VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 18 51 4a Camera presidenza Racioppi giudici Meisser, von Salis attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 22 gennaio 2019 nella vertenza di diritto amministrativo Coniugi A._____, rappresentati da Y._____, ricorrenti contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente imposte cantonali e comunali
- 2 - 1. I coniugi A._____ introducevano, tramite la propria fiduciaria, in data 25 febbraio 2016 la dichiarazione d'imposta per il 2014. In base a detta dichiarazione i coniugi disponevano di un immobile a X._____ per fr. 529'560.-- che si trovava "in riattazione e risanamento". Quali spese di manutenzione e di amministrazione dell'immobile venivano fatti valere fr. 11'957.--. Tale ammontare era documentato dettagliatamente, sulla base delle rispettive fatture e importi corrisposti. Anche se dalla distinta allegata le fatture erano datate del 2014, in alcuni casi il pagamento delle stesse avveniva nel 2015. Nella decisione di tassazione definitiva del 22 marzo 2016, l'amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito amministrazione imposte) riconosceva integralmente le spese di manutenzione e di amministrazione fatte valere nel 2014 per fr. 11'957.--. La tassazione passava incontestata in giudicato. 2. Il 19 aprile 2017, i coniugi A._____ presentavano all'amministrazione imposte una domanda di revisione per la tassazione del 2014 e chiedevano di essere previamente sentiti al riguardo. Quali spese di manutenzione per l'anno 2014 sarebbero stati fatti valere solo le fatture ed i conteggi definitivi, tralasciando gli acconti sui lavori pagati. Tali acconti risulterebbero però dalla copia dell'estratto del conto costruzione e relativi giustificativi allora già allegati alla dichiarazione d'imposta. 3. Il 24 settembre 2018, l'amministrazione imposte non entrava nel merito della domanda di revisione per le imposte cantonali, comunali e federali dirette del 2014. Se i contribuenti avessero dato prova della diligenza richiesta, nel 2014 avrebbero potuto far valere quali spese deducibili anche gli acconti versati. Avendo omesso di farlo e non avendo tempestivamente impugnata la decisione di tassazione, ad essi non sarebbe concesso chiedere una revisione per fatti a loro addebitabili.
- 3 - 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 26 ottobre 2018, i coniugi A._____ postulavano che il ricorso fosse accolto e la tassazione del 2014 riveduta nel senso richiesto con la domanda di revisione. Formalmente, viene addotta una violazione del diritto di audizione, non avendo la convenuta previamente sentiti i contribuenti come da loro richiesta. Materialmente, essendo stata l'autorità fiscale in possesso dell'estratto del conto costruzione, la stessa avrebbe avuto a diposizione tutti gli elementi utili per considerare anche gli acconti effettuati quali spese deducibili per quell'anno. 5. Nella risposta del 23 novembre 2018, l'amministrazione imposte postulava la reiezione del ricorso. L'istituto della revisione non sarebbe stato creato per restituire a dei contribuenti poco attenti gli improrogabili termini di ricorso e per ovviare a inconvenienti della tassazione che avrebbero potuto essere sollevati nell'ambito della procedura ordinaria. Non spetterebbe poi all'amministrazione imposte cercare ulteriori spese oltre quelle già dettagliatamente allegate dai contribuenti, essendo doveroso partire del principio che i contribuenti facciano valere tutti i fattori propri a ridurre il loro debito fiscale, quali le spese qui contestate. Dopo la presentazione di una distinta dettagliata interamente dedotta quali costi di manutenzione dell'immobile, per l'autorità fiscale non vi sarebbero stati motivi per indagare oltre sulle spese fatte valere nel 2014. Considerando in diritto: 1.1. Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell'evenienza, il valore litigioso non supera tale importo, ma considerato che si pone una questione giuridica
- 4 interessante sulla quale questo Giudice non ha ancora statuito, il giudizio è lasciato al Tribunale amministrativo nella sua composizione ordinaria di tre giudici. 1.2. Formalmente, viene invocata una violazione del diritto di audizione, mentre materialmente è controversa la non entrata nel merito della domanda di revisione della decisione di tassazione definitiva per le imposte comunali e cantonali del 2014. Per le imposte federali è pendente il relativo reclamo di fronte all'autorità convenuta. 2.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito - esplicitamente disciplinato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) deve in particolare essere dedotto il diritto della parte interessata di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 133 I 277 cons. 3. 1, 126 I 16 cons. 2a/aa, 124 I 51 cons. 3a), di fornire prove riguardanti i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 132 V 370 cons. 3. 1 e riferimenti). Dal diritto di audizione va dedotto anche il diritto ad una decisione motivata. L'esigenza di una motivazione è rispettata non appena l'interessata possa, attraverso la decisione o sulla scorta di altri elementi della causa a lei noti, rendersi conto sufficientemente delle ragioni che stanno alla base della decisione (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c). Per contro, la prassi non esige che l'autorità debba prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati (DTF 121 I 57 cons. 2c e riferimenti), ma basta che si limiti alle questioni rilevanti ed essenziali (DTF 133 I 277 cons. 3.1; 129 I 235 cons. 3.2; 126 I 102 cons. 2b e 124 V 181 cons. 1a e riferimenti). In definitiva, l'insieme dei motivi deve permettere all'interessata di afferrare le ragioni a fondamento del provvedimento per poterlo eventualmente deferire, con piena cognizione di causa, all'istanza
- 5 superiore (DTF 136 I 236 cons. 5.2, 134 I 88 cons. 4.1, 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d). In quanto garanzia costituzionale di natura formale, la violazione del diritto di audizione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso (DTF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 187 cons. 2.2 e rinvii nonché 121 I 330 cons. 2a). Anche se un sanamento del vizio è comunque, a determinate condizioni, possibile (DTF 137 I 195 cons. 2.3.2, 136 V 117 cons. 4.2.2.2 nonché 133 I 201 cons. 2.2; PTA 1996 no. 107 e 1997 no. 7 e sentenze del Tribunale amministrativo S 16 122, R 14 113 e 158). La violazione del diritto di audizione fatta valere in questa sede può riguardare solo la pretesa di una comparsa personale prima del rilascio della decisione qui deferita a giudizio. Infatti, i due ricorrenti hanno già avuto modo di esercitare compiutamente i loro diritti di partecipazione mediante gli allegati e la richiesta di revisione presentata all'autorità fiscale. 2.2. L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata del diritto di audizione è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 16 cons. 2a, 125 I 259 cons. 3a). Giusta l'art. 138 cpv. 1 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG; CS 720.000), nella procedura di reclamo le autorità di tassazione e i contribuenti hanno gli stessi diritti e doveri come nella procedura di tassazione. I contribuenti possono inoltre pretendere un colloquio con l'autorità di tassazione. Nella PTA 2002 no. 22 il Tribunale amministrativo si era già espresso sull'impossibilità di principio di sanare il vizio di un mancato colloquio giusta l'art. 138 cpv. 1 LIG nell'ambito della successiva procedura di ricorso scritta, anche se poi a titolo eccezionale esaminava comunque la conformità al diritto materiale della decisione impugnata per ragioni di opportunità. In principio però, se nell'ambito di una procedura di reclamo la legge prevede esplicitamente la possibilità di pretendere un colloquio con l'autorità di tassazione, non vi sono motivi di semplice opportunità che possano giustificare di prescindere dalla richiesta.
- 6 - 2.3. La procedura di revisione è retta dall'art. 142 LIG. In conformità a tale disposto l'Amministrazione cantonale delle imposte è competente per giudicare le istanze di revisione di decisioni di tassazione e di reclamo, mentre la revisione di decisioni di ricorso spetta al Tribunale amministrativo (cpv. 2). Le norme procedurali adottate per la precedente decisione sono applicabili per analogia. Le decisioni di revisione dell'amministrazione delle imposte possono essere impugnate mediante ricorso entro 30 giorni (cpv. 3). Nell'evenienza, la richiesta revisione concerne una decisione di tassazione cresciuta in giudicato e non una decisione presa su reclamo. Ne consegue che l'audizione prevista all'art. 138 LIG e circoscritta espressamente alla "procedura di reclamo" non è applicabile alla presente fattispecie. 2.4. Come giustamente rilevato anche dall'amministrazione imposte, un diritto ad essere sentiti personalmente non può neppure essere dedotto da altre grazie procedurali. In particolare le garanzie di un equo processo di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non si applicano al diritto fiscale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_24/2010 del 1. giugno 2010 cons. 3.2 e 2P.347/2005 del 3 gennaio 2006 cons. 1) e l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un’audizione orale (DTF 134 I 148 cons. 5.3, 130 II 425 cons. 2.1 e 125 I 209 cons. 9b nonché sentenza del Tribunale federale C 128/04 del 20 settembre 2005 cons. 1.2). Non è allora in queste condizioni nella fattispecie concerta ravvisabile una violazione del diritto di audizione, né in virtù della normativa federale né di quella cantonale.
- 7 - 3.1. In base all'art. 141 cpv. 1 LIG, le decisioni di tassazione nonché di reclamo e di ricorso cresciute in giudicato possono essere rivedute a favore dei contribuenti, a loro domanda o d'ufficio, se: a) in un secondo tempo si scoprono fatti rilevanti o prove decisive, b) l'autorità che ha deciso ha trascurato fatti rilevanti o prove decisive che conosceva o doveva conoscere oppure violato in altro modo criteri di procedura o infine c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. Giusta l'art. 141 cpv. 2 LIG, è esclusa la revisione se i richiedenti, ove avessero usato la diligenza che da loro può essere ragionevolmente pretesa, avrebbero potuto far valere già nella procedura ordinaria quello che adducono come motivo di revisione. Per inciso vada ricordato che lo stesso concetto di cui all'art. 141 cpv. 1 LIG è contenuto all'art. 147 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). Anche la procedura federale esclude però la possibilità di operare una revisione se gli istanti, ove avessero usato la diligenza che può essere ragionevolmente pretesa, avrebbero potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. 3.2. L'istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un'omissione imputabile agli stessi contribuenti, i quali hanno il diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 136 II 177 cons. 2.1, 127 I 133 cons. 6, 111 Ib 209 cons. 1, 105 Ib 252, cons. 3b, 103 Ib 89 cons. 3 e 98 Ia 572 cons. 5b nonché sentenza del Tribunale federale 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 cons. 3.1). Di conseguenza, la revisione è esclusa, nel caso in cui i contribuenti avrebbero potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificata loro (CASANOVA, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide,
- 8 in ASA 61 pag. 450-451). Secondo la giurisprudenza, alla diligenza dei contribuenti nella salvaguardia dei loro diritti nel contesto della procedura di tassazione è giusto porre determinate esigenze. In particolare si può di principio supporre che essi conoscano la loro situazione patrimoniale e che non appena ricevuta la decisione di tassazione la verifichino e critichino tempestivamente eventuali errori. Essi non possono avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che hanno omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (sentenze del Tribunale federale 2C_47/2016 del 22 agosto 2016 cons. 3.2, 2C_200/2014 del 4 giugno 2015 cons. 2.4.1 e 2C_177/2011 del 24 maggio 2011 cons. 2). Se quindi gli interessati non esperiscono tempestivamente le verifiche ragionevolmente esigibili, essi non possono più porvi rimedio nell'ambito della procedura di revisione (sentenza del Tribunale federale 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 cons.3.3 e sentenza del Tribunale amministrativo A 12 4 del 7 marzo 2012). 4.1. Giusta l'art. 35 cpv. 1 lett. a e b LIG per la sostanza privata possono essere dedotte le necessarie spese di amministrazione da parte di terzi e le spese di manutenzione di fondi nonché le spese di sistemazione degli immobili appena acquistati. Lo stesso principio è sancito anche a livello federale: i contribuenti che possiedono beni immobili privati possono dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le spese di manutenzione (art. 32 cpv. 1 e 2 LIFD). Le spese di manutenzione sono deducibili dalle spese d'investimento (vedi art. 48 s. LIG). In conformità all'art. 35 cpv. 2 LIG, ai contribuenti rimane impregiudicata la possibilità, per i fondi sovredificati, di pretendere una deduzione globale fissata dal Governo in sostituzione di quella delle effettive spese d'amministrazione e di manutenzione (vedi anche art. 32 cpv. 4 LIFD). Tra i costi di manutenzione deducibili vanno annoverate le uscite periodiche o annuali ricorrenti che non accrescono il valore dell'immobile, i cosiddetti costi di mantenimento del valore compresi i premi assicurativi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne
- 9 conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. anche KAUFAMNN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, nota. 40 all'art. 32 LIFD, pag. 603; AGNER/JUNG/STEINMANN, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, nota 5 all'art. 32 LIFD, p. 219 s.; KÄNZIG, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pag. 649). 4.2. Quanto al momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e giurisprudenza non sono unanimi. Di regola sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata del lavoro si estende invece su diversi periodi, i criteri che possono essere presi in considerazione sono essenzialmente due: la data di allestimento della fattura oppure la data del pagamento (cf. LOCHER, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 32 nota 57 LIFD). Giusta la prassi dell'amministrazione imposte, nei Grigioni è determinante per la deducibilità il momento del pagamento effettivo dell'importo, che sia questo quello dell'intera fattura o un semplice acconto sull'ammontare definitivo. Nel Canton Ticino, per quanto riguarda l’amministrazione della sostanza privata, sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata dei lavori si estende su diversi periodi di computo, è determinante la data di allestimento della fattura o la data del pagamento. Possono essere presi in considerazione anche i pagamenti di acconti (EPINEY- COLOMBO, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 pag. 306, con riferimento alla nota no. 4: GRÜNINGER/STUDER, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970 § 43, pag. 266). Nel Canton Soletta invece viene data la preferenza alla data di emissione della fattura, per cui gli acconti non sono deducibili (Locher, op. cit., nota 58 all'art. 32 LIFD e riferimenti). Nel Canton Zurigo il momento determinante è stabilito in base alla scadenza del debito o al suo pagamento, fermo restando che una volta scelto un metodo questo resti il solo applicabile. Alla
- 10 luce di quanto esposto rientra pertanto nella libera autonomia cantonale decidere in merito al momento nel quale le spese di manutenzione possono essere fatte valere. Non essendovi una prassi unitaria a livello cantonale, spetta ai contribuenti informarsi o chiedere i necessari ragguagli onde correttamente far valere queste spese. 4.3. Nel caso concreto, i contribuenti non sapevano probabilmente che gli acconti avrebbero dovuto essere fatti valere nell'anno fiscale del loro pagamento, per questo motivo avrebbero fornita una lista dettagliata delle spese di manutenzione del 2014, tralasciando però di annoverare tra queste spese gli acconti versati quell'anno. La pretesa che i due contribuenti, digiuni da conoscenze specifiche, non fossero a conoscenza della prassi grigionese e che quindi l'errore nel quale sarebbero incorsi sarebbe del tutto comprensibile non può essere udita. In primo luogo la dichiarazione d'imposta per l'anno 2014 era stata allestita dalla fiduciaria degli istanti e non da loro stessi. Era pure alla fiduciaria che l'amministrazione imposte era ritenuta doversi rivolgere in caso di informazioni e detta ditta ha sede nei Grigioni ed è quindi tenuta a conoscere la legislazione cantonale e la relativa prassi. In ogni caso poi, il semplice fatto di ignorare la normativa e la prassi applicabili in materia fiscale non giustifica una domanda di revisione della decisione di tassazione e quindi una restituzione dei termini di ricorso. Una restituzione si giustifica solo quando i contribuenti non hanno chiaramente alcuna colpa dell'accaduto e neppure la loro rappresentante (sentenza del Tribunale federale 1P.123/ 2005 del 14 giugno 2005 cons. 1.3 e riferimenti). La semplice ignoranza di norme giuridiche come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.175/2006 dell’11 maggio 2006 cons. 2.2.2 e dottrina citata). Nell'evenienza è chiaro che la legittimità della deducibilità degli acconti avrebbe potuto essere fatta valere nell'ambito di un eventuale
- 11 reclamo contro la decisione di tassazione. Ne consegue che agli istanti non restava più aperta la via della revisione. 4.4. Giusta l'art. 141 cpv. 1 lett. b LIG, è dato un motivo di revisione quando l'autorità che ha deciso ha trascurato fatti rilevanti o prove decisive che conosceva o doveva conoscere oppure violato in altro modo criteri di procedura. Riferendosi a tale disposto gli istanti pretendono che l'amministrazione imposte, alla quale sarebbe stato trasmesso l'estratto del conto costruzione, avrebbe dovuto accorgersi della mancata deduzione degli acconti o comunque avrebbe dovuto indagare meglio sulla possibilità che tra le uscite vi fossero anche degli acconti deducibili quali spese di manutenzione. La pretesa non merita protezione. In principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 del codice civile (CC; RS 210), nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico dei contribuenti la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 138 II 57 cons. 7.1, 133 II 153 cons. 4.3; sentenze del Tribunale federale 2C_95/2013, 2C_96/2013 del 21 agosto 2013 cons. 2.2 e riferimenti; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., 2013, nota 16 al § 221 StG/ZH). Per le spese di manutenzione, in quanto fattori propri a ridurre il debito fiscale, l'onere della prova spettava di conseguenza ai contribuenti, essendo questi a voler trarre vantaggio da quanto pretendono. Nella procedura fiscale vigono per il resto la massima dell'ufficialità e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie, senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti. Per i contribuenti vale invece il principio di collaborazione, nel senso che essi sottostanno all'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
- 12 tassazione completa ed esatta. In virtù dell'art. 130 LIG, l'autorità di tassazione è tenuta ad esaminare la dichiarazione d'imposta, a richiedere mezzi di prova, a effettuare le necessarie indagini e a stabilire le condizioni di fatto e di diritto determinanti ai fini di un'imposizione completa e corretta. Essa può però confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui non è di principio tenuta né ad effettuare confronti con gli atti di altri contribuenti, né a cercare documenti complementari nell'incarto fiscale. Ciò nondimeno, essa non può fondarsi sulla dichiarazione come se fosse un atto di autotassazione e deve considerare che procedendo alla completazione dei formulari non vanno inseriti solo dei dati di fatto, ma si pongono anche questioni puramente giuridiche. Un dovere d'indagine ulteriore esiste tuttavia solo se la dichiarazione contiene errori evidenti. Semplici lacune o imprecisioni, ancorché riconoscibili, non permettono per contro di ammettere che determinati fatti o mezzi di prova fossero o dovessero essere noti alle autorità già al momento della tassazione (sentenze del Tribunale federale 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 cons. 3.1 e 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 cons. 5.2 e riferimenti). 4.5. Alla luce di queste considerazioni, anche con la presentazione del conto costruzione, quanto preteso dagli istanti non merita protezione. In primo luogo, l'amministrazione imposte poteva in buona fede partire dal presupposto che i contribuenti avessero fatto valere tutte le spese di manutenzione sopportate, dopo aver dedotto un preciso importo a questo titolo e presentato a supporto di questa pretesa una distinta dettagliata. In secondo luogo, dell'estratto del conto costruzione l'autorità di tassazione non poteva certo dedurre quali di questi costi fosse una somma deducibile quale acconto per una spesa di manutenzione. Non va dimenticato che accanto alle spese di manutenzione nel senso descritto in precedenza, vi sono pure altre spese che non sono senz'altro deducibili. Con la presentazione da parte dei contribuenti - o di chi per essi - di una lista dettagliata dei costi di manutenzione sostenuti nel 2014, l'amministrazione
- 13 imposte non aveva alcun motivo per andare a cercare o verificare la deducibilità di altre spese sotto forma di acconti versati nel 2014. Inoltre, se con la presentazione del conto di costruzione l'amministrazione imposte avrebbe dovuto accorgersi degli acconti versati, come sostenuto dagli istanti, mal si comprende perché la fiduciaria che rappresentava i contribuenti non avrebbe dovuto a maggior ragione fare altrettanto. Ne consegue che la mancanza che gli istanti vorrebbero attribuire all'amministrazione imposte è invece in primo luogo imputabile a loro stessi, per cui la via della revisione è loro preclusa. 5. In conclusione, nel caso in esame non è dato concludere alla presenza di fatti rilevanti o di prove decisive che non sarebbero stati presi in considerazione a torto. L'omissione di indicare gli acconti versati va interamente a carico dei contribuenti. Ritenuto che il diniego delle condizioni per procedere a una revisione resiste alle critiche sollevate nell'impugnativa, la decisione di non entrare nel merito della richiesta presa dall'amministrazione imposte merita protezione e il ricorso è da respingere. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi del presente procedimento alla parte ricorrente giusta quanto previsto all'art. 78 cpv. 1 LGA. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 248.-totale fr. 1'748.--
- 14 il cui importo sarà versato dai coniugi A._____, X._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]