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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 25.08.2020 S 2019 81

August 25, 2020·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·3,940 words·~20 min·3

Summary

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Full text

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 81 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Presidenza Racioppi Giudici von Salis, Meisser Attuario Paganini SENTENZA del 25 agosto 2020 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentata dall'avv. Ezio Tranini, ricorrente contro B._____ AG, rappresentata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, convenuta concernente prestazioni assicurative LAINF

- 2 - Fattispecie: 1. Il 4 giugno 2015 C._____ Sagl, X._____, ha annunciato a D._____ Prestazioni Infortuni un infortunio occorso alla propria dipendente A._____ (unica socia e gerente della società fino alla sua dimissione ad aprile 2017), indicando che questa in data 18 maggio 2015 era scivolata (mentre eseguiva la pulizia del bagno del bar da lei gestito), riportando delle lesioni (contusioni) al ginocchio e alla spalla destra. 2. Dopo l'infortunio A._____ ha dapprima ripreso l'attività lavorativa al 50 %. A causa dell'esacerbazione dei dolori alla spalla destra, il 21 agosto 2015 il Dr. med. E._____, specialista in medicina interna, ha fatto eseguire un'artro-RM da cui risultava una lesione del tendine sovraspinato. Egli attestava perciò un'inabilità lavorativa completa dal 20 agosto 2015. 3. Il 14 settembre 2015 il Dr. med. F._____, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, confermava la diagnosi di lesione parziale (ca. la metà) ventrale del tendine sovraspinato della spalla destra. Di conseguenza, il 6 novembre 2015 egli eseguiva un intervento chirurgico artroscopico di sutura, a cui è seguito un percorso riabilitativo. 4. In seguito, A._____ veniva visitata dal medico consulente di D._____, Dr. med. G._____, specialista in medicina interna. Questi nel referto del 26 aprile 2016 indicava che la rottura del tendine sovraspinato si era verificata in due tempi, ovvero inizialmente in occasione di una prima caduta avvenuta il 5 aprile 2015 e in seguito durante la caduta annunciata quale infortunio del 18 maggio 2015. Egli riteneva che i disturbi presentati a carico della spalla destra erano una diretta conseguenza della rottura del tendine sovraspinato risp. dell'intervento chirurgico. Specificava poi che la sindrome del tunnel carpale, altresì rilevata dal Dr. med. F._____, non era di origine traumatica e quindi non in relazione causale con l'evento

- 3 assicurato. Egli riteneva A._____ completamente inabile al lavoro in qualità di cameriera, mentre la valutava abile al 50 % quale gerente di ristorante e al 100 % in attività adattata. 5. Il 17 maggio 2016 veniva effettuata un'ulteriore artro-RM della spalla destra e al rachide cervicale da cui emergeva una piccola rottura parziale interstiziale del sovraspinato e del tratto craniale del sottoscapolare, un'atrofia di grado II del ventre del sovraspinato, un'evoluzione del grado di atrofia rispetto al precedente esame del 21 agosto 2015 nonché un'artrosi acromion-claveare. Nel rapporto del 23 maggio 2016 il Dr. med. F._____ constatava che dall'esame del rachide cervicale erano emerse delle lievi protrusioni discali senza però fenomeni compressivi a livello radicolare. Dal confronto delle RM egli aveva la percezione di una buona reinserzione tendinea con una degenerazione che avrebbe portato probabilmente a una piccola rottura interstiziale del sovraspinato, aggiungendo che probabilmente vi sarebbe una componente di artrosi acromion-claveare. Egli riteneva A._____ ancora inabile al lavoro. Il 2 giugno 2016 A._____ è inoltre stata operata al tunnel carpale del polso destro con decorso regolare. 6. Nella perizia reumatologica dell'11 agosto 2016, incaricata da D._____ su raccomandazione del Dr. med. G._____, il Dr. med. H._____, specialista in reumatologia, diagnosticava una periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra in esiti da acromeoplastica, borsectomia, tenotomia del capo lungo bicipite, sutura della cuffia rotatoria in rottura post-contusionale il 6 novembre 2015, permanenza di piccola rottura parziale interstiziale del sovraspinato e del tratto craniale del sottoscapolare con atrofia di grado II del ventre del sovraspinato alla spalla destra. Egli affermava che i disturbi accusati presentavano con probabilità preponderante un nesso di causalità con l'infortunio del 18 maggio 2015. Stando ad egli, lo stato quo ante vel sine non potrebbe essere raggiunto,

- 4 in quanto continuerebbe a persistere una lesione della cuffia rotatoria a destra insorta molto probabilmente a seguito di detto infortunio. Allo stato di allora, egli riteneva A._____ inabile al lavoro di cameriera al 100 % dal 20 agosto 2015, mentre la riteneva abile al lavoro al 100 % a partire dal 25 aprile 2016 quale gerente di un ristorante e in un'altra attività confacente al suo stato di salute sull'arco di una giornata lavorativa di 8–9 ore, tenendo conto dei limiti funzionali e di carico e tralasciando i fattori non assicurati, quali patologie non inerenti all'infortunio, patologie non di pertinenza reumatologica oppure fattori sociali. 7. In seguito all'allestimento di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio accertamento medico (SAM) all'attenzione dell'Assicurazione invalidità (AI), lo specialista in reumatologia e medicina interna del SAM, Dr. med. I._____, ha risposto alle domande poste da D._____ con complemento peritale del 20 marzo 2017 (lettera del 7 aprile 2017). Egli affermava che vi è un'alta probabilità che i disturbi alla spalla destra siano in relazione con l'infortunio del 18 maggio 2015. In assenza di segni di rirottura, egli riteneva che lo status quo ante fosse verosimilmente stato raggiunto 6 mesi dopo l'intervento chirurgico. Egli indicava inoltre che la totale inabilità lavorativa come cameriera era da ricondursi in primo luogo all'artrosi post-traumatica della caviglia sinistra, mentre i problemi alla spalla (in assenza di una ri-rottura o di un'omartrosi secondaria) non erano da considerarsi in primo piano. Considerando esclusivamente i problemi alla spalla, egli concludeva che A._____ avrebbe ancora potuto esercitare la propria professione al 100 % alternando i compiti amministrativi con il servizio. Il rendimento ridotto del 40 % in un'attività leggera e adatta a tempo pieno veniva attestato non per i problemi alla spalla ma soprattutto per i problemi alla caviglia. Infine, egli considerava la spalla regolarmente guarita, negando così un danno permanente e quindi un diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI).

- 5 - 8. In base a questa valutazione, con decisione 12 maggio 2017 D._____ ha notificato a A._____ la sospensione di tutte le prestazioni e la chiusura del caso per il 6 aprile 2016. Contro tale decisione A._____ ha interposto opposizione l'8 giugno 2017, completata il 2 agosto 2017, sostenendo in special modo che la superficiale perizia del Dr. med. I._____ sarebbe in contraddizione con la perizia del Dr. med. H._____. Con decisione su opposizione 25 maggio 2018 D._____ ha respinto l'opposizione. Considerato che tutti i medici erano concordi che non vi sono cure mediche che possano garantire un miglioramento e che quindi è stato raggiunto uno stato di salute stabile, D._____ ha trasmesso il caso alla sua partner, B._____ AG, per la valutazione delle prestazioni di lunga durata a partire dal 6 aprile 2016. Detta decisione è passata in giudicato. 9. Dopo consulto con il medico di fiducia Dr. med. K._____, specialista in medicina generale, il quale riteneva la spalla destra guarita risp. assente da ripercussioni dovute a infortunio, con decisione del 3 settembre 2018 B._____ ha negato il diritto a una rendita d'invalidità e a un'IMI. B._____ argomentava che, considerando unicamente i disturbi alla spalla, A._____ sarebbe stata pienamente abile al lavoro nell'ultima attività svolta, per cui non risultava una perdita di guadagno dal punto di vista infortunistico. Avverso questa decisione A._____ ha interposto opposizione in data 2/4 ottobre 2018 rifacendosi in particolare a quanto affermato dal Dr. med. H._____. 10. In data 7 novembre 2018 B._____ ha emesso una riconsiderazione della sua decisione in base alla valutazione del medico fiduciario Dr. med. L._____ del 31 ottobre 2018. Questi eccepiva la valutazione del Dr. med. K._____ sostenendo, in accordo con la valutazione del Dr. med. H._____, che in riconoscimento di un nesso di causalità tra la rottura della cuffia dei rotatori e l'infortunio, malgrado l'intervento chirurgico e la riabilitazione vi sarebbe un danno permanente e il raggiungimento dello status quo ante

- 6 vel sine non potrebbe essere accertato. A causa della periartrosi omeroscapolare di media entità egli riconosceva un diritto a un'IMI del 10 %. A causa del carico e del movimento ridotto della spalla destra egli riteneva A._____ inabile al 100 % dal 18 maggio 2015 nell'ultima attività svolta di cameriera. In un'attività adatta, senza carico sulla spalla (vale a dire senza lavori con le braccia alzate e senza attività ripetitive con sollevamento di pesi superiori a 5 kg) vi sarebbe invece una piena capacità lavorativa. B._____ ha di conseguenza rivisitato la sua decisione. Innanzitutto ha aumentato del 21 % il reddito da valida perché considerevolmente inferiore alla media. Dal confronto dei redditi, tuttavia, non risultava sempre ancora nessuna perdita di guadagno, per cui B._____ ribadiva che non c'erano i presupposti per la concessione di una rendita d'invalidità LAINF. Tuttavia, B._____ ha riconosciuto a A._____ un'IMI del 10 % corrispondente a fr. 12'600.--. Contro questa decisione A._____ ha sollevato opposizione il 7 dicembre 2018 osservando in particolare che i medici non si sarebbero espressi sulla capacità lavorativa in un'attività adatta, per cui questa andrebbe ancora chiarita. 11. Il 31 maggio 2019 A._____ ha inoltrato a B._____ due documenti medici, del Dr. med. E._____ del 17 aprile 2019 all'attenzione dell'Ufficio AI e del Dr. med. M._____ del 23 marzo 2019, da cui risulta che ella accusa ancora forti problemi in varie parti del corpo oltre ai problemi psichici, e che quindi necessita di aiuto nelle faccende domestiche. 12. Con decisione su opposizione 4 giugno 2019 B._____ ha confermato la propria decisione 7 novembre 2019. 13. Avverso questa decisione l'8 luglio 2019 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni, chiedendo che B._____ venga condannata a pagarle una rendita LAINF del 23 %, eventualmente del 12.75 %. Ella sosteneva sostanzialmente che nella

- 7 valutazione delle funzionalità residue nell'attività abituale B._____ avrebbe dovuto considerare solo la professione di cameriera e non anche quella di gerente. Inoltre, nella valutazione delle professioni esigibili, a suo dire si dovrebbe tener conto di tutti i limiti funzionali e non unicamente di quelli alla spalla destra. Infine, per il reddito da valida andrebbe preso in considerazione l'insieme degli introiti, quindi anche il reddito annuale secondario pari a fr. 8'300.--. 14. Nella risposta di causa del 2 settembre 2019 B._____ (qui di seguito: convenuta) chiedeva il rigetto del ricorso. Essa argomentava essenzialmente che il reddito accessorio da indipendente di fr. 8'300.-- non sarebbe stato sottoposto alla LAINF, per cui non andrebbe preso in considerazione. Questo non inciderebbe comunque sulla determinazione della rendita. Inoltre, tutti i medici coinvolti avrebbero attestato che, sulla base delle conseguenze infortunistiche, la ricorrente sarebbe abile in misura completa in un'attività consona ai propri limiti funzionali. Cadrebbero poi nel vuoto le considerazioni ricorsuali secondo cui la ricorrente non avrebbe esercitato attività da gerente. Infatti, il calcolo del reddito partirebbe in ogni caso dal presupposto che la ricorrente non può più svolgere l'attività abituale, tanto che nel confronto dei redditi si è considerato un reddito da invalida ipotetico. Infine, la convenuta nella decisione impugnata avrebbe rammentato che il rapporto del Dr. med. M._____ del 23 marzo 2019 si riferirebbe alla spalla sinistra non in relazione con l'infortunio. Il rapporto del Dr. med. E._____ del 17 aprile 2019 confermerebbe poi l'opinione dei medici interpellati. Egli enuncerebbe sì altri disturbi, che però non sarebbero in nesso causale con l'infortunio in questione. 15. Nella replica del 15 ottobre 2019 e nella duplica del 7 novembre 2019 le parti confermavano i loro petiti e approfondivano le loro argomentazioni.

- 8 - Considerando in diritto: 1. I requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui si entra nel merito del ricorso. 2. Controverso nel caso di specie è il calcolo del grado d'invalidità, sia sotto il profilo dei redditi con e senza invalidità sia sotto quello della percentuale di abilità lavorativa residua. Non è invece oggetto di discussione l'IMI fissata al 10 %. 3.1 A norma dell'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 % a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità. Le nozioni d'invalidità e d'incapacità al guadagno sono contenute nella LPGA. È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). Giusta quanto previsto all'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito

- 9 che esso avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 consid. 1). 3.2. Per determinarsi sulla capacità lavorativa, il Tribunale deve ricorrere per necessità di cose alle indicazioni del personale sanitario specializzato. Ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze dell'assicuratore va riconosciuto pieno valore probante, a condizione che siano motivati, concludenti e scevri di contraddizioni. Il fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non basta per metterne già in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Se tuttavia vi è anche solo un lieve dubbio sull'attendibilità delle attestazioni del medico di fiducia dell'assicuratore, occorre ordinare degli accertamenti complementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/ee). Determinante per la valenza probante di un rapporto medico è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni siano ben motivate (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 8C_313/2012 del 7 giugno 2012 consid. 3.2, 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 consid. 7). 3.3. I rapporti medici agli atti sono concordi in merito alla capacità lavorativa residua della ricorrente. Secondo i medici interpellati, tenendo conto unicamente delle conseguenze infortunistiche, ovvero della rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra, persiste una capacità lavorativa residua totale della ricorrente in un'attività adattata alle limitazioni dovute all'infortunio in questione del 18 maggio 2015, vale a dire senza lavori con le braccia alzate e senza attività ripetitive con sollevamento di pesi superiori a 5 kg (cfr. rapporti del Dr. med. G._____ del 26 aprile 2016 [doc. M18 p. 6 convenuta], del Dr. med. H._____ dell'11 agosto 2016 [doc. M23 p. 16 seg.

- 10 convenuta], del Dr. med. K._____ del 26 luglio 2018 [doc. M27 p. 3 seg. convenuta] e del Dr. med. L._____ del 31 ottobre 2018 [doc. M28 p. 8 seg. convenuta]). Va aggiunto che nel complemento di perizia reumatologica del SAM di Bellinzona del 20 marzo 2017 all'attenzione dell'assicuratore infortuni (doc. M24 p. 2 convenuta) il Dr. med. I._____ ha sì precisato che in un'attività adeguata vi sarebbe un rendimento ridotto del 40 %, ciò tuttavia a causa soprattutto dei problemi alla caviglia e non alla spalla destra. Per quanto attiene alle limitazioni legate alla spalla destra e quindi all'infortunio, anch'egli riteneva possibile una capacità lavorativa totale (cfr. p. 2 della perizia). I rapporti dei medici fiduciari Dr. med. H._____ e Dr. med. L._____ non vengono pertanto scalfiti da nessun parere medico diverso. Ad essi va riconosciuto pieno valore probatorio. La fattispecie è sufficientemente chiara, per cui è dato concludere che, dal punto di vista infortunistico, la ricorrente presenta una piena capacità lavorativa in attività adeguata. 3.4. La censura della ricorrente secondo cui la capacità economica in altre professioni andrebbe stimata considerando l'insieme dei problemi di salute è inconsistente. Si ricorda infatti che il diritto a prestazioni assicurative per infortunio sussiste dal momento in cui il danno alla salute è in relazione causale naturale ed adeguata con l'infortunio (cfr. p.es. DTF 129 V 177 consid. 3.1). Per la determinazione del grado di incapacità lavorativa, la convenuta ha quindi giustamente considerato unicamente le problematiche riconducibili all'infortunio del 18 maggio 2015. Non corrisponde poi al vero che tutte le perizie prenderebbero come paragone un'attività di gestore. I medici si sono sì espressi, da un lato, sulla restante capacità lavorativa nell'attività di gerente, ma dall'altro hanno pure specificato che la restante percentuale lavorativa vale per qualsiasi altra attività adeguata. Irrilevante è quindi la puntualizzazione della ricorrente secondo cui ella non avrebbe esercitato attività amministrative. Per il reddito da invalida si è comunque

- 11 utilizzato un reddito ipotetico. Le relative censure della ricorrente vanno perciò respinte. 4. La ricorrente censura inoltre il reddito da valida determinato dalla convenuta. Innanzitutto, ella eccepisce l'esclusione nella determinazione del reddito da valida del reddito da indipendente in attività accessoria di fr. 8'300.--. Ella è dell'avviso che l'art 28 cpv. 2 dell'Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) sia applicabile soltanto quando si tratta di fissare la rendita e non già quando si tratta di fissare il grado d'invalidità. In secondo luogo, la ricorrente obietta che la convenuta ha erroneamente considerato un reddito da valida all'80 % pari a fr. 36'000.--, invece di un reddito al 100 % pari a fr. 45'000.--. 4.1. Giusta l'art. 28 cpv. 2 OAINF per gli assicurati esercitanti contemporaneamente diverse attività salariate, il grado d’invalidità è determinato in funzione del pregiudizio patito in tutte queste attività. Se l’assicurato, oltre a un’attività salariata, esercita un’attività non assicurata secondo la legge o non retribuita, non è preso in considerazione il pregiudizio patito in queste attività. Attraverso questa norma si vuole impedire che l'assicuratore infortuni elargisca prestazioni per le quali non sono stati corrisposti premi (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_121/2017 del 5 luglio 2018 consid. 3.4). 4.2. Siccome la ricorrente non ha sottoposto il sopraccitato reddito accessorio alla LAINF, come da lei rimasto incontestato e come risulta anche dall'annuncio del sinistro in cui il reddito accessorio non è indicato (cfr. doc. A1 convenuta), la convenuta lo ha giustamente escluso dal calcolo del reddito (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_121/2017 del 5 luglio 2018 consid. 7.3 con riferimenti). Per contro, la ricorrente sostiene a ragione che il reddito da valida va considerato al 100 %. Infatti, dacché non è possibile considerare il reddito in attività accessoria, va applicata la giurisprudenza

- 12 per i lavoratori a tempo parziale, secondo cui è irrilevante se l'assicurato prima dell'incidente abbia impiegato appieno le proprie risorse lavorative oppure soltanto in parte. Il correttivo per i lavoratori a tempo parziale rispetto agli impiegati a tempo pieno avviene nel calcolo della rendita effettiva che si basa sul rispettivo reddito assicurato ridotto dei lavoratori a tempo parziale. Nella determinazione del reddito senza invalidità (ipotetico) occorre dunque far riferimento a una persona esercitante una professione a tempo pieno comparabile alla persona assicurata in quanto a capacità, formazione, età e circostanze locali (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_768/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 3.1.3, 8C_664/2007 e 8C_713/2007 del 14 aprile 2008 consid. 7.2.4). Va poi menzionato che l'assicurazione infortuni non conosce la pluralità dei metodi di calcolo come nell'assicurazione invalidità (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_664/2007 e 8C_713/2007 del 14 aprile 2008 consid. 7.2.4), per cui non è pertinente la questione se per la ricorrente va applicato il metodo misto. Tuttavia, anche operando con un reddito da valida al 100 % pari a fr. 45'000.-- (per il 2015, visto che la convenuta si base su un importo all'80 % incontestato di fr. 36'000.-- per il 2015), e, in più, applicando una parallelizzazione – come ha fatto la convenuta –, il risultato non cambia. Siccome l'applicazione di una parallelizzazione non porta a un diritto a una rendita, è superfluo in questa sede esprimersi in modo vincolante sulla sua fondatezza. A titolo abbondanziale, si rileva che la convenuta nel proprio calcolo (cfr. doc. A45.4 convenuta), per quanto intravedibile, ha a torto paragonato – in favore della ricorrente – un reddito da valida per un grado occupazionale dell'80 % con un reddito secondo le RSS settoriale con grado occupazionale del 100 %. Secondo il Tribunale, il calcolo di parallelizzazione si presenta piuttosto come segue: giusta le RSS 2016 il reddito totale per le donne nella ristorazione, livello di competenza 1, era di fr. 3'900.-- al mese. Dopo adeguamento alle 41.7 ore lavorative e indicizzazione per il 2018 va dunque preso a riferimento un reddito settoriale di fr. 49'228.10 (= fr. 3'900.-- x 12 : 40 x 41.7 x 1.009 [+ 0.4 % nel

- 13 - 2017 e + 0.5 % nel 2018]), mentre il reddito da valida della ricorrente per un grado d'impiego del 100 % e indicizzato per il 2018 corrisponde a fr. 45'720.-- (= fr. 36'000.-- : 80 x 100 x 1.016 [+ 0.7 nel 2016, + 0.4 nel 2017 e + 0.5 nel 2018]). La differenza è del 7.13 % ([fr. 49'228.10 - fr. 45'720.--] : fr. 49'228.10 x 100). Tuttavia si può considerare soltanto la differenza eccedente il 5 % (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_648/2009 del 24 marzo 2010 consid. 3.3 con rinvii), in questo caso dunque il 2.13 %. Ma anche fondandosi su un reddito di fr. 46'715.05 (= fr. 45'720.-- : [100 - 2.13] x 100) continua a non risultare alcun diritto a una rendita LAINF. 5. Per quanto una parallelizzazione sia stata effettuata per ragioni regionali di livello salariale sotto la media o per motivi personali della ricorrente che già si manifestavano prima dell'infortunio, va ancora esaminato se le caratteristiche personali della ricorrente giustificano una deduzione dal reddito da invalida (calcolato secondo le RSS 2016, Tabella TA 1, donne, adeguato a 41.7 ore settimanali e indicizzato fino al 2018) pari a fr. 55'017.80. 5.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) ritenuto che una deduzione massima del 25 % (DTF 134 V 322 consid. 5.2) del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 71 consid. 5.2 e 126 V 75 consid. 5b/cc e 6).

- 14 - 5.2. La ricorrente fa valere delle limitazioni linguistiche, essendo di origini portoghesi, e l'assenza di formazione. A tal riguardo va detto che per il reddito da invalida ci si è basati su un reddito ipotetico nel livello di competenza 1, ovvero in attività semplici, per le quali non si presuppongono specifiche qualifiche né particolari conoscenze linguistiche (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_492/2015 del 17 novembre 2015 consid. 3.2.3). Peraltro, vivendo in Svizzera dal 1986, la lingua italiana non può più rappresentare un ostacolo per la ricorrente. Non si giustifica pertanto una deduzione dal reddito da invalida. 6. Riassumendo, accertato che il reddito da invalida (fr. 55'017.80) è superiore a quello da valida (fr. 46'715.05) non risulta un grado d'invalidità determinante. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata 4 giugno 2019 nel suo risultato confermata. 7. Giusta l'art. 61 lett. a LPGA la procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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