VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 15 12 4a Camera Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 4 giugno 2015 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente condono fiscale
- 2 - 1. Per l'anno fiscale 2012, A._____ era stato tassato d'ufficio sulla base di un reddito di fr. 36'000.--. Detta tassazione cresceva in giudicato. Il 5 febbraio 2014, il contribuente chiedeva il condono dell'imposta cantonale per il 2012 di fr. 1'524.--, trovandosi in una difficile situazione finanziaria. Il 18 dicembre 2014, l'Amministrazione cantonale delle imposte (qui di seguito semplicemente amministrazione imposte) invitava l'istante a voler introdurre la necessaria documentazione per valutare la richiesta di condono entro il 23 gennaio 2015. Successivamente al petente veniva anche recapitato il questionario per il condono fiscale. Poiché l'amministrato non dava seguito alla richiesta di edizione e non introduceva alcuna pezza giustificativa, con decisione 28 gennaio 2015 la domanda veniva respinta. A motivo di tale rifiuto, l'amministrazione imposte adduceva la mancata comprova della precaria situazione economica nella quale verserebbe il contribuente o di una situazione per questi oltremodo gravosa dal profilo finanziario. 2. Il 16 febbraio 2015, B._____ contestava telefonicamente di fronte all'amministrazione imposte l'intimazione delle direttive 18 dicembre 2014. Dal tracciamento dell'invio postale risultava invece che la missiva era stata consegnata allo sportello di X._____ il 22 dicembre 2014. Nel messaggio di posta elettronica del 24 febbraio 2015, B._____, nel frattempo qualificatasi quale rappresentate di A._____, esponeva i motivi per cui riteneva indicato dar seguito alla domanda di condono e chiedeva un riesame della tassazione. Parimenti via e-mail, il 5 marzo successivo, l'amministrazione imposte rendeva attenta la rappresentate alla possibilità di interporre ricorso contro il provvedimento del 28 gennaio 2015 entro 30 giorni dalla notifica, come indicato sulla decisione stessa. 3. Il 24 marzo 2015 (data del timbro postale), A._____ interponeva ricorso al Tribunale amministrativo, contestando la tassazione d'ufficio del 2012, allorquando era ancora apprendista e avrebbe conseguito un guadagno
- 3 della metà di quanto ritenuto nella tassazione d'ufficio effettuata dall'amministrazione imposte in base al reddito da operaio che gli sarebbe stato corrisposto l'anno successivo. Quanto alla tempestività del ricorso, l'istante considera di essersi già opposto al provvedimento nella e-mail del 24 febbraio 2015. 4. Nella presa di posizione del 13 maggio 2015, l'amministrazione imposte chiedeva la non entrata nel merito ed eventualmente la reiezione integrale del ricorso. Formalmente, il ricorso sarebbe tardivo, essendo stato introdotto dopo lo scadere dei regolari 30 giorni dall'intimazione del provvedimento. Materialmente, il rifiuto di condonare all'istante l'imposta cantonale sfuggirebbe a qualsiasi critica, non avendo l'istante comprovata la sua situazione di disagio finanziario. Per il resto, nella procedura di condono non sarebbe possibile rimettere in discussione la decisione di tassazione da tempo cresciuta in giudicato. Considerando in diritto: 1. E' in primo luogo contestata la tempestività del ricorso. Giusta l'art. 139 cpv. 1 e 2 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG; CS 720.000), contro le decisioni di reclamo e le decisioni relative a condoni fiscali il contribuente può presentare ricorso scritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso va presentato in due esemplari, deve contenere il petito, la fattispecie, una proposta quantificata nonché una breve motivazione e va firmato. Le prove vanno indicate con precisione e, se possibile, allegate. Questo termine, previsto in una disposizione speciale è del resto uguale a quello che contempla l'art. 52 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100). I termini per i rimedi legali non possono essere prorogati (art. 9 cpv. 1 LGA). I termini che iniziano a decorrere con una
- 4 comunicazione iniziano a decorrere dal giorno seguente (art. 7 cpv. 1 LGA). Le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente (art. 8 cpv. 1 LGA). Un invio raccomandato si ritiene notificato al destinatario al momento della sua consegna effettiva oppure, se non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7 lett. b delle Condizioni generali "Servizi postali” per clienti commerciali di La Posta, edizione del gennaio 2015, ovvero l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali il detentore di un avviso di ritiro è autorizzato a ritirare gli invii ivi menzionati (DTF 132 III 492 cons. 1 e 127 I 34 cons. 2a/aa). 2. Come attestato dal tracciamento degli invii allegato, la raccomandata dell'amministrazione imposte è stata impostata giovedì 29 gennaio 2015 ed è stata ritirata il giovedì 5 febbraio presso lo sportello postale di X._____. Ne consegue che il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso iniziava a decorrere il 6 febbraio 2015 e veniva a scadenza il 7 marzo 2015. Essendo questo giorno un sabato, il termine riportato al giorno feriale seguente veniva a scadenza il lunedì 9 marzo 2015. Il ricorso presentato con il timbro postale del 24 marzo 2015 è quindi manifestamente tardivo. 3. Per l'istante il messaggio di posta elettronica di sabato 24 febbraio 2014 avrebbe dovuto essere inteso come ricorso. In questo senso l'istante si rifà all'art. 4 cpv. 3 LGA stando al quale se un'autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti. Tale disposto non è però applicabile per più motivi. In primo luogo, il Tribunale amministrativo reagisce operativamente solo nei confronti di quelle richieste che gli vengono trasmesse tramite invio postale o recapitate personalmente. Per l’osservanza dei termini, l’invio per e-mail continua a non bastare. Vi sono eccezioni a questa regola che
- 5 però non concernono la presente fattispecie (per maggiori dettagli vedi il sito ufficiale del Tribunale amministrativo www.giustizia.ch). Inoltre, come veniva chiaramente indicato sulla decisione impugnata, il ricorso avrebbe dovuto contenere il petito, la fattispecie, una proposta quantificata nonché una breve motivazione e recare la firma del ricorrente. Il messaggio di posta elettronica qui in discussione non reca alcuna firma, ma solo il nome della rappresentante, neppure qualificatasi fino ad allora come tale, e non può quindi essere considerato come uno scritto di ricorso. Per il resto, la e-mail in questione non veniva definita come un ricorso contro la reiezione della domanda di condono, ma come una domanda di riconsiderazione e dalla stessa non risultava chiaramente una volontà di adire l'autorità di ricorso. In realtà, con tale messaggio l'istante insisteva per ottenere una nuova valutazione della sua situazione da parte dello stesso incaricato dell'amministrazione imposte. Infine, entro il termine di ricorso di 30 giorni, ovvero il 5 marzo 2015, l'amministrazione imposte rendeva attento l'istante all'impossibilità di riconsiderare la decisione, avendo l'interessato ancora diritto al ricorso ordinario entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del 28 gennaio 2015. Dopo che l'autorità aveva reso attento il ricorrente alla necessità di interporre regolare ricorso contro il rifiuto del condono e dopo che la decisione arrecava una chiara indicazione delle vie di diritto da seguire, è escluso che il messaggio di posta elettronica del 24 febbraio 2015 possa essere considerato come un ricorso che l'amministrazione imposte avrebbe dovuto far proseguire al Tribunale amministrativo. 4. I termini che non sono rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può provare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (ad esempio malattia o incidente grave). La domanda di restituzione deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 10 LGA). Nel proprio ricorso, l'istante non pretende neppure di aver diritto ad una http://www.giustizia.ch
- 6 restituzione dei termini, per cui la tardività dell'istanza non è neppure sorretta da motivi scusabili. 5. In conclusione, il ricorso è manifestamente tardivo per cui non è dato entrare nel merito dello stesso e le spese occasionate dal procedimento vanno a carico dell'istante, conformemente a quanto previsto all’art. 73 cpv. 1 LGA, il quale stabilisce che nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Il Giudice unico decide: 1. Non si entra nel merito del ricorso. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 200.-- - e le spese di cancelleria di fr. 158.-totale fr. 358.-il cui importo sarà versato da A._____, X._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]