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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 16.02.2016 A 2015 50

February 16, 2016·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·451 words·~2 min·13

Summary

multa fiscale | Steuern übriges

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 15 50 4a Camera Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 16 febbraio 2016 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, c/o B._____ SA, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente multa fiscale

- 2 - 1. Già a due riprese, la A._____ SA veniva multata per non aver dato seguito ai proprio obblighi fiscali. Contro la multa disciplinare di fr. 1'000.-inflittale dall'amministrazione imposte del Catone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente amministrazione imposte) per non aver debitamente introdotta entro i termini la documentazione richiestale, la ditta interponeva tempestivo reclamo che veniva respinto con decisione 10 settembre 2015. 2. Nell'ambito dell'interposto ricorso al Tribunale amministrativo del 12 ottobre 2015 (data del timbro postale) e nell'ambito del quale la ditta contestava la proporzionalità della misura e il trascorrere infruttuoso dei termini assegnatile, alla A._____ SA veniva da parte di questo Giudicecon raccomandata 11 gennaio 2016 - richiesto il versamento di un anticipo di fr. 1'000.-- entro il 12 febbraio 2016, pena la non entrata nel merito del ricorso. 3. Fino a tuttora l'anticipo non è stato versato. Considerando in diritto: 1. Conformemente all'art. 74 cpv. 1 e 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), l'autorità può pretendere dalla parte ricorrente un anticipo delle spese. Se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del suo petito. 2. Alla ditta ricorrente veniva richiesto il versamento di un anticipo delle spese in data 11 gennaio 2016 e le veniva concesso un mese di tempo per dar seguito alla richiesta. Nello scritto dell'11 gennaio 2016, la ricorrente veniva parimenti avvertita che in caso mancato versamento

- 3 dell'importo richiesto entro il 12 febbraio 2016 non sarebbe stato possibile entrare nel merito del suo petito, giusta quanto previsto all'art. 74 cpv. 3 LGA. 3. Malgrado la comminatoria, fino ad oggi sul conto del Tribunale amministrativo non è pervenuto il versamento dell'anticipo spese richiesto. Poiché a questo Giudice non è neppure stata notificata un'attestazione di addebito di un conto postale o bancario non è in queste condizioni possibile entrare nel merito del petito e il ricorso deve essere qualificato come inammissibile (sentenza del Tribunale federale 5A_708/2015 del 22 ottobre 2015). 4. Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide, in virtù dell’art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CS 173.000), in qualità di giudice unico. Per questi motivi il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è manifestamente inammissibile. 2. Non vengono prelevate spese di giustizia. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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