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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 09.04.2018 A 2018 9

April 9, 2018·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·1,443 words·~7 min·5

Summary

tassa d'uso canalizzazione | Benutzungsgebühren

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 18 9 4a Camera Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 9 aprile 2018 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e B._____, ricorrenti contro Comune di X._____, convenuto concernente tassa d'uso canalizzazione

- 2 - 1. Con decisione 22 dicembre 2017, il Comune di X._____ respingeva il reclamo proposto dai coniugi A._____ e B._____ contro la tassa relativa alla canalizzazione per l'anno 2017. La raccomandata non veniva ritirata dagli opponenti, motivo per cui l'esecutivo intimava il provvedimento mediante Posta A in data 11 gennaio 2018, accludendo la busta della raccomandata mai ritirata. 2. Il 17 gennaio 2018 A._____ e B._____ interponevano un ri-reclamo. Il Comune di X._____ informava allora gli interessati il 18 gennaio 2018 di mantenere il provvedimento del 22 dicembre 2017 e che l'istanza di ricorso contro tale decisione fosse il Tribunale amministrativo. Il 25 gennaio 2018, A._____ e B._____ comunicavano al Comune di X._____ di aver ricevuto solo in data 23 gennaio 2018 tutta la documentazione ovvero lo scritto del comune del 18 gennaio 2018, la loro raccomandata 17 gennaio 2018 di ritorno e la decisione del 22 dicembre 2017. 3. Il 14 febbraio 2018, A._____ e B._____ adivano il Tribunale amministrativo chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. 4. Il Comune di X._____ concludeva alla tardività del ricorso. 5. Nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, A._____ e B._____ ribadivano replicando che la decisione deferita a giudizio sarebbe stata loro intimata il 23 gennaio 2018 e che pertanto il ricorso sarebbe stato proposto entro il termine di 30 giorni, mentre il comune convenuto manteneva in sede di duplica il proprio punto di vista.

- 3 - Considerando in diritto: 1. Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide, in virtù dell’art. 18 cpv. 3 della legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000), in qualità di giudice unico. 2. In conformità a quanto sancito all'art. 52 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata. I termini che iniziano a decorrere con una comunicazione iniziano a decorrere il giorno seguente (art. 7 cpv. 1 LGA). L'art. 8 cpv. 1 LGA precisa che le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero, ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 cons. 3.1, 130 III 396 cons. 1.2.3 e sentenze 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 cons. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 cons. 4.3.2). Nelle condizioni indicate, l'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 cons. 1.2.3 e 127 I 31 cons. 2b). Concretamente, il termine di giacenza di sette giorni inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui l'avviso di ritiro della raccomandata (foglio giallo) viene depositato nella casella postale o nella buca delle lettere (sentenza del Tribunale federale H 338/00 del 13 febbraio 2001) e si calcola indipendentemente

- 4 dai giorni festivi ufficiali e dalle ferie giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 5D_16/2008 del 10 marzo 2008). 3. Nell'evenienza in oggetto, la raccomandata del 22 dicembre 2017 non è stata ritirata dagli opponenti per cui l'invio è stato ritornato al mittente che lo ha ricevuto l'11 gennaio 2018. Dall'indicazione figurante sulla busta, il termine di giacenza presso l'ufficio postale di Y._____ era fino al 30 dicembre 2017 e il ritorno era giustificato dal fatto che la raccomandata non era stata ritirata. Per la decorrenza dei termini di ricorso questo significa che il provvedimento in questione va reputo notificato il 30 dicembre 2017. Infatti, l'invio raccomandato è reputato essere giunto a destinazione il giorno successivo all'invio per lettera raccomandata, ovvero il 23 dicembre 2017. Indipendentemente dalle ferie giudiziarie natalizie, il termine di giacenza di sette giorni iniziava pertanto a decorrere il 24 dicembre 2017 e veniva a scadenza il 30 dicembre 2017. Avendo presentato reclamo il 29 novembre 2017 contro la tassazione riguardante la canalizzazione, i due ricorrenti dovevano contare sul fatto di ricevere una decisione da parte dell'autorità per cui nell'evenienza concreta il termine di intimazione è da considerare a tutti gli effetti il 30 dicembre 2017. 4. In base alla corretta indicazione figurante sul provvedimento del 22 dicembre 2017, il termine di ricorso era di 30 giorni. Poiché il periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio corrisponde alle ferie giudiziarie natalizie, durante questo lasso di tempo i termini stabili per legge non decorrono (art. 39 cpv. 1 lett. c LGA). Ciò comporta che nell'evenienza il termine di ricorso poteva iniziare a decorrere solo dal 3 gennaio 2018 e veniva a scadenza venerdì 2 febbraio 2018. L'istanza di ricorso presentata il 14 febbraio 2018 è pertanto tardiva. 5. I ricorrenti sostengono di aver ricevuto il provvedimento solo il 23 gennaio 2018. In effetti, la questione di sapere quando il provvedimento sia stato

- 5 loro intimato effettivamente e non giusta la finzione legale non è rilevante per il giudizio sulla tempestività. I cittadini che sono coinvolti in una procedura di reclamo o di ricorso devono attendersi un'intimazione da parte dell'autorità e devono pertanto prendere tutti i provvedimenti utili affinché l'intimazione possa avvenire senza intoppi. Se i necessari provvedimenti non vengono presi (delegare un avvocato, avvertire il comune dell'assenza ecc.), vale la finzione legale e quindi, nel caso concreto, l'intimazione è reputata avvenuta in data 30 dicembre 2017, indipendentemente dalla questione di sapere se lo scritto è stato anche effettivamente pervenuto agli istanti in tale data. 6. Resta da stabilire se al comune convenuto spettasse o meno un dovere di trasmissione giusta quanto previsto all'art. 4 cpv. 3 LGA e stando al quale se un'autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti. Nell'evenienza, risultava chiaramente dallo scritto del 17 gennaio 2018 che i due istanti non intendessero proporre ricorso al Tribunale amministrativo bensì volessero reclamare di nuovo presso il municipio (ri-reclamo). Tale volontà di non voler ricorrere già al Tribunale amministrativo risulta poi ancora più chiaramente dello scritto del 25 gennaio 2018. Dal tenore dello scritto del 17 gennaio 2018 il comune non poteva pertanto supporre che gli istanti intendessero ricorrere e che avessero semplicemente adito l'istanza sbagliata. Ne risulta che una trasmissione della pratica al Tribunale amministrativo non poteva entrare in considerazione. Inoltre, gli istanti erano stati resi attenti dal comune, durante il regolare termine per presentare ricorso ed ad un'epoca che lasciava loro ancora due settimane per reagire, che l'eventuale istanza di ricorso era il Tribunale amministrativo. Anche sotto questo aspetto pertanto non è dato intravvedere motivi per cui il comune avrebbe avuto l'obbligo di far proseguire la pratica. Agendo nel modo stabilito, il comune ha

- 6 perfettamente dato seguito ai propri doveri senza che possa essergli promosso alcun rimprovero. 7. Vada comunque precisato che già dopo il ri-reclamo del 17 gennaio 2018 (ri-reclamo che lascia supporre una conoscenza della reiezione del reclamo, altrimenti non si spiega il termine ri-reclamo) in data 18 gennaio 2018 il comune convenuto rifiutava qualsiasi entrata nel merito sulla tematica, ricordava agli istanti di volersi attenere al provvedimento preso il 22 dicembre 2017 e che un'eventuale istanza di ricorso era il Tribunale amministrativo. Anziché ricontattare il comune in data 23 gennaio 2018 gli istanti avrebbero potuto adire il Tribunale amministrativo come venivano avvertiti dal comune sempre ancora nel pieno rispetto dei termini di ricorso. Per il resto la questione di una restituzione dei termini non si pone neppure, non avendo gli istanti preteso o addotto nulla al riguardo. 8. Visto quanto precede, il ricorso è manifestamente tardivo per cui non è dato entrare nel merito dello stesso. In conformità all'art. art. 73 cpv. 1 LGA, le spese del procedimento vanno a carico della soccombenza. Nella presente procedura di ricorso pertanto, i costi vanno messi a carico dei due ricorrenti. Il Giudice unico decide: 1. Non si entra nel merito del ricorso in quanto manifestamente tardivo. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 400.-- - e le spese di cancelleria di fr. 158.-totale fr. 558.--

- 7 il cui importo sarà versato da A._____ e B._____, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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