A 09 68 4a Camera SENTENZA del 16 marzo 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente tassa sull'elettricità (contatore) 1. … è proprietaria in centro … della particella sopraedificata no. 489. In base alla stima ufficiale del 1997, il fondo era edificato con una casa (no. AF 214), una rimessa (no. AF 214-A) e un garage (no. AF 214-B) e …, madre della proprietaria, beneficiava di un diritto d’abitazione vita natural durante sulla casa. Il 3 maggio 2002, l’autorità edilizia comunale rilasciava la licenza di costruzione per la trasformazione della rimessa in un rustico comprendente, esternamente, un pergolato con un tavolo e un angolo con forno a legna, internamente, una cucina abitabile e, al primo piano, i servizi igienici nonché un soggiorno. Veniva pure autorizzato un nuovo allacciamento fognario. Sorgevano in seguito delle divergenze tra il comune ed i coniugi …, poiché l’autorità comunale riteneva che la nuova parte della casa (rustico) fosse sprovvista di contatore e che quindi parte dei consumi di energia elettrica non venissero debitamente conteggiati. Nel maggio 2007, il rustico veniva munito di un secondo contatore e in base ai nuovi computi del consumo di energia elettrica, che risultavano sproporzionati, i coniugi … contattavano ripetutamente l’autorità comunale chiedendo dei controlli, dai quali però inizialmente non risultava alcun errore. 2. Il 18 settembre 2009, la proprietaria chiedeva allora all’autorità comunale l’eliminazione del separato contatore per lo stabile no. 214-A, non formando questa parte dell’edificio un appartamento separato dal resto della costruzione. Infatti, le camere e lo scaldaacqua sarebbero sottoposti al contatore della parte vecchia dell’abitazione. Poiché l’autorità comunale riteneva del tutto giustificata la posa di due contatori per due unità abitative,
veniva dagli interessati richiesta l’emanazione di un provvedimento formale. Con decisione 27 novembre 2009, il Comune di … riteneva che il rustico fosse un’unità abitativa indipendente e come tale sottoposto all’obbligo di posa di un proprio contatore. Solo il 14 dicembre 2009 emergeva che il contatore dell’unità rustico oltre che conteggiare il consumo per conto proprio andava anche ad incrementare, dal giorno della sua posa il 4 maggio 2007, i consumi dell’abitazione di ... 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 17 dicembre 2010, … chiedevano la posa di un unico contatore per la loro abitazione a …, essendo questa una sola unità abitativa senza alcun comparto e utilizzata da persone di due generazioni. Del resto la recente decisione di stima non arrecherebbe alcuna distinzione tra le due pretese unità abitative, malgrado sarebbe propriamente nell’ambito della stima che andrebbero operate le classificazioni secondo la definizione d’uso degli oggetti. Del resto, alla proprietaria era stata a suo tempo rilasciata la licenza edilizia senza alcuna condizione quanto alla pretesa creazione di un’unità abitativa separata. Anche l’impiantistica sarebbe in parte di vecchia data e non certo concepita per una suddivisione dello stabile nel senso preteso dall’autorità comunale. Per i ricorrenti, la struttura andrebbe considerata come un semplice grottino interno alla casa principale e come tale sprovvisto di autonomia. Per quanto riguardava invece l’errore nella posa del contatore e quindi delle fatturazioni, oltre alla correzione dell’indebito versato, i ricorrenti chiedevano che in futuro qualsiasi lavoro al quadro elettrico fosse eseguito alla presenza di un installatore di loro fiducia. 4. Nella propria presa di posizione il Comune di … chiedeva la reiezione del ricorso per quanto riguardava la distinzione in due unità abitative e la necessità della posa di due contatori. Per le modalità di collegamento del nuovo contatore e per la fatturazione del consumo di energia elettrica il ricorso sarebbe irricevibile, non essendo state tali questioni oggetto della decisione impugnata. L’esistenza di un’unità abitativa autonoma dovrebbe essere ammessa non solo in base alla stima, che distinguerebbe l’appartamento dal rustico, ma anche in considerazione delle infrastrutture che il rustico
presenterebbe, con cucina abitabile, soggiorno e servizi. Anche la situazione impiantistica non gioverebbe alla tesi di ricorso non essendo possibile concludere all’assenza di due unità abitative solo dal fatto che le stesse usufruirebbero dello stesso scaldaacqua. 5. Nell’ambito del secondo scambio di scritti processuali le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte precisandole dove necessario. In data 8 marzo 2010 il Tribunale amministrativo eseguiva un sopralluogo a … In detto ambito ognuno aveva ancora modo di esprimersi sulla questione oggetto del presente contenzioso. Sul posto veniva confermata la presenza dei due contatori e quindi dell’(errato) addizionato computo del consumo di energia elettrica. La posa di un sottocontatore garantirebbe però la possibilità di stabilire - a giudizio conosciuto sulla presente vertenza - l’effettivo consumo dello stabile a seguito di una semplice sottrazione. Per esplicita richiesta dei ricorrenti … non veniva coinvolta nella presente procedura. Su quanto visto e sentito in sede di sopralluogo e su quanto avanzato dalle parti nell’ambito del secondo scambio di scritti processuali si tornerà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che fanno seguito. Considerando in diritto: 1. a) I ricorrenti impugnavano inizialmente il principio della posa di un contatore per il rustico e criticavano i conteggi del consumo di energia fatti in base ad un errore del secondo contatore. Per quanto riguarda l’errore fatto nelle precedenti fatturazioni, questo non può essere oggetto di ricorso in assenza di un provvedimento impugnabile al riguardo. Come espressamente confermato in sede di sopralluogo, non è però da parte dell’autorità comunale contestato l’errore nel computo del consumo di energia elettrica e la necessità di procedere alle dovute correzioni a giudizio conosciuto sulla presente vertenza. Infatti, per il calcolo dell’indebito percepito è rilevante, accanto alla quantità di kWh annua consumata (art. 10 OTAE), anche la questione di sapere se l’abitazione debba o meno essere dotata di due contatori e quindi
gravata con due tasse basi annuali. La pretesa espressa dagli istanti quanto alla supervisione di tutti i lavori al quadro elettrico da parte di un installatore di loro fiducia non è oggetto del provvedimento impugnato e non può pertanto essere oggetto di esame materiale nel corso del presente procedimento. b) I ricorrenti non contestano che in base a quanto previsto dal regolamento dell’azienda elettrica comunale (RAEC) e dall’ordinanza per le tasse di allacciamento e per l’erogazione di energia elettrica (OTAE) ogni unità abitativa (recte: economia domestica) necessiti di un contatore, ma solo che la costruzione in oggetto presenti due unità abitative autonome. Giusta il RAEC, le istallazioni interne che comprendono anche i contatori (art. 9 cifra 2 lett. a ) devono essere eseguite e mantenute secondo le prescrizioni dell’azienda elettrica comunale (art. 9 cifra 3 in fine). L’OTAE, che ha la stessa valenza giuridica del RAEC, essendo parte integrante dello stesso ed essendo le modifiche delle tariffe di competenza dell’Assemblea comunale in virtù di quanto previsto dall’OATE stessa alla voce “II Tariffe per l’erogazione di energia elettrica” e all’art. 15 RAEC, sancisce il principio stando al quale è prelevata una tassa base annuale per “economia domestica” (art. 9 OTAE). 2. a) Prima di procedere all’esame materiale della vertenza è ancora necessario precisare che la posa del contatore non dipende unicamente dall’esistenza di un’unità abitativa autonoma, come sembrano sostenere ambedue le parti al procedimento, ma dall’esistenza di un’economia domestica. Accanto quindi all’esistenza di un appartamentino separato, occorre ancora che lo stesso venga abitato da una determinata utenza, formando, fosse pure per un periodo limitato, quella che viene comunemente definita un’economia domestica. b) Per quanto riguarda l’esistenza di un’unità abitativa propria, la tesi sostenuta dal comune convenuto è suffragata da sufficienti indizi e merita protezione. Il rustico in oggetto è una costruzione annessa all’edificio principale, con accessi separati sia per quanto riguarda il piano terra che il primo piano e senza una porta comunicante direttamente con la casa principale. Tale parte della costruzione è poi dotata di un ampio pergolato per trattenersi e mangiare
all’aperto, di una cucina abitabile del tutto funzionale al suo scopo (vetro cemento, forno, frigorifero, lavandino e armadi) che occupa tutto il piano terra e, al piano superiore raggiungibile oltre che direttamente dall’esterno anche da una scala a chiocciola interna, di un soggiorno - dove trovano posto la normale mobilia da tinello con un angolo TV - e dei servizi (WC, doccia e sauna). Per gli istanti, non potrebbe trattarsi di un’unità abitativa autonoma mancando le camere da letto. Questa pretesa non merita però protezione. La costruzione come si presenta può comodamente essere abitata senza la previa necessità di alcun accorgimento edilizio, per esempio collocando semplicemente un letto nel salotto o utilizzando a questo scopo uno dei divani. Come giustamente rilevato anche in sede di sopralluogo, se paragonato ad un monolocale, non può sussistere alcun dubbio sul carattere di unità abitativa del rustico in oggetto. Il fatto che i ricorrenti abbiano le loro camere nella casa e non dormano nel rustico è poco rilevante, essendo la destinazione oggettiva della costruzione ad essere determinante più che la sua utilizzazione soggettiva. Anche la questione dell’impiantistica non è suscettibile di mutare le sorti del giudizio. Nell’evenienza non si tratta della costruzione indipendente di un nuovo appartamento, ma della creazione di un nuovo appartamento in una costruzione esistente e quindi in base a delle costrizioni strutturali, spaziali e funzionali in parte già date. Che il locale soggiorno fosse già in passato utilizzato a tale scopo o per uno scopo analogo, come del resto confermato dai ricorrenti stessi al sopralluogo, non è neppure decisivo. Determinante è che con la ristrutturazione dei tre vani in parola sono state poste le indispensabili infrastrutture di base per la creazione di un’abitazione autonoma. c) Nel caso concreto, accanto all’unità abitativa propria, la costruzione viene abitata da due distinte utenze, ovvero dalla madre della ricorrente, da un lato, e dai due istanti, che hanno la loro famiglia e vivono durante la settimana lavorativa altrove, dall’altro. Contrariamente a quanto preteso nel ricorso, non si tratta pertanto della stessa identica situazione del proprietario che decide di rinnovare un locale e di farne un rustico, ma del rinnovo di un complesso di locali a esclusivo favore di una determinata utenza (i due ricorrenti) e non di tutti i membri della pretesa economia domestica (ovvero anche della madre
della ricorrente). Relativamente alla creazione di una nuova cucina, in sede di sopralluogo i ricorrenti hanno espressamente ammesso di necessitare di uno spazio loro. Del resto l’esame sul posto non ha che confermato questa situazione (completa distinzione tra la casa e il rustico nonché delle due utenze). Evidentemente il saltuario consumo dei pasti in comune tra tutti gli abitanti della casa è ai fini del giudizio irrilevante. La situazione degli istanti sarebbe poi diversa qualora dovessero abitare tutta la casa da soli e quindi costituire un’unica economia domestica. 3. a) Per gli istanti, l’autorità comunale sarebbe andata oltre le proprie competenze definendo la destinazione di una parte dei locali in contrasto con quanto ritenuto dai competenti organi incaricati della stima ufficiale. Poiché la stima ufficiale imporrebbe un solo valore locativo proprio (modulo B2 della stima del 10 ottobre 2009) per tutto il complesso edilizio, l’autorità comunale non potrebbe certo concludere all’esistenza di due unità abitative. A questo proposito è bene ricordare che l’art. 4 dell’ordinanza sulle stime ufficiali (OStim) citato dai ricorrenti riguarda i fattori che possono influire sul valore dell’immobile e che vanno pertanto tenuti in considerazione nella stima ovvero anche il genere di costruzione, l'età, lo stato e la destinazione dei fabbricati (lett. a) nonché l'idoneità a scopi di abitazione, di vacanza o commerciali (lett. f). I dati della stima ed in particolare il valore locativo proprio non vincolano però l’autorità comunale nello stabilire se per l’erogazione di energia elettrica il rustico in oggetto vada considerato come un’unità abitativa autonoma. I dati e le definizioni contenute nella stima possono essere vincolanti dal profilo fiscale, per l’assicurazione fabbricati, per l’ispettorato del registro fondiario o per l’ufficio dell’agricoltura, ma non hanno alcuna relazione diretta con quello che è l’oggetto del contendere nel caso in parola. Inoltre, l’assenza di distinzione sostenuta dagli istanti per quanto riguarda il valore locativo proprio non è esattamente tale in base al formulario in possesso dell’autorità comunale. In detta distinta (modulo C2) anche la stima ufficiale quantifica il valore locativo in base alle diverse unità (per il rustico il valore è stato fissato a fr. 3'000.--) per giungere al valore complessivo di fr. 12'360.--. Ne consegue che dai dati della stima ufficiale gli istanti non possono dedurre argomenti a loro favore.
b) Anche dal rilascio incondizionato della licenza di costruzione nel 2002 i ricorrenti non possono dedurre il diritto a mantenere un solo contatore. Nell’ambito della procedura di licenza edilizia, il compito principale dell’autorità comunale è quello di verificare la conformità del progetto presentato alla normativa comunale in materia di polizia delle costruzioni. Il progetto presentato riguardava un “rustico” che dal profilo del diritto edilizio poteva essere approvato. Per gli istanti, la necessità di procedere alla posa di un secondo contatore sarebbe dovuta risultare già della licenza di costruzione. Infatti, una simile condizione avrebbe potuto spingere la committenza a rinunciare all’intervento. La pretesa, anche se in parte comprensibile, non può però essere protetta. Spesso, il carattere di unità abitativa di una costruzione può subentrare anche solo dopo più interventi edilizi che singolarmente non giustificano una diversa destinazione. Nell’evenienza non era poi determinante solo la questione di sapere se con l’intervento edilizio progettato venisse creata un’unità abitativa autonoma, ma se questa unità costituisse pure un’economia domestica. 4. In conclusione il ricorso è respinto per quanto è dato entrare nel merito dello stesso e la decisione impugnata viene integralmente confermata. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese e viene obbligata in base all’art. 78 LGA a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1). Ai comuni e al Cantone invece non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (cpv. 2). Il Tribunale decide: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.--
- e le spese di cancelleria di fr. 212.-totale fr. 712.-il cui importo sarà versato da …, responsabili in solido, Coira, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.