A 09 46 SENTENZA del 2 novembre 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente imposta sul reddito cantonale e comunale 1. Nella decisione di tassazione definitiva per l’anno 2008 del 4 agosto 2009 di … e … non veniva accordata la deduzione per le spese professionali corrispondente ai chilometri percorsi quattro volte al giorno da … a …, poiché la situazione professionale non era cambiata nel corso dell’anno 2008 e neppure rispetto agli anni precedenti. L’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni concedeva invece le deduzioni per l’abbonamento ai mezzi pubblici pari a fr. 1'200.00 e per le spese supplementari per pasti fuori casa di fr. 3'200.00. 2. Nel tempestivo reclamo dell’11 agosto 2009 … contestava tale decisione e chiedeva la deduzione dei chilometri percorsi quattro volte al giorno. Per il contribuente gli orari dei mezzi pubblici non sarebbero stati compatibili con le necessità professionali e la distanza tra la fermata dell’autobus e il suo luogo di lavoro sarebbe stata di 1.2 km. Il contribuente avrebbe poi dovuto recarsi in paese per il pranzo e l’ora e mezza a disposizione non sarebbe stata sufficiente. Infine adduceva che il rientro a casa durante la pausa di mezzogiorno sarebbe stato dettato da necessità familiari. 3. Con decisione del 3 settembre 2009 l’amministrazione imposte respingeva il reclamo, esponendo i casi nei quali secondo la prassi sarebbe possibile far valere le spese per l’uso di un veicolo a motore privato. L’autorità fiscale allegava pure gli orari per l’uso dei mezzi pubblici, spiegando che il risparmio di tempo si sarebbe aggirato attorno ai 40-50 minuti al giorno e si reputava che il motivo della richiesta fosse dettato da ragioni private e non da necessità professionali.
4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 14 settembre 2009, … concludeva alla necessità di una deduzione per un veicolo privato. A motivo della richiesta l’istante adduceva un cambiamento della sua situazione personale dovuto alla nascita del secondo figlio e considerava pertanto necessaria la sua presenza a casa sul mezzogiorno, per poter aiutare la moglie. 5. Dal canto suo, l’amministrazione delle imposte postulava la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Giusta la prassi non sarebbe esigibile l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici quando con un veicolo privato si conseguirebbe un risparmio di tempo giornaliero superiore all’ora con un viaggio di andata e ritorno. Poiché recandosi al lavoro con i mezzi pubblici, al ricorrente non sarebbe consentito il rientro a domicilio durante la pausa di mezzogiorno, gli sarebbe stata concessa la deduzione per il vitto fuori casa. Il fatto che l’istante tornerebbe a casa per aiutare la moglie sarebbe lodevole, ma l’amministrazione imposte intenderebbe evitare con la decisione di tassazione un precedente. La valutazione sarebbe basata esclusivamente sugli orari lavorativi e sulle diverse corse offerte dai mezzi pubblici. 6. Nella presa di posizione del 18 settembre 2009 il Comune di … rinunciava a formulare una presa di posizione, poiché non formalmente coinvolto nelle decisioni contestate. 7. Replicando, il ricorrente insisteva sulla necessità di tornare a casa a mangiare nella pausa di mezzogiorno. La mensa consigliata dall’Amministrazione imposte verrebbe chiusa alle ore 11.50. Per questa ragione risulterebbe impossibile approfittare di questa possibilità, visto che egli terminerebbe il lavoro alle ore 12.00 e dovrebbe percorrere quasi un chilometro a piedi per raggiungerla. 8. Nella duplica del 28 ottobre 2009 l’amministrazione imposte rinviava alle argomentazioni già esposte in precedenza. Inoltre precisava che nel raggio
tra i 700 m e 1 km dal luogo di lavoro del ricorrente sarebbero agibili altri tre esercizi pubblici dove egli potrebbe mangiare nella pausa di mezzogiorno. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA). Giusta l’art. 43 cpv. 3 LGA, il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.00 e non si deve decidere in merito a questioni giuridiche d’importanza fondamentale. Nell’evenienza, la controversia verte su di un importo fiscale massimo per l’imposta cantonale 2008 di fr. 2’025.00, mentre l’imposta comunale non essendo oggetto della decisione di reclamo non lo può essere nemmeno di ricorso. Poiché le ripercussioni sul debito d’imposta dell’istante per quanto perorato in sede di ricorso si situano manifestamente entro i limiti del valore litigioso di fr. 5'000.00 e non essendo neppure controversa una questione d’importanza fondamentale è data la competenza del giudice unico. 2. a) A norma dell’art. 31 cpv. 1 lett. a della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG) le spese necessarie di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa sono deducibili in quanto considerate spese professionali. Secondo la prassi dell’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (spese professionali – LIG art. 31 a – regolamentazione di principio) possono essere dedotte le spese effettive nel caso di una distanza considerevole, per le trasferte fra luogo di residenza e il luogo di lavoro effettuate con i mezzi di trasporto pubblici. Una distanza di 2 km (percorribile a piedi in più di 20 min.) è già ritenuta considerevole (Bosshard/Funk, Steueroptimierte Gehaltsnebenleistungen, pag. 81). Qualora si utilizzi un mezzo di trasporto privato possono essere prese in considerazione in linea di massima solo le spese che si avrebbero se ci si servisse di un mezzo di trasporto pubblico (StE 1988 B 22.3 no. 21; Peter Locher, commento alla LIFD, I parte, art. 26 N 8 segg.). Soltanto quando non sono disponibili mezzi di trasporto pubblici o
quando non è ragionevole pretendere che il contribuente se ne serva (per es. costituzione fragile, grande distanza dalla fermata più vicina, orari sfavorevoli, utilizzo dell’automobile nell’esercizio professionale ecc.), possono essere computati i costi del veicolo privato (NStP 49/1995, pag. 81). L’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici non è esigibile anche quando con un veicolo privato si consegue un risparmio di tempo giornaliero superiore all’ora con un viaggio di andata e ritorno. Nel calcolare il dispendio di tempo per l’impiego di un veicolo privato occorre considerare gli ingorghi del traffico soprattutto negli orari di punta. Nella definizione del tempo di percorrenza effettivo si devono prendere in considerazione i ritardi che l’intasamento del traffico genera. Anche nel caso dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico occorre tener presente eventuali tempi di attesa. La questione dell’accettabilità/esigibilità va sempre esaminata tenendo conto di tutte le circostanze. b) La distanza dall’abitazione del ricorrente fino alla fermata dell’autopostale più vicina è ca. di 600 m, mentre la distanza del luogo di lavoro fino alla fermata dell’autopostale è di circa. 900 m. Il ricorrente deve quindi percorrere circa 1.5 km a piedi. Partendo dal presupposto che una persona impiega in media circa un’ora a percorrere 4 km, si può stimare che nell’evenienza il ricorrente riesce a percorrere 1.5 km impiegando al massimo 22 minuti. Il ricorrente lavora dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30, mentre il venerdì lavora dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00. Secondo l’orario dell’autopostale pubblicato dalle FFS c’è una corsa alla mattina alle ore 6.26 che dura 12 minuti. Alla sera invece l’autopostale parte alle ore 16.13, 16.43, 17.13 e 17.43 e la corsa dura 13 minuti. Facendo uso dei mezzi pubblici e percorrendo a piedi la distanza di circa 1.5 km il ricorrente impiega al massimo 35 minuti. Il viaggio di andata e ritorno con i mezzi pubblici dura quindi al massimo 70 minuti. Con l’automobile invece vengono impiegati per la tratta domicilio-posto di lavoro circa 15-20 minuti, considerando anche gli eventuali tempi di attesa per l’intasamento del traffico. Il viaggio di andata e ritorno con la macchina dura circa 40 minuti e risulta un risparmio di circa 30 minuti. Nell’evenienza sono disponibili i mezzi di trasporto pubblici ed è ragionevole pretendere che il ricorrente se ne serva. In casu non si consegue con l’automobile un risparmio di tempo giornaliero superiore all’ora con un viaggio di andata e ritorno ed il
ricorrente non detiene quindi alcun diritto a dedurre le spese per l’utilizzo di un mezzo di trasporto privato. 3. a) Giusta l’art. 31 cpv. 1 lett. b LIG sono deducibili come spese professionali le spese in più necessarie per il vitto e l'alloggio lontano dal luogo di domicilio e in caso di turni di lavoro. Secondo la prassi dell’amministrazione imposte (spese professionali – LIG art. 31 a – rientro a casa sul mezzogiorno) viene concessa per l’andata e il ritorno sul mezzogiorno al massimo l’aliquota forfettaria per spese supplementari in caso di vitto fuori domicilio giusta l’art. 31 cpv. 1 lett. b LIG. Se il contribuente desidera, malgrado le maggiori spese di viaggio, poter consumare il pranzo a casa, le spese supplementari che ne conseguono costituiscono, per quanto superino le spese supplementari in caso di vitto fuori domicilio, spese di sostentamento e non sono deducibili. Se per contro le spese di viaggio sono inferiori ai costi del vitto, in linea di massima sono deducibili solo le spese di viaggio (Funk Philip: Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommensteuerrecht, pag. 87). Inoltre secondo la prassi (Vitto e alloggio secondo LIG art. 31 b) le spese per il vitto e l’alloggio non rientrano nei costi deducibili per il sostentamento. Unicamente le spese supplementari causate dal vitto e dall’alloggio fuori domicilio sono considerate spese professionali. La necessità professionale può essere il frutto di una grande distanza fra luogo di domicilio e luogo di lavoro, di cattivi collegamenti delle vie di comunicazione o di una pausa di mezzogiorno breve. Anche condizioni personali quali una costituzione debole, un’invalidità o una malattia possono giustificare la necessità professionale del consumo di pasti fuori domicilio. La prassi riguardante le spese supplementari per pasti consumati fuori domicilio in caso di rientro quotidiano a domicilio (pendolari) è la seguente: se un pasto principale non può essere consumato a casa causa la distanza troppo grande fra luogo di domicilio e luogo di lavoro o la brevità della pausa pranzo, i costi supplementari che ne conseguono possono essere dedotti come spese professionali con le aliquote forfetarie (cfr. la cifra 4 qui di seguito). Di regola è ragionevole mangiare a casa se per il pranzo a domicilio, compresi i tempi di andata e ritorno, non si necessita più
di 90 minuti. In questo caso la durata della permanenza a tavola deve ammontare almeno a 30 minuti. b) Recandosi al lavoro con i mezzi pubblici, la pausa di mezzogiorno non permette al ricorrente il rientro a domicilio per il pranzo, la cui permanenza a tavola dovrebbe ammontare almeno a 30 minuti. Sono però agibili tre esercizi pubblici nel raggio tra i 700 metri e 1 km dal luogo di lavoro, dove il ricorrente ha la possibilità di mangiare nella pausa di mezzogiorno. Per questo motivo l’amministrazione imposte gli ha concesso la deduzione per il vitto fuori casa. La volontà di essere giustamente presente a casa durante la pausa di mezzogiorno non è una necessità professionale, ma una scelta soggettiva che l’autorità fiscale non è tenuta a considerare. 4. In conclusione il ricorrente ha la possibilità di recarsi al posto di lavoro con i mezzi pubblici, poiché non sono contemplate le eccezioni elencate dalla prassi. Di conseguenza egli ha diritto alla deduzione per i pasti fuori casa. Per questa ragione il ricorso deve essere respinto. L’esito della controversia giustifica l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente secondo l’ art. 73 cpv. 1 LGA. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 300.-- - e le spese di cancelleria di fr. 219.-totale fr. 519.-il cui importo sarà versato da … e … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.