elementi per giustificare di scostarsi da questa regola. 4.1. Soccombente è la ricorrente, dimodoché le spese processuali, consistenti in una tassa di Stato prudentemente fissata qui a fr. 2'500.-- tenendo conto di tutti gli elementi del caso in giudizio, e le spese di cancelleria, calcolate in base all'Ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo del 2 novembre 2006 (CSC 370.110), vanno interamente a suo carico. 4.2. Parimenti, di principio la parte soccombente versa alla parte vincente una congrua indennità a titolo di ripetibili, nella misura in cui tali spese possano essere considerate necessarie (art. 78 cpv. 1 LGA). Al Cantone invece di regola non vengono assegnate ripetibili se vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Nel caso in giudizio l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha indubbiamente agito nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali. Tuttavia, come si è visto, con il suo comportamento la ricorrente ha violato i suoi obblighi di collaborare (cfr. l'art. 127 LIGR) e ha così causato un dispendio non trascurabile presso l'autorità fiscale grigionese (e questa Corte). Avrebbe invece potuto evitare la doppia imposizione e anche l'intera procedura di revisione se avesse presentato una dichiarazione fiscale corrispondente al vero. Per di più, vi sono alcuni elementi per sospettare che abbia scelto la sede a X._____ (GR) nell'intento di sottrarsi all'imposizione fiscale nel Cantone Ticino e le si può perciò imputare una certa malafede anche in questo senso. Considerati questi punti, si giustifica eccezionalmente assegnare un

- 17 importo prudentemente fissato a fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili a favore dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni che devono andare a carico della ricorrente, seguendo la sua soccombenza (cfr. ad esempio la PTA 2015 n. 20 consid. 6.b).

- 18 - Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 390.-totale fr. 2'890.-il cui importo sarà versato dalla A._____ SA entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L'A._____ SA è obbligata a versare all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni fr. 1'000.-- quale indennità a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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