TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 13 30 4a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal giudice Stecher e dal presidente Meisser, attuaria ad hoc Zanolari SENTENZA del 30 ottobre 2013 nella vertenza di diritto amministrativo Comunione dei comproprietari Residenza A._____, ricorrente contro Comune B._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Andrea Toschini, convenuto e C._____ SA, rappresentata dall'Avvocato lic. iur. Roberto A. Keller, cointeressata concernente tasse di allacciamento (canalizzazioni e depurazione acque)
- 2 - 1. In margine al rilascio della licenza edilizia dell’11 giugno 2002 per l’edificazione di una casa di quattro appartamenti sulla particella no. 1416, registro fondiario B._____, nella località A._____, con spese di costruzione valutate a fr. 750'000.00, il Comune B._____ ha notificato alla C._____ SA fra l’altro la tassa provvisoria per l’allacciamento alla canalizzazione di fr. 15'000.00 e all’impianto di depurazione di fr. 9'375.00 (ambedue IVA 7.6% inclusa). La C._____ SA ha acquistato in data 4 aprile 2003 il fondo e l’ha edificato durante il 2004. Il 19 gennaio 2004 ha costituito lo stesso in una proprietà per piani e ha venduto le quattro PPP negli anni 2004, 2006 e 2007. Nel 2007 avvenne una successiva rivendita di una PPP. 2. In base alla stima ufficiale d’assicurazione dell’immobile del 5 febbraio 2008, la quale accerta un valore a nuovo di fr. 1'075'800.00 per l’edificio multifamiliare, il Comune B._____ ha notificato in data 25 agosto 2009 alla Comunità dei comproprietari Residenza A._____ la differenza in merito alla tassa definitiva di allacciamento alla rete dell’acqua potabile di fr. 4'561.20, alla rete dell’energia elettrica comunale di fr. 8'486.40, alla canalizzazione di fr. 7'011.22 e all’impianto di depurazione di fr. 10'169.81 (le ultime tre IVA 7.6% inclusa). 3. Il successivo ricorso del 17 settembre 2009 della Comunità dei comproprietari, rappresentata dall’amministratore, è stato parzialmente accolto dal Tribunale amministrativo e le decisioni in merito ai conguagli per le tasse di allacciamento alle reti di distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica annullate in mancanza di una base legale che definisce la comunità dei comproprietari come soggetto fiscale. In merito alle tasse per l’allacciamento alla canalizzazione e all’impianto di depurazione gli atti sono stati rinviati al comune convenuto per emanare dapprima una decisione su reclamo (STA A 09 49). Con decisione del 12
- 3 aprile 2013 il Comune ha respinto il reclamo in merito alle tasse per l’allacciamento alla canalizzazione e all’impianto di depurazione e confermava il saldo da versare di fr. 7'011.20 rispettivamente di fr. 10'169.80 (ambedue IVA 7.6% inclusa). 4. In data 9 maggio 2013 la Comunità dei comproprietari Residenza A._____, rappresentata dall’amministratore, inoltrava tempestivo ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendo l’annullamento della decisione del 12 aprile 2013 e l’attribuzione dell’onere alla C._____ SA. A mente della ricorrente risulterebbe palese che la le tasse dovrebbero essere percepite da parte del proprietario al momento della richiesta nel 2002 e non dai nuovi proprietari che avrebbero acquistato l’immobile diversi anni dopo. Nella sua “presa di posizione” supplementare del 18 maggio 2013 (palesemente inoltrata a causa di un malinteso in merito all’ordinanza di presa di posizione delle controparti) la ricorrente completava la motivazione del ricorso. 5. Nella sua presa di posizione il comune convenuto proponeva la reiezione del ricorso e rimandava alla sentenza del Tribunale amministrativo A 09 49, nel quale sarebbe già stato chiarito che ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza comunale il soggetto fiscale sarebbe espressamente la comunione dei comproprietari per piani. Al momento dell’allacciamento la proprietaria per piani sarebbe già stata costituita, di riflesso il soggetto fiscale sarebbe la ricorrente, indipendentemente dal contratto di compravendita delle PPP e dal fatto che le tasse provvisorie sarebbero state retribuite dalla C._____ SA. 6. La C._____ SA, in qualità di cointeressata alla procedura, chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma integrale della decisione impugnata. La presa di posizione della ricorrente in data 18 maggio 2013 non
- 4 potrebbe essere considerata come atto integrativo al ricorso, poiché risulterebbe palesemente tardiva. All’epoca del conguaglio della tassazione essa non sarebbe più stata proprietaria di nessuna PPP e per il periodo precedente non ci sarebbe stata alcuna formale decisione scoperta che l’obbligasse a pagare le tasse. Considerando in diritto: 1. a) La parte cointeressata propone di non considerare la presa di posizione della ricorrente del 18 maggio 2013 come atto integrativo del contenzioso, poiché palesemente tardiva. Quale titolo di tale documento la ricorrente ha indicato “presa di posizione”. La formulazione “presa di posizione” non nuoce, dato che il contenuto di tale documento precisa o ripete soltanto la motivazione dell’istanza di ricorso inoltrata tempestivamente il 9 maggio 2013. Anche se tale precisazione rispettivamente ripetizione non è stata consegnata entro il termine legale, si deve tenere conto che è stata recapitata prima delle prese di posizione delle controparti, per cui va presa in considerazione. b) Come già evidenziato nella sentenza del Tribunale amministrativo STA A 09 49 cons. 1 la Comunione dei comproprietari Residenza A._____, rappresentata dell’amministratore, è soggetto fiscale in virtù della legge comunale determinante e inoltre legittimata al ricorso. Di recente il Tribunale amministrativo ha deciso che per inoltrare un ricorso, l’amministratore deve su richiesta a posteriori procurarsi l’autorizzazione dell’assemblea dei comproprietari (STA R 12 180 cons. 1). Nel presente caso il comune convenuto ha notificato in conformità alla sentenza A 09 49 la decisione del 12 aprile 2013 alla ricorrente come soggetto fiscale del conguaglio delle tasse per l’allacciamento alle reti della canalizzazioni e della depurazione
- 5 delle acque. La ricorrente in seguito ha presentato il ricorso mediante l’amministratore, ciò che nell’evenienza non viene contestato dalle parti, per cui il ricorso è ricevibile. 2. a) Nell’ottica materiale le tasse per l’allacciamento alla rete della canalizzazione vengono riscosse al momento dell’effettivo allacciamento dell’immobile. Giusta l’art. 3 dell’ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse annuali per l’utilizzazione della canalizzazione e degli impianti di depurazione, approvata dall’assemblea comunale il 7 maggio 1998, la tassa è di regola emessa per ogni costruzione allacciabile ed è pagata dal proprietario, rispettivamente, per la proprietà per piani, dalla comunione dei comproprietari (vedi in merito STA A 09 49 cons. 2 e 3). b) Dalla corrispondenza avvenuta fra la cointeressata e il comune convenuto risulta che la fine dei lavori di edificazione del fondo in oggetto era prevista per la fine del 2004, in modo che l’allacciamento dell’immobile alle reti comunali è avvenuto nel corso del 2004. Siccome la comunione dei comproprietari è stata fondata il 19 gennaio 2004 a mente dell’estratto allegato agli atti del registro fondiario, essa era già in quel momento soggetto fiscale delle tasse dovute nel momento effettivo d’allacciamento e delle tasse definitive, riscosse anni dopo in base alla stima ufficiale. In mancanza di una base legale, eventuali disposizioni contrattuali fra la ricorrente e la cointeressata di diritto privato non vengono osservate in sede di un procedimento retto dal diritto pubblico. Di conseguenza, gli importi di fr. 7'011.20 rispettivamente fr. 10'169.80 (IVA 7.6% inclusa), fatturati a titolo di conguaglio per i contributi d’allacciamento nei confronti della ricorrente e la decisione del comune convenuto del 12 aprile 2013, devono essere confermati. Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
- 6 - 3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]), per cui vanno messe a carico della ricorrente. Quest’ultima deve inoltre in virtù dell’art. 78 cpv. 1 LGA rifondere alla cointeressata, patrocinata da un avvocato, le spese necessarie occasionate dal presente procedimento. Da queste spese vanno decurtate le spese di cancelleria di fr. 228.00, le quali sono comprese nella tariffa oraria. La tariffa applicabile nel Cantone dei Grigioni ha un limite massimo di fr. 270.00 all’ora (art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA; CS 310.250]). Il calcolo è quindi il seguente: 5.5 h x fr. 270.-- = fr. 1'485.--, disborsi postali e telefono fr. 21.-- , IVA 8 % = fr. 120.50, totale fr. 1'626.50. Al comune convenuto, che ha agito nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali, non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'200.-- - e le spese di cancelleria di fr. 181.-totale fr. 1'381.-il cui importo sarà versato dalla Comunione dei comproprietari Residenza A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
- 7 - 3. La Comunità dei comproprietari versa alla C._____ SA fr. 1’626.50 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]