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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 23.04.2013 A 2013 10

April 23, 2013·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·1,039 words·~5 min·7

Summary

tasse di allacciamento | Anschlussgebühren

Full text

A 13 10 4a Camera SENTENZA del 23 aprile 2013 nella vertenza di diritto amministrativo concernente tasse di allacciamento 1. … è proprietario da un dozzina d’anni della particella 1-641 in zona … a ... Secondo la stima ufficiale del 16 giugno 2005 gli edifici esistenti, la casa 218A nonché il pollaio 218A-A, avevano un valore a nuovo di fr. 127'300.— rispettivamente fr. 4'900.--. Nel 2012 il proprietario ha demolito le citate costruzioni e riedificato il suo fondo con il nuovo stabile 218B, il cui valore a nuovo veniva valutato secondo la stima ufficiale del 28 agosto 2012 a fr. 520'000.--. Sulla base della stessa e dei vigenti regolamenti la cancelleria comunale rispettivamente il municipio di … in data 17 gennaio 2013 fissavano le tasse di allacciamento come segue: - rete acqua potabile fr. 5'200.— (1% di fr. 657'700.—, in effetti però di fr. 520'000.--; meno richiesta d’acconto dell’8.10.2011 fr. 4'500.-- = fr. 700.--), - collettore CIDA fr. 4'982.40 (0.9% di fr. 520'000.— più IVA 8%; pagabili entro 120 giorni con sconto del 4% = fr. 4'783.10 oppure in 5 rate annuali 2013 - 2017 di fr. 996.50) - collettore comunale fr. 6'739.20 (1.2% di fr. 520'000.— più IVA 8%; pagabili entro 120 giorni con sconto del 4% = fr. 6'469.65 oppure in 5 rate annuali 2013 - 2017 di fr. 1'347.85). 2. Contro queste decisioni di tassazione … in data 14 febbraio 2013 inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo chiedendone l’annullamento e il rinvio degli atti al comune convenuto per nuove decisioni quali tasse supplementari sul plusvalore determinato dalla differenza del valore a

- 2 nuovo del fabbricato secondo la stima attuale e quello (indicizzato all’anno di concessione della licenza edilizia) dell’edificio esistente prima dell’intervento edilizio. Applicando le tasse di allacciamento contestate unicamente in casi di riattazione, ampliamento o trasformazione, ma non in casi di demolizione e ricostruzione il comune convenuto commetterebbe un’inuguaglianza di trattamento e infrangerebbe il divieto di arbitrio con una decisione ingiustificatamente sfavorevole nei confronti degli amministrati che effettuerebbero interventi del tutto paragonabili ai primi, come il Tribunale amministrativo dei Grigioni avrebbe già deciso nella sua sentenza A 07 31. 3. Nella propria presa di posizione il comune convenuto riconosceva in parte il ricorso riducendo le tasse d’allacciamento alla rete acqua potabile e al collettore CIDA, in considerazione del valore esistente al momento dell’inizio dei recenti lavori di costruzione e delle tasse effettivamente pagate in passato per il fabbricato 218-A, a fr. 3'796.— per la prima e a fr. 3'689.70 (IVA inclusa) per la seconda. Non essendo invece per l’allacciamento al collettore comunale in passato stata emessa nessuna tassa corrispondente al valore del fabbricato 218-A, confermava pienamente la rispettiva fatturazione attuale e qui contestata di fr. 6'739.20 (IVA inclusa). 4. In sede di replica il ricorrente riteneva il proprio ricorso evaso per esplicito riconoscimento in merito alle prime due tasse contestate, mentre confermava il suo petito in merito alla terza tassa riguardante l’allacciamento al collettore comunale, in quanto la rispettiva motivazione del comune convenuto contrasterebbe sia con il suo stesso parziale riconoscimento che con la citata sentenza del Tribunale amministrativo A 07 31. Per quest’ultima tassa sarebbe in ogni caso in merito alla parte edilizia esistente già al momento dell’entrata in vigore del rispettivo regolamento comunale nel 1994 subentrata la prescrizione di 10 anni dal

- 3 momento dell’esigibilità della stessa (vedi Sentenza del Tribunale Federale 2P.45/2003, cons. 4.3). Malgrado esplicito invito il comune convenuto non inoltrava nessuna duplica, per cui lo scambio degli scritti processuali veniva dichiarato concluso. Considerando in diritto: 1. Nella misura in cui è stato esplicitamente riconosciuto dal comune convenuto il presente ricorso non deve più essere trattato. Del resto il ricorrente ha da parte sua in sede di replica accettato i rispettivi nuovi calcoli eseguiti dal comune convenuto. Deve invece essere ancora esaminato il ricorso in merito alla contestata tassa per l’allacciamento al collettore comunale, in quanto il comune convenuto l’ha lasciata invariata a fr. 6'739.20. 2. Come rilevato da questo Giudice in STA A 07 31 la presa in considerazione del valore indicizzato all’anno di concessione della licenza edilizia dell’edificio esistente prima dell’intervento edilizio è giustificato già per i dettami risultanti dal principio dell’uguaglianza di trattamento dei casi di riattazione, ampliamento o trasformazione con i casi di demolizione e ricostruzione, come del resto il comune convenuto ha esso stesso riconosciuto e applicato per le altre due tasse qui contestate. Perciò la distinzione da esso fatta a seconda del pagamento o meno in passato di una rispettiva tassa precedente non può assumere in questo contesto alcun ruolo determinante. Inoltre come rilevato da questo Giudice in PTA 2002 no. 26, sentenza confermata pure dal Tribunale Federale in 2P.45/2003, in applicazione del principio della non retroattività il comune convenuto - pur non avendo allora preteso nessuna tassa - essendo il

- 4 rispettivo regolamento comunale entrato in vigore già nel lontano 1994 non potrebbe ricuperare oggi il rispettivo importo, né direttamente né indirettamente tramite la non deduzione del rispettivo valore dell’immobile 218-A indicizzato. Su questo punto il ricorso deve quindi essere accolto e il corretto calcolo della rispettiva tassa si presenta quindi come segue: - Valore a nuovo del fabbricato no. 218-B fr. 520'000.— - valore a nuovo del fabbricato 218-A 1.1.2011 fr. 140'400.— Saldo per il calcolo del conguaglio fr. 379'600.— Tassa allacciamento collettore 1.2% fr. 4'555.20 + IVA 8% fr. 364.40 Saldo da versare fr. 4'919.60 3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa, LGA). Inoltre il comune convenuto deve rifondere al ricorrente, che vince la causa, le spese necessarie occasionate dal presente procedimento tenor nota d’onorario agli atti, decurtate delle spese di cancelleria di fr. 239.-- comprese nella tariffa oraria (art. 78 cpv. 1 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso, per quanto non sia già stato riconosciuto, è accolto e la tassa per l’allacciamento al collettore comunale viene ridotta a fr. 4'919.60 (IVA inclusa). 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 122.-totale fr. 1'622.--

- 5 il cui importo sarà versato dal Comune entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune versa a … fr. 2'058.30 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

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