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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 03.04.2018 A 2018 7

April 3, 2018·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·965 words·~5 min·5

Summary

condono fiscale | Steuererlass

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 18 7 4a Camera Giudice unico Racioppi attuario Paganini SENTENZA del 3 aprile 2018 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente condono fiscale

- 2 ritenuto in fatto e in diritto, - che la presente decisione con valore litigioso di fr. 3'411.-- e quindi inferiore a fr. 5'000.-- può essere emanata dal giudico unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. a legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]), - che con scritto del 29 settembre 2017 il ricorrente chiedeva il condono delle imposte cantonali e federali dirette degli anni 2014 e 2015 nonché delle imposte comunali degli anni 2013-2015 a causa della sua precaria situazione finanziaria, - che con lettera del 13 ottobre 2017 la convenuta lo invitava entro il 27 novembre 2017 a compilare il rispettivo modulo allegato e a inoltrare la documentazione atta a fornire indicazioni sull'attuale situazione di reddito e patrimonio nonché sulle spese mensili; in particolare poi, egli veniva reso attento al fatto che il condono delle imposte può essere concesso solo nella misura in cui anche gli altri creditori (non privilegiati) abbiano rinunciato ai loro crediti, per cui lo si pregava di comunicare se erano state condotte trattative con gli altri creditori (non privilegiati) e in quale misura tali creditori avrebbero rinunciato ai propri crediti, - che entro il termine del 27 novembre 2017 il ricorrente non reagiva in nessun modo alle condizioni poste nello scritto menzionato del 13 ottobre 2017, - che di conseguenza, in mancanza di prove e dopo un'attesa prolungata, con decisione 27 dicembre 2017 la convenuta respingeva la domanda concernete le imposte cantonali e federali degli anni 2014 e 2015; circa le imposte comunali degli anni 2013-2015 si osservava che la corrispondente domanda di condono sarebbe stata valutata dal Comune, - che il 26 gennaio 2017 il ricorrente inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni adducendo gli argomenti già espressi nella domanda di condono, ovvero, che egli a causa di un importante danno alla salute sarebbe inabile al lavoro all'80 %, per cui percepirebbe soltanto una retribuzione di fr. 1'300.--, e che non avrebbe nessun assicuratore che copra la perdita di guadagno per malattia,

- 3 - - che nel ricorso egli asseriva, inoltre, che allo scritto del 13 ottobre 2017 della convenuta non avrebbe potuto dar seguito per dimenticanza dovuta al suo stato psicofisico, precisando che vivrebbe da solo e non riceverebbe alcun aiuto per le questioni amministrative, - che al ricorso il ricorrente allegava il modulo per il condono fiscale e diversi giustificativi, - che le imposte possono essere condonate del tutto o in parte a contributori venuti a trovarsi nel disagio o ai quali il pagamento riuscirebbe oltremodo gravoso per altre ragioni (cfr. art. 167 cpv. 1 della legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11], art. 2 dell'ordinanza sul condono dell'imposta [RS 642.121] e art. 156 cpv. 1 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni [LIC; CSC 720.000]), - che il condono dell'imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori (art. 167 cpv. 2 LIFD), - che un condono fiscale viene quindi concesso soltanto nella misura in cui anche gli altri creditori (non privilegiati) abbiano rinunciato ai loro crediti, di modo che Confederazione, Cantoni e Comuni, in quanto creditori di terza classe, non vengano trattati peggio degli altri creditori non privilegiati (simmetria dei sacrifici; cfr. fra i vari sentenza del Tribunale amministrativo A 17 60 del 6 febbraio 2018 cons. 2 con rinvii; art. 3 cpv. 2 ordinanza sul condono dell'imposta), - che è indiscusso che il ricorrente vive al di sotto del minimo vitale, come si può evincere dal questionario condono fiscale inoltrato dal ricorrente, - che il ricorrente tuttavia, non ha fornito ulteriori indicazioni circa la sua situazione patrimoniale ed eventuali debiti nei confronti di altri creditori, - che il ricorrente, stando all'elenco debiti del 7 febbraio 2008 (doc. 5 convenuta), avrebbe dei debiti pari a ca. fr. 60'641.--, - che parte di questi debiti sono dovuti a società di cui egli è unico socio dirigente, cioè non sono dovuti nei confronti di terzi ma di egli stesso,

- 4 - - che il ricorrente fino ad oggi non ha presentato una rinuncia ai crediti da parte degli altri creditori (aziende della moglie), benché la convenuta con scritto sopracitato del 13 ottobre 2017 abbia chiesto al ricorrente di inoltrare tali rinunce, - che egli si limita a sostenere che i debiti menzionati potrebbero essere protratti se non addirittura condonati, - che a comprova di tale affermazione, il ricorrente non ha prodotto delle rinunce concrete, - che come giustamente segnalato dalla convenuta, spetta al ricorrente fornire la prova di un condono da parte dei relativi creditori, - che in mancanza di prove, non è dato presupporre un condono da parte degli altri creditori, - che pertanto la condizione della simmetria dei sacrifici, indispensabile per un condono fiscale, non è soddisfatta, - che, di conseguenza, si deve ritenere che un condono fiscale andrebbe unicamente a beneficio dei rimanenti creditori, - che in questo caso non si può rinunciare alla riscossione delle imposte, - che per questi motivi la decisione impugnata risulta corretta e il ricorso va respinto, - che, viste le difficoltà finanziarie del ricorrente, eccezionalmente ci si discosta dalla regola di cui all'art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100) e si rinuncia al prelievo di spese procedurali, - che la convenuta non ha diritto a ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA), il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese di procedura.

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